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Document 32016D0203

Decisione (UE) 2016/203 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE (statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria)

GU L 39 del 16.2.2016, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/203/oj

16.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/36


DECISIONE (UE) 2016/203 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE (statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/359 della Commissione (3). Nel Liechtenstein non sono disponibili informazioni riguardanti l'assistenza diurna e i regimi di finanziamento da parte delle imprese, nonché l'assistenza ambulatoriale e diurna. È opportuno pertanto che il paese sia esentato dal fornire tali dati.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2016

del

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18z5 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18z6.

32015 R 0359: Regolamento (UE) 2015/359 della Commissione, del 4 marzo 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

Il Liechtenstein è esentato dal fornire dati distinti riguardanti l'assistenza diurna terapeutica (HC.1.2), l'assistenza diurna di riabilitazione (HC.2.2) e l'assistenza (sanitaria) diurna di lunga durata (HC.3.2), che sono compresi nei dati forniti in materia di assistenza ambulatoriale terapeutica (HC.1.3), assistenza ambulatoriale di riabilitazione (HC.2.3) e assistenza (sanitaria) ambulatoriale di lunga durata (HC.3.3) rispettivamente.

b)

Il Liechtenstein è esentato dal fornire dati riguardanti i regimi di finanziamento da parte delle imprese (HF.2.3). Tale esenzione è oggetto di riesame da parte del Comitato misto SEE ogniqualvolta i dati forniti dal Liechtenstein dimostrino che le spese relative ai regimi di finanziamento da parte delle imprese nel Liechtenstein non sono più trascurabili.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/359 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE


(1)  GU L 62 del 6.3.2015, pag. 6.

(2)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


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