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Document 32016R0322

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/0694

GU L 64 del 10.3.2016, p. 1–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; abrog. impl. da 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/322/oj

10.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/322 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) specifica le modalità in base alle quali gli enti sono tenuti a segnalare, in generale, le informazioni pertinenti in merito all'osservanza dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in particolare, le disposizioni relative al requisito di copertura della liquidità espresso come coefficiente. Dato che il quadro normativo in materia di coefficiente di copertura della liquidità istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (3), il regolamento (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere aggiornato di conseguenza per rispecchiare le modifiche del quadro normativo in materia di requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi. Gli aggiornamenti riflettono, tra l'altro, la mutata natura della segnalazione del coefficiente di copertura della liquidità, che, da semplice strumento di monitoraggio nel periodo precedente l'adozione del regolamento (UE) 2015/61 e di raccolta dati ai fini dell'elaborazione di quest'ultimo, è diventato un vero e proprio strumento di controllo prudenziale dopo l'adozione del regolamento.

(2)

Il regolamento (UE) n. 680/2014 dovrebbe inoltre essere aggiornato per precisare ulteriormente le istruzioni e le definizioni utilizzate per le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e per correggere i refusi, riferimenti errati e incoerenze di formattazione evidenziati nel corso dell'applicazione.

(3)

Dato che il regolamento delegato (UE) 2015/61 specifica il requisito di copertura della liquidità solo per gli enti creditizi, le disposizioni del regolamento (UE) n. 680/2014 in materia di coefficiente di copertura della liquidità continuano ad applicarsi a tutti gli altri enti, ad eccezione degli enti creditizi.

(4)

È necessario elaborare nuovi modelli e relative nuove istruzioni per gli enti creditizi, date le caratteristiche del requisito di copertura della liquidità nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il quale migliora l'uso di tali modelli a fini di vigilanza. In altri termini, l'aggiornamento dei modelli e delle istruzioni è necessario al fine di includere tutti gli elementi necessari per il calcolo del coefficiente. Inoltre l'aggiornamento è opportuno, in quanto gli elementi da segnalare nei modelli aggiornati rispecchiano sostanzialmente ed effettivamente gli elementi segnalati nei modelli originari, ed occorre che la loro segnalazione sia solo più dettagliata e abbia una struttura e un formato corrispondenti alle caratteristiche del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61.

(5)

Le segnalazioni a fini di vigilanza in generale e le segnalazioni relative al coefficiente di copertura della liquidità in particolare sono necessarie per consentire alle autorità competenti di verificare la conformità degli enti ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in questo caso particolare, al coefficiente di copertura della liquidità. Dato che è necessario verificare in generale l'effettiva osservanza del coefficiente di copertura della liquidità, i modelli per la segnalazione a fini di vigilanza del requisito di copertura della liquidità dovrebbero comprendere voci che riguardano direttamente il calcolo del requisito, nonché altre voci (le cosiddette «voci per memoria») che sono strettamente correlate con il coefficiente di copertura della liquidità e che ne consentono una corretta interpretazione nel più generale contesto del profilo di liquidità dell'ente.

(6)

Per concedere un periodo di tempo sufficiente alle autorità di vigilanza e agli enti per prepararsi all'applicazione dei nuovi modelli per la segnalazione e delle nuove istruzioni, la data di prima applicazione di questi ultimi dovrebbe essere rinviata di sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente regolamento.

(7)

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità

1.   Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti procedono come segue:

a)

gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XXII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXIII con frequenza mensile;

b)

tutti gli altri enti diversi da quelli specificati alla lettera a) trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII con frequenza mensile.

2.   Le informazioni di cui agli allegati XII e XXII tengono conto delle informazioni trasmesse per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei 30 giorni di calendario successivi.»;

2)

sono aggiunti gli allegati XXII e XXIII riportati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento;

3)

all'articolo 18 è aggiunto il comma seguente:

«Per il periodo dal 10 settembre 2016 al 10 marzo 2017, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), la data di trasmissione della segnalazione mensile del coefficiente di copertura della liquidità è il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 10 settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

«ALLEGATO XXII

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ

MODELLI RELATIVI ALLA LIQUIDITÀ

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/del gruppo di modelli

MODELLI RELATIVI ALLA COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ

PARTE I — ATTIVITÀ LIQUIDE

72

C 72.00

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — ATTIVITÀ LIQUIDE

PARTE II — DEFLUSSI

73

C 73.00

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — DEFLUSSI

PARTE III — AFFLUSSI

74

C 74.00

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — AFFLUSSI

PARTE IV — SWAPS CON GARANZIE REALI

75

C 75.00

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — SWAPS CON GARANZIE REALI

PARTE V — CALCOLI

76

C 76.00

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — CALCOLI


C 72.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — ATTIVITÀ LIQUIDE

Valuta

Riga

ID

Voce

Importo/Valore di mercato

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Valore ai sensi dell'articolo 9

010

020

030

040

010

1

TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE

 

 

 

 

020

1.1

Totale delle attività di livello 1 non rettificate

 

 

 

 

030

1.1.1

Totale delle attività di livello 1 non rettificate, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Monete e banconote

 

1,00

 

 

050

1.1.1.2

Riserve ritirabili detenute presso banche centrali

 

1,00

 

 

060

1.1.1.3

Attività delle banche centrali

 

1,00

 

 

070

1.1.1.4

Attività delle amministrazioni centrali

 

1,00

 

 

080

1.1.1.5

Attività delle amministrazioni regionali o delle autorità locali

 

1,00

 

 

090

1.1.1.6

Attività di organismi del settore pubblico

 

1,00

 

 

100

1.1.1.7

Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili

 

1,00

 

 

110

1.1.1.8

Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)

 

1,00

 

 

120

1.1.1.9

Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali

 

1,00

 

 

130

1.1.1.10

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da monete/banconote e/o esposizioni verso banche centrali

 

1,00

 

 

140

1.1.1.11

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

0,95

 

 

150

1.1.1.12

Trattamenti alternativi della liquidità: linee di credito delle banche centrali

 

1,00

 

 

160

1.1.1.13

Enti centrali: attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante

 

 

 

 

170

1.1.1.14

Trattamenti alternativi della liquidità: inclusione delle attività di livello 2A riconosciute come livello 1

 

0,80

 

 

180

1.1.2

Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 non rettificate

 

 

 

 

190

1.1.2.1

Obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

0,93

 

 

200

1.1.2.2

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è rappresentato da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

0,88

 

 

210

1.1.2.3

Enti centrali: obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante

 

 

 

 

220

1.2

Totale delle attività di livello 2 non rettificate

 

 

 

 

230

1.2.1

Totale delle attività di livello 2 A non rettificate

 

 

 

 

240

1.2.1.1

Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di rischio 20 %)

 

0,85

 

 

250

1.2.1.2

Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di rischio 20 %)

 

0,85

 

 

260

1.2.1.3

Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)

 

0,85

 

 

270

1.2.1.4

Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)

 

0,85

 

 

280

1.2.1.5

Titoli di debito societario (CQS1)

 

0,85

 

 

290

1.2.1.6

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 2A

 

0,80

 

 

300

1.2.1.7

Enti centrali: attività di livello 2A considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante

 

 

 

 

310

1.2.2

Totale delle attività di livello 2B non rettificate

 

 

 

 

320

1.2.2.1

Titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali, CQS1)

 

0,75

 

 

330

1.2.2.2

Titoli garantiti da attività (ABS) (auto, CQS1)

 

0,75

 

 

340

1.2.2.3

Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)

 

0,70

 

 

350

1.2.2.4

Titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

0,65

 

 

360

1.2.2.5

Titoli di debito societario (CQS2/3)

 

0,50

 

 

370

1.2.2.6

Titoli di debito societario — Attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS1/2/3)

 

0,50

 

 

380

1.2.2.7

Azioni (principale indice azionario)

 

0,50

 

 

390

1.2.2.8

Attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)

 

0,50

 

 

400

1.2.2.9

Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali

 

1,00

 

 

410

1.2.2.10

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

0,70

 

 

420

1.2.2.11

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)

 

0,65

 

 

430

1.2.2.12

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

0,60

 

 

440

1.2.2.13

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli di debito societario (CQS2/3), azioni (principale indice azionario) o attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)

 

0,45

 

 

450

1.2.2.14

Depositi detenuti dal membro della rete presso l'ente centrale (investimento non obbligato)

 

0,75

 

 

460

1.2.2.15

Finanziamento (funding) di liquidità dell'ente creditizio centrale disponibile al membro della rete (copertura non specificata)

 

0,75

 

 

470

1.2.2.16

Enti centrali: attività di livello 2 B considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

480

2

Trattamenti alternativi della liquidità: attività addizionali di livello 1/2A/2B incluse per il fatto che la coerenza valutaria non si applica in ragione di trattamenti alternativi della liquidità

 

 

 

 

490

3

Depositi da parte del membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 1, escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

500

4

Depositi da parte del membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

510

5

Depositi da parte del membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 2A)

 

 

 

 

520

6

Depositi da parte del membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 2B)

 

 

 

 

530

7

Rettifiche delle attività dovute a deflussi netti di liquidità da chiusura anticipata delle coperture

 

 

 

 

540

8

Rettifiche delle attività dovute ad afflussi netti di liquidità da chiusura anticipata delle coperture

 

 

 

 

550

9

Attività bancarie garantite finanziate da Stati membri soggette alla clausola grandfathering

 

 

 

 

560

10

Organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri soggetti a disposizione transitoria

 

 

 

 

570

11

Cartolarizzazioni garantite da prestiti su immobili residenziali soggette a disposizione transitoria

 

 

 

 

580

12

Attività di livello 1/2A/2B escluse per motivi valutari

 

 

 

 

590

13

Attività di livello 1/2A/2B escluse per motivi operativi diversi da motivi valutari

 

 

 

 

600

14

Attività di livello 1 non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi)

 

 

 

 

610

15

Attività di livello 2A non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi)

 

 

 

 


C 73.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — DEFLUSSI

Valuta

 

Importo/Valore di mercato

Valore di mercato delle garanzie reali concesse

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Deflusso

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

010

1

DEFLUSSI

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Deflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

depositi per i quali è stato concordato il pagamento entro i 30 giorni successivi

 

 

 

1,00

 

 

050

1.1.1.2

depositi soggetti a deflussi superiori

 

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

categoria 1

 

 

 

0,10-0,15

 

 

070

1.1.1.2.2

categoria 2

 

 

 

0,15-0,20

 

 

080

1.1.1.3

depositi stabili

 

 

 

0,05

 

 

090

1.1.1.4

depositi stabili con deroga

 

 

 

0,03

 

 

100

1.1.1.5

depositi in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore

 

 

 

 

 

 

110

1.1.1.6

altri depositi al dettaglio

 

 

 

0,10

 

 

120

1.1.2

Depositi operativi

 

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1

mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata

 

 

 

 

 

 

140

1.1.2.1.1

coperti da un sistema di garanzia dei depositi

 

 

 

0,05

 

 

150

1.1.2.1.2

non coperti da un sistema di garanzia dei depositi

 

 

 

0,25

 

 

160

1.1.2.2

mantenuti nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa

 

 

 

 

 

 

170

1.1.2.2.1

non trattati come attività liquide dell'ente depositante

 

 

 

0,25

 

 

180

1.1.2.2.2

trattati come attività liquide dell'ente creditizio depositante

 

 

 

1,00

 

 

190

1.1.2.3

mantenuti nel quadro di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari

 

 

 

0,25

 

 

200

1.1.2.4

mantenuti per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell'ambito di una rete

 

 

 

0,25

 

 

210

1.1.3

Depositi non operativi

 

 

 

 

 

 

220

1.1.3.1

depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage

 

 

 

1,00

 

 

230

1.1.3.2

depositi di clienti finanziari

 

 

 

1,00

 

 

240

1.1.3.3

depositi di altri clienti

 

 

 

 

 

 

250

1.1.3.3.1

coperti da un sistema di garanzia dei depositi

 

 

 

0,20

 

 

260

1.1.3.3.2

non coperti da un sistema di garanzia dei depositi

 

 

 

0,40

 

 

270

1.1.4

Deflussi aggiuntivi

 

 

 

 

 

 

280

1.1.4.1

garanzie reali diverse da garanzie reali in forma di attività di livello 1 fornite per derivati

 

 

 

0,20

 

 

290

1.1.4.2

garanzie reali in forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati

 

 

 

0,10

 

 

300

1.1.4.3

deflussi significativi dovuti al deterioramento della propria qualità creditizia

 

 

 

1,00

 

 

310

1.1.4.4

impatto di uno scenario di mercato negativo sui derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti

 

 

 

 

 

 

320

1.1.4.4.1

metodo standardizzato di analisi dei dati storici (hlba)

 

 

 

1,00

 

 

330

1.1.4.4.2

metodo avanzato di misurazione dei deflussi aggiuntivi (amao)

 

 

 

1,00

 

 

340

1.1.4.5

deflussi da derivati

 

 

 

1,00

 

 

350

1.1.4.6

posizioni corte

 

 

 

 

 

 

360

1.1.4.6.1

coperte da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli

 

 

 

0,00

 

 

370

1.1.4.6.2

altro

 

 

 

1,00

 

 

380

1.1.4.7

garanzie reali in eccesso richiamabili

 

 

 

1,00

 

 

390

1.1.4.8

garanzie reali dovute

 

 

 

1,00

 

 

400

1.1.4.9

garanzie reali costituite da attività liquide scambiabili con garanzie reali costituite da attività illiquide

 

 

 

1,00

 

 

410

1.1.4.10

perdita di finanziamenti su attività di finanza strutturata

 

 

 

 

 

 

420

1.1.4.10.1

strumenti finanziari strutturati

 

 

 

1,00

 

 

430

1.1.4.10.2

strutture di finanziamento

 

 

 

1,00

 

 

440

1.1.4.11

attività prese in prestito su base non garantita

 

 

 

1,00

 

 

450

1.1.4.12

compensazione interna delle posizioni del cliente

 

 

 

0,50

 

 

460

1.1.5

Linee irrevocabili

 

 

 

 

 

 

470

1.1.5.1

linee di credito

 

 

 

 

 

 

480

1.1.5.1.1

a favore di clienti al dettaglio

 

 

 

0,05

 

 

490

1.1.5.1.2

a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio

 

 

 

0,10

 

 

500

1.1.5.1.3

a favore di enti creditizi

 

 

 

 

 

 

510

1.1.5.1.3.1

per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio

 

 

 

0,05

 

 

520

1.1.5.1.3.2

per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari

 

 

 

0,10

 

 

530

1.1.5.1.3.3

altro

 

 

 

0,40

 

 

540

1.1.5.1.4

a favore di enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi

 

 

 

0,40

 

 

550

1.1.5.1.5

nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggetti a trattamento preferenziale

 

 

 

 

 

 

560

1.1.5.1.6

nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattati come attività liquide dall'ente depositante

 

 

 

0,75

 

 

570

1.1.5.1.7

a favore di altri clienti finanziari

 

 

 

1,00

 

 

580

1.1.5.2

linee di liquidità

 

 

 

 

 

 

590

1.1.5.2.1

a favore di clienti al dettaglio

 

 

 

0,05

 

 

600

1.1.5.2.2

a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio

 

 

 

0,30

 

 

610

1.1.5.2.3

a favore di imprese di investimento personale

 

 

 

0,40

 

 

620

1.1.5.2.4

a favore di SSPE

 

 

 

 

 

 

630

1.1.5.2.4.1

per acquistare attività diverse da titoli da clienti non finanziari

 

 

 

0,10

 

 

640

1.1.5.2.4.2

altro

 

 

 

1,00

 

 

650

1.1.5.2.5

a favore di enti creditizi

 

 

 

 

 

 

660

1.1.5.2.5.1

per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio

 

 

 

0,05

 

 

670

1.1.5.2.5.2

per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari

 

 

 

0,30

 

 

680

1.1.5.2.5.3

altro

 

 

 

0,40

 

 

690

1.1.5.2.6

nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggetti a trattamento preferenziale

 

 

 

 

 

 

700

1.1.5.2.7

nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattati come attività liquide dall'ente depositante

 

 

 

0,75

 

 

710

1.1.5.2.8

a favore di altri clienti finanziari

 

 

 

1,00

 

 

720

1.1.6

Altri prodotti e servizi

 

 

 

 

 

 

730

1.1.6.1

altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale

 

 

 

 

 

 

740

1.1.6.2

prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso

 

 

 

 

 

 

750

1.1.6.3

mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati

 

 

 

 

 

 

760

1.1.6.4

carte di credito

 

 

 

 

 

 

770

1.1.6.5

scoperti

 

 

 

 

 

 

780

1.1.6.6

deflussi pianificati relativi al rinnovo o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso

 

 

 

 

 

 

790

1.1.6.6.1

eccesso di finanziamento a clienti non finanziari

 

 

 

 

 

 

800

1.1.6.6.1.1

eccesso di finanziamento a clienti al dettaglio

 

 

 

 

 

 

810

1.1.6.6.1.2

eccesso di finanziamento a imprese non finanziarie

 

 

 

 

 

 

820

1.1.6.6.1.3

eccesso di finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

830

1.1.6.6.1.4

eccesso di finanziamento ad altri soggetti giuridici

 

 

 

 

 

 

840

1.1.6.6.2

altro

 

 

 

 

 

 

850

1.1.6.7

debiti per derivati pianificati

 

 

 

 

 

 

860

1.1.6.8

prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio

 

 

 

 

 

 

870

1.1.6.9

altro

 

 

 

 

 

 

880

1.1.7

Altre passività

 

 

 

 

 

 

890

1.1.7.1

passività risultanti dalle spese di funzionamento

 

 

 

0,00

 

 

900

1.1.7.2

in forma di titoli di debito se non trattati come depositi al dettaglio

 

 

 

1,00

 

 

910

1.1.7.3

altro

 

 

 

1,00

 

 

920

1.2

Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari

 

 

 

 

 

 

930

1.2.1

La controparte è una banca centrale

 

 

 

 

 

 

940

1.2.1.1

attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

0,00

 

 

950

1.2.1.2

garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

0,00

 

 

960

1.2.1.3

garanzie reali di livello 2A

 

 

 

0,00

 

 

970

1.2.1.4

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

0,00

 

 

980

1.2.1.5

obbligazioni garantite di livello 2B

 

 

 

0,00

 

 

990

1.2.1.6

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

0,00

 

 

1000

1.2.1.7

altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B

 

 

 

0,00

 

 

1010

1.2.1.8

garanzie reali sotto forma di attività illiquide

 

 

 

0,00

 

 

1020

1.2.2

La controparte non è una banca centrale

 

 

 

 

 

 

1030

1.2.2.1

attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

0,00

 

 

1040

1.2.2.2

garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

0,07

 

 

1050

1.2.2.3

garanzie reali di livello 2A

 

 

 

0,15

 

 

1060

1.2.2.4

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

0,25

 

 

1070

1.2.2.5

obbligazioni garantite di livello 2B

 

 

 

0,30

 

 

1080

1.2.2.6

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

0,35

 

 

1090

1.2.2.7

altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B

 

 

 

0,50

 

 

1100

1.2.2.8

garanzie reali sotto forma di attività illiquide

 

 

 

 

 

 

1110

1.2.2.8.1

la controparte è un'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico (<= fattore di rischio 20 %), una banca multilaterale di sviluppo

 

 

 

0,25

 

 

1120

1.2.2.8.2

altre controparti

 

 

 

1,00

 

 

1130

1.3

Deflussi totali da swaps con garanzie reali

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

1140

2

Obbligazioni al dettaglio con durata residua inferiore a 30 giorni

 

 

 

 

 

 

1150

3

Depositi al dettaglio esentati dal calcolo dei deflussi

 

 

 

 

 

 

1160

4

Depositi al dettaglio non valutati

 

 

 

 

 

 

1170

5

Deflussi di liquidità da compensare con afflussi correlati

 

 

 

 

 

 

 

6

Depositi operativi mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata

 

 

 

 

 

 

1180

6.1

forniti da enti creditizi

 

 

 

 

 

 

1190

6.2

forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi

 

 

 

 

 

 

1200

6.3

forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

1210

6.4

forniti da altri clienti

 

 

 

 

 

 

 

7

Depositi non operativi mantenuti da clienti finanziari e altri clienti

 

 

 

 

 

 

1220

7.1

forniti da enti creditizi

 

 

 

 

 

 

1230

7.2

forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi

 

 

 

 

 

 

1240

7.3

forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

1250

7.4

forniti da altri clienti

 

 

 

 

 

 

1260

8

Impegni di finanziamento verso clienti non finanziari

 

 

 

 

 

 

1270

9

Attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati

 

 

 

 

 

 

1280

10

Monitoraggio delle operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

11

Deflussi infragruppo o da sistemi istituzionali di tutela

 

 

 

 

 

 

1290

11.1

di cui: a clienti finanziari

 

 

 

 

 

 

1300

11.2

di cui: a clienti non finanziari

 

 

 

 

 

 

1310

11.3

di cui: garantiti

 

 

 

 

 

 

1320

11.4

di cui: linee di credito senza trattamento preferenziale

 

 

 

 

 

 

1330

11.5

di cui: linee di liquidità senza trattamento preferenziale

 

 

 

 

 

 

1340

11.6

di cui: depositi operativi

 

 

 

 

 

 

1350

11.7

di cui: depositi non operativi

 

 

 

 

 

 

1360

11.8

di cui: passività in forma di titoli di debito se non trattate come depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

1370

12

Deflussi valutari

 

 

 

 

 

 

1380

13

Deflussi di paesi terzi — restrizioni al trasferimento o valute non convertibili

 

 

 

 

 

 

1390

14

Saldi aggiuntivi da creare nelle riserve della banca centrale

 

 

 

 

 

 


C 74.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — AFFLUSSI

Valuta

 

Importo

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

010

1

TOTALE DEGLI AFFLUSSI

 

 

 

 

 

020

1.1

Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti

 

 

 

 

 

030

1.1.1

importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

importi dovuti da clienti al dettaglio

 

 

 

 

 

070

1.1.1.2.2

Importi dovuti da imprese non finanziarie

 

 

 

 

 

080

1.1.1.2.3

importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

090

1.1.1.2.4

importi dovuti da altri soggetti giuridici

 

 

 

 

 


 

 

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Riga

ID

Voce

060

070

080

090

100

010

1

TOTALE DEGLI AFFLUSSI

 

 

 

 

 

020

1.1

Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti

 

 

 

 

 

030

1.1.1

importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale

 

1,00

 

 

 

050

1.1.1.2

altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

importi dovuti da clienti al dettaglio

 

0,50

 

 

 

070

1.1.1.2.2

Importi dovuti da imprese non finanziarie

 

0,50

 

 

 

080

1.1.1.2.3

importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

 

0,50

 

 

 

090

1.1.1.2.4

importi dovuti da altri soggetti giuridici

 

0,50

 

 

 


 

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute

Afflusso

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Riga

ID

Voce

110

120

130

140

150

160

010

1

TOTALE DEGLI AFFLUSSI

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

 

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

importi dovuti da clienti al dettaglio

 

 

 

 

 

 

070

1.1.1.2.2

Importi dovuti da imprese non finanziarie

 

 

 

 

 

 

080

1.1.1.2.3

importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

090

1.1.1.2.4

importi dovuti da altri soggetti giuridici

 

 

 

 

 

 


 

Importo

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

100

1.1.2

importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari

 

 

 

 

 

110

1.1.2.1

importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi

 

 

 

 

 

120

1.1.2.1.1

importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1.2

importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico

 

 

 

 

 

140

1.1.2.2

importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi

 

 

 

 

 

150

1.1.2.2.1

importi dovuti da banche centrali

 

 

 

 

 

160

1.1.2.2.2

importi dovuti da clienti finanziari

 

 

 

 

 

170

1.1.3

importi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

 

 

 

 

 


 

 

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Riga

ID

Voce

060

070

080

090

100

100

1.1.2

importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari

 

 

 

 

 

110

1.1.2.1

importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi

 

 

 

 

 

120

1.1.2.1.1

importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1.2

importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico

 

0,05

 

 

 

140

1.1.2.2

importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi

 

 

 

 

 

150

1.1.2.2.1

importi dovuti da banche centrali

 

1,00

 

 

 

160

1.1.2.2.2

importi dovuti da clienti finanziari

 

1,00

 

 

 

170

1.1.3

importi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

 

1,00

 

 

 


 

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute

Afflusso

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Riga

ID

Voce

110

120

130

140

150

160

100

1.1.2

importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari

 

 

 

 

 

 

110

1.1.2.1

importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi

 

 

 

 

 

 

120

1.1.2.1.1

importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico

 

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1.2

importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico

 

 

 

 

 

 

140

1.1.2.2

importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi

 

 

 

 

 

 

150

1.1.2.2.1

importi dovuti da banche centrali

 

 

 

 

 

 

160

1.1.2.2.2

importi dovuti da clienti finanziari

 

 

 

 

 

 

170

1.1.3

importi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

 

 

 

 

 

 


 

Importo

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

180

1.1.4

importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio

 

 

 

 

 

190

1.1.5

importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni

 

 

 

 

 

200

1.1.6

attività con data di scadenza contrattuale non definita

 

 

 

 

 

210

1.1.7

importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un incide azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide

 

 

 

 

 

220

1.1.8

afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide

 

 

 

 

 

230

1.1.9

afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela

 

 

 

 

 

240

1.1.10

afflussi da derivati

 

 

 

 

 

250

1.1.11

afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti non hanno autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso

 

 

 

 

 

260

1.1.12

altri afflussi

 

 

 

 

 


 

 

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Riga

ID

Voce

060

070

080

090

100

180

1.1.4

importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio

 

1,00

 

 

 

190

1.1.5

importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni

 

1,00

 

 

 

200

1.1.6

attività con data di scadenza contrattuale non definita

 

0,20

 

 

 

210

1.1.7

importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un incide azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide

 

1,00

 

 

 

220

1.1.8

afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide

 

1,00

 

 

 

230

1.1.9

afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela

 

1,00

 

 

 

240

1.1.10

afflussi da derivati

 

1,00

 

 

 

250

1.1.11

afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti non hanno autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso

 

 

 

 

 

260

1.1.12

altri afflussi

 

1,00

 

 

 


 

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute

Afflusso

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Riga

ID

Voce

110

120

130

140

150

160

180

1.1.4

importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio

 

 

 

 

 

 

190

1.1.5

importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni

 

 

 

 

 

 

200

1.1.6

attività con data di scadenza contrattuale non definita

 

 

 

 

 

 

210

1.1.7

importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un incide azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide

 

 

 

 

 

 

220

1.1.8

afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide

 

 

 

 

 

 

230

1.1.9

afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela

 

 

 

 

 

 

240

1.1.10

afflussi da derivati

 

 

 

 

 

 

250

1.1.11

afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti non hanno autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso

 

 

 

 

 

 

260

1.1.12

altri afflussi

 

 

 

 

 

 


 

Importo

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

270

1.2

Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari

 

 

 

 

 

280

1.2.1

garanzie reali ammissibili come attività liquide

 

 

 

 

 

290

1.2.1.1

garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

300

1.2.1.2

garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

310

1.2.1.3

garanzie reali di livello 2A

 

 

 

 

 

320

1.2.1.4

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)

 

 

 

 

 

330

1.2.1.5

garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

340

1.2.1.6

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)

 

 

 

 

 

350

1.2.1.7

garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.4, 1.2.1.5 o 1.2.1.6

 

 

 

 

 

360

1.2.2

garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta

 

 

 

 

 

370

1.2.3

garanzie reali non ammissibili come attività liquide

 

 

 

 

 


 

 

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Riga

ID

Voce

060

070

080

090

100

270

1.2

Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari

 

 

 

 

 

280

1.2.1

garanzie reali ammissibili come attività liquide

 

 

 

 

 

290

1.2.1.1

garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

1,00

 

 

 

300

1.2.1.2

garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

0,93

 

 

 

310

1.2.1.3

garanzie reali di livello 2A

 

0,85

 

 

 

320

1.2.1.4

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)

 

0,75

 

 

 

330

1.2.1.5

garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata

 

0,70

 

 

 

340

1.2.1.6

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)

 

0,65

 

 

 

350

1.2.1.7

garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.4, 1.2.1.5 o 1.2.1.6

 

0,50

 

 

 

360

1.2.2

garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta

 

 

 

 

 

370

1.2.3

garanzie reali non ammissibili come attività liquide

 

 

 

 

 


 

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute

Afflusso

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Riga

ID

Voce

110

120

130

140

150

160

270

1.2

Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari

 

 

 

 

 

 

280

1.2.1

garanzie reali ammissibili come attività liquide

 

 

 

 

 

 

290

1.2.1.1

garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

300

1.2.1.2

garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

310

1.2.1.3

garanzie reali di livello 2A

 

 

 

 

 

 

320

1.2.1.4

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)

 

 

 

 

 

 

330

1.2.1.5

garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

340

1.2.1.6

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)

 

 

 

 

 

 

350

1.2.1.7

garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.4, 1.2.1.5 o 1.2.1.6

 

 

 

 

 

 

360

1.2.2

garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta

 

 

 

 

 

 

370

1.2.3

garanzie reali non ammissibili come attività liquide

 

 

 

 

 

 


 

Importo

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

380

1.2.3.1

prestiti su margine: garanzie reali illiquide

 

 

 

 

 

390

1.2.3.2

garanzie reali costituite da capitale proprio illiquido

 

 

 

 

 

400

1.2.3.3

tutte le altre garanzie reali illiquide

 

 

 

 

 

410

1.3

Afflussi totali da swaps con garanzie reali

 

 

 

 

 

420

1.4

(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)

 

 

 

 

 

430

1.5

(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

440

2

Afflussi correlati

 

 

 

 

 

450

3

Afflussi valutari

 

 

 

 

 

460

4

Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale

 

 

 

 

 

470

4.1

Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

 

 

 

 

 


 

 

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Riga

ID

Voce

060

070

080

090

100

380

1.2.3.1

prestiti su margine: garanzie reali illiquide

 

0,50

 

 

 

390

1.2.3.2

garanzie reali costituite da capitale proprio illiquido

 

1,00

 

 

 

400

1.2.3.3

tutte le altre garanzie reali illiquide

 

1,00

 

 

 

410

1.3

Afflussi totali da swaps con garanzie reali

 

 

 

 

 

420

1.4

(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)

 

 

 

 

 

430

1.5

(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

440

2

Afflussi correlati

 

 

 

 

 

450

3

Afflussi valutari

 

 

 

 

 

460

4

Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale

 

 

 

 

 

470

4.1

Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

 

 

 

 

 


 

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute

Afflusso

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Riga

ID

Voce

110

120

130

140

150

160

380

1.2.3.1

prestiti su margine: garanzie reali illiquide

 

 

 

 

 

 

390

1.2.3.2

garanzie reali costituite da capitale proprio illiquido

 

 

 

 

 

 

400

1.2.3.3

tutte le altre garanzie reali illiquide

 

 

 

 

 

 

410

1.3

Afflussi totali da swaps con garanzie reali

 

 

 

 

 

 

420

1.4

(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)

 

 

 

 

 

 

430

1.5

(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

440

2

Afflussi correlati

 

 

 

 

 

 

450

3

Afflussi valutari

 

 

 

 

 

 

460

4

Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale

 

 

 

 

 

 

470

4.1

Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

 

 

 

 

 

 


 

Importo

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

480

4.2

Importi dovuti da clienti finanziari

 

 

 

 

 

490

4.3

Operazioni garantite

 

 

 

 

 

500

4.4

Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni

 

 

 

 

 

510

4.5

Ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale

 

 

 

 

 

520

4.6

Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente non ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso

 

 

 

 

 


 

 

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Riga

ID

Voce

060

070

080

090

100

480

4.2

Importi dovuti da clienti finanziari

 

 

 

 

 

490

4.3

Operazioni garantite

 

 

 

 

 

500

4.4

Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni

 

 

 

 

 

510

4.5

Ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale

 

 

 

 

 

520

4.6

Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente non ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso

 

 

 

 

 


 

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute

Afflusso

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Riga

ID

Voce

110

120

130

140

150

160

480

4.2

Importi dovuti da clienti finanziari

 

 

 

 

 

 

490

4.3

Operazioni garantite

 

 

 

 

 

 

500

4.4

Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni

 

 

 

 

 

 

510

4.5

Ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale

 

 

 

 

 

 

520

4.6

Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente non ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso

 

 

 

 

 

 


C 75.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — SWAPS CON GARANZIE REALI

Valuta

 

Importo/Valore di mercato

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Deflussi

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

010

1

TOTALE DEGLI SWAPS CON GARANZIE REALI E DERIVATI ASSISTITI DA GARANZIA REALE

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 

040

1.1.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

050

1.1.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

060

1.1.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

070

1.1.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

080

1.1.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

090

1.1.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

100

1.1.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 


 

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %

Afflussi esentati dal massimale degli afflussi

Solo derivati assistiti da garanzia reale

Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Riga

ID

Voce

070

080

090

100

110

120

010

1

TOTALE DEGLI SWAPS CON GARANZIE REALI E DERIVATI ASSISTITI DA GARANZIA REALE

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 

040

1.1.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

050

1.1.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

060

1.1.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

070

1.1.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

080

1.1.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

090

1.1.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

100

1.1.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 


 

Importo/Valore di mercato

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Deflussi

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

110

1.2

Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

120

1.2.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 

130

1.2.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

140

1.2.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

150

1.2.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

160

1.2.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

170

1.2.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

180

1.2.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

190

1.2.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 

200

1.3

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

210

1.3.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 


 

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %

Afflussi esentati dal massimale degli afflussi

Solo derivati assistiti da garanzia reale

Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Riga

ID

Voce

070

080

090

100

110

120

110

1.2

Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

120

1.2.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 

130

1.2.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

140

1.2.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

150

1.2.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

160

1.2.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

170

1.2.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

180

1.2.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

190

1.2.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 

200

1.3

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

210

1.3.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 


 

Importo/Valore di mercato

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Deflussi

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

230

1.3.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

240

1.3.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

250

1.3.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

260

1.3.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

270

1.3.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

280

1.3.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 

290

1.4

Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, (CQS1) di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

300

1.4.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 

310

1.4.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

320

1.4.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

330

1.4.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

340

1.4.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 


 

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %

Afflussi esentati dal massimale degli afflussi

Solo derivati assistiti da garanzia reale

Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Riga

ID

Voce

070

080

090

100

110

120

230

1.3.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

240

1.3.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

250

1.3.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

260

1.3.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

270

1.3.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

280

1.3.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 

290

1.4

Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, (CQS1) di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

300

1.4.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 

310

1.4.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

320

1.4.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

330

1.4.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

340

1.4.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 


 

Importo/Valore di mercato

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Deflussi

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

350

1.4.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

360

1.4.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

370

1.4.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 

380

1.5

Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

390

1.5.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 

400

1.5.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

410

1.5.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

420

1.5.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

430

1.5.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

440

1.5.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

450

1.5.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

460

1.5.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 


 

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %

Afflussi esentati dal massimale degli afflussi

Solo derivati assistiti da garanzia reale

Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Riga

ID

Voce

070

080

090

100

110

120

350

1.4.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

360

1.4.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

370

1.4.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 

380

1.5

Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

390

1.5.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 

400

1.5.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

410

1.5.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

420

1.5.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

430

1.5.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

440

1.5.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

450

1.5.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

460

1.5.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 


 

Importo/Valore di mercato

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Deflussi

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

470

1.6

Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

480

1.6.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 

490

1.6.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

500

1.6.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

510

1.6.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

520

1.6.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

530

1.6.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

540

1.6.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

550

1.6.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 

560

1.7

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

570

1.7.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 


 

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %

Afflussi esentati dal massimale degli afflussi

Solo derivati assistiti da garanzia reale

Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Riga

ID

Voce

070

080

090

100

110

120

470

1.6

Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

480

1.6.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 

490

1.6.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

500

1.6.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

510

1.6.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

520

1.6.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

530

1.6.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

540

1.6.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

550

1.6.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 

560

1.7

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

570

1.7.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 


 

Importo/Valore di mercato

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Deflussi

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

580

1.7.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

590

1.7.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

600

1.7.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

610

1.7.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

620

1.7.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

630

1.7.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

640

1.7.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 

650

1.8

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

660

1.8.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 

670

1.8.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

680

1.8.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 


 

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %

Afflussi esentati dal massimale degli afflussi

Solo derivati assistiti da garanzia reale

Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Riga

ID

Voce

070

080

090

100

110

120

580

1.7.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

590

1.7.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

600

1.7.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

610

1.7.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

620

1.7.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

630

1.7.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

640

1.7.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 

650

1.8

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

660

1.8.1

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

 

 

670

1.8.2

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

680

1.8.3

Attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 


 

Importo/Valore di mercato

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Deflussi

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

690

1.8.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

700

1.8.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

710

1.8.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

720

1.8.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

730

1.8.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

740

2

Totale degli swaps con garanzie reali (tutte le controparti) quando le garanzie reali prese in prestito sono state utilizzate a copertura di posizioni corte

 

 

 

 

 

 

750

3

Totale degli swaps con garanzie reali con controparti infragruppo

 

 

 

 

 

 

760

4

Totale degli swaps con garanzie reali con banche centrali come controparti

 

 

 

 

 

 


 

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %

Afflussi esentati dal massimale degli afflussi

Solo derivati assistiti da garanzia reale

Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Riga

ID

Voce

070

080

090

100

110

120

690

1.8.4

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

 

 

700

1.8.5

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

710

1.8.6

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

 

 

720

1.8.7

Livello 2B: altro

 

 

 

 

 

 

730

1.8.8

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

740

2

Totale degli swaps con garanzie reali (tutte le controparti) quando le garanzie reali prese in prestito sono state utilizzate a copertura di posizioni corte

 

 

 

 

 

 

750

3

Totale degli swaps con garanzie reali con controparti infragruppo

 

 

 

 

 

 

760

4

Totale degli swaps con garanzie reali con banche centrali come controparti

 

 

 

 

 

 


C 76.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — CALCOLI

Valuta

 

Importo/Valore di mercato

Riga

ID

Voce

010

CALCOLI

Numeratore, denominatore, coefficiente

010

1

Riserva di liquidità

 

020

2

Deflusso netto di liquidità

 

030

3

Coefficiente di copertura della liquidità (%)

 

Calcoli del numeratore

040

4

Livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima che compongono la riserva di liquidità (valore ai sensi dell'articolo 9): non rettificato

 

050

5

Livello 1 escl. deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

060

6

Livello 1 escl. afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

070

7

Deflussi entro 30 giorni di liquidità garantita

 

080

8

Afflussi entro 30 giorni di liquidità garantita

 

090

9

Livello 1 escl. “importo rettificato a massimale non applicato” delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

100

10

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1: non rettificato

 

110

11

Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

 

120

12

Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

 

130

13

“Importo rettificato a massimale non applicato” delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

 

140

14

“Importo rettificato a massimale applicato” delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

 

150

15

“Importo eccedente delle attività liquide” delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

 

160

16

Livello 2A ai sensi dell'articolo 9: non rettificato

 

170

17

Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2A

 

180

18

Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2A

 

190

19

“Importo rettificato a massimale non applicato” per livello 2A

 

200

20

“Importo rettificato a massimale applicato” per livello 2A

 

210

21

“Importo eccedente delle attività liquide” per livello 2A

 

220

22

Livello 2B ai sensi dell'articolo 9: non rettificato

 

230

23

Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B

 

240

24

Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B

 

250

25

“Importo rettificato a massimale non applicato” per livello 2B

 

260

26

“Importo rettificato a massimale applicato” per livello 2B

 

270

27

“Importo eccedente delle attività liquide” per livello 2B

 

280

28

Importo eccedente delle attività liquide

 

290

29

Riserva di liquidità

 

Calcoli del denominatore

300

30

Totale dei deflussi

 

310

31

Afflussi totalmente esentati

 

320

32

Afflussi soggetti al massimale di 90 %

 

330

33

Afflussi soggetti al massimale di 75 %

 

340

34

Riduzione per gli afflussi totalmente esentati

 

350

35

Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 90 %

 

360

36

Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 75 %

 

370

37

Deflusso netto di liquidità

 

Pilastro 2

380

38

Requisiti del pilastro 2 di cui all'articolo 105 della CRD»

 


ALLEGATO II

«ALLEGATO XXIII

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 1: ATTIVITÀ LIQUIDE)

1.   Attività liquide

1.1.   Osservazioni generali

1.

Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni sulle attività ai fini della segnalazione del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.

2.

Le attività segnalate rispettano i requisiti di cui al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

3.

In deroga al paragrafo 2, gli enti creditizi non applicano le limitazioni sulle valute definite all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione al momento della compilazione del modello sulla base di una valuta rilevante, come richiesto dall'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti creditizi applicano tuttavia le limitazioni di giurisdizione.

4.

Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

5.

Quando si fa riferimento all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti creditizi comunicano, se del caso, l'importo/il valore di mercato delle attività liquide tenendo conto dei deflussi e degli afflussi netti di liquidità derivanti dalla chiusura anticipata delle coperture di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e secondo i coefficienti di scarto appropriati di cui al capo 2.

6.

Il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto. Nelle presenti istruzioni il termine “ponderato” è utilizzato in senso generale per indicare l'importo ottenuto dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento). Nelle presenti istruzioni il termine “fattore di ponderazione” si riferisce ad un numero compreso tra 0 e 1 che moltiplicato per l'importo consente di ottenere, rispettivamente, l'importo ponderato o il valore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

7.

Gli enti creditizi non segnalano due volte le voci nelle sezioni 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. e 1.2.2. e tra di esse.

8.

Nel modello associato alle presenti istruzioni sono incluse alcune voci per memoria. Pur non essendo strettamente necessarie per il calcolo del coefficiente stesso, devono essere comunque riportate. Dette voci forniscono informazioni necessarie all'autorità competente per effettuare una valutazione adeguata della conformità degli enti creditizi ai requisiti di liquidità. In alcuni casi esse rappresentano una disaggregazione più granulare delle voci che figurano nelle sezioni principali dei modelli, mentre in altri casi rispecchiano risorse di liquidità aggiuntive a cui gli enti creditizi possono avere accesso.

1.2.   Osservazioni di carattere specifico

1.2.1.   Requisiti specifici per gli OIC

9.

Per le voci 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13., gli enti creditizi segnalano la quota adeguata del valore di mercato dell'OIC corrispondente alle attività liquide sottostanti l'organismo, conformemente ai principi definiti all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

1.2.2.   Requisiti specifici in relazione alla clausola di grandfathering e alle disposizioni transitorie

10.

Gli enti creditizi segnalano le voci indicate agli articoli 35, 36 e 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione nelle pertinenti righe relative alle attività. Il totale di tutte le attività segnalate sulla base dei predetti articoli è segnalato anche nella sezione “per memoria” per riferimento.

1.2.3.   Requisiti specifici per la segnalazione da parte di enti centrali

11.

Gli enti centrali, quando segnalano attività liquide corrispondenti a depositi degli enti creditizi collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante, assicurano che l'importo segnalato di dette attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi (articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).

1.2.4.   Requisiti specifici in materia di regolamento e di operazioni di tipo forward starting

12.

Tutte le attività conformi agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che sono nella riserva dell'ente creditizio alla data di riferimento sono segnalate nella pertinente riga del modello C72, anche se sono vendute o utilizzate in operazioni a termine garantite. Conformemente, nel modello C72.00 dell'allegato XXIV non sono segnalate le attività liquide derivanti da operazioni di tipo forward starting riferite ad acquisti di attività liquide contrattualmente convenuti ma non ancora regolati e ad acquisti a termine di attività liquide.

Sottomodello per le attività liquide

Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Importo/Valore di mercato

Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano il valore di mercato o, se del caso, l'importo delle attività liquide definite al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

L'importo/valore di mercato segnalato nella colonna 010:

tiene conto dei deflussi e afflussi netti dovuti alla chiusura anticipata delle coperture di cui all'articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento;

non tiene conto dei coefficienti di scarto specificati al titolo II dello stesso regolamento;

include la quota di depositi, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, che detengono diverse attività specifiche nelle corrispondenti righe relative alle attività;

è ridotto, se del caso, dell'importo dei depositi, di cui all'articolo 16, collocati presso l'ente creditizio centrale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

Quando si fa riferimento all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti creditizi tengono conto del flusso di cassa netto (deflusso o afflusso) che si avrebbe se la copertura fosse chiusa alla data di riferimento per le segnalazioni. Non si tiene conto delle potenziali future variazioni di valore dell'attività.

020

Fattore di ponderazione standard

La colonna 020 contiene i fattori di ponderazione che rispecchiano l'importo ottenuto dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto indicati al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione mirano a rispecchiare la riduzione del valore delle attività liquide dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto appropriati.

030

Fattore di ponderazione applicabile

Nella colonna 030 gli enti creditizi segnalano il fattore di ponderazione applicato alle attività liquide definite al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse. La cifra segnalata nella colonna 030 non supera la cifra indicata nella colonna 020.

040

Valore ai sensi dell'articolo 9

Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano il valore dell'attività liquida conformemente alla definizione di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Si tratta dell'importo/valore di mercato, tenendo conto dei deflussi e degli afflussi netti di liquidità dovuti alla chiusura anticipata delle coperture, moltiplicato per il fattore di ponderazione applicabile.

Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE

Titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

In c010 gli enti creditizi segnalano l'importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide.

In c040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore ai sensi dell'articolo 9 delle proprie attività liquide.

020

1.1.   Totale delle attività di livello 1 non rettificate

Articoli 10, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Le attività segnalate in questa sezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1 nei casi specificamente previsti nelle istruzioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

In c010 gli enti creditizi segnalano l'importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide di livello 1.

In c040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore ai sensi dell'articolo 9 delle proprie attività liquide di livello 1.

030

1.1.1.   Totale delle attività di livello 1 non rettificate, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articoli 10, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1 nei casi specificamente previsti nelle istruzioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le attività e le attività sottostanti ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima secondo la definizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento non sono segnalate in questa sezione.

Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano la somma del valore totale di mercato delle attività di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle attività di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

040

1.1.1.1.   Monete e banconote

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importo totale del contante, comprese monete e banconote/valuta.

050

1.1.1.2.   Riserve ritirabili detenute presso banche centrali

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importo totale delle riserve ritirabili in qualsiasi momento in periodi di stress detenute dall'ente creditizio presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI (agenzia esterna di valutazione del merito del credito) prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'importo ritirabile ammissibile è specificato in un accordo tra l'autorità competente e la banca centrale pertinente secondo la definizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

060

1.1.1.3.   Attività delle banche centrali

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

070

1.1.1.4.   Attività delle amministrazioni centrali

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sono segnalate qui le attività emesse da enti creditizi che beneficiano di una garanzia dell'amministrazione centrale di uno Stato membro in conformità della clausola grandfathering di cui all'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Sono segnalate qui le attività emesse da organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri di cui all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

080

1.1.1.5.   Attività delle amministrazioni regionali o delle autorità locali

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalle amministrazioni regionali o le autorità locali di uno Stato membro, purché siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali o autorità locali di un paese terzo che un'ECAI prescelta valuta almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese terzo di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sono segnalate qui le attività emesse da enti creditizi che beneficiano di una garanzia dell'amministrazione regionale o un'autorità locale di uno Stato membro in conformità della clausola grandfathering di cui all'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

090

1.1.1.6.   Attività di organismi del settore pubblico

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro o del paese terzo ovvero verso una loro amministrazione regionale o autorità locale, a norma dell'articolo 116, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Un'ECAI prescelta valuta il merito di credito dell'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali del paese terzo summenzionate sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese terzo, a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

100

1.1.1.7.   Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo il cui merito di credito non è valutato da un'ECAI prescelta nella classe di merito di credito 1, a condizione che l'ente creditizio rilevi le attività come attività di livello 1 per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta nella quale è denominata l'attività.

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo il cui merito di credito non è valutato da un'ECAI prescelta nella classe di merito di credito 1 e che non sono denominate nella valuta nazionale del paese terzo, purché l'ente creditizio rilevi le attività come attività di livello 1 a concorrenza dell'importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress in detta valuta estera corrispondente alle sue operazioni nella giurisdizione in cui il rischio di liquidità è assunto.

110

1.1.1.8.   Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Attività emesse da un ente creditizio costituito o stabilito dall'amministrazione centrale di uno Stato membro, ovvero da una sua amministrazione regionale o autorità locale, che ha l'obbligo giuridico di proteggere la base economica dell'ente creditizio e di mantenerne la capacità finanziaria.

Attività emesse da finanziatori di prestiti agevolati di cui alla definizione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Le esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali summenzionate sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

120

1.1.1.9.   Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali

Articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.

130

1.1.1.10.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da monete/banconote e/o esposizioni verso banche centrali

Articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono a monete, banconote ed esposizioni verso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

140

1.1.1.11.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività ammissibili come attività di livello 1, ad eccezione di monete, banconote, esposizioni verso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, e ad obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f) del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

150

1.1.1.12.   Trattamenti alternativi della liquidità: linee di credito delle banche centrali

Articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importo non utilizzato delle linee di credito fornite dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che la linea soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

160

1.1.1.13.   Enti creditizi centrali: attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante

Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale.

Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.

Tali attività sono segnalate nella pertinente sezione del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV e la pertinente cifra è indicata qui.

Le attività segnalate in questa riga sono attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima.

170

1.1.1.14.   Trattamenti alternativi della liquidità: attività di livello 2 A riconosciute come livello 1

Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

In caso di carenza di attività di livello 1, l'ente creditizio segnala l'importo delle attività di livello 2 A riconosciute come attività di livello 1 e non segnalate come attività di livello 2 A, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Tali attività non sono segnalate nella sezione dedicata alle attività di livello 2 A.

180

1.1.2.   Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 non rettificate

Articoli 10, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1 nei casi specificamente previsti nelle istruzioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono, o le relative attività sottostanti sono ammissibili come, obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento.

Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano la somma del valore totale di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

190

1.1.2.1.   garantite di qualità elevatissima

Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima conformi all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

200

1.1.2.2.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è rappresentato da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

210

1.1.2.3.   Enti creditizi centrali: obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 che sono considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante

Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale.

Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.

Tali attività sono segnalate nella pertinente sezione del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV e la pertinente cifra è indicata qui.

Le attività segnalate in questa riga sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1.

220

1.2.   Totale delle attività di livello 2 non rettificate

Articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Le attività segnalate in questa sezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 2 A o di livello 2B ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

In c010 gli enti creditizi segnalano l'importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide di livello 2.

In c040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore ai sensi dell'articolo 9 delle proprie attività liquide di livello 2.

230

1.2.1.   Totale delle attività di livello 2 A non rettificate

Articoli 11, 15 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 2 A, conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma del valore totale di mercato delle attività di livello 2 A, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle attività di livello 2 A, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

240

1.2.1.1.   Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di rischio 20 %)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di uno Stato membro quando alle esposizioni è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

250

1.2.1.2.   Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di rischio 20 %)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo ovvero da una sua amministrazione regionale, autorità locale o organismo del settore pubblico, a condizione che ad essi sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

260

1.2.1.3.   Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata conformi all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 2 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

270

1.2.1.4.   Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi conformi all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

280

1.2.1.5.   Titoli di debito societario (CQS1)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Titoli di debito societario conformi all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

290

1.2.1.6.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 2 A

Articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2 A ai sensi dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

300

1.2.1.7.   Enti creditizi centrali: attività di livello 2 A considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante

Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale.

Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.

Tali attività sono segnalate nella pertinente sezione del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV e la pertinente cifra è indicata qui.

Le attività indicate in questa riga sono attività di livello 2 A.

310

1.2.2.   Totale delle attività di livello 2B non rettificate

Articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate come attività di livello 2B conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma del valore totale di mercato delle attività di livello 2B, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle attività di livello 2B, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

320

1.2.2.1.   Titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali, CQS1)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché siano garantite da prestiti su immobili residenziali garantiti da ipoteca di primo grado o da prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), dello stesso regolamento.

Sono segnalate qui le attività soggette alla disposizione transitoria di cui all'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

330

1.2.2.2.   Titoli garantiti da attività (ABS) (auto, CQS1)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché siano garantite da prestiti per veicoli e leasing auto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iv), dello stesso regolamento.

340

1.2.2.3.   Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a condizione che l'aggregato di attività sottostanti consista esclusivamente in esposizioni ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore al 35 % ai sensi dell'articolo 125 del regolamento (UE) n. 575/2013.

350

1.2.2.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché siano garantite dalle attività definite all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), dello stesso regolamento. Si ricorda che, ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), almeno l'80 % dei mutuatari dell'aggregato devono essere PMI al momento dell'emissione della cartolarizzazione.

360

1.2.2.5.   Titoli di debito societario (CQS2/3)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Titoli di debito societario conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

370

1.2.2.6.   Titoli di debito societario — attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS1/2/3)

Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l'autorità competente può autorizzare una deroga all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), purché venga dimostrata l'insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano questi requisiti e purché le attività in questione siano adeguatamente liquide nei mercati privati.

I predetti enti segnalano i titoli di debito societario contenenti le attività non fruttifere di interessi indicate in precedenza, purché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), e abbiano ottenuto un'adeguata deroga dalla rispettiva autorità competente.

380

1.2.2.7.   Azioni (principale indice azionario)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Azioni conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e denominate nella valuta dello Stato membro di origine dell'ente creditizio.

Gli enti creditizi segnalano anche le azioni conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) e denominate in una valuta diversa, a condizione che siano considerate attività di livello 2B solo fino a concorrenza dell'importo destinato a coprire i deflussi di liquidità in detta valuta o nella giurisdizione in cui il rischio di liquidità è assunto.

390

1.2.2.8.   Attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, attività non fruttifere di interessi che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali o dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo o da un'amministrazione regionale, un'autorità locale o un organismo del settore pubblico di un paese terzo, purché un'ECAI prescelta valuti dette attività almeno nella classe di merito di credito 5 in conformità all'articolo 114 del regolamento (UE) n. 575/2013, o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine.

400

1.2.2.9.   Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

L'importo non utilizzato delle linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto fornite da banche centrali conformi all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

410

1.2.2.10.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

420

1.2.2.11.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

430

1.2.2.12.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Si ricorda che, ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), almeno l'80 % dei mutuatari dell'aggregato devono essere PMI al momento dell'emissione della cartolarizzazione.

440

1.2.2.13.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli di debito societario (CQS2/3), azioni (principale indice azionario) o attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono a titoli di debito societario conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, azioni conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento o attività non fruttifere di interessi che soddisfano l'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento.

450

1.2.2.14.   Depositi detenuti dal membro della rete presso l'ente centrale (investimento non obbligato)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Deposito minimo che l'ente creditizio mantiene presso l'ente creditizio centrale, purché sia parte del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, di una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento o di una rete cooperativa in uno Stato membro disciplinata da disposizioni di legge o da contratto.

Gli enti creditizi assicurano che l'ente centrale non abbia l'obbligo giuridico o contrattuale di detenere o investire i depositi in attività liquide di livello o categoria specifici.

460

1.2.2.15.   Finanziamento (funding) di liquidità dell'ente creditizio centrale disponibile al membro della rete (copertura non specificata)

Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importo non utilizzato del finanziamento (funding) di liquidità limitato conforme all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

470

1.2.2.16.   Enti creditizi centrali: attività di livello 2B considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante

Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale.

Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.

Tali attività sono segnalate nella pertinente sezione del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV e la pertinente cifra è indicata qui.

Le attività indicate in questa riga sono attività di livello 2B.

VOCI PER MEMORIA

480

2.   Trattamenti alternativi della liquidità: attività addizionali di livello 1/2 A/2B incluse per il fatto che la coerenza valutaria non si applica in ragione di trattamenti alternativi della liquidità

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Quando in una data valuta le attività liquide sono insufficienti per rispettare il coefficiente di copertura della liquidità, l'ente creditizio può coprire la carenza di attività liquide ignorando i requisiti operativi in materia di coerenza valutaria di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Le attività supplementari sono segnalate come normali nella pertinente sezione del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV e qui viene segnalato l'importo totale delle attività incluse a seguito di questo trattamento alternativo della liquidità dovuto alla non applicazione della coerenza valutaria.

490

3.   Depositi da parte di membro della rete presso l'ente creditizio centrale (investimento obbligato in attività di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima segnalate nelle precedenti sezioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

500

4.   Depositi da parte di membro della rete presso l'ente creditizio centrale (investimento obbligato in attività di livello 1 in forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 1 in forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima segnalate nelle precedenti sezioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

510

5.   Depositi da parte di membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 2 A)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 2 A segnalate nelle precedenti sezioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

520

6.   Depositi da parte di membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 2 B)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 2B segnalate nelle precedenti sezioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

530

7.   Rettifiche delle attività dovute a deflussi netti di liquidità da chiusura anticipata delle coperture

Articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle rettifiche apportate alle loro attività liquide segnalate nelle sezioni per i livelli 1, 2 A e 2B per quanto riguarda i deflussi finanziari netti dovuti alla chiusura anticipata delle coperture ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

540

8.   Rettifiche delle attività dovute ad afflussi netti di liquidità da chiusura anticipata delle coperture

Articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle rettifiche apportate alle loro attività liquide segnalate nelle sezioni per i livelli 1, 2 A e 2B per quanto riguarda gli afflussi finanziari netti dovuti alla chiusura anticipata delle coperture ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

550

9.   Attività bancarie garantite finanziate da Stati membri soggette alla clausola grandfathering

Articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività emesse da enti creditizi che beneficiano di una garanzia dell'amministrazione centrale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione segnalate nelle sezioni precedenti.

560

10.   Organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri soggetti a disposizione transitoria

Articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di cui all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione segnalate nelle sezioni precedenti.

570

11.   Cartolarizzazioni garantite da prestiti su immobili residenziali soggette a disposizione transitoria

Articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di cui all'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione segnalate nelle sezioni precedenti.

580

12.   Attività di livello 1/2 A/2B escluse per motivi valutari

Articolo 8, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

L'ente segnala la parte delle attività conformi all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), che l'ente non può rilevare a norma delle disposizioni di cui ai predetti articoli.

590

13.   Attività di livello 1/2 A/2B escluse per motivi operativi diversi da motivi valutari

Articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano le attività conformi all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, purché non siano state segnalate nella riga 580 per ragioni di valuta.

600

14.   Attività di livello 1 non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi)

Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 1 non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi).

610

15.   Attività di livello 2 A non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi)

Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 2 A non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi).

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 2: DEFLUSSI)

1.   Deflussi

1.1.   Osservazioni generali

1.

Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative ai deflussi di liquidità misurati nel corso dei successivi 30 giorni, per segnalare il requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.

2.

Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

3.

Nel modello associato alle presenti istruzioni sono incluse alcune voci per memoria. Pur non essendo strettamente necessarie per il calcolo del coefficiente stesso, devono essere comunque riportate. Dette voci forniscono informazioni necessarie all'autorità competente per effettuare una valutazione adeguata della conformità degli enti creditizi ai requisiti di liquidità. In alcuni casi esse rappresentano una disaggregazione più granulare delle voci che figurano nelle sezioni principali dei modelli, mentre in altri casi rispecchiano risorse di liquidità aggiuntive a cui gli enti creditizi possono avere accesso.

4.

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, i deflussi di liquidità:

i.

includono le categorie di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;

ii.

sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

5.

Il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto, e il termine “fattore di ponderazione” si riferisce unicamente ad essi. Nelle presenti istruzioni il termine “ponderato” è utilizzato in senso generale per indicare l'importo ottenuto dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento).

6.

I deflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (fatta eccezione per i deflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela, quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso, e i deflussi da depositi operativi mantenuti nel contesto di un sistema di tutela istituzionale o di una rete cooperativa) sono segnalati nelle pertinenti categorie. Questi deflussi sono anche segnalati separatamente come voci per memoria.

7.

I deflussi di liquidità sono segnalati nel modello soltanto una volta, a meno che non siano applicabili ulteriori deflussi ai sensi dell'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione o se la voce è anche una voce per memoria. La segnalazione delle voci per memoria non incide sul calcolo dei deflussi di liquidità.

8.

Alla segnalazione in una valuta rilevante, si applicano sempre le seguenti indicazioni:

sono segnalati solo le voci e i flussi denominati in detta valuta;

in caso di disallineamento di valuta fra “gambe” di un'operazione, è segnalata solo la “gamba” in detta valuta;

nei casi in cui il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione la consente, la compensazione può essere applicata solo ai flussi in detta valuta;

quando un flusso presenta un'opzionalità multivaluta, l'ente creditizio effettua una valutazione della valuta in cui è probabile che il flusso si verifichi e segnala la voce solo in detta valuta rilevante.

9.

I fattori di ponderazione standard nella colonna 040 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono indicati qui per informazione.

10.

Il modello contiene informazioni sui flussi di liquidità garantiti, denominati “operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari” nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, e ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità definito nello stesso regolamento.

11.

Per gli swaps con garanzie reali è previsto un modello specifico, il C 75.00 di cui all'allegato XXIV. Gli swaps con garanzie reali, che sono operazioni garanzie reali contro garanzie reali, non sono segnalati nel modello C 73.00 relativo ai deflussi di cui all'allegato XXIV, che copre solo operazioni contante contro garanzie reali.

1.2.   Osservazioni specifiche in materia di regolamento e di operazioni di tipo forward starting

12.

Gli enti creditizi segnalano i deflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e swaps con garanzie reali che iniziano entro l'orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l'orizzonte di 30 giorni, quando la “gamba” iniziale produce un deflusso. Nel caso di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, l'importo da prestare alla controparte è considerato un deflusso e segnalato alla voce 1.1.7.3. al netto del valore di mercato delle attività da ricevere come garanzia reale e dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto del coefficiente di copertura della liquidità, se l'attività è ammissibile come attività liquida. Se l'importo da dare in prestito è inferiore al valore di mercato (dopo il coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dell'attività da ricevere come garanzia reale, la differenza è segnalata come afflusso. Se la garanzia reale da ricevere non è ammissibile come attività liquida, il deflusso è segnalato per intero. Nel caso di contratti di vendita con patto di riacquisto, quando il valore di mercato delle attività da prestare come garanzia reale dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità (se l'attività è ammissibile come attività liquida) è superiore all'importo da ricevere, la differenza deve essere indicata come deflusso nella suddetta riga. Per gli swaps con garanzie reali, quando l'effetto netto dello swap iniziale di attività liquide (tenendo conto dei coefficienti di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dà luogo a un deflusso, tale deflusso è segnalato nella summenzionata riga.

I contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo forward starting e gli swaps con garanzie reali di tipo forward starting con inizio e scadenza entro l'orizzonte di 30 giorni del coefficiente di copertura dalla liquidità non hanno alcun impatto sul coefficiente di copertura della liquidità di una banca e possono essere ignorati.

13.

Albero decisionale per la sezione 1 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV. L'albero decisionale non ha nessuna incidenza sulla segnalazione delle voci per memoria. L'albero decisionale fa parte delle istruzioni intese a precisare i criteri di valutazione delle priorità per l'assegnazione di ogni voce segnalata, al fine di garantire una segnalazione omogenea e confrontabile. Gli enti creditizi non possono semplicemente percorrere l'albero decisionale ma devono attenersi a tutte le istruzioni. Per motivi di semplicità l'albero decisionale non tiene conto dei totali e dei totali parziali. Ciò non significa, tuttavia, che non devono essere segnalati. Per atto delegato) si intende il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

#

Voce

Decisione

Segnalazione

1

Operazioni di tipo forward starting

# 2

No

# 4

2

Operazione di tipo forward starting conclusa dopo la data di riferimento per le segnalazioni

Non segnalare

No

# 3

3

Operazione di tipo forward starting avente inizio prima e avente scadenza dopo l'orizzonte di 30 giorni.

Non segnalare

No

ID 1.1.7.3.

4

Voce che richiede deflussi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 30 dell'atto delegato?

# 5 e successivamente # 48

No

# 5

5

Depositi al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, dell'atto delegato.

# 6

No

# 12

6

Depositi annullati con durata residua inferiore a 30 giorni di calendario per i quali è stato concordato il pagamento ad altro ente creditizio?

ID 1.1.1.1.

No

# 7

7

Depositi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'atto delegato?

Non segnalare

No

# 8

8

Depositi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, dell'atto delegato?

ID 1.1.1.5.

No

# 9

9

Depositi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'atto delegato?

Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.1.2.

No

# 10

10

Depositi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'atto delegato?

ID 1.1.1.4.

No

# 11

11

Depositi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'atto delegato?

ID 1.1.1.3.

No

ID 1.1.1.6.

12

Passività in scadenza di cui può esigersi il pagamento da parte dell'emittente o del fornitore del finanziamento o che comportano un'aspettativa del fornitore del finanziamento che l'ente creditizio ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni di calendario?

# 13

No

# 29

13

Passività risultanti dalle spese di funzionamento dell'ente?

ID 1.1.7.1.

No

# 14

14

Passività sotto forma di obbligazione venduta esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuta in un conto al dettaglio conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, dell'atto delegato?

Seguire il percorso dei depositi al dettaglio (ossia rispondere sì per # 5 e trattare di conseguenza)

No

# 15

15

Passività sotto forma di titoli di debito?

ID 1.1.7.2.

No

# 16

16

Depositi ricevuti come garanzie reali?

Assegnare a tutte le voci pertinenti di ID 1.1.4.

No

# 17

17

Depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage?

ID 1.1.3.1.

No

# 18

18

Depositi operativi ai sensi dell'articolo 27 dell'atto delegato?

# 19

No

# 24

19

Mantenuti nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa?

# 20

No

# 22

20

Trattati come attività liquide dell'ente creditizio depositante?

ID 1.1.2.2.2.

No

# 21

21

Mantenuti per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell'ambito di una rete?

ID 1.1.2.4.

No

ID 1.1.2.2.1.

22

Mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata?

Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.2.1.

No

# 23

23

Mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari?

ID 1.1.2.3.

No

# 24

24

Altri depositi?

# 25

No

# 26

25

Depositi di clienti finanziari?

ID 1.1.3.2.

No

Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.3.3.

26

Passività da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati e degli swaps con garanzie reali?

Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.2.

No

# 27

27

Passività da swaps con garanzie reali?

Assegnare ad una voce pertinente di C75.00 e ID 1.3, ove applicabile.

No

# 28

28

Passività risultante in un deflusso da derivati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'atto delegato?

ID 1.1.4.5.

No

ID1.1.7.3.

29

Importo non utilizzato che può essere ritirato dalla linea di credito e di liquidità irrevocabile conformemente all'articolo 31 dell'atto delegato?

#30

No

# 38

30

Linea di credito irrevocabile?

# 31

No

# 33

31

Nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa trattati come attività liquide dall'ente depositante?

ID 1.1.5.1.6.

No

# 32

32

Nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela soggetti a trattamento preferenziale?

ID 1.1.5.1.5.

No

Assegnare ad una voce pertinente restante di ID 1.1.5.1.

33

Linea di liquidità irrevocabile?

#34

n/a

n/a

34

Nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa trattati come attività liquide dall'ente depositante?

ID 1.1.5.2.7.

No

# 35

35

Nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela soggetti a trattamento preferenziale?

ID 1.1.5.2.6.

No

# 36

36

A favore di SSPE?

Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.5.2.4.

No

#37

37

A favore di imprese di investimento personale?

ID 1.1.5.2.3.

No

Assegnare ad una voce pertinente restante di ID 1.1.5.2.

38

Altro prodotto o servizio ai sensi dell'articolo 23 dell'atto delegato?

# 39

No

Non segnalare

39

Prodotto fuori bilancio relativo al finanziamento al commercio?

ID 1.1.6.8.

No

# 40

40

Impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti non finanziari per importi superiori agli importi dovuti da detti clienti.

Uno dei seguenti ID da 1.1.6.6.1.1. a 1.1.6.6.1.4.

No

# 41

41

Prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso?

ID 1.1.6.2.

No

# 42

42

Mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati

ID 1.1.6.3.

No

# 43

43

Si tratta di altri deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti?

ID 1.1.6.6.2.

No

# 44

44

Carte di credito?

ID 1.1.6.4.

No

# 45

45

Scoperti?

ID 1.1.6.5.

No

# 46

46

Debiti per derivati pianificati?

ID 1.1.6.7.

No

# 47

47

Altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale?

ID 1.1.6.1.

No

ID 1.1.6.9.

48

Titoli di debito già segnalati alla voce 1.1.7.2 di C 73.00?

Non segnalare

No

# 49

49

Requisito di liquidità per i derivati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'atto delegato già considerato alla domanda # 28?

Non segnalare

No

Assegnare a tutte le voci pertinenti di ID 1.1.4.

1.3.   Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Importo

1.1.

Istruzioni specifiche su operazioni/depositi non garantiti

Gli enti creditizi segnalano qui il saldo in essere di varie categorie di passività e di impegni fuori bilancio di cui agli articoli da 22 a 31, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Previa approvazione da parte dell'autorità competente nell'ambito di ogni categoria di deflussi, l'importo di ogni voce segnalata nella colonna 010 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV è compensato sottraendo l'importo corrispondente di afflussi correlati a norma dell'articolo 26.

1.2.

Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli enti creditizi segnalano qui il saldo in essere delle passività ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che rappresentano la “gamba” in contante dell'operazione garantita.

020

Valore di mercato delle garanzie reali concesse

Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli enti creditizi segnalano qui il valore di mercato delle garanzie reali concesse, calcolato come il valore di mercato corrente al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e fatte salve le seguenti condizioni:

le garanzie reali concesse da segnalare si riferiscono unicamente alle attività di livello 1, 2 A e 2B che alla scadenza sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II. Le garanzie reali che, anche se di livello 1, 2 A o 2B, non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalate come attività illiquide. Analogamente, quando l'ente creditizio può riconoscere soltanto parte delle quote in valuta estera o delle attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valuta estera o nazionale nell'ambito delle sue attività liquide di qualità elevata, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative ai livelli 1, 2 A e 2B (ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione). Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale per un importo superiore alla quota che può essere rilevata nell'ambito delle attività liquide, l'importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide;

le attività di livello 2 A sono segnalate nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità (ossia non spostare le attività di livello 2 A tra le attività di livello 1 nella segnalazione delle operazioni garantite).

030

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse

Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli enti creditizi segnalano qui il valore delle garanzie reali concesse ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Esso è calcolato moltiplicando la colonna 020 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV per il fattore di ponderazione/il coefficiente di scarto applicabile nel modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV corrispondente al tipo di attività. La colonna 030 del modello C 73.00 dell'allegato XXIV è utilizzata nel calcolo dell'importo rettificato delle attività liquide nel modello C 76.00 di cui all'allegato XXIV.

040

Fattore di ponderazione standard

Articoli da 24 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

I fattori di ponderazione standard nella colonna 040 sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono indicati solo per informazione.

050

Fattore di ponderazione applicabile

Sia non garantiti che garantiti.

Gli enti creditizi segnalano qui i fattori di ponderazione applicabili, che sono quelli specificati agli articoli da 22 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.

060

Deflusso

Sia non garantiti che garantiti.

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi. Essi sono calcolati moltiplicando la colonna 010 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV per la colonna 050 dello stesso modello.

1.4.   Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   DEFLUSSI

Titolo III, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi ai sensi del titolo III, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

020

1.1.   Deflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti

Articoli da 20 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi di cui agli articoli da 21 a 31, ad eccezione dei deflussi di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

030

1.1.1.   Depositi al dettaglio

Articoli 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i depositi al dettaglio di cui all'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti creditizi segnalano anche, all'interno della pertinente categoria di depositi al dettaglio, l'importo delle “note”, delle obbligazioni e degli altri titoli emessi commercializzati esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in un conto al dettaglio. Gli enti creditizi considerano per questa categoria di passività i tassi di deflusso applicabili previsti dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione per le diverse categorie di depositi al dettaglio. Di conseguenza, gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei pertinenti fattori di ponderazioni applicabili per tutti questi depositi.

040

1.1.1.1.   depositi per i quali è stato concordato il pagamento entro i 30 giorni successivi

Articolo 25, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i depositi con durata residua inferiore a 30 giorni dalla data in cui è stato concordato il pagamento.

050

1.1.1.2.   depositi soggetti a deflussi superiori

Articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui il saldo totale dei depositi soggetti a tasso di deflusso superiore ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Sono segnalati qui anche i depositi al dettaglio per i quali la valutazione, di cui all'articolo 25, paragrafo 2, ai fini della loro categorizzazione non è stata effettuata o non è stata ultimata.

060

1.1.1.2.1.   categoria 1

Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo dell'intero saldo in essere di ogni deposito al dettaglio che soddisfa i criteri di cui alla lettera a) ovvero due dei criteri di cui alle lettere da b) a e) del paragrafo 2 dell'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a meno che detti depositi siano stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore conformemente all'articolo 25, paragrafo 5, nel qual caso essi sono segnalati in quest'ultima categoria.

Gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei normali tassi standard previsti dall'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione o dei tassi superiori, se applicati da un'autorità competente, che sono stati applicati effettivamente sull'intero importo di ogni deposito indicato al paragrafo precedente e ponderati per gli importi corrispondenti citati.

070

1.1.1.2.2.   categoria 2

Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo dell'intero saldo in essere di ogni deposito al dettaglio che soddisfa i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e almeno un altro criterio di cui allo stesso paragrafo 2 o tre o più criteri del predetto paragrafo, a meno che detti depositi siano stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore conformemente all'articolo 25, paragrafo 5, nel qual caso essi sono segnalati in quest'ultima categoria.

Sono segnalati qui anche i depositi al dettaglio per i quali la valutazione, di cui all'articolo 25, paragrafo 2, ai fini della loro categorizzazione non è stata effettuata o non è stata ultimata.

Gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei normali tassi standard previsti dall'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione o dei tassi superiori, se applicati da un'autorità competente, che sono stati applicati effettivamente sull'intero importo di ogni deposito indicato ai paragrafi precedenti e ponderati per gli importi corrispondenti importi citati.

080

1.1.1.3.   depositi stabili

Articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo, ai sensi rispettivamente dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, se:

detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 o 5 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, nel qual caso sono segnalati come depositi soggetti a deflussi superiori; o

detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, nel qual caso sono segnalati in questa categoria;

la deroga di cui all'articolo 24, paragrafo 4, non è applicabile.

090

1.1.1.4.   depositi stabili con deroga

Articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE fino ad un livello massimo di 100 000 EUR e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo ai sensi rispettivamente dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, se

detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 o 5 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, nel qual caso sono segnalati come depositi soggetti a deflussi superiori; o

detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, nel qual caso sono segnalati in questa categoria;

la deroga di cui all'articolo 24, paragrafo 4, è applicabile.

100

1.1.1.5.   depositi in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore

Articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo dei depositi al dettaglio aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi della normativa nazionale che stabilisce i requisiti di liquidità nel paese terzo.

110

1.1.1.6.   altri depositi al dettaglio

Articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo degli altri depositi al dettaglio diversi da quelli segnalati alle voci precedenti.

120

1.1.2.   Depositi operativi

Articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i depositi operativi ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, ad eccezione dei depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage considerati depositi non operativi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

130

1.1.2.1.   mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e articolo 27, paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i depositi mantenuti dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione consolidata (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione) di importanza cruciale per il depositante (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione); i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).

Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche o operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4).

Gli enti creditizi segnalano separatamente, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, l'importo di tali depositi coperti e non coperti da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo, come specificato nei punti successivi delle istruzioni.

140

1.1.2.1.1.   coperti da un sistema di garanzia dei depositi

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e articolo 27, paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano la parte del saldo in essere dei depositi operativi mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata che soddisfa i criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo.

150

1.1.2.1.2.   non coperti da un sistema di garanzia dei depositi

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e articolo 27, paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano la parte del saldo in essere dei depositi operativi mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata che soddisfa i criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che non è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo.

160

1.1.2.2.   mantenuti nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa

Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), e articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i depositi mantenuti nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'interno di un gruppo di enti creditizi cooperativi affiliati permanentemente ad un organismo centrale, conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 6, dello stesso regolamento, ovvero come deposito minimo istituito per legge o per contratto da un altro ente creditizio membro dello stesso sistema di tutela istituzionale o della stessa rete cooperativa, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti creditizi segnalano tali depositi in varie righe, a seconda che essi siano trattati o no come attività liquide dall'ente creditizio depositante, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

170

1.1.2.2.1.   non trattati come attività liquide dell'ente depositante

Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti nel contesto di una rete cooperativa o di un sistema di tutela istituzionale conformemente ai criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché detti depositi non siano rilevati come attività liquide dell'ente creditizio depositante.

180

1.1.2.2.2.   trattati come attività liquide dell'ente creditizio depositante

Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), e articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano i depositi degli enti creditizi collocati presso l'ente creditizio centrale che sono considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti creditizi segnalano l'importo di detti depositi fino a concorrenza dell'importo delle corrispondenti attività liquide al netto del coefficiente di scarto, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

190

1.1.2.3.   mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari

Articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e articolo 27, paragrafi 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da un cliente non finanziario nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 6.

Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche o operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).

200

1.1.2.4.   mantenuti per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell'ambito di una rete

Articolo 27, paragrafo 1, lettera d), e articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti centrali, laddove l'ente creditizio appartenga a una delle reti o dei sistemi di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento delegato. I servizi di compensazione della liquidità e i servizi relativi a enti creditizi centrali riguardano esclusivamente i servizi prestati nel contesto di una relazione consolidata di importanza cruciale per il depositante (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2015/61); i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).

Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche o operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).

210

1.1.3.   Depositi non operativi

Articolo 27, paragrafo 5, articolo 28, paragrafo 1, e articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i depositi non garantiti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e i depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti creditizi segnalano separatamente, ad eccezione delle passività derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, l'importo di tali depositi non operativi coperti e non coperti da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo, come specificato nei punti successivi delle istruzioni.

220

1.1.3.1.   depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage

Articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

230

1.1.3.2.   depositi di clienti finanziari

Articolo 31, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da clienti finanziari nella misura in cui non sono considerati depositi operativi ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti creditizi includono qui anche i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione dei servizi operativi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

240

1.1.3.3.   depositi di altri clienti

Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i depositi mantenuti da altri clienti (diversi dai clienti finanziari e dai clienti considerati per i depositi al dettaglio) ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, nella misura in cui non sono considerati depositi operativi ai sensi dell'articolo 27.

Questa sezione include anche:

i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché non siano di clienti finanziari e

la parte in eccesso dei depositi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Tali depositi sono segnalati in due righe diverse a seconda dell'importo dei depositi coperti o non coperti (da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo).

250

1.1.3.3.1.   coperti da un sistema di garanzia dei depositi

Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere di tali depositi mantenuti da altri clienti e coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

260

1.1.3.3.2.   non coperti da un sistema di garanzia dei depositi

Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere di tali depositi mantenuti da altri clienti e non coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

270

1.1.4.   Deflussi aggiuntivi

Articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi aggiuntivi di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, i depositi ricevuti come garanzie reali non sono considerati passività ai fini dell'articolo 27 o 29 dello stesso regolamento delegato ma, se del caso, sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 30, paragrafi da 1 a 6, dello stesso regolamento delegato.

280

1.1.4.1.   garanzie reali diverse da garanzie reali in forma di attività di livello 1 fornite per derivati

Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali diverse dalle garanzie reali di livello 1 fornite per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti.

290

1.1.4.2.   garanzie reali in forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati

Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali in forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti.

300

1.1.4.3.   deflussi significativi dovuti al deterioramento della propria qualità creditizia

Articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo totale dei deflussi aggiuntivi che hanno calcolato e segnalato alle autorità competenti a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Se un importo soggetto a deflusso a causa del deterioramento della propria qualità creditizia è stato segnalato altrove in una riga con un fattore di ponderazione inferiore al 100 %, anche nella riga 300 occorre segnalare un importo, in modo che la somma dei deflussi sia pari al 100 % dei deflussi totali per l'operazione.

310

1.1.4.4.   impatto di uno scenario di mercato negativo sui derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti

Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo dei deflussi calcolato conformemente all'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

320

1.1.4.4.1.   metodo standardizzato di analisi dei dati storici (HLBA)

Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo risultante dall'applicazione del metodo standardizzato di analisi dei dati storici conformemente all'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

330

1.1.4.4.2.   metodo avanzato di misurazione dei deflussi aggiuntivi (HLBA)

Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui l'importo superiore all'importo di cui alla voce 1.1.4.4.1. risultante dall'applicazione del metodo avanzato di misurazione dei deflussi aggiunti conformemente all'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Segnalano questa voce solo gli enti creditizi cui le pertinenti autorità competenti hanno consentito di utilizzare il metodo dei modelli interni (IMM) di cui al capo 6, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

340

1.1.4.5.   deflussi da derivati

Articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo dei deflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, calcolato conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Solo per la segnalazione della valuta rilevante, gli enti creditizi segnalano i deflussi che si verificano soltanto nella valuta rilevante rispettiva. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta; ad esempio controparte A: EUR+10 e controparte A: EUR-20 è segnalato come deflusso EUR10. Non può essere fatta alcuna compensazione tra controparti, ad esempio controparte A: EUR-10, controparte B: EUR+40 è segnalato come deflusso EUR10 in C 73.00 e afflusso EUR40 in C 74.00).

350

1.1.4.6.   posizioni corte

Articolo 30, paragrafo 5, e articolo 30, paragrafo 11, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

L'ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % del valore di mercato dei titoli o di altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro 30 giorni di calendario in modo da rispecchiare il requisito che impone all'ente creditizio di garantire le attività prese a prestito per regolare eventuali vendite allo scoperto. Non si presumono deflussi se l'ente creditizio possiede i titoli da consegnare, in quanto sono stati interamente pagati, o se li ha presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo il periodo di 30 giorni di calendario e i titoli non rientrano tra le attività liquide dell'ente. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'operazione garantita di finanziamento tramite titoli esistente, l'ente creditizio ipotizza che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario e applica un tasso di deflusso dello 0 %.

360

1.1.4.6.1.   coperti da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli

Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato dei titoli o delle altre attività venduti allo scoperto che sono coperti da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli e sono da consegnare entro 30 giorni di calendario, a meno che l'ente possieda i titoli da consegnare o li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo il periodo di 30 giorni e i titoli non rientrano tra le attività liquide dell'ente. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'operazione garantita di finanziamento tramite titoli, l'ente creditizio ipotizza che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario e applica un tasso di deflusso dello 0 %.

370

1.1.4.6.2.   altro

Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato dei titoli o delle altre attività venduti allo scoperto diversi da quelli che sono coperti da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli e sono da consegnare entro 30 giorni di calendario, a meno che l'ente possieda i titoli da consegnare o li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo il periodo di 30 giorni e i titoli non rientrano tra le attività liquide dell'ente.

380

1.1.4.7.   garanzie reali in eccesso richiamabili

Articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento

390

1.1.4.8.   garanzie reali dovute

Articolo 30, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali di cui è prevista la costituzione verso una controparte entro 30 giorni di calendario.

400

1.1.4.9.   garanzie reali costituite da attività liquide scambiabili con garanzie reali costituite da attività illiquide

Articolo 30, paragrafo 6, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II e sostituibili con attività corrispondenti ad attività non ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II senza il consenso dell'ente.

410

1.1.4.10.   perdita di finanziamenti su attività di finanza strutturata

Articolo 30, paragrafi da 8 a 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi ipotizzano un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su titoli garantiti da attività, obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario emessi dall'ente creditizio stesso ovvero da conduit o società veicolo sponsorizzati.

Gli enti creditizi che forniscono linee di liquidità associate a programmi di finanziamento (funding) qui segnalati non devono conteggiare due volte lo strumento di finanziamento in scadenza e la linea di liquidità per i programmi consolidati.

420

1.1.4.10.1.   strumenti finanziari strutturati

Articolo 30, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano il saldo corrente delle proprie passività o delle passività di conduit o società veicolo sponsorizzati risultanti da titoli garantiti da attività, obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario.

430

1.1.4.10.2.   strutture di finanziamento

Articolo 30, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo in scadenza delle passività derivanti da commercial paper garantiti da attività, conduit, veicoli di investimento in titoli e altre strutture di finanziamento analoghe, nella misura in cui ad essi non si applica la definizione degli strumenti di cui al punto 1.1.4.10.1. né l'importo delle attività potenzialmente restituibili o la liquidità richiesta nell'ambito di applicazione di tali strumenti.

Tutti i finanziamenti su commercial paper garantiti da attività, conduit, veicoli di investimento in titoli e altre strutture di finanziamento analoghe con scadenza o restituibili entro 30 giorni. Gli enti creditizi che dispongono di strutture di finanziamento strutturato che comprendono l'emissione di strumenti di debito a breve termine, come i commercial paper garantiti da attività, segnalano i potenziali deflussi di liquidità da tali strutture. Questi includono, tra l'altro, i) l'impossibilità di rifinanziare il debito in scadenza e ii) l'esistenza di derivati o di componenti analoghe ai derivati inseriti per contratto nella documentazione relativa alla struttura che consentirebbero la “restituzione” di attività in un accordo di finanziamento o che impongono al cedente originario dell'attività di fornire liquidità, mettendo definitivamente fine all'accordo di finanziamento (“liquidity puts”) nel periodo di 30 giorni. Quando le attività di finanza strutturata sono svolte mediante entità veicolo (quali società veicolo, conduit o SIV), nel determinare i requisiti di attività liquide di qualità elevata l'ente creditizio considera la scadenza dei titoli di debito emessi dal soggetto e le eventuali opzioni incorporate negli accordi di finanziamento che possono potenzialmente provocare la “restituzione” delle attività o il fabbisogno di liquidità, a prescindere dal fatto che la società veicolo sia o no consolidata.

440

1.1.4.11.   attività prese in prestito su base non garantita

Articolo 30, paragrafo 11, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano le attività prese in prestito su base non garantita che scadono nei 30 giorni. Per tali attività si presume l'esaurimento totale, con conseguente deflusso del 100 %. Questo trattamento mira a rispecchiare il fatto che i titoli dati in prestito dietro commissione possono essere richiamati in condizioni di stress o che i prestatori richiederanno una garanzia integrale.

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle attività prese in prestito su base non garantita che scadono nel periodo di 30 giorni quando l'ente creditizio non possiede i titoli e questi non rientrano nella riserva di liquidità dell'ente.

450

1.1.4.12.   compensazione interna delle posizioni del cliente

Articolo 30, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui il valore di mercato delle attività dei clienti quando, in relazione ai servizi di prime brokerage, l'ente creditizio ha finanziato le attività di un cliente compensandole internamente con le vendite allo scoperto di un altro cliente.

460

1.1.5.   Linee irrevocabili

Articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi di cui all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli enti creditizi segnalano qui anche le linee irrevocabili ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

L'importo massimo utilizzabile è determinato conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

470

1.1.5.1.   linee di credito

Gli enti creditizi segnalano qui le linee di credito irrevocabili di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

480

1.1.5.1.1.   a favore di clienti al dettaglio

Articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore dei clienti al dettaglio di cui all'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

490

1.1.5.1.2.   a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio

Articolo 31, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore di clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, dello stesso regolamento e che non sono state fornite per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui il cliente non è in grado di ottenere finanziamenti sui mercati finanziari.

500

1.1.5.1.3.   a favore di enti creditizi

Gli enti creditizi segnalano qui le linee di credito irrevocabili fornite a enti creditizi.

510

1.1.5.1.3.1.   per finanziare prestiti agevolati a favore dei clienti al dettaglio

Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.

520

1.1.5.1.3.2.   per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari

Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, dello stesso regolamento.

Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.

530

1.1.5.1.3.3.   altro

Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci.

540

1.1.5.1.4.   a favore di enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi

Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi.

550

1.1.5.1.5.   nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggetti a trattamento preferenziale

Articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

560

1.1.5.1.6.   nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattati come attività liquide dall'ente depositante

Articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti centrali di un sistema o rete di cui all'articolo 16 segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore di un ente creditizio membro, laddove quest'ultimo tratti la linea come attività liquida ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2.

570

1.1.5.1.7.   a favore di altri clienti finanziari

Articolo 31, paragrafo 8, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci a favore di altri clienti finanziari.

580

1.1.5.2.   linee di liquidità

Articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

590

1.1.5.2.1.   a favore di clienti al dettaglio

Articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore dei clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

600

1.1.5.2.2.   a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio

Articolo 31, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, dello stesso regolamento.

610

1.1.5.2.3.   a favore di imprese di investimento personale

Articolo 31, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano gli importi massimi utilizzabili delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di imprese di investimento personale.

620

1.1.5.2.4.   a favore di SSPE (società veicolo per la cartolarizzazione)

Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili fornite a SSPE.

630

1.1.5.2.4.1.   per acquistare attività diverse da titoli da clienti non finanziari

Articolo 31, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate fornite ad una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, nella misura in cui supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo utilizzabile è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.

640

1.1.5.2.4.2.   altro

Articolo 31, paragrafo 8, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di SSPE per ragioni diverse da quelle summenzionate. Vi sono inclusi gli accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE

650

1.1.5.2.5.   a favore di enti creditizi

Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili fornite a enti creditizi.

660

1.1.5.2.5.1.   per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio

Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.

670

1.1.5.2.5.2.   per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari

Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, dello stesso regolamento.

Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.

680

1.1.5.2.5.3.   altro

Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi non menzionati nelle precedenti voci.

690

1.1.5.2.6.   nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggetti a trattamento preferenziale

Articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

700

1.1.5.2.7.   nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattati come attività liquide dall'ente depositante

Articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti centrali di un sistema o rete di cui all'articolo 16 segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di un ente creditizio membro, laddove quest'ultimo tratti la linea come attività liquida ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2.

710

1.1.5.2.8.   a favore di altri clienti finanziari

Articolo 31, paragrafo 8, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci a favore di altri clienti finanziari.

720

1.1.6.   Altri prodotti e servizi

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i prodotti o servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

L'importo da segnalare è l'importo massimo utilizzabile dei prodotti o servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Il fattore di ponderazione applicabile da segnalare è il fattore di ponderazione determinato dalle autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

730

1.1.6.1.   altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo delle garanzie e delle altre obbligazioni fuori bilancio e di finanziamento potenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

740

1.1.6.2.   prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo dei prestiti non utilizzati e degli anticipi alle controparti all'ingrosso di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

750

1.1.6.3.   mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo dei mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

760

1.1.6.4.   carte di credito

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo delle carte di credito di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

770

1.1.6.5.   scoperti

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo degli scoperti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

780

1.1.6.6.   deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo dei deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

790

1.1.6.6.1.   eccesso di finanziamento a clienti non finanziari

Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti non finanziari e gli importi dovuti da tali clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.

800

1.1.6.6.1.1.   eccesso di finanziamento a clienti al dettaglio

Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti al dettaglio e gli importi dovuti da tali clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.

810

1.1.6.6.1.2.   eccesso di finanziamento a imprese non finanziarie

Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti aziendali non finanziari e gli importi dovuti da tali clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.

820

1.1.6.6.1.3.   eccesso di finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico e gli importi dovuti da tali clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.

830

1.1.6.6.1.4.   eccesso di finanziamento ad altri soggetti giuridici

Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento ad altri soggetti giuridici e gli importi dovuti da tali clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.

840

1.1.6.6.2.   altro

Gli enti creditizi segnalano l'importo dei deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

850

1.1.6.7.   debiti per derivati pianificati

Articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui l'importo dei debiti per derivati pianificati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

860

1.1.6.8.   prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio

Gli enti creditizi segnalano qui l'importo dei prodotti o servizi relativi al finanziamento al commercio di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

870

1.1.6.9.   altro

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui l'importo di altri prodotti o servizi diversi da quelli citati in precedenza di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

880

1.1.7.   Altre passività

Articolo 28, paragrafi 2 e 6, e articolo 31, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano i deflussi da altre passività come prescritto all'articolo 28, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Questa voce comprende anche, se necessario, i saldi aggiuntivi che devono essere conservati nelle riserve della banca centrale secondo quanto concordato tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

890

1.1.7.1.   passività risultanti dalle spese di funzionamento

Articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere delle passività risultanti dalle loro spese di funzionamento di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

900

1.1.7.2.   in forma di titoli di debito se non trattati come depositi al dettaglio

Articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere di notes, obbligazioni e altri titoli di debito di propria emissione, diversi da quelli segnalati come depositi al dettaglio, di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. L'importo comprende anche le cedole in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario relative a tutti i predetti titoli.

910

1.1.7.3.   Altro

Articolo 31, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere delle passività in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario diverse da quelle di cui agli articoli da 23 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

920

1.2.   Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari

Articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli swaps con garanzie reali (che coprono operazioni di garanzie reali contro garanzie reali) sono segnalati nel modello C 75.00 di cui all'allegato XXIV.

930

1.2.1.   La controparte è una banca centrale

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale.

940

1.2.1.1.   attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima.

950

1.2.1.2.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 1 costituita da obbligazioni garantite di qualità elevatissima.

960

1.2.1.3.   garanzie reali di livello 2 A

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 2 A di qualsiasi tipo.

970

1.2.1.4.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (residenziali o auto, CQS1)

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività di livello 2B coperti da prestiti residenziali o auto e di classe di merito di credito 1 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) o iv).

980

1.2.1.5.   obbligazioni garantite di livello 2B

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e).

990

1.2.1.6.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività di livello 2B commerciali o di persone fisiche di uno Stato membro e di classe di merito di credito 1 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) o v).

1000

1.2.1.7.   altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 2B non segnalata alle voci precedenti.

1010

1.2.1.8.   garanzie reali sotto forma di attività illiquide

Articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività illiquide.

1020

1.2.2.   La controparte non è una banca centrale

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale.

1030

1.2.2.1.   attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima.

1040

1.2.2.2.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 1 costituita da obbligazioni garantite di qualità elevatissima.

1050

1.2.2.3.   garanzie reali di livello 2 A

Articolo 28, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 2 A.

1060

1.2.2.4.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (residenziali o auto, CQS1)

Articolo 28, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività di livello 2B coperti da prestiti residenziali o auto e di classe di merito di credito 1 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) o iv).

1070

1.2.2.5.   obbligazioni garantite di livello 2B

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e).

1080

1.2.2.6.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Articolo 28, paragrafo 3, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività di livello 2B coperti da titoli commerciali o di persone fisiche di uno Stato membro e di classe di merito di credito 1 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) o v).

1090

1.2.2.7.   altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B

Articolo 28, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 2B non segnalata alle voci precedenti.

1100

1.2.2.8.   garanzie reali sotto forma di attività illiquide

Articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività illiquide.

1110

1.2.2.8.1.   la controparte è un'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico (<= fattore di rischio 20 %), una banca multilaterale di sviluppo

Articolo 28, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la garanzia reale è un'attività illiquida e la controparte è un'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico con un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 20 % o una banca multilaterale di sviluppo.

1120

1.2.2.8.2.   altre controparti

Articolo 28, paragrafo 3, lettera g), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale, un'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico con un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20 % o una banca multilaterale di sviluppo e la garanzia reale concessa è un'attività illiquida.

1130

1.3.   Deflussi totali da swaps con garanzie reali

La somma dei deflussi nella colonna 050 in C 75.00 di cui all'allegato XXIV è segnalata nella colonna 060.

VOCI PER MEMORIA

1140

2.   Obbligazioni al dettaglio con durata residua inferiore a 30 giorni

Articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo di notes, obbligazioni e altri titoli emessi che sono venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in conti al dettaglio. Tali obbligazioni al dettaglio devono essere segnalate anche nella corrispondente categoria di depositi al dettaglio come indicato nella descrizione dei depositi al dettaglio (istruzioni relative alle righe 030-110).

1150

3.   Depositi al dettaglio esentati dal calcolo dei deflussi

Articolo 25, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui le categorie di depositi esentati dal calcolo dei deflussi se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a) o b) (ossia quando al depositante non è consentito il ritiro entro 30 giorni di calendario o il ritiro anticipato entro 30 giorni di calendario fatta salva specifica penale).

1160

4.   Depositi al dettaglio non valutati

Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui i depositi al dettaglio per i quali non è stata effettuata o ultimata la valutazione prevista all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/61 della Commissione.

Questi depositi devono essere segnalati anche nella categoria 2 dei depositi soggetti a tasso di deflusso superiore, come indicato nelle istruzioni relative alla riga 070.

1170

5.   Deflussi di liquidità da compensare con afflussi correlati

Gli enti creditizi segnalano l'importo in essere di tutte le passività e gli impegni fuori bilancio i cui i deflussi di liquidità sono stati compensati dagli afflussi correlati ai sensi dell'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

 

6.   Depositi operativi mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata

Gli enti creditizi segnalano qui i depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1. disaggregati per le seguenti controparti:

enti creditizi;

clienti finanziari diversi dagli enti creditizi;

emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico;

altri clienti.

1180

6.1.   forniti da enti creditizi

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1 forniti da enti creditizi.

1190

6.2.   forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1 forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi.

1200

6.3.   forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1 forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico.

1210

6.4.   forniti da altri clienti

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1 forniti da altri clienti (diversi da quelli menzionati alle precedenti voci e dai clienti considerati nel quadro dei depositi al dettaglio).

 

7.   Depositi non operativi mantenuti da clienti finanziari e altri clienti

Gli enti creditizi segnalano qui i depositi non operativi di cui alle voci 1.1.3.2. e 1.1.3.3. disaggregati per le seguenti controparti:

enti creditizi;

clienti finanziari diversi dagli enti creditizi;

emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico;

altri clienti.

1220

7.1.   forniti da enti creditizi

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi non operativi di cui alla voce 1.1.3.2 forniti da enti creditizi.

1230

7.2.   forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi non operativi di cui alla voce 1.1.3.2 forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi.

1240

7.3.   forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi non operativi di cui alla voce 1.1.3.3 forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico.

1250

7.4.   forniti da altri clienti

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi non operativi di cui alla voce 1.1.3.3 forniti da altri clienti (diversi da quelli menzionati alle precedenti voci e dai clienti considerati nel quadro dei depositi al dettaglio).

1260

8.   Impegni di finanziamento verso clienti non finanziari

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano l'importo in essere degli impegni contrattuali verso clienti non finanziari di concedere il finanziamento entro 30 giorni.

Ai fini della presente voce per impegni contrattuali si intendono solo quelli che non sono rilevati come deflussi di liquidità.

1270

9.   Attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali di livello 1 che non sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti.

1280

10.   Monitoraggio delle operazioni di finanziamento tramite titoli

Gli enti creditizi segnalano, conformemente all'atto delegato che la Commissione deve adottare ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo totale delle garanzie reali fornite per le operazioni di finanziamento tramite titoli, in cui una variazione del tasso di cambio pertinente potrebbe innescare deflussi di garanzie reali dall'ente, a causa del fatto che una “gamba” dell'operazione di finanziamento tramite titoli è denominata in una valuta diversa dall'altra.

 

11.   Deflussi infragruppo o da sistemi istituzionali di tutela

Gli enti creditizi segnalano qui tutte le operazioni segnalate alla voce 1 nelle quali la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.

1290

11.1.   di cui: a clienti finanziari

Gli enti creditizi segnalano l'importo totale segnalato alla voce 1.1. a clienti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.

1300

11.2.   di cui: a clienti non finanziari

Gli enti creditizi segnalano l'importo totale segnalato alla voce 1.1. a clienti non finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.

1310

11.3.   di cui: garantiti

Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle operazioni garantite segnalate alla voce 1.2. che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.

1320

11.4.   di cui: linee di credito senza trattamento preferenziale

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate segnalate alla voce 1.1.5.1. concesse a soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della voce 11 per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

1330

11.5.   di cui: linee di liquidità senza trattamento preferenziale

Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate segnalate alla voce 1.1.5.2. concesse a soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della voce 11 per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

1340

11.6.   di cui: depositi operativi

Gli enti creditizi segnalano l'importo dei depositi di cui alla voce 1.1.2. a soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.

1350

11.7   di cui: depositi non operativi

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi di cui alla voce 1.1.3. da soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.

1360

11.8.   di cui: passività in forma di titoli di debito se non trattate come depositi al dettaglio

Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei titoli di debito segnalati alla voce 1.1.7.2. detenuti da soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.

1370

12.   Deflussi valutari

Questa voce è segnalata soltanto in caso di segnalazione in valute soggette a segnalazione separata.

Solo per la segnalazione delle valute rilevanti, gli enti creditizi segnalano la quota dei deflussi da derivati (segnalati alla voce 1.1.4.5.) che si riferisce ai flussi di capitale in valuta nella rispettiva valuta rilevante da swaps su tassi di interesse in differenti valute e operazioni a pronti e a termine in valuta con scadenza nel periodo di 30 giorni. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta; ad esempio controparte A: EUR+10 e controparte A: EUR-20 è segnalato come deflusso EUR10. Non può essere fatta alcuna compensazione tra controparti, ad esempio controparte A: EUR-10, controparte B: EUR+40 è segnalato come deflusso EUR10 in C 73.00 e afflusso EUR40 in C 74.00).

1380

13.   Deflussi di paesi terzi — restrizioni al trasferimento o valute non convertibili

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi di liquidità da paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili.

1390

14.   Saldi aggiuntivi da creare nelle riserve della banca centrale

Gli enti creditizi segnalano, se necessario, l'importo dei saldi aggiuntivi che devono essere conservati nelle riserve della banca centrale secondo quanto concordato tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 3: AFFLUSSI)

2.   Afflussi

2.1.   Osservazioni generali

1.

Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative agli afflussi di liquidità misurati nel corso dei successivi 30 giorni, per segnalare il requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.

2.

Gli enti creditizi presentano il modello nelle valute specificate all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

3.

Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli afflussi di liquidità:

i.

comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente creditizio non ha ragioni di attendersi un default nell'arco di 30 giorni;

ii.

sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di crediti contrattuali per i tassi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

4.

Gli afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (fatta eccezione per gli afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela, quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso preferenziale di afflusso) sono assegnati alle pertinenti categorie. Gli importi non ponderati sono inoltre segnalati come voci per memoria nella sezione 4 del modello (linee 460-480).

5.

Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti non segnalano gli afflussi riguardanti le attività liquide segnalate conformemente al titolo II dello stesso regolamento diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.

6.

Gli afflussi che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili sono segnalati nelle pertinenti righe delle sezioni 1.1., 1.2. o 1.3. Gli afflussi sono segnalati integralmente, a prescindere dall'importo dei deflussi nel paese terzo o nella valuta.

7.

Gli importi dovuti da titoli emessi dall'ente creditizio stesso o da un soggetto collegato sono computati su base netta, applicando un tasso di afflusso stabilito in funzione del tasso di afflusso applicabile all'attività sottostante ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

8.

Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti creditizi non segnalano gli afflussi da nuove obbligazioni assunte.

9.

Nel caso di una valuta rilevante identificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta rilevante in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alle valute rilevanti sia segnalata solo una parte dell'operazione. Ad esempio, nel caso dei derivati in valuta estera, gli enti creditizi possono compensare gli afflussi e i deflussi ai sensi dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione solo quando sono denominati nella stessa valuta.

10.

La struttura a colonna del presente modello consente di indicare i diversi massimali degli afflussi applicabili ai sensi dell'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Al riguardo, il modello è basato su tre serie di colonne, una per ogni trattamento (massimale del 75 %, massimale del 90 % ed esenzione dal massimale). Gli enti creditizi che effettuano la segnalazione su base consolidata possono utilizzare più di una serie di colonne se, nel quadro dello stesso consolidamento, soggetti diversi beneficiano di trattamenti diversi.

11.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione riguardante il consolidamento, gli afflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo, a tassi inferiori a quelli indicati nel titolo III dello stesso regolamento sono consolidati in base ai tassi inferiori indicati dalla normativa nazionale del paese terzo.

12.

Il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto e nel modello l'espressione “fattore di ponderazione” si riferisce unicamente ad essi nell'opportuno contesto. Nel presente allegato il termine “ponderato” è utilizzato in senso generale per indicare l'importo calcolato dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento).

13.

Nei modelli associati alle presenti istruzioni sono incluse alcune voci per memoria. Pur non essendo strettamente necessarie per il calcolo del coefficiente stesso, devono essere comunque riportate. Dette voci forniscono le informazioni necessarie all'autorità competente per effettuare una valutazione adeguata della conformità degli enti creditizi ai requisiti di liquidità. In alcuni casi esse rappresentano una disaggregazione più granulare delle voci che figurano nelle sezioni principali dei modelli, mentre in altri casi rispecchiano risorse di liquidità aggiuntive a cui gli enti creditizi possono avere accesso.

2.2.   Osservazioni specifiche riguardanti le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari

1.

Il modello classifica i flussi garantiti secondo la qualità delle attività sottostanti o l'ammissibilità come attività liquide di qualità elevata. Per gli swaps con garanzie reali è previsto un modello specifico, il C 75.00 di cui all'allegato XXIV. Gli swaps con garanzie reali, che sono operazioni di garanzie reali contro garanzie reali, non sono segnalati nel modello relativo agli afflussi (C 74.00 di cui all'allegato XXIV), che copre solo operazioni di contante contro garanzie reali.

2.

In caso di restituzione di una valuta rilevante, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta rilevante in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alle valute rilevanti sia segnalata solo una parte dell'operazione. Pertanto, un'operazione di vendita con patto di riacquisto passivo può determinare un afflusso negativo. Le operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo segnalate alla stessa voce sono sommate (positive e negative). Il totale positivo è segnalato nel modello relativo agli afflussi. Il totale negativo è segnalato nel modello relativo ai deflussi. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto si procede all'inverso.

3.

Gli enti creditizi segnalano solo le attività di livello 1, 2 A e 2B che sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le garanzie reali che, anche se di livello 1, 2 A o 2B, non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalate come attività illiquide. Analogamente, quando l'ente creditizio può riconoscere soltanto parte delle sue quote in valuta estera o delle attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valuta estera o in valuta nazionale nelle sue attività liquide di qualità elevata, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative alle attività di livello 1, 2 A e 2B (cfr. articolo 12 paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii), e articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione). Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale ma per un importo superiore alla quota che può essere rilevata come attività liquida, l'importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide. Le attività di livello 2 A sono segnalate nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità ai sensi dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

2.3.   Osservazioni specifiche in materia di regolamento e di operazioni di tipo forward starting

Gli enti creditizi segnalano gli afflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting che iniziano entro l'orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l'orizzonte di 30 giorni. L'afflusso da ricevere è segnalato in {C 74.00; r260} (“altri afflussi”), al netto del valore di mercato delle attività da consegnare alla controparte dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità. Se l'attività non è un'“attività liquida”, l'afflusso da ricevere è segnalato integralmente. L'attività da costituire in garanzia reale è segnalata in C 72.00 se l'ente detiene l'attività nel suo portafoglio alla data di riferimento e soddisfa le relative condizioni.

Gli enti creditizi segnalano gli afflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e swaps con garanzie reali che iniziano entro l'orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l'orizzonte di 30 giorni, quando la “gamba” iniziale produce un afflusso. Nel caso dei contrati di vendita con patto di riacquisto, l'afflusso da ricevere è segnalato in {C 74.00; r260} (“altri afflussi”), al netto del valore di mercato delle attività da consegnare alla controparte dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità. Se l'importo da ricevere è inferiore al valore di mercato (dopo il coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dell'attività da dare in prestito come garanzia reale, la differenza è segnalata come deflusso in C 73.00. Se l'attività non è un'“attività liquida”, l'afflusso da ricevere è segnalato integralmente. L'attività da costituire in garanzia reale è segnalata in C 72.00, se l'ente detiene l'attività nel suo portafoglio alla data di riferimento e soddisfa le relative condizioni. Nel caso di contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, quando il valore di mercato delle attività da ricevere come garanzia reale dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità (se l'attività è ammissibile come attività liquida) è superiore all'importo in contante da dare in prestito, la differenza deve essere indicata come afflusso in {C 74.00; r260} (“altri afflussi”). Per gli swaps con garanzie reali, quando l'effetto netto dello swap iniziale di attività (tenendo conto dei coefficienti di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dà luogo a un afflusso, tale afflusso è segnalato in {C 74.00; r260} (“altri afflussi”).

I contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo forward starting e gli swaps con garanzie reali di tipo forward starting con inizio e scadenza entro l'orizzonte di 30 giorni del coefficiente di copertura dalla liquidità non hanno alcun impatto sul coefficiente di copertura della liquidità di una banca e possono essere ignorati.

2.4.   Albero decisionale sugli afflussi ai fini del coefficiente di copertura della liquidità ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

1.

L'albero decisionale non pregiudica la segnalazione delle voci per memoria. L'albero decisionale fa parte delle istruzioni intese a precisare i criteri di valutazione delle priorità per l'assegnazione di ogni voce segnalata, al fine di garantire una segnalazione omogenea e confrontabile. Gli enti creditizi non possono semplicemente percorrere l'albero decisionale ma devono attenersi a tutte le istruzioni in ogni momento.

2.

Per motivi di semplicità l'albero decisionale non tiene conto dei totali e dei totali parziali; questo, tuttavia, non significa necessariamente che essi non debbano essere segnalati.

2.4.1.   Albero decisionale sulle righe del modello C 74.00 di cui l'allegato XXIV

#

Voce

Decisione

Segnalazione

1

Afflusso che soddisfa i criteri operativi di cui all'articolo 32, quali:

l'esposizione non è scaduta (articolo 32, paragrafo 1)

l'ente creditizio non ha ragioni di attendersi un default nell'arco di 30 giorni di calendario (articolo 32, paragrafo 1)

l'ente creditizio non computa gli afflussi da nuove obbligazioni assunte (articolo 32, paragrafo 7)

gli afflussi che sono già stati compensanti con deflussi non devono essere segnalati (articolo 26)

gli enti creditizi non computano gli afflussi derivanti dalle attività liquide contemplate nel titolo II diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività (articolo 32, paragrafo 6)

No

Nessuna segnalazione

# 2

2

Operazioni di tipo forward starting

# 3

No

# 5

3

Operazione di tipo forward starting conclusa dopo la data di riferimento per le segnalazioni

Nessuna segnalazione

No

# 4

4

Operazione di tipo forward starting avente inizio prima e avente scadenza dopo l'orizzonte di 30 giorni

Nessuna segnalazione

No

Riga 260, ID 1.1.12.

5

Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale

# 6

No

# 7

6

Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso (articolo 34)

Riga 250, ID 1.1.11.

No

# 7

7

Afflussi da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)-c) ed e)-f)]

# 23

No

# 8

8

Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni (articolo 32, paragrafo 2, lett. a), punto i)]

Riga 190, ID 1.1.5.

No

# 9

9

Afflussi derivanti da operazioni di finanziamento al commercio (articolo 32, paragrafo 2, lett. a), punto ii)]

Riga 180, ID 1.1.4.

No

# 10

10

Attività con data di scadenza contrattuale non definita (articolo 32, paragrafo 3, lett. i)].

# 11

No

# 12

11

Interessi e pagamenti minimi da attività con data di scadenza contrattuale non definita che sono dovuti per contratto e che sono soggetti ad un afflusso di cassa effettivo nei successivi 30 giorni

# 12

No

Riga 200, ID 1.1.6.

12

Importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un indice azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide (articolo 32, paragrafo 2, lett. b)]

Riga 210, ID 1.1.7.

No

# 13

13

Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide (articolo 32, paragrafo 3, lett. g)].

Riga 220, ID 1.1.8.

No

# 14

14

Afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela (articolo 32, paragrafo 4)

Riga 230, ID 1.1.9.

No

# 15

15

Afflussi di liquidità da derivati al netto per controparte e per garanzia reale (articolo 32, paragrafo 5)

Riga 240, ID 1.1.10.

No

# 16

16

Afflussi collegati a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9 (articolo 32, par 3, lett. a)].

Riga 170, ID 1.1.3.

No

# 17

17

Importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari (articolo 32, paragrafo 2, lett. a)]

# 21

No

# 18

18

Importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono al rimborso del capitale (articolo 32, paragrafo 2)

Riga 040, ID 1.1.1.1.

No

# 19

19

Altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (articolo 32, paragrafo 3, lett. a)]

# 20

No

Riga 260, ID 1.1.12.

20

Altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (articolo 32, paragrafo 3, lett. a)]

# 20.1

Clienti al dettaglio

Riga 060, ID 1.1.1.2.1.

No

# 20.2

# 20.2

Imprese non finanziarie

Riga 070, ID 1.1.1.2.2.

No

# 20.3

# 20.3

Emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

Riga 080, ID 1.1.1.2.3.

No

Riga 090, ID 1.1.1.2.4.

21

Afflussi da clienti finanziari classificati come depositi operativi (articolo 32, paragrafo 3, lett. d)]

# 22

No

# 23

22

L'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico (articolo 32, paragrafo 3, lett. d)]

Riga 120, ID 1.1.2.1.1.

No

Riga 130, ID 1.1.2.1.2.

23

Importi dovuti da banche centrali (articolo 32, paragrafo2, lett. a)]

Riga 150, ID 1.1.2.2.1.

No

Riga 160, ID 1.1.2.2.2.

24

Operazione di swaps con garanzie reali (articolo 32, paragrafo 3, lett. e)]

Riga 410, ID 1.3 (1)

No

# 25

25

Garanzie reali ammissibili come attività liquide (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]

# 26

No

# 27

26

Operazione di provvista garantita da (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]

# 26.1

garanzie reali impiegate a copertura di posizioni corte

Riga 360, ID 1.2.2.

No

# 26.2

# 26.2

garanzie reali di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Riga 290, ID 1.2.1.1.

No

# 26.3

# 26.3

garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Riga 300, ID 1.2.1.2.

No

# 26.4

# 26.4

garanzie reali di livello 2 A

Riga 310, ID 1.2.1.3.

No

# 26.5

# 26.5

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)

Riga 320, ID 1.2.1.4.

No

# 26.6

# 26.6

garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata

Riga 330, ID 1.2.1.5.

No

# 26.7

# 26.7

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)

Riga 340, ID 1.2.1.6.

No

Riga 350, ID 1.2.1.7.

27

Garanzie reali non ammissibili come attività liquide (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]

# 27.1

prestiti su margine: garanzie reali illiquide

Riga 380, ID 1.2.3.1.

No

# 27.2

# 27.2

garanzie reali costituite da capitale proprio illiquido

Riga 390, ID 1.2.3.2.

No

Riga 400, ID 1.2.3.3.

2.4.2.   Albero decisionale sulle colonne del modello C 74.00 di cui l'allegato XXIV

#

Voce

Decisione

Segnalazione

1

L'afflusso deve essere segnalato nelle righe 010-430 del modello C 74.00 di cui all'allegato XXIV ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 e secondo la classificazione specificata nella sezione 1 (“Albero decisionale sulle righe del modello C 74.00”)

No

Nessuna segnalazione

# 2

2

Afflussi da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)-c) ed e)-f)]

# 11

No

# 3

3

Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)

# 4

No

# 6

4

Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)

# 4.1

Parte degli afflussi esentata dal massimale degli afflussi

# 5

# 4.2

Parte degli afflussi non esentata dal massimale degli afflussi

# 7

5

Parte degli afflussi esentata dal massimale del 75 % per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % sugli afflussi (articolo 33, parr. 4 e 5)

# 9

No

# 10

6

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)

# 7

No

# 8

7

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)

#7.1

Importi dovuti/importo massimo utilizzabile

Colonna 010

# 7.2

Fattore di ponderazione applicabile

Colonna 080

# 7.3

Afflusso

Colonna 140

8

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)

# 9

No

# 10

9

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)

# 9.1

Importi dovuti/importo massimo utilizzabile

Colonna 020

# 9.2

Fattore di ponderazione applicabile

Colonna 090

# 9.3

Afflusso

Colonna 150

10

Afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-3)

# 10.1

Importi dovuti/importo massimo utilizzabile

Colonna 030

# 10.2

Fattore di ponderazione applicabile

Colonna 100

# 10.3

Afflusso

Colonna 160

11

Operazione di provvista garantita se la garanzia reale è ammissibile come attività liquida

# 12

No

# 3

12

Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)

# 13

No

# 15

13

Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)

# 13.1

Parte degli afflussi esentata dal massimale degli afflussi

# 14

# 13.2

Parte degli afflussi non esentata dal massimale degli afflussi

# 16

14

Parte degli afflussi esentata dal massimale del 75 % per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % sugli afflussi (articolo 33, parr. 4 e 5)

# 18

No

# 19

15

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)

# 16

No

# 17

16

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)

# 16.1

Importi dovuti

Colonna 010

# 16.2

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute

Colonna 040

# 16.3

Fattore di ponderazione applicabile

Colonna 080

# 16.4

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute

Colonna 110

# 16.5

Afflusso

Colonna 140

17

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)

# 18

No

# 19

18

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)

# 18.1

Importi dovuti

Colonna 020

# 18.2

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute

Colonna 050

# 18.3

Fattore di ponderazione applicabile

Colonna 090

# 18.4

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute

Colonna 120

# 18.5

Afflusso

Colonna 150

19

Afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-3)

# 19.1

Importi dovuti

Colonna 030

# 19.2

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute

Colonna 060

# 19.3

Fattore di ponderazione applicabile

Colonna 100

# 19.4

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute

Colonna 130

# 19.5

Afflusso

Colonna 160

2.5.   Sottomodello degli afflussi

2.5.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Importo — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {290}-{360}, {380}-{400}, {440}-{450} e {470}-{520}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 010 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione secondo le pertinenti istruzioni qui riportate.

Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la parte dell'importo esentata è segnalata nella colonna 020 o 030 e la parte dell'importo non esentata è segnalata nella colonna 010.

020

Importo — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {290}-{360}, {380}-{400}, {440}-{450} e {470}-{520}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 020 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione secondo le pertinenti istruzioni qui riportate.

Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la parte dell'importo esentata è segnalata nella colonna 020 o 030 e la parte dell'importo non esentata è segnalata nella colonna 010.

030

Importo — Esentato dal massimale degli afflussi

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {290}-{360}, {380}-{400}, {440}-{450} e {470}-{520}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 030 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione secondo le pertinenti istruzioni qui riportate.

Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la parte dell'importo esentata è segnalata nella colonna 020 o 030 e la parte dell'importo non esentata è segnalata nella colonna 010.

040

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 040 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 050 o 060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 040.

050

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 050 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 050 o 060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 040.

060

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Esentato dal massimale degli afflussi

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 060 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono totalmente esentate dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 050 o 060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 040.

070

Fattore di ponderazione standard

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

I fattori di ponderazione standard nella colonna 070 sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono indicati solo per informazione.

080

Fattore di ponderazione applicabile — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.

Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {450},{470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 080 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per le righe {060}-{090} e {170} il fattore di ponderazione applicabile è segnalato nella colonna 080 come rapporto tra la colonna 140 e la colonna 010.

Per le righe {290}-{350}, {380}-{400} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 080 il fattore di ponderazione medio applicato al valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari quando l'operazione di prestito garantita è soggetta al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

090

Fattore di ponderazione applicabile — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.

Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {450},{470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 090 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per le righe {060}-{090} e {170} il fattore di ponderazione applicabile è segnalato nella colonna 090 come rapporto tra la colonna 150 e la colonna 020.

Per le righe {290}-{350}, {380}-{400} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 090 il fattore di ponderazione medio applicato al valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari quando l'operazione di prestito garantita è soggetta al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

100

Fattore di ponderazione applicabile — Esentato dal massimale degli afflussi

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.

Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {450},{470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 100 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per le righe {060}-{090} e {170} il fattore di ponderazione applicabile è segnalato nella colonna 100 come rapporto tra la colonna 160 e la colonna 030.

Per le righe {290}-{350}, {380}-{400} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 100 il fattore di ponderazione medio applicato al valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari quando l'operazione di prestito garantita è esentata dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

110

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 110 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 120 o 130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 110.

120

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 120 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 120 o 130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 110.

130

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Esentato dal massimale degli afflussi

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 130 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono totalmente esentate dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 120 o 130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 110.

140

Afflusso — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Per le righe {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450},{470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 140 il totale degli afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato moltiplicando l'importo totale/l'importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 010 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 080.

Per le righe {060}-{090}, seguire la seguente procedura:

se non vi sono impegni contrattuali o se gli impegni contrattuali nei confronti del tipo di cliente sono inferiori al 50 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 010, gli importi dovuti sono ridotti del 50 % e il risultato è segnalato nella colonna 140. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;

se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono pari o superiori al 50 % ma inferiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 010, gli importi dovuti sono diminuiti degli impegni contrattuali nei confronti del pertinente tipo di clienti e il risultato è segnalato nella colonna 140. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;

se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono superiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 010, indicare “0” nella colonna 140 e la differenza tra gli impegni contrattuali e gli importi dovuti nella colonna 010 è segnalata come “obbligazioni di finanziamento potenziale” alle voci 1.1.6.6.1.1., 1.1.6.6.1.2., 1.1.6.6.1.3. o 1.1.6.6.1.4. del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;

gli enti creditizi assicurano che non vi sia doppio computo di tali voci con il modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV.

Per la riga {170}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 140 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione solo se l'ente creditizio ha ricevuto l'impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.

Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 140 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato sottraendo la colonna 110 dalla colonna 010. Se il risultato è positivo, indicarlo nella colonna 140. Se il risultato è negativo, inserire “0”.

150

Afflusso — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Per le righe {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450}, {470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 150 il totale degli afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato moltiplicando l'importo totale/l'importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 020 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 090.

Per le righe {060}-{090}, seguire la seguente procedura:

se non vi sono impegni contrattuali o se gli impegni contrattuali nei confronti del tipo di cliente sono inferiori al 50 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 020, gli importi dovuti sono ridotti del 50 % e il risultato è segnalato nella colonna 150. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;

se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono pari o superiori al 50 % ma inferiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 020, gli importi dovuti sono diminuiti degli impegni contrattuali nei confronti del pertinente tipo di clienti e il risultato è segnalato nella colonna 150. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;

se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono superiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 020, indicare “0” nella colonna 150 e la differenza tra gli impegni contrattuali e gli importi dovuti nella colonna 020 è segnalata come “obbligazioni di finanziamento potenziale” alle voci 1.1.6.6.1.1., 1.1.6.6.1.2., 1.1.6.6.1.3. o 1.1.6.6.1.4. del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;

gli enti creditizi assicurano che non vi sia doppio computo di tali voci con il modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV.

Per la riga {170}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 150 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione solo se l'ente creditizio ha ricevuto l'impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.

Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 150 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato sottraendo la colonna 120 dalla colonna 020. Se il risultato è positivo, indicarlo nella colonna 150. Se il risultato è negativo, inserire “0”.

160

Afflusso — Esentato dal massimale degli afflussi

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Per le righe {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450}, {470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 160 il totale degli afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato moltiplicando l'importo totale/l'importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 030 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 100.

Per le righe {060}-{090}, seguire la seguente procedura:

se non vi sono impegni contrattuali o se gli impegni contrattuali nei confronti del tipo di cliente sono inferiori al 50 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 030, gli importi dovuti sono ridotti del 50 % e il risultato è segnalato nella colonna 160. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;

se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono pari o superiori al 50 % ma inferiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 030, gli importi dovuti sono diminuiti degli impegni contrattuali nei confronti del pertinente tipo di clienti e il risultato è segnalato nella colonna 160. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;

se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono superiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 030, indicare “0” nella colonna 160 e la differenza tra gli impegni contrattuali e gli importi dovuti nella colonna 030 è segnalata come “obbligazioni di finanziamento potenziale” alle voci 1.1.6.6.1.1., 1.1.6.6.1.2., 1.1.6.6.1.3. o 1.1.6.6.1.4. del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;

gli enti creditizi assicurano che non vi sia doppio computo di tali voci con il modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV.

Per la riga {170}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 160 gli afflussi totali totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione solo se l'ente creditizio ha ricevuto l'impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.

Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 160 gli afflussi totali totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato sottraendo la colonna 130 dalla colonna 030. Se il risultato è positivo, indicarlo nella colonna 160. Se il risultato è negativo, inserire “0”.

2.5.2.   Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   TOTALE DEGLI AFFLUSSI

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Nella riga 010 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile come somma delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari;

per la colonna 140, gli afflussi totali come somma degli afflussi da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite, operazioni correlate ai mercati finanziari e swaps con garanzie reali meno la differenza tra gli afflussi totali ponderati e i deflussi totali ponderati derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili e

per le colonne 150 e 160, gli afflussi totali come somma degli afflussi da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite, operazioni correlate ai mercati finanziari e swaps con garanzie reali meno la differenza tra gli afflussi totali ponderati e i deflussi totali ponderati derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili e meno gli afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), e dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

020

1.1.   Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Nella riga 020 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile derivanti da operazioni/depositi non garantiti e

per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da operazioni/depositi non garantiti.

030

1.1.1.   importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Nella riga 030 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (importi dovuti da clienti non finanziari non corrispondenti a rimborsi del capitale nonché ogni altro importo dovuto da clienti non finanziari) e

per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (afflussi da clienti non finanziari non corrispondenti a rimborsi del capitale nonché ogni altro afflusso da clienti non finanziari).

Gli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, di cui all'articolo 192, punti 2) e 3), del regolamento (UE) n 575/2013, con un cliente non finanziario garantite da attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalati nella sezione 1.2. e non nella sezione 1.1.1. Gli importi dovuti da dette operazioni garantite da titoli trasferibili che non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalati nella sezione 1.2. e non nella sezione 1.1.1. Gli importi dovuti da dette operazioni con clienti non finanziari garantite da attività non trasferibili che non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalati nella pertinente riga della sezione 1.1.1.

Gli importi dovuti da banche centrali sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione.

040

1.1.1.1.   importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importi ricevuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale Questi afflussi comprendono gli interessi e le commissioni dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali).

Gli importi dovuti da banche centrali che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione.

050

1.1.1.2.   altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Nella riga 050 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) come somma degli importi dovuti da clienti non finanziari per controparte e

per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli altri afflussi da clienti non finanziari (tranne banche centrali) come somma degli afflussi da clienti non finanziari per controparte.

Gli importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella sezione 1.1.1.1. e non in questa sezione.

Gli altri importi dovuti da banche centrali sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione.

Gli afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalati nella sezione 1.1.3 e non sono segnalati qui.

060

1.1.1.2.1.   importi dovuti da clienti al dettaglio

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importi dovuti da clienti al dettaglio.

070

1.1.1.2.2.   importi dovuti da imprese non finanziarie

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importi dovuti da imprese non finanziarie.

080

1.1.1.2.3.   importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico.

090

1.1.1.2.4.   importi dovuti da altri soggetti giuridici

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importi dovuti da altri soggetti giuridici non segnalati altrove.

100

1.1.2.   importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari.

Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Nella riga 100 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari (depositi operativi e non operativi) e

per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi dalle banche centrali e dai clienti finanziari (depositi operativi e non operativi).

Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti nel corso dei successivi 30 giorni da banche centrali e clienti finanziari che non sono scaduti e per i quali la banca non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di 30 giorni.

Gli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella pertinente sezione.

I depositi presso l'ente centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione non sono segnalati come afflussi.

110

1.1.2.1.   importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi

Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Nella riga 110 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi (a prescindere dal fatto che l'ente creditizio sia in grado o no di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico) e

per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da clienti finanziari classificati come depositi operativi (a prescindere dal fatto che l'ente creditizio sia in grado o no di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico).

Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti da clienti finanziari affinché l'ente creditizio possa ottenere servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

120

1.1.2.1.1.   importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico

Articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importi dovuti da clienti finanziari affinché l'ente creditizio possa ottenere servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico.

130

1.1.2.1.2.   importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico

Articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importi dovuti da clienti finanziari affinché l'ente creditizio possa ottenere servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico. A queste voci si applica un tasso di afflusso del 5 %.

140

1.1.2.2.   importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi

Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Nella riga 140 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi e

per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi dalle banche centrali e dai clienti finanziari non classificati come depositi operativi.

Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non ammissibili al trattamento come depositi operativi ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

150

1.1.2.2.1.   importi dovuti da banche centrali

Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importi dovuti dalle banche centrali.

160

1.1.2.2.2.   Importi dovuti da clienti finanziari

Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importi dovuti da clienti finanziari non ammissibili al trattamento come depositi operativi ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalati nella sezione 1.1.3 e non sono segnalati qui.

170

1.1.3.   afflussi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

180

1.1.4.   importi dovuti da operazioni di finanziamento al commercio

Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importi dovuti nei successivi 30 giorni per operazioni di finanziamento al commercio, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

190

1.1.5.   importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario

Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importi dovuti da titoli in scadenza entro 30 giorni di calendario, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

200

1.1.6.   attività con data di scadenza contrattuale non definita

Articolo 32, paragrafo 3, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Attività con data di scadenza contrattuale non definita ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Gli afflussi sono presi in considerazione solo se il contratto consente all'ente creditizio di ritirare o richiedere il pagamento entro 30 giorni. Nell'importo segnalato sono inclusi gli interessi e i pagamenti minimi che devono essere addebitati sul conto del cliente entro 30 giorni. Gli interessi e i pagamenti minimi da attività con data di scadenza contrattualmente non definita, che per contratto sono dovuti e danno luogo ad un effettivo afflusso di cassa nei successivi 30 giorni, sono considerati importi dovuti e sono segnalati nella pertinente riga secondo il trattamento previsto all'articolo 32 per gli importi dovuti. Gli enti creditizi non segnalano gli altri interessi maturati che tuttavia non sono addebitati sul conto del cliente né danno luogo a un effettivo afflusso di cassa nei 30 giorni.

210

1.1.7.   importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un indice azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide

Articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un indice azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le posizioni comprendono gli importi dovuti per contratto entro i successivi 30 giorni, quali i dividendi in contante sui più importanti strumenti di indici azionari e il contante dovuto per tali strumenti venduti ma non ancora regolati, laddove non siano rilevati come attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

220

1.1.8.   afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide

Articolo 32, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché non si conteggino due volte con le attività liquide.

Nonostante l'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, non sono computate le linee di credito o di liquidità non utilizzate né gli altri impegni ricevuti da soggetti diversi da banche centrali. Non sono computate le linee di liquidità irrevocabili non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali che sono rilevati come attività liquide ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

230

1.1.9.   afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela

Articolo 32, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Gli afflussi sono computati solo se questi saldi sono mantenuti in attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

240

1.1.10.   afflussi da derivati

Articolo 32, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

L'importo netto dei crediti attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti creditizi calcolano gli afflussi attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario su base netta per controparte, ferma restando la vigenza di accordi bilaterali di compensazione ai sensi dell'articolo 295 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per base netta si intende anche al netto delle garanzie reali da ricevere, purché ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

I deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) di importi di capitale sono calcolati su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione.

Per la segnalazione della valuta rilevante, i flussi derivanti da operazioni in valuta estera sono distinti per ciascuna valuta rispettiva. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta.

250

1.1.11.   afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti hanno autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso

Articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso conformemente all'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

260

1.1.12.   altri afflussi

Articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Tutti gli altri afflussi conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) delegato 2015/61 della Commissione non segnalati altrove nel modello.

270

1.2.   Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari

L'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 32, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 32, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione si riferiscono agli afflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari.

Nella riga 270 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari (a prescindere dal fatto che le garanzie reali siano o no ammissibili come attività liquide) e

per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali derivanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari (a prescindere dal fatto che le garanzie reali siano o no ammissibili come attività liquide).

280

1.2.1.   garanzie reali ammissibili come attività liquide

Nella riga 280 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali sono ammissibili come attività liquide, come somma degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari per tipo di garanzia reale;

per ogni colonna 040, 050 e 060, il valore di mercato totale delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali sono ammissibili come attività liquide, come somma dei valori di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari per tipo di garanzia reale;

per ogni colonna 110, 120 e 130, il valore totale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione delle garanzie ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali sono ammissibili come attività liquide, come somma dei valori delle garanzie reali ricevute ai sensi del predetto articolo in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari per tipo di garanzia e

per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali sono ammissibili come attività liquide, come somma degli afflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari per tipo di garanzia reale.

290

1.2.1.1.   garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Garanzie reali di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima.

300

1.2.1.2.   garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Garanzie reali di livello 1 che sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima.

310

1.2.1.3.   garanzie reali di livello 2°

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Garanzie reali di livello 2 A, tutti i tipi.

320

1.2.1.4.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Titoli garantiti da attività di livello 2B in cui le attività sottostanti sono prestiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iii), e che soddisfano tutti i pertinenti requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

330

1.2.1.5.   garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Garanzie reali di livello 2B che sono obbligazioni garantite di qualità elevata.

340

1.2.1.6.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Titoli garantiti da attività di livello 2B in cui le attività sottostanti sono prestiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iv) e v), e che soddisfano tutti i pertinenti requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

350

1.2.1.7.   garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.4., 1.2.1.5. o 1.2.1.6.

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Garanzie reali di livello 2B non segnalate alle precedenti voci.

360

1.2.2.   garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Tutte le garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta Segnalare qui, e non nelle linee precedenti, le garanzie reali di qualsiasi tipo utilizzate per coprire una posizione corta. Non conteggiare due volte.

370

1.2.3.   garanzie reali non ammissibili come attività liquide

Nella riga 370 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali non sono ammissibili come attività liquide, come somma degli importi dovuti da prestiti su margine in cui le garanzie reali sono illiquide, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono capitale proprio illiquido e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida e

per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali non sono ammissibili come attività liquide, come somma degli afflussi da prestiti su margine in cui le garanzie reali sono illiquide, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono capitale proprio illiquido e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida.

380

1.2.3.1.   prestiti su margine: garanzie reali illiquide

Articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Prestiti su margine a fronte di attività illiquide quando le attività ricevute non sono utilizzate per coprire posizioni corte ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

390

1.2.3.2.   garanzie reali costituite da capitale proprio illiquido

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Le garanzie reali sono capitale proprio illiquido.

400

1.2.3.3.   tutte le altre garanzie reali illiquide

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Le garanzie reali sono garanzie reali illiquide non segnalate nelle voci precedenti.

410

1.3.   Afflussi totali da swaps con garanzie reali

Gli enti creditizi segnalano qui la somma degli afflussi totali da swaps con garanzie reali calcolati nel modello C 75.00 di cui all'allegato XXIV.

420

1.4.   (Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)

Articolo 32, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti segnalano nelle colonne 140, 150 e 160 la somma degli afflussi totali ponderati provenienti da paesi terzi nei quali vigono restrizioni al trasferimento o denominati in valute non convertibili meno la somma dei deflussi totali ponderati segnalati in {C 73.00; r1380, c060} provenienti da paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o denominati in valute non convertibili. Se l'importo è negativo, gli enti indicano “0”.

430

1.5.   (Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera e), e articolo 33, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Nella segnalazione su base consolidata gli enti creditizi segnalano nelle colonne 140, 150 o 160 l'importo degli afflussi derivanti da un ente creditizio specializzato connesso ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che superano l'importo dei deflussi derivanti dalla stessa impresa.

VOCI PER MEMORIA

440

2.   Afflussi correlati

Gli enti creditizi segnalano qui come voce per memoria gli afflussi correlati che non sono stati inclusi nel calcolo degli afflussi perché sono stati compensati con i deflussi. Tutte gli afflussi correlati che non sono stati compensati con deflussi (eccesso) sono inclusi nella pertinente riga della sezione 1.

Gli enti creditizi assicurano che non vi sia doppio computo di tali voci con il modello relativo ai deflussi.

450

3.   Afflussi valutari

Questa voce per memoria è segnalata soltanto in caso di segnalazione in valute soggette a segnalazione separata.

Solo per la segnalazione delle valute rilevanti, gli enti creditizi segnalano la quota degli afflussi da derivati (segnalati alla voce 1.1.10.) che si riferisce ai flussi di capitale in valuta nella rispettiva valuta rilevante da swaps su tassi di interesse in differenti valute, operazioni a pronti e operazioni a termine in valuta con scadenza nel periodo di 30 giorni. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta.

460

4.   Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale

Gli enti creditizi segnalano qui come voci per memoria tutte le operazioni segnalate nella sezione 1 (ad esclusione della sezione 1.1.11.) nelle quali la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.

Nella riga 460 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile nell'ambito di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale, come somma degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile nell'ambito del gruppo o del sistema di tutela istituzionale per tipo di operazione e controparte e

per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali nell'ambito di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale come somma degli afflussi nell'ambito del gruppo o del sistema di tutela istituzionale per tipo di operazione e controparte.

470

4.1.   Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da clienti non finanziari segnalati nella sezione 1.1.1. quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.

480

4.2.   Importi dovuti da clienti finanziari

Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da clienti finanziari segnalati nella sezione 1.1.2. quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento;

490

4.3.   Operazioni garantite

Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, così come il valore di mercato totale delle garanzie reali ricevute segnalato nella sezione 1.2. e il valore delle garanzie reali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (colonne 110-130), quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.

500

4.4.   Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni

Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni segnalati nella sezione 1.1.5. quando l'emittente è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.

510

4.5.   Ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale

Gli enti creditizi segnalano qui ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale segnalato nelle sezioni da 1.1.3. a 1.1.12. (escluse le sezioni 1.1.5 e 1.1.11.) quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.

520

4.6.   Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente non ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso

Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente non ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso conformemente all'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 4: SWAPS CON GARANZIE REALI)

3.   Swaps con garanzie reali

3.1.   Osservazioni generali

1.

In questo modello sono segnalate le operazioni con scadenza entro 30 giorni nelle quali attività non in contante sono scambiate con altre attività non in contante. Le voci che non devono essere compilate dagli enti sono indicate in grigio.

2.

Gli swaps con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni comportano un deflusso per il valore di liquidità delle attività prese in prestito eccedente il valore di liquidità delle attività date in prestito, a meno che la controparte sia una banca centrale, nel qual caso si applica un deflusso dello 0 %.

3.

Gli swaps con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni comportano un afflusso per il valore di liquidità delle attività date in prestito eccedente il valore di liquidità delle attività prese in prestito, a meno che la garanzia reale ottenuta sia reimpegnata a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni, nel qual caso si applica un afflusso dello 0 %.

4.

Per le attività liquide il valore di liquidità è quello di cui all'articolo 9; per le attività illiquide è pari a zero.

5.

Le operazioni di swaps con garanzie reali sono valutate individualmente e i flussi sono segnalati come deflusso o come afflusso (per operazione) nella corrispondente riga. Ai fini della segnalazione le operazioni contenenti molteplici categorie di tipi di garanzia (ad esempio, un paniere di garanzie reali) sono suddivise in parti, corrispondenti alle righe del modello, e valutate in parti.

6.

In caso di restituzione di una valuta rilevante, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta rilevante in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alle valute rilevanti sia segnalata solo una parte dell'operazione, con conseguente impatto sul valore di liquidità eccedente.

7.

Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

8.

I flussi da derivati assistiti da garanzia reale entro 30 giorni sono segnalati in questo modello nelle colonne 090-120, e non nelle colonne 010-080.

1.2.   Osservazioni di carattere specifico

9.

Gli enti segnalano solo le attività di livello 1, 2 A e 2B che sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II. Per le garanzie reali date in prestito, si tratta di attività che al momento della scadenza sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II, compresi i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

10.

La garanzia reale che, anche se conforme ai criteri per il livello 1, 2 A o 2B di cui agli articoli 10-19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, non è ammissibile come attività liquida ai sensi del titolo II, compresi i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, è segnalata come illiquida. Analogamente, quando l'ente può riconoscere soltanto parte delle quote in valuta estera o delle attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valuta estera o in valuta nazionale nell'ambito delle sue attività liquide di qualità elevata, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative ai livelli 1, 2 A e 2B (cfr. articolo 12 paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii), e articolo 10, paragrafo 1, lettera d)]. Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale per un importo superiore alla quota che può essere rilevata nell'ambito delle attività liquide, l'importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide.

11.

Gli swaps con garanzie reali che prevedono attività di livello 2 A sono segnalati nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità (ossia non spostare le attività di livello 2 A tra le attività di livello 1 nella segnalazione degli swaps con garanzie reali).

Sottomodello per gli swap con garanzie reali

Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito

Il valore di mercato delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 010. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate [articolo 8, paragrafo 5].

020

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Il valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 020. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell'attività al netto del coefficiente di scarto. Il fattore di ponderazione utilizzato è in relazione con il fattore di ponderazione/coefficiente di scarto applicato al tipo di attività corrispondente nel modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV. Il fattore di ponderazione utilizzato deve essere determinato dall'ente, il quale deve attenersi ai fattori di ponderazione standard minimi per le rispettive attività di cui al titolo II.

030

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Il valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 030. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate [articolo 8, paragrafo 5].

040

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Il valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 040. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell'attività al netto del coefficiente di scarto. Il fattore di ponderazione utilizzato è in relazione con il fattore di ponderazione/coefficiente di scarto applicato al tipo di attività corrispondente nel modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV. Il fattore di ponderazione utilizzato deve essere determinato dall'ente, il quale deve attenersi ai fattori di ponderazione standard minimi per le rispettive attività di cui al titolo II.

050

Deflussi

Se la colonna 040 è superiore alla colonna 020 (per operazione), la differenza è segnalata nella colonna 050 (deflussi), a meno che la controparte sia una banca centrale, nel qual caso segnalare zero come deflusso.

060

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %

Se la colonna 020 è superiore alla colonna 040 (per operazione), la differenza è segnalata nelle colonne 060, 070, 080 (afflussi), a meno che la garanzia reale ottenuta sia reimpegnata a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni, nel qual caso segnalare zero come afflusso.

La colonna 060 è utilizzata quando l'operazione è soggetta ad un massimale degli afflussi del 75 %.

070

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %

Se la colonna 020 è superiore alla colonna 040 (per operazione), la differenza è segnalata nelle colonne 060, 070, 080 (afflussi), a meno che la garanzia reale ottenuta sia reimpegnata a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni, nel qual caso segnalare zero come afflusso.

La colonna 070 è utilizzata quando l'operazione è soggetta ad un massimale degli afflussi del 90 %.

080

Afflussi esentati dal massimale degli afflussi

Se la colonna 020 è superiore alla colonna 040 (per operazione), la differenza è segnalata nelle colonne 060, 070, 080 (afflussi), a meno che la garanzia reale ottenuta sia reimpegnata a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni, nel qual caso segnalare zero come afflusso.

La colonna 080 è utilizzata quando l'operazione è esentata dal massimale degli afflussi.

090

Solo derivati assistiti da garanzia reale — Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito

Il valore di mercato delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 090. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate [articolo 8, paragrafo 5].

100

Solo derivati assistiti da garanzia reale — Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Il valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 100. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell'attività al netto del coefficiente di scarto. Il fattore di ponderazione utilizzato è in relazione con il fattore di ponderazione/coefficiente di scarto applicato al tipo di attività corrispondente nel modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV. Il fattore di ponderazione utilizzato deve essere determinato dall'ente, il quale deve attenersi ai fattori di ponderazione standard minimi per le rispettive attività di cui al titolo II.

110

Solo derivati assistiti da garanzia reale — Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Il valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 110. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate [articolo 8, paragrafo 5].

120

Solo derivati assistiti da garanzia reale — Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Il valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 120. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell'attività al netto del coefficiente di scarto. Il fattore di ponderazione utilizzato è in relazione con il fattore di ponderazione/coefficiente di scarto applicato al tipo di attività corrispondente nel modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV. Il fattore di ponderazione utilizzato deve essere determinato dall'ente, il quale deve attenersi ai fattori di ponderazione standard minimi per le rispettive attività di cui al titolo II.

Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   TOTALE DEGLI SWAPS CON GARANZIE REALI E DERIVATI ASSISTITI DA GARANZIA REALE

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, il totale dei valori degli swaps con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale.

020

1.1.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli swaps con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 1 (escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima).

030

1.1.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

040

1.1.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

050

1.1.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

060

1.1.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

070

1.1.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

080

1.1.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

090

1.1.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

100

1.1.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

110

1.2.   Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli swaps con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1.

120

1.2.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

130

1.2.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

140

1.2.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

150

1.2.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

160

1.2.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

170

1.2.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

180

1.2.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

190

1.2.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

200

1.3.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2 A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli swaps con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 2 A.

210

1.3.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

220

1.3.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

230

1.3.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

240

1.3.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni in cui l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

250

1.3.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

260

1.3.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni in cui l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

270

1.3.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

280

1.3.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

290

1.4.   Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli swaps con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1).

300

1.4.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

310

1.4.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

320

1.4.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

330

1.4.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

340

1.4.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

350

1.4.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

360

1.4.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

370

1.4.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

380

1.5.   Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli swaps con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B.

390

1.5.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

400

1.5.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

410

1.5.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

420

1.5.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

430

1.5.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

440

1.5.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

450

1.5.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

460

1.5.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

470

1.6.   Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli swaps con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1).

480

1.6.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

490

1.6.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

500

1.6.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

510

1.6.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

520

1.6.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

530

1.6.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

540

1.6.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

550

1.6.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

560

1.7.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli swaps con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito altre attività di livello 2B.

570

1.7.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

580

1.7.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

590

1.7.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

600

1.7.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni in cui l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

610

1.7.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

620

1.7.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni in cui l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

630

1.7.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

640

1.7.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

650

1.8.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli swaps con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività illiquide.

660

1.8.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

670

1.8.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

680

1.8.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

690

1.8.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni in cui l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

700

1.8.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

710

1.8.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni in cui l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

720

1.8.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (prestate) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

730

1.8.8.   Attività illiquide

Le operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (prestate) con attività illiquide (prese in prestito).

VOCI PER MEMORIA

740

2.   Totale degli swaps con garanzie reali (tutte le controparti) quando le garanzie reali prese in prestito sono state utilizzate a copertura di posizioni corte

Gli enti segnalano qui il totale degli swaps con garanzie reali (tutte le controparti) segnalati nelle linee precedenti nei quali sono state utilizzate garanzie reali prese in prestito per coprire posizioni corte in cui è stato applicato un tasso di deflusso dello 0 %.

750

3.   Totale degli swaps con garanzie reali con controparti infragruppo

Gli enti segnalano in qui il totale degli swaps con garanzie reali con controparti infragruppo segnalati nelle linee precedenti.

760

4.   Totale degli swaps con garanzie reali con banche centrali come controparti

Gli enti segnalano qui il totale degli swaps con garanzie reali con banche centrali come controparti segnalati nelle linee precedenti, se è stato applicato un tasso di deflusso dello 0 %.

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 5: CALCOLI)

4.   Calcoli

4.1.   Osservazioni generali

Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni sui calcoli ai fini della segnalazione del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le voci che non devono essere compilate dagli enti sono indicate in grigio.

4.2.   Osservazioni di carattere specifico

I riferimenti alle celle sono forniti nel seguente formato: modello; riga; colonna. Ad esempio, {C 72.00; r130; c040} si riferisce al modello sulle attività liquide; riga 130; colonna 040.

Sottomodello dei calcoli

Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

CALCOLI

Numeratore, denominatore, coefficiente

Articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Il numeratore e il denominatore del coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente stesso.

Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 010 della data riga.

010

1.   Riserva di liquidità

Indicare la cifra di cui a {C 76.00; r290; c010}.

020

2.   Deflusso netto di liquidità

Indicare la cifra di cui a {C 76.00; r370; c010}.

030

3.   Coefficiente di copertura della liquidità (%)

Segnalare il coefficiente di copertura della liquidità calcolato come specificato all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Il requisito di copertura della liquidità è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale.

Se {C 76.00; r020; c010} è pari a zero (determinando un coefficiente tendente all'infinito) indicare il valore 999999.

Calcoli del numeratore

Articolo 17 e allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Formula per calcolare la riserva di liquidità.

Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 010 della data riga.

040

4.   Livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che compongono la riserva di liquidità (valore ai sensi dell'articolo 9): non rettificato

Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r030; c040}.

050

5.   Livello 1 escl. deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Segnalare i deflussi di titoli liquidi di livello 1 (ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima) alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.

060

6.   Livello 1 escl. afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Segnalare gli afflussi di titoli liquidi di livello 1 (ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima) alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.

070

7.   Deflussi di liquidità garantiti

Segnalare i deflussi di liquidità (attività di livello 1) alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.

080

8.   Afflussi di liquidità garantiti

Segnalare gli afflussi di liquidità (attività di livello 1) alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.

090

9.   Livello 1 escl. “importo rettificato a massimale non applicato” delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima

È indicato come a nell'allegato I, punto 5

Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite a massimale non applicato

L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.

100

10.   Valore ai sensi dell'articolo 9 delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1: non rettificato

Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r180; c040}.

110

11.   Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Segnalare i deflussi di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.

120

12.   Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Segnalare gli afflussi di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.

130

13.   “Importo rettificato a massimale non applicato” delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

È indicato come b nell'allegato I, punto 5

Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite a massimale non applicato

L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.

140

14.   “Importo rettificato a massimale applicato” delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

È indicato come b nell'allegato I, punto 5

Segnalare b′ (importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1 a massimale applicato)

= MIN(b, a70/30)

dove b = importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite a massimale non applicato

150

15.   “Importo eccedente delle attività liquide” delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Segnalare la differenza fra b e b secondo le indicazioni dell'allegato I, punto 5.

160

16.   Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2 A: non rettificato

Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r230; c040}.

170

17.   Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2 A

Segnalare i deflussi di titoli liquidi di livello 2 A alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.

180

18.   Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2 A

Segnalare gli afflussi di titoli liquidi di livello 2 A alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.

190

19.   “Importo rettificato a massimale non applicato” per livello 2 A

È indicato come c nell'allegato I, punto 5

Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 2 A a massimale non applicato.

L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.

200

20.   “Importo rettificato a massimale applicato” per livello 2 A

È indicato come c nell'allegato I, punto 5

Segnalare c′ (importo rettificato delle attività di livello 2 A a massimale applicato)

= MIN(c, (a+b′)40/60, MAX(a70/30-b′, 0)]

dove c = importo rettificato delle attività di livello 2 A a massimale non applicato.

210

21.   “Importo eccedente delle attività liquide” per livello 2 A

Segnalare la differenza fra c e c secondo le indicazioni dell'allegato I, punto 5.

220

22.   Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2B: non rettificato

Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r310; c040}.

230

23.   Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B

Segnalare i deflussi di titoli liquidi di livello 2 B alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.

240

24.   Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B

Segnalare gli afflussi di titoli liquidi di livello 2 B alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.

250

25.   “Importo rettificato a massimale non applicato” per livello 2B

È indicato come d nell'allegato I, punto 5

Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 2 B a massimale non applicato.

L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.

260

26.   “Importo rettificato a massimale applicato” per livello 2B

È indicato come d nell'allegato I, punto 5

Segnalare d′ (importo rettificato delle attività di livello 2B a massimale applicato)

= MIN (d, (a+b′+c′)15/85, MAX[(a+b)4′0/60-c′,0), MAX(70/30a-b′-c′,0)]

dove d = importo rettificato delle attività di livello 2B a massimale non applicato.

270

27.   “Importo eccedente delle attività liquide” per livello 2B

Segnalare la differenza fra d e d secondo le indicazioni dell'allegato I, punto 5.

280

28.   Importo eccedente delle attività liquide

Allegato I, punto 4

Segnalare l'“importo eccedente delle attività liquide”: questo importo è pari a:

a)

importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, più

b)

importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, più

c)

importo rettificato delle attività di livello 2 A, più

d)

importo rettificato delle attività di livello 2B,

meno il valore minore tra i seguenti:

e)

somma di a), b), c) e d)

f)

100/30 moltiplicato per a)

g)

100/60 moltiplicato per la somma di a) e b)

h)

100/85 moltiplicato per la somma di a), b) e c).

290

29.   Riserva di liquidità

Allegato I, punto 2

Segnalare la riserva di liquidità, che è pari a:

a)

importo delle attività di livello 1, più

b)

importo delle attività di livello 2 A, più

c)

importo delle attività di livello 2B,

meno il valore minore tra i seguenti:

d)

somma di a), b) e c); o

e)

“importo eccedente delle attività liquide”.

Calcoli del denominatore

Allegato II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

Formula per calcolare il deflusso netto di liquidità

dove:

NLO= deflusso netto di liquidità

TO= totale dei deflussi

TI= totale degli afflussi

FEI= afflussi totalmente esentati

IHC= afflussi soggetti all'elevazione del massimale al 90 % dei deflussi

IC= afflussi soggetti all'elevazione del massimale al 75 % dei deflussi

Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 010 della data riga.

300

30.   Totale dei deflussi

TO= dal foglio dei deflussi

Indicare la cifra di cui a {C 73.00; r010; c060}.

310

31.   Afflussi totalmente esentati

FEI= dal foglio degli afflussi

Indicare la cifra di cui a {C 74.00; r010; c160}.

320

32.   Afflussi soggetti al massimale di 90 %

IHC= dal foglio degli afflussi

Indicare la cifra di cui a {C 74.00; r010; c150}.

330

33.   Afflussi soggetti al massimale di 75 %

IC= dai fogli degli afflussi e degli swaps con garanzie reali

Indicare la cifra di cui a {C 74.00; r010; c140}.

340

34.   Riduzione per gli afflussi totalmente esentati

Segnalare la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità:

= MIN (FEI, TO).

350

35.   Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 90 %

Segnalare la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità:

= MIN (IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)].

360

36.   Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 75 %

Segnalare la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità:

= MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI-IHC/0.9, 0)].

370

37.   Deflusso netto di liquidità

Segnalare i deflussi netti di liquidità che sono pari ai deflussi totali meno la riduzione per gli afflussi totalmente esentati meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 %:

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)] – MIN(IC, 0.75*MAX(T0-FEI-IHC/0.9,0)]

Pilastro 2

380

38.   Requisito del pilastro 2

di cui all'articolo 105 della CRD

Segnalare il requisito del pilastro 2.»


(1)  Le operazioni di swaps con garanzie reali devono essere segnalate anche nel modello C 75.00 di cui all'allegato XXIV.


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