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Document 32020R1510
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1510 of 16 October 2020 concerning the authorisation of cinnamyl alcohol, 3-phenylpropan-1-ol, 2-phenylpropanal, 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionalde-hyde, alpha-methylcinnamaldehyde, 3-phenylpropanal, cinnamic acid, cinnamyl acetate, cinnamyl butyrate, 3-phenylpropyl isobutyrate, cinnamyl isovalerate, cinnamyl isobutyrate, ethyl cinnamate, methyl cinnamate and isopentyl cinnamate as feed additives for all animal species except for marine animals (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1510 della Commissione del 16 ottobre 2020 relativo all’autorizzazione di alcole cinnamilico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1510 della Commissione del 16 ottobre 2020 relativo all’autorizzazione di alcole cinnamilico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/7007
GU L 344 del 19.10.2020, p. 2–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 344/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1510 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2020
relativo all’autorizzazione di alcole cinnamilico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Le sostanze alcole cinnamilico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile (di seguito «le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel parere del 6 dicembre 2016 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze in questione non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’autorità ha concluso che per l’ambiente marino si stima che il livello d’uso sicuro sia pari a 0,05 mg/kg di mangime. I livelli d’uso proposti per le sostanze in questione superano il livello sicuro per l’ambiente marino, pertanto l’uso per gli animali marini non è autorizzato. Nel summenzionato parere l’Autorità ha concluso che le sostanze in questione sono efficaci se utilizzate nei prodotti alimentari in quanto ne aumentano l’aroma o l’appetibilità. Tale conclusione può essere quindi estesa per estrapolazione ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda per l’acqua di abbeveraggio. Le sostanze in questione possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti che vengono successivamente somministrati nell’acqua. |
(5) |
L’Autorità ha concluso che sono stati constatati pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all’esposizione per via respiratoria. La maggior parte delle sostanze in questione è classificata come irritante per il sistema respiratorio. Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tali sostanze come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(7) |
Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di fissare un tenore massimo e tenuto conto della rivalutazione effettuata dall’Autorità, sull’etichetta dell’additivo dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, sarebbe opportuno fornire determinate informazioni sull’etichetta delle premiscele. |
(8) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell’allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima dell’8 maggio 2021 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 novembre 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell’8 novembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 novembre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell’8 novembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 novembre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2017; 15 (1): 4672.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b02017 |
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Alcole cinnamilico |
Composizione dell’additivo Alcole cinnamilico Caratterizzazione della sostanza attiva Alcole cinnamilico Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C9H10O Numero CAS: 104-54-1 Numero FLAVIS: 02.017 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell’alcole cinnamilico nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
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8.11.2030 |
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2b02031 |
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3-fenilpropan-1-olo |
Composizione dell’additivo 3-fenilpropan-1-olo Caratterizzazione della sostanza attiva 3-fenilpropan-1-olo Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C9H12O Numero CAS: 122-97-4 Numero FLAVIS: 02.031 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 3-fenilpropan-1-olo nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
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8.11.2030 |
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2b05038 |
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2-fenilpropanale |
Composizione dell’additivo 2-fenilpropanale Caratterizzazione della sostanza attiva 2-fenilpropanale Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C9H10O Numero CAS: 93-53-8 Numero FLAVIS: 05.038 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 2-fenilpropanale nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
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8.11.2030 |
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2b05045 |
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3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide |
Composizione dell’additivo 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide Caratterizzazione della sostanza attiva 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 90 % Formula chimica: C13H18O Numero CAS: 103-95-7 Numero FLAVIS: 05.045 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
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8.11.2030 |
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2b05050 |
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Alfa-metilcinnamaldeide |
Composizione dell’additivo Alfa-metilcinnamaldeide Caratterizzazione della sostanza attiva Alfa-metilcinnamaldeide Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C10H10O Numero CAS: 101-39-3 Numero FLAVIS: 05.050 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell’alfa-metilcinnamaldeide nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
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8.11.2030 |
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2b05080 |
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3-fenilpropanale |
Composizione dell’additivo 3-fenilpropanale Caratterizzazione della sostanza attiva 3-fenilpropanale Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C9H10O Numero CAS: 104-53-0 Numero FLAVIS: 05.080 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del 3-fenilpropanale nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
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8.11.2030 |
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2b08022 |
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Acido cinnamico |
Composizione dell’additivo Acido cinnamico Caratterizzazione della sostanza attiva Acido cinnamico Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C9H8O2 Numero CAS: 621-82-9 Numero FLAVIS: 08.022 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell’acido cinnamico nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
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8.11.2030 |
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2b09018 |
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Acetato di cinnamile |
Composizione dell’additivo Acetato di cinnamile Caratterizzazione della sostanza attiva Acetato di cinnamile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C11H12O2 Numero CAS: 103-54-8 Numero FLAVIS: 09.018 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell’acetato di cinnamile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
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8.11.2030 |
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2b09053 |
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Butirrato di cinnamile |
Composizione dell’additivo Butirrato di cinnamile Caratterizzazione della sostanza attiva Butirrato di cinnamile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C13H16O2 Numero CAS: 103-61-7 Numero FLAVIS: 09.053 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del butirrato di cinnamile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
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8.11.2030 |
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2b09428 |
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Isobutirrato di 3-fenilpropile |
Composizione dell’additivo Isobutirrato di 3-fenilpropile Caratterizzazione della sostanza attiva Isobutirrato di 3-fenilpropile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C13H18O2 Numero CAS: 103-58-2 Numero FLAVIS: 09.428 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell’isobutirrato di 3-fenilpropile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
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8.11.2030 |
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2b09459 |
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Isovalerato di cinnamile |
Composizione dell’additivo Isovalerato di cinnamile Caratterizzazione della sostanza attiva Isovalerato di cinnamile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 95 % Formula chimica: C14H18O2 Numero CAS: 140-27-2 Numero FLAVIS: 09.459 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell’isovalerato di cinnamile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
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8.11.2030 |
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2b09470 |
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Isobutirrato di cinnamile |
Composizione dell’additivo Isobutirrato di cinnamile Caratterizzazione della sostanza attiva Isobutirrato di cinnamile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 96 % Formula chimica: C13H16O2 Numero CAS: 103-59-3 Numero FLAVIS: 09.470 Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell’isobutirrato di cinnamile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
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8.11.2030 |
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2b09730 |
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Cinnamato di etile |
Composizione dell’additivo Cinnamato di etile Caratterizzazione della sostanza attiva Cinnamato di etile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C11H12O2 Numero CAS: 103-36-6 Numero FLAVIS: 09.730 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del cinnamato di etile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
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8.11.2030 |
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2b09740 |
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Cinnamato di metile |
Composizione dell’additivo Cinnamato di metile Caratterizzazione della sostanza attiva Cinnamato di metile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 98 % Formula chimica: C10H10O2 Numero CAS: 103-26-4 Numero FLAVIS: 09.740 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del cinnamato di metile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
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8.11.2030 |
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2b09742 |
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Cinnamato di isopentile |
Composizione dell’additivo Cinnamato di isopentile Caratterizzazione della sostanza attiva Cinnamato di isopentile Prodotta mediante sintesi chimica Purezza: saggio min. del 97 % Formula chimica: C14H18O2 Numero CAS: 7779-65-9 Numero FLAVIS: 09.742 Metodo di analisi (1) Per la determinazione del cinnamato di isopentile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini |
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8.11.2030 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.