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Document 32016R0699

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/699 della Commissione, del 10 maggio 2016, che istituisce massimali di bilancio per il 2016 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2016/2604

    GU L 121 del 11.5.2016, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/699/oj

    11.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 121/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/699 DELLA COMMISSIONE

    del 10 maggio 2016

    che istituisce massimali di bilancio per il 2016 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2016 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri.

    (2)

    Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2016 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento.

    (3)

    Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2016 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.

    (4)

    In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2016 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.

    (5)

    Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2016 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

    (6)

    In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2016 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II.

    (7)

    Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2016 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

    (8)

    Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2016, la Commissione deve fissare il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2016 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

    (9)

    Per quanto riguarda il 2016, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1o gennaio 2016. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2016 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, il presente regolamento si dovrebbe applicare a decorrere dalla medesima data.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   I massimali nazionali annui per il 2016 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.

    2.   I massimali nazionali annui per il 2016 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.

    3.   I massimali nazionali annui per il 2016 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.

    4.   I massimali nazionali annui per il 2016 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.

    5.   I massimali nazionali annui per il 2016 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato del presente regolamento.

    6.   I massimali nazionali annui per il 2016 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.

    7.   Gli importi massimi per il 2016 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.

    8.   I massimali nazionali annui per il 2016 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.


    ALLEGATO

    I.   Massimali di bilancio per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

    (in migliaia di EUR)

    Anno civile

    2016

    Belgio

    225 595

    Danimarca

    564 769

    Germania

    3 042 977

    Irlanda

    828 429

    Grecia

    1 182 879

    Spagna

    2 816 109

    Francia

    3 199 094

    Croazia

    87 941

    Italia

    2 314 333

    Lussemburgo

    22 819

    Malta

    648

    Paesi Bassi

    513 025

    Austria

    470 847

    Portogallo

    284 807

    Slovenia

    73 581

    Finlandia

    269 562

    Svezia

    401 642

    Regno Unito

    2 091 382

    II.   Massimali di bilancio per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

    (in migliaia di EUR)

    Anno civile

    2016

    Bulgaria

    378 949

    Repubblica ceca

    462 535

    Estonia

    75 612

    Cipro

    30 805

    Lettonia

    109 970

    Lituania

    171 472

    Ungheria

    734 076

    Polonia

    1 551 652

    Romania

    898 240

    Slovacchia

    250 297

    III.   Massimali di bilancio per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

    (in migliaia di EUR)

    Anno civile

    2016

    Belgio

    48 186

    Bulgaria

    55 868

    Germania

    341 633

    Francia

    727 067

    Croazia

    20 287

    Lituania

    66 377

    Polonia

    281 810

    Romania

    94 709

    Regno Unito

    32 334

    IV.   Massimali di bilancio per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

    (in migliaia di EUR)

    Anno civile

    2016

    Belgio

    152 932

    Bulgaria

    237 735

    Repubblica ceca

    253 212

    Danimarca

    255 805

    Germania

    1 464 143

    Estonia

    34 369

    Irlanda

    364 041

    Grecia

    569 748

    Spagna

    1 455 505

    Francia

    2 181 201

    Croazia

    60 860

    Italia

    1 155 242

    Cipro

    15 068

    Lettonia

    61 729

    Lituania

    132 753

    Lussemburgo

    10 064

    Ungheria

    403 338

    Malta

    1 572

    Paesi Bassi

    221 052

    Austria

    207 726

    Polonia

    1 018 590

    Portogallo

    172 186

    Romania

    531 741

    Slovenia

    41 099

    Slovacchia

    132 443

    Finlandia

    157 027

    Svezia

    209 189

    Regno Unito

    953 964

    V.   Massimali di bilancio per il regime di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

    (in migliaia di EUR)

    Anno civile

    2016

    Danimarca

    2 857

    VI.   Massimali di bilancio per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

    (in migliaia di EUR)

    Anno civile

    2016

    Belgio

    8 495

    Bulgaria

    1 030

    Repubblica ceca

    1 688

    Danimarca

    5 116

    Germania

    48 805

    Estonia

    344

    Irlanda

    24 269

    Grecia

    37 983

    Spagna

    97 034

    Francia

    72 707

    Croazia

    4 057

    Italia

    38 508

    Cipro

    352

    Lettonia

    3 200

    Lituania

    5 531

    Lussemburgo

    503

    Ungheria

    5 378

    Malta

    21

    Paesi Bassi

    14 737

    Austria

    13 848

    Polonia

    33 953

    Portogallo

    11 479

    Romania

    15 000

    Slovenia

    2 055

    Slovacchia

    1 348

    Finlandia

    5 234

    Svezia

    10 459

    Regno Unito

    49 491

    VII.   Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

    (in migliaia di EUR)

    Anno civile

    2016

    Belgio

    10 195

    Bulgaria

    15 849

    Repubblica ceca

    16 881

    Danimarca

    17 054

    Germania

    97 610

    Estonia

    2 291

    Irlanda

    24 269

    Grecia

    37 983

    Spagna

    97 034

    Francia

    145 413

    Croazia

    4 057

    Italia

    77 016

    Cipro

    1 005

    Lettonia

    4 115

    Lituania

    8 850

    Lussemburgo

    671

    Ungheria

    26 889

    Malta

    105

    Paesi Bassi

    14 737

    Austria

    13 848

    Polonia

    67 906

    Portogallo

    11 479

    Romania

    35 449

    Slovenia

    2 740

    Slovacchia

    8 830

    Finlandia

    10 468

    Svezia

    13 946

    Regno Unito

    63 598

    VIII.   Massimali di bilancio per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

    (in migliaia di EUR)

    Anno civile

    2016

    Belgio

    85 270

    Bulgaria

    118 867

    Repubblica ceca

    126 606

    Danimarca

    24 135

    Estonia

    4 237

    Irlanda

    3 000

    Grecia

    148 432

    Spagna

    584 919

    Francia

    1 090 601

    Croazia

    30 430

    Italia

    423 589

    Cipro

    4 000

    Lettonia

    30 865

    Lituania

    66 377

    Lussemburgo

    160

    Ungheria

    201 669

    Malta

    3 000

    Paesi Bassi

    3 500

    Austria

    14 541

    Polonia

    509 295

    Portogallo

    117 535

    Romania

    232 779

    Slovenia

    20 550

    Slovacchia

    57 390

    Finlandia

    102 591

    Svezia

    90 648

    Regno Unito

    52 709


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