This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R1212
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1212 of 8 May 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2018/1229 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on settlement discipline (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2020/1212 della Commissione dell’8 maggio 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2020/1212 della Commissione dell’8 maggio 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/2842
GU L 275 del 24.8.2020, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32018R1229 | sostituzione | articolo 42 | 27/08/2020 |
24.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 275/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1212 DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2020
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, e l’articolo 7, paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione (2) fissa misure volte a prevenire e a gestire i mancati regolamenti e a incentivare la disciplina del regolamento. Tali misure comprendono il monitoraggio dei mancati regolamenti e la riscossione e la ridistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti. Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 specifica inoltre i dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso. |
(2) |
I portatori di interessi, tra cui CSD, CCP, sedi di negoziazione, imprese di investimento ed enti creditizi, hanno indicato che a causa di nuovi sviluppi, come la prevista attuazione, il 21 e 22 novembre 2020, del meccanismo di penalizzazione istituito congiuntamente dai CSD che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune, è necessario più tempo per adeguarsi alle misure specificate nel regolamento delegato (UE) 2018/1229. I portatori di interessi in questione hanno inoltre indicato che è necessario più tempo per le necessarie modifiche dei sistemi informatici, per lo sviluppo e l’aggiornamento dei messaggi ISO, per le verifiche di mercato e per le modifiche degli accordi contrattuali tra le parti interessate. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha ritenuto opportuno fornire ai portatori di interessi più tempo per adeguarsi a tali misure. È pertanto opportuno posticipare l’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229. |
(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(4) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione. |
(5) |
La portata e l’impatto previsto di questa modifica sono limitati in quanto si tratta solo di un breve rinvio della data in cui sarà applicabile il nuovo regime della disciplina del regolamento, e i partecipanti al mercato hanno già fornito i loro contributi. L’ESMA non ha condotto alcuna consultazione pubblica aperta. Tuttavia l’ESMA ha effettuato un’analisi dei potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Nell’elaborare il progetto di norme tecniche di regolamentazione l’ESMA ha inoltre collaborato con i membri del Sistema europeo di banche centrali. La Commissione è altresì stata contattata da portatori di interessi favorevoli a un rinvio dell’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229
L’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è sostituito dal seguente:
«Articolo 42
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2021.»
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).