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Document 32020R0387
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/387 of 9 March 2020 amending Regulations (EU) No 321/2013, (EU) No 1302/2014 and (EU) 2016/919 as regards the extension of the area of use and transition phases (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione del 9 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione per quanto riguarda l’estensione dell’area d’uso e le fasi di transizione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione del 9 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione per quanto riguarda l’estensione dell’area d’uso e le fasi di transizione (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/1272
GU L 73 del 10.3.2020, p. 6–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32013R0321 | aggiunta | allegato appendice C punto 20 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | aggiunta | allegato punto 4.2.2.2 titolo | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | aggiunta | allegato punto 6.1.2.2 comma | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | aggiunta | allegato punto 6.1.2.3 comma | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | aggiunta | allegato punto 6.1.2.4 comma | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | aggiunta | allegato punto 6.1.2.4a | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | aggiunta | allegato punto 7.2.2.4 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | aggiunta | allegato punto 7.3.2.1 frase 1 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | aggiunta | articolo 3 lettera (d) | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | sostituzione | allegato punto 7.2.2.2 tabella 11a TEXT | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | sostituzione | allegato punto 7.2.2.2 testo | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | sostituzione | allegato punto 7.2.2.3 comma 1 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | sostituzione | allegato punto 7.2.2.3 comma 3 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | sostituzione | allegato punto 7.3.2.2 lettera (a) L | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | sostituzione | allegato punto 7.3.2.5 titolo | 11/03/2020 | |
Modifies | 32013R0321 | sostituzione | allegato punto 7.6.1 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | abrogazione | allegato appendice J-2 tabella TEXT | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | aggiunta | allegato punto 6.2.3.7 punto 7 FR | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | aggiunta | allegato punto 7.1.2.2 punto 11 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | aggiunta | allegato punto 7.1.4 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | sostituzione | allegato appendice D | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | sostituzione | allegato appendice J-1 tabella TEXT | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | sostituzione | allegato punto 4.2.2.5 punto 5 TEXT | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | sostituzione | allegato punto 4.2.2.5 punto 6 TEXT | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | sostituzione | allegato punto 4.2.2.5 punto 7 TEXT | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | sostituzione | allegato punto 7.1.3.1 punto 4 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | sostituzione | allegato punto 7.5.2.3 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | sostituzione | articolo 11 paragrafo 1 comma 2 FR 1 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32014R1302 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 2 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32016R0919 | aggiunta | allegato punto 7.4.2.4 | 11/03/2020 | |
Modifies | 32016R0919 | sostituzione | articolo 2 paragrafo 2 | 11/03/2020 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32020R0387R(01) | (EL) | |||
Implicitly repealed by | 32023R1695 | abrogazione parziale | articolo 3 | 28/09/2023 |
10.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 73/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/387 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione per quanto riguarda l’estensione dell’area d’uso e le fasi di transizione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 54, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/797, prima di poter essere utilizzati su una o più reti che non sono ancora contemplate dall’autorizzazione preesistente, i veicoli la cui messa in servizio è stata autorizzata anteriormente al 15 giugno 2016 devono ottenere una nuova autorizzazione d’immissione sul mercato conformemente all’articolo 21 di tale direttiva. Tali veicoli sono pertanto tenuti a essere conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) in vigore o hanno la facoltà di non applicare tali STI a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva. Nel contempo, uno degli obiettivi della direttiva (UE) 2016/797 è la razionalizzazione e l’armonizzazione delle procedure di autorizzazione a livello dell’Unione per agevolare la libera circolazione dei veicoli. A tal fine il punto 7.6.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione (2) e il punto 7.5.2.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (3) prevedono l’elaborazione di disposizioni di flessibilità per quanto riguarda la conformità ai requisiti delle STI. Tali disposizioni devono stabilire quale livello di flessibilità potrebbe essere concesso in caso di estensione dell’area d’uso dei veicoli messi in servizio prima del 15 giugno 2016, pur rispettando i requisiti essenziali, mantenendo il livello di sicurezza appropriato e, se ragionevolmente fattibile, migliorandolo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti. La disposizione relativa all’«estensione dell’area d’uso» riguarda anche il caso di veicoli che necessitano di modifiche per garantire la compatibilità tecnica con la nuova rete o le nuove reti; in tal caso, le parti non modificate del veicolo restano convalidate secondo la preesistente autorizzazione. Le restrizioni e le limitazioni della preesistente autorizzazione continuano ad applicarsi. Per le stesse ragioni è opportuno fornire tale precisazione anche per il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (4). |
(2) |
Nel settore ferroviario esistono approcci divergenti tra organismi notificati ed enti autorizzatori per quanto riguarda l’applicazione delle diverse disposizioni transitorie di cui all’allegato, punti da 7.1.1.2 a 7.1.1.8 e punto 7.1.3.1, del regolamento (UE) n. 1302/2014. Analogamente, nel settore ferroviario esistono approcci divergenti per quanto riguarda il periodo di validità dei certificati di esame «CE» del tipo o del progetto in caso di modifiche del tipo di materiale rotabile preesistente di cui all’allegato, punto 7.2.2.2, del regolamento (UE) n. 321/2013 e all’allegato, punto 7.1.2.2, del regolamento (UE) n. 1302/2014. Un’ulteriore armonizzazione volta alla riduzione delle divergenze dal sistema target è inoltre indispensabile per ridurre i costi delle ferrovie e garantirne l’interoperabilità e la competitività. È pertanto opportuno modificare le disposizioni sopra elencate per evitare un’applicazione divergente di tali disposizioni transitorie e dei periodi di validità dei certificati, mentre i futuri periodi transitori, anziché concedere esenzioni generiche, dovrebbero concentrarsi su requisiti specifici aventi un impatto elevato sui progetti in corso, così da portare a una tempestiva riduzione delle divergenze dal sistema target garantendo nel contempo la prevedibilità e la certezza del diritto necessarie al settore. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito nel quadro del pacchetto di revisione della STI sulla ferrovia digitale e il trasporto merci ecologico (revisione 2022) per cui la Commissione ha inviato una richiesta all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie il 24 gennaio 2020. |
(3) |
Gli Stati membri ed esponenti del settore hanno inoltre individuato alcuni errori tecnici e redazionali in alcuni di questi regolamenti e la Repubblica slovacca ha rilevato che il caso specifico generale di cui all’allegato, punto 7.3.2.1, del regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione (STI WAG) dovrebbe applicarsi anche alla propria rete con scartamento da 1 520 mm. È opportuno rettificare tali errori. |
(4) |
A norma della decisione (UE) 2017/1474, le STI dovrebbero indicare l’eventuale necessità di notificare nuovamente gli organismi di valutazione della conformità che erano stati notificati sulla base di una precedente versione delle STI e l’eventuale applicabilità di un processo di notifica semplificato. Il presente regolamento introduce modifiche limitate e non dovrebbe essere necessario notificare nuovamente gli organismi notificati sulla base di una precedente versione delle STI. |
(5) |
Il presente regolamento modifica le STI al fine di accrescere l’interoperabilità all’interno del sistema ferroviario dell’Unione, migliorare e sviluppare il trasporto ferroviario internazionale, contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno e integrare le STI con l’obiettivo di soddisfare i requisiti essenziali. Esso consente di conseguire gli obiettivi e soddisfare i requisiti essenziali sia della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sia della direttiva (UE) 2016/797. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, compresi gli Stati membri che hanno comunicato all’Agenzia e alla Commissione, a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento e di continuare di conseguenza ad applicare la direttiva 2008/57/CE fino al più tardi al 15 giugno 2020. Gli organismi notificati che operano ai sensi della direttiva 2008/57/CE negli Stati membri che hanno prorogato il termine di recepimento dovrebbero essere autorizzati a rilasciare il certificato «CE» in conformità del presente regolamento fino a quando la direttiva 2008/57/CE si applica nello Stato membro in cui sono stabiliti. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche della STI WAG
Il regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato:
(1) |
all’articolo 3, è aggiunta la lettera d) seguente:
|
(2) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifiche della STI LOC&PAS
Il regolamento (UE) n. 1302/2014 è così modificato:
(1) |
all’articolo 3, il paragrafo 2 è così modificato: «2. La STI non si applica al materiale rotabile in uso nel sistema ferroviario dell’Unione e che è già messo in servizio in tutta la rete ferroviaria (o parte della stessa) di qualsiasi Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2015, tranne quando:
|
(2) |
all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Esse continuano tuttavia ad applicarsi, fatti salvi i punti da 7.1.1.4 a 7.1.1.8 dell’allegato:»; |
(3) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Modifiche della STI CCS
Il regolamento (UE) 2016/919 è così modificato:
(1) |
all’articolo 2, il paragrafo 2 è così modificato: «2. La STI non si applica agli attuali sottosistemi di «controllo-comando e segnalamento a terra» e «controllo-comando e segnalamento di bordo» del sistema ferroviario già in servizio su tutta o parte della rete ferroviaria degli Stati membri il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento, tranne quando:
|
(2) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 4
Organismi di valutazione della conformità
1. Le notifiche agli organismi di valutazione della conformità ai fini dell’applicazione dei regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 restano valide sulla base di tali regolamenti modificati dal presente regolamento.
2. Gli organismi di valutazione della conformità notificati a norma della direttiva 2008/57/CE possono rilasciare certificati «CE» di verifica e certificati «CE» di conformità o di idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità in conformità del presente regolamento fino a quando la direttiva 2008/57/CE si applica nello Stato membro in cui sono stabiliti, in conformità dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, e fino al 15 giugno 2020 al più tardi.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.
(2) Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).
(4) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).
(5) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato:
(1) |
al punto 4.2.2.2, è aggiunto il titolo «Resistenza dell’unità»; |
(2) |
al punto 6.1.2.2, tra il primo e il secondo paragrafo è aggiunto il paragrafo seguente: «La dimostrazione di conformità alternativa è consentita a norma del punto 6.1.2.4 bis.»; |
(3) |
al punto 6.1.2.3, prima della lettera b) è aggiunto il paragrafo seguente: «La dimostrazione di conformità alternativa è consentita a norma del punto 6.1.2.4 bis.»; |
(4) |
al punto 6.1.2.4, alla fine del punto è aggiunto il paragrafo seguente: «La dimostrazione di conformità alternativa è consentita a norma del punto 6.1.2.4 bis.»; |
(5) |
tra i punti 6.1.2.4 e 6.1.2.5 è aggiunto il punto 6.1.2.4 bis seguente: «Nei casi in cui le norme EN di cui ai punti 6.1.2.2, 6.1.2.3 e 6.1.2.4 non contemplino la soluzione tecnica proposta, è consentito l’uso di altre norme per dimostrare la conformità rispettivamente del comportamento meccanico dell’insieme delle sale montate, delle caratteristiche meccaniche delle ruote nonché delle caratteristiche di resistenza meccanica e di fatica dell’asse; in tal caso l’organismo notificato deve verificare che le norme alternative formino parte integrante di una serie di norme tecnicamente coerente applicabile alla progettazione, alla fabbricazione e alla prova delle sale montate, contenente requisiti specifici per le sale montate, le ruote e gli assi in relazione ai seguenti punti:
Nella dimostrazione sopra richiesta è possibile fare riferimento esclusivamente alle norme pubblicamente disponibili. La verifica effettuata dall’organismo notificato deve assicurare la coerenza tra la metodologia delle norme alternative, le ipotesi formulate dal richiedente, la soluzione tecnica prevista e l’area d’uso prevista.»; |
(6) |
al punto 7.2.2.2, i tre paragrafi direttamente successivi alla tabella 11 bis sono sostituiti dai seguenti: «Per stabilire il certificato di esame «CE» del tipo o del progetto, l’organismo notificato scelto dall’entità che gestisce le modifiche può fare riferimento:
Il periodo di validità del certificato di esame «CE» del tipo o del progetto per il tipo modificato, la variante del tipo modificata o la versione del tipo modificata deve essere limitato a 10 anni dalla data di rilascio, senza superare 14 anni dopo la data di nomina di un organismo notificato da parte del richiedente per il tipo di materiale rotabile iniziale (inizio della fase A del certificato originale di esame «CE» del tipo o del progetto).»; |
(7) |
al punto 7.2.2.2, la riga «4.2.4.3.2.1 Freno di servizio» della tabella 11 bis è sostituita dalla seguente:
|
(8) |
al punto 7.2.2.3, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «Le seguenti norme si applicano, in aggiunta al punto 7.2.2.2, alle unità esistenti che hanno ottenuto la prima autorizzazione di messa in servizio anteriormente al 1o gennaio 2015, se l’ambito della modifica ha un’incidenza sui parametri di base non oggetto della dichiarazione «CE».»; |
(9) |
al punto 7.2.2.3, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente: «La norma specifica di cui al paragrafo precedente non si applica alle modifiche che incidono sui parametri di base, classificate come modifiche di cui all’articolo 21, paragrafo 12, lettera a), ed elencate nella tabella 11 ter. Per tali modifiche, la conformità ai requisiti della STI è obbligatoria.»; |
(10) |
è aggiunto il seguente punto 7.2.2.4:
(*1) Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30)." (*2) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53)." (*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 360).»." |
(11) |
al punto 7.3.2.1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Unità in servizio tra uno Stato membro e un paese terzo dotato di una rete con scartamento da 1 520 mm: caso specifico Finlandia, Polonia, Repubblica slovacca e Svezia.»; |
(12) |
al punto 7.3.2.2, lettera a), l’ultimo paragrafo è sostituito dal seguente: «Le unità oggetto di riconoscimento reciproco a norma del punto 7.1.2 e le unità munite di un’apparecchiatura di bordo per il monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti sono esentate dal presente caso specifico. L’esenzione delle unità a norma del punto 7.1.2 non si applica quando si utilizzano altri metodi di valutazione della conformità a norma del punto 6.1.2.4 bis.»; |
(13) |
al punto 7.3.2.5, il titolo è sostituito dal seguente:
|
(14) |
il punto 7.6.1 «Norme per l’estensione dell’area d’uso per il materiale rotabile in uso non oggetto di una dichiarazione «CE» di verifica» è sostituito da:
(*4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).»;" |
(15) |
all’appendice C «Condizioni supplementari facoltative», alla fine dell’appendice è aggiunto il seguente punto:
|
(*1) Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).
(*2) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 360).».
(*4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).»;»
ALLEGATO II
L’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 è così modificato:
(1) |
al punto 4.2.2.5, punto (5), il riferimento «indice 8, tabella 1, punto 5)» è sostituito da «indice 8, tabella 1 del punto 4»; |
(2) |
al punto 4.2.2.5, punto (6), il riferimento «indice 8, tabella 3 del punto 5» è sostituito da «indice 8, tabella 2 del punto 5»; |
(3) |
al punto 4.2.2.5, il punto (7) è sostituito dal seguente:
Nota: tale sforzo di trazione elevato è necessario per le locomotive adibite al traino di treni merci molto pesanti.»; |
(4) |
al punto 6.2.3.7, alla fine del punto (7) è aggiunta la frase seguente: «La verifica effettuata dall’organismo notificato deve assicurare la coerenza tra la metodologia delle norme alternative, le ipotesi elaborate dal richiedente, la soluzione tecnica prevista e l’area d’uso prevista.»; |
(5) |
al punto 7.1.2.2, il punto (11) è sostituito dal seguente:
Il periodo di validità del certificato di esame «CE» del tipo o del progetto per il tipo modificato, la variante del tipo modificata o la versione del tipo modificata deve essere limitato a 7 anni dalla data di rilascio, senza superare 14 anni dopo la data di nomina di un organismo notificato da parte del richiedente per il tipo di materiale rotabile iniziale (inizio della fase A del certificato originale di esame «CE» del tipo o del progetto).»; |
(6) |
al punto 7.1.3.1, il punto (4) è sostituito dal seguente:
|
(7) |
è aggiunto il seguente punto 7.1.4:
(*1) Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30)." (*2) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53)." (*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 360).»." |
(8) |
il punto 7.5.2.3 «Norme per l’estensione dell’area d’uso per il materiale rotabile esistente non oggetto di una dichiarazione «CE» di verifica» è sostituito da:
(*4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l’allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108)." |
(9) |
l’appendice D è sostituita dalla seguente: ‘Appendice D Carro di riferimento per locomotive munite di accoppiatori di estremità automatici con elemento elastico centrale e capaci di uno sforzo di trazione a livello di accoppiamento superiore a 300 kN Per collisioni tra un’unità di treno e un carro entrambi muniti di accoppiatori per servizio pesante, il carro deve essere rappresentato da una massa di 80 t che ha un solo grado di libertà nella direzione di traslazione x. La geometria di interfaccia del carro è illustrata nella figura D.1. La geometria della parete di fondo e della testa dell’attacco deve essere considerata rigida. Esso deve essere munito di un accoppiatore centrale con una corsa di 110 mm e la caratteristica forza-spostamento indicata nella figura D.2. La capacità di assorbimento di energia totale dell’accoppiatore del carro è di 77 kJ. La geometria della testa dell’attacco e l’altezza dal piano del ferro devono essere identiche a quelle dell’unità di treno di impatto. La distanza longitudinale tra il piano dell’accoppiatore e la parete di fondo del carro deve essere di 645 mm. Per motivi di semplificazione è consentito modellare le teste dell’attacco utilizzando la geometria e l’altezza indicate nella figura D.1. Dimensioni in millimetri
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(10) |
all’appendice J-1, l’indice 8 della tabella è sostituito dal seguente:
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(11) |
all’appendice J-1, l’indice 10 della tabella è sostituito dal seguente:
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(12) |
all’appendice J-1, l’indice 36 della tabella è sostituito dal seguente:
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(13) |
all’appendice J-2, l’indice 2 della tabella è soppresso. |
(*1) Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).
(*2) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 360).».
(*4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l’allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).»
ALLEGATO III
Nell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 è aggiunto il seguente punto 7.4.2.4:
«7.4.2.4 |
Le seguenti norme si applicano ai veicoli esistenti in esercizio e immatricolati nel registro di immatricolazione nazionale a norma della decisione 2007/756/CE della Commissione (*1) o nel registro europeo dei veicoli a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione (*2) al momento della richiesta di un’estensione dell’area d’uso:
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(*1) Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).
(*2) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).
(*3) Come stabilito nell’allegato I della direttiva (UE) 2016/797.».»