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Document 32017R0488

    Regolamento (UE) 2017/488 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    GU L 76 del 22.3.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/488/oj

    22.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 76/1


    REGOLAMENTO (UE) 2017/488 DEL CONSIGLIO

    del 21 marzo 2017

    che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44 (1) che, per motivi di chiarezza, ha consolidato il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (2).

    (2)

    L'articolo 16 del regolamento (UE) n. 204/2011 conferiva al Consiglio il potere di modificare l'allegato VI di tale regolamento in seguito a una decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni. Tuttavia, nessun conferimento è stato incluso nel regolamento (UE) 2016/44.

    (3)

    Il regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/44 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 21

    1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II o nell'allegato VI.

    2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, esso modifica di conseguenza l'allegato III.

    3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

    4.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2.

    5.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decida di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica l'allegato II o l'allegato VI di conseguenza.

    6.   L'elenco di cui all'allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. SCICLUNA


    (1)  Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1).


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