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Document 32017R0803

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/803 della Commissione, dell'8 maggio 2017, che modifica il regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

C/2017/3219

GU L 121 del 12.5.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/803/oj

12.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/803 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2017

che modifica il regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.

(2)

Il punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione (3) classifica una massa bianca pastosa denominata «creamed coconut», in genere utilizzata per la preparazione in cucina di salse e altri prodotti alimentari e ottenuta per triturazione fine di noce di cocco e pastorizzata, nella voce 2008 della nomenclatura combinata come frutta a guscio, altrimenti preparata, non nominata né compresa altrove. La classificazione del prodotto nella voce 0801 della nomenclatura combinata era stata esclusa in quanto la pastorizzazione non era consentita nel capitolo 8.

(3)

La nomenclatura combinata, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema internazionale armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottato dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvato a nome dell'Unione con la decisione 87/369/CEE del Consiglio (4).

(4)

Nel 1992 è stata introdotta nel sistema armonizzato la nota 3 a) del capitolo 8. Essa autorizza un trattamento termico moderato per migliorare la conservazione o la stabilità della frutta a guscio secca di tale capitolo. In base ai documenti storici del sistema armonizzato, il termine «pastorizzazione» inizialmente proposto nel testo di tale nota è stato alla fine sostituito dall'espressione più generica «trattamento termico moderato». Le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (5) relative al capitolo 8 hanno precisato, a livello dell'Unione, che la pastorizzazione è fra l'altro ammissibile per la frutta e la frutta a guscio secche di tale capitolo.

(5)

È pertanto opportuno cancellare il punto 2 dalla tabella riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 316/91 al fine di evitare possibili divergenze nella classificazione tariffaria dei prodotti a base di polpa di noce di cocco essiccata, come il «creamed coconut», che hanno ricevuto un trattamento termico moderato e di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 316/91.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riga corrispondente al punto 2 della tabella di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 316/91 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione, del 7 febbraio 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 37 del 9.2.1991, pag. 25).

(4)  Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

(5)  GU C 214 del 30.6.2015, pag. 4.


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