Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1025

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1025 della Commissione, del 24 giugno 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei gruppi di attrezzi delle sfogliare in determinate zone geografiche

    C/2016/3856

    GU L 168 del 25.6.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2018; abrog. impl. da 32018R0973

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1025/oj

    25.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 168/7


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1025 DELLA COMMISSIONE

    del 24 giugno 2016

    che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei gruppi di attrezzi delle sfogliare in determinate zone geografiche

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (1), in particolare l'articolo 31,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente al regolamento (CE) n. 1342/2008, i limiti dello sforzo di pesca sono assegnati a gruppi di sforzo definiti in base ai gruppi di attrezzi e alle zone geografiche di cui all'allegato I di tale regolamento.

    (2)

    Uno degli obiettivi principali della politica comune della pesca è eliminare la dannosa pratica dei rigetti in mare. Per alcuni tipi di pesca demersale, attualmente soggetti al regime di gestione dello sforzo di pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1342/2008, l'obbligo di sbarco entrerà in vigore gradualmente a decorrere dal 2016, ma comunque non più tardi del 2019.

    (3)

    In vista dell'attuazione dell'obbligo di sbarco, è necessario rendere più flessibile l'attuale regime di gestione dello sforzo di pesca per consentire ai pescatori di utilizzare attrezzi più selettivi e dotati di una maggiore apertura di maglia. In tale contesto è apparso necessario verificare se l'attuale struttura dei gruppi di sforzo presenta ancora un buon rapporto costi-efficacia in termini di onere di gestione rispetto alle esigenze di conservazione.

    (4)

    Per tale motivo è stato chiesto al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di formulare un parere sulla possibilità di fondere gli attuali gruppi di attrezzi delle sfogliare BT1 e BT2 utilizzati per definire i gruppi di sforzo. Lo CSTEP ha concluso (2) che il rischio di mortalità per pesca del merluzzo bianco aumenterebbe nel caso in cui i gruppi di attrezzi BT1 e BT2 fossero fusi. Ha inoltre concluso che il nuovo gruppo di attrezzi risultante dalla fusione sarebbe più eterogeneo in termini di stock biologici catturati rispetto ai due gruppi distinti BT1 e BT2. Lo CTSEP ha inoltre constatato che difficilmente si avrebbe un miglioramento del rapporto costi-efficacia in quanto sarebbe necessario adottare nuove misure per contrastare un possibile aumento della mortalità per pesca del merluzzo bianco. Tuttavia, il parere dello CSTEP aggiunge che la fusione consentirebbe ai pescatori di operare in maniera più selettiva. La fusione dei gruppi di attrezzi potrebbe ridurre le catture indesiderate di passere di mare e altre specie di pesci piatti.

    (5)

    Lo CTSEP segnala altresì che, cumulativamente, i gruppi di attrezzi BT1 e BT2 rappresentano soltanto il 5 % delle catture totali di merluzzo bianco nel Mare del Nord e che tale fusione avrebbe un'incidenza potenziale limitata sulla mortalità del merluzzo bianco.

    (6)

    La recente fusione dei gruppi di attrezzi TR delle reti a strascico e sciabiche ad opera del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2324 della Commissione (3) ha avuto ripercussioni negative per gli Stati membri che trasferivano regolarmente lo sforzo dai gruppi di attrezzi BT a quello TR2. Una fusione dei gruppi di attrezzi BT porrà rimedio a tali effetti negativi.

    (7)

    La fusione ridurrà notevolmente i costi di gestione, riducendo i costi amministrativi a carico delle autorità nazionali e dei pescatori. Ciò è dovuto in particolare al fatto che molti pescatori utilizzano attrezzi diversi, ricadendo così in vari gruppi di sforzo, con la conseguente necessità di calcoli complessi al momento dell'assegnazione dello sforzo di pesca.

    (8)

    Conformemente al parere del CIEM (4), lo stato di conservazione dello stock di merluzzo bianco del Mare del Nord nella sottozona CIEM IV, nella divisione CIEM VIId e nella parte occidentale della divisione CIEM IIIa (Skagerrak) è notevolmente migliorato.

    (9)

    Pertanto, non è opportuno mantenere separati i gruppi di attrezzi BT1 e BT2 nelle zone seguenti: Skagerrak, parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; zona CIEM IV e acque dell'Unione della zona CIEM IIa; e zona CIEM VIId. Tenuto conto del cattivo stato degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle zone CIEM VIIa e VIa e nelle acque dell'Unione della zona CIEM Vb, è opportuno che la fusione dei gruppi di attrezzi non si applichi a tali zone.

    (10)

    La Commissione monitorerà attentamente gli effetti della fusione dei gruppi di attrezzi BT1 e BT2 sulla mortalità per pesca del merluzzo bianco. Se necessario, adatterà la struttura dei gruppi di attrezzi di conseguenza in caso di aumento della mortalità per pesca del merluzzo bianco dovuta ai rigetti.

    (11)

    Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di monitorare l'evoluzione della situazione senza ulteriori costi amministrativi è opportuno non modificare l'attuale sistema di comunicazione.

    (12)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2008.

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 è aggiunto il punto seguente:

    «4.

    In deroga al punto 1, per la gestione dello sforzo di pesca nella zona di cui al punto 2, lettera b), i gruppi di attrezzi BT2 e BT1 sono considerati un unico gruppo di attrezzi con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm. Gli Stati membri continuano a comunicare separatamente l'utilizzo dello sforzo per i gruppi di attrezzi BT1 e BT2, secondo il disposto degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

    (2)  Merging of the BT1 and BT2 gear categories in the North Sea (STECF-16-02).

    (3)  GU L 328 del 12.12.2015, pag. 101.

    (4)  Parere del CIEM sulle possibilità di pesca, le catture e lo sforzo nelle ecoregioni del grande Mare del Nord e dei Mari Celtici: 6.3.4 merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottozona IV e nelle divisioni VIId e IIIa ovest (Mare del Nord, Manica orientale, Skagerrak), 30.6.2015.


    Top