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Document 32020D0214
Council Decision (CFSP) 2020/214 of 17 February 2020 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus
Decisione (PESC) 2020/214 del Consiglio del 17 febbraio 2020 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Decisione (PESC) 2020/214 del Consiglio del 17 febbraio 2020 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
ST/5482/2020/INIT
GU L 45 del 18.2.2020, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 32012D0642 | 19/02/2020 | 28/02/2021 | ||
Modifies | 32012D0642 | sostituzione | articolo 8 | 19/02/2020 |
18.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 45/3 |
DECISIONE (PESC) 2020/214 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2020
che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1), relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. |
(2) |
In esito a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 28 febbraio 2021. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 8 della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2021.
2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).