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Document 32017R0954

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/954 della Commissione, del 6 giugno 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/3691

GU L 144 del 7.6.2017, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/954/oj

7.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/954 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2017

sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») di paesi terzi esistenti, l'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale le CCP di paesi terzi mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni possono essere considerate controparti centrali qualificate dagli enti stessi.

(2)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 (2) in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso le CCP di paesi terzi. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di paesi terzi di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)

Era previsto che entrambi i periodi transitori scadessero il 15 giugno 2014.

(4)

L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Detti periodi transitori sono stati prorogati fino al 15 giugno 2017 dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014 (3), (UE) n. 1317/2014 (4), (UE) 2015/880 (5), (UE) 2015/2326 (6), (UE) 2016/892 (7) e (UE) 2016/2227 (8) della Commissione.

(5)

Delle CCP stabilite in paesi terzi che a tutt'oggi hanno chiesto il riconoscimento, 28 sono già state riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Tra queste, due CCP degli Stati Uniti d'America sono state riconosciute dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227 sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione (9). Oltre a ciò, a seguito dell'adozione delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2269 (10), (UE) 2016/2275 (11), (UE) 2016/2276 (12), (UE) 2016/2277 (13) e (UE) 2016/2278 (14) della Commissione sono state altresì riconosciute cinque CCP rispettivamente di India, Giappone, Brasile, Centro finanziario internazionale di Dubai e Emirati arabi uniti. Altre CCP di India e Nuova Zelanda possono essere infine riconosciute rispettivamente sulla base delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2269 e (UE) 2016/2274 della Commissione (15). Nonostante questi sviluppi le altre CCP di paesi terzi sono ancora in attesa di riconoscimento e la relativa procedura non sarà completata entro il 15 giugno 2017. Se il periodo transitorio non fosse prorogato, gli enti stabiliti nell'Unione (o le loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) esposti verso queste altre controparti centrali di paesi terzi sarebbero tenuti ad aumentare in misura significativa i loro fondi propri per tali esposizioni. Anche se fossero solo temporanei, tali aumenti potrebbero potenzialmente comportare il ritiro degli enti operanti come partecipanti diretti in tali CCP o la cessazione, almeno temporanea, della prestazione di servizi di compensazione ai clienti di tali enti, causando così perturbazioni gravi nei mercati in cui tali CCP operano.

(6)

La necessità di evitare perturbazioni ai mercati all'esterno dell'Unione che ha portato in precedenza alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 si ripresenterebbe pertanto dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio dovrebbe consentire agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri a causa del mancato completamento della procedura di riconoscimento delle CCP che forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti stabiliti nell'Unione (o dalle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione). È pertanto necessaria un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati da ultimo a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 dicembre 2017.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 31).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 6).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 108).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/892 della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 151 dell'8.6.2016, pag. 4).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227 della Commissione, del 9 dicembre 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 36).

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione, del 15 marzo 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Commodity Futures Trading Commission ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 32).

(10)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'India in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 38).

(11)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2275 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 57).

(12)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2276 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Brasile in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 61).

(13)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2277 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Centro finanziario internazionale di Dubai in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 65).

(14)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2278 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Emirati arabi uniti in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 68).

(15)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2274 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Nuova Zelanda in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 54).


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