This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D0769
Council Decision (EU) 2016/769 of 21 April 2016 on the acceptance of the Amendments to the 1998 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants
Decisione (UE) 2016/769 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti
Decisione (UE) 2016/769 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti
GU L 127 del 18.5.2016, p. 21–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32016D0769R(01) | (HR) |
18.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 127/21 |
DECISIONE (UE) 2016/769 DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2016
relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione è parte della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione»), a seguito della sua approvazione nel 1981 (1). |
(2) |
L'Unione è parte del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti («protocollo»), a seguito della sua approvazione il 19 febbraio 2004 (2). |
(3) |
Le parti del protocollo hanno avviato negoziati nel 2007 al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze in questione e i valori limite di emissione applicabili a taluni inceneritori di rifiuti. |
(4) |
Nel 2009 le parti presenti alla ventisettesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione hanno adottato per consenso le decisioni 2009/1, 2009/2 e 2009/3 che emendano il protocollo. |
(5) |
Gli emendamenti figuranti nella decisione 2009/3 sono entrati in vigore e sono divenuti effettivi sulla base della procedura accelerata di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del protocollo. |
(6) |
Gli emendamenti figuranti nelle decisioni 2009/1 e 2009/2 richiedono l'accettazione delle parti del protocollo a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del protocollo. |
(7) |
L'Unione ha già adottato strumenti concernenti materie trattate dagli emendamenti del protocollo, compreso il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(8) |
Gli emendamenti del protocollo di cui alle decisioni 2009/1 e 2009/2 dovrebbero pertanto essere accettati a nome dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti («protocollo») sono accettati a nome dell'Unione.
I testi degli emendamenti del protocollo figuranti nell'articolo 1 della decisione 2009/1 e nell'articolo 1 della decisione 2009/2 dell'organo esecutivo della convenzione sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone legittimate a depositare, a nome dell'Unione, nelle materie rientranti nella competenza dell'Unione, lo strumento di accettazione previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, del protocollo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016
Per il Consiglio
Il presidente
G.A. VAN DER STEUR
(1) GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11.
(2) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.
(3) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
(4) La data di entrata in vigore degli emendamenti del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
EMENDAMENTI DEL PROTOCOLLO
di cui all'articolo 1 della decisione 2009/1 dell'organo esecutivo della convenzione
A. Articolo 1
Il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
«per “fonte fissa nuova” s'intende qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata trascorsi due anni dall'entrata in vigore per una parte:
a) |
del presente protocollo; oppure |
b) |
di un emendamento del presente protocollo che, per quanto riguarda una fonte fissa, introduce nuovi valori limite nella parte II dell'allegato IV, oppure introduce nell'allegato VIII la categoria nella quale tale fonte rientra. |
Spetta alle autorità nazionali competenti stabilire se una modifica sia sostanziale o meno, tenendo conto di fattori quali i benefici ambientali derivanti da tale modifica.»
B. Articolo 3
1. |
All'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), punto i) e punto iii), del protocollo sugli inquinanti organici persistenti, il testo: «per le quali l'allegato V individua le migliori tecniche disponibili» è sostituito dal seguente: «per i quali le linee guida adottate dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo individuano le migliori tecniche disponibili». |
2. |
Il punto e virgola alla fine del paragrafo 5, lettera b), punto iv), è sostituito da un punto. |
3. |
Il paragrafo 5, lettera b), punto v), è soppresso. |
C. Articolo 13
Il testo«Gli allegati V e VII hanno» è sostituito da «L'allegato V ha»
D. Articolo 14
1. |
Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli emendamenti al presente protocollo e agli allegati da I a IV, VI e VIII vengono adottati per consenso delle parti rappresentate in una sessione dell'organo esecutivo ed entrano in vigore per le parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data in cui i due terzi delle parti presenti al momento della loro adozione hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali emendamenti presso il depositario. Per tutte le altre parti, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui esse hanno depositato i loro strumenti di accettazione. Al presente paragrafo si applicano i paragrafi 5 bis e 5 ter.» |
2. |
Al paragrafo 4, il testo «agli allegati V e VII» è sostituito da «all'allegato V» e il testo «ai suddetti allegati» è sostituito da «all'allegato V». |
3. |
Al paragrafo 5, il testo «agli allegati V e VII» è soppresso e il testo «ai suddetti allegati» è sostituito da «all'allegato V». |
4. |
Dopo il paragrafo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «5 bis. Per le parti che l'hanno accettata, la procedura di cui al paragrafo 5 ter sostituisce quella di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda gli emendamenti degli allegati da I a IV, VI e VIII.
|
E. Articolo 16
Dopo il paragrafo 2, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:
«3. Uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, se non intende essere vincolato dalle procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 5 ter, per quanto riguarda gli emendamenti degli allegati da I a IV, VI e VIII.»
F. Allegato I
1. |
Nell'elenco, per la sostanza DDT le condizioni (numeri 1 e 2) sull'eliminazione della produzione sono soppresse e sostituite dal termine «Nessuna»; viene inoltre soppresso il testo «salvo quanto precisato nell'allegato II» nelle condizioni di impiego. |
2. |
Nell'elenco, per la sostanza Eptacloro, le condizioni d'uso sono soppresse e sostituite dal termine «Nessuna». |
3. |
Nell'elenco, per la sostanza Esaclorobenzene, le condizioni di produzione e d'uso sono soppresse e sostituite in entrambi i casi dal termine «Nessuna». |
4. |
Nell'elenco sono aggiunte le seguenti sostanze, in ordine alfabetico appropriato, inserendo le seguenti righe:
|
5. |
Nell'elenco, la sostanza PCB è soppressa e sostituita da:
|
6. |
La nota (a) in calce all'allegato I è soppressa. |
7. |
Alla fine dell'allegato I sono aggiunte le seguenti note in calce:
|
G. Allegato II
1. |
Nell'elenco, sono soppresse le sostanze DDT, HCH e PCB nella tabella che figura dopo il primo paragrafo dell'allegato II. |
2. |
Nell'elenco è aggiunta la seguente sostanza, nell'ordine alfabetico appropriato:
|
H. Allegato III
1. |
Il testo sotto il titolo «Anno di riferimento» per ciascuna delle sostanze elencate nell'allegato III è soppresso e sostituito dal seguente: «1990; oppure un altro anno a scelta, dal 1985 al 1995 compreso; oppure, per i paesi con economie in transizione, un altro anno, tra il 1985 e l'anno dell'entrata in vigore del protocollo per una parte, e come specificato da tale parte all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione» |
2. |
Nell'elenco, per la sostanza esaclorobenzene, sotto il nome della sostanza è aggiunto il seguente testo: «CAS: 118-74-1». |
3. |
Nell'elenco è aggiunta la sostanza PCB attraverso l'inserimento di una riga alla fine della tabella:
|
4. |
Dopo la nota in calce (b) è aggiunta un'altra nota, come segue:
|
I. Allegato IV
1. |
Al punto 2, all'interno della parentesi, il termine «e» è soppresso e il testo «, e per un determinato tenore di ossigeno» è aggiunto alla fine. |
2. |
Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
|
3. |
Al paragrafo 4, dopo il termine «norme» è aggiunto «applicabili», e prima dei termini «dal Comitato» è inserito «, ad esempio,» |
4. |
Il paragrafo 6 è sostituito dai seguenti testo e nota in calce:
(1) L'equivalente tossico totale (TEQ) è definito sul piano operativo dalla somma dei prodotti della moltiplicazione della concentrazione di ogni composto per il valore del fattore di equivalenza tossica (TEF), ed è una stima dell'attività totaledella miscela simile a quella di 2,3,7,8-TCDD. Precedentemente, l'abbreviazione per equivalente tossico totale era TE.»" |
5. |
Il paragrafo 7 è sostituito dai seguenti testo e nota in calce:
(2) Incluso gli inceneritori per il trattamento dei rifiuti da biomassa (che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento del legno e che comprendono in particolare i rifiuti di biomassa derivanti dall'attività di costruzione e demolizione), ma esclusi gli inceneritori che trattano solo altri rifiuti di biomassa." (3) I paesi con economie in transizione possono escludere la co-combustione di rifiuti industriali non pericolosi nei processi industriali in cui tali rifiuti sono utilizzati come combustibile aggiuntivo che contribuisce fino al 10 % dell'energia,»" |
6. |
Dopo il punto 7 sono aggiunti i seguenti punti:
|
J. Allegato VI
1. |
Il testo esistente dell'allegato diventa punto 1. |
2. |
Alla lettera a), dopo i termini «del presente protocollo» è aggiunto «per una parte». |
3. |
Il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: «per le fonti fisse esistenti:
|
4. |
Alla fine dell'allegato è aggiunto un nuovo paragrafo 2, con il seguente testo:
|
K. Allegato VIII
1. |
Nella seconda frase della parte I, prima dei termini «all'allegato V» è inserito «ai documenti di orientamento di cui». |
2. |
La descrizione della categoria 1 nella tabella della parte II è soppressa e sostituita dal seguente testo: «Incenerimento di rifiuti (compreso il coincenerimento): rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e sanitari, e fanghi di depurazione.» |
3. |
Le seguenti nuove categorie sono aggiunte nella tabella della parte II:
|
(1) Per perfluorottano sulfonato (PFOS) si intendono le sostanze definite dalla formula molecolare C8F17SO2X, dove X = OH, sale metallico, alogenuro, ammide o altri derivati compresi i polimeri.»
EMENDAMENTI DEL PROTOCOLLO
di cui all'articolo 1 della decisione 2009/2 dell'organo esecutivo della convenzione
A. Allegato I
1. |
Nell'elenco sono aggiunte le seguenti sostanze, in ordine alfabetico appropriato, inserendo le seguenti righe:
|
2. |
Alla fine dell'allegato I è aggiunta la seguente nota in calce:
|
B. Allegato II
1. |
Nell'elenco è aggiunta la seguente sostanza, nell'ordine alfabetico appropriato:
|
2. |
Alla fine dell'allegato II è aggiunta la seguente nota in calce:
|