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Document 32017R1905

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1905 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/6908

    GU L 269 del 19.10.2017, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1905/oj

    19.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 269/30


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1905 DELLA COMMISSIONE

    del 18 ottobre 2017

    relativo all'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

    (4)

    Nel suo parere del 6 dicembre 2016 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che, se utilizzato nei mangimi per il pollame, è efficace nel ridurre la contaminazione delle carcasse con Salmonella spp. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (5)

    Dalla valutazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  EFSA Journal 2017;15(1):4674.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell'additivo

    Nome del titolare dell'autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie animale o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione della contaminazione delle carcasse con Salmonella mediante la diminuzione della sua presenza nelle feci)

    4d1703

    Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS

    Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

    Composizione dell'additivo

    preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 contenente almeno:

    2 × 1010 CFU/g di additivo (forma non rivestita)

    1 × 1010 CFU/g di additivo (forma rivestita)

    Caratterizzazione della sostanza attiva:

    cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

    Metodo di analisi  (1)

    Conteggio: semina per inclusione su piastra (pour plate method) in agar estratto di lievito glucosio addizionato di cloramfenicolo (EN 15789:2009)

    Identificazione: metodo della reazione a catena della polimerasi (PCR).

    Polli da ingrasso

    Specie avicole minori da ingrasso

    1 × 109

    1.

    Nelle istruzioni per l'utilizzo dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

    2.

    Al fine di evitare i potenziali rischi cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio.

    8 novembre 2027


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio diriferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


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