This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R0679R(03)
Rettifica del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119 del 4 maggio 2016)
Rettifica del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119 del 4 maggio 2016)
GU L 74 del 4.3.2021, p. 35–47
(GA)
GU L 74 del 4.3.2021, p. 35–38
(ES, EL, HR, HU)
GU L 74 del 4.3.2021, p. 35–45
(NL)
GU L 74 del 4.3.2021, p. 35–35
(DE, IT, LT, PL, PT, SK)
GU L 74 del 4.3.2021, p. 35–42
(CS)
GU L 74 del 4.3.2021, p. 35–89
(FI)
GU L 74 del 4.3.2021, p. 35–36
(SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/corrigendum/2021-03-04/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrigendum to | 32016R0679 | (ES, CS, DE, EL, GA, HR, IT, LT, HU, NL, PL, PT, SK, FI, SV) |
4.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 74/35 |
Rettifica del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119 del 4 maggio 2016 )
Pagina 29, considerando 158:
anziché:
«(158) |
Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto dell’Unione o degli Stati membri, hanno l’obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo termine per l’interesse pubblico generale. (…).» |
leggasi:
«(158) |
Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che il regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che conservano documenti d’archivio di pubblico interesse dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto dell’Unione o degli Stati membri, hanno l’obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a documenti d’archivio con un valore a lungo termine per l’interesse pubblico generale. (…).». |
Pagina 67, articolo 56, paragrafo 1:
anziché:
«1. Fatto salvo l’articolo 55, l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all’articolo 60.»
leggasi:
«1. Fatto salvo l’articolo 55, l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all’articolo 60.».