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Document 32019R0808

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/808 della Commissione, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

    C/2019/3890

    GU L 133 del 21.5.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/808/oj

    21.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 133/8


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/808 DELLA COMMISSIONE

    del 20 maggio 2019

    che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

    (2)

    Il 14 maggio 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare quattro voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

    (3)

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


    ALLEGATO

    Le voci seguenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse:

    «25.

    DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION. Indirizzo: P.O. Box 24042, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Baghdad, Iraq.»

    «54.

    IDRISI CENTRE FOR ENGINEERING CONSULTANCY (ICEC). Indirizzo: Museum Square, Karkh, P.O. Box 14077, Baghdad, Iraq.»

    «90.

    NATIONAL CENTRE FOR ENGINEERING AND ARCHITECTURAL CONSULTANCY. Indirizzo: Rashid Street, P.O. Box 11387, Baghdad, Iraq.»

    «135.

    STATE ENTERPRISE FOR FERTILIZER INDUSTRIES. Indirizzo: P.O. Box 74, Basrah, Iraq.»

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