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Document 32017R0953

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/3671

    GU L 144 del 7.6.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/953/oj

    7.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 144/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/953 DELLA COMMISSIONE

    del 6 giugno 2017

    che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di accrescere la trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari derivati su merci, delle quote di emissioni e degli strumenti derivati sulle stesse, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione in cui sono negoziati detti strumenti finanziari dovrebbero pubblicare una relazione settimanale indicante il numero aggregato di persone titolari del contratto e il totale delle posizioni aperte per ciascuno strumento finanziario derivato su merci, ciascuna quota di emissioni o ciascuno strumento derivato sulla stessa che supera le soglie di cui al regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione (2) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci, e trasmettere detta relazione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

    (2)

    La tempestiva trasmissione delle relazioni precedentemente pubblicate dalle rispettive sedi di negoziazione entro un termine chiaro e comune facilita la pubblicazione settimanale centralizzata da parte dell'ESMA di tali relazioni provenienti da tutta l'Unione.

    (3)

    A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

    (4)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

    (5)

    L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Termini di trasmissione

    I gestori del mercato e le imprese di investimento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE trasmettono all'ESMA, entro le ore 17.30 (CET) di mercoledì della settimana successiva, la relazione settimanale di cui alla lettera a) di tale articolo per quanto concerne le posizioni aggregate detenute ogni settimana alla chiusura delle attività.

    Se il lunedì, il martedì o il mercoledì della settimana in cui deve essere trasmessa la relazione non è un giorno lavorativo per il gestore del mercato o l'impresa di investimento di cui al primo comma, il gestore del mercato o l'impresa di investimento trasmette la relazione non appena possibile e comunque entro le ore 17.30 (CET) di giovedì della settimana stessa.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1o dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 479).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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