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Document 32019D1172

    Decisione (UE) 2019/1172 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

    ST/8747/2019/INIT

    GU L 184 del 10.7.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1172/oj

    Related international agreement

    10.7.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 184/1


    DECISIONE (UE) 2019/1172 DEL CONSIGLIO

    del 6 giugno 2019

    relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 10 giugno 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio («accordo»).

    (2)

    I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo in data 24 maggio 2018.

    (3)

    Il miglioramento dello scambio di informazioni in materia di contrasto per mantenere la sicurezza nell'Unione non può essere adeguatamente conseguito dall'azione individuale degli Stati membri, data la natura della criminalità internazionale, che non è limitata dalle frontiere dell'Unione. La possibilità per tutti gli Stati membri e per il Principato del Liechtenstein di accedere reciprocamente alle rispettive banche dati nazionali riguardanti schedari di analisi del DNA, sistemi di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli è di fondamentale importanza per favorire la cooperazione transfrontaliera a fini di contrasto.

    (4)

    L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI del Consiglio (1), dalla decisione 2008/616/GAI del Consiglio (2), compreso l'allegato, e dalla decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio (3), e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

    (5)

    Il Regno Unito è vincolato dalla decisione 2008/615/GAI, dalla decisione 2008/616/GAI, compreso l'allegato, e dalla decisione quadro 2009/905/GAI, e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

    (6)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (7)

    È opportuno firmare l'accordo e approvare la dichiarazione ad esso acclusa. È opportuno applicare talune disposizioni dell'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio, con riserva della sua conclusione.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La dichiarazione acclusa all'accordo è approvata a nome dell'Unione.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

    Articolo 4

    Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dell'accordo (4), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

    Per il Consiglio

    La presidente

    A. BIRCHALL


    (1)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

    (2)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

    (3)  Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14).

    (4)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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