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Document 32018R1108

    Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e norme relative alle loro funzioni (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/2716

    GU L 203 del 10.8.2018, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1108/oj

    10.8.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 203/2


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1108 DELLA COMMISSIONE

    del 7 maggio 2018

    che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e norme relative alle loro funzioni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 11,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento possono nominare punti di contatto centrali che assicurino, per conto degli enti che effettuano la nomina, il rispetto delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e agevolino la vigilanza da parte delle autorità competenti. Gli Stati membri possono imporre la nomina di un punto di contatto centrale qualora i prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica forniscano servizi sul loro territorio tramite sedi diverse dalle succursali, ma non se questi forniscono servizi senza avere una sede sul loro territorio.

    (2)

    La nomina di un punto di contatto centrale che assicuri il rispetto delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo appare giustificata quando l'entità e la portata delle attività svolte dai prestatori di servizi di pagamento e dagli emittenti di moneta elettronica tramite sedi diverse dalle succursali raggiungono o superano determinate soglie. Tali soglie dovrebbero essere fissate a un livello proporzionato all'obiettivo della direttiva (UE) 2015/849 di agevolare la vigilanza da parte delle autorità competenti sul rispetto da parte di dette sedi, per conto dell'ente che effettua la nomina, degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), evitando al tempo stesso di creare inutili oneri normativi per i prestatori di servizi di pagamento e gli emittenti di moneta elettronica.

    (3)

    L'obbligo di nominare un punto di contatto centrale appare giustificato anche nel caso in cui uno Stato membro ritenga che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all'attività di dette sedi sia aumentato, come dimostrato ad esempio da una valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a talune categorie di prestatori di servizi di pagamento ed emittenti di moneta elettronica. Non si dovrebbe imporre agli Stati membri di effettuare una valutazione del rischio dei singoli enti a tal fine.

    (4)

    Tuttavia, in casi eccezionali, se gli Stati membri hanno fondati motivi di considerare elevato il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a un determinato prestatore di servizi di pagamento o emittente di moneta elettronica che gestisce sedi sul loro territorio, essi dovrebbero poter imporre all'emittente o al prestatore di servizi in questione di nominare un punto di contatto centrale, anche se non soddisfa le soglie stabilite nel presente regolamento o non appartiene a una categoria di enti che sono tenuti a nominare un punto di contatto centrale sulla base della valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo effettuata dallo Stato membro.

    (5)

    Se viene nominato un punto di contatto centrale, esso dovrebbe assicurare, per conto dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, il rispetto delle norme AML/CFT applicabili da parte delle sedi di detto emittente o prestatore di servizi. A tal fine, il punto di contatto centrale dovrebbe conoscere in modo approfondito gli obblighi applicabili in materia di AML/CFT e facilitare l'elaborazione e l'attuazione di politiche e procedure AML/CFT.

    (6)

    Il punto di contatto centrale dovrebbe, tra l'altro, avere un ruolo centrale di coordinamento tra l'emittente di moneta elettronica o il prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina e le sue sedi e tra l'emittente di moneta elettronica o il prestatore di servizi di pagamento e le autorità competenti dello Stato membro in cui operano le sedi, al fine di facilitare la vigilanza.

    (7)

    Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire, in base alla loro valutazione globale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi all'attività dei prestatori di servizi di pagamento e degli emittenti di moneta elettronica stabiliti nel loro territorio in forma diversa da una succursale, che i punti di contatto centrali siano tenuti a svolgere determinate funzioni supplementari nell'ambito del loro compito di assicurare il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT. In particolare, potrebbe essere opportuno che gli Stati membri richiedano ai punti di contatto centrali di presentare, per conto dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (UIF) dello Stato membro ospitante nel cui territorio è stabilito l'ente obbligato.

    (8)

    Spetta a ciascuno Stato membro stabilire se i punti di contatto centrali debbano assumere una forma particolare. Se è imposta una forma particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli obblighi siano proporzionati e non vadano oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo del rispetto delle norme AML/CFT e agevolare la vigilanza.

    (9)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

    (10)

    Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, analizzato i potenziali costi e benefici correlati e chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 (2), n. 1094/2010 (3) e n. 1095/2010 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, rispettivamente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce:

    a)

    i criteri per determinare i casi in cui è opportuno nominare un punto di contatto centrale a norma dell'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849;

    b)

    le norme riguardanti le funzioni del punto di contatto centrale.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    (1)   «autorità competente»: l'autorità di uno Stato membro competente a garantire il rispetto, da parte degli emittenti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento stabiliti nel suo territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, degli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2015/849, come recepita nella legislazione nazionale;

    (2)   «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, in forma diversa da una succursale, emittenti di moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro;

    (3)   «emittenti di moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento»: gli emittenti di moneta elettronica come definiti all'articolo 2, punto 3, della direttiva n. 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e i prestatori di servizi di pagamento come definiti all'articolo 4, punto 9, della direttiva n. 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    Articolo 3

    Criteri per la nomina di un punto di contatto centrale

    1.   Gli Stati membri ospitanti possono imporre agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento che hanno sedi nel loro territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro di nominare un punto di contatto centrale qualora sia soddisfatto uno dei seguenti criteri:

    a)

    il numero di dette sedi è pari o superiore a 10;

    b)

    si prevede che l'importo della moneta elettronica distribuito e rimborsato, o il valore cumulativo delle operazioni di pagamento eseguite da dette sedi, sarà superiore a 3 milioni di EUR per esercizio finanziario, o tale importo o valore ha superato i 3 milioni di EUR nell'esercizio finanziario precedente;

    c)

    le informazioni necessarie a valutare se il criterio di cui alla lettera a) o b) è soddisfatto non sono messe a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante su richiesta e in modo tempestivo.

    2.   Fatti salvi i criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri ospitanti possono imporre alle categorie di emittenti di moneta elettronica e di prestatori di servizi di pagamento che hanno sedi nel loro territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro di nominare un punto di contatto centrale qualora tale obbligo sia proporzionato al livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso all'attività di tali sedi.

    3.   Gli Stati membri ospitanti basano la propria valutazione del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso all'attività di dette sedi sui risultati delle valutazioni del rischio effettuate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 e ad altre fonti credibili e affidabili di cui dispongono. Nell'ambito di tale valutazione gli Stati membri ospitanti tengono conto almeno dei seguenti criteri:

    a)

    il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alle tipologie di prodotti e servizi offerti e ai canali di distribuzione utilizzati;

    b)

    il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alle tipologie di clienti;

    c)

    il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alla prevalenza di operazioni occasionali rispetto ai rapporti d'affari;

    d)

    il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi e alle aree geografiche serviti.

    4.   Fatti salvi i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante può, in casi eccezionali, autorizzare la propria autorità competente a imporre a un emittente di moneta elettronica o a un prestatore di servizi di pagamento che ha sedi nel suo territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro di nominare un punto di contatto centrale, purché lo Stato membro ospitante abbia fondati motivi per ritenere che l'attività delle sedi dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento elettronici presenti un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

    Articolo 4

    Assicurare il rispetto delle norme in materia di AML/CFT

    Il punto di contatto centrale assicura che le sedi di cui all'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 rispettino le norme in materia di AML/CFT dello Stato membro ospitante. A tal fine, il punto di contatto centrale:

    a)

    facilita l'elaborazione e l'attuazione di politiche e procedure AML/CFT a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva (CE) 2015/849 informando l'emittente di moneta elettronica o il prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina circa gli obblighi in materia di AML/CFT applicabili nello Stato membro ospitante;

    b)

    vigila, per conto dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, sull'effettivo rispetto da parte di dette sedi degli obblighi in materia di AML/CFT applicabili nello Stato membro ospitante e sull'effettiva conformità delle stesse sedi alle politiche, ai controlli e alle procedure dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina adottati in conformità dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849;

    c)

    informa la sede centrale dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina di eventuali violazioni o problemi di rispetto riscontrati in dette sedi, fornendo anche eventuali informazioni che potrebbero incidere sulla capacità della sede di rispettare effettivamente le politiche e le procedure AML/CFT dell'emittente di moneta elettronica o del fornitore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina o che potrebbero altrimenti influenzare la valutazione del rischio dell'emittente di moneta elettronica o del fornitore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina;

    d)

    assicura, per conto dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, che siano prese misure correttive nel caso in cui dette sedi non rispettino le norme applicabili in materia di AML/CFT o rischino di non rispettarle;

    e)

    assicura, per conto dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, che dette sedi e il relativo personale partecipino ai programmi di formazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849;

    f)

    rappresenta l'emittente di moneta elettronica o il prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina nelle comunicazioni con le autorità competenti e con la FIU dello Stato membro ospitante.

    Articolo 5

    Agevolazione della vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

    Il punto di contatto centrale agevola la vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante sulle sedi di cui all'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849. A tal fine e per conto dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, il punto di contatto centrale:

    a)

    rappresenta l'emittente di moneta elettronica o il prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina nelle comunicazioni con le autorità competenti;

    b)

    accede alle informazioni detenute da dette sedi;

    c)

    risponde a qualsiasi richiesta presentata dalle autorità competenti relativa all'attività di dette sedi, fornisce alle autorità competenti le informazioni pertinenti detenute dall'emittente di moneta elettronica o dal prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina e da dette sedi e riferisce su base periodica, ove necessario;

    d)

    facilita le ispezioni in loco di dette sedi ove richiesto dalle autorità competenti.

    Articolo 6

    Funzioni supplementari del punto di contatto centrale

    1.   Oltre alle funzioni di cui agli articoli 4 e 5, gli Stati membri ospitanti possono imporre al punto di contatto centrale di svolgere, per conto dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, una o più delle seguenti funzioni:

    a)

    presentare segnalazioni a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, come recepita nel diritto nazionale dello Stato membro ospitante;

    b)

    rispondere a qualsiasi richiesta della FIU relativa all'attività delle sedi di cui all'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 e fornire alla FIU informazioni pertinenti relative a tali sedi;

    c)

    esaminare attentamente le operazioni per individuare quelle sospette, se del caso, in considerazione dell'entità e della complessità delle attività dell'emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante.

    2.   Gli Stati membri ospitanti possono imporre al punto di contatto centrale di svolgere una o più funzioni supplementari di cui al paragrafo 1, laddove esse siano proporzionate al livello complessivo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all'attività del prestatore di servizi di pagamento e dell'emittente di moneta elettronica che ha sedi nel loro territorio in forma diversa da una succursale.

    3.   Gli Stati membri ospitanti basano la propria valutazione del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso all'attività di dette sedi sui risultati delle valutazioni del rischio effettuate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, ove applicabile, e ad altre fonti credibili e affidabili di cui dispongono.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (5)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

    (6)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).


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