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Document 32018R1065

    Regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda la convalida automatica delle licenze d'equipaggio di condotta dell'Unione e l'addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio

    C/2018/4860

    GU L 192 del 30.7.2018, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1065/oj

    30.7.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 192/31


    REGOLAMENTO (UE) 2018/1065 DELLA COMMISSIONE

    del 27 luglio 2018

    recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda la convalida automatica delle licenze d'equipaggio di condotta dell'Unione e l'addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce i requisiti tecnici per la certificazione dei dispositivi di addestramento al volo simulato, la certificazione dei piloti che svolgono attività di volo su determinati aeromobili e la certificazione delle persone e delle organizzazioni che si occupano dell'addestramento, delle verifiche e dei controlli dei piloti.

    (2)

    A seguito di ispezioni a terra al di fuori del territorio degli Stati membri, in occasione delle quali è emerso che membri dell'equipaggio di condotta svolgevano attività di volo su aeromobili immatricolati in uno Stato membro diverso da quello che aveva rilasciato le loro licenze di pilota, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) ha emendato l'allegato 1 della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale per agevolare la convalida automatica delle licenze mediante accordi tra le organizzazioni regionali di monitoraggio della sicurezza.

    (3)

    Tale emendamento dovrebbe trovare riscontro nel regolamento (UE) n. 1178/2011, in modo da consentire la convalida automatica nei paesi terzi delle licenze d'equipaggio di condotta dell'Unione. Conformemente all'emendamento 174 dell'allegato 1 ICAO, punto 1.2.2.3.2.1, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per consentire di apportare le necessarie modifiche alle licenze di pilota esistenti.

    (4)

    Dall'entrata in vigore dell'allegato I [Parte-FCL] del regolamento (UE) n. 1178/2011, che è stato redatto in base alle condizioni stabilite nelle norme JAR (Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing 1 - JAR-FCL 1), l'Unione persegue un approccio maggiormente basato sulla competenza al fine di garantire, per le licenze d'equipaggio di condotta, l'attuazione di requisiti proporzionati e basati sulle prestazioni. È pertanto opportuno modificare il requisito relativo all'addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio durante la fase avanzata di un corso di addestramento volto ad ottenere la licenza di pilota a equipaggio plurimo al fine di allinearlo alle raccomandazioni dell'ICAO di cui al documento 9868 «Procedures for Air Navigation Services - Training» (PANS-TRG).

    (5)

    L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha presentato alla Commissione il progetto di norme di attuazione congiuntamente ai suoi pareri n. 16/2016 e n. 03/2017.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1178/2011.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

    1)

    all'articolo 4, è aggiunto il paragrafo seguente:

    «9.   Per le licenze rilasciate prima del 19 agosto 2018 entro il 31 dicembre 2022 gli Stati membri si conformano ai requisiti stabiliti alla lettera a), seconda frase, della norma ARA.FCL.200, modificata dal regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione (*1).

    (*1)  Regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda la convalida automatica delle licenze d'equipaggio di condotta dell'Unione e l'addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio (GU L 192 del 30.7.2018, pag. 31).»;"

    2)

    l'allegato I [Parte-FCL] è così modificato:

    a)

    alla norma FCL.045, è aggiunta la seguente lettera e):

    «e)

    Un pilota che intende svolgere attività di volo, al di fuori del territorio dell'Unione, con un aeromobile immatricolato in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza d'equipaggio di condotta, deve portare con sé, in formato cartaceo o elettronico, l'ultima versione dell'allegato ICAO, che comprende un riferimento al numero di registrazione ICAO dell'accordo che riconosce la convalida automatica delle licenze, nonché l'elenco degli Stati che sono parte di tale accordo.»;

    b)

    all'appendice 5, il punto 11 è sostituito dal seguente:

    «11.

    Il corso di addestramento deve includere almeno 12 decolli ed atterraggi per assicurare la competenza. Questi decolli ed atterraggi possono essere ridotti a un minimo di sei, purché, prima di effettuare l'addestramento, l'ATO e l'operatore garantiscano che:

    a)

    venga attuata una procedura intesa a valutare il livello di competenza che l'allievo pilota deve possedere; e

    b)

    esista un processo atto a garantire che siano intraprese azioni correttive qualora la valutazione effettuata nel corso dell'addestramento ne indichi la necessità.

    Questi decolli ed atterraggi devono essere effettuati sotto la supervisione di un istruttore in un velivolo per il quale deve essere rilasciata l'abilitazione per tipo.»;

    3)

    l'allegato VI [parte ARA] è così modificato:

    a)

    la norma ARA.GEN.105 è così modificata:

    i)

    sono inseriti i seguenti punti 3 bis) e 3 ter):

    «3 bis)

    «ARO.RAMP», il capitolo RAMP nell'allegato II del regolamento sulle operazioni aeree;

    ter)

    «convalidata automaticamente», l'accettazione, senza formalità, da parte di uno Stato contraente dell'ICAO elencato nell'allegato ICAO, di una licenza d'equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago;»;

    ii)

    il punto 12 è sostituito dal seguente:

    «12)

    «allegato ICAO», un allegato di una licenza d'equipaggio di condotta convalidata automaticamente, rilasciata in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago, menzionato alla voce XIII della licenza d'equipaggio di condotta;»;

    b)

    la norma ARA.FCL.200 è così modificata:

    la lettera a) della norma ARA.FCL.200 è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Rilascio di licenze e abilitazioni. L'autorità competente deve rilasciare una licenza d'equipaggio di condotta e le abilitazioni corrispondenti utilizzando il modulo stabilito all'appendice 1 di questa parte.

    Se un pilota intende svolgere attività di volo, al di fuori del territorio dell'Unione, con un aeromobile immatricolato in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza d'equipaggio di condotta, l'autorità competente deve:

    1)

    aggiungere sulla licenza d'equipaggio di condotta, alla voce XIII, la seguente annotazione: «Questa licenza è convalidata automaticamente in forza dell'allegato ICAO ivi accluso»; e

    2)

    mettere a disposizione del pilota l'allegato ICAO in formato cartaceo o elettronico.»;

    c)

    nell'appendice 1, lettera a), punto 2), la voce XIII è sostituita dalla seguente:

    «XIII)

    Commenti: vale a dire approvazioni speciali relative a limitazioni e approvazioni per privilegi, comprese le approvazioni delle competenze linguistiche, le osservazioni sulla convalida automatica della licenza e le abilitazioni per gli aeromobili di cui all'allegato II, se utilizzate per il trasporto aereo commerciale; e».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).


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