EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1510

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1510 della Commissione del 16 ottobre 2020 relativo all’autorizzazione di alcole cinnamilico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/7007

OJ L 344, 19.10.2020, p. 2–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1510/oj

19.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1510 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2020

relativo all’autorizzazione di alcole cinnamilico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Le sostanze alcole cinnamilico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile (di seguito «le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 6 dicembre 2016 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze in questione non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’autorità ha concluso che per l’ambiente marino si stima che il livello d’uso sicuro sia pari a 0,05 mg/kg di mangime. I livelli d’uso proposti per le sostanze in questione superano il livello sicuro per l’ambiente marino, pertanto l’uso per gli animali marini non è autorizzato. Nel summenzionato parere l’Autorità ha concluso che le sostanze in questione sono efficaci se utilizzate nei prodotti alimentari in quanto ne aumentano l’aroma o l’appetibilità. Tale conclusione può essere quindi estesa per estrapolazione ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda per l’acqua di abbeveraggio. Le sostanze in questione possono tuttavia essere impiegate in mangimi composti che vengono successivamente somministrati nell’acqua.

(5)

L’Autorità ha concluso che sono stati constatati pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all’esposizione per via respiratoria. La maggior parte delle sostanze in questione è classificata come irritante per il sistema respiratorio. Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tali sostanze come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di fissare un tenore massimo e tenuto conto della rivalutazione effettuata dall’Autorità, sull’etichetta dell’additivo dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, sarebbe opportuno fornire determinate informazioni sull’etichetta delle premiscele.

(8)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell’allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima dell’8 maggio 2021 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 novembre 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell’8 novembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 novembre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell’8 novembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 novembre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2017; 15 (1): 4672.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b02017

-

Alcole cinnamilico

Composizione dell’additivo

Alcole cinnamilico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Alcole cinnamilico

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: saggio min. del 98 %

Formula chimica: C9H10O

Numero CAS: 104-54-1

Numero FLAVIS: 02.017

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell’alcole cinnamilico nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

8.11.2030

2b02031

-

3-fenilpropan-1-olo

Composizione dell’additivo

3-fenilpropan-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-fenilpropan-1-olo

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: saggio min. del 98 %

Formula chimica: C9H12O

Numero CAS: 122-97-4

Numero FLAVIS: 02.031

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 3-fenilpropan-1-olo nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

8.11.2030

2b05038

-

2-fenilpropanale

Composizione dell’additivo

2-fenilpropanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-fenilpropanale

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: saggio min. del 95 %

Formula chimica: C9H10O

Numero CAS: 93-53-8

Numero FLAVIS: 05.038

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 2-fenilpropanale nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è:

per i gatti: 1 mg/kg; e per tutte le altre specie e categorie: 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

1 mg/kg per i gatti;

5 mg/kg per altre specie e categorie.»

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi

1 mg/kg per i gatti;

5 mg/kg per le altre specie e categorie.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

8.11.2030

2b05045

-

3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide

Composizione dell’additivo

3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: saggio min. del 90 %

Formula chimica: C13H18O

Numero CAS: 103-95-7

Numero FLAVIS: 05.045

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg. »

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

8.11.2030

2b05050

-

Alfa-metilcinnamaldeide

Composizione dell’additivo

Alfa-metilcinnamaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

Alfa-metilcinnamaldeide

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: saggio min. del 95 %

Formula chimica: C10H10O

Numero CAS: 101-39-3

Numero FLAVIS: 05.050

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell’alfa-metilcinnamaldeide nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

8.11.2030

2b05080

-

3-fenilpropanale

Composizione dell’additivo

3-fenilpropanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-fenilpropanale

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: saggio min. del 95 %

Formula chimica: C9H10O

Numero CAS: 104-53-0

Numero FLAVIS: 05.080

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 3-fenilpropanale nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

8.11.2030

2b08022

-

Acido cinnamico

Composizione dell’additivo

Acido cinnamico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido cinnamico

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: saggio min. del 98 %

Formula chimica: C9H8O2

Numero CAS: 621-82-9

Numero FLAVIS: 08.022

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell’acido cinnamico nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

8.11.2030

2b09018

-

Acetato di cinnamile

Composizione dell’additivo

Acetato di cinnamile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di cinnamile

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: saggio min. del 98 %

Formula chimica: C11H12O2

Numero CAS: 103-54-8

Numero FLAVIS: 09.018

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell’acetato di cinnamile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

8.11.2030

2b09053

-

Butirrato di cinnamile

Composizione dell’additivo

Butirrato di cinnamile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butirrato di cinnamile

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: saggio min. del 98 %

Formula chimica: C13H16O2

Numero CAS: 103-61-7

Numero FLAVIS: 09.053

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del butirrato di cinnamile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

8.11.2030

2b09428

-

Isobutirrato di 3-fenilpropile

Composizione dell’additivo

Isobutirrato di 3-fenilpropile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isobutirrato di 3-fenilpropile

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: saggio min. del 98 %

Formula chimica: C13H18O2

Numero CAS: 103-58-2

Numero FLAVIS: 09.428

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell’isobutirrato di 3-fenilpropile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

8.11.2030

2b09459

-

Isovalerato di cinnamile

Composizione dell’additivo

Isovalerato di cinnamile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isovalerato di cinnamile

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: saggio min. del 95 %

Formula chimica: C14H18O2

Numero CAS: 140-27-2

Numero FLAVIS: 09.459

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell’isovalerato di cinnamile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

8.11.2030

2b09470

-

Isobutirrato di cinnamile

Composizione dell’additivo

Isobutirrato di cinnamile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isobutirrato di cinnamile

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: saggio min. del 96 %

Formula chimica: C13H16O2

Numero CAS: 103-59-3

Numero FLAVIS: 09.470

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione dell’isobutirrato di cinnamile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

8.11.2030

2b09730

-

Cinnamato di etile

Composizione dell’additivo

Cinnamato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cinnamato di etile

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: saggio min. del 98 %

Formula chimica: C11H12O2

Numero CAS: 103-36-6

Numero FLAVIS: 09.730

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del cinnamato di etile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

8.11.2030

2b09740

-

Cinnamato di metile

Composizione dell’additivo

Cinnamato di metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cinnamato di metile

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: saggio min. del 98 %

Formula chimica: C10H10O2

Numero CAS: 103-26-4

Numero FLAVIS: 09.740

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del cinnamato di metile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

8.11.2030

2b09742

-

Cinnamato di isopentile

Composizione dell’additivo

Cinnamato di isopentile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cinnamato di isopentile

Prodotta mediante sintesi chimica

Purezza: saggio min. del 97 %

Formula chimica: C14H18O2

Numero CAS: 7779-65-9

Numero FLAVIS: 09.742

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del cinnamato di isopentile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

Tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

3.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Sull’etichetta delle premiscele devono essere indicati il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva nel caso in cui il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % superi 5 mg/kg.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

8.11.2030


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top