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Document 32020R1158

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione del 5 agosto 2020 relativo alle condizioni d’importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/5226

GU L 257 del 6.8.2020, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1158/oj

6.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 257/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1158 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2020

relativo alle condizioni d’importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e l’articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio (3) aveva fissato le tolleranze massime di radioattività per determinati prodotti agricoli originari dei paesi terzi. Aveva inoltre disposto che gli Stati membri procedessero a controlli su tali prodotti prima della loro immissione in libera pratica, al fine di garantire l’osservanza delle tolleranze di radioattività ivi fissate. Detto regolamento ha cessato di produrre effetti il 31 marzo 2020. Poiché la raccomandazione 2003/274/Euratom della Commissione (4) fa riferimento ai livelli massimi consentiti di radioattività fissati da tale regolamento del Consiglio, è opportuno modificarla affinché faccia riferimento ai livelli massimi stabiliti dal presente regolamento.

(2)

A seguito dell’incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl, si sono disperse nell’atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi, che hanno investito numerosi paesi terzi. Tale contaminazione può ancora costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione, pertanto è opportuno disporre di misure a livello dell’Unione per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali originari di tali paesi terzi o da essi provenienti.

(3)

L’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare determinate misure dell’Unione per alimenti e mangimi importati da un paese terzo quando sia manifesto che tali alimenti o mangimi possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati. In linea con la prassi adottata a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e inaugurata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (5) di basare tali misure sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione propone di introdurre misure successive sulla base di tale disposizione.

(4)

Nei pareri del 15 novembre 2018 (6) e del 13 giugno 2019 (7) il gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del trattato Euratom ha confermato che i livelli massimi ammissibili di radioattività attualmente applicabili, espressi in termini di cesio radioattivo pari a 370 Bq/kg per il latte, i prodotti lattiero-caseari e gli «alimenti destinati ai lattanti» e a 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti, forniscono un livello di protezione adeguato. Poiché nei pareri del gruppo di esperti con l’espressione «alimenti destinati ai lattanti» si intendono gli alimenti destinati ai bambini fino a tre anni, è opportuno utilizzare l’espressione «alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia», conformemente alle definizioni di «lattanti» e di «bambini nella prima infanzia» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Gli «altri prodotti» cui si applica il livello massimo di 600 Bq/kg consistono nei prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, diversi dagli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, e negli alimenti per animali ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio (9).

(5)

Alcuni prodotti originari dei paesi terzi interessati dall’incidente di Chernobyl presentano ancora una contaminazione da cesio radioattivo superiore ai livelli massimi ammissibili summenzionati. Studi condotti negli ultimi anni dimostrano che la contaminazione da cesio-137 a seguito dell’incidente di Chernobyl rimane elevata per un certo numero di prodotti derivati da specie che vivono e crescono nelle foreste e nelle aree boschive. Ciò è dovuto alla persistenza in tale ecosistema di livelli significativi di cesio radioattivo e al tempo di dimezzamento fisico di quest’ultimo, pari a 30 anni.

(6)

Poiché il radionuclide cesio-134, con un tempo di dimezzamento fisico di circa due anni, è completamente decaduto dall’incidente di Chernobyl, è opportuno che il livello massimo si riferisca solo al cesio-137, in quanto l’analisi del cesio-134 costituisce un onere aggiuntivo.

(7)

Negli ultimi 10 anni al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) sono stati notificati casi di non conformità ai livelli massimi in partite di funghi importati da diversi paesi terzi. Negli ultimi 10 anni sono stati segnalati al RASFF alcuni casi di non conformità ai livelli massimi in partite di mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti e prodotti derivati del genere Vaccinium, ma nessun caso di non conformità nelle carni di selvaggina.

(8)

Ne consegue che i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da alcuni paesi terzi possono presentare una contaminazione radioattiva e quindi comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che richiede misure a livello dell’Unione prima che tali prodotti entrino nel mercato dell’Unione.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione (10) reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 733/2008. A norma di detto regolamento, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dei paesi terzi interessati dall’incidente di Chernobyl per determinati prodotti agricoli rilascino certificati d’esportazione attestanti che i relativi prodotti rispettano le tolleranze massime fissate nel regolamento (CE) n. 733/2008. I paesi terzi in questione sono elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1609/2000 (11) della Commissione fissa un elenco di prodotti cui si applica il regolamento (CE) n. 733/2008.

(11)

Il regolamento (UE) 2017/625 inserisce in un unico quadro legislativo le norme applicabili ai controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione relativa alla filiera agroalimentare e disciplina gli obblighi di presentare determinate categorie di merci provenienti da alcuni paesi terzi ai posti di controllo frontalieri per i controlli ufficiali da effettuare prima del loro ingresso nell’Unione.

(12)

Al fine di facilitare l’esecuzione dei controlli ufficiali al momento dell’ingresso nell’Unione è opportuno prevedere un modello di certificato ufficiale unico per l’ingresso nell’Unione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali soggetti a condizioni speciali per l’ingresso nell’Unione.

(13)

I certificati ufficiali dovrebbero essere rilasciati in formato cartaceo o elettronico. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda il rilascio di certificati ufficiali nei due casi, oltre alle prescrizioni di cui al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625. A tale proposito l’articolo 90, primo comma, lettera f), di detto regolamento prevede che la Commissione stabilisca norme per il rilascio di certificati elettronici e per l’uso di firme elettroniche, anche in relazione ai certificati ufficiali rilasciati in conformità a detto regolamento. È inoltre opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che le prescrizioni per i certificati ufficiali non presentati mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (12), si applichino anche ai certificati ufficiali rilasciati in conformità al presente regolamento.

(14)

Al fine di evitare usi impropri e abusi, è importante definire i casi in cui può essere rilasciato un certificato ufficiale di sostituzione e le prescrizioni che detto certificato deve soddisfare. Tali casi sono stati indicati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 in relazione ai certificati ufficiali rilasciati conformemente a tale regolamento. Al fine di garantire un approccio coerente è opportuno stabilire che, nel caso di un rilascio di certificati sostitutivi, i certificati ufficiali rilasciati a norma del presente regolamento siano sostituiti conformemente alle procedure per i certificati di sostituzione previste nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.

(15)

A causa degli effetti di lunga durata della contaminazione radioattiva, è opportuno non modificare in questa fase l’elenco dei paesi terzi interessati dall’incidente di Chernobyl. Tuttavia la Bulgaria e la Romania nel frattempo sono diventate Stati membri e pertanto non dovrebbero figurare nell’elenco. Non dovrebbero figurare nell’elenco nemmeno il Liechtenstein e la Norvegia, che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) e pertanto non sono soggetti ai controlli pertinenti. È opportuno effettuare un riesame del presente regolamento per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi interessati entro il 31 marzo 2030. Parallelamente si può procedere a un adeguamento delle misure paese per paese anteriormente a tale data se da un’analisi più dettagliata del livello di contaminazione risultano livelli inferiori in un determinato paese.

(16)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/595 della Commissione (13), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato aggiunto all’elenco dei paesi cui si applica il regolamento (CE) n. 733/2008 a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno. Il regolamento (CE) n. 733/2008 è stato successivamente inserito nell’allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso (14). A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo di recesso questo riferimento comprende anche il regolamento (CE) n. 1635/2006. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1635/2006 e (CE) n. 733/2008 in combinato disposto con il regolamento (UE) 2019/595, nonché del presente regolamento che sostituisce tali atti, il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord deve applicare il presente regolamento come se l’Irlanda del Nord fosse uno Stato membro dell’Unione. L’Irlanda del Nord non dovrebbe pertanto essere inclusa nell’allegato I del presente regolamento mentre il resto del Regno Unito dovrebbe essere incluso in tale allegato. Poiché il presente regolamento si applica solo ai paesi terzi, l’aggiunta del Regno Unito nell’allegato si applica solo a decorrere dal giorno in cui, a norma dell’accordo di recesso, il diritto dell’Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

(17)

Alla luce dell’esperienza acquisita con i controlli attuali e del numero esiguo di casi che superano i livelli massimi ammissibili, si ritiene sufficiente richiedere controlli documentali su tutte le partite di funghi, ad eccezione di quelli coltivati, e di mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti selvatici e prodotti derivati del genere Vaccinium accompagnate da un certificato ufficiale, integrati da controlli di identità e fisici di tali partite, compresa un’analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio radioattivo, con una frequenza del 20 %.

(18)

Poiché il presente regolamento sostituisce i regolamenti (CE) n. 1609/2000 e (CE) n. 1635/2006, detti regolamenti dovrebbero essere abrogati.

(19)

Onde consentire una transizione agevole alle nuove misure, è opportuno prevedere una misura transitoria concernente le partite accompagnate dai certificati rilasciati in conformità al regolamento (CE) n. 1635/2006, a condizione che tali certificati siano stati rilasciati prima del 1° settembre 2020.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, e agli alimenti per animali ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 originari dei paesi terzi di cui all’allegato I del presente regolamento o da essi provenienti («i prodotti») destinati all’immissione sul mercato dell’Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite dei prodotti, a meno che il loro peso lordo non sia superiore a 10 kg di prodotto fresco o a 2 kg di prodotto secco:

a)

le partite spedite come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinate all’immissione sul mercato;

b)

le partite che fanno parte del bagaglio personale dei passeggeri e sono destinate al consumo o all’uso personale;

c)

le partite non commerciali spedite a persone fisiche che non sono destinate all’immissione sul mercato;

d)

le partite destinate a scopi scientifici.

In caso di dubbio sull’uso cui sono destinati i prodotti di cui alle lettere b) e c), l’onere della prova incombe, rispettivamente, al proprietario del bagaglio personale e al destinatario della partita.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«posto di controllo frontaliero»: un posto di controllo frontaliero quale definito all’articolo 3, punto 38, del regolamento (UE) 2017/625;

2)

«partita»: una partita quale definita all’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 3

Condizioni per l’ingresso nell’Unione

1.   Possono entrare nell’Unione solo i prodotti conformi al presente regolamento.

2.   I prodotti rispettano i seguenti livelli massimi ammissibili cumulativi di contaminazione radioattiva in termini di cesio-137:

a)

370 Bq/kg per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013;

b)

600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.

3.   Ogni partita dei prodotti elencati nell’allegato II, con il riferimento al codice corrispondente della nomenclatura combinata (NC), proveniente dai paesi terzi indicati nell’allegato I è accompagnata da un certificato ufficiale di cui all’articolo 4. Ogni partita è contraddistinta da un codice di identificazione che è riportato sul certificato ufficiale e sul documento sanitario comune di entrata (DSCE), come previsto all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 4

Certificato ufficiale

1.   Il certificato ufficiale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, è rilasciato dall’autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine, in conformità al modello figurante nell’allegato III.

2.   Il certificato ufficiale soddisfa le seguenti prescrizioni:

a)

reca il codice di identificazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della partita cui si riferisce;

b)

è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell’autorità competente del paese terzo che rilascia il certificato;

c)

è valido per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di rilascio e in ogni caso non superiore a sei mesi dalla data dei risultati dell’analisi di laboratorio di cui al paragrafo 6.

3.   Un certificato ufficiale che non è presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) dall’autorità competente del paese terzo che lo rilascia deve soddisfare anche le prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali non presentati mediante il sistema IMSOC stabilite all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.

4.   Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.

5.   Il certificato ufficiale è compilato in base alle istruzioni figuranti nell’allegato IV.

6.   Il certificato ufficiale attesta che i prodotti rispettano i livelli massimi ammissibili fissati all’articolo 3, paragrafo 2. Il certificato ufficiale è accompagnato dai risultati del campionamento e dell’analisi eseguiti sulla partita dall’autorità competente del paese terzo di origine o del paese da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine.

Articolo 5

Controlli ufficiali eseguiti all’ingresso nell’Unione

1.   Le partite dei prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, sono sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell’Unione attraverso un posto di controllo frontaliero e ai punti di controllo.

2.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero eseguono controlli di identità e fisici di tali partite, compresa un’analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio-137, con una frequenza del 20 %.

Articolo 6

Immissione in libera pratica

Le autorità doganali consentono l’immissione in libera pratica delle partite dei prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, unicamente dietro presentazione di un DSCE debitamente compilato, come previsto all’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che confermi che la partita è conforme alle norme applicabili indicate all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

Articolo 7

Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento al più tardi entro il 31 marzo 2030.

Sulla base dei risultati dei controlli disponibili è effettuata una valutazione approfondita del livello di contaminazione nei paesi terzi di cui all’allegato I e, se del caso, in base all’esito di detta valutazione, i paesi terzi di cui all’allegato I, i prodotti di cui all’allegato II e le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2, sono riesaminati di conseguenza prima di tale data.

Articolo 8

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 1609/2000 e (CE) n. 1635/2006 sono abrogati.

Articolo 9

Disposizione transitoria

Per un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020, le partite dei prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, accompagnate dai certificati pertinenti rilasciati prima del 1° settembre 2020 in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1635/2006 sono autorizzate a entrare nell’Unione.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1).

(4)  Raccomandazione 2003/274/Euratom della Commissione, del 14 aprile 2003, sulla protezione e l’informazione del pubblico per quanto riguarda l’esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 55).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).

(6)  Parere del gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del trattato Euratom sulla proroga dell’ultimo regolamento post Chernobyl – regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio quale modificato dal regolamento (CE) n. 1048/2009 del Consiglio (adottato nella riunione del 15 novembre 2018), disponibile all’indirizzo:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_prolongation_of_post-chernobyl_regulations_15_november_2018.pdf.

(7)  Parere del gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del trattato Euratom su un progetto di proposta di regolamento di esecuzione che impone condizioni per l’importazione di prodotti alimentari, prodotti alimentari secondari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (adottato nella riunione del 13 giugno 2019), disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_implementing_regulation_on_post-chernobyl_measures_13_june_2019.pdf.

(8)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(9)  Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2).

(10)  Regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (GU L 306 del 7.11.2006, pag. 3).

(11)  Regolamento (CE) n. 1609/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa un elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (GU L 185 del 25.7.2000, pag. 27).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell’8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/595 della Commissione, dell’11 aprile 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 1635/2006 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione (GU L 103 del 12.4.2019, pag. 22).

(14)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Albania

Bielorussia

Bosnia-Erzegovina

Kosovo (1)

Macedonia del Nord

Moldova

Montenegro

Russia

Serbia

Svizzera

Turchia

Ucraina

Regno Unito di Gran Bretagna esclusa l’Irlanda del Nord (2)


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Applicabile a decorrere dal giorno successivo a quello in cui, a norma dell'accordo di recesso, il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno.


ALLEGATO II

Elenco dei prodotti ai quali si applicano le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3

Codice NC

Descrizione

ex 0709 51 00

funghi del genere Agaricus, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati

ex 0709 59

altri funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati

ex 0710 80 61

funghi del genere Agaricus (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, diversi dai funghi coltivati

ex 0710 80 69

altri funghi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, diversi dai funghi coltivati

ex 0711 51 00

funghi del genere Agaricus temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati

ex 0711 59 00

altri funghi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati

ex 0712 31 00

funghi del genere Agaricus, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati

ex 0712 32 00

orecchie di Giuda (Auricularia spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati

ex 0712 33 00

tremelle (Tremella spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati

ex 0712 39 00

altri funghi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati

ex 2001 90 50

funghi, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, diversi dai funghi coltivati

ex 2003

funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati

ex 0810 40

mirtilli rossi selvatici, mirtilli neri selvatici ed altri frutti selvatici del genere Vaccinium, freschi

ex 0811 90 50

frutti selvatici del Vaccinium myrtillus, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 0811 90 70

frutti selvatici delle specie del Vaccinium myrtilloides e del Vaccinium angustifolium, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 0812 90 40

frutti selvatici del Vaccinium myrtillus, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze) ma inatti in tale stato per il consumo immediato

ex 2008 93

mirtilli selvatici (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove

ex 2008 99

altri frutti selvatici del genere Vaccinium, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove

ex 2009 81

succhi di mirtilli selvatici (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 2009 89

succhi di altri frutti selvatici del genere Vaccinium, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti


ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1158 DELLA COMMISSIONE RELATIVO ALLE CONDIZIONI D’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E ALIMENTI PER ANIMALI ORIGINARI DEI PAESI TERZI A SEGUITO DELL’INCIDENTE VERIFICATOSI NELLA CENTRALE NUCLEARE DI CHERNOBYL

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ALLEGATO IV

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1158 DELLA COMMISSIONE RELATIVO ALLE CONDIZIONI D’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E ALIMENTI PER ANIMALI ORIGINARI DEI PAESI TERZI A SEGUITO DELL’INCIDENTE VERIFICATOSI NELLA CENTRALE NUCLEARE DI CHERNOBYL

Aspetti generali

Per selezionare un’opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (X).

Ove indicati, i codici "ISO" si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere relativo a un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 (alpha-2) (1).

Nelle caselle I.15, I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Salvo diversa indicazione, le caselle sono obbligatorie.

Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di ingresso o le informazioni sul trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l’operatore responsabile della partita deve avvisare l’autorità competente dello Stato membro di ingresso. Tale cambiamento non comporta una domanda di certificato di sostituzione.

Qualora il certificato venga presentato con il sistema IMSOC si applica quanto segue:

le voci o le caselle specificate nella parte I costituiscono i dizionari di dati per la versione elettronica del certificato ufficiale;

le sequenze delle caselle nella parte I del modello di certificato ufficiale e le dimensioni e la forma di tali caselle sono indicative;

se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è rappresentato da un sigillo elettronico. Tale sigillo è conforme alle norme sul rilascio dei certificati elettronici di cui all’articolo 90, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625.

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

Paese

Nome del paese terzo che rilascia il certificato.

Casella I.1

Speditore/esportatore: nome e indirizzo (via, città e regione, provincia o Stato, se del caso) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita e che deve essere situata nel paese terzo.

Casella I.2.

N. di riferimento del certificato: codice unico obbligatorio assegnato dall’autorità competente del paese terzo secondo la propria classificazione. Questa casella è obbligatoria per tutti i certificati non presentati con il sistema IMSOC.

Casella I.2.a.

N. di riferimento IMSOC: codice unico di riferimento assegnato automaticamente dal sistema IMSOC se il certificato è registrato nel sistema. Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato con il sistema IMSOC.

Casella I.3.

Autorità centrale competente: nome dell’autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato.

Casella I.4.

Autorità locale competente: se del caso, nome dell’autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato.

Casella I.5..

Destinatario/importatore: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale la partita è destinata nello Stato membro.

Casella I.6.

Operatore responsabile della partita: nome e indirizzo della persona nell’Unione europea che è responsabile della partita al momento della sua presentazione al posto di controllo frontaliero ed effettua le dichiarazioni necessarie presso le autorità competenti in quanto importatore o per conto dell’importatore. Questa casella è facoltativa.

Casella I.7.

Paese di origine: nome e codice ISO del paese da cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte.

Casella I.9.

Paese di destinazione: nome e codice ISO del paese dell’Unione europea di destinazione dei prodotti.

Casella I.11.

Luogo di spedizione: nome e indirizzo delle aziende o degli stabilimenti da cui provengono i prodotti.

Qualsiasi unità di una società del settore alimentare. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di scambi in cui interviene più di un paese terzo (scambi commerciali triangolari), il luogo di spedizione è l’ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell’Unione europea.

Casella I.12.

Luogo di destinazione: questa informazione è facoltativa.

Per l’immissione sul mercato: il luogo in cui i prodotti vengono spediti per lo scarico definitivo. Indicare il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento delle aziende o degli stabilimenti del luogo di destinazione, se del caso.

Casella I.14.

Data e ora della partenza: la data di partenza del mezzo di trasporto (aereo, nave, vagone ferroviario o veicolo stradale).

Casella I.15.

Mezzo di trasporto: il mezzo di trasporto che parte dal paese di spedizione.

Modi di trasporto: aereo, nave, vagone ferroviario, veicolo stradale o altro. Per "altro" si intendono i modi di trasporto non previsti dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (2).

Identificazione del mezzo di trasporto: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone, per il trasporto stradale il numero di targa del veicolo e, se del caso, il numero di targa del rimorchio.

In caso di traghetto, indicare anche l’identificazione del veicolo stradale, il suo numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio, e il nome della nave traghetto prevista.

Casella I.16.

Posto di controllo frontaliero di ingresso nell’UE: indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso e il codice identificativo assegnato dal sistema IMSOC.

Casella I.17.

Documenti di accompagnamento:

Rapporto di laboratorio: indicare il numero di riferimento e la data di rilascio del rapporto o dei risultati dell’analisi di laboratorio di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione.

Altro: indicare il tipo e il numero di riferimento del documento quando una partita è accompagnata da altri documenti, ad esempio un documento commerciale (lettera di trasporto aereo, polizza di carico marittimo o documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada).

Casella I.18.

Temperatura di trasporto: categoria della temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelazione). Può essere selezionata soltanto una categoria.

Casella I.19.

Numero del contenitore/sigillo: se del caso, indicare i numeri corrispondenti.

Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi, fornire il numero del contenitore.

Indicare soltanto il numero di sigillo ufficiale. Per "sigillo ufficiale" si intende un sigillo apposto su un contenitore, un autocarro o un vagone ferroviario sotto la supervisione dell’autorità competente che rilascia il certificato.

Casella I.20

Merce certificata per: indicare l’uso cui sono destinati i prodotti, come specificato nel relativo certificato ufficiale dell’Unione europea.

Consumo umano: riguarda unicamente i prodotti destinati al consumo umano.

Casella I.22.

Per il mercato interno: per tutte le partite destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione europea.

Casella I.23.

Numero totale di colli: il numero dei colli. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.

Casella I.24.

Quantità:

Peso netto totale: pari alla massa delle merci senza contenitori immediati o imballaggio.

Peso lordo totale: peso totale in chilogrammi. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i container di trasporto e le altre attrezzature di trasporto.

Casella I.25.

Designazione delle merci: indicare il relativo codice del sistema armonizzato (codice SA) e il titolo definito dall’Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3). Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni supplementari richieste per la classificazione dei prodotti.

Indicare le specie, i tipi di prodotti, il numero dei colli, il tipo di imballaggio, il numero del lotto, il peso netto e il consumatore finale (se i prodotti sono imballati per il consumatore finale).

Specie: nome scientifico o quale definita in base alla legislazione dell’Unione europea.

Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 (4) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).

Parte II: Certificazione

Questa parte deve essere compilata da un certificatore autorizzato a firmare il certificato ufficiale dall’autorità competente del paese terzo, come stabilito all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Casella II.

Informazioni sanitarie: compilare questa parte secondo le specifiche prescrizioni sanitarie dell’Unione europea relative alla natura dei prodotti e quali definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altri atti legislativi dell’Unione europea, come quelli relativi alla certificazione.

Nel caso di certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure cancellate completamente dal certificato.

Nel caso di certificati presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate o cancellate completamente dal certificato.

Casella II.a.

N. di riferimento del certificato: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.

Casella II.b.

N. di riferimento IMSOC: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.a. Obbligatorio solo per i certificati ufficiali rilasciati con il sistema IMSOC.

Certificatore:

Funzionario dell’autorità competente del paese terzo, dalla quale è autorizzato a firmare certificati ufficiali: indicare nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica, se del caso, numero di identificazione e timbro originale dell’autorità competente e data della firma.


(1)  L'elenco dei nomi di paesi e dei codici corrispondenti è disponibile all'indirizzo: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4)  Ultima versione: revisione 9, allegati V e VI pubblicati su: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml.


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