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Document 32020R0642

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/642 della Commissione del 12 maggio 2020 che approva la sostanza di base L-cisteina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/2997

GU L 150 del 13.5.2020, p. 134–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/642/oj

13.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 150/134


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/642 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2020

che approva la sostanza di base L-cisteina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 febbraio 2018 la Commissione ha ricevuto da Soleo-EcoSolutions una domanda di approvazione della L-cisteina come sostanza di base. Tale domanda era corredata degli elementi prescritti all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 29 gennaio 2019 l’Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla L-cisteina (2). Il 17 luglio 2019 la Commissione ha presentato la relazione di esame (3) e il progetto del presente regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(3)

Le informazioni fornite dal richiedente dimostrano che la L-cisteina soddisfa i criteri di "prodotto alimentare" quale definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo utilizzata prevalentemente per scopi fitosanitari, essa è comunque utile a tali fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame. Occorre pertanto considerarla una sostanza di base.

(4)

Dagli esami effettuati è emerso che la sostanza L-cisteina può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la L‐cisteina come sostanza di base.

(5)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni per l’approvazione, specificate nell’allegato I del presente regolamento.

(6)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza L-cisteina è approvata come sostanza di base alle condizioni di cui all’allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2019. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for L-cysteine for use in plant protection as insecticide (Relazione tecnica sull’esito della consultazione con gli Stati membri e l’EFSA sulla domanda relativa alla L-cisteina come sostanza di base per l’uso in prodotti fitosanitari come insetticida). Pubblicazione di supporto dell’EFSA 2019: EN-1562. 46 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1562.

(3)  Final Review report for the basic substance L-cysteine finalised in the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed at its meeting on 24 March 2020 in view of the approval of L-cysteine as basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 (SANTE/11056/2019) [Relazione di esame finale per la sostanza di base L-cisteina finalizzata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi durante l’incontro del 24 marzo 2020 in vista dall’approvazione della L-cisteina come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 (SANTE/11056/2019)].

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

L-cisteina (E 920)

N. CAS: 52-89-1

EINECS: 200-157-7

(L-cisteina cloridrato)

N. CAS: 7048-04-6

EINECS: 615-117-8

(L-cisteina cloridrato monoidrato)

L-cisteina cloridrato (1:1)

Min. 98,0 % di L-cisteina cloridrato (su base anidra)

Qualità alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione  (2).

Massimo 1,5 mg/kg As

Massimo 5 mg/kg Pb

2.6.2020

La L-cisteina (E 920) deve essere utilizzata miscelata ad una matrice (farina di qualità alimentare) a una concentrazione massima dell’8 % (di L-cisteina cloridrato, su base anidra), conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sulla L-cisteina (SANTE/11056/2019), in particolare delle relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità, sulle specifiche e sulle modalità d’impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).


ALLEGATO II

All’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

«21

L-cisteina (E 920)

N. CAS: 52-89-1

EINECS: 200-157-7

(L-cisteina cloridrato)

N. CAS: 7048-04-6

EINECS: 615-117-8

(L-cisteina cloridrato monoidrato)

L-cisteina cloridrato (1:1)

Min. 98,0 % di L-cisteina cloridrato (su base anidra)

Qualità alimentare in conformità al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione.

massimo 1,5 mg/kg As

massimo 5 mg/kg Pb

2.6.2020

La L-cisteina (E 920) si utilizza miscelata ad una matrice (farina di qualità alimentare) a una concentrazione massima dell’8 % (di L-cisteina cloridrato, su base anidra), conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sulla L-cisteina (SANTE/11056/2019), in particolare delle relative appendici I e II.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità, sulle specifiche e sulle modalità d’impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame


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