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Document 32017R0323

    Regolamento delegato (UE) 2017/323 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/0149

    GU L 49 del 25.2.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/323/oj

    25.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 49/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/323 DELLA COMMISSIONE

    del 20 gennaio 2017

    che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 (2) è stato adottato il 4 ottobre 2016 e pubblicato il 15 dicembre 2016. Esso stabilisce le norme per lo scambio tempestivo e accurato di garanzie adeguatamente segregate per i contratti derivati non compensati mediante controparte centrale e comprende una serie di requisiti dettagliati che devono essere soddisfatti perché un gruppo ottenga l'esenzione dall'obbligo di costituire margini per le operazioni infragruppo. Oltre a tali requisiti, quando una delle due controparti del gruppo è domiciliata in un paese terzo per il quale non è stata ancora determinata l'equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, il gruppo è tenuto a scambiare margini di variazione e margini iniziali opportunamente segregati per tutte le operazioni infragruppo con le imprese figlie in detti paesi terzi. Per evitare un'applicazione sproporzionata dei requisiti di margine e tenuto conto di requisiti analoghi per gli obblighi di compensazione, il regolamento delegato prevede il rinvio dell'applicazione di tale obbligo specifico al fine di concedere un lasso di tempo sufficiente per completare la procedura di determinazione dell'equivalenza, senza imporre ai gruppi con imprese figlie aventi sede in paesi terzi un'allocazione inefficiente delle risorse.

    (2)

    All'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 manca la disposizione relativa all'applicazione dell'introduzione graduale dei requisiti di margine di variazione per le operazioni infragruppo in modo analogo a quanto stabilito all'articolo 36, paragrafo 2 (che si riferisce a requisiti di margine iniziale). È pertanto necessario introdurre due nuovi paragrafi all'articolo 37, vale a dire l'articolo che specifica il calendario di introduzione graduale dei requisiti in ordine al margine di variazione. Tali paragrafi dovrebbero essere analoghi all'articolo 36, paragrafi 2 e 3, e di conseguenza, nel caso in cui un'operazione infragruppo sia effettuata tra un soggetto dell'Unione e un soggetto di un paese terzo, lo scambio del margine di variazione non sarà richiesto fino a tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento ove non vi sia alcuna decisione di equivalenza per tale paese terzo. Qualora vi sia una decisione di equivalenza, i requisiti dovrebbero essere applicati quattro mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di equivalenza, o secondo il calendario generale, se quest'ultima data è posteriore.

    (3)

    Il progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il regolamento delegato (UE) 2016/2251, presentato dalle autorità europee di vigilanza alla Commissione l'8 marzo 2016, prevedeva lo stesso periodo transitorio per i margini iniziali e i margini di variazione. La rettifica si è resa necessaria a causa di un errore tecnico nel processo che ha condotto all'adozione del regolamento delegato (UE) 2016/2251 durante il quale è stata omessa l'inclusione dei due paragrafi sull'introduzione graduale dei requisiti di margine di variazione per le operazioni infragruppo.

    (4)

    Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.

    (5)

    Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 è entrato in vigore il 4 gennaio 2017. Al fine di evitare discontinuità nell'applicazione dei periodi transitori per i margini iniziali e i margini di variazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza con effetto retroattivo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

    «3.   In deroga al paragrafo 1, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'articolo 9, paragrafo 1, e gli articoli 10 e 12 si applicano a decorrere da:

    a)

    3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, se non è stata adottata alcuna decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;

    b)

    la data posteriore tra le seguenti due date, se è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato:

    i)

    quattro mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;

    ii)

    la data di applicazione determinata ai sensi del paragrafo 1.

    4.   La deroga di cui al paragrafo 3 si applica solo se le controparti di un contratto derivato OTC non compensato a livello centrale soddisfano tutte le seguenti condizioni:

    a)

    una controparte è stabilita in un paese terzo e l'altra controparte è stabilita nell'Unione;

    b)

    la controparte stabilita nel paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;

    c)

    la controparte stabilita nell'Unione è uno dei seguenti soggetti:

    i)

    una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte del paese terzo di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria;

    ii)

    una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte del paese terzo di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;

    d)

    entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;

    e)

    entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi;

    f)

    sono soddisfatti i requisiti del capo III.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 4 gennaio 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).


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