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Document 32016D0600

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/600 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica la decisione 2007/453/CE in merito alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE della Romania [notificata con il numero C(2016) 2186] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/2186

    GU L 103 del 19.4.2016, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/600/oj

    19.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 103/41


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/600 DELLA COMMISSIONE

    del 15 aprile 2016

    che modifica la decisione 2007/453/CE in merito alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE della Romania

    [notificata con il numero C(2016) 2186]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni («paesi o regioni») vanno classificati in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.

    (2)

    L'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (2) elenca i paesi o le regioni sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE.

    (3)

    L'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) svolge un ruolo di primo piano nella classificazione in categorie di paesi o regioni sulla base del loro rischio di BSE.

    (4)

    Nel maggio 2014, con la risoluzione n. 18 relativa al riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina, l'assemblea generale dell'OIE ha deciso di riconoscere alla Romania la qualifica sanitaria di «rischio trascurabile di BSE» (3). In data 27 giugno 2014 la commissione scientifica per le malattie animali dell'OIE ha sospeso tale qualifica di «rischio trascurabile di BSE» in seguito alla notifica di un caso atipico di BSE pervenuta dalla Romania il 20 giugno 2014.

    (5)

    Nel maggio 2015 l'assemblea generale dell'OIE ha modificato il capitolo sulla BSE contenuto nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE («il codice») e ha aggiunto la seguente frase all'articolo 11.4.1: «Ai fini del riconoscimento ufficiale della qualifica sanitaria di rischio di BSE, si esclude la BSE “atipica” come forma della malattia che si ritiene insorgere spontaneamente e con frequenza molto bassa in tutte le popolazioni bovine» (4).

    (6)

    Poiché la qualifica sanitaria di «rischio trascurabile di BSE» della Romania è stata sospesa a causa dell'individuazione di un caso atipico di BSE e poiché la nuova versione del codice esclude la BSE atipica ai fini del riconoscimento ufficiale della qualifica del rischio di BSE, la commissione scientifica per le malattie animali dell'OIE ha deciso di ripristinare la qualifica di «rischio trascurabile di BSE» della Romania con effetto a decorrere dall'8 dicembre 2015.

    (7)

    Per tenere conto di tale decisione l'elenco dei paesi di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe quindi essere modificato.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/453/CE.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato della decisione 2007/453/CE è così modificato:

    1)

    la voce «— Romania» è inserita nella parte «A. Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE», dopo «— Portogallo» e prima di «— Slovenia»;

    2)

    la voce «— Romania» è soppressa nella parte «B. Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (2)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

    (3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf

    (4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm.


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