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Document 32020R0022
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/22 of 31 October 2019 amending Annexes I and III to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council as regards the monitoring of CO2 emissions from new light commercial vehicles type-approved in a multi-stage process (Text with EEA relevance)
Regolamento Delegato (UE) 2020/22 Della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica gli allegati I e III del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento Delegato (UE) 2020/22 Della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica gli allegati I e III del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/7819
GU L 8 del 14.1.2020, p. 2–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32019R0631 | sostituzione | allegato I parte B punto 4 TEXT | 21/01/2020 | |
Modifies | 32019R0631 | sostituzione | allegato III parte A punto 1.2 | 21/01/2020 | |
Modifies | 32019R0631 | sostituzione | allegato III parte A punto 2 | 21/01/2020 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32020R0022R(01) | (HU) |
14.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 8/2 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/22 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2019
che modifica gli allegati I e III del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 8, e l’articolo 15, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
A decorrere dal 1o settembre 2019 tutti i veicoli commerciali leggeri sono soggetti a una nuova procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, ossia la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP) introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2), che sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (3). Per determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli di categoria N1 omologati con un sistema a più fasi è stata pertanto stabilita una nuova metodologia che è riportata negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(2) |
Poiché il regolamento (UE) n. 510/2011 sarà abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2020, è necessario garantire che il regolamento (UE) 2019/631 preveda la stessa metodologia. |
(3) |
A norma dell’allegato III, parte B, punto 2, del regolamento (UE) 2019/631, le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli omologati in più fasi devono essere attribuite al costruttore del veicolo di base. Per consentire al costruttore del veicolo di base di pianificare efficacemente e con sufficiente certezza il rispetto degli obiettivi per le emissioni specifiche, è opportuno stabilire una metodologia che assicuri che le emissioni di CO2 e la massa dei veicoli completati che saranno assegnate al costruttore in questione siano note al momento della produzione e della vendita del veicolo di base (completo o incompleto) e non soltanto nel momento in cui il costruttore della fase finale immette sul mercato il veicolo completato. |
(4) |
Per determinare le emissioni di CO2 di un veicolo di base incompleto è stato pertanto messo a punto un metodo specifico che prevede l’utilizzo del metodo dell’interpolazione di cui al regolamento (UE) 2017/1151. Le emissioni di CO2 e i valori di massa così determinati dovrebbero essere il più possibile rappresentativi delle emissioni specifiche di CO2 e della massa in ordine di marcia che saranno determinati per il veicolo completato. A fini di coerenza, il calcolo dell’obiettivo delle emissioni specifiche del costruttore del veicolo di base dovrebbe pertanto tenere conto dei valori di massa determinati conformemente a questa metodologia. |
(5) |
Il costruttore del veicolo di base dovrebbe comunicare alla Commissione sia i valori di input utilizzati per il metodo di interpolazione sia le emissioni di CO2 che ne derivano e la massa dei veicoli di base incompleti. Allo stesso tempo gli Stati membri dovrebbero continuare a comunicare alla Commissione le emissioni specifiche di CO2 e la massa in ordine di marcia dei veicoli completati. |
(6) |
Sulla base dei dati comunicati la Commissione dovrebbe valutare costantemente la rappresentatività dei valori delle emissioni di CO2 di monitoraggio del veicolo di base e informare i costruttori degli eventuali scostamenti riscontrati. Qualora emerga uno scostamento significativo e persistente tra i valori medi delle emissioni di CO2 di monitoraggio dei veicoli di base e la media delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati, si dovrebbero utilizzare i valori relativi ai veicoli completati per stabilire se i costruttori rispettano i loro obiettivi per le emissioni specifiche. |
(7) |
Per tener conto dell’abrogazione del regolamento (UE) n. 510/2011 con effetto dal 1o gennaio 2020, è opportuno assicurare che la data di entrata in vigore del presente regolamento sia il più possibile vicina al 1o gennaio 2020. |
(8) |
Gli allegati I e III del regolamento (UE) 2019/631 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e III del regolamento (UE) 2019/631 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.
(2) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I e III del regolamento (UE) 2019/631 sono così modificati:
1) |
All’allegato I, parte B, punto 4, la definizione di «Mø» è sostituita dal testo seguente:
in cui
Mmon = MRObase x B0 in cui
|
2) |
all’allegato III, la parte A è modificata come segue:
|