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Document 32018H0177

Raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione, del 2 febbraio 2018, sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di solidarietà ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

C/2018/0551

GU L 32 del 6.2.2018, p. 52–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2018/177/oj

6.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/52


RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/177 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2018

sugli elementi da includere nelle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie concordate fra gli Stati membri per l'applicazione del meccanismo di solidarietà ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 13, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010 (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) recita che la politica energetica dell'UE è intesa a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, in uno spirito di solidarietà fra gli Stati membri.

(2)

Il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas mira a promuovere la solidarietà e la fiducia fra gli Stati membri e a permettere che il mercato interno del gas funzioni il più a lungo possibile, anche in caso di carenza dell'approvvigionamento.

(3)

Il regolamento introduce, per la prima volta, un meccanismo di solidarietà fra gli Stati membri volto a mitigare gli effetti di una grave situazione di emergenza nell'Unione e ad assicurare che il gas sia erogato ai clienti protetti nel quadro della solidarietà.

(4)

In sede di adozione delle misure necessarie ad attuare il meccanismo di solidarietà, gli Stati membri devono concordare bilateralmente una serie di modalità tecniche, giuridiche e finanziarie e descriverle nei rispettivi piani di emergenza.

(5)

Per assistere gli Stati membri nell'attuazione, e previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas, la Commissione ha elaborato i presenti orientamenti non vincolanti sugli elementi essenziali che dovrebbero essere inclusi in tali modalità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti giuridicamente non vincolanti che figurano nell'allegato della presente raccomandazione. Gli orientamenti dovrebbero aiutare gli Stati membri a predisporre le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie volte ad applicare gli obblighi di solidarietà di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 e descriverle nei piani di emergenza che sono tenuti a elaborare ai sensi del regolamento.

2.

La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1.


ALLEGATO

I.   INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2017/1938 («il regolamento») traduce nella pratica il concetto di solidarietà e istituisce un meccanismo di solidarietà fra gli Stati membri che s'innesca quando le condizioni stabilite nelle disposizioni pertinenti sono soddisfatte. La solidarietà è una misura di ultima istanza: assicura la continuità del flusso di gas, in uno spirito di solidarietà, per i soggetti più vulnerabili, ossia i clienti civili e taluni servizi essenziali definiti come «clienti protetti nel quadro della solidarietà» nell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento.

1.   Il meccanismo di solidarietà

Se uno Stato membro invoca la solidarietà, il meccanismo prevede l'obbligo per gli altri Stati membri direttamente connessi di dare priorità all'approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente rispetto ai clienti nazionali non protetti nel quadro della solidarietà. Tale misura è necessaria solo qualora il mercato non sia in grado di fornire i necessari volumi di gas (1). I limiti al sostegno che uno Stato membro può fornire sono:

la capacità di interconnessione disponibile;

la quantità di gas necessaria allo Stato membro per approvvigionare i propri clienti protetti nel quadro della solidarietà laddove l'approvvigionamento di gas per questi ultimi sia in pericolo;

la sicurezza delle proprie reti del gas; e

per alcuni paesi, l'approvvigionamento delle centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas per preservare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

Come misura di ultima istanza, la solidarietà può essere attivata da uno Stato membro richiedente soltanto laddove il mercato, sia nello Stato membro richiedente sia in qualsiasi potenziale Stato membro prestatore, non è in grado di offrire i necessari volumi di gas, compresi quelli offerti volontariamente da clienti non protetti, per soddisfare la domanda dei clienti protetti nel quadro della solidarietà. Inoltre, le misure previste nel piano di emergenza dello Stato membro richiedente, compresa la riduzione forzata fino al livello dei clienti protetti nel quadro della solidarietà, devono essere state esaurite. Nonostante queste condizioni rigorose per la sua attivazione, il meccanismo di solidarietà garantisce ai clienti civili e ai servizi sociali essenziali la certezza e la sicurezza della continuità dell'approvvigionamento di gas.

In tali circostanze, è probabile che anche nei potenziali Stati membri prestatori siano già state avviate o stiano per esserlo misure non di mercato o riduzioni. Altrimenti esisterebbero ancora offerte di determinati volumi di gas e i flussi di gas potrebbero ancora giungere dove necessario in base ai segnali di prezzo (assumendo che essi esistano), senza il bisogno di attivare la solidarietà. Il meccanismo di solidarietà è effettivamente una ridistribuzione temporanea del gas rimanente dai clienti diversi dai clienti protetti nel quadro della solidarietà in uno Stato membro ai clienti protetti nel quadro della solidarietà in un altro, all'interno dello stesso mercato europeo integrato del gas. La solidarietà può essere fornita unicamente se la rete del gas è ancora in grado di ridistribuire e trasportare il gas in modo sicuro (2).

I diversi elementi delle modalità concordate bilateralmente riguardo agli aspetti giuridici, tecnici e finanziari della solidarietà sono già in parte contemplati dall'articolo 13 del regolamento. Inoltre, nelle modalità bilaterali, gli Stati membri devono concordare tutti gli elementi e i dettagli necessari a garantire certezza e sicurezza a tutte le parti coinvolte nel funzionamento del meccanismo di solidarietà. Tali modalità devono essere illustrate nei rispettivi piani di emergenza; in particolare deve essere incluso il meccanismo di compensazione, o almeno una sua sintesi.

La compensazione di cui all'articolo 13 del regolamento ha un'accezione ampia: comprende i versamenti per il gas e i costi supplementari (ad esempio di trasporto) per l'approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente, nonché i versamenti per compensare i clienti cui è applicata la riduzione nello Stato membro che presta solidarietà. Ai fini dei presenti orientamenti, la compensazione in tale senso più ampio sarà definita «compensazione per la solidarietà». La compensazione per i danni occorsi a causa della riduzione è definita «compensazione per la riduzione».

Il corretto funzionamento della solidarietà è subordinato a una serie di condizioni.

In primo luogo, si dovrebbe ricorrere il più a lungo possibile alle misure di mercato. Gli Stati membri devono compiere ogni sforzo per istituire un meccanismo o una piattaforma che consenta una risposta volontaria sul versante della domanda. Ciò è nell'interesse sia dei potenziali Stati membri prestatori sia dei potenziali Stati membri richiedenti, che altrimenti devono anticipare l'applicazione delle misure non di mercato (quali ad esempio il passaggio obbligatorio ad altri combustibili o la riduzione dei clienti). È anche in linea con il principio generale del regolamento secondo cui il mercato deve avere la massima libertà di azione per risolvere i problemi legati all'approvvigionamento di gas.

In secondo luogo, è necessario permettere la libera fluttuazione dei prezzi all'ingrosso, anche durante un'emergenza: bloccare i prezzi o fissare dei massimali non permetterà ai segnali di prezzo di rispecchiare il fabbisogno supplementare di gas, e il gas non arriverà dove è necessario.

In terzo luogo, l'accesso transfrontaliero alle infrastrutture dovrebbe essere preservato sotto il profilo tecnico e della sicurezza in conformità del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in ogni momento, anche in situazione di emergenza. In funzione dei vincoli tecnici presenti nello Stato membro, le modalità dovrebbero assicurare che gli interconnettori, i terminali di gas naturale liquefatto (GNL), gli impianti sotterranei di stoccaggio del gas, gli hub e le offerte sul versante della domanda, se del caso, siano pienamente accessibili agli operatori del mercato transfrontalieri. Ciò ritarderà la necessità di attivare la solidarietà nello Stato membro che affronta difficoltà di approvvigionamento.

In quarto luogo, gli Stati membri sono invitati a cooperare nelle varie fasi di una situazione di emergenza: una cooperazione efficace durante le fasi iniziali, oltre a ritardare la necessità di attivare la solidarietà, impedirebbe lo sviluppo di prezzi del gas potenzialmente diversi (ad esempio, basati sul valore del carico perso per i gruppi di clienti interessati da una riduzione) sui mercati connessi e fungerebbe da disincentivo alla (prestazione di) solidarietà.

2.   Base giuridica

A norma dell'articolo 13, paragrafo 12, del regolamento la Commissione deve fornire orientamenti giuridicamente non vincolanti sugli elementi essenziali delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie entro il 1o dicembre 2017, previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas. Tali orientamenti devono riguardare in particolare le modalità di applicazione pratica degli elementi di cui ai paragrafi 8 e 10 dell'articolo 13.

3.   Portata degli orientamenti

L'articolo 13 del regolamento identifica diversi elementi e aspetti del meccanismo di solidarietà che occorre includere nelle modalità concordate bilateralmente. Offrire orientamenti utili su questi e altri elementi che potrebbero essere compresi in tali modalità richiede dapprima una migliore comprensione della situazione in cui il meccanismo di solidarietà potrebbe essere attivato e degli sforzi e dei principi di base che potrebbero impedire del tutto l'insorgere di una simile situazione. Gli orientamenti giuridicamente non vincolanti qui forniti non sono, né potrebbero, essere intesi a costituire un elenco esaustivo e prescrittivo per tutti gli Stati membri, poiché questi ultimi devono avere la libertà di scegliere le soluzioni che meglio si adattano alle proprie capacità, normative vigenti, situazioni e priorità. Essi raccomandano invece l'utilizzo di una serie di elementi necessari e facoltativi, descrivono possibili modalità di applicazione di alcune misure di solidarietà e offrono esempi e migliori prassi.

L'approccio proposto prevede che gli Stati membri utilizzino i quadri e le procedure nazionali vigenti laddove possibile, o che li adattino nella misura necessaria ai fini della solidarietà. Ciò potrebbe comprendere, ad esempio, l'utilizzo di piattaforme esistenti per le misure sul versante della domanda o di meccanismi esistenti di compensazione dei clienti.

II.   MODALITÀ GIURIDICHE, TECNICHE E FINANZIARIE

1.   Modalità giuridiche

L'obiettivo delle modalità giuridiche è fornire certezza giuridica a tutti i soggetti coinvolti nel fornire o nel ricevere gas in situazioni di solidarietà. Gli Stati membri coinvolti nell'applicazione del meccanismo di solidarietà sono invitati a predisporre modalità giuridiche chiare, trasparenti ed efficaci, in modo che le parti interessate conoscano le norme e le procedure per la solidarietà transfrontaliera.

L'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento stabilisce che siano predisposte modalità tra Stati membri interconnessi. Al momento alcuni Stati membri non sono fisicamente connessi a nessun altro Stato membro (4), un gruppo di Stati membri sono connessi fra loro ma non con altri Stati membri (5), e diversi Stati membri hanno un confine o una zona economica esclusiva in comune ma non sono direttamente connessi fra loro (6). Questa situazione potrebbe cambiare, grazie ai progetti di infrastrutture per le interconnessioni attualmente in via di sviluppo. Se le interconnessioni saranno realizzate dopo il 1o dicembre 2018, gli Stati membri interessati dovranno predisporre le modalità giuridiche, finanziarie e tecniche stabilite all'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento non appena possibile.

1.1.   Stati membri interessati e identificazione del paese terzo (articolo 13, paragrafo 2)

Gli Stati membri interessati dal meccanismo di solidarietà sono:

lo Stato membro che ha chiesto la solidarietà; e

tutti gli Stati membri direttamente connessi con lo Stato membro richiedente.

Tutti gli Stati membri direttamente connessi dovrebbero concordare bilateralmente in anticipo le modalità d'applicazione del meccanismo di solidarietà, a meno che il regolamento non preveda l'esonero da tale obbligo. Se più di uno Stato membro può prestare solidarietà, lo Stato membro richiedente deve consultarli tutti e chiedere che facciano offerte per i volumi di gas di cui necessita per approvvigionare i clienti protetti nel quadro della solidarietà. Ciascuna di queste offerte concretizza l'accordo sul prezzo del gas incluso nelle modalità bilaterali precedenti. Tale accordo contiene un riferimento a un prezzo di mercato o a una metodologia concordata per calcolare il prezzo del gas. Lo Stato membro richiedente solidarietà, dopo aver selezionato una o più offerte, identifica lo o gli Stati membri effettivamente coinvolti nel prestare solidarietà.

L'obbligo degli altri Stati membri che potrebbero prestare solidarietà ma le cui offerte non sono state selezionate è temporaneamente sospeso. Se la situazione di crisi si deteriora ulteriormente, lo Stato membro che ha sollecitato le offerte può rivolgersi ad essi in ogni momento per chiedere solidarietà. La richiesta dovrà tuttavia essere ripresentata, data la probabilità che le circostanze cambino nel tempo (ad esempio, il prezzo del gas potrebbe variare o il volume di gas potenzialmente disponibile potrebbe ridursi). Lo Stato membro che riceve la richiesta è invitato ad aggiornare la propria offerta, tenendo conto di qualsiasi cambiamento della situazione (volumi di gas in stoccaggio sotterraneo, flussi, temperatura, consumo ecc.). Per tale ragione, gli Stati membri il cui obbligo è stato temporaneamente sospeso dovrebbero essere tenuti al corrente della situazione dello Stato membro richiedente. La Commissione monitorerà attentamente la situazione nello Stato membro che riceve solidarietà.

In determinate situazioni, per connessione diretta tra Stati membri s'intende anche la connessione tramite un paese terzo. In questo caso il diritto di chiedere solidarietà e l'obbligo di prestarla dipendono dagli accordi esistenti fra gli Stati membri e dall'accordo del paese terzo interessato. L'accordo fra gli Stati membri dovrebbe indicare che il paese terzo s'impegna a far transitare i volumi di gas inviati attraverso il suo territorio nell'ambito della prestazione di solidarietà. In assenza di tale impegno, la solidarietà potrebbe non essere conseguita.

1.2.   Richieste di solidarietà

Le situazioni di crisi richiedono risposte rapide. Perciò la richiesta di solidarietà dovrebbe essere breve, standardizzata e contenere una quantità minima di informazioni necessarie. Idealmente, gli Stati membri che definiscono modalità bilaterali potrebbero concordare un modello da allegare alle modalità. Di seguito si indicano le informazioni minime necessarie che si ritiene debbano figurare in una richiesta di solidarietà efficace:

denominazione dello Stato membro richiedente, compresi il soggetto responsabile e il/i referente/i;

nome del gestore del sistema di trasporto (TSO) o del responsabile dell'area di mercato (se del caso) e referente/i;

volume di gas richiesto (espresso in un'unità di misura concordata);

informazioni sulla pressione del gas;

indicazione del o dei punti di consegna preferiti dallo Stato membro richiedente solidarietà;

richiesta di offerta/e, compresi prezzo (si veda la sezione 3.1.), volume, punti e tempi di consegna;

richiesta di indicare la tempistica della prima consegna possibile e la durata stimata delle forniture (indicando il periodo stimato durante il quale lo Stato membro che riceve la richiesta presterà solidarietà);

un riferimento all'impegno da parte dello Stato membro richiedente di versare una compensazione per la solidarietà.

Un modello per le risposte degli Stati membri che ricevono la richiesta potrebbe assicurare una più semplice comparabilità e comprensione delle quantità e delle condizioni offerte nell'ambito della solidarietà. Il modello potrebbe essere precompilato con le informazioni note al momento in cui gli Stati membri stipulano le modalità bilaterali e allegato ai rispettivi piani di emergenza.

1.3.   Inizio e fine della prestazione di solidarietà

La richiesta di solidarietà è valida e innesca l'obbligo di prestare solidarietà dal momento in cui viene fatta la richiesta. Sulla validità della richiesta non influiscono né i controlli che la Commissione effettua a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento per verificare che la dichiarazione di uno stato di emergenza da parte dello Stato membro richiedente sia giustificata, né le misure adottate per eseguire le azioni elencate nel piano di emergenza. La Commissione ha cinque giorni per effettuare la procedura di verifica. È improbabile che uno Stato membro invochi la solidarietà prima di cinque giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, poiché solitamente occorrerà tempo perché i problemi di approvvigionamento di gas raggiungano un livello che giustifichi tale richiesta; se però ciò accadesse, i controlli della Commissione per verificare il fondamento della dichiarazione dello stato di emergenza sarebbero ancora in corso. Qualsiasi verifica in corso non dovrebbe tuttavia produrre un impatto sulla validità della richiesta di solidarietà.

Il rischio di un cattivo uso del meccanismo di solidarietà mediante una richiesta ingiustificata è molto limitato a causa delle vaste conseguenze e delle rigorose condizioni che devono essere soddisfatte prima che il meccanismo di solidarietà sia attivato, ossia:

applicazione di tutte le misure di emergenza previste nel piano di emergenza; e

riduzione dell'approvvigionamento dei clienti non protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente.

Nel caso i controlli della Commissione portino a concludere che la richiesta di solidarietà non è giustificata, lo Stato membro che l'ha avanzata e ha ricevuto sostegno dai vicini direttamente connessi pagherà agli Stati membri che hanno fornito sostegno il gas ricevuto e i costi supplementari.

L'obbligo di prestare solidarietà cessa di applicarsi quando:

in seguito a una procedura di verifica, la Commissione conclude che la dichiarazione dello stato di emergenza non è più giustificata;

lo Stato membro che ha chiesto solidarietà informa gli Stati membri che prestano solidarietà che è nuovamente in grado di approvvigionare di gas i propri clienti nazionali protetti nel quadro della solidarietà; e

lo Stato membro che presta solidarietà non è più in grado di approvvigionare i propri clienti protetti nel quadro della solidarietà.

È anche possibile che, nonostante una crisi del gas acuta in corso, lo Stato membro che aveva inizialmente invocato la solidarietà decida di rinunciare al proprio diritto a invocarla, perché, ad esempio, non è in grado di pagare.

1.4.   Ruoli e responsabilità

Gli Stati membri dovrebbero assumersi la responsabilità finale per l'applicazione del meccanismo di solidarietà, ivi compresi in particolare la decisione di chiedere solidarietà e il monitoraggio globale del modo in cui i soggetti responsabili di determinati compiti gestiscono il meccanismo. Il regolamento non prevede la creazione di nuovi soggetti specifici. Gli Stati membri sono invitati ad assegnare le responsabilità ai soggetti esistenti o, in circostanze speciali, a nuovi soggetti, tenendo conto della loro struttura organizzativa ed esperienza nella gestione delle crisi e nella risposta alle emergenze. Al fine di ridurre i costi, e in particolare per evitare costi fissi, gli Stati membri possono servirsi dei meccanismi esistenti, laddove possibile. I principi guida a questo proposito dovrebbero essere l'efficacia e l'efficienza.

Spetta alle autorità competenti a norma del regolamento attuare il quadro di riferimento, e i compiti e le responsabilità dovrebbero essere chiaramente assegnati ai rispettivi soggetti, quali ad esempio i TSO, l'autorità nazionale di regolamentazione e le imprese del settore del gas. Le autorità competenti sono anche nella posizione migliore per elaborare le modalità bilaterali con le autorità competenti degli Stati membri direttamente connessi. Tali modalità potrebbero in seguito costituire la base giuridica per la solidarietà, compresi il versamento di compensazioni e le liquidazioni finanziarie in seguito alla prestazione di solidarietà. Gli Stati membri o le autorità competenti si trovano anche nella posizione migliore per farsi carico dell'invio e della ricezione delle richieste di solidarietà e delle offerte di volumi di gas, così come dell'invio della notifica di sospensione della solidarietà. Anche la responsabilità finanziaria legata alla compensazione dovrebbe da ultimo ricadere sullo Stato membro.

Nel rispetto dei vincoli tecnici e giuridici presenti nello Stato membro, le autorità nazionali di regolamentazione sono nella posizione migliore per condurre il processo di calcolo dei costi di compensazione, o almeno per esservi coinvolte, in base a una metodologia elaborata in precedenza e pubblicata nel piano d'emergenza. L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia potrebbe essere coinvolta in questo processo. È preferibile attribuire ai TSO il compito di inviare, in maniera efficiente in termini di costi, i volumi di gas necessari.

I TSO (o un soggetto di bilanciamento) sono nella posizione migliore per assumersi la responsabilità di coordinare tutti gli aspetti tecnici e attuare tutte le misure operative necessarie quando viene applicata la solidarietà. Il soggetto corrispondente nello Stato membro che presta solidarietà potrebbe anche avere il compito di raccogliere le domande di compensazione del gas e dei costi supplementari, verificarle e trasmetterle al soggetto responsabile nello Stato membro che beneficia della solidarietà. In tale contesto sarebbe utile istituire uno sportello unico. Gli Stati membri sono invitati a individuare e concordare un soggetto preposto alla raccolta e alla trasmissione delle domande di compensazione per la riduzione.

Prevedere un Mediatore nelle modalità stipulate bilateralmente potrebbe rassicurare entrambi gli Stati membri rispetto al versamento e al calcolo dei costi di compensazione. Il Mediatore contribuirebbe a risolvere qualsiasi disaccordo riguardo all'ammontare della compensazione che deve essere versato.

1.5.   Forma giuridica delle modalità bilaterali

Non esiste alcun requisito esplicito riguardo alla forma giuridica delle modalità bilaterali. Gli Stati membri sono liberi di trovare una forma giuridica che crei diritti e obblighi fra essi nel caso venga applicato il meccanismo di solidarietà. Il diritto di chiedere solidarietà e l'obbligo di prestarla sono stabiliti all'articolo 13 del regolamento. Le modalità bilaterali definiranno il modo in cui tali diritti e obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione devono essere esercitati. Le modalità saranno di natura operativa, non politica. A priori, ai fini dell'attuazione, potrebbe essere sufficiente un accordo amministrativo vincolante stipulato tra le autorità competenti: esso potrebbe comprendere disposizioni di trattati bilaterali esistenti, disposizioni contrattuali fra TSO o condizioni specifiche di autorizzazione per i soggetti del settore del gas, purché sotto la vigilanza delle autorità competenti pertinenti. D'altra parte, uno strumento giuridico non vincolante quale un memorandum d'intesa non sarebbe sufficiente, poiché non crea obblighi giuridici fra i partecipanti. Gli accordi sotto forma di memorandum non risponderebbero dunque ai requisiti dell'articolo 13, che prevede la creazione di un sistema di solidarietà giuridicamente vincolante, e potrebbero essere interpretati come un'applicazione insufficiente dell'articolo 13, paragrafo 10.

2.   Modalità tecniche

Le modalità tecniche sono intese a descrivere tutte le disposizioni e le condizioni tecniche necessarie al funzionamento del meccanismo di solidarietà a livello pratico. Ciò richiede una condivisione obbligatoria previa delle informazioni riguardanti la capacità e i vincoli tecnici delle infrastrutture del gas pertinenti e i volumi teorici massimi di gas che si potrebbero svincolare, nonché la certezza che non esistono vincoli tecnici indebiti che ostacolerebbero la solidarietà. Nel caso in cui esistano vincoli tecnici o di altra natura, gli Stati membri sono invitati a individuare e concordare soluzioni reciprocamente accettabili da applicare presso i punti d'interconnessione quando viene attivato il meccanismo di solidarietà.

In funzione dei vincoli tecnici presenti nello Stato membro, i TSO (o un soggetto di bilanciamento) potrebbero trovarsi nella posizione migliore per assumersi la responsabilità di coordinare tutti gli aspetti tecnici e attuare tutte le necessarie misure operative necessarie all'applicazione della solidarietà, sulla base della propria conoscenza dei sistemi del gas e dei regimi di cooperazione transfrontalieri già esistenti (7). Tali strutture di cooperazione, accordi ed esperienze già esistenti dovrebbero essere presi in considerazione, o anche fungere da base per le situazioni in cui viene applicata la solidarietà. In ogni caso, occorre identificare (se già in atto) o stabilire un quadro generale chiaro, che includa le condizioni tecniche, in modo che la cooperazione necessaria possa essere intrapresa con certezza giuridica.

I dati tecnici possono essere all'occorrenza aggiornati nei piani.

2.1.   Soluzioni tecniche e coordinamento (articolo 13, paragrafo 10, lettera c)

È possibile predisporre soluzioni e modalità tecniche per le varie parti dell'infrastruttura dello Stato membro. Ciò fornirà un quadro chiaro dell'assistenza disponibile e dei vincoli tecnici interessati, nonché una migliore stima dei costi di attuazione per ciascuna misura (se del caso). Poiché le potenziali situazioni di crisi possono essere molto diverse, è importante che i TSO (o un soggetto di bilanciamento) dispongano di un'ampia gamma di opzioni e strumenti a cui attingere. Nelle modalità tecniche è possibile includere un elenco indicativo e non esaustivo di soluzioni tecniche, cosicché entrambe le parti siano consapevoli delle misure che potrebbero essere adottate prima e durante un'emergenza a fini di solidarietà. Potrebbe essere utile condurre simulazioni idrauliche delle misure di solidarietà per prepararsi a simili situazioni.

Sarà necessario il coordinamento fra i TSO o i responsabili delle aree di mercato pertinenti, i gestori di sistemi di distribuzione (DSO), i coordinatori di emergenza nazionali, le autorità competenti e i soggetti coinvolti nella consegna del gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà. Ciò significherà che il gas disponibile grazie alla riduzione della domanda in uno Stato membro potrà essere messo a disposizione e fornito a uno Stato membro direttamente connesso che chiede solidarietà. I TSO, i DSO, i coordinatori di emergenza nazionali e altri soggetti coinvolti nella consegna del gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà dovrebbero essere coinvolti nelle fasi iniziali della discussione sulle disposizioni di solidarietà e incaricati di collaborare per attuare le modalità in materia di solidarietà.

I TSO dovrebbero inoltre avere la facoltà di ricorrere alle capacità di trasporto non usate, siano esse state assegnate o meno. In ogni caso, la compensazione per i costi di trasporto dovrebbe essere versata in base a principi concordati.

L'accesso agli hub e ad altre piattaforme dovrebbe essere mantenuto il più a lungo possibile, anche in uno stato di emergenza (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento) per evitare di dover ricorrere a misure di solidarietà. Perciò deve essere disponibile l'accesso costante ai terminali di gas naturale liquefatto (GNL), alla capacità di stoccaggio e di interconnessione, compresa la capacità bidirezionale, per garantire flussi transfrontalieri efficienti (articolo 13, paragrafo 10, lettera c). Tali aspetti devono essere affrontati esplicitamente nelle modalità.

2.2.   Volumi di gas o metodologia per la loro fissazione (articolo 13, paragrafo 10, lettera d), del regolamento)

Gli Stati membri dovrebbero informare gli Stati membri confinanti (ovvero i potenziali prestatori di solidarietà) in merito ai volumi di gas massimi teorici che potrebbero chiedere e al limite della capacità di interconnessione, per motivi di trasparenza e come base per le discussioni sulle modalità. Ciononostante, gli esatti volumi di gas necessari, chiesti e disponibili saranno noti soltanto quando il meccanismo di solidarietà sarà stato attivato. Per il calcolo di questi volumi di gas massimi teorici dovranno essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

i clienti protetti nel quadro della solidarietà interessati;

le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas (ove opportuno) e i volumi di gas ad esse associati; e

la produzione nazionale di gas negli Stati membri produttori.

Gli scenari relativi agli standard di approvvigionamento adattati ai clienti protetti nel quadro della solidarietà potrebbero rappresentare un buon punto di inizio per tale calcolo.

Tutti gli Stati membri devono identificare i propri clienti protetti nel quadro della solidarietà in base alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento, e il loro consumo annuo di gas (media e picco).

Le centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas e i volumi annui di gas ad esse associati (articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento) potrebbero avere un importante impatto sui volumi di gas disponibili per la solidarietà. Nello Stato membro che presta solidarietà, tali volumi di gas limitano le quantità potenzialmente disponibili a tal fine; in alcuni Stati membri che ricevono solidarietà, alle centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas è data priorità rispetto ai clienti protetti nel quadro della solidarietà, ma i volumi di gas necessari per il loro funzionamento non producono alcun impatto sui volumi che potrebbero essere richiesti.

Le modalità dovrebbero includere un elenco dettagliato delle centrali elettriche alimentate a gas identificate come centrali di importanza cruciale per il sistema elettrico (articolo 11, paragrafo 7, del regolamento), alle quali il gas naturale dovrebbe essere fornito anche nell'ambito della solidarietà. Tale elenco dovrebbe essere stabilito sulla base di una richiesta e di una valutazione da parte dei TSO del gas e dell'energia elettrica. L'elenco delle centrali elettriche dovrebbe essere debitamente giustificato e dimostrare che il loro mancato approvvigionamento a breve termine potrebbe minacciare la sicurezza del sistema energetico. Inoltre, gli Stati membri potrebbero considerare di concordare la frequenza con cui l'elenco dovrebbe essere controllato e aggiornato.

In base alla situazione di crisi, saranno considerati necessari solo i volumi di gas che servono al funzionamento delle centrali elettriche identificate nelle modalità come centrali di importanza cruciale quando viene chiesta solidarietà; tra queste potrebbero figurare, ad esempio, le centrali situate in una determinata regione. Uno scambio di informazioni ad hoc riguardo alla situazione dovrebbe avere luogo nell'ambito della comunicazione fra i soggetti pertinenti (TSO, autorità competenti) negli Stati membri prima e durante la prestazione di solidarietà.

Gli Stati membri produttori di gas devono indicare la propria produzione annua.

I volumi sopramenzionati possono essere identificati all'inizio di ogni anno gas o a intervalli diversi, sulla base dei più recenti dati disponibili, degli aggiornamenti dei piani o su una base ad hoc.

2.3.   Sicurezza operativa delle reti (articolo 13, paragrafo 7, del regolamento)

Le modalità potrebbero fornire la descrizione delle possibilità e dei vincoli tecnici delle singole reti del gas che è necessario preservare per il funzionamento sicuro e affidabile del sistema del gas. Si tratta di un'informazione importante sia per gli Stati membri che prestano solidarietà sia per gli Stati membri che la ricevono. Gli elementi minimi che devono essere descritti sono:

la capacità massima di esportazione dell'interconnessione e le circostanze in cui il TSO raggiungerà la capacità massima di esportazione (ad esempio, pressione del sistema, linepack, disponibilità di gas a determinati punti di entrata, o livello di stoccaggio di gas con rispettivo livello di capacità di prelievo). Tali dettagli dovrebbero essere possibilmente definiti per ciascun punto di interconnessione;

produzione nazionale massima e vincoli, ove opportuno. Laddove esiste, la produzione nazionale potrebbe essere incrementata per determinati periodi di tempo. Le opzioni e le restrizioni pertinenti potrebbero essere descritte;

ove opportuno, la capacità disponibile tramite un paese terzo e gli elementi tecnici dell'accordo a tale riguardo (articolo 13, paragrafo 2, del regolamento).

3.   Modalità finanziarie

Le modalità finanziarie dovrebbero assicurare che il gas fornito nel quadro del meccanismo di solidarietà venga pagato a un prezzo adeguato. Tali modalità potrebbero contemplare il calcolo dei costi, la compensazione per la solidarietà (compresa la compensazione per la riduzione) e le procedure di versamento da individuare e concordare fra i soggetti interessati.

Un meccanismo che prevede la compensazione per la riduzione dovrebbe incentivare il ricorso a soluzioni basate sulla logica di mercato, quali aste e gestione della domanda (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento). Si potrebbe far riferimento a meccanismi collegati alle emergenze nazionali che facilitano indirettamente la solidarietà garantendo quanto più possibile il corretto funzionamento del mercato nello Stato membro che presta solidarietà. Le modalità finanziarie non dovrebbero creare incentivi perversi, quali l'interruzione dell'approvvigionamento di gas o l'imposizione di un prezzo più alto una volta superata la prima fase dell'emergenza, che potrebbero a loro volta far scattare la necessità di solidarietà. La compensazione per la solidarietà deve coprire i costi effettivamente occorsi e non diventare una fonte di profitto per il soggetto prestatore. Lo Stato membro che riceve solidarietà dovrebbe tempestivamente pagare allo Stato membro che la presta un prezzo equo per il gas ricevuto. Lo Stato membro prestatore determinerà poi il modo in cui gestire tali entrate e accordarle alle disposizioni esistenti in materia di neutralità del bilanciamento.

Qualsiasi compensazione versata ai clienti che subiscono una riduzione in una situazione di emergenza (che essa derivi dall'obbligo di prestare solidarietà transfrontaliera o da un'emergenza nazionale) dovrebbe essere la stessa, come prevista dal diritto interno.

In considerazione di quanto sopra, gli Stati membri potrebbero mantenere il meccanismo nazionale esistente (relativamente alla compensazione legata alla riduzione) per le emergenze puramente nazionali (ossia, laddove non viene richiesta solidarietà), restando liberi di decidere se desiderano o no versare una compensazione per la riduzione dell'attività industriale. Quando tuttavia un'emergenza nazionale si trasforma in una situazione che fa scattare la solidarietà transfrontaliera, lo Stato membro prestatore potrebbe scegliere di distribuire la compensazione per la solidarietà versata dallo Stato membro richiedente fra tutti i gruppi di consumatori che hanno subito una riduzione, a prescindere dal fatto che questa sia avvenuta prima o dopo l'attivazione della solidarietà. Tale opzione dovrebbe iscriversi in un regime progettato nello Stato membro che presta solidarietà, basandosi però preferibilmente su un approccio di tipo «valore del carico perso». In alternativa, gli Stati membri potrebbero anche decidere di versare la compensazione ricevuta per la solidarietà in un «fondo di solidarietà» gestito a livello centrale. In tal modo, i meccanismi di compensazione nazionali esistenti per la riduzione rimangono di competenza degli Stati membri e, seppure improntati ad approcci diversi, non riserveranno trattamenti diversi ai gruppi di consumatori interessati dalla riduzione all'interno di un paese quando viene fornita solidarietà transfrontaliera, laddove la compensazione per la solidarietà è obbligatoria.

Gli elementi principali della compensazione per la solidarietà sono il prezzo del gas e i costi supplementari sostenuti dallo Stato membro prestatore derivanti dalle attività volte ad assicurare che il gas arrivi oltre il confine, sulla base dei costi effettivamente occorsi che il quadro giuridico nazionale nello Stato membro prestatore permette di pagare.

Nelle modalità è possibile seguire e concordare diversi approcci per determinare il prezzo del gas, in base al livello di sviluppo del mercato nello Stato membro, alle misure disponibili o allo stadio della situazione di emergenza. È tuttavia importante che le modalità descrivano chiaramente l'approccio concordato e le circostanze in cui esse si applicheranno, e che identifichino tutti i parametri noti che saranno usati (ad esempio il premio, se si sceglie di determinare il prezzo in base all'ultima negoziazione nota più un premio).

3.1.   Prezzo del gas

Le modalità finanziarie dovrebbero fare riferimento al prezzo del gas fornito e/o alla metodologia per la fissazione del prezzo, tenendo conto dell'impatto sulle operazioni di mercato (articolo 13, paragrafo 10, lettera b), del regolamento). Quest'ultima condizione può essere intesa come mirante a evitare prezzi o metodologie che distorcano il mercato e producano incentivi perversi. Il prezzo del gas che funge da base per la compensazione per la solidarietà è determinato (dal mercato o con altri mezzi) nello Stato membro che presta solidarietà.

a)   Prezzo di mercato

In linea di principio, il prezzo del gas non dovrebbe essere inferiore al prezzo di mercato, poiché ciò produrrebbe incentivi perversi. Se il prezzo è mantenuto sbloccato e se può seguire dinamicamente la domanda e l'offerta di gas, può fornire un segnale anche durante una situazione di emergenza. Nei mercati sviluppati, i flussi massimi attraverso gli interconnettori seguirebbero il segnale di prezzo negli Stati membri durante un'emergenza. In tali circostanze, si presume che la solidarietà non sia attivata.

In mercati meno sviluppati, dove i prezzi potrebbero non essere dinamici nel corso di una situazione di emergenza, potrebbe essere necessario applicare misure diverse, pur sempre di mercato, per fissare il prezzo del gas. Il prezzo di riferimento massimo per il gas nel quadro della solidarietà potrebbe corrispondere al prezzo della transazione/dello scambio più recente nell'UE in una borsa di scambi o in un punto di scambio virtuale, in seguito a un controllo normativo volto a verificare la robustezza del prezzo. Gli Stati membri possono inoltre concordare di collegare il prezzo del gas a un hub specifico.

Negli Stati membri in cui esiste lo stoccaggio strategico, lo Stato membro o l'autorità competente decide quando, nell'ambito della situazione di emergenza, permettere che venga svincolato gas dallo stoccaggio strategico. Il prezzo «di mercato» al momento (o appena prima) dello svincolo delle scorte dovrebbe essere il prezzo dovuto dallo Stato membro ricevente (8).

b)   Fissazione del prezzo/riduzione per via amministrativa

Se non esiste un prezzo di mercato, potrebbero essere necessari altri approcci per fissare il prezzo del gas, ad esempio il prezzo di mercato o il prezzo medio di mercato noto più recente presso la borsa o il punto di scambi virtuale accessibile più vicino, o presso un hub concordato. La media potrebbe coprire un periodo di tempo ragionevole precedente alla consegna (ad esempio da 5 a 7 giorni) e un periodo identico successivo alla consegna, con o senza premio. In alternativa, il prezzo dell'ultima negoziazione o misura nota con o senza premio potrebbe anche costituire un punto di riferimento. Si potrebbe considerare l'opportunità di colmare con un premio l'eventuale divario fra il prezzo più recente noto e il valore del carico perso dei clienti che hanno subito una riduzione (9). Il prezzo può inoltre essere ricavato da un combustibile alternativo al quale lo Stato membro che presta solidarietà deve far ricorso per svincolare i livelli necessari di gas naturale.

È possibile utilizzare il valore calcolato del carico perso per determinare il prezzo dei volumi di gas ridotti, poiché si presume che i consumatori industriali conoscano il rispettivo valore. Tale valore rispecchia i vantaggi che un determinato gruppo di consumatori ha perso in seguito alla riduzione. In base a tale approccio, esso dovrebbe essere noto o comunicato in anticipo all'autorità competente o all'autorità di regolamentazione nazionale; sarà anche un fattore solitamente considerato all'atto di stabilire, nei piani di emergenza nazionali, l'ordine di priorità dei clienti cui applicare la riduzione. Tale approccio semplifica inoltre il confronto delle «offerte» provenienti da diversi Stati membri (si veda l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento).

Infine, potrebbe essere utile identificare una metodologia per la fissazione del prezzo da parte dell'autorità di regolamentazione nazionale o dell'autorità competente, o prevedere l'utilizzo di un proxy, come il prezzo delle opzioni d'acquisto.

c)   Disponibilità a sostenere i costi

Potrebbe essere opportuno determinare l'ammontare massimo che ogni Stato membro è disposto a pagare per il gas in una situazione di solidarietà. È probabile che il valore massimo corrisponda al valore del carico perso per i clienti protetti nel quadro della solidarietà in un determinato Stato membro. Se il prezzo del gas dovesse superare tale valore, non sarebbe nell'interesse dello Stato membro chiedere gas nel quadro del meccanismo di solidarietà. Tale informazione tuttavia non deve necessariamente essere inclusa nelle modalità o essere presa in considerazione nei piani.

3.2.   Altre categorie di costi

Le modalità finanziarie dovrebbero contemplare qualsiasi altra categoria di costi, compresi i costi pertinenti e ragionevoli delle misure stabiliti in precedenza (articolo 13, paragrafo 8, lettera b), del regolamento), che dovranno essere oggetto di un'equa e tempestiva compensazione (articolo 13, paragrafo 10, lettera e)]. I costi supplementari dovrebbero essere mantenuti al minimo e si dovrebbe fare attenzione a evitare doppie contabilizzazioni, poiché molti elementi relativi ai costi supplementari potrebbero già essere rispecchiati nel prezzo del gas. È possibile presumere che la maggior parte dei costi supplementari sarà già rispecchiata nel prezzo del gas, con l'eccezione dei costi di trasporto.

a)   Trasporto e costi associati

La compensazione dovrebbe coprire il trasporto e i costi associati, quali ad esempio costi di trasporto del GNL, tariffe di rigassificazione, eccetera. Gli Stati membri possono concordare che le capacità necessarie siano prenotate per i volumi di solidarietà quando necessario, cosicché i costi relativi al trasporto saranno pagati utilizzando le procedure standard dei TSO.

b)   Costi di svincolo dello stoccaggio strategico o costi degli obblighi di stoccaggio

Nel caso dello stoccaggio strategico, il costo dello svincolo, stabilito in precedenza, può essere incluso per il volume di gas interessato, a meno che non sia già rispecchiato nel prezzo del gas.

In linea di principio, se esiste un prezzo di mercato al momento dello svincolo dei volumi di gas supplementari dallo stoccaggio strategico, rispecchia già i costi supplementari associati a tale misura, compresi i costi legati alla determinazione anticipata del prezzo. In caso contrario, la misura non sarebbe invocata in quel momento, poiché sarebbero ancora disponibili misure più economiche.

I costi di tali misure di sicurezza dell'approvvigionamento non di mercato sono solitamente socializzati e integrati nella bolletta dell'utente finale. Un contributo proporzionale al costo concordato, in linea con le quantità così svincolate a fini di solidarietà, potrebbe essere aggiunto ai costi supplementari a carico dello Stato membro ricevente.

Gli obblighi di stoccaggio richiedono tuttavia che solo determinati volumi di gas siano immagazzinati all'inizio della stagione invernale; in seguito, il gas immagazzinato viene utilizzato in risposta alla domanda e ai prezzi di mercato. Perciò allo svincolo del gas non dovrebbe essere aggiunto alcun costo supplementare oltre al prezzo del gas e ai costi del trasporto. In ogni caso, si dovrebbe tener conto delle modalità particolari in cui gli Stati membri gestiscono lo stoccaggio strategico e gli obblighi di stoccaggio.

c)   Costi della riduzione dopo l'aumento dello standard di approvvigionamento

Ridurre lo standard di approvvigionamento a livelli ordinari dopo aver introdotto un aumento è un obbligo ai sensi del regolamento quando ha inizio un'emergenza in uno Stato membro confinante e quando è probabile che si produca un impatto transfrontaliero. Non esiste alcun collegamento fra la riduzione di uno standard di approvvigionamento aumentato e una richiesta di solidarietà, vale a dire i costi di tali misure non possono essere coperti da compensazione.

d)   Danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale (compensazione per la riduzione)

Tra gli altri costi potrebbero figurare quelli derivanti dall'obbligo di versare una compensazione nello Stato membro che presta solidarietà, compresi i danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale. Tali costi possono essere inclusi nei costi di compensazione se il quadro giuridico nazionale prevede l'obbligo di pagare, oltre al prezzo del gas, una compensazione dei danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale, compresa la compensazione per danni economici,. La metodologia pertinente per il calcolo deve essere inclusa nelle modalità. Si potrebbe concordare di trasferire l'importo della compensazione effettivamente sostenuto sui soggetti che utilizzano il gas nel quadro della solidarietà nello Stato membro beneficiario.

Il costo dei danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale potrebbe essere coperto da compensazione solo se non fosse rispecchiato nel prezzo del gas che lo Stato membro richiedente solidarietà deve pagare; lo Stato membro che ha chiesto solidarietà non deve versare due volte la compensazione per gli stessi costi.

e)   Costo dei procedimenti giudiziari nello Stato membro che presta solidarietà

Altri costi potrebbero inoltre essere generati dal rimborso di eventuali costi derivanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrali e conciliazioni, nonché delle relative spese giudiziali che interessano lo Stato membro che presta solidarietà nei confronti dei soggetti coinvolti in tale prestazione di solidarietà (articolo 13, paragrafo 8, lettera c), del regolamento). Tale compensazione dovrebbe tuttavia essere versata solo dietro presentazione di prove dei costi sostenuti.

Nel caso di una controversia che coinvolge uno Stato membro che presta solidarietà e un soggetto in merito a una compensazione (insufficiente) da parte dello Stato membro che riceve solidarietà, dovrebbe essere prevista una salvaguardia per proteggere quest'ultimo da comportamenti collusivi fra lo Stato membro che presta solidarietà e il soggetto. Potrebbero verificarsi circostanze in cui il soggetto interessato e lo Stato membro in cui è stabilito adiscono le vie legali l'uno contro l'altro per ottenere un prezzo del gas più alto o una maggiore compensazione per il soggetto e si accordano ai danni dello Stato membro richiedente solidarietà, che non è neppure parte del procedimento giudiziario. Tali circostanze dovrebbero essere evitate.

La situazione sopra descritta è diversa dalla situazione in cui un'impresa nello Stato membro che presta solidarietà avvia un procedimento giudiziario contro un soggetto nello Stato membro che riceve solidarietà in merito al prezzo del gas o alla compensazione per la riduzione. In una simile situazione, l'impresa o il soggetto soccombente deve sostenere i costi connessi.

3.3.   Indicazione del metodo con cui si calcola l'equa compensazione (articolo 13, paragrafo 10, lettera f)

I seguenti metodi possono essere presi in considerazione per calcolare l'equa compensazione:

una semplice somma di tutti gli elementi descritti nella sezione precedente;

valore temporale del denaro: il versamento dovrebbe essere effettuato tempestivamente. Gli Stati membri potrebbero tuttavia concordare un tasso di interesse da applicare alla compensazione trascorso un periodo di tempo realistico dalla prestazione di solidarietà e dopo che l'esatto importo della compensazione è stato calcolato e concordato;

accordo fra Stati membri che utilizzano valute diverse in merito alla valuta nella quale la compensazione dovrebbe essere calcolata e versata, compreso il tasso di cambio pertinente.

3.4.   Calcolo della compensazione di tutti i costi pertinenti e ragionevoli e impegno a versare tale compensazione (articolo 13, paragrafo 3)

È probabile che il calcolo del pagamento esatto da versare allo Stato membro che ha prestato solidarietà e ai soggetti in quello Stato membro possa realisticamente essere effettuato solo qualche tempo dopo l'erogazione del gas chiesto nel quadro del meccanismo di solidarietà. Nelle modalità bilaterali, gli Stati membri possono concordare l'approccio per calcolare il prezzo del gas e i costi supplementari, nonché un termine realistico per il versamento.

Le informazioni riguardo ai volumi di gas effettivamente erogati e qualsiasi altra informazione pertinente per il calcolo della compensazione devono essere inviate al o ai referenti competenti negli Stati membri coinvolti nella prestazione di solidarietà, cosicché entrambi gli Stati possano eseguire un calcolo finale della compensazione. Le informazioni potrebbero essere messe a disposizione dal TSO, dal DSO, dal gestore dei sistemi di stoccaggio, dal fornitore o dal responsabile dell'area di mercato, a seconda della misura applicata. Il calcolo della compensazione potrebbe essere delegato a un altro soggetto predefinito.

3.5.   Modalità di versamento (articolo 13, paragrafo 8, ultimo comma, del regolamento)

In linea di principio le procedure nazionali esistenti per i versamenti e la compensazione (o le transazioni di bilanciamento) in uno Stato membro e i ruoli e le responsabilità esistenti in tal senso dovrebbero essere mantenuti e applicati ove possibile anche ai versamenti della compensazione per la solidarietà fra Stati membri. Le modalità stipulate fra gli Stati membri dovrebbero vertere su come collegare, anche mediante un'interfaccia, i quadri nazionali esistenti. La natura della solidarietà potrebbe esigere che sia lo Stato membro o l'autorità competente l'interfaccia con responsabilità finanziaria finale.

3.6.   Ruoli e responsabilità: chi paga chi o chi organizza i versamenti

Quando sono ancora possibili misure volontarie sul versante della domanda nello Stato membro prestatore, l'accesso alla piattaforma pertinente e alla capacità di interconnessione deve essere preservato. Dovrebbe essere possibile per un acquirente transfrontaliero effettuare pagamenti per il gas allo stesso modo di un acquirente locale: o direttamente all'impresa di gas o, se il gas viene acquistato da un soggetto di bilanciamento tramite una piattaforma apposita, utilizzando le procedure di pagamento valide per quella piattaforma (10).

Quando lo Stato membro che presta solidarietà applica delle riduzioni, potrebbe utilizzare o adattare secondo necessità per i versamenti della compensazione da un paese confinante qualsiasi quadro giuridico, processo di pagamento o autorità responsabile di gestire i versamenti di cui sia dotato.

I beneficiari finali della solidarietà sono i consumatori civili. Il gas necessario a soddisfare il loro fabbisogno proviene dal fornitore; i flussi transfrontalieri sono gestiti dal TSO e alla fine distribuiti dai DSO. Nel caso di una riduzione, il fornitore di gas dei clienti non protetti interessati da riduzione dovrebbe poter contare sulla continuità dei pagamenti, tenendo conto dei volumi di solidarietà. Questi ultimi dovrebbero essere definiti in base al regime di compensazione nello Stato membro. I ruoli e le responsabilità potenziali possono essere assegnati come descritto al punto 1.4.

3.7.   Descrizione e tappe del processo di pagamento

In base ai quadri di riferimento esistenti e al modo in cui l'interfaccia fra di essi è concordata dagli Stati membri, le procedure approvate devono essere incluse nelle modalità.

Presumendo un coinvolgimento da Stato membro a Stato membro negli aspetti finanziari (e in particolare in merito al monitoraggio, verifica e presentazione delle domande di pagamento dopo l'erogazione del gas nel quadro della solidarietà), il soggetto pertinente nello Stato membro che presta solidarietà calcola l'importo della compensazione sulla base del volume di gas erogato, degli elementi dei costi concordati e del metodo di calcolo concordato e invia la propria richiesta di versamento al soggetto pertinente nello Stato membro richiedente. Lo Stato membro che ha ricevuto gas nel quadro della solidarietà conferma le quantità effettivamente erogate, verifica il calcolo e, se non ha alcuna obiezione, effettua il versamento entro il termine concordato. I processi finanziari all'interno degli Stati membri, quali la distribuzione delle compensazioni o l'addebito delle compensazioni per la solidarietà, seguono le norme nazionali (ad esempio, potrebbero essere applicati direttamente al soggetto offerente/interessato da riduzione, oppure socializzati).

I termini per il calcolo della compensazione per la solidarietà, la verifica e il versamento devono essere inclusi nelle modalità. Lo stesso vale per le leggi e le opzioni di arbitrato applicabili nel caso di una controversia derivante dall'uso del meccanismo di solidarietà.

III.   CONCLUSIONI

Grazie al regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, per la prima volta nella politica energetica dell'UE la volontà politica di solidarietà fra gli Stati membri è diventata una realtà. Inoltre, il regolamento eleva la solidarietà dallo status di concetto applicato a livello nazionale a quello di rete di sicurezza a livello dell'UE per i soggetti più vulnerabili. Esso introduce diritti e obblighi ad ampio raggio che garantiscono ai clienti civili e ai servizi sociali essenziali la certezza e la sicurezza della continuità dell'approvvigionamento di gas. Gli orientamenti forniti nel presente documento offrono un'ampia gamma di opzioni per il corretto funzionamento del meccanismo di solidarietà, lasciando agli Stati membri la libertà di scegliere le soluzioni più adatte a loro.


(1)  Si vedano l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 13 del regolamento.

(2)  Per questo motivo le misure del piano di emergenza devono garantire che i sistemi di trasporto del gas nello Stato membro richiedente solidarietà siano in grado di gestire i flussi in entrata sotto il profilo tecnico (ad esempio che sia disponibile un livello di linepack adeguato) quando viene attivata un'azione di solidarietà in presenza di un livello di emergenza avanzato.

(3)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

(4)  Cipro, Finlandia e Malta.

(5)  Estonia, Lettonia e Lituania.

(6)  Polonia-Lituania, Finlandia-Estonia, Finlandia-Svezia, Malta-Italia, Cipro-Grecia, Ungheria-Slovenia. Polonia-Repubblica ceca, Polonia-Repubblica slovacca, Francia-Italia.

(7)  I TSO collaborano già in merito all'accesso al gas flessibile negli Stati membri confinanti. Alcuni di essi hanno stipulato accordi di bilanciamento operativo con i TSO adiacenti. Tali accordi instaurano una collaborazione che consente non solo di soddisfare il fabbisogno di bilanciamento residuo, ma anche di gestire gli shock sul versante dell'approvvigionamento a breve termine e monitorare meglio i flussi in entrata/in uscita.

(8)  Ad esempio, il prezzo dello stoccaggio strategico in Italia ammonta a 63 EUR/MWh; lo stoccaggio strategico dell'Ungheria è legato al prezzo sul TTF alcuni giorni prima dello svincolo, più un premio.

(9)  Vi sono casi in cui il premio copre il «valore assicurabile» del gas svincolato. In base al settore, tale prezzo è compreso fra 0,50 e 1 EUR/MWh.

(10)  Ad esempio, con il prodotto di bilanciamento a breve termine NetConnect Germany il prodotto viene pagato tramite un apposito conto gestito dal responsabile dell'area di mercato.


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