EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0729

Decisione di esecuzione (UE) 2017/729 della Commissione, del 20 aprile 2017, relativa a una richiesta di deroga presentata dalla Repubblica di Croazia in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità [notificata con il numero C(2017) 2437]

C/2017/2437

GU L 107 del 25.4.2017, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/729/oj

25.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/729 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

relativa a una richiesta di deroga presentata dalla Repubblica di Croazia in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità

[notificata con il numero C(2017) 2437]

(Il testo in lingua croata è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Scopo della direttiva 98/41/CE è migliorare il livello di sicurezza e accrescere le possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri e garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e salvataggio nonché delle altre conseguenze di eventuali incidenti.

(2)

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE prescrive che siano rilevate determinate informazioni per ogni nave da passeggeri che effettua viaggi di distanza superiore a venti miglia da un qualunque porto di uscita situato in uno Stato membro.

(3)

L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione di derogare a tale prescrizione.

(4)

Con lettera del 3 settembre 2015 la Repubblica di Croazia ha trasmesso alla Commissione una richiesta di derogare alla prescrizione di rilevare le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE per quanto riguarda le persone a bordo di tutte le navi da passeggeri che viaggiano su diverse rotte attorno alle isole croate.

(5)

Al fine di poter valutare la richiesta, il 20 ottobre 2015 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Repubblica di Croazia. Il 18 maggio 2016 tale paese ha trasmesso la sua risposta e modificato la richiesta di deroga per quanto riguarda: le rotte «Zadar-Ist» e «Zadar-Olib» sulla linea di traghetti «Zadar-Premuda/Mali Lošinj»; le rotte «Split-Hvar», «Hvar-Prigradica» e «Hvar-Korčula» sulla linea ad alta velocità «Korčula-(Prigradica)-Hvar-Split»; le rotte «Zadar-Ist» e «Zapuntel-Zadar» sulla linea ad alta velocità «Ist-Molat-Zadar»; la rotta «Split-Bol» sulla linea ad alta velocità «Jelsa-Bol-Split»; la rotta «Split-Hvar» sulla linea ad alta velocità «Split-(Milna)-Hvar»; la rotta «Split — Hvar» sulla linea ad alta velocità «Lastovo — Vela Luka — Hvar — Split»; la rotta «Rijeka-Rab» sulla linea ad alta velocità «Novalja-Rab-Rijeka»; la rotta «Split-Vela Luka» sulla linea di traghetti «Lastovo-Vela Luka-Split»; la rotta «Split-Stari Grad» sulla linea di traghetti «Split-Stari Grad»; la rotta «Vis-Split» sulla linea di traghetti «Vis-Split»; le rotte «Mali Lošinj-Cres» e «Cres-Rijeka» sulla linea ad alta velocità «Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Martinšćica-Cres-Rijeka»; la rotta «Premuda-Zadar» sulla linea ad alta velocità «Olib-Silba-Premuda-Zadar»; le rotte «Vis-Split» e «Hvar-Split» sulla linea ad alta velocità «Vis-Hvar-Split»; le rotte «Dubrovnik-Sobra» e «Korčula-Lastovo» sulla linea ad alta velocità «Dubrovnik-Šipanska Luka-Sobra-Polače-Korčula-Lastovo».

(6)

La Commissione, assistita dall'EMSA, ha valutato la richiesta di deroga in base alle informazioni a sua disposizione.

(7)

La Repubblica di Croazia ha fornito le seguenti informazioni: 1) sulle rotte individuate la probabilità annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al 10 %; 2) le navi cui si applicherebbe la deroga effettuano servizi regolari; 3) il servizio è inteso essenzialmente a fornire collegamenti regolari a comunità isolate per rispondere a loro esigenze abituali; 4) nei tratti di mare dove operano le navi da passeggeri esistono sistemi costieri di orientamento della navigazione e servizi di previsioni meteorologiche affidabili, nonché strutture di ricerca e salvataggio adeguate e sufficienti; 5) mancano un'infrastruttura di supporto e strutture portuali adeguate per registrare le informazioni sui passeggeri in modo compatibile con l'orario dei viaggi e con la sincronizzazione con il trasporto via terra; 6) la richiesta di deroga si applicherebbe a tutti gli operatori che viaggiano sulle rotte indicate.

(8)

L'esito finale della valutazione dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'approvazione della deroga.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la richiesta di deroga presentata dalla Repubblica di Croazia a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE in merito alla rilevazione delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva, relative alle persone a bordo di tutte le navi da passeggeri che effettuano un servizio regolare sulle seguenti rotte (e ritorno):

1)

le rotte «Zadar-Ist» e «Zadar-Olib» sulla linea di traghetti «Zadar-Premuda/Mali Lošinj»;

2)

le rotte «Split-Hvar», «Hvar-Prigradica» e «Hvar-Korčula» sulla linea ad alta velocità «Korčula-(Prigradica)-Hvar-Split»;

3)

le rotte «Zadar-Ist» e «Zapuntel-Zadar» sulla linea ad alta velocità «Ist-Molat-Zadar»;

4)

la rotta «Split-Bol» sulla linea ad alta velocità «Jelsa-Bol-Split»;

5)

la rotta «Split-Hvar» sulla linea ad alta velocità «Split-(Milna)-Hvar»;

6)

la rotta «Split-Hvar» sulla linea ad alta velocità «Lastovo-Vela Luka-Hvar-Split»;

7)

la rotta «Rijeka-Rab» sulla linea ad alta velocità «Novalja-Rab-Rijeka»;

8)

la rotta «Split-Vela Luka» sulla linea di traghetti «Lastovo-Vela Luka-Split»;

9)

la rotta «Split-Stari Grad» sulla linea di traghetti «Split-Stari Grad»;

10)

la rotta «Vis-Split» sulla linea di traghetti «Vis-Split»;

11)

le rotte «Mali Lošinj-Cres» e «Cres-Rijeka» sulla linea ad alta velocità «Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Martinšćica-Cres-Rijeka»;

12)

la rotta «Premuda-Zadar» sulla linea ad alta velocità «Olib-Silba-Premuda-Zadar»;

13)

le rotte «Vis-Split» e «Hvar-Split» sulla linea ad alta velocità «Vis-Hvar-Split»;

14)

le rotte «Dubrovnik-Sobra» e «Korčula-Lastovo» sulla linea ad alta velocità «Dubrovnik-Šipanska Luka-Sobra-Polače-Korčula-Lastovo».

Articolo 2

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.


Top