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Document 32015R2447

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione

GU L 343 del 29.12.2015, p. 558–893 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj

29.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/558


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare gli articoli 8, 11, 17, 25, 32, 37, 41, 50, 54, 58, 63, 66, 76, 100, 107, 123, 132, 138, 143, 152, 157, 161, 165, 169, 176, 178, 181, 184, 187, 193, 200, 207, 209, 213, 217, 222, 225, 232, 236, 266, 268, 273 e 276,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice), coerente con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per specificare le norme procedurali relative ad alcuni dei suoi elementi, a fini di chiarezza, precisione e prevedibilità.

(2)

L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione degli scambi e, allo stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali, contribuendo dunque notevolmente alla riduzione dei costi per le imprese e dei rischi per la società. Pertanto, gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni mediante procedimenti informatici richiedono norme specifiche sui sistemi informativi utilizzati. L’archiviazione e il trattamento delle informazioni doganali e un’interfaccia armonizzata con gli operatori economici dovrebbero essere integrati nei sistemi in quanto elementi che consentono, ove necessario, un accesso agli scambi diretto e armonizzato a livello dell’Unione. L’archiviazione e il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sono pienamente conformi alle disposizioni in vigore a livello nazionale e dell’Unione in materia di protezione dei dati.

(3)

Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento è pienamente conforme alle disposizioni in vigore a livello nazionale e dell’Unione in materia di protezione dei dati.

(4)

Nei casi in cui autorità o persone di paesi terzi utilizzino sistemi elettronici, il loro accesso sarà limitato alla funzionalità richiesta e conforme alle disposizioni giuridiche dell’Unione.

(5)

Al fine di garantire che a ciascun operatore economico sia attribuito un unico numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI) è necessario disporre di regole chiare e trasparenti che definiscano l’autorità doganale competente per l’attribuzione.

(6)

Al fine di agevolare il corretto sviluppo e la manutenzione del sistema elettronico relativo alle informazioni tariffarie vincolanti e l’uso efficiente delle informazioni ivi caricate occorre stabilire norme per l’allestimento di tale sistema e per il suo funzionamento.

(7)

Ai fini di una maggiore facilità e per garantire un monitoraggio efficace, occorre introdurre un sistema elettronico di informazione e comunicazione per lo scambio e l’archiviazione di informazioni sulle prove della posizione doganale di merci unionali.

(8)

L’obbligo di trasmettere in anticipo i dati richiesti per la presentazione della dichiarazione CN 23 in formato elettronico comporta adeguamenti nel trattamento delle dichiarazioni in dogana relative alle spedizioni postali, in particolare nel caso di spedizioni che beneficiano di un’esenzione dai dazi doganali.

(9)

Le semplificazioni in materia di transito dovrebbero essere allineate con l’ambiente elettronico previsto dal codice, che meglio corrisponde alle esigenze degli operatori economici, garantendo nel contempo l’agevolazione degli scambi legittimi e l’efficacia dei controlli doganali.

(10)

Al fine di garantire un funzionamento più efficiente e un migliore monitoraggio dei regimi relativi alle merci in transito che sono attualmente svolti su supporto cartaceo o sono parzialmente informatizzati, è auspicabile che i regimi di transito siano interamente informatizzati per tutti i modi di trasporto, sia pure con le dovute eccezioni definite per i viaggiatori e a fini di continuità operativa.

(11)

Per dare attuazione al diritto di ogni persona di essere sentita prima che le autorità doganali adottino una decisione che possa arrecarle pregiudizio, è necessario specificare le norme procedurali per l’esercizio di tale diritto, tenendo conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dei diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e, in particolare, del diritto a una buona amministrazione.

(12)

Al fine di rendere operativo il sistema delle domande di decisioni relative alla normativa doganale e garantire un processo decisionale agevole ed efficace ad opera delle autorità doganali, è di estrema importanza che gli Stati membri trasmettano alla Commissione un elenco delle proprie autorità doganali competenti alle quali devono essere presentate le domande di decisioni.

(13)

Sono necessarie norme comuni per la presentazione e l’accettazione di una decisione relativa a informazioni vincolanti, nonché per l’adozione di tali decisioni, al fine di garantire la parità di condizioni per tutti gli operatori economici.

(14)

Poiché il sistema elettronico relativo alle informazioni tariffarie vincolanti deve essere ancora potenziato, fino a quando ciò non avvenga è opportuno utilizzare formulari cartacei per le domande e le decisioni ITV.

(15)

Al fine di rispettare il carattere vincolante obbligatorio delle decisioni relative a informazioni vincolanti è necessario includere nella dichiarazione in dogana un riferimento alla decisione in questione. Al fine di garantire un’effettiva sorveglianza, da parte delle autorità doganali, del rispetto degli obblighi derivanti da una decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante, è inoltre necessario specificare le norme procedurali per la raccolta e l’uso dei dati di sorveglianza pertinenti per monitorare l’uso di tale decisione. È inoltre necessario specificare in che modo tale sorveglianza dovrà essere realizzata fino a quando i sistemi elettronici non verranno potenziati.

(16)

Al fine di garantire l’uniformità, la trasparenza e la certezza del diritto occorrono norme procedurali per l’uso esteso di decisioni relative a informazioni vincolanti e per informare le autorità doganali che l’adozione di decisioni relative a informazioni vincolanti è sospesa in relazione alle merci per cui è impossibile garantire una classificazione tariffaria o una determinazione dell’origine corrette e uniformi.

(17)

I criteri per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) ai fini delle semplificazioni doganali e della sicurezza, che possono anche essere combinati, nonché la procedura che consente di ottenere tale qualifica, dovrebbero essere descritti in modo più dettagliato per garantire un’attuazione uniforme delle procedure per i vari tipi di autorizzazioni della qualifica di AEO.

(18)

Poiché il sistema elettronico necessario all’applicazione delle disposizioni del codice che regolano la domanda e la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) deve essere ancora potenziato, fino a quando ciò non avvenga è necessario continuare a utilizzare i mezzi attualmente disponibili, su supporto cartaceo e in formato elettronico.

(19)

Un’applicazione uniforme ed efficace dei controlli doganali richiede uno scambio armonizzato delle informazioni attinenti ai rischi e dei risultati dell’analisi dei rischi. Sarebbe pertanto necessario utilizzare un sistema elettronico di comunicazione e di informazione per le comunicazioni relative ai rischi tra le autorità doganali e tra queste e la Commissione, nonché per l’archiviazione di tali informazioni.

(20)

Per garantire un’applicazione corretta e uniforme dei contingenti tariffari occorre stabilire norme relative alla loro gestione e alle responsabilità delle autorità doganali in questo campo. È inoltre necessario stabilire norme procedurali per il corretto funzionamento del sistema elettronico relativo alla gestione dei contingenti tariffari.

(21)

Sono necessarie norme procedurali per garantire la raccolta di dati di sorveglianza sulle dichiarazioni per l’immissione in libera pratica o sulle dichiarazioni di esportazione rappresentative per l’Unione. È inoltre necessario stabilire norme procedurali per il corretto funzionamento del sistema elettronico relativo a tale sorveglianza. Occorre altresì specificare le norme procedurali per la raccolta dei dati di sorveglianza da applicare fino a quando il sistema elettronico connesso a tale sorveglianza nonché i sistemi nazionali di importazione e di esportazione non siano stati potenziati.

(22)

Nel contesto delle norme sull’origine non preferenziale sono necessarie norme procedurali relative alla fornitura e alla verifica della prova dell’origine nei casi in cui la legislazione agricola o altre normative dell’Unione richiedano tale prova dell’origine per poter beneficiare dei regimi speciali d’importazione.

(23)

Nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell’Unione (SPG) e delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione per taluni paesi o territori occorre stabilire procedure e formulari al fine di garantire un’applicazione comune delle norme d’origine. Occorre inoltre stabilire le disposizioni volte a garantire il rispetto delle norme pertinenti da parte dei paesi beneficiari dell’SPG e dei suddetti paesi o territori, e definire le procedure per una cooperazione amministrativa efficace con l’Unione al fine di facilitare le verifiche e prevenire o combattere le frodi.

(24)

Nel contesto delle norme preferenziali in materia di origine sono necessarie procedure volte ad agevolare il processo di rilascio delle prove dell’origine nell’Unione, comprese le disposizioni relative allo scambio di informazioni tra gli operatori economici per mezzo delle dichiarazioni del fornitore e il funzionamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, in particolare tramite il rilascio di certificati d’informazione INF 4. Tali procedure dovrebbero prendere in considerazione e ridurre il divario risultante dal fatto che l’Unione ha concluso accordi di libero scambio che non sempre comprendono norme per la sostituzione delle prove dell’origine ai fini della spedizione di prodotti non ancora immessi in libera pratica verso un altro luogo nel territorio delle parti di tali accordi. Tali procedure dovrebbero inoltre tener conto del fatto che, nei futuri accordi di libero scambio, l’Unione potrebbe non includere norme esaurienti o non prevedere alcuna norma per la certificazione dell’origine e basarsi esclusivamente sulla normativa interna delle parti. È dunque necessario stabilire le procedure generali per il conferimento delle autorizzazioni di esportatore autorizzato ai fini di tali accordi. Sulla base dello stesso ragionamento andrebbero altresì previste procedure per la registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG.

(25)

Nel quadro dell’SPG occorrono procedure volte ad agevolare la sostituzione delle prove dell’origine, che si tratti di certificati di origine, modulo A, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni di origine. Tali norme dovrebbero agevolare la circolazione dei prodotti non ancora immessi in libera pratica in un altro luogo all’interno del territorio doganale dell’Unione o, ove applicabile, in Norvegia, Svizzera o Turchia, una volta che tali paesi soddisfino determinate condizioni. Dovrebbero inoltre essere previsti i formulari da utilizzare per il rilascio dei certificati di origine, modulo A, e dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 nonché i formulari utilizzati dagli esportatori per chiedere la qualifica di esportatori registrati.

(26)

Al fine di garantire un’applicazione uniforme e armonizzata delle disposizioni sul valore in dogana, in conformità con le norme internazionali, dovrebbero essere adottate norme procedurali che specifichino in che modo è determinato il valore della transazione. Per gli stessi motivi occorre adottare norme procedurali che specifichino in che modo devono essere applicati i metodi secondari di determinazione del valore in dogana e come viene determinato il valore in dogana in casi specifici e in circostanze particolari.

(27)

Considerando la necessità di garantire un’adeguata tutela degli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri e la parità di condizioni tra gli operatori economici, è necessario stabilire norme procedurali relative alla costituzione di una garanzia, alla determinazione del suo importo e, tenendo conto del rischio connesso ai diversi regimi doganali, al monitoraggio della garanzia da parte dell’operatore economico interessato e delle autorità doganali.

(28)

Al fine di salvaguardare la riscossione dell’obbligazione doganale dovrebbe essere garantita l’assistenza reciproca tra le autorità doganali nei casi in cui sorga un’obbligazione doganale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha accettato la garanzia.

(29)

È necessario stabilire procedure e requisiti al fine di agevolare l’interpretazione uniforme in tutta l’Unione delle norme di rimborso o di sgravio dei dazi. Il rimborso o lo sgravio sono subordinati al soddisfacimento di determinati requisiti, nonché all’espletamento di formalità, che devono essere chiarite a livello dell’Unione per facilitare l’applicazione del codice negli Stati membri ed evitare disparità di trattamento. Devono essere specificate le condizioni alle quali può aver luogo l’assistenza reciproca tra le autorità doganali nei casi in cui, ai fini del rimborso o dello sgravio, è necessario ottenere informazioni supplementari. È inoltre necessario garantire un’applicazione uniforme nei casi di rimborso o di sgravio in cui l’esportazione o la distruzione hanno avuto luogo senza vigilanza doganale. È opportuno determinare le condizioni e gli elementi di prova richiesti per dimostrare che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state esportate o distrutte.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero tenere a disposizione della Commissione l’elenco dei casi di rimborso o di sgravio in cui l’importo in questione è irrilevante per consentire alla Commissione di svolgere verifiche nell’ambito dei controlli sulle risorse proprie e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

(31)

Per tener conto dei casi in cui alcune indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata devono essere trasmesse in una fase iniziale del trasporto delle merci per consentire una migliore protezione contro le minacce gravi, nonché dei casi in cui, oltre al trasportatore, altre persone trasmettono indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per migliorare l’efficacia dell’analisi dei rischi a fini di sicurezza, dovrebbe essere possibile trasmettere la dichiarazione sommaria di entrata mediante più serie di dati. Occorre stabilire regole chiare relative alla corrispondente registrazione dei documenti presentati e delle modifiche apportate.

(32)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi legittimi, le analisi dei rischi a fini di sicurezza dovrebbero di norma essere effettuate entro i termini prescritti per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata, salvo nei casi in cui è identificato un rischio o è necessario effettuare un’analisi dei rischi supplementare.

(33)

Poiché il sistema di controllo delle importazioni (ICS) necessario all’applicazione delle disposizioni del codice che regolano la dichiarazione sommaria di entrata non è stato ancora pienamente potenziato, è necessario continuare a ricorrere ai mezzi attualmente utilizzati per lo scambio e l’archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del codice, e al sistema di controllo delle importazioni nella sua versione attuale.

(34)

Allo stesso titolo, poiché il sistema di controllo delle importazioni attualmente in uso è in grado di ricevere soltanto le dichiarazioni sommarie di entrata presentate sotto forma di un’unica serie di dati, è opportuno sospendere temporaneamente le disposizioni relative alla fornitura di dati in più serie fino a quando il sistema non venga potenziato.

(35)

È opportuno stabilire le norme procedurali da applicare quando una nave marittima o un aeromobile che entrano nel territorio doganale dell’Unione arrivano in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro che non era stato dichiarato come paese di transito nella dichiarazione sommaria di entrata.

(36)

Quando la circolazione delle merci in custodia temporanea comporta lo stoccaggio in strutture di deposito situate in più di uno Stato membro, prima di autorizzare tale circolazione l’autorità doganale competente dovrebbe consultare le autorità doganali interessate al fine di garantire il rispetto delle condizioni.

(37)

Ai fini di un più efficace funzionamento della custodia temporanea, è opportuno stabilire nella normativa doganale dell’Unione disposizioni che regolino la circolazione delle merci da una struttura di deposito per la custodia temporanea a un’altra nei casi in cui ciascuna di esse sia coperta da un’unica autorizzazione o da autorizzazioni diverse, nonché nei casi in cui i titolari di tali autorizzazioni siano la stessa persona o persone diverse. Al fine di garantire una sorveglianza doganale efficace dovrebbero essere stabilite regole chiare che definiscano le responsabilità dell’autorità doganale competente per il luogo di arrivo delle merci.

(38)

Al fine di garantire un’applicazione uniforme delle norme relative alla posizione doganale di merci unionali, che porterà a incrementi di efficienza sia per le amministrazioni doganali che per gli operatori economici, dovrebbero essere specificate le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova della posizione doganale di merci unionali, in particolare norme relative ai vari mezzi con cui tali prove possono essere fornite nonché le semplificazioni connesse alla fornitura delle prove.

(39)

Ai fini di una maggiore chiarezza per gli operatori economici, è opportuno specificare quale ufficio doganale è competente a ricevere e trattare una dichiarazione in dogana in funzione del tipo di dichiarazione e del regime doganale richiesto dall’operatore economico. È inoltre opportuno precisare le condizioni per l’accettazione di una dichiarazione in dogana e le situazioni in cui una dichiarazione in dogana può essere modificata successivamente allo svincolo delle merci.

(40)

La presentazione di una dichiarazione normale in dogana richiede norme procedurali che indichino che, se una dichiarazione in dogana è presentata per articoli di merci diversi, ciascun articolo è considerato oggetto di una dichiarazione in dogana separata.

(41)

Nei casi in cui sono concesse autorizzazioni per un uso regolare delle dichiarazioni semplificate è necessario armonizzare le pratiche in termini di scadenze per la presentazione delle dichiarazioni complementari, nonché di documenti giustificativi se questi non sono disponibili al momento della presentazione della dichiarazione semplificata.

(42)

Per consentire di identificare agevolmente una dichiarazione in dogana ai fini delle formalità e dei controlli successivi alla sua accettazione è necessario stabilire norme procedurali che specifichino l’utilizzo di un numero di riferimento principale (Master Reference Number – MRN).

(43)

È opportuno prevedere misure uniformi per determinare la sottovoce tariffaria applicabile, su richiesta del dichiarante, a una spedizione costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e nei casi in cui il trattamento di ciascuna di tali merci conformemente alla sua sottovoce tariffaria comporterebbe un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi all’importazione o all’esportazione esigibili.

(44)

Al fine di garantire la corretta gestione delle concessioni di autorizzazione di sdoganamento centralizzato nei casi in cui sia coinvolta più di una autorità doganale, la procedura di consultazione dovrebbe essere standardizzata. Analogamente, andrebbe predisposto un inquadramento adeguato per la comunicazione in tempo utile tra l’ufficio doganale di controllo e l’ufficio doganale di presentazione per consentire agli Stati membri di autorizzare tempestivamente lo svincolo delle merci nonché di conformarsi alla legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto e di accise, ai divieti e alle restrizioni nazionali nonché ai requisiti statistici.

(45)

L’autovalutazione è stata introdotta come nuova semplificazione offerta dal codice. È dunque di estrema importanza definire con precisione la semplificazione connessa alle formalità e ai controlli doganali che devono essere espletati dal titolare dell’autorizzazione. Le norme corrispondenti dovrebbero garantire una chiara applicazione dell’autovalutazione nello Stato membro tramite controlli adeguati e proporzionati.

(46)

La distruzione, la vendita e l’abbandono allo Stato delle merci richiede norme procedurali che precisino il ruolo delle autorità doganali in relazione al tipo e alla quantità dei cascai e degli avanzi risultanti dalla distruzione delle merci nonché le procedure da seguire con riguardo all’abbandono e alla vendita di merci.

(47)

L’esenzione dal dazio all’importazione per le merci in reintroduzione dovrebbe essere suffragata da informazioni attestanti che le condizioni per beneficiare di tale esenzione sono soddisfatte. In proposito dovrebbero applicarsi norme procedurali connesse con le informazioni richieste e con lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e gli operatori economici nonché tra le autorità doganali.

(48)

L’esenzione dal dazio all’importazione per la pesca marittima e i prodotti estratti dal mare dovrebbe essere suffragata dalla fornitura di prove attestanti che le condizioni per beneficiare di tale esenzione sono soddisfatte. In proposito dovrebbero applicarsi norme procedurali connesse con le informazioni richieste.

(49)

Poiché nel caso di una domanda di autorizzazione per i regimi speciali è richiesto un esame delle condizioni economiche, è necessario stabilire regole chiare e semplici per un’analisi adeguata a livello di Unione qualora esistano prove indicanti che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere pregiudicati.

(50)

È necessario stabilire le norme procedurali relative all’appuramento di un regime speciale qualora le merci siano state vincolate a tale regime utilizzando due o più dichiarazioni in dogana, in modo che sia chiaro in quale ordine si svolge tale appuramento.

(51)

È opportuno che le autorità doganali competenti prendano una decisione in merito alle richieste di trasferimento di diritti e obblighi dal titolare del regime a un’altra persona.

(52)

La circolazione delle merci vincolate a un regime speciale verso l’ufficio doganale di uscita dovrebbe essere consentita se sono espletate le formalità relative al regime di esportazione.

(53)

La separazione contabile dovrebbe essere consentita nel caso in cui siano utilizzate merci equivalenti. Le norme procedurali relative al cambiamento di posizione doganale di merci non unionali e di merci equivalenti devono garantire che un operatore economico non possa ottenere un vantaggio ingiustificato a livello dei dazi all’importazione.

(54)

Al fine di agevolare il commercio legittimo e garantire l’efficacia dei controlli doganali, evitando nel contempo eventuali discrepanze nel trattamento da parte delle amministrazioni doganali dei singoli Stati membri, è opportuno definire le norme procedurali che disciplinano il regime di transito unionale, il regime di transito in conformità alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (3), comprese le successive modifiche (convenzione TIR), alla convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea delle merci stipulata a Bruxelles il 6 dicembre 1961, comprese le successive modifiche (convenzione ATA) e alla convenzione relativa all’ammissione temporanea (4), comprese le successive modifiche (convenzione di Istanbul) nonché i regimi di transito in base al formulario 302 e nell’ambito del sistema postale. Tali norme procedurali determinano gli elementi principali dei processi e includono una serie di semplificazioni, consentendo in tal modo sia alle amministrazioni doganali che agli operatori economici di beneficiare pienamente di procedure armonizzate efficienti quale esempio concreto di facilitazione degli scambi.

(55)

In considerazione delle specificità del trasporto aereo e marittimo, è opportuno prevedere ulteriori semplificazioni per tali modi di trasporto consentendo che i dati disponibili nelle scritture dei vettori aerei e marittimi siano utilizzati come dichiarazioni di transito. Ulteriori semplificazioni dovrebbero inoltre essere introdotte per i procedimenti informatici relativi alle merci trasportate per ferrovia al fine di adeguare le relative disposizioni alle modifiche dovute alla liberalizzazione dei mercati e ai cambiamenti nelle norme procedurali ferroviarie.

(56)

Al fine di trovare un equilibrio tra l’efficacia dei compiti delle autorità doganali e le aspettative degli operatori economici è opportuno procedere, prima dello svincolo delle merci, a un’analisi dei rischi ai fini della sicurezza delle dichiarazioni pre-partenza, entro un termine che tenga conto dell’interesse legittimo di non ostacolare gli scambi nell’ambito del trasporto di merci.

(57)

Occorrere stabilire le modalità di presentazione delle merci e le formalità da espletare presso l’ufficio di esportazione e l’ufficio di uscita, in particolare quelle che garantiscono l’efficace ed efficiente conferma dell’uscita nonché lo scambio di informazioni tra l’ufficio di esportazione e l’ufficio di uscita.

(58)

Data l’esistenza di somiglianze tra l’esportazione e la riesportazione, è opportuno estendere alle merci riesportate l’applicazione di talune norme relative all’esportazione di merci.

(59)

Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire un’agevole transizione verso il nuovo regime giuridico, è necessario stabilire disposizioni transitorie per definire le regole da applicare alle merci vincolate a taluni regimi doganali anteriormente al 1o maggio 2016 e il cui svincolo o appuramento è previsto dopo tale data. Analogamente, gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a presentare domanda di autorizzazione ai sensi del codice prima della sua data di applicazione per poter essere in grado di utilizzare a partire dal 1o maggio 2016 le autorizzazioni concesse.

(60)

Le regole generali per l’applicazione del codice sono strettamente correlate, non possono essere separate a causa dell’interrelazione del loro oggetto e contengono al tempo stesso norme orizzontali che si applicano a vari regimi doganali. È dunque opportuno riunirle in un unico regolamento al fine di garantire la coerenza giuridica.

(61)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

(62)

È opportuno che le disposizioni di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o maggio 2016 al fine di consentire la piena applicazione del codice,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

Articolo 1

Definizioni

(1)   Ai fini del presente regolamento si applica l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (5) della Commissione.

(2)   Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)   «bagaglio a mano»: in caso di viaggio in aereo, il bagaglio che la persona fisica porta con sé entrando e uscendo dalla cabina dell’aeromobile;

(2)   «ufficio doganale di presentazione»: l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono presentate;

(3)   «bagaglio registrato»: in caso di viaggio in aereo, il bagaglio che è stato controllato nell’aeroporto di partenza e che non è accessibile alla persona fisica nel corso del volo né durante eventuali scali;

(4)   «merci identiche»: nel contesto della valutazione in dogana, merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di presentazione di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche le merci altrimenti conformi alla presente definizione;

(5)   «aeroporto internazionale dell’Unione»: qualsiasi aeroporto dell’Unione che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali, è abilitato al traffico aereo con territori situati al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

(6)   «volo intraunionale»: il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti dell’Unione, il quale non inizia né termina in un aeroporto non appartenente all’Unione;

(7)   «prodotti trasformati principali»: i prodotti trasformati per i quali è stata concessa l’autorizzazione di perfezionamento attivo;

(8)   «attività di commercializzazione»: nel contesto della determinazione del valore in dogana, tutte le attività attinenti alla pubblicità o alla commercializzazione e alla promozione della vendita delle merci in questione e tutte le attività attinenti alle relative garanzie;

(9)   «prodotti trasformati secondari»: i prodotti trasformati che costituiscono un sottoprodotto necessariamente risultante dall’operazione di trasformazione diverso dai prodotti trasformati principali;

(10)   «aeromobili d’affari o da turismo»: aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;

(11)   «deposito doganale pubblico di tipo III»: un deposito doganale gestito dalle autorità doganali;

(12)   «infrastruttura di trasporto fissa»: i mezzi tecnici utilizzati per il trasporto continuo di merci quali elettricità, gas e petrolio;

(13)   «ufficio doganale di transito»:

a)

l’ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio doganale dell’Unione quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un’operazione di transito effettuata attraversando la frontiera con un territorio esterno al territorio doganale dell’Unione diverso da un paese di transito comune, oppure

b)

l’ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio doganale dell’Unione quando le merci hanno attraversato un territorio esterno al territorio doganale dell’Unione nel corso di un’operazione di transito;

(14)   «merci similari»: nel contesto della determinazione del valore in dogana, merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari.

CAPO 2

Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale

Sezione 1

Fornitura di informazioni

Sottosezione 1

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati, scambio di dati e archiviazione

Articolo 2

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del codice e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell’allegato A.

2.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del codice e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) …/… per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e le prove della posizione doganale figurano nell’allegato B.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema ITV e del sistema Sorveglianza 2, i codici e i formati di cui all’allegato A non si applicano e i codici e i formati rispettivi sono quelli indicati negli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi (6).

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema AEO, i codici e i formati di cui all’allegato A non si applicano e i codici e i formati rispettivi sono quelli indicati negli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi.

In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, fino alle date di introduzione o di potenziamento dei sistemi informatici pertinenti di cui all’allegato 1 del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi, i formati e i codici di cui all’allegato B sono facoltativi per gli Stati membri.

Fino alle date di introduzione o di potenziamento dei sistemi informatici pertinenti di cui all’allegato 1 del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi, i formati e i codici richiesti per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati di cui all’allegato 9 del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi.

Fino alle date rispettive di introduzione del sistema automatizzato di esportazione nell’ambito del CDU e di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione, di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione (7), gli Stati membri provvedono affinché i codici e i formati utilizzati per la notifica della presentazione consentano di presentare le merci conformemente all’articolo 139 del codice.

4.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU, i formati e i codici previsti nell’allegato A per le domande e le autorizzazioni seguenti sono facoltativi per gli Stati membri:

a)

le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci;

b)

le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali;

c)

le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento;

d)

le domande e le autorizzazioni relative alla gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all’articolo 148 del codice;

e)

le domande e le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo;

f)

le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di emittente autorizzato;

g)

le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo della dichiarazione semplificata;

h)

le domande e le autorizzazioni relative allo sdoganamento centralizzato;

i)

le domande e le autorizzazioni relative all’iscrizione nelle scritture del dichiarante;

j)

le domande e le autorizzazioni relative all’autovalutazione;

k)

le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di pesatore autorizzato di banane;

l)

le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo del perfezionamento attivo;

m)

le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo del perfezionamento passivo;

n)

le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo del regime di uso finale;

o)

le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo dell’ammissione temporanea;

p)

le domande e le autorizzazioni relative alla gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale;

q)

le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per le operazioni TIR;

r)

le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale;

s)

le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale;

t)

le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo di sigilli di un modello particolare;

u)

le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo delle dichiarazioni di transito con una serie di dati ridotta;

v)

le domande e le autorizzazioni relative all’utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana.

Quando scelgono di non utilizzare determinati codici e formati nel corso del periodo di transizione, gli Stati membri si accertano di aver predisposto procedure efficaci che consentano loro di verificare il rispetto delle condizioni di concessione dell’autorizzazione.

Articolo 3

Sicurezza dei sistemi elettronici

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1.   Al momento di sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del codice gli Stati membri definiscono e gestiscono dispositivi di sicurezza atti a garantire il funzionamento efficace, affidabile e sicuro dei vari sistemi. Essi garantiscono inoltre l’esistenza di misure per il controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione o distruzione.

2.   Ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l’indicazione della finalità dell’operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l’operazione stessa.

3.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri, la Commissione e, se del caso, l’operatore economico interessato di ogni effettiva o sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.

Articolo 4

Conservazione dei dati

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Tutti i dati convalidati dal sistema elettronico pertinente sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui sono stati convalidati, salvo diversa indicazione.

Articolo 5

Disponibilità dei sistemi elettronici

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1.   La Commissione e gli Stati membri concludono accordi operativi che stabiliscono i requisiti pratici per la disponibilità e le prestazioni dei sistemi elettronici nonché per la continuità dell’attività economica.

2.   Gli accordi operativi di cui al paragrafo 1 stabiliscono in particolare tempi di risposta adeguati per lo scambio e l’elaborazione di informazioni nei sistemi elettronici pertinenti.

3.   I sistemi elettronici devono essere messi a disposizione in modo permanente. Tuttavia, tale obbligo non si applica:

a)

in casi specifici connessi all’uso dei sistemi elettronici stabiliti negli accordi di cui al paragrafo 1 o, a livello nazionale, in assenza di tali accordi;

b)

in casi di forza maggiore.

Sottosezione 2

Registrazione delle persone

Articolo 6

Autorità doganale competente

(Articolo 9 del codice)

Le autorità doganali competenti per la registrazione sono quelle designate dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo di tali autorità. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.

Articolo 7

Sistema elettronico connesso al numero EORI

(Articolo 16 del codice)

1.   Per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni connesse al numero EORI deve essere utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice («sistema EORI»).

Le informazioni sono rese disponibili dall’autorità doganale competente tramite tale sistema ogniqualvolta si proceda all’attribuzione di nuovi numeri EORI o quando vengono apportate modifiche ai dati memorizzati per registrazioni già attribuite.

2.   Per ciascuna persona viene assegnato un solo numero EORI.

3.   Il formato e i codici dei dati memorizzati nel sistema EORI sono stabiliti nell’allegato 12-01.

4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema centrale EORI, i formati e i codici di cui all’allegato 12-01 non si applicano.

Fino alla data del potenziamento del sistema centrale EORI, i codici dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone sono quelli indicati nell’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi.

5.   Quando raccolgono i dati di cui al punto 4 dell’allegato 12-01, gli Stati membri provvedono affinché siano utilizzati i formati e i codici di cui all’allegato 12-01.

Sezione 2

Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale

Sottosezione 1

Decisioni adottate dalle autorità doganali

Articolo 8

Procedura generale per il diritto a essere sentiti

(Articolo 22, paragrafo 6, del codice)

1.   La comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, del codice:

a)

include un riferimento ai documenti e alle informazioni su cui le autorità doganali intendono basare la propria decisione;

b)

indica il termine entro il quale l’interessato deve esprimere il suo punto di vista a partire dalla data in cui riceve la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta;

c)

include un riferimento al diritto dell’interessato di accedere ai documenti e alle informazioni di cui alla lettera a) in conformità delle disposizioni applicabili.

2.   Se l’interessato fornisce il suo punto di vista prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità doganali possono procedere all’adozione della decisione, a meno che l’interessato non manifesti simultaneamente l’intenzione di esprimere ulteriormente il suo punto di vista entro il termine stabilito.

Articolo 9

Procedura specifica per il diritto di essere sentiti

(Articolo 22, paragrafo 6, del codice)

1.   Le autorità doganali possono far rientrare la comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del codice nel processo di verifica o controllo nel caso in cui intendano adottare una decisione sulla base di uno dei seguenti elementi:

a)

i risultati di una verifica consecutiva alla presentazione delle merci;

b)

i risultati di una verifica della dichiarazione in dogana di cui all’articolo 191 del codice;

c)

i risultati del controllo a posteriori di cui all’articolo 48 del codice, quando le merci sono ancora sotto vigilanza doganale;

d)

i risultati di una verifica della prova della posizione doganale di merci unionali o, se del caso, i risultati della verifica della domanda di registrazione di tale prova o di convalida della stessa;

e)

il rilascio di una prova dell’origine da parte delle autorità doganali;

f)

i risultati del controllo delle merci per le quali non sono state presentate dichiarazioni sommarie, dichiarazioni di custodia temporanea, dichiarazioni di riesportazione o dichiarazioni in dogana.

2.   Nel caso in cui sia effettuata una comunicazione in conformità del paragrafo 1, l’interessato può:

a)

esprimere immediatamente il suo punto di vista con lo stesso mezzo usato per la comunicazione a norma dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; oppure

b)

chiedere una comunicazione a norma dell’articolo 8, tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera f).

L’interessato è informato dalle autorità doganali in merito a queste due opzioni.

3.   Quando le autorità doganali adottano una decisione che arreca pregiudizio all’interessato, esse registrano se tale persona ha espresso o no il proprio punto di vista in conformità del paragrafo 2, lettera a).

Sottosezione 2

Decisioni adottate su richiesta

Articolo 10

Sistemi elettronici relativi alle decisioni

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1.   Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alle domande e decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro e a eventuali successivi eventi che possono incidere sulla domanda o decisione originaria viene utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Le informazioni sono rese disponibili senza indugio dall’autorità doganale competente tramite tale sistema e al massimo entro sette giorni da quando l’autorità viene a conoscenza delle informazioni.

2.   Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membri è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello dell’Unione e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 11

Autorità doganale designata per ricevere le domande

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità doganali di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice designate per ricevere le domande. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione le eventuali successive modifiche a tale elenco.

Articolo 12

Accettazione della domanda

(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

1.   Se l’autorità doganale accetta una domanda a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la data di accettazione di tale domanda è la data in cui la medesima autorità ha ricevuto tutte le informazioni richieste in conformità dell’articolo 22, secondo comma, del codice.

2.   Se ritiene che la domanda non contenga tutti i dati necessari, l’autorità doganale chiede al richiedente di fornire le informazioni pertinenti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni.

Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste dall’autorità doganale entro il termine a tal fine stabilito, la domanda non viene accettata e il richiedente viene informato di conseguenza.

3.   In assenza di qualsiasi comunicazione al richiedente in merito all’accettazione o al rifiuto della domanda, quest’ultima si considera accettata. La data di accettazione è la data di presentazione della domanda o, nei casi in cui il richiedente ha fornito informazioni aggiuntive a seguito di una richiesta dell’autorità doganale in conformità del paragrafo 2, la data in cui è stato fornito l’ultimo elemento di informazione.

Articolo 13

Archiviazione delle informazioni relative alle decisioni

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

L’autorità doganale competente a prendere una decisione conserva tutti i dati e le informazioni a sostegno della stessa che sono stati utilizzati in sede di adozione della decisione per almeno tre anni dopo il termine della sua validità.

Articolo 14

Consultazione tra le autorità doganali

(Articolo 22 del codice)

1.   Se un’autorità doganale competente a prendere una decisione deve consultare l’autorità doganale di un altro Stato membro interessato circa l’adempimento delle condizioni e dei criteri necessari per l’adozione di una decisione favorevole, tale consultazione deve avvenire entro il termine previsto per l’adozione della decisione in questione. L’autorità doganale competente a prendere una decisione stabilisce un termine per la consultazione che ha inizio a decorrere dalla data di comunicazione, da parte di tale autorità doganale, delle condizioni e dei criteri che devono essere esaminati dall’autorità doganale consultata.

Se, a seguito dell’esame di cui al primo comma, l’autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per l’adozione di una decisione favorevole, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all’autorità doganale competente a prendere la decisione.

2.   Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 1 può essere prorogato dall’autorità doganale competente a prendere la decisione in uno dei seguenti casi:

a)

se a causa della natura degli esami da effettuare l’autorità consultata necessita di più tempo;

b)

se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione, che a sua volta ne informa l’autorità doganale consultata.

3.   Se l’autorità doganale consultata non reagisce entro il termine stabilito per la consultazione a norma dei paragrafi 1 e 2, le condizioni e i criteri oggetto della consultazione sono considerati soddisfatti.

4.   La procedura di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere altresì applicata ai fini del riesame e del monitoraggio di una decisione.

Articolo 15

Revoca di una decisione favorevole

(Articolo 28 del codice)

Una decisione sospesa a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è revocata dall’autorità doganale competente a prendere una decisione nei casi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento se il destinatario della decisione omette di adottare, entro il termine prescritto, le misure necessarie per soddisfare le condizioni stabilite per la decisione o per rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale decisione.

Sottosezione 3

Decisioni relative alle informazioni vincolanti

Articolo 16

Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

1.   Qualora una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti sia presentata a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il richiedente, l’autorità doganale a cui è stata presentata la domanda informa l’autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente entro sette giorni dall’accettazione della domanda.

Se l’autorità doganale che riceve la notifica è in possesso di informazioni che ritiene pertinenti per il trattamento della domanda, essa trasmette tali informazioni all’autorità doganale a cui la domanda è stata presentata non appena possibile e al massimo entro 30 giorni dalla data di notifica.

2.   Una domanda di decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante (ITV) riguarda soltanto merci che presentano caratteristiche simili e le cui differenze sono irrilevanti ai fini della loro classificazione doganale.

3.   Una domanda di decisione relativa a un’informazione vincolante in materia di origine (IVO) può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze ai fini della determinazione dell’origine.

4.   Ai fini della conformità con il requisito di cui all’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del codice in relazione a una domanda di decisione ITV, l’autorità doganale di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 consulta il sistema elettronico di cui all’articolo 21 del presente regolamento e tiene un registro di tali consultazioni.

Articolo 17

Coerenza con le decisioni ITV esistenti

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

Al fine di garantire che una decisione ITV che intende emettere è coerente con le decisioni ITV già adottate, l’autorità doganale competente a prendere una decisione consulta il sistema elettronico di cui all’articolo 21 e tiene un registro di tali consultazioni.

Articolo 18

Notifica delle decisioni IVO

(Articolo 6, paragrafo 3, del codice)

1.   Se l’autorità doganale competente a prendere una decisione informa il richiedente della decisione IVO utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, essa deve farlo utilizzando il formulario di cui all’allegato 12-02.

2.   Se l’autorità doganale competente a prendere una decisione informa il richiedente della decisione IVO utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, tale decisione deve essere stampabile nel formato di cui all’allegato 12-02.

Articolo 19

Scambio di dati relativi alle decisioni IVO

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

1.   Le autorità doganali trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle decisioni IVO su base trimestrale.

2.   La Commissione mette le informazioni ottenute in conformità del paragrafo 1 a disposizione delle autorità doganali di tutti gli Stati membri.

Articolo 20

Monitoraggio delle decisioni ITV

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

Quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del destinatario di una decisione ITV per le merci oggetto della decisione ITV, ciò deve essere indicato nella dichiarazione in dogana precisando il numero di riferimento della decisione ITV.

Articolo 21

Sistema elettronico relativo alle ITV

(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 23, paragrafo 5, del codice)

1.   Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative a domande e decisioni connesse alle ITV o a eventuali successivi eventi che possono incidere sulla domanda o decisione originaria viene utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Le informazioni sono rese disponibili senza indugio dall’autorità doganale competente tramite tale sistema e al massimo entro sette giorni da quando l’autorità viene a conoscenza delle informazioni.

2.   In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1:

a)

la sorveglianza di cui all’articolo 55 del presente regolamento comprende i dati pertinenti per il monitoraggio dell’uso delle decisioni ITV;

b)

l’autorità doganale che ha ricevuto la domanda e ha preso la decisione ITV comunica attraverso il sistema di cui al paragrafo 1 se è concesso un periodo di uso esteso della decisione ITV, indicando la data finale del periodo di uso esteso e i quantitativi di merci oggetto di tale periodo.

3.   La Commissione comunica agli Stati membri i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 2, lettera a), su base regolare al fine di facilitare la sorveglianza, da parte delle autorità doganali, del rispetto degli obblighi derivanti dalle ITV.

4.   Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alle ITV è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.

5.   Quando si procede al trattamento di una domanda di decisione ITV le autorità doganali indicano lo status della domanda nel sistema di cui al paragrafo 1.

6.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema ivi indicato conformemente all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano la banca dati centralizzata della Commissione istituita dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/1993 (8).

7.   Fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del sistema di cui all’articolo 56 del presente regolamento, le autorità doganali verificano l’uso delle decisioni ITV nel corso dei controlli doganali o dei controlli a posteriori conformemente agli articoli 46 e 48 del codice. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, fino alla suddetta data di inizio, la Commissione non è tenuta a comunicare agli Stati membri i risultati della sorveglianza di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

Articolo 22

Uso esteso di decisioni relative a informazioni vincolanti

(Articolo 34, paragrafo 9, del codice)

1.   Se le autorità doganali decidono di concedere un periodo di uso esteso in conformità dell’articolo 34, paragrafo 9, terzo comma, del codice, esse indicano la data in cui il periodo di uso esteso della decisione di cui trattasi giunge a scadenza.

2.   Se le autorità doganali decidono di concedere un periodo di uso esteso di una decisione ITV in conformità dell’articolo 34, paragrafo 9, terzo comma, del codice, esse indicano, in aggiunta alla data di cui al paragrafo 1, i quantitativi di merci che possono essere sdoganate durante il periodo di uso esteso della decisione.

L’uso di una decisione per la quale è stato concesso un periodo di uso esteso cessa non appena sono raggiunti tali quantitativi.

Nel quadro della sorveglianza di cui all’articolo 55, la Commissione informa gli Stati membri non appena tali quantitativi sono stati raggiunti.

Articolo 23

Azioni volte a garantire una classificazione tariffaria o una determinazione dell’origine corrette e uniformi

(Articolo 34, paragrafo 10, del codice)

1.   La Commissione notifica senza indugio alle autorità doganali la sospensione dell’adozione di decisioni ITV o IVO conformemente all’articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del codice se:

a)

la Commissione ha individuato decisioni non corrette o non uniformi;

b)

le autorità doganali hanno presentato alla Commissione casi in cui non sono riuscite a risolvere, entro un periodo massimo di 90 giorni, le proprie divergenze di opinione in merito a una classificazione o a una determinazione dell’origine corrette e uniformi.

Nessuna decisione relativa a informazioni vincolanti è rilasciata per le merci di cui alle lettere a) o b) a partire dalla data in cui la Commissione ha notificato alle autorità doganali la sospensione e fino a quando non siano garantite una classificazione o una determinazione dell’origine corrette e uniformi.

2.   La classificazione o la determinazione dell’origine corrette e uniformi sono oggetto di consultazioni a livello dell’Unione non appena possibile e al massimo entro 120 giorni dalla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione informa immediatamente le autorità doganali della revoca della sospensione.

4.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi da 1 a 3, sono considerate non uniformi le decisioni IVO che conferiscono un’origine distinta alle merci che:

a)

rientrano nella stessa voce tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse norme di origine e

b)

sono state ottenute in condizioni identiche, utilizzando lo stesso processo di produzione e materiali equivalenti per quanto riguarda in particolare il loro carattere originario o no.

Sezione 3

Operatore economico autorizzato

Articolo 24

Conformità

[Articolo 39, lettera a), del codice]

1.   Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, il richiedente e, se del caso, l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente, non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività economica.

Nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, nessuna delle persone di seguito indicate ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o ha avuto precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica:

a)

il richiedente;

b)

la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione;

c)

l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente.

2.   Tuttavia, il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice può essere considerato soddisfatto se l’autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene che un’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all’ampiezza delle operazioni doganali correlate e non ha dubbi circa la buona fede del richiedente.

3.   Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

4.   Se il richiedente risulta stabilito per meno di tre anni, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all’articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Articolo 25

Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti

[Articolo 39, lettera b), del codice]

1.   Il criterio di cui all’articolo 39, lettera b), del codice si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’entrata dei dati nel fascicolo;

b)

le scritture tenute dal richiedente a fini doganali sono integrate nel suo sistema contabile o consentono controlli incrociati di informazioni con tale sistema;

c)

il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti;

d)

il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso elettronico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti se tali sistemi o scritture sono conservati su supporto elettronico;

e)

il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica una merce come unionale o non unionale e indica, se del caso, la sua ubicazione;

f)

il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;

g)

ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli;

h)

il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati;

i)

il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrano difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;

j)

il richiedente dispone di misure di sicurezza adeguate al fine di proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;

k)

ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze di importazione e di esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e misure per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.

2.   Nel caso in cui il richiedente presenti soltanto domanda di autorizzazione come operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (OEAS), il requisito di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica.

Articolo 26

Solvibilità finanziaria

[Articolo 39, lettera c), del codice]

1.   Il criterio di cui all’articolo 39, lettera c), del codice si considera soddisfatto se il richiedente rispetta le seguenti condizioni:

a)

il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;

b)

nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci;

c)

il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.

2.   Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria ai sensi dell’articolo 39, lettera c), del codice è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Articolo 27

Standard pratici di competenza o qualifiche professionali

[Articolo 39, lettera d), del codice]

1.   Il criterio di cui all’articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se è rispettata una delle seguenti condizioni:

a)

il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente rispetta uno dei seguenti standard pratici di competenza:

i)

un’esperienza pratica comprovata di almeno tre anni in materia doganale;

ii)

una norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di normazione.

b)

Il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi seguenti:

i)

l’autorità doganale di uno Stato membro;

ii)

un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;

iii)

un’associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell’Unione per fornire tale qualificazione.

2.   Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona che lavora per suo conto, il criterio di cui all’articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se la persona in questione è un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC).

Articolo 28

Standard di sicurezza

[Articolo 39, lettera e), del codice]

1.   Il criterio di cui all’articolo 39, lettera e), del codice si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

gli edifici utilizzati nell’ambito delle operazioni relative all’autorizzazione AEOS forniscono protezione contro le intrusioni illecite e sono costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato;

b)

sono messe in atto misure appropriate per impedire l’accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strutture;

c)

sono state adottate misure relative alla movimentazione delle merci che comprendono la protezione contro l’introduzione non autorizzata o lo scambio, l’errato trasferimento delle merci e la manomissione delle unità di carico;

d)

il richiedente ha adottato misure che consentono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali e di garantire, tramite l’applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al modello d’impresa del richiedente, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale;

e)

il richiedente effettua, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un’indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolge, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei dipendenti attuali che occupano tali posizioni;

f)

il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per i fornitori esterni di servizi oggetto di contratti;

g)

il richiedente assicura che il proprio personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accrescere la consapevolezza su tali questioni di sicurezza;

h)

il richiedente ha designato una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza.

2.   Se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato sulla base di una convenzione internazionale o di una norma internazionale dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione o di una norma europea di un organismo europeo di normazione, tali certificati sono presi in considerazione in sede di verifica della conformità con i criteri di cui all’articolo 39, lettera e), del codice.

I criteri sono considerati soddisfatti nella misura in cui sia accertato che i criteri per il rilascio del suddetto certificato sono identici o equivalenti a quelli previsti all’articolo 39, lettera e), del codice.

I criteri sono considerati soddisfatti se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato da un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso un accordo che prevede il riconoscimento di tale certificato.

3.   Se il richiedente è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (10), i criteri di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui i criteri per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identici o equivalenti a quelli di cui all’articolo 39, lettera e), del codice.

Articolo 29

Esame dei criteri

(Articolo 22 del codice)

1.   Ai fini dell’esame dei criteri di cui all’articolo 39, lettere b) ed e), del codice, l’autorità doganale competente a prendere la decisione garantisce che siano effettuate verifiche in loco in tutti i locali rilevanti per le attività doganali del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente abbia un gran numero di locali e il termine di adozione della decisione non consenta l’esame di tutti i locali, l’autorità doganale può decidere di esaminare soltanto un campione rappresentativo di tali locali se è accertato che il richiedente applica le stesse norme di sicurezza in tutti i suoi locali, nonché le stesse norme e procedure comuni per la tenuta delle scritture in tutti i suoi locali.

2.   Le autorità doganali competenti a prendere una decisione possono prendere in considerazione i risultati delle valutazioni o degli audit effettuati in conformità alla normativa dell’Unione nella misura in cui sono pertinenti per l’esame dei criteri di cui all’articolo 39 del codice.

3.   Al fine di accertare se i criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e), del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l’esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente ai sensi dell’articolo 127 del presente regolamento.

4.   Le autorità doganali tengono in debita considerazione le caratteristiche specifiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese, nel valutare il soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39 del codice.

5.   L’esame dei criteri definiti all’articolo 39 del codice e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell’autorità doganale competente a prendere la decisione.

Articolo 30

Sistema elettronico relativo alla qualifica di AEO

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1.   Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni riguardanti le domande di autorizzazione per operatore economico autorizzato (AEO) e le autorizzazioni AEO rilasciate e ogni ulteriore evento o atto che possa in seguito incidere sulla decisione originaria, compresi l’annullamento, la sospensione, la revoca o la modifica o i risultati di qualsiasi controllo o nuova valutazione, si utilizza un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice. L’autorità doganale competente mette a disposizione le informazioni tramite tale sistema senza indugio e al massimo entro sette giorni.

Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alle autorizzazioni AEO è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.

2.   Se del caso, in particolare se la qualifica di AEO costituisce la base per la concessione dell’approvazione, delle autorizzazioni o di agevolazioni ai sensi di altre normative dell’Unione, l’autorità doganale competente può concedere l’accesso al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 all’autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell’aviazione civile. L’accesso riguarda le seguenti informazioni:

a)

le autorizzazioni AEOS, compreso il nome del titolare dell’autorizzazione e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato nonché le relative motivazioni;

b)

eventuali riesami delle autorizzazioni AEOS e i relativi risultati.

Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell’aviazione civile che trattano le informazioni in questione devono farne uso esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e devono mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazioni.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema AEO di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano il sistema previsto all’articolo 14 quinvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

Articolo 31

Procedura di consultazione e scambio di informazioni tra le autorità doganali

(Articolo 22 del codice)

1.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione può consultare le autorità doganali degli altri Stati membri competenti per il luogo in cui sono detenute le informazioni necessarie o dove devono essere effettuati controlli al fine di esaminare uno o più criteri di cui all’articolo 39 del codice.

2.   La consultazione di cui al paragrafo 1 è obbligatoria se:

a)

la domanda per ottenere la qualifica di AEO è presentata in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 all’autorità doganale del luogo in cui è detenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali;

b)

la domanda per ottenere la qualifica di AEO è presentata in conformità dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una sede permanente e dove sono detenute o accessibili le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell’Unione;

c)

una parte delle scritture e dei documenti pertinenti in relazione alla domanda per ottenere la qualifica di AEO è detenuta in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità doganale competente a prendere una decisione;

d)

il richiedente della qualifica di AEO dispone di una struttura di deposito o ha altre attività doganali in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità doganale competente.

3.   In deroga al termine di cui all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del presente regolamento, le autorità doganali completano il processo di consultazione entro 80 giorni dalla data in cui l’autorità doganale competente a prendere la decisione comunica le condizioni e i criteri necessari che devono essere esaminati dall’autorità doganale consultata.

4.   Se l’autorità doganale di un altro Stato membro dispone di informazioni rilevanti per la concessione della qualifica di AEO, essa comunica tali informazioni all’autorità doganale competente a prendere una decisione entro 30 giorni a partire dalla data di trasmissione della domanda tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 30 del presente regolamento.

Articolo 32

Rifiuto di una domanda

(Articolo 22 del codice)

Il rifiuto di una domanda AEO non pregiudica le decisioni favorevoli vigenti adottate nei confronti del richiedente in virtù della normativa doganale, a meno che la concessione di tali decisioni favorevoli non si fondi sul rispetto di uno dei criteri AEO che sono risultati disattesi nel corso dell’esame della domanda AEO.

Articolo 33

Combinazione dei due tipi di autorizzazioni

(Articolo 38, paragrafo 3, del codice)

Quando un richiedente ha diritto a ottenere sia un’autorizzazione AEOC che un’autorizzazione AEOS, l’autorità doganale competente a prendere la decisione rilascia un’autorizzazione combinata.

Articolo 34

Revoca di un’autorizzazione

(Articolo 28 del codice)

1.   La revoca di un’autorizzazione AEO non pregiudica un’eventuale decisione favorevole adottata con riguardo alla stessa persona, a meno che la qualifica di AEO non fosse una condizione di tale decisione favorevole, o che tale decisione fosse fondata su un criterio di cui all’articolo 39 del codice che non è più soddisfatto.

2.   La revoca o la modifica di una decisione favorevole adottata con riguardo al titolare dell’autorizzazione non pregiudica automaticamente l’autorizzazione AEO di tale persona.

3.   Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOC e AEOS, e l’articolo 28 del codice o l’articolo 15 del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 39, lettera d), del codice, l’autorizzazione AEOC è revocata e l’autorizzazione AEOS rimane valida.

Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOS e AEOC, e l’articolo 28 del codice o l’articolo 15 del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 39, lettera d), del codice, l’autorizzazione AEOS è revocata e l’autorizzazione AEOC rimane valida.

Articolo 35

Monitoraggio

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

1.   Le autorità doganali degli Stati membri informano senza indugio l’autorità doganale competente in merito a eventuali fattori sopraggiunti dopo il rilascio della qualifica di AEO e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest’ultima.

2.   L’autorità doganale competente mette tutte le informazioni pertinenti in suo possesso a disposizione delle autorità doganali degli altri Stati membri nei quali l’AEO esercita attività doganali.

3.   Se un’autorità doganale revoca una decisione favorevole che è stata presa sulla base della qualifica di AEO, essa ne informa l’autorità doganale che ha concesso la qualifica.

4.   Se l’AEO è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010, l’autorità doganale competente comunica immediatamente all’autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell’aviazione civile le seguenti informazioni minime relative alla qualifica di AEO di cui dispone:

a)

l’autorizzazione AEOS, compreso il nome del titolare dell’autorizzazione e, se del caso, la modifica o la revoca o la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato nonché le relative motivazioni;

b)

informazioni che indichino se il sito in questione è stato oggetto di visita delle autorità doganali, la data dell’ultima visita e se la visita ha avuto luogo ai fini del processo di autorizzazione, di un riesame o di un monitoraggio;

c)

eventuali riesami dell’autorizzazione AEOS e i relativi risultati.

Le autorità doganali nazionali, in accordo con l’autorità nazionale competente responsabile per la sicurezza dell’aviazione civile, stabiliscono modalità dettagliate per lo scambio di eventuali informazioni non coperte dal sistema elettronico di cui all’articolo 30 del presente regolamento.

Le autorità nazionali responsabili per la sicurezza dell’aviazione civile che trattano le informazioni in questione se ne avvalgono esclusivamente per le finalità dei programmi di agente regolamentato o di mittente conosciuto e mettono in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza di tali informazioni.

Sezione 4

Controllo delle merci

Sottosezione 1

Controlli doganali e gestione del rischio

Articolo 36

Sistema elettronico relativo alla gestione del rischio e ai controlli doganali

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1.   Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alla comunicazione, tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, di qualsiasi informazione relativa ai rischi viene utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice («sistema doganale di gestione dei rischi»).

2.   Il sistema di cui al paragrafo 1 è inoltre utilizzato per la comunicazione tra autorità doganali e tra le autorità doganali e la Commissione nel quadro dell’attuazione di norme e criteri comuni in materia di rischio, dei settori di controllo prioritari comuni, della gestione delle crisi doganali, dello scambio di informazioni relative al rischio e della comunicazione dei risultati dell’analisi dei rischi di cui all’articolo 46, paragrafo 5, del codice, nonché della comunicazione dei risultati dei controlli doganali.

Sottosezione 2

Bagagli a mano e bagagli registrati trasportati per via aerea

Articolo 37

Voli di transito

(Articolo 49 del codice)

1.   I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo da un aeroporto non unionale in un aeromobile che, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale sono effettuati presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione.

I bagagli a mano e i bagagli registrati sono soggetti alla normativa sui bagagli delle persone provenienti da paesi terzi a meno che la persona interessata non fornisca la prova del carattere unionale dei beni trasportati.

2.   I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo da un aeroporto unionale in un aeromobile che, dopo uno scalo in un altro aeroporto unionale, continua verso un aeroporto non unionale sono effettuati presso il primo aeroporto internazionale dell’Unione.

Il bagaglio a mano può essere soggetto a controllo presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione in cui l’aeromobile fa scalo per accertare la posizione doganale di merci unionali.

Articolo 38

Voli di transito in aeromobili d’affari o da turismo

(Articolo 49 del codice)

I controlli doganali e le formalità applicabili ai bagagli delle persone che si trovano a bordo di aeromobili d’affari o da turismo sono effettuati presso i seguenti aeroporti:

a)

per i voli provenienti da un aeroporto non unionale, se l’aeromobile, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale, presso il primo aeroporto internazionale dell’Unione;

b)

per i voli provenienti da un aeroporto unionale, se l’aeromobile, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un aeroporto non unionale, presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione.

Articolo 39

Voli di trasferimento in entrata

(Articolo 49 del codice)

1.   Ove i bagagli arrivino in un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale e siano trasbordati, nello stesso aeroporto unionale, su un altro aeromobile che effettua un volo intraunionale, si applicano i paragrafi 2 e 3.

2.   I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati sono effettuati presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione di arrivo del volo intraunionale. Tuttavia, i controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati provenienti da un aeroporto non unionale e trasbordati in un aeroporto internazionale dell’Unione su un aeromobile a destinazione di un altro aeroporto internazionale dell’Unione nel territorio dello stesso Stato membro possono essere effettuati presso l’aeroporto internazionale dell’Unione in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati.

I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati possono, in casi eccezionali e in aggiunta ai controlli e alle formalità di cui al primo comma, essere espletati presso il primo aeroporto internazionale dell’Unione ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli a mano.

3.   I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano sono effettuati presso il primo aeroporto internazionale dell’Unione.

Controlli e formalità doganali supplementari di tali bagagli possono aver luogo, in via eccezionale, nell’aeroporto d’arrivo del volo intraunionale ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli registrati.

Articolo 40

Voli di trasferimento in uscita

(Articolo 49 del codice)

1.   Ove i bagagli siano imbarcati, in un aeroporto unionale, su un aeromobile che prosegue con un volo intraunionale e successivamente trasbordati, in un altro aeroporto unionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale, si applicano i paragrafi 2 e 3.

2.   I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati sono effettuati presso il primo aeroporto internazionale di partenza dell’Unione. Tuttavia, i controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati imbarcati su un aeromobile presso un aeroporto internazionale dell’Unione e trasferiti in un altro aeroporto internazionale dell’Unione nel territorio dello stesso Stato membro su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale possono essere effettuati presso l’aeroporto internazionale dell’Unione in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati.

I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli registrati possono, in casi eccezionali e in aggiunta ai controlli e alle formalità di cui al primo comma, essere espletati presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli a mano.

3.   I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli a mano sono effettuati presso l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione.

Controlli e formalità doganali supplementari di tali bagagli possono aver luogo, in via eccezionale, nell’aeroporto di partenza di un volo intraunionale ove ciò risulti necessario in seguito a controlli sui bagagli registrati.

Articolo 41

Trasbordo su un aeromobile da turismo o d’affari

(Articolo 49 del codice)

1.   Qualsiasi controllo e formalità doganale applicabili ai bagagli che arrivano in un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile di linea o di un charter proveniente da un aeroporto non unionale e trasbordati, in detto aeroporto unionale, su un aeromobile da turismo o d’affari che effettua un volo intraunionale, sono effettuati all’aeroporto di arrivo dell’aeromobile di linea o del charter.

2.   I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli imbarcati in un aeroporto unionale su un aeromobile da turismo o d’affari che effettua un volo intraunionale per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto unionale, su un aeromobile di linea o un charter a destinazione di un aeroporto non unionale, sono effettuati all’aeroporto di partenza dell’aeromobile di linea o del charter.

Articolo 42

Trasbordi tra aeroporti sul territorio dello stesso Stato membro

(Articolo 49 del codice)

Le autorità doganali possono effettuare, nell’aeroporto internazionale dell’Unione presso cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli:

a)

provenienti da un aeroporto non unionale e trasbordati, in un aeroporto internazionale dell’Unione, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto internazionale dell’Unione situato sullo stesso territorio nazionale;

b)

imbarcati su un aeromobile in un aeroporto internazionale dell’Unione per poi essere trasbordati in un altro aeroporto internazionale dell’Unione situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non unionale.

Articolo 43

Misure per prevenire il trasferimento illegale

(Articolo 49 del codice)

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

all’arrivo presso un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, venga monitorato qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio a mano prima che esso sia stato oggetto dei controlli;

b)

alla partenza da un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, venga monitorato qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio a mano dopo che esso sia stato oggetto dei controlli;

c)

all’arrivo presso un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, siano stati presi opportuni provvedimenti per impedire qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio registrato prima che esso sia stato oggetto dei controlli;

d)

alla partenza da un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, siano stati presi opportuni provvedimenti per impedire qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio registrato dopo che esso sia stato oggetto dei controlli.

Articolo 44

Etichetta del bagaglio

(Articolo 49 del codice)

I bagagli registrati in un aeroporto dell’Unione sono contrassegnati mediante un’etichetta apposta sul bagaglio. Il modello e le caratteristiche tecniche dell’etichetta sono indicati nell’allegato 12-03.

Articolo 45

Elenco degli aeroporti internazionali dell’Unione

(Articolo 49 del codice)

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un elenco degli aeroporti internazionali dell’Unione situati sul proprio territorio e informa la Commissione di ogni modifica di tale elenco.

Sottosezione 3

Bagagli trasportati via mare

Articolo 46

Imbarcazioni da diporto

(Articolo 49 del codice)

I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli delle persone a bordo di imbarcazioni da diporto sono effettuati presso tutti i porti di scalo nell’Unione, indipendentemente dall’origine o dalla destinazione dell’imbarcazione. Per «imbarcazione da diporto» si intende un’imbarcazione da diporto quale definita nella direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Articolo 47

Traversate di trasferimento

(Articolo 49 del codice)

I controlli e le formalità doganali applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non unionale o con scalo o approdo finale in un porto non unionale sono effettuati in qualsiasi porto unionale in cui i bagagli sono imbarcati o sbarcati.

CAPO 3

Conversione valutaria

Articolo 48

Disposizioni relative al tasso di cambio dei contingenti tariffari

(Articolo 53 del codice)

1.   Il valore dell’euro, ove richiesto in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del codice, è fissato una volta al mese.

Il tasso di cambio da utilizzare è l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del penultimo giorno del mese e si applica per tutto il mese successivo.

Tuttavia, se il tasso applicabile all’inizio del mese differisce di oltre il 5 % dal tasso fissato dalla Banca centrale europea prima del 15 dello stesso mese, quest’ultimo tasso si applica a decorrere dal 15 e fino alla fine del mese in questione.

2.   Quando la conversione valutaria è necessaria per una delle ragioni di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del codice, il valore dell’euro nelle valute nazionali da applicare corrisponde al tasso fissato dalla Banca centrale europea il primo giorno lavorativo del mese di ottobre; tale tasso si applica a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo.

3.   Gli Stati membri possono mantenere invariato il valore in moneta nazionale dell’importo determinato in euro se, al momento dell’adeguamento annuale, la conversione del suddetto importo porta a una modifica del valore in moneta nazionale inferiore al 5 %.

Gli Stati membri possono arrotondare per eccesso o per difetto al decimale più prossimo l’importo ottenuto da tale conversione.

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci

Sezione 1

Gestione dei contingenti tariffari

Articolo 49

Norme generali relative alla gestione uniforme dei contingenti tariffari

(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1.   I contingenti tariffari aperti in conformità della normativa dell’Unione, con riferimento al metodo di gestione di cui al presente articolo e agli articoli da 50 a 54 del presente regolamento, sono gestiti in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica.

2.   Ciascun contingente tariffario è identificato nella normativa dell’Unione con un numero d’ordine che ne facilita la gestione.

3.   Ai fini della presente sezione, le dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate dalle autorità doganali il 1o, 2 o 3 gennaio sono considerate accettate il 3 gennaio dello stesso anno. Tuttavia, se uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l’accettazione si considera avvenuta il 4 gennaio dello stesso anno.

4.   Ai fini della presente sezione, per «giorni lavorativi» si intendono giorni che non sono giorni festivi per le istituzioni dell’Unione a Bruxelles.

Articolo 50

Responsabilità delle autorità doganali degli Stati membri per la gestione uniforme dei contingenti tariffari

(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1.   Le autorità doganali esaminano se la domanda di beneficiare di un contingente tariffario presentata dal dichiarante in una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia valida in conformità della legislazione dell’Unione relativa all’apertura del contingente tariffario.

2.   Se una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente una domanda valida presentata dal dichiarante per beneficiare di un contingente tariffario è accettata e tutti i documenti giustificativi richiesti per la concessione del contingente tariffario sono stati forniti alle autorità doganali, le autorità doganali trasmettono senza indugio la domanda alla Commissione indicando la data di accettazione della dichiarazione doganale e l’importo esatto per il quale è presentata la domanda.

Articolo 51

Assegnazione di quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari

(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1.   La Commissione procede alle assegnazioni nei giorni lavorativi. La Commissione può tuttavia decidere di non assegnare quantitativi in un dato giorno lavorativo a condizione che le autorità competenti degli Stati membri ne siano state preventivamente informate.

2.   I quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari non possono essere assegnati prima del secondo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione della dichiarazione in dogana in cui il dichiarante ha presentato la richiesta di beneficiare del contingente tariffario.

Ogni assegnazione da parte della Commissione tiene conto di tutte le richieste di beneficiare di contingenti tariffari che non hanno ricevuto risposta, basate su dichiarazioni doganali accettate fino al secondo giorno lavorativo precedente il giorno dell’assegnazione e che le autorità doganali hanno trasmesso al sistema di cui all’articolo 54 del presente regolamento.

3.   Per ciascun contingente tariffario, la Commissione assegna i quantitativi sulla base delle richieste di beneficiare di tale contingente tariffario da essa ricevute, secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta.

4.   Se in un giorno di assegnazione la somma dei quantitativi di tutte le richieste di beneficiare di contingenti tariffari che si riferiscono a dichiarazioni accettate alla stessa data è superiore al saldo disponibile del contingente tariffario, la Commissione assegna i quantitativi relativi a tali richieste proporzionalmente alle quantità richieste.

5.   All’apertura di un nuovo contingente tariffario, la Commissione non assegna quantitativi nell’ambito di tale contingente tariffario prima dell’undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell’atto dell’Unione che ha istituito il contingente tariffario.

Articolo 52

Annullamento di domande e restituzione ai contingenti tariffari dei quantitativi assegnati non utilizzati

(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1.   Le autorità doganali restituiscono immediatamente al sistema elettronico di cui all’articolo 54 del presente regolamento ogni quantitativo erroneamente assegnato. Tuttavia, l’obbligo di restituzione non si applica quando un’assegnazione errata che rappresenta un debito doganale di importo inferiore a 10 EUR viene scoperta dopo il primo mese successivo al termine del periodo di validità del contingente tariffario in questione.

2.   Se le autorità doganali invalidano una dichiarazione in dogana relativa a merci che sono oggetto di una richiesta di beneficiare di un contingente tariffario prima che la Commissione abbia assegnato il quantitativo richiesto, le suddette autorità annullano l’intera richiesta di beneficiare del contingente tariffario.

Se la Commissione ha già assegnato il quantitativo richiesto sulla base di una dichiarazione in dogana invalidata, l’autorità doganale restituisce immediatamente il quantitativo assegnato al sistema elettronico di cui all’articolo 54 del presente regolamento.

Articolo 53

Situazione critica dei contingenti tariffari

(Articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1.   Ai sensi dell’articolo 153 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 un contingente tariffario è considerato critico quando il 90 % del suo volume totale è stato utilizzato.

2.   In deroga al paragrafo 1, un contingente tariffario è considerato critico dalla data di apertura in uno dei casi seguenti:

a)

quando sia aperto per meno di tre mesi;

b)

quando nei due anni precedenti non siano stati aperti contingenti tariffari riguardanti lo stesso prodotto e aventi la medesima origine e un periodo contingentale equivalente a quello del contingente tariffario in oggetto (contingenti tariffari equivalenti);

c)

quando un contingente tariffario equivalente aperto nei due anni precedenti sia stato esaurito entro l’ultimo giorno del terzo mese del suo periodo contingentale, o il suo volume iniziale sia stato superiore al contingente tariffario in oggetto.

3.   Un contingente tariffario il cui unico obiettivo consista nell’applicazione di una misura di salvaguardia o di una misura derivante da una sospensione delle concessioni di cui al regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) è considerato critico quando il 90 % del volume totale sia esaurito, a prescindere dal fatto che contingenti tariffari equivalenti siano stati aperti o no nel corso dei due anni precedenti.

Articolo 54

Sistema elettronico relativo alla gestione dei contingenti tariffari

(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 4, del codice)

1.   Per la gestione dei contingenti tariffari è utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice che consente di effettuare le seguenti operazioni:

a)

lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione con riguardo alle richieste di beneficiare di contingenti tariffari, alle restituzioni ai contingenti tariffari, alla situazione dei contingenti tariffari e all’archiviazione di tali informazioni;

b)

la gestione da parte della Commissione delle richieste di beneficiare di contingenti tariffari e delle restituzioni a tali contingenti;

c)

lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione in materia di assegnazione dei quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari e archiviazione di tali informazioni;

d)

la registrazione di ogni ulteriore evento o atto che possa incidere sui prelievi originari da o sulle restituzioni verso i contingenti tariffari o sulla loro assegnazione.

2.   La Commissione rende accessibili tramite tale sistema le informazioni relative ai risultati delle assegnazioni.

Sezione 2

Sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci

Articolo 55

Norme generali sulla sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci

(Articolo 56, paragrafo 5, del codice)

1.   Se la Commissione stabilisce l’obbligo per talune merci di essere sottoposte a sorveglianza all’atto dell’immissione in libera pratica o al momento dell’esportazione, essa comunica alle autorità doganali i codici NC di tali merci e i dati necessari ai fini della sorveglianza, e ciò in tempo utile prima che l’obbligo in materia di sorveglianza diventi applicabile.

L’elenco dei dati che potrebbero essere richiesti dalla Commissione ai fini della sorveglianza è specificato nell’allegato 21-01.

2.   Se l’immissione in libera pratica o l’esportazione sono soggette a una sorveglianza, le autorità doganali forniscono alla Commissione i dati relativi alle dichiarazioni doganali per il regime in questione almeno una volta alla settimana.

Se le merci sono svincolate a norma dell’articolo 194, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali trasmettono senza indugio i dati alla Commissione.

3.   La Commissione comunica i dati di cui al paragrafo 1, forniti dalle autorità doganali, solo in forma aggregata e solo agli utenti autorizzati conformemente all’articolo 56, paragrafo 2, del presente regolamento.

4.   Se le merci sono vincolate a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata di cui all’articolo 166 del codice o di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all’articolo 182 del codice e i dati richiesti dalla Commissione non erano disponibili al momento in cui le merci sono state svincolate conformemente all’articolo 194, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali forniscono alla Commissione senza indugio tali informazioni dopo aver ricevuto la dichiarazione complementare presentata a norma dell’articolo 167 del codice.

5.   Nei casi in cui l’obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero a norma dell’articolo 167, paragrafo 3, del codice, o la dichiarazione complementare è presentata o resa disponibile in conformità all’articolo 225 del presente regolamento, il titolare dell’autorizzazione trasmette alle autorità doganali almeno una volta al mese i dati richiesti dalla Commissione o le autorità doganali raccolgono tali dati dal sistema del dichiarante.

Le autorità doganali inseriscono senza indugio i dati nel sistema elettronico di cui all’articolo 56 del presente regolamento.

6.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all’articolo 56, paragrafo 1, e dei sistemi nazionali di importazione e di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l’elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione a fini di sorveglianza è quello stabilito all’allegato 21-02.

Articolo 56

Sistema elettronico relativo alla sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci

(Articolo 16, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 5, del codice)

1.   Per la sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci, un sistema elettronico istituito a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per la trasmissione e l’archiviazione delle informazioni seguenti:

a)

dati di sorveglianza sull’immissione in libera pratica o sull’esportazione delle merci;

b)

informazioni che consentono di aggiornare i dati di sorveglianza introdotti e archiviati nel sistema elettronico sull’immissione in libera pratica o sull’esportazione delle merci.

2.   La Commissione può autorizzare gli utenti ad accedere al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 sulla base delle richieste degli Stati membri.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la trasmissione e l’archiviazione dei dati di cui alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo è utilizzato il sistema Sorveglianza 2 della Commissione.

CAPO 2

Origine delle merci

Sezione 1

Prova dell’origine non preferenziale

Articolo 57

Certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali

(Articolo 61, paragrafi 1 e 2, del codice)

1.   Per i prodotti originari di paesi terzi per i quali sono istituiti regimi speciali d’importazione non preferenziali, qualora tali regimi facciano riferimento al presente articolo, è redatto un certificato di origine utilizzando il formulario di cui all’allegato 22-14 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite.

2.   I certificati di origine sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo da cui provengono i prodotti a cui si applicano i regimi speciali d’importazione non preferenziali o da un organismo affidabile debitamente autorizzato a tal fine dalle suddette autorità (autorità emittenti), a condizione che l’origine dei prodotti sia stata determinata in conformità dell’articolo 60 del codice.

Le autorità emittenti conservano una copia di ciascun certificato di origine rilasciato.

3.   I certificati di origine sono rilasciati prima che i prodotti a cui si riferiscono siano dichiarati per l’esportazione nel paese terzo di origine.

4.   In deroga al paragrafo 3, i certificati di origine di cui sopra possono essere rilasciati a titolo eccezionale anche dopo l’esportazione dei prodotti a cui si riferiscono, se il mancato rilascio al momento dell’esportazione è stato dovuto ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui al paragrafo 1 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente.

Articolo 58

Comunicazione di informazioni concernenti la cooperazione amministrativa relativa ai regimi speciali d’importazione non preferenziali

(Articolo 61 del codice)

1.   Qualora i regimi speciali d’importazione non preferenziali per determinati prodotti prevedano l’utilizzo del certificato di origine di cui all’articolo 57 del presente regolamento, il loro beneficio è subordinato all’attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, salvo ove diversamente specificato nel regime d’importazione in causa.

Ai fini dell’attuazione di tale procedura di cooperazione amministrativa, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione:

a)

il nome e l’indirizzo delle autorità emittenti e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;

b)

il nome e l’indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati di origine di cui all’articolo 59 del presente regolamento.

La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.

2.   Qualora un paese terzo non invii alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dell’Unione negano l’uso del regime speciale d’importazione non preferenziale.

Articolo 59

Controllo a posteriori dei certificati di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali

(Articolo 61 del codice)

1.   Il controllo dei certificati di origine di cui all’articolo 57 del presente regolamento è eseguito in conformità del presente articolo previa accettazione della dichiarazione in dogana (controllo a posteriori).

2.   Nel caso in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi circa l’autenticità di un certificato di origine o l’esattezza delle informazioni ivi contenute e svolgano controlli a posteriori a campione, esse chiedono alle autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento di verificare se il certificato di origine è autentico o se l’origine dichiarata è stata stabilita correttamente e in conformità dell’articolo 60 del codice, o entrambe le cose.

A tali fini, le autorità doganali rispediscono il certificato di origine o una copia del medesimo all’autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Se la dichiarazione era corredata di una fattura, la fattura originale o una copia della medesima è acclusa al certificato di origine rispedito.

Le autorità doganali indicano, se del caso, i motivi del controllo a posteriori e forniscono ogni informazione in loro possesso che faccia ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato di origine sono inesatte o che il certificato di origine non è autentico.

3.   L’autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento comunica i risultati delle verifiche alle autorità doganali non appena possibile.

Se non è data risposta entro sei mesi dall’invio di una richiesta a norma del paragrafo 2, le autorità doganali negano l’uso del regime speciale d’importazione non preferenziale per i prodotti in questione.

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 60

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui all’articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Sottosezione 1

Procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione di prove dell’origine

Articolo 61

Dichiarazioni del fornitore e loro utilizzazione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Nel fornire all’esportatore o all’operatore le informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’Unione e alcuni paesi o territori (carattere originario preferenziale), il fornitore si serve di una dichiarazione del fornitore.

Per ciascuna spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore distinta, tranne nei casi previsti all’articolo 62 del presente regolamento.

2.   La dichiarazione è contenuta nella fattura commerciale relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l’identificazione.

3.   La dichiarazione può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

Articolo 62

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso, il fornitore può presentare un’unica dichiarazione a copertura di invii successivi di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore). La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione.

2.   La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione. Tale dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno prima della data della compilazione. Il periodo di validità scade alla data in cui la dichiarazione a lungo termine del fornitore è stata compilata.

3.   Il fornitore informa immediatamente l’esportatore o l’operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.

Articolo 63

Compilazione delle dichiarazioni del fornitore

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all’allegato 22-15. Tuttavia, le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all’allegato 22-16.

2.   Per i prodotti che sono stati sottoposti a lavorazione o trasformazione nell’Unione senza ottenere il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all’allegato 22-17. Tuttavia, le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all’allegato 22-18.

3.   La dichiarazione del fornitore reca una firma manoscritta del fornitore. Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all’esportatore o all’operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

Articolo 64

Rilascio del certificato d’informazione INF 4

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Le autorità doganali possono chiedere all’esportatore o all’operatore di ottenere dal fornitore un certificato d’informazione INF 4 attestante l’esattezza e l’autenticità della dichiarazione del fornitore.

2.   Su richiesta del fornitore, il certificato d’informazione INF 4 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore utilizzando il formulario di cui all’allegato 22-02 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite. Le autorità possono chiedere tutte le prove necessarie e svolgere ispezioni sulla contabilità del fornitore o altri controlli che ritengano opportuni.

3.   Le autorità doganali rilasciano il certificato d’informazione INF 4 al fornitore entro 90 giorni dal ricevimento della sua domanda, indicando se la dichiarazione del fornitore è esatta e autentica.

4.   Un’autorità doganale a cui è stata presentata una domanda per il rilascio di un certificato d’informazione INF 4 conserva il formulario di domanda per almeno tre anni o, se necessario, per un periodo più lungo al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’Unione e alcuni paesi o territori.

Articolo 65

Cooperazione amministrativa tra gli Stati membri

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Le autorità doganali si prestano reciproca assistenza nel controllo dell’esattezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni del fornitore.

Articolo 66

Verifica delle dichiarazioni del fornitore

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Se un esportatore non è in grado di presentare un certificato d’informazione INF 4 entro 120 giorni dalla richiesta delle autorità doganali, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione possono chiedere alle autorità doganali dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta di confermare l’origine dei prodotti in questione ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’Unione e alcuni paesi.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione trasmettono a quelle dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta tutte le informazioni e i documenti di cui dispongono, indicando i motivi che giustificano la loro indagine.

3.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta possono chiedere elementi di prova al fornitore o effettuare adeguate verifiche di tale dichiarazione.

4.   Le autorità doganali che hanno chiesto la verifica sono informate senza indugio dei risultati tramite il certificato d’informazione INF 4.

5.   In assenza di risposta entro 150 giorni dalla data di richiesta della verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’origine dei prodotti in questione, le autorità doganali del paese di esportazione annullano la prova dell’origine redatta sulla base della dichiarazione del fornitore.

Articolo 67

Autorizzazione di esportatore autorizzato

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Se l’Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale una prova dell’origine deve assumere la forma di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato, gli esportatori stabiliti nel territorio doganale dell’Unione possono chiedere un’autorizzazione di esportatore autorizzato ai fini della compilazione e sostituzione di tali dichiarazioni.

2.   L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativi alle condizioni per l’accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, e gli articoli 10 e 15 del presente regolamento, relativi all’uso dei mezzi elettronici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni e alla revoca di decisioni favorevoli riguardanti le domande e le decisioni, non si applicano alle decisioni relative alle autorizzazioni di esportatore autorizzato.

3.   Le autorizzazioni di esportatore autorizzato sono concesse unicamente alle persone che soddisfano le condizioni enunciate nelle disposizioni in materia di origine contenute in accordi che l’Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione o in misure adottate unilateralmente dall’Unione nei confronti di tali paesi o territori.

4.   Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato nella prova dell’origine preferenziale. Il numero di autorizzazione doganale è preceduto dal codice di paese ISO 3166-1-alfa-2 dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione.

5.   La Commissione comunica ai paesi terzi interessati gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo delle prove dell’origine preferenziale presentate dagli esportatori autorizzati.

6.   Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi la forma richiesta per le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni di origine, tali dichiarazioni sono redatte in conformità al formulario di cui all’allegato 22-09.

7.   Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore autorizzato può presentare una dichiarazione su fattura o una dichiarazione di origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per ciascuna spedizione.

Articolo 68

Registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Se l’Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale l’esportatore può compilare un documento relativo all’origine conformemente alla legislazione pertinente dell’Unione, un esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione può chiedere di essere registrato a tal fine. Le sottosezioni da 2 a 9 della presente sezione si applicano mutatis mutandis.

2.   Ai fini del presente articolo non si applicano l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 relativi alle condizioni per l’accettazione delle domande e la revoca delle decisioni, nonché gli articoli 10 e 15 del presente regolamento. Le domande e le decisioni connesse al presente articolo non vengono scambiate e archiviate in un sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

3.   La Commissione comunica al paese terzo con cui l’Unione ha un regime preferenziale gli indirizzi delle autorità doganali competenti per la verifica di un documento relativo all’origine compilato da un esportatore registrato nell’Unione conformemente al presente articolo.

4.   Qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato può compilare un documento relativo all’origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per ciascuna spedizione.

5.   Fino alle date di introduzione del sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE si applicano le seguenti disposizioni:

a)

un esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione può chiedere di essere autorizzato conformemente all’articolo 67 del presente regolamento per poter agire in qualità di esportatore registrato a norma del paragrafo 1,

b)

un esportatore che è già titolare di un’autorizzazione di esportatore autorizzato nell’Unione può chiedere l’estensione di tale autorizzazione per poter agire in qualità di esportatore registrato a norma del paragrafo 1

e il loro numero di autorizzazione di esportatore autorizzato è utilizzato come numero di esportatore registrato.

A decorrere dalle date di introduzione del sistema degli esportatori registrati (REX), un esportatore di cui alla lettera a) o alla lettera b) del primo comma che desideri continuare ad agire in qualità di esportatore registrato ai sensi del paragrafo 1 viene registrato in tale sistema.

Articolo 69

Sostituzione delle prove dell’origine preferenziale rilasciate o compilate fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Se prodotti originari coperti da una prova dell’origine preferenziale rilasciata o compilata in precedenza ai fini di una misura tariffaria preferenziale ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, lettere d) o e), del codice, diversa dall’SGP dell’Unione, non sono ancora stati immessi in libera pratica e sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell’Unione, la prova dell’origine iniziale può essere sostituita da una o più prove sostitutive al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell’Unione.

2.   Se la prova dell’origine necessaria ai fini della misura tariffaria preferenziale di cui al paragrafo 1 è un certificato di circolazione delle merci EUR.1, un altro certificato di origine rilasciato dalla pubblica amministrazione, una dichiarazione di origine o una dichiarazione su fattura, la prova dell’origine sostitutiva è rilasciata o compilata sotto forma di uno dei seguenti documenti:

a)

una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da un esportatore autorizzato che rispedisce le merci;

b)

una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;

c)

una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia della prova dell’origine iniziale alla dichiarazione di origine sostitutiva o alla dichiarazione su fattura sostitutiva;

d)

un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

il rispeditore non è un esportatore autorizzato e non consente che una copia della prova dell’origine iniziale sia allegata alla prova sostitutiva;

ii)

il valore totale dei prodotti originari nella spedizione iniziale supera il valore soglia applicabile al di sopra del quale l’esportatore, per poter fornire una prova sostitutiva, deve essere un esportatore autorizzato. 2 bis.

3.   Nei casi in cui la prova dell’origine sostitutiva è rilasciata in conformità del paragrafo 2, lettera d), la convalida effettuata dall’ufficio doganale che rilascia il certificato di circolazione EUR.1 sostitutivo deve essere apposta nella casella 11 del certificato. Le indicazioni fornite nella casella 4 del certificato con riguardo al paese di origine devono essere identiche a quelli figuranti nella prova dell’origine iniziale. La casella 12 è firmata dal rispeditore. Il rispeditore che firma la casella 12 in buona fede non è responsabile dell’esattezza delle indicazioni contenute nella prova dell’origine iniziale.

L’ufficio doganale a cui è chiesto il rilascio del certificato sostitutivo annota sulla prova dell’origine iniziale o su un suo allegato il peso, i numeri, la natura dei colli rispediti e il loro paese di destinazione, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. La prova dell’origine iniziale è conservata dall’ufficio doganale interessato per almeno tre anni.

4.   Se la prova di origine richiesta ai fini dell’applicazione della misura tariffaria preferenziale di cui al paragrafo 1 è un’attestazione di origine, la prova dell’origine sostitutiva è compilata dal rispeditore sotto forma di una dichiarazione sostitutiva.

Se il valore totale dei prodotti della spedizione in relazione alla quale è stata compilata una prova di origine non supera il valore soglia applicabile, non occorre che il rispeditore delle frazioni di spedizione sia egli stesso un esportatore registrato per poter compilare attestazioni di origine sostitutive.

Se il valore totale dei prodotti della spedizione in relazione alla quale è stata compilata una prova di origine supera il valore soglia applicabile, per poter compilare attestazioni di origine sostitutive il rispeditore deve soddisfare una delle condizioni seguenti:

a)

essere un esportatore registrato nell’Unione;

b)

allegare all’attestazione di origine sostitutiva una copia dell’attestazione di origine iniziale.

Sottosezione 2

Obblighi dei paesi beneficiari nel quadro dell’SPG dell’Unione

Articolo 70

Obbligo di fornire una cooperazione amministrativa nel quadro del sistema REX

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Al fine di garantire la corretta applicazione dell’SPG i paesi beneficiari assumono l’impegno di:

a)

porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l’attuazione e la gestione, nel loro paese, delle norme e delle procedure stabilite nella presente sottosezione e nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 comprese, all’occorrenza, le disposizioni necessarie per l’applicazione del cumulo;

b)

garantire che le loro autorità competenti cooperino con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri.

2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), consiste:

a)

nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione dell’SPG nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;

b)

fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente regolamento, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell’ambito di indagini sull’origine.

3.   Per poter applicare il sistema degli esportatori registrati, i paesi beneficiari presentano alla Commissione l’impegno di cui al paragrafo 1 almeno tre mesi prima della data in cui intendono iniziare la registrazione degli esportatori.

4.   Un paese o territorio che sia stato soppresso dall’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) continua a essere assoggettato all’obbligo di cooperazione amministrativa di cui all’articolo 55, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli 72, 80 e 108 del presente regolamento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato.

Articolo 71

Procedure e metodi di cooperazione amministrativa applicabili con riguardo alle esportazioni per le quali si utilizzino certificati di origine, modulo A, e dichiarazioni su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   I paesi beneficiari osservano o fanno osservare:

a)

le norme relative all’origine dei prodotti esportati, fissate nella sottosezione 2 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

b)

le norme relative alla compilazione e al rilascio dei certificati di origine, modulo A;

c)

le disposizioni relative all’uso delle dichiarazioni su fattura, da redigere in conformità dei requisiti di cui all’allegato 22-09;

d)

le disposizioni sugli obblighi di notifica di cui all’articolo 73 del presente regolamento;

e)

le disposizioni sulla concessione di deroghe di cui all’articolo 64, paragrafo 6, del codice.

2.   Le autorità competenti dei paesi beneficiari cooperano con la Commissione o con gli Stati membri; tale cooperazione consiste in particolare:

a)

nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione dell’SPG nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;

b)

fatti salvi gli articoli 73 e 110 del presente regolamento, nel verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, anche mediante visite sul posto, ove richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri nell’ambito di indagini sull’origine.

3.   Le condizioni stabilite nel paragrafo 1 si considerano accettate dal paese beneficiario se tale paese designa un’autorità competente per il rilascio dei certificati di origine, modulo A, verifica le prove documentarie dell’origine e rilascia i certificati di origine, modulo A, per le esportazioni verso l’Unione.

4.   Le merci originarie di un paese ammesso o riammesso al beneficio del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 possono beneficiare del sistema di preferenze generalizzate a condizione che siano esportate dal paese stesso a decorrere dalla data indicata all’articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento.

5.   Un paese o territorio che sia stato soppresso dall’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 continua a essere assoggettato all’obbligo di cooperazione amministrativa di cui all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli 110 e 111 del presente regolamento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato.

6.   Gli obblighi di cui al paragrafo 5 si applicano a Singapore per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 72

Obblighi di notifica applicabili fino alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità situate nel loro territorio che:

a)

fanno parte delle autorità pubbliche del paese in questione o agiscono sotto l’autorità del suo governo e sono abilitate a registrare gli esportatori nel sistema REX, a modificare e aggiornare i dati di registrazione e a revocare le registrazioni;

b)

fanno parte delle autorità pubbliche del paese in questione e sono incaricate di garantire la cooperazione amministrativa con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri secondo quanto previsto nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2.   La notifica è trasmessa alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data in cui i paesi beneficiari intendono iniziare la registrazione degli esportatori.

3.   I paesi beneficiari informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni notificate a norma del primo paragrafo.

Articolo 73

Obblighi di notifica applicabili fino alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio che sono preposte al rilascio dei certificati d’origine, modulo A, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura.

La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell’aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d’inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi beneficiari. Tali informazioni sono riservate; tuttavia, quando le merci devono essere immesse in libera pratica, le autorità doganali possono permettere agli importatori di prendere visione delle impronte dei timbri.

I paesi beneficiari che hanno già trasmesso le informazioni richieste ai sensi del primo comma non sono tenuti a fornirle di nuovo, tranne qualora sia intervenuta una modifica.

2.   Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 4, del presente regolamento, la Commissione pubblica sul proprio sito web la data in cui il paese ammesso o riammesso al beneficio per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo.

Sottosezione 3

Procedure all’esportazione nei paesi beneficiari e nell’Unione applicabili nel quadro dell’SPG dell’Unione fino all’entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati

Articolo 74

Procedura per il rilascio di un certificato di origine, modulo A

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Il certificato di origine, modulo A, è rilasciato su richiesta scritta dell’esportatore o del suo rappresentante, corredata dei documenti giustificativi appropriati attestanti che i prodotti destinati all’esportazione soddisfano le condizioni per il rilascio del certificato di origine, modulo A. Il certificato di origine, modulo A, è redatto utilizzando il formulario contenuto nell’allegato 22-08.

2.   Le autorità competenti dei paesi beneficiari mettono a disposizione dell’esportatore il certificato di origine, modulo A, non appena l’esportazione è effettivamente realizzata o garantita. Tuttavia, le autorità competenti dei paesi beneficiari possono anche rilasciare un certificato di origine, modulo A, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

b)

è stato dimostrato alle autorità pubbliche competenti che il certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato, ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici; oppure

c)

la destinazione finale dei prodotti in questione è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l’eventuale frazionamento della spedizione conformemente all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3.   Le autorità competenti dei paesi beneficiari possono rilasciare il certificato a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore di un certificato di origine, modulo A, rilasciato a posteriori siano conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell’esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A, ad eccezione dei casi in cui il certificato di origine, modulo A, non è stato accettato per motivi tecnici. Le autorità competenti dei paesi beneficiari possono rilasciare il certificato a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore di un certificato di origine, modulo A, rilasciato a posteriori siano conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell’esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori recano nella casella n. 4 la dicitura «Issued retrospectively», «Délivré à posteriori» o «Emitido a posteriori».

4.   In caso di furto, perdita o distruzione del certificato di origine, modulo A, l’esportatore può chiedere alle autorità competenti che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato del certificato di origine, modulo A, reca nella casella n. 4 la dicitura «Duplicate», «Duplicata» o «Duplicado», la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale. Il duplicato ha effetto a decorrere dalla data dell’originale.

5.   Allo scopo di verificare se il prodotto per cui è richiesto il certificato di origine, modulo A, è conforme alle norme di origine pertinenti, le autorità pubbliche competenti sono autorizzate a chiedere qualsiasi prova documentale o a effettuare qualsiasi controllo che ritengano appropriato.

6.   Le caselle n. 2 e n. 10 del certificato di origine, modulo A, non devono essere compilate obbligatoriamente. La casella n. 12 reca la dicitura «Unione» o il nome di uno degli Stati membri. La data di rilascio del certificato di origine, modulo A, è indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, che è riservata alle autorità pubbliche competenti preposte al rilascio del certificato, nonché la firma del firmatario autorizzato dell’esportatore da apporre nella casella n. 12, sono manoscritte.

Articolo 75

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   La dichiarazione su fattura può essere compilata da qualsiasi esportatore che opera in un paese beneficiario per le spedizioni consistenti di uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR, a condizione che la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del presente regolamento si applichi a questa procedura.

2.   L’esportatore che compila la dichiarazione su fattura deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o di altre autorità pubbliche competenti del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione.

3.   La dichiarazione su fattura è compilata dall’esportatore a macchina, in francese, inglese o spagnolo, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale il testo riportato nell’allegato 22-09. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore.

4.   L’uso della dichiarazione su fattura è subordinato alle seguenti condizioni:

a)

per ogni singola spedizione deve essere compilata una dichiarazione su fattura distinta;

b)

se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l’esportatore può far riferimento a tale controllo nella dichiarazione su fattura.

Articolo 76

Condizioni per il rilascio di un certificato di origine, modulo A, in caso di cumulo

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Quando si applica il cumulo di cui agli articoli 53, 54, 55 o 56 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario invitato a rilasciare il certificato di origine, modulo A, per prodotti nella cui fabbricazione sono utilizzati materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo, si fondano sugli elementi seguenti:

a)

se trattasi di cumulo bilaterale, sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore dell’esportatore e rilasciata a norma dell’articolo 77 del presente regolamento;

b)

se trattasi di cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore dell’esportatore e rilasciata secondo le norme di origine pertinenti della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, a seconda dei casi;

c)

se trattasi di cumulo regionale, sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore dell’esportatore, ossia un certificato di origine, modulo A, redatto utilizzando il formulario contenuto nell’allegato 22-08, ovvero sulla dichiarazione su fattura recante il testo contenuto nell’allegato 22-09;

d)

se trattasi di cumulo ampliato, sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore dell’esportatore e rilasciata in conformità al pertinente accordo di libero scambio concluso tra l’Unione e il paese interessato.

Nei casi indicati al primo comma, lettere a), b), c) e d), la casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, reca, a seconda dei casi, la dicitura:

«EU cumulation», «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Regional cumulation», «Extended cumulation with country x», oppure

«Cumul UE», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie», «Cumul régional», «Cumul étendu avec le pays x», oppure

«Acumulación UE», «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía», «Acumulación regional», «Acumulación ampliada con el país x».

Articolo 77

Prova del carattere originario dell’Unione ai fini del cumulo bilaterale ed esportatori autorizzati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   La prova del carattere originario dei prodotti dell’Unione è fornita producendo uno dei seguenti documenti:

a)

il certificato di circolazione EUR.1 redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-10 oppure

b)

la dichiarazione su fattura, il cui testo figura all’allegato 22-09 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446. La dichiarazione su fattura può essere rilasciata da un esportatore qualsiasi per le spedizioni contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR ovvero da un esportatore autorizzato dell’Unione.

2.   L’esportatore o il suo rappresentante appongono le diciture «GSP beneficiary countries» e «EU» o «Pays bénéficiaires du SPG» e «UE» nella casella n. 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

3.   Le disposizioni della presente sottosezione, delle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e delle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relative al rilascio, all’uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.

4.   Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione, in prosieguo denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti spedizioni di prodotti originari dell’Unione nell’ambito del cumulo bilaterale, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione, se tale esportatore offre alle autorità doganali ogni garanzia affinché esse possano verificare:

a)

il carattere originario dei prodotti; e

b)

l’osservanza degli altri requisiti applicabili in tale Stato membro.

5.   Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualifica di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. Esse attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato sulla dichiarazione su fattura.

6.   Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato. Esse possono revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento.

Esse revocano l’autorizzazione in ciascuno dei seguenti casi:

a)

l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 4;

b)

l’esportatore autorizzato non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 5;

c)

l’esportare autorizzato fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

7.   L’esportatore autorizzato non è tenuto a firmare le dichiarazioni su fattura purché consegni alle autorità doganali un impegno scritto con il quale egli assuma la piena responsabilità per qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se avesse apposto la propria firma manoscritta.

Sottosezione 4

Procedure all’esportazione nei paesi beneficiari e nell’Unione applicabili nel quadro dell’SPG dell’Unione a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

Articolo 78

Obbligo per gli esportatori di essere registrati e relativa revoca

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   L’SPG si applica:

a)

alle merci che soddisfano i requisiti della presente sottosezione, delle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e delle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 esportate da un esportatore registrato;

b)

a qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari, esportata da qualsiasi esportatore, purché il valore totale dei prodotti originari spediti non superi 6 000 EUR.

2.   Il valore dei prodotti originari in una spedizione è pari al valore di tutti i prodotti originari contenuti in una spedizione coperta da un’attestazione di origine rilasciata nel paese di esportazione.

Articolo 79

Procedura di registrazione nei paesi beneficiari e procedure all’esportazione applicabili durante il periodo di transizione precedente l’applicazione del sistema degli esportatori registrati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   I paesi beneficiari iniziano la registrazione degli esportatori il 1o gennaio 2017.

Tuttavia, qualora il paese beneficiario non sia in grado di iniziare la registrazione in tale data, entro il 1o luglio 2016 esso comunica per iscritto alla Commissione il rinvio della registrazione degli esportatori al 1o gennaio 2018 o al 1o gennaio 2019.

2.   Per un periodo di dodici mesi successivi alla data in cui il paese beneficiario inizia la registrazione degli esportatori, le autorità competenti di tale paese continuano a rilasciare i certificati di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori che non sono ancora registrati al momento della richiesta del certificato.

Fatto salvo l’articolo 94, paragrafo 2, del presente regolamento, i certificati di origine, modulo A, rilasciati conformemente al primo comma del presente paragrafo sono ammissibili nell’Unione come prova dell’origine se rilasciati prima della data di registrazione dell’esportatore interessato.

Le autorità competenti di un paese beneficiario che incontrano difficoltà a completare il processo di registrazione entro il periodo di dodici mesi di cui sopra possono chiedere una proroga alla Commissione. Tale proroga non è superiore a sei mesi.

3.   Gli esportatori di un paese beneficiario, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi i 6 000 EUR, a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario intende iniziare la registrazione degli esportatori.

Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell’articolo 86, paragrafo 4, del presente regolamento.

4.   Tutti i paesi beneficiari applicano il sistema degli esportatori registrati al più tardi a decorrere dal 30 giugno 2020.

Sottosezione 5

Articolo 80

Banca dati degli esportatori registrati: obblighi delle autorità

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   La Commissione istituisce un sistema per registrare gli esportatori autorizzati a certificare l’origine delle merci (il sistema REX) e lo rende disponibile entro il 1o gennaio 2017.

2.   Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all’allegato 22-06, le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all’esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci e inseriscono nel sistema REX il numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell’articolo 86, paragrafo 4, del presente regolamento.

Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all’esportatore o, se del caso, al rispeditore delle merci il numero di esportatore registrato attribuito all’esportatore o al rispeditore delle merci e la data di decorrenza della validità.

3.   Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, ne informano immediatamente l’esportatore.

4.   Le autorità competenti dei paesi beneficiari e le autorità doganali degli Stati membri tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano tali dati immediatamente dopo aver ricevuto dall’esportatore registrato le informazioni di cui all’articolo 89 del presente regolamento.

Articolo 81

Data di applicazione di talune disposizioni

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Gli articoli 70, 72, da 78 a 80, da 82 a 93, da 99 a 107, 108, 109 e 112 del presente regolamento si applicano all’esportazione di merci da parte degli esportatori registrati nell’ambito del sistema REX in un paese beneficiario a partire dalla data in cui il paese beneficiario inizia la registrazione degli esportatori nell’ambito di tale sistema. Con riguardo agli esportatori dell’Unione, tali articoli si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.

2.   Gli articoli 71, 73, da 74 a 77, da 94 a 98 e da 110 a 112 del presente regolamento si applicano all’esportazione di merci da parte degli esportatori che non sono registrati nell’ambito del sistema REX in un paese beneficiario. Con riguardo agli esportatori dell’Unione, tali articoli si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2017.

Articolo 82

Banca dati degli esportatori registrati: diritti di accesso alla banca dati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   La Commissione garantisce che l’accesso al sistema REX sia accordato in conformità del presente articolo.

2.   La Commissione ha accesso alla consultazione di tutti i dati.

3.   Le autorità competenti di un paese beneficiario hanno accesso alla consultazione dei dati relativi agli esportatori da esse registrati.

4.   Le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso alla consultazione dei dati da esse registrati o registrati dalle autorità doganali di altri Stati membri e dalle autorità competenti dei paesi beneficiari nonché dalla Norvegia, dalla Svizzera o dalla Turchia. L’accesso ai dati ha luogo ai fini del controllo delle dichiarazioni doganali di cui all’articolo 188 del codice o del controllo a posteriori di cui all’articolo 48 del codice.

5.   La Commissione fornisce un accesso sicuro al sistema REX alle autorità competenti dei paesi beneficiari.

6.   Se un paese o un territorio è stato rimosso dall’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, le autorità competenti del medesimo conservano l’accesso al sistema REX per tutto il tempo loro necessario per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 70 del presente regolamento.

7.   La Commissione mette i seguenti dati a disposizione del pubblico con il consenso che l’esportatore ha espresso firmando la casella n. 6 del modulo di cui all’allegato 22-06:

a)

nome dell’esportatore registrato;

b)

indirizzo del luogo in cui è stabilito l’esportatore registrato;

c)

informazioni di contatto specificate nella casella n. 2 del modulo di cui all’allegato 22-06;

d)

descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci o dei capitoli del sistema armonizzato, secondo quanto specificato nella casella n. 4 del modulo di cui all’allegato 22-06;

e)

numero EORI o numero di identificazione operatore (TIN – Trader Identification Number) dell’esportatore registrato.

Il rifiuto di apporre la firma nella casella n. 6 non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l’esportatore.

8.   La Commissione mette sempre a disposizione del pubblico i seguenti dati:

a)

il numero dell’esportatore registrato;

b)

la data da cui decorre la validità della registrazione;

c)

se del caso, la data della revoca della registrazione;

d)

un’indicazione precisante se la registrazione si applica anche alle esportazioni verso la Norvegia, la Svizzera o la Turchia;

e)

la data dell’ultima sincronizzazione tra il sistema REX e il sito web pubblico.

Articolo 83

Banca dati degli esportatori registrati: protezione dei dati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   I dati registrati nel sistema REX sono trattati esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’SPG secondo quanto indicato alla presente sottosezione.

2.   Agli esportatori registrati sono fornite le informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) o all’articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Essi ricevono inoltre le informazioni seguenti:

a)

informazioni sulla base giuridica delle operazioni di trattamento cui sono destinati i dati;

b)

periodo di conservazione dei dati.

Tali informazioni sono comunicate agli esportatori registrati tramite un avviso allegato alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato di cui all’allegato 22-06.

3.   Ciascuna autorità competente di un paese beneficiario e ciascuna autorità doganale di uno Stato membro che ha introdotto i dati nel sistema REX è considerata responsabile del trattamento di tali dati.

La Commissione è considerata corresponsabile con riguardo al trattamento di tutti i dati per garantire che l’esportatore registrato possa far valere i suoi diritti.

4.   I diritti degli esportatori registrati in relazione al trattamento dei dati memorizzati nel sistema REX indicati nell’allegato 22-06 e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati in conformità alla normativa di attuazione della direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati in vigore nello Stato membro in cui i dati sono conservati.

5.   Gli Stati membri che nei propri sistemi nazionali replicano i dati del sistema REX cui hanno accesso tengono aggiornati tali dati.

6.   I diritti degli esportatori registrati con riguardo al trattamento dei loro dati di registrazione da parte della Commissione sono esercitati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

7.   Qualsiasi richiesta presentata da un esportatore registrato di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 è presentata al responsabile del trattamento dei dati e da esso trattata.

Qualora un esportatore registrato abbia presentato una domanda in tal senso alla Commissione, senza aver cercato di far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, la Commissione trasmette tale richiesta al responsabile del trattamento dei dati dell’esportatore registrato.

Se l’esportatore registrato non può far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.

8.   Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano e assicurano il controllo coordinato dei dati di registrazione.

Ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze e in funzione delle necessità, essi si scambiano le informazioni pertinenti, si aiutano reciprocamente nello svolgimento di audit e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano i problemi che possono presentarsi in relazione all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti degli interessati, redigono proposte armonizzate di soluzioni comuni a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati.

Articolo 84

Obblighi di notifica applicabili agli Stati membri ai fini dell’applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto delle loro autorità doganali che:

a)

sono competenti per registrare gli esportatori e i rispeditori di merci nel sistema REX, nonché per modificare e aggiornare i dati di registrazione e revocare la registrazione;

b)

sono responsabili di garantire la cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi beneficiari come previsto nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

La comunicazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 settembre 2016.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni comunicate a norma del primo comma.

Articolo 85

Procedura di registrazione negli Stati membri e procedure all’esportazione applicabili durante il periodo di transizione precedente l’applicazione del sistema degli esportatori registrati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Il 1o gennaio 2017 le autorità doganali degli Stati membri iniziano la registrazione degli esportatori stabiliti sui loro territori.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2018 le autorità doganali di tutti gli Stati membri cessano di rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ai fini del cumulo di cui all’articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3.   Fino al 31 dicembre 2017 le autorità doganali degli Stati membri rilasciano certificati di circolazione delle merci EUR.1 o certificati sostitutivi di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori o dei rispeditori di merci che non sono ancora registrati. Tale disposizione si applica anche quando i prodotti originari inviati nell’Unione sono accompagnati da attestazioni di origine compilate da un esportatore registrato in un paese beneficiario.

4.   A decorrere dal 1o gennaio 2017 gli esportatori dell’Unione, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi 6 000 EUR.

Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6 000 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell’articolo 86, paragrafo 4, del presente regolamento.

5.   I rispeditori di merci che sono registrati possono redigere attestazioni di origine sostitutive a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell’articolo 86, paragrafo 4, del presente regolamento. Tale disposizione si applica a prescindere dal fatto che le merci siano accompagnate da un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel paese beneficiario o da una dichiarazione su fattura o da una attestazione di origine compilata dall’esportatore.

Articolo 86

Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, un esportatore presenta domanda alle autorità competenti del paese beneficiario in cui ha la sede o in cui è stabilito a titolo permanente.

La domanda è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-06.

2.   Per ottenere la qualifica di esportatore registrato, un esportatore o un rispeditore di merci stabilito nel territorio doganale dell’Unione presenta domanda alle autorità doganali di cui trattasi. La domanda è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-06.

3.   Ai fini dell’esportazione nell’ambito dell’SGP e dei sistemi di preferenze generalizzate con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, gli esportatori sono tenuti alla registrazione una sola volta.

Le autorità competenti del paese beneficiario attribuiscono all’esportatore un numero di esportatore registrato ai fini dell’esportazione nel quadro degli SGP dell’Unione, della Norvegia e della Svizzera nonché della Turchia, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione.

4.   La registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro ricevono una domanda di registrazione completa in conformità dei paragrafi 1 e 2.

5.   Qualora l’esportatore sia rappresentato per l’espletamento delle formalità di esportazione e il rappresentante dell’esportatore sia a sua volta un esportatore registrato, tale rappresentante non può usare il proprio numero di esportatore registrato.

Articolo 87

Banca dati degli esportatori registrati: misure pubblicitarie

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Ai fini dell’articolo 70, paragrafo 4, del presente regolamento la Commissione pubblica sul suo sito web la data a decorrere dalla quale i paesi beneficiari iniziano ad applicare il sistema degli esportatori registrati. La Commissione tiene aggiornate tali informazioni.

Articolo 88

Registrazione automatica degli esportatori per un paese che inizia ad essere beneficiario dell’SPG dell’Unione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Se un paese è aggiunto all’elenco dei paesi beneficiari di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione attiva automaticamente, nell’ambito del proprio SPG, le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema REX e siano validi almeno per l’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia.

In questo caso un esportatore che è già registrato almeno per l’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia non deve presentare una domanda presso le autorità competenti del proprio paese per essere registrato nell’SPG dell’Unione.

Articolo 89

Radiazione dall’elenco degli esportatori registrati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Gli esportatori registrati informano immediatamente le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro in merito alle modifiche delle informazioni da essi fornite ai fini della registrazione.

2.   Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l’esportazione di merci nell’ambito dell’SPG o non intendono più esportare merci nell’ambito di tale sistema ne informano le autorità competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro.

3.   Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro revocano la registrazione se l’esportatore registrato:

a)

non esiste più;

b)

non soddisfa più le condizioni per l’esportazione delle merci nell’ambito dell’SPG;

c)

ha informato l’autorità competente del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro che non intende più esportare merci nell’ambito dell’SPG;

d)

per dolo o colpa compila o fa compilare un’attestazione di origine contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere indebitamente il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale.

4.   L’autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro possono revocare la registrazione se l’esportatore registrato non tiene aggiornati i dati relativi alla propria registrazione.

5.   La revoca della registrazione ha effetto per il futuro, ossia si applica alle attestazioni di origine rilasciate dopo la data della revoca. La revoca della registrazione non ha alcun effetto sulla validità delle attestazioni di origine rilasciate prima che l’esportatore registrato sia informato della revoca.

6.   L’autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro informano l’esportatore registrato in merito alla revoca della sua registrazione e alla data a decorrere dalla quale la revoca prende effetto.

7.   In caso di revoca della registrazione l’esportatore o il rispeditore delle merci può introdurre un ricorso giurisdizionale.

8.   La revoca di un esportatore registrato è annullata in caso di revoca erronea. L’esportatore o il rispeditore delle merci è autorizzato a utilizzare il numero di esportatore registrato attribuitogli al momento della registrazione.

9.   Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata possono presentare una nuova domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato in conformità all’articolo 86 del presente regolamento. Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata a norma del paragrafo 3, lettera d), e del paragrafo 4 possono essere registrati nuovamente solo se dimostrano all’autorità competente del paese beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro che li avevano registrati di aver rimediato alla situazione che aveva condotto alla revoca della registrazione.

10.   I dati relativi a una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dall’autorità competente del paese beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro che li hanno introdotti nel sistema per un periodo massimo di dieci anni civili successivi all’anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Trascorso tale periodo, l’autorità competente di un paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro cancellano i dati.

Articolo 90

Radiazione automatica dall’elenco degli esportatori registrati quando un paese è radiato dall’elenco dei paesi beneficiari

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   La Commissione revoca tutte le registrazioni degli esportatori registrati in un paese beneficiario se tale paese è soppresso dall’elenco dei paesi beneficiari di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 o se le preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario sono state temporaneamente revocate in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012.

2.   Se tale paese è reinserito nel suddetto elenco o se la revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al paese beneficiario è terminata, la Commissione riattiva le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema e siano ancora validi almeno per l’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia. In caso contrario, gli esportatori sono registrati nuovamente in conformità all’articolo 86 del presente regolamento.

3.   In caso di revoca delle registrazioni di tutti gli esportatori registrati in un paese beneficiario a norma del paragrafo 1, i dati relativi alle registrazioni revocate sono conservati nel sistema REX per almeno dieci anni civili successivi all’anno civile in cui la registrazione è stata revocata. Una volta trascorso tale termine e se da oltre dieci anni il paese beneficiario non è più un paese beneficiario dell’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, la Commissione cancella dal sistema REX i dati relativi alle registrazioni revocate.

Articolo 91

Obblighi degli esportatori

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Gli esportatori e gli esportatori registrati adempiono i seguenti obblighi:

a)

tengono una contabilità commerciale adeguata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;

b)

tengono a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

c)

conservano tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;

d)

conservano per almeno tre anni dalla fine dell’anno civile in cui l’attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:

i)

delle attestazioni di origine rilasciate;

ii)

della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.

Tali registri e attestazioni di origine possono essere conservati in formato elettronico, ma devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario.

2.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai fornitori che trasmettano agli esportatori dichiarazioni attestanti il carattere originario delle merci fornite.

3.   I rispeditori di merci, registrati o non registrati, che compilano attestazioni di origine sostitutive conservano le attestazioni di origine iniziali che hanno sostituito per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale l’attestazione di origine sostitutiva è stata compilata, o per un periodo più lungo se previsto dalla legge nazionale.

Articolo 92

Disposizioni generali sull’attestazione di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Un’attestazione di origine può essere compilata al momento in cui l’esportazione verso l’Unione è effettivamente realizzata o quando è certo che sarà realizzata.

Se i prodotti in questione sono considerati originari del paese beneficiario di esportazione o di un altro paese beneficiario in conformità dell’articolo 55, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o dell’articolo 55, paragrafo 6, secondo comma, del medesimo regolamento, l’attestazione di origine è compilata dall’esportatore nel paese beneficiario di esportazione.

Se i prodotti in questione sono esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione o dopo essere stati sottoposti unicamente alle operazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e hanno pertanto conservato la loro origine in conformità dell’articolo 55, paragrafo 4, terzo comma, e dell’articolo 55, paragrafo 6, terzo comma, del medesimo regolamento, l’attestazione di origine è compilata dall’esportatore nel paese beneficiario di origine.

2.   L’attestazione di origine può anche essere compilata dopo l’esportazione dei prodotti interessati («attestazione retroattiva»). Tale attestazione di origine retroattiva è ricevibile se è trasmessa alle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica entro due anni dall’importazione.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità dell’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e a condizione che il termine di due anni di cui al primo comma sia rispettato, l’attestazione di origine può essere compilata retroattivamente dall’esportatore del paese di esportazione dei prodotti. Ciò vale, mutatis mutandis, se il frazionamento di una spedizione ha luogo in un altro paese beneficiario o in Norvegia, in Svizzera o in Turchia.

3.   L’attestazione di origine è fornita dall’esportatore al proprio cliente stabilito nell’Unione e contiene i dati specificati nell’allegato 22-07. Essa è redatta in inglese, francese o spagnolo.

Essa può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta l’identificazione dell’esportatore interessato e delle merci in questione.

4.   I paragrafi da 1 a 3 si applicano, mutatis mutandis, alle attestazioni di origine rilasciate nell’Unione ai fini del cumulo bilaterale.

Articolo 93

Attestazione di origine in caso di cumulo

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Al fine di stabilire l’origine dei materiali utilizzati nell’ambito del cumulo bilaterale o regionale, l’esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di un paese con cui è autorizzato il cumulo si basa sull’attestazione di origine trasmessa dal fornitore dei suddetti materiali. In tali casi l’attestazione di origine redatta dall’esportatore riporta, a seconda del caso, la dicitura «EU cumulation», «Regional cumulation», «Cumul UE», «Cumul regional» o «Acumulación UE», «Acumulación regional».

2.   Al fine di stabilire l’origine dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo di cui all’articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia si basa sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore di tali materiali, a condizione che tale prova sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni delle norme di origine dell’SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, a seconda dei casi. In tali casi l’attestazione di origine redatta dall’esportatore riporta la dicitura «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie» o «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía».

3.   Al fine di stabilire l’origine dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo ampliato di cui all’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’esportatore di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di una parte con cui è autorizzato il cumulo ampliato si basa sulla prova dell’origine trasmessa dal fornitore di tali materiali, a condizione che tale prova sia stata rilasciata in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di libero scambio concluso tra l’Unione e la parte interessata.

In tali casi l’attestazione di origine redatta dall’esportatore riporta la dicitura «Extended cumulation with country x», «Cumul étendu avec le pays x» o «Acumulación ampliada con el país x».

Sottosezione 6

Procedure per l’immissione in libera pratica nell’Unione applicabili nel quadro dell’SPG dell’Unione fino alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

Articolo 94

Presentazione e validità dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura e presentazione tardiva dei medesimi

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   I certificati di origine, modulo A, o le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali degli Stati membri di importazione in conformità alle procedure relative alla dichiarazione in dogana.

2.   La prova dell’origine ha validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.

Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del periodo di validità possono essere ammesse ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese d’importazione possono ammettere le prove dell’origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 95

Sostituzione dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Se i prodotti originari non ancora immessi in libera pratica sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di uno Stato membro, l’ufficio doganale, su richiesta scritta del rispeditore, sostituisce il certificato di origine, modulo A, o la dichiarazione su fattura iniziali con uno o più certificati di origine, modulo A (certificato sostitutivo) al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell’Unione o in Norvegia o Svizzera. Il rispeditore indica nella sua domanda se una fotocopia della prova dell’origine iniziale deve essere allegata al certificato sostitutivo.

2.   Il certificato sostitutivo è redatto secondo il modello di cui all’allegato 22-19.

L’ufficio doganale verifica che il certificato sostitutivo sia conforme alla prova dell’origine iniziale.

3.   Se il certificato sostitutivo è chiesto da un rispeditore che agisce in buona fede, egli non è responsabile dell’esattezza delle indicazioni contenute nella prova dell’origine iniziale.

4.   L’ufficio doganale a cui è chiesto il rilascio del certificato sostitutivo annota sulla prova dell’origine iniziale o su un suo allegato il peso, i numeri, la natura dei colli rispediti e il loro paese di destinazione, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. La prova dell’origine iniziale è conservata dall’ufficio doganale interessato per almeno tre anni.

5.   Nel caso di prodotti che beneficiano di preferenze tariffarie in base ad una deroga concessa a norma dell’articolo 64, paragrafo 6, del codice, la procedura prevista dal presente articolo si applica solo se i prodotti sono destinati all’Unione.

Articolo 96

Importazioni con spedizioni scaglionate a mezzo di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Per i prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d’importazione, può essere presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione del primo scaglione.

2.   Su richiesta dell’importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d’importazione può essere presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione quando le merci:

a)

sono importate nell’ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale;

b)

formano oggetto di uno stesso contratto d’acquisto, i cui contraenti sono stabiliti nel paese di esportazione o negli Stati membri;

c)

sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;

d)

provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dello stesso Stato membro.

Questa procedura si applica per il periodo stabilito dalle autorità doganali competenti.

Articolo 97

Esenzioni dall’obbligo di presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   I prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori sono ammessi come prodotti originari fruenti delle preferenze tariffarie SPG senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, a condizione che

a)

tali prodotti:

i)

formino oggetto di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

ii)

siano stati dichiarati conformi alla condizioni prescritte perché possano beneficiare del sistema;

b)

non sussistano dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera a), punto ii).

2.   Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

le importazioni presentano carattere occasionale;

b)

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c)

risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.

3.   Il valore complessivo dei prodotti di cui al paragrafo 2 non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 98

Discordanze ed errori formali nei certificati di origine, modulo A, o nelle dichiarazioni su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni che figurano sul certificato d’origine, modulo A, o sulla dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità del certificato d’origine o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che il certificato o la dichiarazione corrispondono ai prodotti presentati.

2.   I certificati d’origine, modulo A, i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o le dichiarazione su fattura che contengano errori formali evidenti non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Sottosezione 7

Procedure per l’immissione in libera pratica nell’Unione applicabili nel quadro dell’SPG dell’Unione a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

Articolo 99

Validità dell’attestazione di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Per ogni spedizione deve essere compilata un’attestazione di origine distinta.

2.   L’attestazione di origine è valida per dodici mesi dalla data del rilascio.

3.   L’attestazione di origine può riguardare più spedizioni se le merci soddisfano le condizioni seguenti:

a)

sono presentate smontate o non montate ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato;

b)

sono comprese nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato e

c)

sono destinate a essere importate con spedizioni scaglionate.

Articolo 100

Ammissibilità di un’attestazione di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Affinché gli importatori possano beneficiare dell’SPG su dichiarazione di un’attestazione di origine, le merci devono essere state esportate alla data o a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dal quale le merci sono esportate ha iniziato la registrazione degli esportatori a norma dell’articolo 79 del presente regolamento.

Le merci originarie di un paese ammesso o riammesso al beneficio del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 possono beneficiare di tale sistema a condizione che siano state esportate dal paese stesso alla data o a decorrere dalla data in cui tale paese beneficiario ha iniziato ad applicare il sistema degli esportatori registrati di cui all’articolo 70, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 101

Sostituzione delle attestazioni di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Se i prodotti originari non ancora immessi in libera pratica sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di uno Stato membro, il rispeditore può sostituire l’attestazione di origine iniziale con una o più attestazioni di origine sostitutive (attestazioni sostitutive) al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell’Unione o in Norvegia o Svizzera.

L’attestazione sostitutiva è redatta secondo il modello di cui all’allegato 22-20.

Le attestazioni di origine sostitutive possono essere compilate solo se l’attestazione di origine iniziale era stata compilata conformemente agli articoli 92, 93, 99 e 100 del presente regolamento e all’allegato 22-07.

2.   I rispeditori sono registrati ai fini della redazione di attestazioni di origine sostitutive per i prodotti originari da spedire altrove sul territorio dell’Unione qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare superi 6 000 EUR.

Tuttavia, i rispeditori che non sono registrati possono redigere attestazioni di origine sostitutive quando il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera 6 000 EUR se allegano copia dell’attestazione di origine iniziale compilata nel paese beneficiario.

3.   Solo i rispeditori registrati nel sistema REX possono redigere attestazioni di origine sostitutive per quanto riguarda i prodotti da spedire in Norvegia o in Svizzera.

4.   L’attestazione di origine sostitutiva è valida per dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stata redatta l’attestazione di origine iniziale.

5.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano altresì alle attestazioni che sostituiscono attestazioni di origine sostitutive.

6.   Nel caso di prodotti che beneficiano di tariffe preferenziali in base a una deroga concessa conformemente all’articolo 64, paragrafo 6, la sostituzione prevista dal presente articolo può essere effettuata solo se i prodotti sono destinati all’Unione.

Articolo 102

Principi generali e precauzioni che devono essere adottate dal dichiarante

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Quando un dichiarante chiede un trattamento preferenziale nell’ambito dell’SPG, fa riferimento all’attestazione di origine nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Il riferimento all’attestazione di origine è costituito dalla data di rilascio, espressa nel formato aaaammgg, in cui aaaa indica l’anno, mm il mese e gg il giorno. Se il valore totale dei prodotti originari spediti supera 6 000 EUR, il dichiarante indica anche il numero di esportatore registrato.

2.   Se il dichiarante ha chiesto l’applicazione dell’SPG in conformità al paragrafo 1 senza essere in possesso dell’attestazione di origine al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, la dichiarazione è considerata incompleta ai sensi dell’articolo 166 del codice e trattata di conseguenza.

3.   Prima di dichiarare le merci per l’immissione in libera pratica, il dichiarante accerta che esse siano conformi alle norme enunciate nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in particolare verificando:

a)

sul sito web pubblico che l’esportatore sia registrato nel sistema REX, qualora il valore totale dei prodotti originari spediti superi 6 000 EUR e

b)

che l’attestazione di origine sia redatta in conformità dell’allegato 22-07 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Articolo 103

Esenzioni dall’obbligo di fornire un’attestazione di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   I prodotti seguenti sono esenti dall’obbligo di compilazione e presentazione di un’attestazione di origine:

a)

i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, il cui valore totale non sia superiore a 500 EUR;

b)

i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200 EUR.

2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:

a)

si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

b)

sono stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte perché possano beneficiare dell’SPG;

c)

non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b).

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a)

le importazioni presentano carattere occasionale;

b)

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c)

risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.

Articolo 104

Discordanze ed errori formali nelle attestazioni di origine e presentazione tardiva delle attestazioni di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   La constatazione di lievi discordanze tra i dati che figurano nell’attestazione di origine e quelli menzionati nei documenti presentati alle autorità doganali per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità dell’attestazione di origine se viene regolarmente accertato che essa corrisponde ai prodotti in questione.

2.   L’attestazione di origine contenente errori formali evidenti, come errori di battitura, non viene respinta se gli errori stessi non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essa riportate.

3.   Le attestazioni di origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del periodo di validità di cui all’articolo 99 del presente regolamento possono essere ammesse ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le attestazioni di origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 105

Importazioni con spedizioni scaglionate a mezzo di attestazioni di origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   La procedura di cui all’articolo 99, paragrafo 3, del presente regolamento si applica per un periodo determinato dalle autorità doganali degli Stati membri.

2.   Le autorità doganali degli Stati membri di importazione preposte al controllo delle consecutive immissioni in libera pratica verificano che le spedizioni consecutive facciano parte dei prodotti smontati o non montati per i quali è stata compilata l’attestazione di origine.

Articolo 106

Sospensione dell’applicazione della preferenza

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   In caso di dubbi sul carattere originario dei prodotti, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di presentare, entro un congruo termine da esse specificato, qualsiasi elemento probatorio che consenta di verificare l’esattezza dell’indicazione dell’origine contenuta nella dichiarazione o il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2.   Le autorità doganali possono sospendere l’applicazione della misura relativa alla tariffa preferenziale per la durata del procedimento di verifica di cui all’articolo 109 del presente regolamento se:

a)

le informazioni fornite dal dichiarante non sono sufficienti a confermare il carattere originario dei prodotti o il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o all’articolo 43 del medesimo regolamento;

b)

il dichiarante non risponde entro il termine stabilito per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   In attesa delle informazioni chieste al dichiarante, di cui al paragrafo 1, o dei risultati del procedimento di verifica, di cui al paragrafo 2, le autorità doganali offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

Articolo 107

Rifiuto di concedere preferenze tariffarie

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione di preferenze tariffarie, senza essere tenute a chiedere prove supplementari o inviare una richiesta di verifica al paese beneficiario, se:

a)

le merci non corrispondono a quelle indicate nell’attestazione di origine;

b)

il dichiarante non presenta l’attestazione di origine per i prodotti in questione, quando questa è richiesta;

c)

fatto salvo l’articolo 78, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 79, paragrafo 3, del presente regolamento, l’attestazione di origine in possesso del dichiarante non è stata rilasciata da un esportatore registrato nel paese beneficiario;

d)

l’attestazione di origine non è stata redatta in conformità all’allegato 22-07;

e)

le condizioni dell’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non sono soddisfatte.

2.   Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione di preferenze tariffarie, a seguito di una richiesta di verifica ai sensi dell’articolo 109 rivolta alle autorità competenti del paese beneficiario, se le autorità doganali dello Stato membro di importazione:

a)

hanno ricevuto una risposta da cui risulti che l’esportatore non aveva la facoltà di redigere l’attestazione di origine;

b)

hanno ricevuto una risposta da cui risulti che i prodotti in questione non sono originari di un paese beneficiario o che le condizioni dell’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non sono soddisfatte;

c)

nutrivano seri dubbi sulla validità dell’attestazione di origine o sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante con riguardo all’effettiva origine dei prodotti in questione quando hanno presentato la domanda di verifica ed è rispettata una delle seguenti condizioni:

i)

non hanno ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 109 del presente regolamento oppure

ii)

la risposta ricevuta non fornisce adeguati chiarimenti in merito ai quesiti formulati nella richiesta.

Sottosezione 8

Controllo dell’origine nell’ambito dell’SPG dell’Unione

Articolo 108

Obblighi delle autorità competenti relativi al controllo dell’origine successivamente alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Al fine di garantire il rispetto delle norme riguardanti il carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del paese beneficiario svolgono:

a)

verifiche del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri;

b)

controlli periodici degli esportatori di iniziativa propria.

Il primo comma si applica mutatis mutandis alle richieste inviate alle autorità della Norvegia e della Svizzera per la verifica delle attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio, con l’obiettivo di chiedere a tali autorità di stabilire ulteriori contatti con le autorità competenti del paese beneficiario.

Il cumulo ampliato è autorizzato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 solo se il paese vincolato all’Unione da un accordo di libero scambio si è impegnato a fornire al paese beneficiario il proprio sostegno in materia di cooperazione amministrativa nello stesso modo in cui fornirebbe tale sostegno alle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’accordo medesimo.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1, lettera b), devono garantire il costante adempimento degli obblighi incombenti agli esportatori. Essi sono effettuati a intervalli determinati sulla base di adeguati criteri di analisi del rischio. A tale scopo le autorità competenti dei paesi beneficiari chiedono agli esportatori di fornire copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate.

3.   Le autorità competenti dei paesi beneficiari hanno facoltà di chiedere elementi di prova e di eseguire ispezioni della contabilità dell’esportatore e, se del caso, di quella dei produttori che lo riforniscono, anche presso le loro sedi, o di svolgere qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato.

Articolo 109

Controllo a posteriori delle attestazioni di origine e delle attestazioni di origine sostitutive

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Il controllo a posteriori delle attestazioni di origine o delle attestazioni di origine sostitutive è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui alla presente sottosezione, alle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e alle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Qualora le autorità doganali di uno Stato membro richiedano la cooperazione delle autorità competenti di un paese beneficiario per la verifica della validità delle attestazioni di origine o del carattere originario dei prodotti, o di entrambi, esse indicano nella loro richiesta, all’occorrenza, i motivi per cui nutrono seri dubbi sulla validità dell’attestazione di origine o sul carattere originario dei prodotti.

A corredo della richiesta di verifica possono essere trasmessi una copia dell’attestazione di origine o dell’attestazione di origine sostitutiva e informazioni o documenti supplementari indicanti che le informazioni fornite in tale attestazione di origine o attestazione sostitutiva sono inesatte.

Lo Stato membro richiedente fissa un termine iniziale di sei mesi, a partire dalla data della richiesta, per la comunicazione dei risultati della verifica, eccezion fatta per le richieste inviate alla Norvegia o alla Svizzera al fine di verificare le attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio in base ad attestazioni di origine rilasciate in un paese beneficiario, per le quali il termine è aumentato a otto mesi.

2.   Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Tale comunicazione stabilisce un ulteriore termine non superiore a sei mesi. Se, a seguito della seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro sei mesi dalla data di invio della stessa, ovvero se tali risultati non consentono di determinare l’autenticità del documento o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità richiedenti si astengono dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

3.   Se dal controllo di cui al paragrafo 1 o da qualsiasi altra informazione disponibile emergono indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri o della Commissione, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle suddette indagini.

Articolo 110

Controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare dell’autenticità di tali documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui alla presente sottosezione, alle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e alle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2.   Le autorità doganali degli Stati membri che presentano richiesta di controllo a posteriori rispediscono alle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d’esportazione il certificato d’origine, modulo A, la fattura, se è stata presentata, e la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano l’indagine. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.

Se le autorità doganali degli Stati membri decidono di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3.   Quando viene presentata una richiesta di controllo a posteriori, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati alle autorità doganali degli Stati membri entro il termine di sei mesi oppure, nel caso di richieste inviate alla Norvegia, alla Svizzera o alla Turchia al fine di verificare le prove dell’origine sostitutive rilasciate nei loro territori sulla base di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura rilasciate nel paese beneficiario, entro il termine di otto mesi dalla data di trasmissione della richiesta. I risultati devono consentire di determinare se la prova dell’origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possano essere considerati prodotti originari del paese beneficiario.

4.   Nel caso di certificati di origine, modulo A, rilasciati in applicazione del cumulo bilaterale, la risposta comprende il rinvio delle copie del certificato o dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, della o delle dichiarazioni su fattura corrispondenti.

5.   Se, in caso di seri dubbi, non è pervenuta alcuna risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento o l’effettiva origine dei prodotti, alle autorità competenti deve essere inviata una seconda comunicazione. Se, a seguito della seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi dalla data di invio della stessa, ovvero se tali risultati non consentono di determinare l’autenticità del documento o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità richiedenti si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

6.   Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, d’ufficio o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.

7.   Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, gli esportatori conservano tutti i documenti idonei attestanti il carattere originario dei prodotti in questione, mentre le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario di esportazione conservano le copie dei certificati ed i relativi documenti di esportazione. Tali documenti sono conservati per almeno un triennio dalla fine dell’anno in cui è stato rilasciato il certificato di origine, modulo A.

Articolo 111

Controllo a posteriori delle prove dell’origine per i prodotti che hanno acquisito il carattere originario mediante cumulo

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Gli articoli 73 e 110 del presente regolamento si applicano anche fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini della comunicazione di informazioni alla Commissione o alle autorità doganali degli Stati membri e del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura rilasciati/e in conformità delle norme sul cumulo regionale dell’origine.

Sottosezione 9

Altre disposizioni applicabili nell’ambito dell’SPG dell’Unione

Articolo 112

Ceuta e Melilla

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Gli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 si applicano per determinare se i prodotti possano essere considerati originari di un paese beneficiario quando sono esportati a Ceuta o Melilla oppure originari di Ceuta e Melilla quando sono esportati in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

2.   Gli articoli da 74 a 79 e gli articoli da 84 a 93 del presente regolamento si applicano ai prodotti esportati da un paese beneficiario verso Ceuta o Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta o Melilla verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

3.   Per le finalità indicate nei paragrafi 1 e 2 Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

Sottosezione 10

Prove dell’origine applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione per taluni paesi o territori

Articolo 113

Requisiti di carattere generale

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

I prodotti originari di uno dei paesi o territori beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 su presentazione:

a)

del certificato di circolazione delle merci EUR.1 redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-10 oppure

b)

nei casi di cui all’articolo 119, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’allegato 22-13, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.

La casella n. 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura reca la dicitura «Autonomous trade measures» o «Mesures commerciales autonomes».

Articolo 114

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   I prodotti originari ai sensi del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 possono, all’atto dell’importazione nell’Unione, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 a condizione che siano stati trasportati direttamente nell’Unione, ai sensi dell’articolo 69 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti di un paese o territorio beneficiario, purché tale paese o territorio beneficiario:

a)

abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall’articolo 124 del presente regolamento, e

b)

assista l’Unione, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l’autenticità del documento o l’esattezza delle informazioni sull’origine effettiva dei prodotti in questione.

2.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato solo se è idoneo a costituire il titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta dell’esportatore o del suo rappresentante. Tale richiesta deve essere presentata utilizzando il formulario di cui all’allegato 22-10 e deve essere compilata conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 113, 115, 116, 117, 118, 121 e 123 del presente regolamento.

Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono conservate dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro di esportazione per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui è stato rilasciato il certificato di circolazione.

4.   L’esportatore o il suo rappresentante allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

L’esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutti i documenti giustificativi supplementari che dette autorità ritengano necessari per accertare l’esattezza del carattere originario dei prodotti ammessi a beneficiare del regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e delle condizioni di fabbricazione dei prodotti, da parte di dette autorità.

5.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione se i prodotti da esportare possono considerarsi prodotti originari ai sensi del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

6.   Dato che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l’applicazione del regime preferenziale di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, spetta alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l’origine dei prodotti e controllare le altre indicazioni contenute nel certificato.

7.   Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del paese beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da esse ritenuto utile.

8.   Spetta alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione accertare che i formulari di cui al paragrafo 1 siano debitamente compilati.

9.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene indicata nella parte del medesimo riservata alle autorità doganali.

10.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione all’atto dell’esportazione dei prodotti a cui si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione è effettivamente realizzata o è certo che sarà realizzata.

Articolo 115

Importazioni con spedizioni scaglionate

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 116

Presentazione della prova dell’origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d’importazione secondo le modalità previste dall’articolo 163 del codice. Dette autorità possono esigere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione d’importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione della presente sottosezione.

Articolo 117

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   In deroga all’articolo 114, paragrafo 10, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, o

b)

viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.

2.   Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell’esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di circolazione delle merci EUR.1 conforme alle disposizioni della presente sottosezione.

3.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

 

BG: «ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ»

 

ES: «EXPEDIDO A POSTERIORI»

 

HR: «IZDANO NAKNADNO»

 

CS: «VYSTAVENO DODATEČNĚ»

 

DA: «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

 

DE: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

 

ET: «VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT»

 

EL: «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

 

EN: «ISSUED RETROSPECTIVELY»

 

FR: «DÉLIVRÉ À POSTERIORI»

 

IT: «RILASCIATO A POSTERIORI»

 

LV: «IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»

 

LT: «RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»

 

HU: «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»

 

MT: «MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT»

 

NL: «AFGEGEVEN A POSTERIORI»

 

PL: «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»

 

PT: «EMITIDO A POSTERIORI»

 

RO: «ELIBERAT ULTERIOR»

 

SL: «IZDANO NAKNADNO»

 

SK: «VYDANÉ DODATOČNE»

 

FI: «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

 

SV: «UTFÄRDAT I EFTERHAND».

4.   La dicitura di cui al paragrafo 3 è inserita nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 118

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità competenti che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.

2.   Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

 

BG: «ДУБЛИКАТ»

 

ES: «DUPLICADO»

 

HR: «DUPLIKAT»

 

CS: «DUPLIKÁT»

 

DA: «DUPLIKÁT»

 

DE: «DUPLIKAT»

 

ET: «DUPLIKAAT»

 

EL: «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

 

EN: «DUPLICATE»

 

FR: «DUPLICATA»

 

IT: «DUPLICATO»

 

LV: «DUBLIKĀTS»

 

LT: «DUBLIKATAS»

 

HU: «MÁSODLAT»

 

MT: «DUPLIKAT»

 

NL: «DUPLICAAT»

 

PL: «DUPLIKAT»

 

PT: «SEGUNDA VIA»

 

RO: «DUPLICAT»

 

SL: «DVOJNIK»

 

SK: «DUPLIKÁT»

 

FI: «KAKSOISKAPPALE»

 

SV: «DUPLIKAT»

3.   La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

4.   Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 119

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   La dichiarazione su fattura può essere compilata da uno dei seguenti soggetti:

a)

un esportatore autorizzato dell’Unione a norma dell’articolo 120 del presente regolamento;

b)

qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente di uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR, a condizione che l’assistenza di cui all’articolo 114, paragrafo 1, del presente regolamento sia prestata anche nell’ambito di questa procedura.

2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell’Unione o di un paese o territorio beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3.   L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o di altre autorità competenti del paese o territorio di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti previsti dal titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

4.   La dichiarazione su fattura è compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato 22-13 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, utilizzando una delle versioni linguistiche di detto allegato, conformemente alle disposizioni del diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell’articolo 120 del presente regolamento, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l’uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:

a)

è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;

b)

se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l’esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

Le disposizioni del primo comma non esonerano l’esportatore dall’espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

Articolo 120

Esportatore autorizzato

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Le autorità doganali dell’Unione possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione, in prosieguo denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti spedizioni di prodotti originari dell’Unione a norma dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.

2.   Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualifica di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3.   Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4.   Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.

5.   Esse possono revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

Articolo 121

Validità della prova dell’origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.

2.   Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

4.   Su richiesta dell’importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d’importazione può essere presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione quando le merci soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono importate nell’ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale;

b)

rientrano in uno stesso contratto di acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione o nell’Unione;

c)

sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;

d)

provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dell’Unione.

Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

5.   La procedura descritta nel paragrafo precedente si applica anche nei casi in cui un’unica prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali per importazioni con spedizioni scaglionate in conformità dell’articolo 115 del presente regolamento. Tuttavia, nel caso di specie, le autorità doganali competenti possono concedere un periodo di applicazione superiore a tre mesi.

Articolo 122

Esonero dalla prova dell’origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Sono ammessi come prodotti originari, ai fini delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti previsti per l’applicazione del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando la loro natura e quantità consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 123

Discordanze ed errori formali

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che il documento corrisponde ai prodotti presentati.

In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, in una prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Sottosezione 11

Metodi di cooperazione amministrativa ai fini del controllo dell’origine nell’ambito delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione per taluni paesi o territori

Articolo 124

Cooperazione amministrativa

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   I paesi o territori beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell’aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d’inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari. Tali informazioni sono riservate; tuttavia, nell’ambito di un’immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2.   La Commissione comunica ai paesi o territori beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 125

Controllo delle prove dell’origine

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro d’importazione o le autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione ai sensi del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o dell’osservanza degli altri requisiti del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o del paese o territorio beneficiario d’importazione rispediscono alle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi sostanziali o formali che giustificano un’indagine. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.

Qualora le autorità doganali dello Stato membro d’importazione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3.   Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati alle autorità doganali dello Stato membro d’importazione o alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario di importazione entro sei mesi. Il controllo deve consentire di determinare se la prova dell’origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari del paese o territorio beneficiario o dell’Unione.

4.   Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero non consentono di determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

5.   Se dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergono indizi di violazioni delle disposizioni del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il paese o territorio beneficiario di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta dell’Unione, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, l’Unione può partecipare a dette inchieste.

6.   Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario di esportazione o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui i certificati di circolazione sono stati rilasciati.

Sottosezione 12

Altre disposizioni applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione per taluni paesi o territori

Articolo 126

Ceuta e Melilla

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Le disposizioni della presente sottosezione si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possono essere considerati originari dei paesi o dei territori beneficiari delle preferenze o originari di Ceuta e Melilla.

2.   Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio.

3.   Le disposizioni della presente sottosezione relative al rilascio, all’utilizzo e al controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione della presente sottosezione a Ceuta e Melilla.

CAPO 3

Valore in dogana delle merci

Articolo 127

Disposizioni generali

[Articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice]

1.   Ai fini del presente capo, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa;

b)

hanno la veste giuridica di associati;

c)

l’una è il datore di lavoro dell’altra;

d)

un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra;

e)

l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra;

f)

l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;

g)

esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona;

h)

sono membri della stessa famiglia.

2.   Le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettere e), f) e g), si ritiene che una parte controlli l’altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda.

Articolo 128

Valore di transazione

(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

1.   Il valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione è fissato al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale.

2.   Se le merci sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall’uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita.

Articolo 129

Prezzo effettivamente pagato o da pagare

(Articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice)

1.   Il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire come condizione della vendita delle merci importate dal compratore a una delle seguenti persone:

a)

il venditore;

b)

un terzo a beneficio del venditore;

c)

un terzo collegato al venditore;

d)

un terzo quando il pagamento a quest’ultimo è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore.

I pagamenti possono essere fatti, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito e titoli negoziabili.

2.   Le attività, comprese le attività di commercializzazione, avviate dal compratore o da un’impresa collegata al compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali è prevista una rettifica all’articolo 71 del codice, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore.

Articolo 130

Riduzioni

(Articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice)

1.   Ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice, le riduzioni sono prese in considerazione se, al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, il contratto di vendita prevede la loro applicazione e il loro importo.

2.   Le riduzioni per pagamento anticipato sono prese in considerazione con riguardo alle merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.

3.   Le riduzioni derivanti dalle modifiche al contratto successive al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana non sono prese in considerazione.

Articolo 131

Consegna parziale

(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

1.   Quando le merci dichiarate per un regime doganale rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistato in un’unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice è calcolato proporzionalmente sulla base del prezzo del quantitativo totale acquistato.

2.   L’applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o da pagare vale anche in caso di perdita parziale di una spedizione o di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica.

Articolo 132

Adeguamenti dei prezzi per i prodotti difettosi

(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

Un adeguamento del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, effettuato dal venditore in favore dell’acquirente, può essere preso in considerazione per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le merci erano difettose al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica;

b)

il venditore ha effettuato l’adeguamento per compensare il difetto al fine di soddisfare una delle seguenti condizioni:

i)

un obbligo contrattuale stipulato prima dell’accettazione della dichiarazione in dogana;

ii)

un obbligo legale applicabile alle merci;

c)

l’adeguamento è effettuato entro un periodo di un anno a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana.

Articolo 133

Valutazione delle condizioni e prestazioni

(Articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice)

Se la vendita o il prezzo delle merci importate sono soggetti a condizioni o prestazioni il cui valore possa essere determinato in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore è considerato come parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare, a meno che tali condizioni o prestazioni non si riferiscano ad uno dei due casi seguenti:

a)

un’attività cui si applica l’articolo 129, paragrafo 2, del presente regolamento;

b)

un elemento del valore in dogana ai sensi dell’articolo 71 del codice.

Articolo 134

Operazioni tra soggetti collegati

[Articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice]

1.   Qualora il compratore e il venditore siano collegati, e al fine di determinare se tale legame non abbia influenzato il prezzo, le circostanze proprie della vendita sono esaminate ove del caso e al dichiarante è concessa la possibilità di fornire ulteriori informazioni particolareggiate eventualmente necessarie in merito a tali circostanze.

2.   Tuttavia, le merci sono valutate ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice se il dichiarante dimostra che il valore di transazione dichiarato è estremamente vicino a uno dei seguenti valori assunti come criteri, determinati allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:

a)

il valore di transazione in occasione di vendite, tra compratori e venditori che non sono legati in alcun caso particolare, di merci identiche o similari per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione;

b)

il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice;

c)

il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice.

3.   Al momento di stabilire il valore di merci identiche o similari di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei seguenti elementi:

a)

le differenze dimostrate tra i livelli commerciali;

b)

le quantità;

c)

gli elementi elencati all’articolo 71, paragrafo 1, del codice;

d)

i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite in cui venditore e compratore non sono collegati, se tali costi non sono sostenuti dal venditore in occasione di vendite tra soggetti collegati.

4.   I valori assunti come criteri di cui al paragrafo 2 devono essere utilizzati su richiesta del dichiarante. Essi non sostituiscono il valore di transazione dichiarato.

Articolo 135

Beni e servizi utilizzati per la produzione delle merci importate

[Articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice]

1.   Se un acquirente fornisce al venditore uno dei prodotti o servizi elencati all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice, il valore di tali prodotti e servizi è considerato pari al loro prezzo di acquisto. Il prezzo di acquisto comprende tutti i pagamenti che l’acquirente dei prodotti o servizi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), è obbligato a fare per acquisire i prodotti o i servizi.

Se tali prodotti o servizi sono stati prodotti dal compratore o da una persona con la quale esso è legato, il loro valore è dato dal costo della loro produzione.

2.   Se il valore dei prodotti e dei servizi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso è determinato sulla base di altri dati oggettivi e quantificabili.

3.   Se i prodotti di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice, sono stati utilizzati dall’acquirente prima di essere forniti, il loro valore è rettificato per tener conto di qualsiasi ammortamento.

4.   Il valore dei servizi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice include i costi delle attività di sviluppo non andate a buon fine nella misura in cui tali costi sono stati sostenuti per progetti o ordini relativi alle merci importate.

5.   Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice, il valore in dogana non comprende le spese di ricerca e il costo dei disegni di progettazione preliminari.

6.   Il valore dei prodotti ceduti e dei servizi prestati, quale stabilito a norma dei paragrafi da 1 a 5, è ripartito proporzionalmente sui prodotti importati.

Articolo 136

Corrispettivi e diritti di licenza

[Articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del codice]

1.   Alle merci importate sono connessi corrispettivi e diritti di licenza se, in particolare, i diritti trasferiti nell’ambito dell’accordo relativo alla licenza o ai corrispettivi sono incorporati nelle merci. Il metodo di calcolo dell’importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza non è determinante.

2.   Se il metodo di calcolo dell’importo di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione.

3.   Se i corrispettivi o i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci da valutare e in parte ad altri ingredienti o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi successivi all’importazione, viene effettuato un opportuno adeguamento.

4.   I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento;

b)

il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;

c)

le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.

5.   Il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.

Articolo 137

Luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione

[Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice]

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice, per luogo d’introduzione nel territorio doganale dell’Unione si intende:

a)

per le merci trasportate via mare, il porto di primo arrivo nel territorio doganale dell’Unione;

b)

per le merci trasportate via mare in uno dei dipartimenti francesi d’oltremare che fanno parte del territorio doganale dell’Unione e trasportate direttamente verso un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, o viceversa, il porto di primo arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione, a condizione che esse siano state scaricate o trasbordate in tale porto;

c)

per le merci trasportate via mare e poi, senza trasbordo, per una via navigabile interna, il primo porto in cui può essere effettuato lo scarico;

d)

per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile interna o su strada, il luogo in cui si trova l’ufficio doganale di entrata;

e)

per le merci trasportate con altri modi di trasporto, il luogo di attraversamento della frontiera del territorio doganale dell’Unione.

2.   Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice, se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione e trasportate a destinazione in un’altra parte di tale territorio attraverso territori esterni al territorio doganale dell’Unione, il luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione è il luogo in cui le merci sono state introdotte per la prima volta in tale territorio doganale, a condizione che esse siano trasportate direttamente, attraverso tali territori, al luogo di destinazione lungo uno degli itinerari consueti.

3.   Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate in territori al di fuori del territorio doganale dell’Unione per motivi attinenti unicamente al trasporto.

4.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3 non sono rispettate, il luogo in cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione è il seguente:

a)

per le merci trasportate via mare, il porto di scarico;

b)

per le merci trasportate con altri mezzi di trasporto, il luogo indicato al paragrafo 1, lettere c), d) o e), situato nella parte del territorio doganale dell’Unione verso cui le merci sono spedite.

Articolo 138

Spese di trasporto

[Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice]

1.   Se le merci sono trasportate con lo stesso mezzo di trasporto fino a un punto situato al di là del luogo in cui sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione, le spese di trasporto sono stimate in proporzione alla distanza fino al luogo in cui sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione a norma dell’articolo 137 del presente regolamento, a meno che non si fornisca all’autorità doganale un giustificativo delle spese che si sarebbero sostenute, in applicazione di una tariffa standard, per trasportare le merci fino al luogo in cui sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione.

2.   Le spese di trasporto aereo, comprese le spese di corriere aereo espresso, da includere nel valore in dogana delle merci sono determinate in conformità dell’allegato 23-01.

3.   Se il trasporto è gratuito o a carico dell’acquirente, le spese di trasporto da includere nel valore in dogana delle merci devono essere calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.

Articolo 139

Oneri riscossi sulla spedizioni postali

(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

Il valore in dogana delle merci comprende le tasse postali gravanti sulle merci spedite per posta fino al luogo di destinazione, tranne eventuali tasse postali supplementari riscosse nel territorio doganale dell’Unione.

Articolo 140

Mancata accettazione dei valori di transazione dichiarati

(Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

1.   Nei casi in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del codice, esse possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari.

2.   Se i dubbi non sono dissipati, le autorità doganali possono decidere che il valore delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice.

Articolo 141

Valore in dogana di merci identiche o similari

[Articolo 74, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice]

1.   Nel determinare il valore in dogana di merci importate in conformità dell’articolo 74, paragrafo 2, lettere a) o b), del codice si utilizza il valore di transazione di merci identiche o similari vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quelli delle merci oggetto della valutazione.

Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, il valore in dogana è determinato sulla base del valore di transazione di merci identiche o similari vendute a un altro livello commerciale o in quantitativi diversi. Tale valore di transazione dovrebbe essere corretto per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi.

2.   Si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative nelle spese tra le merci importate e le merci identiche o similari in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto.

3.   Se si riscontra più di un valore di transazione per merci identiche o similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al più basso di questi valori.

4.   Le espressioni «merci identiche» e «merci similari» non si applicano alle merci che incorporano o comportano attività di progettazione, sviluppo, decorazione o design, planimetrie e schizzi cui non è stata apportata alcuna correzione a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice in quanto tali attività sono state intraprese nell’Unione.

5.   Si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un’altra persona solo quando non si trova un valore di transazione per merci identiche o similari prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.

Articolo 142

Metodo deduttivo

[Articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice]

1.   Il prezzo unitario usato per determinare il valore in dogana di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice è il prezzo al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nell’Unione, nello stato in cui sono importate, nello stesso momento o pressappoco al momento dell’importazione delle merci oggetto della valutazione.

2.   In assenza di un prezzo unitario di cui al paragrafo 1, il prezzo unitario utilizzato è il prezzo al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute, nello stato in cui sono importate, nel territorio doganale dell’Unione, al più presto dopo l’importazione delle merci da valutare e comunque entro 90 giorni da tale importazione.

3.   In assenza di un prezzo unitario di cui ai paragrafi 1 e 2, su richiesta del dichiarante è utilizzato il prezzo unitario al quale le merci importate sono vendute nel territorio doganale dell’Unione dopo ulteriore lavorazione o trasformazione, tenuto conto del valore aggiunto da tale lavorazione o trasformazione.

4.   Le seguenti vendite non sono prese in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice:

a)

vendite di beni a un livello commerciale diverso dal primo dopo l’importazione;

b)

vendite a soggetti collegati;

c)

vendite a persone che, direttamente o indirettamente, senza spese o a costo ridotto, forniscono i beni o servizi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice per l’impiego nell’ambito della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate;

d)

vendite in quantitativi che non siano sufficienti a consentire di determinare il prezzo unitario.

5.   Nel determinare il valore in dogana, dal prezzo unitario stabilito conformemente ai paragrafi da 1 a 4 sono detratti i seguenti elementi:

a)

le commissioni generalmente pagate o di cui si è convenuto il pagamento, oppure il ricarico generalmente praticato per utili e spese generali (compresi i costi di commercializzazione diretti e indiretti delle merci in questione) in rapporto alle vendite sul territorio doganale dell’Unione di merci importate della stessa natura o specie che rientrano in un gruppo o una gamma di merci prodotte da un settore industriale specifico; oppure

b)

le spese abituali di trasporto e di assicurazione, nonché le spese connesse sostenute nel territorio doganale dell’Unione; oppure

c)

i dazi all’importazione ed altre imposte da pagare nel territorio doganale dell’Unione a motivo dell’importazione o della vendita delle merci.

6.   Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna di cui all’articolo 23-02 può essere direttamente determinato a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 (16) del Consiglio.

Tali prezzi unitari possono essere usati per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di 14 giorni. Ciascun periodo decorre da un venerdì.

I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente:

a)

previa deduzione degli elementi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui al paragrafo 5, lettera b). Tali importi vengono comunicati alla Commissione.

b)

Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di 14 giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari.

c)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi devono essere divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l’ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione.

Articolo 143

Metodo del valore calcolato

[Articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice, le autorità doganali non possono richiedere o imporre a una persona non stabilita nel territorio doganale dell’Unione di presentare documenti contabili o altra documentazione giustificativa per esaminarli, né di darle accesso a tali documenti, per determinare il valore in dogana.

2.   Il costo o il valore dei materiali e delle lavorazioni di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), punto i), del codice comprende il costo degli elementi indicati all’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del codice. Esso comprende inoltre il costo, imputato nella proporzione adeguata, di ogni prodotto o servizio di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice fornito direttamente o indirettamente, dall’acquirente, per essere impiegato nella produzione delle merci oggetto della valutazione. Il valore dei lavori specificati all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice effettuati nell’Unione è compreso solo nella misura in cui tali lavori sono a carico del produttore.

3.   Il costo di produzione include tutte le spese sostenute per la creazione, lo sviluppo o il miglioramento considerevole di beni economici. Esso include anche i costi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del codice.

4.   Le «spese generali» di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del codice comprendono i costi diretti e indiretti di produzione e di commercializzazione delle merci per l’esportazione non compresi a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), punto i), del codice.

Articolo 144

Valore determinato sulla base dei dati disponibili (metodo «fall-back»)

(Articolo 74, paragrafo 3, del codice)

1.   Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice, può essere utilizzata una ragionevole flessibilità nell’applicazione dei metodi previsti agli articoli 70 e 74, paragrafo 2, del codice. Il valore così determinato si basa, nella maggior misura possibile, su valori in dogana determinati in precedenza.

2.   Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, vengono utilizzati altri metodi appropriati. In tal caso, il valore in dogana non viene determinato sulla base di uno dei seguenti elementi:

a)

il prezzo di vendita, all’interno del territorio doganale dell’Unione, di merci prodotte nel territorio doganale dell’Unione;

b)

un sistema in base al quale il più elevato dei due valori possibili è utilizzato per la determinazione del valore in dogana;

c)

il prezzo di merci sul mercato interno del paese di esportazione;

d)

il costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice;

e)

i prezzi all’esportazione verso un paese terzo;

f)

i valori in dogana minimi;

g)

valori arbitrari o fittizi.

Articolo 145

Documenti giustificativi riguardanti il valore in dogana

(Articolo 163, paragrafo 1, del codice)

La fattura relativa al valore di transazione dichiarato è richiesta come documento giustificativo.

Articolo 146

Conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana

[Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice]

1.   In conformità dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice, i seguenti tassi di cambio sono utilizzati per la conversione valutaria ai fini della determinazione del valore in dogana:

a)

il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE), per gli Stati membri la cui moneta è l’euro;

b)

il tasso di cambio pubblicato dall’autorità nazionale competente o, se l’autorità nazionale ha designato una banca privata ai fini della pubblicazione del tasso di cambio, il tasso di cambio pubblicato dalla suddetta banca privata, per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro.

2.   Il tasso di cambio da utilizzare in conformità del paragrafo 1 è il tasso di cambio pubblicato il penultimo mercoledì di ogni mese.

Se in quel giorno non è stato pubblicato alcun tasso di cambio, si applica il tasso più recente pubblicato.

3.   Il tasso di cambio si applica per un mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

4.   Se non è stato pubblicato un tasso di cambio di cui ai paragrafi 1 e 2, il tasso da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del codice è stabilito dallo Stato membro interessato. Tale tasso deve riflettere il più fedelmente possibile il valore della moneta dello Stato membro interessato.

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

CAPO 1

Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 147

Sistemi elettronici relativi alle garanzie

(Articolo 16 del codice)

Per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni relative alle garanzie che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro è utilizzato un sistema elettronico a tal fine predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Il primo paragrafo del presente articolo si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema di gestione delle garanzie nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 148

Garanzia isolata per un’obbligazione doganale potenziale

(Articolo 90, paragrafo 1, secondo comma, del codice)

1.   Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, una garanzia a copertura di una singola operazione (garanzia isolata) per un’obbligazione doganale potenziale copre l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale che può diventare esigibile, calcolato sulla base dell’aliquota di imposizione più elevata del dazio applicabile a merci del medesimo tipo.

2.   Se gli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci devono essere coperti dalla garanzia isolata, il calcolo è effettuato sulla base dell’aliquota di imposizione più elevata applicabile alle merci dello stesso tipo nello Stato membro in cui le merci sono vincolate al regime doganale o sono in custodia temporanea.

Articolo 149

Garanzia facoltativa

(Articolo 91 del codice)

Quando le autorità doganali decidono di richiedere una garanzia facoltativa, si applicano gli articoli da 150 a 158 del presente regolamento.

Articolo 150

Garanzia sotto forma di deposito in contanti

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del codice]

Quando è richiesta una garanzia per i regimi speciali o la custodia temporanea e viene disposta una garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti, tale garanzia è fornita alle autorità doganali dello Stato membro in cui le merci sono state vincolate al regime o sono in custodia temporanea.

Se un regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato o se il controllo dell’uso finale delle merci o la custodia temporanea si sono conclusi correttamente, la garanzia è rimborsata dall’autorità doganale dello Stato membro in cui è stata fornita.

Articolo 151

Garanzia sotto forma di impegno assunto da un fideiussore

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), e articolo 94 del codice]

1.   L’impegno assunto da un fideiussore è approvato dall’ufficio doganale in cui è costituita la garanzia (ufficio doganale di garanzia), che notifica l’approvazione alla persona tenuta a fornire la garanzia.

2.   L’ufficio doganale di garanzia può revocare l’approvazione dell’impegno assunto da un fideiussore in qualsiasi momento. L’ufficio doganale di garanzia notifica la revoca al fideiussore e alla persona tenuta a fornire la garanzia.

3.   Il fideiussore può revocare il proprio impegno in qualsiasi momento. Il fideiussore notifica la revoca all’ufficio doganale di garanzia.

4.   La revoca dell’impegno del fideiussore non concerne le merci che, al momento in cui la revoca prende effetto, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime doganale o di custodia temporanea in virtù dell’impegno revocato.

5.   La garanzia isolata fornita sotto forma di impegno è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 32-01.

6.   La garanzia globale fornita sotto forma di impegno è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 32-03.

7.   In deroga ai paragrafi 5 e 6 e all’articolo 160, ogni Stato membro, conformemente al diritto nazionale, può permettere che un impegno assunto da un fideiussore assuma una forma diversa da quelle di cui agli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, purché i suoi effetti giuridici siano identici.

Articolo 152

Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore

[Articolo 89 e articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice]

1.   Quando una garanzia isolata viene fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore, la prova di tale impegno deve essere conservata dall’ufficio doganale di garanzia per il periodo di validità della garanzia.

2.   Quando una garanzia isolata viene fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore, il titolare del regime non può modificare il codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

Articolo 153

Reciproca assistenza tra le autorità doganali

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice]

Quando l’obbligazione doganale sorge in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha accettato una garanzia in una delle forme di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che può essere utilizzata in più di uno Stato membro, lo Stato membro che ha accettato la garanzia trasferisce allo Stato membro in cui è sorta l’obbligazione doganale, su richiesta presentata da quest’ultimo dopo la scadenza del termine di pagamento, l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione entro i limiti della garanzia accettata e del dazio non pagato.

Tale trasferimento è effettuato entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Articolo 154

Numero di riferimento della garanzia e codice di accesso

(Articolo 89, paragrafo 2, del codice)

1.   Quando una garanzia isolata può essere utilizzata in più di uno Stato membro, l’ufficio doganale di garanzia comunica alla persona che ha fornito la garanzia o, nel caso di una garanzia sotto forma di titoli, al fideiussore, le seguenti informazioni:

a)

un numero di riferimento della garanzia;

b)

un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

2.   Quando una garanzia globale può essere utilizzata in più di uno Stato membro, l’ufficio doganale di garanzia comunica alla persona che ha fornito la garanzia le seguenti informazioni:

a)

un numero di riferimento della garanzia per ciascuna parte dell’importo di riferimento da monitorare a norma dell’articolo 157 del presente regolamento;

b)

un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

Su richiesta della persona che ha fornito la garanzia, l’ufficio doganale di garanzia attribuisce uno o più codici di accesso aggiuntivi a tale garanzia ad uso di tale persona o dei suoi rappresentanti.

3.   Un’autorità doganale verifica l’esistenza e la validità della garanzia ogniqualvolta una persona le comunica un numero di riferimento della garanzia.

Sezione 2

Garanzia globale

Articolo 155

Importo di riferimento

(Articolo 90 del codice)

1.   Salvo ove diversamente disposto all’articolo 158 del presente regolamento, l’importo della garanzia globale è pari a un importo di riferimento stabilito dall’ufficio doganale di garanzia a norma dell’articolo 90 del codice.

2.   Quando deve essere costituita una garanzia globale per i dazi all’importazione o all’esportazione e altri oneri il cui importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia, la parte dell’importo di riferimento relativa a tali dazi e oneri corrisponde all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri esigibili.

3.   Quando deve essere costituita una garanzia globale per i dazi all’importazione o all’esportazione e altri oneri il cui importo non può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia o il cui importo varia nel tempo, la parte dell’importo di riferimento relativa a tali dazi e oneri è fissata come segue:

a)

per la parte destinata a coprire i dazi all’importazione o all’esportazione e gli altri oneri che sono insorti, l’importo di riferimento corrisponde all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti;

b)

per la parte destinata a coprire i dazi all’importazione o all’esportazione e altri oneri che potrebbero insorgere, l’importo di riferimento corrisponde all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri che potrebbero diventare esigibili in relazione a ciascuna dichiarazione in dogana o a ciascuna dichiarazione di custodia temporanea per le quali è fornita la garanzia, nel periodo compreso tra il vincolo delle merci al regime doganale o di custodia temporanea pertinente e il momento in cui tale regime è appurato o la sorveglianza delle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea prendono fine.

Ai fini della lettera b) si tiene conto dei tassi più elevati dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili alle merci dello stesso tipo e dei tassi più elevati di altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci dello stesso tipo nello Stato membro dell’ufficio doganale di garanzia.

Qualora l’ufficio doganale di garanzia non disponga delle informazioni necessarie per determinare la parte dell’importo di riferimento di cui al primo comma, tale importo è fissato a 10 000 EUR per ciascuna dichiarazione.

4.   L’ufficio doganale di garanzia stabilisce l’importo di riferimento in collaborazione con la persona tenuta a fornire la garanzia. Nel fissare la parte dell’importo di riferimento in conformità del paragrafo 3, l’ufficio doganale di garanzia si basa sulle informazioni relative alle merci vincolate ai regimi doganali pertinenti o in custodia temporanea nei 12 mesi precedenti e su una stima del volume delle operazioni previste secondo quanto indicato fra l’altro nella documentazione commerciale e contabile della persona tenuta a fornire la garanzia.

5.   L’ufficio doganale di garanzia procede a un esame dell’importo di riferimento, di propria iniziativa o in seguito a una richiesta della persona tenuta a fornire la garanzia, e lo adegua per conformarlo alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 90 del codice.

Articolo 156

Monitoraggio dell’importo di riferimento da parte della persona tenuta a fornire la garanzia

(Articolo 89 del codice)

La persona tenuta a fornire la garanzia assicura che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, quando esse devono essere coperte dalla garanzia, che è dovuto o che può diventare esigibile, non superi l’importo di riferimento.

Tale persona informa l’ufficio doganale di garanzia quando l’importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni.

Articolo 157

Monitoraggio dell’importo di riferimento da parte delle autorità doganali

(Articolo 89, paragrafo 6, del codice)

1.   Il monitoraggio della parte dell’importo di riferimento a copertura dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, che diventerà esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di immissione in libera pratica, è garantito per ogni dichiarazione in dogana al momento del vincolo delle merci al regime. Se le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica sono presentate in conformità all’autorizzazione di cui all’articolo 166, paragrafo 2, o all’articolo 182 del codice, il monitoraggio della parte pertinente dell’importo di riferimento è garantito sulla base delle dichiarazioni complementari o, se del caso, sulla base delle indicazioni riportate nelle scritture.

2.   Il monitoraggio della parte dell’importo di riferimento a copertura dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, che può diventare esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di transito unionale, è garantito tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 273, paragrafo 1, del presente regolamento per ogni dichiarazione in dogana al momento del vincolo delle merci al regime. Tale monitoraggio non si applica alle merci vincolate al regime di transito unionale facendo ricorso alla semplificazione di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice, quando la dichiarazione doganale non viene trattata mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 273, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   Il monitoraggio della parte dell’importo di riferimento a copertura dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci quando esse devono essere coperte dalla garanzia, che insorgeranno o potrebbero insorgere in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, è assicurato da audit regolari e appropriati.

Articolo 158

Livello della garanzia globale

(Articolo 95, paragrafi 2 e 3, del codice)

1.   Ai fini dell’articolo 95, paragrafo 2, del codice, l’importo della garanzia globale è ridotto:

a)

al 50 % della parte dell’importo di riferimento determinata conformemente all’articolo 155, paragrafo 3, del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

b)

al 30 % della parte dell’importo di riferimento determinata conformemente all’articolo 155, paragrafo 3, del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446; oppure

c)

allo 0 % della parte dell’importo di riferimento determinata conformemente all’articolo 155, paragrafo 3, del presente regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 84, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 95, paragrafo 3, del codice, l’importo della garanzia globale è ridotto al 30 % della parte dell’importo di riferimento determinata conformemente all’articolo 155, paragrafo 2, del presente regolamento.

Sezione 3

Disposizioni relative al regime di transito unionale e al regime nel quadro delle convenzioni TIR e ATA

Sottosezione 1

Transito unionale

Articolo 159

Calcolo ai fini del transito comune

(Articolo 89, paragrafo 2, del codice)

Ai fini del calcolo di cui all’articolo 148 e all’articolo 155, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del presente regolamento, le merci unionali trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito (17) sono considerate merci non unionali.

Articolo 160

Garanzia isolata a mezzo di certificati

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice]

1.   Nel quadro del regime di transito unionale, una garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore può essere fornita da quest’ultimo anche mediante l’emissione di certificati a favore delle persone che intendono essere i titolari del regime.

La prova di tale impegno è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato 32-02 e i certificati sono emessi utilizzando il formulario di cui all’allegato 32-06.

Ciascun certificato copre un importo di 10 000 EUR per il quale il fideiussore è responsabile.

Il periodo di validità di un certificato è di un anno a decorrere dalla data dell’emissione.

2.   Il fideiussore fornisce all’ufficio doganale di garanzia tutte le informazioni richieste in ordine ai certificati di garanzia isolata che ha emesso.

3.   Per ciascun certificato, il fideiussore comunica alla persona che intende essere il titolare del regime le seguenti informazioni:

a)

un numero di riferimento della garanzia;

b)

un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

La persona che intende essere il titolare del regime non modifica il codice di accesso.

4.   La persona che intende essere il titolare del regime presenta all’ufficio doganale di partenza un numero di certificati corrispondente al multiplo di 10 000 EUR necessario a coprire la somma degli importi di cui all’articolo 148 del presente regolamento.

Articolo 161

Revoca e annullamento di un impegno assunto nel caso di una garanzia isolata a mezzo di certificati

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera b), e articolo 94 del codice]

L’autorità doganale responsabile per l’ufficio doganale di garanzia pertinente introduce nel sistema elettronico di cui all’articolo 273, paragrafo 1, del presente regolamento le informazioni relative a qualsiasi revoca o annullamento di un impegno assunto nel caso di una garanzia isolata a mezzo di certificati e la data alla quale diventano effettivi.

Articolo 162

Garanzia globale

(Articolo 89, paragrafo 5, e articolo 95 del codice)

1.   Nel quadro del regime di transito unionale, la garanzia globale può essere fornita unicamente sotto forma di impegno assunto da un fideiussore.

2.   La prova di tale impegno è conservata dall’ufficio doganale di garanzia per il periodo di validità della garanzia.

3.   Il titolare del regime non modifica il codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

Sottosezione 2

Regimi nel quadro delle convenzioni TIR e ATA

Articolo 163

Responsabilità delle associazioni garanti per le operazioni TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), del codice]

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4, della convenzione TIR, qualora un’operazione TIR avvenga nel territorio doganale dell’Unione, qualsiasi associazione garante stabilita nel territorio doganale dell’Unione può diventare responsabile del pagamento dell’importo garantito relativo alle merci che sono oggetto dell’operazione TIR fino a concorrenza di 60 000 EUR per carnet TIR o di un importo equivalente espresso nella valuta nazionale.

Articolo 164

Notifica del mancato appuramento di un regime alle associazioni garanti

[Articolo 226, paragrafo 3, lettere b) e c), del codice]

Una notifica valida del mancato appuramento di un regime conformemente alla convenzione TIR o alla convenzione ATA o ancora alla convenzione di Istanbul, effettuata dalle autorità doganali di uno Stato membro a un’associazione garante, costituisce una notifica a qualsiasi altra associazione garante di un altro Stato membro designata come responsabile del pagamento di un importo di dazi all’importazione o all’esportazione o di altri oneri.

CAPO 2

Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione

Sezione 1

Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, notifica dell’obbligazione doganale e contabilizzazione

Sottosezione 1

Articolo 165

Reciproca assistenza tra le autorità doganali

(Articolo 101, paragrafo 1, e articolo 102, paragrafo 1, del codice)

1.   Quando sorge un’obbligazione doganale, le autorità doganali competenti per la riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale comunicano alle altre autorità doganali interessate le seguenti informazioni:

a)

il fatto che è sorta un’obbligazione doganale;

b)

le azioni intraprese presso il debitore ai fini della riscossione degli importi in questione.

2.   Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per la riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale.

3.   Fatto salvo l’articolo 87, paragrafo 4, del codice, quando l’autorità doganale dello Stato membro in cui le merci sono state vincolate a un regime speciale diverso dal transito o si trovavano in regime di custodia temporanea prima della scadenza del termine di cui all’articolo 80 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, viene in possesso della prova che i fatti che hanno determinato o si ritenga abbiano determinato l’insorgenza dell’obbligazione doganale si sono verificati in un altro Stato membro, tale autorità doganale provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare tutte le informazioni di cui dispone all’autorità doganale competente per tale luogo. Quest’ultima autorità doganale conferma il ricevimento della comunicazione e indica se è competente per la riscossione. In assenza di risposta entro 90 giorni, l’autorità doganale richiedente procede immediatamente alla riscossione.

4.   Fatto salvo l’articolo 87, paragrafo 4, del codice, quando l’autorità doganale dello Stato membro in cui è stato constatato che è sorta un’obbligazione doganale per merci che non erano vincolate a un regime doganale né erano in regime di custodia temporanea viene in possesso, prima della notifica dell’obbligazione doganale, della prova che i fatti che hanno determinato o si ritenga abbiano determinato l’insorgenza dell’obbligazione doganale si sono verificati in un altro Stato membro, tale autorità doganale provvede immediatamente, e in ogni caso prima di tale notifica, a inviare tutte le informazioni di cui dispone all’autorità doganale competente per tale luogo. Quest’ultima autorità doganale conferma il ricevimento della comunicazione e indica se è competente per la riscossione. In assenza di risposta entro 90 giorni, l’autorità doganale richiedente procede immediatamente alla riscossione.

Articolo 166

Ufficio doganale di coordinamento competente per i carnet ATA o CPD

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), del codice]

1.   Le autorità doganali designano un ufficio doganale di coordinamento responsabile per le azioni relative alle obbligazioni doganali sorte a seguito dell’inosservanza di obblighi o condizioni connessi ai carnet ATA o CPD a norma dell’articolo 79 del codice.

2.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione l’ufficio doganale di coordinamento unitamente al suo numero di riferimento. La Commissione pubblica tale informazione sul suo sito web.

Articolo 167

Riscossione di altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettere a) e b), del codice]

1.   Se le autorità doganali che hanno notificato l’obbligazione doganale e l’obbligo di pagamento di altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci vincolate al regime di transito unionale o al regime di transito in conformità della convenzione TIR vengono in possesso di elementi di prova concernenti il luogo in cui si è verificato il fatto che fa sorgere l’obbligazione doganale e l’obbligo di pagamento di altri oneri, tali autorità doganali sospendono la procedura di riscossione e inviano immediatamente tutti i documenti necessari, tra cui una copia autenticata degli elementi di prova, alle autorità competenti per tale luogo. Le autorità di invio chiedono contestualmente alle autorità riceventi di confermare che sono competenti per la riscossione degli altri oneri.

2.   Le autorità riceventi confermano il ricevimento della comunicazione e indicano se si riconoscono competenti per la riscossione degli altri oneri. Se non ricevono risposta entro 28 giorni, le autorità di invio riprendono immediatamente l’azione di riscossione che avevano avviato.

3.   Qualsiasi procedimento pendente per la riscossione di altri oneri avviato dalle autorità di invio è sospeso non appena le autorità riceventi abbiano accusato ricevimento della comunicazione e indicato che sono competenti per la riscossione degli altri oneri.

Non appena le autorità riceventi forniscono la prova della riscossione degli importi in questione, le autorità di invio rimborsano gli altri oneri già riscossi oppure annullano l’azione di riscossione di tali oneri.

Articolo 168

Notifica della riscossione di dazi e altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettere a) e b), del codice]

Quando sorge un’obbligazione doganale in relazione a merci vincolate al regime di transito unionale o al regime di transito in conformità della convenzione TIR, le autorità doganali competenti per la riscossione informano l’ufficio doganale di partenza in merito alla riscossione dei dazi e degli altri oneri.

Articolo 169

Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), del codice]

1.   Se le autorità doganali che hanno notificato l’obbligazione doganale e l’obbligo di pagamento di altri oneri per merci vincolate al regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul vengono in possesso di elementi di prova concernenti il luogo in cui si è verificato il fatto che fa nascere l’obbligazione doganale e l’obbligo di pagamento di altri oneri, tali autorità doganali inviano immediatamente tutti i documenti necessari, tra cui una copia autenticata degli elementi di prova, alle autorità competenti per tale luogo. Le autorità di invio chiedono contestualmente alle autorità riceventi di confermare che sono competenti per la riscossione degli altri oneri.

2.   Le autorità riceventi confermano il ricevimento della comunicazione e indicano se si riconoscono competenti per la riscossione degli altri oneri. A tal fine, le autorità riceventi utilizzano il formulario di appuramento di cui all’allegato 33-05 indicando che è stato presentato un reclamo nei confronti dell’associazione garante nello Stato membro ricevente. Se non ricevono risposta entro 90 giorni, le autorità di invio riprendono immediatamente l’azione di riscossione che avevano avviato.

3.   Se le autorità riceventi sono competenti, esse avviano una nuova azione di riscossione degli altri oneri, se del caso dopo il termine di cui al paragrafo 2, e ne informano immediatamente le autorità di invio.

All’occorrenza, le autorità riceventi riscuotono dall’associazione garante cui sono vincolate gli importi dei dazi e degli altri oneri da pagare al tasso in vigore nello Stato membro in cui esse sono ubicate.

4.   Non appena le autorità riceventi indicano di essere competenti per la riscossione di altri oneri, le autorità di invio rimborsano all’associazione garante cui sono vincolate gli importi che tale associazione ha eventualmente depositato o provvisoriamente pagato.

5.   Il trasferimento di procedura avviene entro il termine di un anno a decorrere dalla data di scadenza del carnet, a meno che il pagamento non sia diventato definitivo in applicazione dell’articolo 7, paragrafi 2 o 3, della convenzione ATA o dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’allegato A della convenzione di Istanbul.

Articolo 170

Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), del codice]

In caso di riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, si applica mutatis mutandis l’articolo 169.

Sottosezione 2

Notifica dell’obbligazione doganale e richiesta di pagamento all’associazione garante

Articolo 171

Richiesta di pagamento a un’associazione garante nell’ambito della procedura della convenzione ATA e della convenzione di Istanbul

(Articolo 98 del codice)

1.   Se le autorità doganali stabiliscono che è sorta un’obbligazione doganale per le merci scortate da un carnet ATA, esse presentano senza indugio una richiesta di pagamento all’associazione garante. L’ufficio doganale di coordinamento che presenta la richiesta di cui all’articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 invia contemporaneamente all’ufficio doganale di coordinamento sotto la cui giurisdizione è situato l’ufficio doganale per il vincolo al regime di ammissione temporanea una nota informativa sulla richiesta di pagamento inviata all’associazione garante. A tal fine è utilizzato il modulo di cui all’allegato 33-03.

2.   La nota informativa è corredata di una copia del volet non appurato, tranne quando l’ufficio di coordinamento non ne sia in possesso. La nota informativa può essere utilizzata ogniqualvolta lo si ritenga necessario.

3.   Il formulario di tassazione di cui all’articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 può essere inviato successivamente alla richiesta di pagamento all’associazione garante, ma entro e non oltre tre mesi dalla medesima e, comunque, entro sei mesi dalla data in cui le autorità doganali avviano l’azione di riscossione. Tale formulario figura all’allegato 33-04.

Sezione 2

Rimborso e sgravio

Articolo 172

Domanda di rimborso o di sgravio

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate dalla persona che ha pagato o è tenuta a pagare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, o da qualsiasi persona ad essa succeduta nei diritti ed obblighi.

Articolo 173

Presentazione delle merci come condizione per il rimborso o lo sgravio

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

Il rimborso o lo sgravio sono subordinati alla presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate alle autorità doganali, l’autorità doganale competente a prendere la decisione accorda il rimborso o lo sgravio soltanto se dispone di prove indicanti che le merci in questione sono merci per le quali sia stata presentata una richiesta di rimborso o di sgravio.

Articolo 174

Restrizione al trasferimento di merci

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

Fatto salvo l’articolo 176, paragrafo 4, del presente regolamento e fino a quando non sia stata presa una decisione su una domanda di rimborso o di sgravio, le merci alle quali si riferisce l’importo dei dazi di cui si chiede il rimborso o lo sgravio non vengono trasferite in un luogo diverso da quello indicato nella domanda, a meno che il richiedente non ne informi preventivamente l’autorità doganale di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che a sua volta ne informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione.

Articolo 175

Reciproca assistenza tra le autorità doganali

(Articolo 22 e articolo 116, paragrafo 1, del codice)

1.   Se, ai fini del rimborso o dello sgravio, l’autorità doganale di uno Stato membro diverso da quello in cui l’obbligazione doganale è stata notificata necessita di informazioni supplementari o se le merci devono essere esaminate da tale autorità al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rimborso o per lo sgravio, l’autorità doganale competente a prendere la decisione chiede l’assistenza dell’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci, precisando la natura delle informazioni da ottenere o i controlli da effettuare.

La richiesta di informazioni è accompagnata dalle indicazioni contenute nella domanda e da tutti i documenti necessari per consentire all’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci di procurarsi le informazioni o di effettuare le verifiche richieste.

2.   Se l’autorità doganale competente a prendere la decisione invia la richiesta di cui al paragrafo 1 con mezzi diversi dai procedimenti informatici a norma dell’articolo 93 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, essa trasmette all’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci due copie della richiesta presentata per iscritto utilizzando il formulario di cui all’allegato 33-06.

3.   L’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci evade al più presto la richiesta di cui al paragrafo 1.

L’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall’autorità doganale competente a prendere la decisione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Essa annota i risultati ottenuti nella parte pertinente dell’originale della richiesta di cui al paragrafo 1 e restituisce tale documento all’autorità doganale competente a prendere la decisione unitamente a tutti i documenti di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Se l’autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci non è in grado di procurarsi le informazioni o di effettuare i controlli richiesti entro il termine di cui al secondo comma, essa rispedisce la richiesta, debitamente annotata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima.

Articolo 176

Espletamento delle formalità doganali

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

1.   Quando il rimborso o lo sgravio sono soggetti all’espletamento delle formalità doganali, il destinatario della decisione di rimborso o di sgravio informa l’ufficio doganale di monitoraggio di avere espletato tali formalità. Quando la decisione precisa che le merci possono essere esportate o vincolate a un regime speciale, e il debitore si avvale di tale possibilità, l’ufficio doganale di monitoraggio è l’ufficio doganale in cui le merci sono vincolate a tale regime.

2.   L’ufficio doganale di monitoraggio informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione in merito all’espletamento delle formalità doganali cui è subordinato il rimborso o lo sgravio per mezzo di una risposta di cui all’articolo 95 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 utilizzando il modulo di cui all’allegato 33-07 del presente regolamento.

3.   Se l’autorità doganale competente a prendere la decisione ha deciso che il rimborso o lo sgravio sono giustificati, l’importo dei dazi è rimborsato o sgravato solo dopo che l’autorità doganale ha ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2.

4.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione può autorizzare l’espletamento delle formalità doganali cui possono eventualmente essere subordinati un rimborso o uno sgravio prima di adottare una decisione. Tale autorizzazione non pregiudica la decisione. In questi casi, i paragrafi da 1 a 3 si applicano mutatis mutandis.

5.   Ai fini del presente articolo, l’ufficio doganale di monitoraggio è l’ufficio doganale che garantisce, ove necessario, che sono state espletate le formalità o soddisfatte le condizioni cui sono subordinati il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione.

Articolo 177

Formalità connesse alla decisione relativa al rimborso o allo sgravio

(Articolo 116, paragrafo 2, del codice)

1.   Nel prendere una decisione relativa al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione subordinata al previo espletamento di determinate formalità doganali, l’autorità doganale stabilisce un termine, non superiore a 60 giorni a decorrere dalla data della notifica di tale decisione, per l’espletamento di tali formalità doganali.

2.   La mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 1 comporta la decadenza dal diritto al rimborso o allo sgravio, tranne quando il beneficiario fornisca la prova che è stato ostacolato nel rispetto del predetto termine da circostanze imprevedibili o per cause di forza maggiore.

Articolo 178

Parti o componenti di un unico articolo

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

Quando il rimborso o lo sgravio sono subordinati alla distruzione, all’abbandono allo Stato, al vincolo a un regime speciale o alla procedura di esportazione delle merci, ma le relative formalità sono espletate soltanto per una o più parti o componenti di tali merci, l’importo da rimborsare o da sgravare è pari alla differenza tra l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile alle merci e l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione che sarebbe stato applicabile al resto delle merci se esse fossero state vincolate nello stato originario a un regime doganale comportante l’insorgenza di un’obbligazione doganale, alla data di vincolo a tale regime.

Articolo 179

Cascami e avanzi

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

Se dalla distruzione delle merci autorizzata dall’autorità doganale competente a prendere la decisione derivano cascami o avanzi, tali cascami o avanzi sono considerati merci non unionali non appena venga adottata una decisione che concede il rimborso o lo sgravio.

Articolo 180

Esportazione o distruzione senza controllo doganale

(Articolo 116, paragrafo 1, del codice)

1.   Nei casi di cui all’articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 118 o all’articolo 120 del codice, quando l’esportazione o la distruzione hanno avuto luogo senza controllo doganale, il rimborso o lo sgravio sulla base dell’articolo 120 del codice sono subordinati alle condizioni seguenti:

a)

il richiedente presenta all’autorità doganale competente a prendere la decisione le prove necessarie per stabilire se le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

le merci sono state esportate fuori dal territorio doganale dell’Unione;

b)

le merci sono state distrutte sotto il controllo di autorità o di persone autorizzate da tali autorità a renderne ufficialmente atto;

b)

il richiedente restituisce all’autorità doganale competente a prendere la decisione qualsiasi documento attestante o contenente informazioni attestanti la posizione unionale delle merci in questione, sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale dell’Unione, oppure presenta qualsiasi elemento di prova ritenuto necessario da tale autorità per accertarsi che il documento in causa non possa essere successivamente utilizzato in relazione a merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione.

2.   Gli elementi di prova attestanti che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state esportate dal territorio doganale dell’Unione comprendono i seguenti documenti:

a)

la certificazione di uscita di cui all’articolo 334 del presente regolamento;

b)

l’originale o una copia autenticata della dichiarazione in dogana per il regime che comporta l’insorgenza dell’obbligazione doganale;

c)

se necessario, documenti commerciali o amministrativi contenenti una descrizione completa delle merci che sono state presentate con la dichiarazione in dogana corrispondente al suddetto regime o con la dichiarazione in dogana relativa all’esportazione dal territorio doganale dell’Unione o con la dichiarazione in dogana redatta per le merci nel paese terzo di destinazione.

3.   Gli elementi di prova che accertano che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio sono state effettivamente distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a constatarlo ufficialmente consistono in uno dei seguenti documenti:

a)

un verbale o una dichiarazione di distruzione redatti dall’autorità ufficiale sotto il cui controllo tale distruzione ha avuto luogo, o una copia autenticata dei medesimi;

b)

un certificato redatto dalla persona abilitata a constatare la distruzione, accompagnato da elementi d’informazione che ne giustificano l’abilitazione.

Tali documenti contengono una descrizione completa delle merci distrutte che consente di accertare, mediante confronto con le indicazioni fornite nella dichiarazione in dogana per un regime doganale comportante l’insorgenza dell’obbligazione doganale e nei documenti giustificativi, che le merci distrutte sono quelle che erano state vincolate al suddetto regime.

4.   Se gli elementi di prova di cui ai paragrafi 2 e 3 si rivelano insufficienti per consentire all’autorità doganale di prendere una decisione sul caso sottopostole, oppure se taluni elementi non possono essere presentati, essi debbono essere completati o sostituiti da ogni altro documento ritenuto necessario dalla predetta autorità.

Articolo 181

Informazioni da fornire alla Commissione

(Articolo 121, paragrafo 4, del codice)

1.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei casi in cui è stato concesso il rimborso o lo sgravio a norma dell’articolo 119 o dell’articolo 120 del codice e in cui l’importo rimborsato o sgravato a un determinato debitore con riguardo a una o più operazioni di importazione o esportazione, a seguito di errore o di una situazione particolare, è superiore a 50 000 EUR, tranne nei casi di cui all’articolo 116, paragrafo 3, del codice.

2.   La comunicazione si effettua nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di rimborso o di sgravio nel corso del semestre precedente.

3.   Se uno Stato membro non ha adottato alcuna decisione in merito ai casi di cui al paragrafo 1 durante il semestre in questione, esso trasmette alla Commissione una comunicazione con la menzione «Non applicabile».

4.   Ogni Stato membro tiene a disposizione della Commissione un elenco dei casi in cui è stato concesso il rimborso o lo sgravio a norma dell’articolo 119 o dell’articolo 120 del codice e in cui l’importo rimborsato o sgravato è pari o inferiore a 50 000 EUR.

5.   Per ciascuno dei casi di cui al presente articolo sono fornite le seguenti informazioni:

a)

il numero di riferimento della dichiarazione doganale o del documento di notifica dell’obbligazione;

b)

la data della dichiarazione doganale o del documento di notifica dell’obbligazione;

c)

la natura della decisione;

d)

la base giuridica della decisione;

e)

l’importo e la valuta;

f)

i casi particolari (compresa una breve spiegazione delle ragioni per cui le autorità doganali ritengono soddisfatte le condizioni per lo sgravio/il rimborso previste dalla base giuridica pertinente).

TITOLO IV

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE

CAPO 1

Dichiarazione sommaria di entrata

Articolo 182

Sistema elettronico relativo alle dichiarazioni sommarie di entrata

(Articolo 16 del codice)

Un sistema elettronico di informazione e comunicazione predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per la presentazione, il trattamento, la conservazione e lo scambio di informazioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e per i successivi scambi di informazioni previsti dal presente capo.

In deroga al primo comma del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema ivi menzionato conformemente all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano il sistema elettronico elaborato per la presentazione e lo scambio di informazioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

Articolo 183

Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata

(Articolo 127, paragrafi 5 e 6, del codice)

1.   Le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata possono essere fornite mediante l’invio di più serie di dati.

2.   Ai fini della presentazione della dichiarazione sommaria di entrata mediante l’invio di più serie di dati, l’ufficio doganale di prima entrata è quello noto alla persona interessata al momento della presentazione delle indicazioni, in particolare sulla base del luogo di consegna delle merci.

3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 184

Obblighi di informazione relativi alla fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse dal trasportatore

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1.   Nei casi di cui all’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il trasportatore e tutte le persone che emettono una polizza di carico forniscono, nella serie di dati parziale della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro, abbia emesso una polizza di carico relativa alle stesse merci e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.

Se il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti non mette le informazioni richieste a disposizione della persona che emette la polizza di carico, tale persona fornisce l’identità del destinatario.

2.   Nei casi di cui all’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la persona che emette la polizza di carico informa del rilascio di tale polizza la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto e rilascia la polizza di carico a quest’ultima.

Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la polizza di carico informa del rilascio di tale polizza la persona con cui ha concluso l’accordo.

3.   Nei casi di cui all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il vettore e tutte le persone che emettono una lettera di trasporto aereo forniscono, nella serie di dati parziale della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro, abbia emesso una lettera di trasporto aereo relativa alle stesse merci e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.

4.   Nei casi di cui all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la persona che emette una lettera di trasporto aereo informa del rilascio della medesima la persona che con essa ha concluso un contratto di trasporto e rilascia a quest’ultima la lettera di trasporto aereo.

Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la lettera di trasporto aereo informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso l’accordo.

5.   Nei casi di cui all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il vettore fornisce, nella serie di dati parziale della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità dell’operatore postale che non mette a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.

6.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano fino alla data di attuazione del potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 185

Registrazione della dichiarazione sommaria di entrata

(Articolo 127, paragrafo 1, del codice)

1.   Le autorità doganali registrano la dichiarazione sommaria di entrata all’atto della sua ricezione e ne informano immediatamente la persona che l’ha presentata, comunicandole l’MRN di tale dichiarazione e la data di registrazione.

2.   Se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite mediante l’invio di più serie di dati, le autorità doganali provvedono a registrare ciascuno di tali invii di indicazioni all’atto della ricezione e ne informano immediatamente la persona che li ha effettuati, comunicandole l’MRN di ciascuno dei documenti presentati e la rispettiva data di registrazione.

3.   Le autorità doganali informano immediatamente della registrazione il trasportatore, a condizione che quest’ultimo abbia richiesto di esserne informato e abbia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182 del presente regolamento, nei casi seguenti:

a)

se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata da una persona di cui all’articolo 127, paragrafo 4, secondo comma, del codice;

b)

se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono fornite conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.

4.   Le disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo non si applicano fino alle date del potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 186

Analisi dei rischi

(Articolo 127, paragrafo 3, e articolo 128 del codice)

1.   L’analisi dei rischi è effettuata prima dell’arrivo delle merci presso l’ufficio doganale di prima entrata a condizione che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata entro i termini previsti agli articoli da 105 a 109 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a meno che non sia identificato un rischio o non debba essere effettuata un’analisi dei rischi supplementare.

Nel caso di merci containerizzate introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima di cui all’articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le autorità doganali concludono l’analisi dei rischi entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata oppure, nei casi di cui all’articolo 127, paragrafo 6, del codice, delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata presentate dal trasportatore.

In aggiunta al primo comma, nel caso di merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della ricezione almeno della serie minima di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2.   Ove del caso, l’analisi dei rischi è completata successivamente allo scambio di informazioni attinenti ai rischi e degli esiti dell’analisi dei rischi di cui all’articolo 46, paragrafo 5, del codice.

3.   Se il completamento dell’analisi dei rischi richiede ulteriori informazioni sulle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’analisi è completata solo dopo che tali informazioni siano state fornite.

A tal fine, le autorità doganali chiedono le suddette informazioni alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, alla persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. Se tale persona è diversa dal trasportatore, le autorità doganali informano il trasportatore, a condizione che quest’ultimo ne abbia fatto richiesta e abbia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182 del presente regolamento.

4.   Nel caso di merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea, qualora le autorità doganali abbiano fondati motivi di sospettare che la spedizione potrebbe costituire una grave minaccia per la sicurezza dei trasporti aerei, esse ne informano la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, la persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e, se tale persona è diversa dal vettore, informano il vettore, a condizione che quest’ultimo abbia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182 del presente regolamento, del fatto che la spedizione deve essere sottoposta a controllo come Merce e posta ad alto rischio, in conformità del punto 6.7.3 dell’allegato della decisione C(2010) 774 della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, prima di essere caricate a bordo di un aeromobile a destinazione del territorio doganale dell’Unione. A seguito della notifica, la persona in questione comunica alle autorità doganali se la spedizione era già stata sottoposta a controllo o è stata sottoposta a controllo in conformità con i suddetti requisiti e fornisce tutte le informazioni pertinenti in merito a tale controllo. L’analisi dei rischi è completata solo dopo che queste informazioni sono state fornite.

5.   Nel caso di merci containerizzate introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima di cui all’articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, o nel caso di merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea, qualora l’analisi dei rischi fornisca alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione ponga una minaccia grave alla sicurezza e tale da richiedere un intervento immediato, le autorità doganali notificano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, alla persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e, se tale persona è diversa dal vettore, informano il vettore, a condizione che quest’ultimo abbia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182 del presente regolamento, che le merci non devono essere caricate. Tale notifica viene effettuata e le suddette informazioni sono fornite subito dopo l’individuazione del rischio e, nel caso di merci containerizzate introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima di cui all’articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma.

6.   Se in relazione a una spedizione è stato accertato che essa pone una minaccia tale da richiedere un’azione immediata al momento dell’arrivo, l’ufficio doganale di prima entrata adotta tale azione all’arrivo delle merci.

7.   In caso di individuazione di un rischio che non rappresenti una minaccia grave alla sicurezza, tale da richiedere un intervento immediato, l’ufficio doganale di prima entrata trasmette i risultati dell’analisi dei rischi comprese, se necessario, le informazioni relative al luogo più appropriato in cui un’azione di controllo debba essere effettuata, nonché i dati della dichiarazione sommaria di entrata, a tutti gli uffici doganali potenzialmente interessati dalla circolazione delle merci.

8.   Quando nel territorio doganale dell’Unione sono introdotte merci esentate dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell’articolo 104, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.

9.   Le merci presentate in dogana possono essere svincolate per un regime doganale o riesportate non appena sia stata completata l’analisi dei rischi e i risultati dell’analisi dei rischi e, ove necessario, le misure adottate, consentano lo svincolo.

10.   L’analisi dei rischi deve essere effettuata anche se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono modificate conformemente all’articolo 129 del codice. In tal caso l’analisi dei rischi è completata subito dopo aver ricevuto le indicazioni, a meno che non sia identificato un rischio o sia necessario effettuare un’ulteriore analisi dei rischi.

Articolo 187

Analisi dei rischi

(Articolo 126 del codice)

1.   Le disposizioni dell’articolo 186, paragrafi da 1 a 8, non si applicano fino alla data di attuazione del potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

2.   L’analisi dei rischi è effettuata prima dell’arrivo delle merci presso l’ufficio doganale di prima entrata a condizione che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata entro i termini previsti agli articoli da 105 a 109 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a meno che non sia identificato un rischio.

3.   Nel caso di merci containerizzate introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima di cui all’articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le autorità doganali concludono l’analisi dei rischi entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata. Quando tale analisi fornisce alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione costituirebbe una minaccia grave alla sicurezza e tale da richiedere un’azione immediata, le autorità doganali informano la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata e, se tale persona è diversa dal vettore, informano il vettore, a condizione che quest’ultimo abbia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182 del presente regolamento, che le merci non devono essere caricate. Tale notifica viene effettuata e le suddette informazioni sono fornite subito dopo l’individuazione del rischio ed entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata.

4.   Quando una nave o un aeromobile deve fare scalo in vari porti o aeroporti del territorio doganale dell’Unione, a condizione che gli spostamenti avvengano senza fare scalo in un porto o un aeroporto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

per tutte le merci trasportate dalla suddetta nave o dal suddetto aeromobile, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata al primo porto o aeroporto dell’Unione. Le autorità doganali presso tale porto o aeroporto di entrata procedono all’analisi dei rischi per garantire la protezione e la sicurezza di tutte le merci trasportate dalla nave o dall’aeromobile in questione. Ulteriori analisi dei rischi possono essere effettuate per tali merci presso o il porto o l’aeroporto di scarico;

b)

nel caso di spedizioni che si ritenga presentino una minaccia tale da richiedere un’azione immediata, l’ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata nell’Unione adotta misure di divieto e, in qualsiasi caso, trasmette i risultati dell’analisi dei rischi ai porti o aeroporti successivi e

c)

nei porti o aeroporti successivi situati sul territorio doganale dell’Unione, alle merci presentate in dogana presso tali porti o aeroporti si applica l’articolo 145 del codice.

5.   Quando nel territorio doganale dell’Unione sono introdotte merci esentate dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), paragrafo 2 e paragrafo 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.

Articolo 188

Modifica di una dichiarazione sommaria di entrata

(Articolo 129, paragrafo 1, del codice)

1.   Se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata vengono presentate da persone diverse, ciascuna persona può essere autorizzata a modificare unicamente le indicazioni da essa presentate.

2.   Le autorità doganali notificano immediatamente alla persona che ha presentato modifiche alle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata la loro decisione di registrare o di respingere le modifiche.

Se le modifiche alle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate da una persona diversa dal trasportatore, le autorità doganali ne informano anche quest’ultimo, a condizione che abbia chiesto di essere informato e abbia accesso al sistema elettronico di cui all’articolo 182 del presente regolamento.

3.   Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano fino alle date del potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

CAPO 2

Arrivo delle merci

Sezione 1

Entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione

Articolo 189

Deviazione di una nave marittima o di un aeromobile

(Articolo 133 del codice)

1.   Se una nave marittima o un aeromobile che entra nel territorio doganale dell’Unione subisce una deviazione e si prevede che arrivi prima ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella dichiarazione sommaria di entrata come paese di transito, l’operatore di tale mezzo di trasporto informa di tale deviazione l’ufficio doganale indicato nella dichiarazione sommaria di entrata come ufficio doganale di prima entrata.

Il primo comma non si applica nel caso in cui le merci siano state introdotte nel territorio doganale dell’Unione in regime di transito conformemente all’articolo 141 del codice.

2.   L’ufficio doganale indicato nella dichiarazione sommaria di entrata come ufficio doganale di prima entrata, subito dopo essere stato informato in conformità del paragrafo 1, comunica la deviazione all’ufficio doganale che, in base a tali informazioni, risulta essere l’ufficio doganale di prima entrata. Tale ufficio garantisce la disponibilità delle pertinenti indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e dei risultati dell’analisi dei rischi all’ufficio doganale di prima entrata.

Sezione 2

Presentazione, scarico e visita delle merci

Articolo 190

Presentazione delle merci in dogana

(Articolo 139 del codice)

Le autorità doganali possono accettare l’uso dei sistemi portuali o aeroportuali o di altri metodi di informazione disponibili ai fini della presentazione delle merci in dogana.

Sezione 3

Custodia temporanea delle merci

Articolo 191

Procedura di consultazione tra autorità doganali prima dell’autorizzazione delle strutture di deposito per la custodia temporanea

(Articolo 22 del codice)

1.   La procedura di consultazione di cui all’articolo 14 del presente regolamento si applica in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo prima che sia adottata la decisione di autorizzare il funzionamento delle strutture di deposito per la custodia temporanea che interessano più di uno Stato membro, a meno che l’autorità doganale competente a prendere la decisione non sia del parere che le condizioni per la concessione di una tale autorizzazione non sono soddisfatte.

Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’autorità doganale competente a prendere la decisione deve ottenere il consenso delle autorità doganali consultate.

2.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione trasmette la richiesta e il progetto di autorizzazione alle autorità doganali consultate al più tardi entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.

3.   Le autorità doganali consultate comunicano le loro obiezioni o il loro accordo entro 30 giorni dalla data in cui è stato loro comunicato il progetto di autorizzazione. Le obiezioni devono essere debitamente giustificate.

Se sono comunicate obiezioni entro tale periodo e non viene raggiunto un accordo tra le autorità consultate e le autorità richiedenti entro 60 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, l’autorizzazione è concessa solo per la parte della domanda che non ha dato luogo a obiezioni.

Se le autorità doganali consultate non comunicano eventuali obiezioni entro il termine previsto, il loro consenso si considera acquisito.

Articolo 192

Dichiarazione di custodia temporanea

Quando una dichiarazione doganale è depositata prima della presentazione prevista delle merci in dogana a norma dell’articolo 171 del codice, le autorità doganali possono considerare tale dichiarazione come una dichiarazione di custodia temporanea.

Articolo 193

Spostamento di merci in custodia temporanea

(Articolo 148, paragrafo 5, del codice)

1.   Quando lo spostamento avviene tra strutture di deposito per la custodia temporanea sotto la responsabilità di autorità doganali diverse, il titolare dell’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea da cui sono spostate le merci informa:

a)

l’autorità doganale competente per la sorveglianza della struttura di deposito per la custodia temporanea da cui le merci sono spostate in merito allo spostamento previsto secondo le modalità stabilite nell’autorizzazione e, all’arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione, in merito alla fine dello spostamento, secondo le modalità previste dall’autorizzazione;

b)

il titolare dell’autorizzazione per le strutture di deposito verso le quali le merci sono spostate in merito all’effettuata spedizione delle merci.

2.   Quando lo spostamento avviene tra strutture di deposito per la custodia temporanea sotto la responsabilità di autorità doganali diverse, il titolare dell’autorizzazione relativa alle strutture verso le quali sono spostate le merci:

a)

notifica l’arrivo delle merci alle autorità doganali responsabili di tali strutture e

b)

all’arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione, informa il titolare dell’autorizzazione per le strutture di deposito per la custodia temporanea di partenza.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono un riferimento alla pertinente dichiarazione di custodia temporanea e alla data di conclusione della custodia temporanea.

4.   Nel caso di uno spostamento di merci in custodia temporanea, le merci rimangono sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea da cui le merci sono spostate fino a quando esse non vengono iscritte nelle scritture del titolare dell’autorizzazione per le strutture di deposito per la custodia temporanea a cui sono trasferite, salvo ove altrimenti disposto nell’autorizzazione.

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

CAPO 1

Posizione doganale delle merci

Articolo 194

Sistema elettronico relativo alla prova della posizione doganale di merci unionali

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali, prevista all’articolo 199, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento, è utilizzato un sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice. Per lo scambio di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.

Il primo comma del presente articolo si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Sezione 1

Servizio regolare di trasporto marittimo

Articolo 195

Consultazione degli Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo

(Articolo 22 del codice)

Prima di concedere un’autorizzazione di cui all’articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, dopo aver esaminato se le condizioni per l’autorizzazione stabilite all’articolo 120, paragrafo 2, del suddetto regolamento delegato sono soddisfatte, l’autorità doganale competente a prendere la decisione consulta le autorità doganali degli Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo ai fini dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento delegato, come pure le autorità doganali di tutti gli altri Stati membri per i quali il richiedente dichiara di avere piani per futuri servizi regolari di trasporto marittimo, sul rispetto della condizione dell’articolo 120, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento delegato.

Il termine per la consultazione è di 15 giorni a decorrere dalla data della comunicazione, da parte dell’autorità doganale competente a prendere la decisione, delle condizioni e dei criteri che devono essere esaminati dalle autorità doganali consultate.

Articolo 196

Registrazione delle navi e dei porti

(Articolo 22 del codice)

In deroga al termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, un’autorità doganale rende disponibili le informazioni comunicatele a norma dell’articolo 121, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 tramite il sistema di cui all’articolo 10 entro un giorno lavorativo dalla comunicazione di dette informazioni.

Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le informazioni di cui al primo comma devono essere rese disponibili tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo.

Tali informazioni sono accessibili alle autorità doganali interessate dal servizio regolare di trasporto marittimo.

Articolo 197

Circostanze impreviste durante il trasporto da parte di servizi regolari di trasporto marittimo

(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)

Se, a seguito di circostanze impreviste, una nave registrata per un servizio regolare di trasporto marittimo trasborda merci in mare, fa scalo o carica o scarica merci in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in un porto non interessato dal servizio regolare di trasporto marittimo o in una zona franca di un porto dell’Unione, la società di navigazione informa immediatamente le autorità doganali dei successivi porti di scalo dell’Unione, inclusi quelli situati lungo la rotta prevista della nave.

La data in cui la nave riprende ad operare nell’ambito del servizio regolare di trasporto marittimo è comunicata alle autorità doganali in anticipo.

Articolo 198

Verifica delle condizioni per i servizi regolari di trasporto marittimo

(Articolo 153 del codice)

1.   Le autorità doganali degli Stati membri possono esigere dalla società di navigazione la prova che le disposizioni dell’articolo 120, paragrafo 2, lettere c) e d), e paragrafo 3, e dell’articolo 121, paragrafi 1 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell’articolo 197 del presente regolamento sono state rispettate.

2.   Se un’autorità doganale constata che le disposizioni di cui al paragrafo 1 non sono state rispettate dalla società di navigazione, essa ne informa immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri in cui il servizio regolare di trasporto marittimo viene svolto, utilizzando il sistema di cui all’articolo 10 del presente regolamento. Le suddette autorità adottano le misure necessarie.

Fino all’introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo è utilizzato in luogo del sistema di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

Sezione 2

Prova della posizione doganale di merci unionali

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 199

Mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   Per dimostrare che le merci hanno la posizione doganale di merci unionali è utilizzato, secondo il caso, uno dei seguenti mezzi:

a)

i dati della dichiarazione di transito delle merci vincolate al regime di transito interno; in tal caso non si applica l’articolo 119, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

b)

i dati dei documenti T2L o T2LF di cui all’articolo 205 del presente regolamento;

c)

il manifesto doganale delle merci di cui all’articolo 206 del presente regolamento;

d)

la fattura o il documento di trasporto di cui all’articolo 211 del presente regolamento;

e)

secondo il caso, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite di cui all’articolo 213 del presente regolamento;

f)

un mezzo di prova di cui agli articoli da 207 a 210 del presente regolamento;

g)

i dati della dichiarazione relativa all’accisa di cui all’articolo 34 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (18);

h)

l’etichetta di cui all’articolo 290 del presente regolamento;

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la prova della posizione doganale di merci unionali può essere fornita mediante il manifesto della compagnia di navigazione marittima relativo a tali merci.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la prova della posizione unionale delle merci può essere fornita mediante una fattura o un documento di trasporto relativi a merci il cui valore supera 15 000 EUR.

4.   Se i mezzi di prova di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per merci con la posizione doganale di merci unionali provviste di un imballaggio che non ha la posizione doganale di merce unionale, essi includono la seguente indicazione:

«Imballaggio N – [codice 98200]»;

5.   Se i mezzi di prova di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono rilasciati a posteriori, essi includono le seguente indicazione:

«Rilasciato a posteriori – [codice 98201]»;

6.   I mezzi di prova di cui al paragrafo 1 non possono essere utilizzati per merci con riguardo alle quali siano state espletate le formalità di esportazione o che siano state vincolate al regime di perfezionamento passivo.

Articolo 200

Convalida, registrazione e uso di taluni mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   L’ufficio doganale competente convalida e registra i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali di cui all’articolo 199, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento salvo nei casi contemplati all’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e comunica l’MRN di tali mezzi di prova alla persona interessata.

2.   Un documento che attesti la registrazione dei mezzi di prova di cui al paragrafo 1 è messo a disposizione, su richiesta dell’interessato, dall’ufficio doganale competente. Tale documento deve essere redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 51-01.

3.   I mezzi di prova di cui al paragrafo 1 vengono esibiti all’ufficio doganale competente in cui le merci sono presentate dopo la reimmissione sul territorio doganale dell’Unione, indicando l’MRN.

4.   L’ufficio doganale competente sorveglia l’uso dei mezzi di prova di cui al paragrafo 1 al fine di garantire, in particolare, che essi non siano utilizzati per prodotti diversi da quelli per cui sono stati rilasciati.

Articolo 201

Convalida di una fattura

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, quando il valore totale delle merci dell’Unione supera i 15 000 EUR, la fattura o il documento di trasporto di cui all’articolo 199, paragrafo 3, del presente regolamento, debitamente compilati e firmati dall’interessato, sono convalidati dall’ufficio doganale competente.

Articolo 202

Convalida dei documenti T2L o T2LF

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, quando gli Stati membri hanno disposto la possibilità di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici, l’ufficio doganale competente convalida i documenti T2L o T2LF e, ove necessario, i formulari complementari o le distinte di carico utilizzati.

Articolo 203

Convalida del manifesto della società di navigazione

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, su richiesta della società di navigazione, il manifesto da essa debitamente compilato e firmato è convalidato dall’ufficio doganale competente.

Articolo 204

Autorizzazione relativa al manifesto «del giorno dopo»

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono autorizzare che il manifesto di cui all’articolo 199, paragrafo 2, inteso a giustificare la posizione doganale di merci dell’Unione, sia redatto al massimo il giorno successivo alla partenza della nave. Tuttavia, il manifesto è sempre redatto prima dell’arrivo della nave al porto di destinazione.

Articolo 205

Prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di dati del documento T2L o T2LF

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   Quando per attestare la posizione doganale di merci unionali è indicato l’MRN, i dati del documento T2L o T2LF che servono di base all’MRN possono essere utilizzati unicamente per la prima presentazione delle merci.

Quando il documento T2L o T2LF è utilizzato solo per una parte della merce al momento della prima presentazione, per la parte restante della merce è necessario stabilire una nuova prova in conformità dell’articolo 200 del presente regolamento e dell’articolo 123 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2.   I viaggiatori diversi dagli operatori economici presentano le loro richieste di convalida di un documento T2L o T2LF utilizzando il modulo di cui all’allegato 51-01.

Articolo 206

Prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di un manifesto doganale delle merci

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   Ciascun manifesto doganale delle merci riceve un MRN.

Tale manifesto può ricevere un MRN unicamente quando copre merci aventi la posizione doganale di merci unionali caricate a bordo della nave in un porto dell’Unione.

2.   Le autorità doganali possono accettare che vengano utilizzati i sistemi informatici degli operatori commerciali, portuali o di trasporto ai fini della trasmissione della domanda di convalida e registrazione del manifesto doganale delle merci e della sua presentazione all’ufficio doganale competente, a condizione che i suddetti sistemi contengano tutte le informazioni necessarie per tale manifesto.

Articolo 207

Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA o nel formulario 302

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   Conformemente all’articolo 127 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, nell’ambito del carnet TIR o ATA o del formulario 302 le merci unionali sono identificate con il codice «T2L» o «T2LF». Il titolare del regime può includere uno di tali codici, se del caso, accompagnato dalla sua firma, nei documenti pertinenti nella parte riservata alla descrizione delle merci prima di presentarli all’ufficio doganale di partenza per l’autenticazione. Il codice appropriato, «T2L» o «T2LF», è autenticato con il timbro dell’ufficio di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente.

Nel caso di un formulario elettronico 302, il titolare del regime può anche includere uno di tali codici nei dati del formulario 302. In tal caso, l’autenticazione da parte dell’ufficio di partenza avviene per via elettronica.

2.   Quando il carnet TIR, il carnet ATA o il formulario 302 scortano sia merci unionali che merci extraunionali, tali merci devono essere elencate separatamente e il codice «T2L» o «T2LF», a seconda dei casi, deve essere inserito in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci unionali.

Articolo 208

Prova della posizione doganale di merci unionali per i veicoli stradali a motore

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   Nel caso dei veicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che hanno lasciato temporaneamente il territorio doganale dell’Unione e vi sono reintrodotti, la posizione doganale di merci unionali è ritenuta comprovata quando tali veicoli sono accompagnati dalle rispettive targhe e dai documenti di immatricolazione e quando i dati di immatricolazione riportati su tali targhe e documenti indicano inequivocabilmente tale immatricolazione.

2.   Qualora la posizione doganale di merci unionali non possa essere ritenuta comprovata conformemente al paragrafo 1, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita tramite uno degli altri mezzi di cui all’articolo 199 del presente regolamento.

Articolo 209

Prova della posizione doganale di merci unionali per gli imballaggi

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   Nel caso di imballaggi, palette e altri materiali similari, esclusi i container, appartenenti a una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione e utilizzati per il trasporto di merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono reintrodotte, la posizione doganale di merci unionali è ritenuta comprovata quando gli imballaggi, le palette e gli altri materiali similari possono essere identificati come appartenenti alla persona in questione, sono stati dichiarati come aventi la posizione doganale di merci unionali e non sussistono dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2.   Qualora la posizione doganale di merci unionali non possa essere ritenuta comprovata conformemente al paragrafo 1, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita tramite uno degli altri mezzi di cui all’articolo 199 del presente regolamento.

Articolo 210

Prova della posizione doganale di merci unionali per le merci contenute nel bagaglio di un passeggero

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

In caso di merci contenute nel bagaglio di un passeggero, non destinate a uso commerciale, che abbiano lasciato temporaneamente il territorio doganale dell’Unione e vi siano successivamente reintrodotte, la posizione doganale di merci unionali si considera comprovata se il passeggero dichiara che esse hanno la posizione doganale di merci unionali e non sussistono dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

Articolo 211

Prova della posizione doganale di merci unionali per le merci il cui valore non supera 15 000 EUR

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Nel caso di merci aventi la posizione doganale di merci unionali il cui valore non supera 15 000 EUR, la posizione doganale di merci unionali può essere comprovata mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativi a tali merci, a condizione che tale fattura o documento riguardino unicamente merci che hanno la posizione doganale di merci unionali.

Articolo 212

Verifica dei mezzi di prova e assistenza amministrativa

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Le autorità doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell’autenticità e dell’esattezza dei mezzi di prova di cui all’articolo 199 del presente regolamento e nel verificare che le informazioni e i documenti forniti in conformità con le disposizioni del presente titolo e degli articoli da 123 a 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano corrette e che le procedure utilizzate per dimostrare la posizione doganale di merci unionali siano state correttamente applicate.

Sottosezione 2

Disposizioni specifiche relative ai prodotti della pesca marittima e alle merci ottenute da tali prodotti

Articolo 213

Prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Qualora i prodotti e le merci di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano introdotti nel territorio doganale dell’Unione conformemente all’articolo 129 del suddetto regolamento delegato, la posizione doganale di merci unionali è comprovata mediante la presentazione di un giornale di pesca, di una dichiarazione di sbarco, di una dichiarazione di trasbordo o dei dati del sistema di controllo delle navi via satellite, a seconda dei casi, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (19).

L’autorità doganale competente per il porto di scarico dell’Unione in cui tali prodotti e merci sono trasportati direttamente dal peschereccio dell’Unione che ha effettuato la cattura ed eventualmente la trasformazione può tuttavia ritenere comprovata la posizione doganale di merci unionali in uno dei casi seguenti:

a)

non vi è alcun dubbio circa la posizione di quei prodotti e/o di quelle merci;

b)

il peschereccio ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri.

Articolo 214

Prodotti della pesca marittima e merci ottenute da tali prodotti, trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell’Unione

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   Qualora, prima di giungere nel territorio doganale dell’Unione, i prodotti o le merci di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano stati trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell’Unione, per tali prodotti e merci, al momento del loro ingresso nel territorio doganale dell’Unione, deve essere presentata una certificazione dalle autorità doganali di tale paese attestante che, durante la permanenza in tale paese, i prodotti o le merci in questione sono stati soggetti a vigilanza doganale e non sono stati sottoposti a manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione.

2.   La certificazione per i prodotti e le merci trasbordati e trasportati attraverso un paese terzo deve essere effettuata su una stampa del giornale di pesca di cui all’articolo 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, corredata ove del caso di una stampa della dichiarazione di trasbordo.

Articolo 215

Prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati o catturati da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

La prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e altri prodotti prelevati o catturati da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione è fornita per mezzo del giornale di pesca o di ogni altro mezzo di cui all’articolo 199 del presente regolamento.

CAPO 2

Vincolo delle merci a un regime doganale

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 216

Sistema elettronico relativo al vincolo delle merci a un regime doganale

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Per il trattamento e lo scambio di informazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale è utilizzato un sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Il primo comma del presente articolo si applica a decorrere dalle date rispettive di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione e di introduzione del sistema relativo ai regimi particolari nell’ambito del CDU e del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 217

Rilascio di ricevuta per le dichiarazioni orali

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

Quando una dichiarazione in dogana è effettuata oralmente ai sensi degli articoli 135 o 137 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione o ad altri oneri, l’autorità doganale rilascia all’interessato una ricevuta a fronte del pagamento dell’importo dovuto per tale dazio o tali oneri.

La ricevuta contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

una descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentire la loro identificazione;

b)

il valore della fattura o, se questo non è disponibile, la quantità delle merci;

c)

gli importi dei dazi e degli altri oneri riscossi;

d)

la data in cui è stata rilasciata;

e)

il nome dell’autorità emittente.

Articolo 218

Formalità doganali che si considerano espletate da un atto di cui all’articolo 141, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 158, paragrafo 2, del codice]

Ai fini degli articoli 138, 139 e 140 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le seguenti formalità doganali si considerano espletate da un atto di cui all’articolo 141, paragrafo 1, di tale regolamento delegato:

a)

il trasporto delle merci in conformità dell’articolo 135 del codice e la presentazione delle merci in dogana in conformità dell’articolo 139 del codice;

b)

la presentazione delle merci in dogana in conformità dell’articolo 267 del codice;

c)

l’accettazione della dichiarazione doganale da parte delle autorità doganali in conformità dell’articolo 172 del codice;

d)

l’accettazione delle merci da parte delle autorità doganali in conformità dell’articolo 194 del codice.

Articolo 219

Casi in cui una dichiarazione doganale non si considera presentata mediante un atto di cui all’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 158, paragrafo 2, del codice]

Se da un controllo emerge che un atto di cui all’articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è stato espletato ma che le merci introdotte o fatte uscire non sono merci di cui agli articoli 138, 139 e 140 del suddetto regolamento delegato, la dichiarazione in dogana di tali merci si considera non presentata.

Articolo 220

Merci contenute in una spedizione postale

(Articoli 172 e 188 del codice)

1.   La dichiarazione doganale per merci di cui all’articolo 141, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è considerata accettata e le merci sono considerate svincolate nei seguenti momenti:

a)

se la dichiarazione doganale riguarda l’immissione in libera pratica, al momento della consegna delle merci al destinatario;

b)

se la dichiarazione doganale riguarda l’esportazione e la riesportazione, al momento dell’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione.

2.   Se la dichiarazione doganale riguarda l’immissione in libera pratica e non è stato possibile consegnare al destinatario le merci di cui all’articolo 141, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la dichiarazione doganale si considera non presentata.

Le merci che non sono state consegnate al destinatario sono considerate in custodia temporanea fino a quando non vengano distrutte, riesportate o altrimenti rimosse conformemente all’articolo 198 del codice.

Articolo 221

Ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale

(Articolo 159 del codice)

1.   Ai fini dell’esenzione all’obbligo di presentare le merci in conformità dell’articolo 182, paragrafo 3, del codice, l’ufficio doganale di controllo di cui all’articolo 182, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, del codice è l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale di cui all’articolo 159, paragrafo 3, del codice.

2.   I seguenti uffici doganali sono competenti per il vincolo delle merci al regime di esportazione

a)

l’ufficio doganale competente per il luogo in cui l’esportatore è stabilito;

b)

l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono imballate o caricate per l’esportazione;

c)

un altro ufficio doganale dello Stato membro competente, per ragioni amministrative, per le operazioni di cui trattasi.

Se le merci non superano i 3 000 EUR in valore per spedizione e per dichiarante e non sono soggette a divieti o restrizioni, l’ufficio doganale competente per il luogo di uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione, in aggiunta agli uffici doganali indicati al primo comma.

In caso di subappalto, l’ufficio doganale competente per il luogo in cui il subappaltatore è stabilito è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione, in aggiunta agli uffici doganali indicati al primo e secondo comma.

Ove giustificato dalle circostanze di un caso individuale, un altro ufficio doganale meglio situato per la presentazione in dogana delle merci è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione.

3.   Le dichiarazioni doganali orali di esportazione e riesportazione sono presentate presso l’ufficio doganale competente per il luogo di uscita delle merci.

Articolo 222

Articoli di merci

(Articolo 162 del codice)

1.   Quando una dichiarazione doganale riguarda due o più articoli di merci, le informazioni indicate in tale dichiarazione relative a ciascun articolo sono considerate una dichiarazione separata.

2.   Salvo nei casi in cui merci specifiche contenute in una spedizione siano oggetto di misure diverse, le merci contenute in una spedizione sono considerate un solo articolo ai fini del paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

devono essere classificate sotto un’unica sottovoce tariffaria;

b)

sono oggetto di una richiesta di semplificazione conformemente all’articolo 177 del codice.

Sezione 2

Dichiarazioni doganali semplificate

Articolo 223

Gestione del contingente tariffario nelle dichiarazioni doganali semplificate

(Articolo 166 del codice)

1.   Se viene presentata una dichiarazione semplificata per l’immissione in libera pratica di merci soggette a un contingente tariffario gestito secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali, il dichiarante può chiedere la concessione del contingente tariffario solo quando i dati necessari sono disponibili nella dichiarazione semplificata o in una dichiarazione complementare.

2.   Se la richiesta di concessione di un contingente tariffario gestito secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali viene fatta nell’ambito di una dichiarazione complementare, tale richiesta non può essere trattata fino a quando non è stata presentata la dichiarazione complementare.

3.   Ai fini della ripartizione del contingente tariffario è presa in considerazione la data di accettazione della dichiarazione semplificata.

Articolo 224

Documenti giustificativi per le dichiarazioni semplificate

(Articolo 166 del codice)

Se le merci sono state vincolate a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata, i documenti giustificativi di cui all’articolo 163, paragrafo 2, del codice, devono essere forniti alle autorità doganali prima dello svincolo delle merci.

Articolo 225

Dichiarazione complementare

(Articolo 167, paragrafo 4, del codice)

In caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell’articolo 182 del codice, qualora la dichiarazione complementare sia di natura generale, periodica o riepilogativa e l’operatore economico sia autorizzato nell’ambito di un’autovalutazione a calcolare l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti, il titolare dell’autorizzazione presenta la dichiarazione complementare o le autorità doganali possono accettare che le dichiarazioni complementari siano messe a disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell’autorizzazione.

Sezione 3

Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni doganali

Articolo 226

Numero di riferimento principale (MRN)

(Articolo 172 del codice)

Salvo nei casi in cui la dichiarazione in dogana sia presentata oralmente o mediante un atto che si considera costituisca una dichiarazione in dogana, o in cui la dichiarazione in dogana consista in un’iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell’articolo 182 del codice, le autorità doganali notificano al dichiarante l’accettazione della dichiarazione in dogana e gli comunicano un MRN per tale dichiarazione nonché la data di accettazione della medesima.

Il presente articolo non si applica prima delle date rispettive di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) e del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) e di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 227

Dichiarazione in dogana presentata prima della presentazione delle merci

Quando la dichiarazione in dogana è presentata a norma dell’articolo 171 del codice, le autorità doganali trattano le indicazioni fornite prima della presentazione delle merci, in particolare ai fini dell’analisi dei rischi.

Sezione 4

Altre semplificazioni

Sottosezione 1

Merci classificate in sottovoci tariffarie diverse

Articolo 228

Merci classificate in sottovoci tariffarie diverse dichiarate sotto un’unica sottovoce

(Articolo 177, paragrafo 1, del codice)

1.   Ai fini dell’articolo 177 del codice, quando le merci contenute in una spedizione rientrano in sottovoci tariffarie soggette a un dazio specifico espresso con riferimento a una stessa unità di misura, il dazio da riscuotere per l’intera spedizione è basato sulla sottovoce tariffaria soggetta al dazio specifico più elevato.

2.   Ai fini dell’articolo 177 del codice, quando le merci contenute in una spedizione rientrano in sottovoci tariffarie soggette a un dazio specifico espresso con riferimento a unità di misura diverse, il dazio specifico più elevato per ciascuna unità di misura si applica a tutte le merci della spedizione per le quali il dazio specifico è espresso con riferimento a tale unità, ed è convertito in un dazio ad valorem per ciascun tipo di tali merci.

Il dazio da riscuotere per l’intera spedizione è calcolato sulla base della sottovoce tariffaria oggetto dell’aliquota più elevata del dazio ad valorem risultante dalla conversione a norma del primo comma.

3.   Ai fini dell’articolo 177 del codice, quando le merci contenute in una spedizione rientrano in sottovoci tariffarie oggetto di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, il dazio specifico più elevato stabilito a norma dei paragrafi 1 o 2 è convertito in un dazio ad valorem per ciascun tipo di merci per le quali il dazio specifico è espresso in relazione alla stessa unità.

Il dazio da riscuotere per l’intera spedizione è calcolato sulla base della sottovoce tariffaria oggetto dell’aliquota più elevata del dazio ad valorem, incluso il dazio ad valorem risultante dalla conversione a norma del primo comma.

Sottosezione 2

Sdoganamento centralizzato

Articolo 229

Procedura di consultazione tra le autorità doganali in caso di autorizzazioni di sdoganamento centralizzato

(Articolo 22 del codice)

1.   La procedura di consultazione di cui all’articolo 15 si applica quando un’autorità doganale riceve una richiesta di autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato di cui all’articolo 179 del codice che interessa più di un’autorità doganale, a meno che l’autorità doganale competente per prendere una decisione non sia del parere che le condizioni per la concessione di una tale autorizzazione non sono soddisfatte.

2.   Al più tardi 45 giorni dopo la data di accettazione della domanda, l’autorità doganale competente a prendere una decisione comunica le seguenti informazioni alle altre autorità doganali interessate:

a)

la domanda e il progetto di autorizzazione, compresi i termini di cui all’articolo 231, paragrafi 5 e 6, del presente regolamento;

b)

se del caso, un piano di controllo, che indichi i controlli specifici che devono essere effettuati dalle varie autorità doganali in questione una volta che l’autorizzazione sia stata concessa;

c)

altre informazioni ritenute necessarie dalle autorità doganali interessate.

3.   Le autorità doganali consultate comunicano il proprio accordo o le proprie obiezioni nonché le eventuali modifiche al progetto di autorizzazione o alla proposta di piano di controllo entro 45 giorni dalla data in cui è stato comunicato il progetto di autorizzazione. Le obiezioni devono essere debitamente giustificate.

Se sono comunicate obiezioni e non si raggiunge un accordo entro 90 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, l’autorizzazione non viene concessa in relazione alle parti per le quali sono state sollevate obiezioni. Se le autorità doganali consultate non comunicano obiezioni entro il termine previsto, il loro consenso si considera acquisito.

4.   Fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 2 e al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, i periodi ivi indicati possono essere prolungati di 15 giorni dall’autorità doganale competente a prendere la decisione.

In deroga al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, il periodo ivi indicato può essere prolungato di 30 giorni dall’autorità doganale competente a prendere al decisione.

5. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, il piano di controllo ivi menzionato viene sempre comunicato.

Articolo 230

Controllo dell’autorizzazione

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

1.   Le autorità doganali degli Stati membri informano senza indugio l’autorità doganale competente a prendere una decisione in merito a eventuali fattori sopraggiunti dopo il rilascio dell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest’ultima.

2.   L’autorità doganale competente a prendere una decisione mette tutte le informazioni pertinenti in suo possesso a disposizione delle autorità doganali degli altri Stati membri con riguardo alle attività doganali esercitate dall’operatore economico autorizzato che beneficia dello sdoganamento centralizzato.

Articolo 231

Formalità e controlli doganali per lo sdoganamento centralizzato

(Articolo 179, paragrafo 4, del codice)

1.   Il titolare dell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato fa sì che le merci siano presentate a un ufficio doganale competente come indicato nell’autorizzazione di cui sopra presentando all’ufficio doganale di controllo uno dei documenti seguenti:

a)

una dichiarazione normale in dogana di cui all’articolo 162 del codice;

b)

una dichiarazione semplificata in dogana di cui all’articolo 166 del codice;

c)

una notifica di presentazione di cui all’articolo 234, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

2.   Se la dichiarazione in dogana consiste in un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, si applicano gli articoli 234, 235 e 236 del presente regolamento.

3.   L’esonero dall’obbligo di presentazione delle merci concesso a norma dell’articolo 182, paragrafo 3, del codice si applica allo sdoganamento centralizzato purché il titolare dell’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante abbia rispettato l’obbligo previsto all’articolo 234, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento.

4.   Nel caso in cui l’ufficio doganale competente abbia accettato la dichiarazione in dogana o abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), esso deve:

a)

effettuare controlli adeguati per la verifica della dichiarazione in dogana o della notifica di presentazione;

b)

trasmettere immediatamente all’ufficio doganale di presentazione la dichiarazione in dogana o la notifica e i risultati dell’analisi dei rischi correlata;

c)

comunicare all’ufficio doganale di presentazione:

i)

che le merci possono essere svincolate per il regime doganale interessato; oppure

ii)

che sono necessari controlli doganali a norma dell’articolo 179, paragrafo 3, lettera c), del codice.

5.   Se l’ufficio doganale di controllo informa l’ufficio doganale di presentazione che le merci possono essere svincolate per il regime doganale interessato, l’ufficio doganale di presentazione, entro il termine fissato nell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato, comunica all’ufficio doganale di controllo se i controlli da esso effettuati sulle merci in questione, compresi i controlli relativi a divieti e restrizioni nazionali, pregiudicano o no tale svincolo.

6.   Se l’ufficio doganale di controllo informa l’ufficio doganale di presentazione che sono necessari controlli doganali a norma dell’articolo 179, paragrafo 3, lettera c), del codice, l’ufficio doganale di presentazione, entro il termine fissato nell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato, conferma la ricezione della richiesta dell’ufficio doganale di controllo di effettuare i controlli richiesti e, se del caso, informa l’ufficio doganale di controllo in merito ai controlli da esso effettuati sulle merci, compresi i controlli relativi a divieti e restrizioni nazionali.

7.   L’ufficio doganale di controllo informa l’ufficio doganale di presentazione in merito allo svincolo delle merci.

8.   All’esportazione, l’ufficio doganale di controllo mette a disposizione dell’ufficio doganale di uscita dichiarato, al momento dello svincolo delle merci, le indicazioni della dichiarazione di esportazione, eventualmente completate in conformità dell’articolo 330 del presente regolamento. L’ufficio doganale di uscita informa l’ufficio doganale di controllo in merito all’uscita delle merci in conformità dell’articolo 333 del presente regolamento. L’ufficio doganale di controllo certifica l’uscita delle merci al dichiarante in conformità dell’articolo 334 del presente regolamento.

9.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in relazione alle merci coperte da un’autorizzazione di sdoganamento centralizzato, il titolare dell’autorizzazione o il dichiarante:

a)

presenta le merci nei luoghi indicati nell’autorizzazione e designati o approvati dalle autorità doganali conformemente all’articolo 139 del codice, salvo in caso di esenzione dall’obbligo di presentare le merci a norma dell’articolo 182, paragrafo 3, del codice e

b)

presenta una dichiarazione in dogana o iscrive le merci nelle proprie scritture presso l’ufficio doganale indicato nell’autorizzazione.

10.   Fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali competenti applicano il piano di controllo che prevede un livello minimo di controlli.

11.   In deroga ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, fino alle rispettive date di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli uffici doganali presso i quali sono presentate le merci possono, su richiesta dell’ufficio doganale di controllo o di propria iniziativa, svolgere controlli diversi da quelli specificati nel piano di controllo, comunicando i risultati all’ufficio di controllo.

Articolo 232

Sdoganamento centralizzato che coinvolge più di un’autorità doganale

(Articolo 179 del codice)

1.   L’ufficio doganale di controllo trasmette all’ufficio doganale di presentazione le seguenti informazioni:

a)

ogni modifica o invalidamento della dichiarazione normale in dogana verificatisi dopo lo svincolo delle merci;

b)

nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione complementare, tale dichiarazione e qualsiasi modifica o invalidamento della stessa.

2.   Nel caso in cui le autorità doganali abbiano accesso alla dichiarazione complementare nel sistema informatico dell’operatore conformemente all’articolo 225 del presente regolamento, l’ufficio doganale di controllo trasmette le indicazioni entro 10 giorni dal termine del periodo coperto dalla dichiarazione complementare, nonché ogni modifica o annullamento di tale dichiarazione complementare estratta dal sistema.

Sottosezione 3

Iscrizione nelle scritture del dichiarante

Articolo 233

Piano di controllo

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

1.   In sede di rilascio di un’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante ai sensi dell’articolo 182, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali stabiliscono un piano di controllo specifico per l’operatore economico che prevede il controllo dei regimi doganali utilizzati nell’ambito dell’autorizzazione, definisce la frequenza dei controlli doganali e garantisce, fra l’altro, la possibilità di effettuare controlli doganali efficaci in tutte le fasi della procedura di iscrizione nelle scritture del dichiarante.

2.   Se del caso, il piano di controllo tiene conto del termine di prescrizione per la notifica dell’obbligazione doganale di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del codice..

3.   Il piano di controllo prevede i controlli da effettuare nel caso in cui sia concesso un esonero dall’obbligo di presentazione a norma dell’articolo 182, paragrafo 3, del codice.

4.   In caso di sdoganamento centralizzato, il piano di controllo, che precisa la suddivisione dei compiti tra l’ufficio doganale di controllo e l’ufficio doganale di presentazione, tiene conto dei divieti e delle restrizioni applicabili nel luogo in cui è situato l’ufficio doganale di presentazione.

Articolo 234

Obblighi del titolare dell’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante

(Articolo 182, paragrafo 1, del codice)

1.   Il titolare dell’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante è tenuto a:

a)

presentare le merci in dogana, salvo nel caso in cui si applichi l’articolo 182, paragrafo 3, del codice, e indicare la data della notifica della loro presentazione nelle scritture;

b)

iscrivere nelle scritture almeno le indicazioni di una dichiarazione doganale semplificata ed eventuali documenti giustificativi;

c)

su richiesta dell’ufficio doganale di controllo, mettere a disposizione le indicazioni della dichiarazione in dogana iscritte nelle scritture e ogni documento di accompagnamento, salvo qualora le autorità doganali autorizzino il dichiarante a fornire un accesso informatizzato diretto a tali indicazioni nelle proprie scritture;

d)

mettere a disposizione dell’ufficio doganale di controllo informazioni sulle merci che sono soggette a restrizioni e divieti;

e)

fornire all’ufficio doganale di controllo i documenti giustificativi di cui all’articolo 163, paragrafo 2, del codice prima che le merci dichiarate possano essere svincolate;

f)

nel caso in cui si applichi la deroga di cui all’articolo 182, paragrafo 3, del codice, garantire che il titolare dell’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea disponga delle informazioni necessarie per attestare la fine della custodia temporanea;

g)

salvo nel caso in cui l’obbligo di presentare una dichiarazione complementare sia oggetto di esonero a norma dell’articolo 167, paragrafo 2, del codice, presentare la dichiarazione complementare all’ufficio doganale di controllo secondo le modalità ed entro il termine fissato nell’autorizzazione.

2.   L’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante non si applica alle seguenti dichiarazioni:

a)

dichiarazioni doganali che costituiscono una domanda di autorizzazione relativa a un regime speciale in conformità dell’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

b)

dichiarazioni doganali presentate in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata in conformità dell’articolo 130, paragrafo 1, del codice.

Articolo 235

Svincolo delle merci quando una dichiarazione in dogana è presentata sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante

(Articolo 182 del codice)

1.   Quando l’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante stabilisce un termine per informare il titolare di tale autorizzazione di eventuali controlli da effettuare, si considera che le merci siano state svincolate alla scadenza di tale termine, a meno che l’ufficio doganale di controllo non abbia segnalato entro tale termine la propria intenzione di svolgere un controllo.

2.   Se l’autorizzazione non precisa il termine di cui al paragrafo 1, l’ufficio doganale di controllo svincola le merci conformemente all’articolo 194 del codice.

Articolo 236

Contingente tariffario

(Articolo 182 del codice)

1.   Nel caso in cui una dichiarazione in dogana sia presentata sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante per l’immissione in libera pratica di merci soggette a un contingente tariffario gestito secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana, il titolare dell’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto tale forma richiede la concessione del contingente tariffario in una dichiarazione complementare.

2.   Se la richiesta di concessione di un contingente tariffario gestito secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali viene fatta nell’ambito di una dichiarazione complementare, tale richiesta può essere trattata solo dopo la presentazione di tale dichiarazione. Tuttavia, la data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante è presa in considerazione ai fini della concessione del contingente tariffario.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di dichiarazione all’importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri possono disporre che la domanda per beneficiare di un contingente tariffario gestito conformemente alle disposizioni degli articoli da 49 a 54 del presente regolamento sia effettuata in una forma diversa da quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che gli Stati membri dispongano di tutte le indicazioni necessarie per stabilire la validità della domanda.

Sottosezione 4

Autovalutazione

Articolo 237

Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti

(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)

1.   Se un operatore economico è autorizzato a determinare l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti in conformità dell’articolo 185, paragrafo 1, del codice, tale operatore stabilisce, al termine del periodo stabilito dalle autorità doganali nell’autorizzazione, l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti per quel periodo in conformità delle norme a tal fine previste nell’autorizzazione.

2.   Entro 10 giorni dal termine del periodo stabilito dalle autorità doganali nell’autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione presenta all’ufficio doganale di controllo i dettagli dell’importo determinato in conformità del paragrafo 1. L’obbligazione doganale si considera notificata al momento di tale presentazione.

3.   Il titolare dell’autorizzazione versa l’importo di cui al paragrafo 2 entro il termine previsto nell’autorizzazione e al più tardi entro il termine stabilito all’articolo 108, paragrafo 1, del codice.

CAPO 3

Verifica e svincolo delle merci

Sezione 1

Verifica

Articolo 238

Luogo e momento della visita delle merci

(Articolo 189 del codice)

Se l’ufficio doganale competente ha deciso di procedere alla visita delle merci in conformità dell’articolo 188, lettera c), del codice o di prelevare campioni in conformità dell’articolo 188, lettera d), del codice, esso designa il momento e il luogo di tale visita o prelievo e ne informa il dichiarante.

Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale competente può designare un luogo diverso dalla sede doganale o un momento al di fuori dell’orario ufficiale di apertura dell’ufficio doganale.

Articolo 239

Visita delle merci

(Articoli 189 e 190 del codice)

1.   Se l’ufficio doganale decide di procedere a una visita solo parziale delle merci, esso comunica al dichiarante quali articoli desidera sottoporre alla visita.

2.   Se il dichiarante rifiuta di assistere alla visita delle merci o non fornisce l’assistenza necessaria, secondo quanto richiesto dalle autorità doganali, queste ultime fissano un termine per la sua presenza o assistenza.

Se il dichiarante non ha ottemperato alle prescrizioni delle autorità doganali entro la scadenza del termine, tali autorità procedono alla visita delle merci a rischio e spese del dichiarante. Ove necessario, le autorità doganali possono ricorrere ai servizi di un esperto designato in conformità del diritto dello Stato membro interessato nella misura in cui non esistono disposizioni nel diritto dell’Unione.

Articolo 240

Prelievo di campioni

(Articoli 189 e 190 del codice)

1.   Se l’ufficio doganale decide di effettuare un prelievo di campioni delle merci, esso ne informa il dichiarante.

2.   Se il dichiarante si rifiuta di assistere al prelievo dei campioni o non fornisce l’assistenza necessaria, secondo quanto richiesto dalle autorità doganali, queste ultime fissano un termine per la sua presenza o assistenza.

Se il dichiarante non ha ottemperato alle prescrizioni delle autorità doganali entro la scadenza del termine, tali autorità procedono al prelievo dei campioni a rischio e spese del dichiarante.

3.   I prelievi sono effettuati dalle autorità doganali. Esse possono tuttavia chiedere che i campioni siano prelevati dal dichiarante o invitare un esperto a effettuare tale prelievo sotto la loro supervisione. L’esperto è designato in conformità del diritto dello Stato membro interessato nella misura in cui non esistono disposizioni nel diritto dell’Unione.

4.   Le quantità prelevate non sono superiori a quelle necessarie per permettere l’analisi o il controllo approfondito, compresa l’eventuale controanalisi.

5.   Le quantità prelevate a titolo di campioni non sono deducibili dalla quantità dichiarata.

6.   Nel caso di una dichiarazione di esportazione o di perfezionamento passivo, il dichiarante può sostituire le quantità di merci prelevate a titolo di campioni con merci identiche al fine di completare la spedizione.

Articolo 241

Visita di campioni

(Articoli 189 e 190 del codice)

1.   Quando la visita di campioni delle stesse merci porta a risultati differenti che richiedono trattamenti doganali diversi, si procede ove possibile al prelievo di ulteriori campioni.

2.   Se l’esito della visita dei campioni supplementari conferma i risultati differenti, si considera che le merci sono costituite da prodotti diversi in quantità corrispondenti ai risultati della visita. La stessa disposizione si applica nei casi in cui non è possibile prelevare altri campioni.

Articolo 242

Restituzione o rimozione dei campioni prelevati

(Articoli 189 e 190 del codice)

1.   I campioni prelevati sono restituiti al dichiarante, su sua richiesta, tranne che nei casi seguenti:

a)

se i campioni sono stati distrutti a causa dell’analisi o della visita;

b)

se i campioni devono essere conservati dall’autorità doganale per una delle seguenti finalità:

i)

ulteriore visita;

ii)

ricorso o procedimenti giudiziari.

2.   Se il dichiarante non presenta una domanda per i campioni da restituire, le autorità doganali possono esigere che l’interessato ritiri i campioni giacenti o proceda alla loro rimozione conformemente all’articolo 198, paragrafo 1, lettera c), del codice.

Articolo 243

Risultati della verifica della dichiarazione in dogana e della visita delle merci

(Articolo 191 del codice)

1.   Quando le autorità doganali verificano l’esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione in dogana, esse registrano che la verifica è stata eseguita e annotano i risultati di tale verifica.

Se l’esame ha interessato solo una parte delle merci, le merci esaminate sono registrate.

Se il dichiarante era assente, la sua assenza è registrata.

2.   Le autorità doganali informano il dichiarante in merito ai risultati della verifica.

3.   Se i risultati della verifica della dichiarazione in dogana non sono conformi alle indicazioni riportate nella dichiarazione, le autorità doganali stabiliscono e registrano quali informazioni devono essere prese in considerazione ai fini delle operazioni seguenti:

a)

calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri applicabili alle merci;

b)

calcolo delle restituzioni o degli altri importi o vantaggi finanziari previsti all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune;

c)

applicazione di ogni altra disposizione che disciplini il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

4.   Se l’origine non preferenziale dichiarata risulta non corretta, l’origine da prendere in considerazione ai fini del paragrafo 3, lettera a), è stabilita sulla base degli elementi di prova presentati dal dichiarante o, qualora ciò non sia sufficiente o soddisfacente, sulla base di qualsiasi informazione disponibile.

Articolo 244

Costituzione di una garanzia

(Articolo 191 del codice)

Qualora le autorità doganali ritengano che la verifica della dichiarazione in dogana possa comportare l’esigibilità di un importo di dazi all’importazione o all’esportazione o di altri oneri più elevato rispetto a quello risultante dagli elementi della dichiarazione, lo svincolo delle merci è subordinato alla costituzione di una garanzia sufficiente a coprire la differenza tra l’importo risultante dagli elementi della dichiarazione e quello di cui le merci possono in definitiva essere passibili.

Tuttavia, il dichiarante ha la facoltà, invece di costituire una garanzia, di richiedere la notifica immediata del debito doganale a cui possono in definitiva essere soggette le merci.

Articolo 245

Svincolo delle merci dopo la verifica

(Articolo 191 e articolo 194, paragrafo 1, del codice)

1.   Se, sulla base della verifica della dichiarazione in dogana, le autorità doganali determinano un importo di dazi all’importazione o all’esportazione diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione, con riguardo all’importo così determinato si applica l’articolo 195, paragrafo 1, del codice.

2.   Se le autorità doganali nutrono dubbi sull’applicabilità o no di divieti o restrizioni e se a questi dubbi non può essere data risposta se non al termine dei controlli intrapresi dalle suddette autorità, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo.

Sezione 2

Svincolo

Articolo 246

Registrazione e notifica dello svincolo delle merci

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

Le autorità doganali informano il dichiarante in merito allo svincolo delle merci e registrano tale svincolo per il regime doganale in questione indicando almeno il riferimento della dichiarazione in dogana o della notifica e la data dello svincolo delle merci.

Articolo 247

Merci non svincolate

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1.   Se, per una qualsiasi delle ragioni elencate all’articolo 198, paragrafo 1, lettera b), del codice, le merci non possono essere svincolate o se, successivamente allo svincolo, le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso, le autorità doganali concedono al dichiarante un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione di tali merci.

2.   Le autorità doganali possono, a rischio e spese del dichiarante, trasferire le merci di cui al paragrafo 1 in un luogo speciale posto sotto la loro sorveglianza.

Capo 4

Rimozione delle merci

Articolo 248

Distruzione delle merci

(Articolo 197 del codice)

Le autorità doganali stabiliscono il tipo e la quantità dei cascami e degli avanzi risultanti dalla distruzione delle merci al fine di determinare eventuali dazi doganali e altri oneri applicabili a tali cascami o avanzi se vincolati a un regime doganale o riesportati.

Articolo 249

Abbandono di merci

(Articolo 199 del codice)

1.   Le autorità doganali possono respingere una richiesta di autorizzazione all’abbandono di merci allo Stato conformemente all’articolo 199 del codice qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

le merci non possono essere vendute nel territorio doganale dell’Unione o il costo di tale vendita sarebbe sproporzionato rispetto al valore delle merci;

b)

le merci devono essere distrutte.

2.   Una richiesta di abbandono allo Stato si considera effettuata conformemente all’articolo 199 del codice se le autorità doganali hanno fatto pubblicamente appello al proprietario delle merci affinché si presentasse e sono trascorsi 90 giorni senza che questi si sia manifestato.

Articolo 250

Vendita di merci e altre misure adottate dalle autorità doganali

(Articolo 198, paragrafo 1, del codice)

1.   Le autorità doganali possono vendere merci abbandonate allo Stato o confiscate solo a condizione che l’acquirente espleti senza indugio le formalità necessarie per vincolare le merci a un regime doganale o per riesportarle.

2.   Se le merci sono vendute a un prezzo comprensivo dell’importo dei dazi all’importazione e degli altri oneri, le merci sono considerate immesse in libera pratica. Le autorità doganali calcolano l’importo dei dazi e lo iscrivono nella contabilità. La vendita suddetta si effettua secondo le procedure vigenti nello Stato membro interessato.

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

CAPO 1

Immissione in libera pratica

Articolo 251

Note di pesatura delle banane

(Articolo 163, paragrafo 1, del codice)

1.   L’operatore economico autorizzato a redigere note in conformità dell’articolo 155 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (note di pesatura delle banane) comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell’emissione di tale nota, precisando il tipo di imballaggio e l’origine, nonché la data e il luogo della pesatura.

2.   La nota di pesatura delle banane è in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali all’atto della presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10, soggette a un dazio all’importazione.

3.   In deroga al paragrafo 2, su richiesta del dichiarante per un’autorizzazione di cui all’articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità doganali possono decidere di immettere in libera pratica le partite di banane fresche sulla base di una dichiarazione provvisoria del peso alle seguenti condizioni:

a)

l’autorizzazione obbliga l’importatore a trasportare banane provenienti dalla stessa spedizione, allo stato naturale, presso pesatori autorizzati indicati nella dichiarazione semplificata, dove saranno determinati il peso e il valore esatti;

b)

il dichiarante è tenuto a presentare la nota di pesatura all’ufficio doganale di immissione in libera pratica entro 10 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui la dichiarazione semplificata è stata accettata;

c)

il dichiarante costituisce una garanzia di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del codice.

Il peso provvisorio può essere determinato a partire da una nota di pesatura precedente per banane dello stesso tipo e della stessa origine.

4.   La nota di pesatura delle banane è redatta utilizzando il modulo che figura nell’allegato 61-02.

Articolo 252

Controllo della pesatura delle banane fresche

(Articolo 188 del codice)

Gli uffici doganali controllano almeno il 5 % del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuata dall’operatore economico autorizzato o procedendo essi stessi a tale pesatura secondo la procedura di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’allegato 61-03.

CAPO 2

Esenzione dai dazi all’importazione

Sezione 1

Merci in reintroduzione

Articolo 253

Informazioni richieste

(Articolo 203, paragrafo 6, del codice)

1.   Il dichiarante mette a disposizione dell’ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica le informazioni attestanti che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite in particolare mediante uno dei seguenti mezzi:

a)

accesso alle pertinenti indicazioni della dichiarazione in dogana o della dichiarazione di riesportazione in base alle quali le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate o riesportate dal territorio doganale dell’Unione;

b)

stampa, autenticata dall’ufficio doganale competente, della dichiarazione in dogana o della dichiarazione di riesportazione in base alle quali le merci in reintroduzione sono state inizialmente esportate o riesportate dal territorio doganale dell’Unione;

c)

un documento rilasciato dall’ufficio doganale competente, con le pertinenti indicazioni di tale dichiarazione in dogana o di tale dichiarazione di riesportazione;

d)

un documento rilasciato dalle autorità doganali, attestante che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte (bollettino d’informazione INF3).

3.   Nel caso in cui le informazioni a disposizione delle autorità doganali competenti attestino che le merci dichiarate per l’immissione in libera pratica erano state inizialmente esportate dal territorio doganale dell’Unione e che, in quel momento, soddisfacevano le condizioni necessarie per essere esentate dai dazi all’importazione in quanto merci in reintroduzione, le informazioni di cui al paragrafo 2 non sono richieste.

4.   Il paragrafo 2 non si applica qualora le merci possano essere dichiarate per l’immissione in libera pratica verbalmente o con ogni altro atto. Parimenti, esso non si applica alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse a un regime doganale particolare salvo ove diversamente disposto.

Articolo 254

Merci che beneficiano all’esportazione delle misure stabilite dalla politica agricola comune

(Articolo 203, paragrafo 6, del codice)

Oltre ai documenti di cui all’articolo 253 del presente regolamento, a sostegno di qualsiasi dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in reintroduzione, la cui esportazione può aver dato luogo all’espletamento di formalità per la concessione di restituzioni o altri importi istituiti nel quadro della politica agricola comune, deve essere presentato un attestato dell’autorità competente per la concessione di tali restituzioni o di tali importi nello Stato membro di esportazione.

Se le autorità doganali dell’ufficio in cui le merci sono dichiarate per l’immissione in libera pratica dispongono di informazioni in grado di attestare che nessuna restituzione o nessun altro importo istituito all’esportazione nel quadro della politica agricola comune sono stati concessi né potranno esserlo in seguito, l’attestato non è richiesto.

Articolo 255

Rilascio del bollettino di informazione INF 3

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 203, paragrafo 6, del codice]

1.   L’esportatore può chiedere all’ufficio doganale di esportazione il rilascio di un bollettino di informazione INF 3.

2.   Se l’esportatore chiede il bollettino di informazione INF 3 al momento dell’esportazione, tale bollettino è rilasciato dall’ufficio doganale di esportazione contestualmente all’espletamento delle formalità di esportazione per le merci.

Se esiste la possibilità che le merci esportate vengano reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione attraverso più uffici doganali, l’esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a copertura delle diverse parti del quantitativo totale delle merci esportate.

3.   Se l’esportatore chiede un bollettino di informazione INF 3 successivamente all’espletamento delle formalità di esportazione per le merci, tale bollettino può essere rilasciato dall’ufficio doganale di esportazione se le informazioni relative alle merci indicate nella domanda dell’esportatore corrispondono alle informazioni sulle merci esportate a disposizione dell’ufficio doganale di esportazione e se, in relazione alle merci, nessuna restituzione o nessun altro importo previsto all’esportazione nel quadro della politica agricola comune sono stati concessi né potranno esserlo in seguito.

4.   Se è stato rilasciato un bollettino di informazione INF 3, l’esportatore può chiedere all’ufficio doganale di esportazione di sostituirlo con più bollettini di informazione INF 3, ciascuno relativo a una parte del quantitativo totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 rilasciato inizialmente.

5.   L’esportatore può altresì chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 solo per una parte delle merci esportate.

6.   Quando un bollettino di informazione INF 3 è rilasciato su supporto cartaceo, una copia viene conservata dall’ufficio doganale di esportazione che lo ha rilasciato.

7.   Se l’originale del bollettino di informazione INF 3 è stato rilasciato su supporto cartaceo ed è stato rubato, smarrito o distrutto, su richiesta di un esportatore l’ufficio doganale di esportazione che lo ha rilasciato può fornire un duplicato.

L’ufficio doganale di esportazione indica sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato.

8.   Se il bollettino INF 3 è rilasciato su supporto cartaceo, esso deve essere redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 62-02.

Articolo 256

Comunicazione tra le autorità

(Articolo 203, paragrafo 6, del codice)

Su richiesta dell’ufficio doganale presso cui le merci in reintroduzione sono dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’ufficio doganale di esportazione provvede a comunicare qualsiasi informazione a sua disposizione attestante che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono state soddisfatte in relazione a tali merci.

Sezione 2

Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare

Articolo 257

Esenzione dai dazi all’importazione

(Articolo 208, paragrafo 2, del codice)

La prova che le condizioni di cui all’articolo 208, paragrafo 1, del codice sono soddisfatte può essere fornita, a seconda dei casi, in conformità delle disposizioni degli articoli 213, 214 e 215 del presente regolamento e degli articoli 130, 131, 132 e 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

CAPO 1

Disposizioni generali

Sezione 1

Domanda di autorizzazione

Articolo 258

Documento di accompagnamento di una dichiarazione doganale verbale per l’ammissione temporanea

(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

Se una domanda di autorizzazione per l’ammissione temporanea è basata su una dichiarazione doganale verbale, il dichiarante presenta il documento di accompagnamento di cui all’articolo 165 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in duplice copia, una delle quali è vistata dalle autorità doganali e consegnata al titolare dell’autorizzazione.

Sezione 2

Decisione relativa alla domanda

Articolo 259

Esame delle condizioni economiche

[Articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e articolo 211, paragrafo 6, del codice]

1.   Qualora, a seguito di una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, sia richiesto un esame delle condizioni economiche a norma dell’articolo 211, paragrafo 6, del codice, l’amministrazione doganale dell’autorità doganale competente a prendere la decisione trasmette senza indugio il fascicolo alla Commissione chiedendo di effettuare tale esame.

2.   Se, dopo il rilascio di un’autorizzazione per il ricorso a un regime di perfezionamento, un’amministrazione doganale di uno Stato membro viene a conoscenza del fatto che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere pregiudicati dall’uso dell’autorizzazione, tale amministrazione doganale trasmette il fascicolo alla Commissione per chiedere un esame delle condizioni economiche.

3.   Un esame delle condizioni economiche a livello dell’Unione può avvenire anche su iniziativa della Commissione qualora essa disponga di prove del fatto che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere pregiudicati dall’uso di un’autorizzazione.

4.   La Commissione istituisce un gruppo di esperti, composto dai rappresentanti degli Stati membri, che le forniscono consulenza al fine di determinare se le condizioni economiche siano soddisfatte o no.

5.   Le conclusioni raggiunte sulle condizioni economiche vengono prese in considerazione dall’autorità doganale interessata e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di domande o autorizzazioni simili.

Nelle conclusioni raggiunte sulle condizioni economiche può essere specificato che il caso in esame è unico e non può quindi costituire un precedente per altre domande o autorizzazioni.

6.   Se si è concluso che le condizioni economiche non sono più soddisfatte, l’autorità doganale competente revoca l’autorizzazione in questione. La revoca prende effetto entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno successivo alla data in cui il titolare dell’autorizzazione ha ricevuto la decisione di revoca.

Articolo 260

Procedura di consultazione tra le autorità doganali

(Articolo 22 del codice)

1.   Se è stata presentata una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice che interessa più di uno Stato membro, si applicano gli articoli 10 e 14 del presente regolamento e i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, salvo nel caso in cui l’autorità doganale competente a prendere la decisione sia del parere che le condizioni per la concessione di tale autorizzazione non sono soddisfatte.

2.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione trasmette la domanda e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali consultate al massimo entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.

3.   Nessuna autorizzazione che interessa più di uno Stato membro viene rilasciata senza l’accordo preventivo delle autorità doganali interessate sul progetto di autorizzazione.

4.   Le altre autorità doganali interessate notificano eventuali obiezioni o il proprio accordo entro 30 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione. Le obiezioni devono essere debitamente giustificate.

Se sono comunicate obiezioni e non si raggiunge un accordo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, quest’ultima non viene concessa in relazione agli aspetti che hanno suscitato obiezioni.

5.   Se le altre autorità doganali interessate non hanno comunicato obiezioni entro 30 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, il loro consenso si considera acquisito.

Articolo 261

Casi in cui non è richiesta la procedura di consultazione

(Articolo 22 del codice)

1.   L’autorità doganale competente adotta una decisione su una domanda senza consultare le altre autorità doganali interessate in conformità dell’articolo 260 del presente regolamento nei casi seguenti:

a)

un’autorizzazione che interessa più di uno Stato membro è oggetto di:

i)

rinnovo;

ii)

modifiche minori;

iii)

annullamento;

iv)

sospensione;

v)

revoca;

b)

due o più Stati membri interessati hanno dato il loro consenso;

c)

l’unica attività che coinvolge più Stati membri è un’operazione in cui l’ufficio doganale di vincolo è diverso dall’ufficio doganale di appuramento;

d)

una domanda di autorizzazione per l’ammissione temporanea che coinvolge più di uno Stato membro è presentata sulla base di una dichiarazione in dogana redatta sul modulo standard.

In tali casi, l’autorità doganale che ha adottato la decisione trasmette alle altre autorità doganali interessate le indicazioni dell’autorizzazione.

2.   L’autorità doganale competente adotta una decisione sulla domanda senza consultare le altre autorità doganali interessate in conformità dell’articolo 260 del presente regolamento e senza mettere le indicazioni dell’autorizzazione a disposizione delle altre autorità doganali interessate in conformità del paragrafo 1, nei casi seguenti:

a)

se vengono utilizzati carnet ATA o CPD;

b)

se un’autorizzazione di ammissione temporanea è concessa mediante lo svincolo delle merci per il regime doganale corrispondente a norma dell’articolo 262 del presente regolamento;

c)

se due o più Stati membri interessati hanno dato il loro consenso;

d)

se l’unica attività che coinvolge più Stati membri consiste nella circolazione delle merci.

Articolo 262

Autorizzazione sotto forma di svincolo delle merci

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

Se una domanda di autorizzazione è stata presentata sulla base di una dichiarazione in dogana in conformità dell’articolo 163, paragrafi 1 o 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’autorizzazione è concessa mediante lo svincolo delle merci per il regime doganale corrispondente.

Sezione 3

Altre norme procedurali

Articolo 263

Dichiarazione in dogana presentata presso un altro ufficio doganale

(Articolo 159, paragrafo 3, del codice)

L’autorità doganale competente può, in casi eccezionali, autorizzare la presentazione della dichiarazione in dogana presso un ufficio doganale non specificato nell’autorizzazione. In tal caso, l’autorità doganale competente ne informa senza indugio l’ufficio doganale di controllo.

Articolo 264

Appuramento di un regime speciale

(Articolo 215 del codice)

1.   Se le merci sono state vincolate a un regime speciale utilizzando due o più dichiarazioni in dogana nel quadro di una sola autorizzazione, il vincolo di tali merci o dei prodotti da esse ottenuti a un successivo regime doganale, o la loro assegnazione all’uso finale previsto, sono assimilati all’appuramento del regime per le merci in questione coperte dalla dichiarazione in dogana presentata per prima.

2.   Se le merci sono state vincolate a un regime speciale utilizzando due o più dichiarazioni in dogana nel quadro di una sola autorizzazione e il regime speciale è appurato mediante l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione o la loro distruzione senza residui, tale uscita o distruzione sono assimilate all’appuramento del regime per le merci in questione coperte dalla dichiarazione in dogana presentata per prima.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, il titolare dell’autorizzazione o il titolare del regime possono chiedere che l’appuramento venga effettuato in relazione a merci specifiche vincolate al regime.

4.   L’applicazione dei paragrafi 1 e 2 non può comportare vantaggi ingiustificati in materia di dazi all’importazione.

5.   Qualora merci vincolate al regime speciale si trovino nello stesso luogo insieme ad altre merci e in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile, le autorità doganali possono accettare la prova fornita dal titolare del regime riguardo all’effettiva quantità di merci vincolate al regime andata distrutta o persa.

Se il titolare del regime non può fornire una prova accettabile alle autorità doganali, la quantità di merci andata distrutta o persa è determinata rispetto alla proporzione di merci dello stesso tipo vincolata al regime, al momento in cui tale distruzione o perdita ha avuto luogo.

Articolo 265

Conto di appuramento

(Articolo 215 del codice)

1.   Fatti salvi gli articoli 46 e 48 del codice, l’ufficio doganale di controllo verifica senza indugio il conto di appuramento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

L’ufficio doganale di controllo può accettare l’importo dei dazi all’importazione dovuti, quale determinato dal titolare dell’autorizzazione.

2.   L’importo dei dazi all’importazione dovuti deve essere contabilizzato secondo quanto indicato all’articolo 104 del codice entro 14 giorni dalla data in cui il conto di appuramento è stato comunicato all’ufficio doganale di controllo.

Articolo 266

Trasferimento di diritti e obblighi

(Articolo 218 del codice)

L’autorità doganale competente decide se può aver luogo o no un trasferimento di diritti e obblighi di cui all’articolo 218 del codice. Se tale trasferimento può avere luogo, le autorità doganali competenti stabiliscono le condizioni a cui esso è autorizzato.

Articolo 267

Circolazione di merci nell’ambito di un regime speciale

(Articolo 219 del codice)

1.   Il trasferimento delle merci verso l’ufficio doganale di uscita ai fini dell’appuramento di un regime speciale diverso dal regime dell’uso finale e da quello di perfezionamento passivo mediante uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione è effettuata sotto scorta della dichiarazione di riesportazione.

2.   Se le merci sono trasferite nell’ambito del regime di perfezionamento passivo dall’ufficio doganale di vincolo all’ufficio doganale di uscita, esse sono soggette alle disposizioni che sarebbero state applicabili se fossero state vincolate al regime di esportazione.

3.   Se le merci sono trasferite nell’ambito del regime dell’uso finale all’ufficio doganale di uscita, esse sono soggette alle disposizioni che sarebbero state applicabili se fossero state vincolate al regime di esportazione.

4.   Le formalità doganali diverse dalla tenuta di scritture di cui all’articolo 214 del codice non sono richieste per i movimenti non contemplati dai paragrafi da 1 a 3.

5.   Se il trasferimento di merci avviene in conformità dei paragrafi 1 o 3, le merci in questione rimangono vincolate al regime speciale fino a quando sono fatte uscire dal territorio doganale dell’Unione.

Articolo 268

Formalità per l’uso di merci equivalenti

(Articolo 223 del codice)

1.   L’uso di merci equivalenti non è soggetto alle formalità previste per il vincolo di merci a un regime speciale.

2.   Le merci equivalenti possono essere immagazzinate insieme ad altre merci unionali o non unionali. In tali casi, le autorità doganali possono stabilire modalità specifiche di identificazione delle merci equivalenti al fine di distinguerle dalle altre merci unionali o non unionali.

Se è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce, si procede a una separazione contabile in relazione a ogni tipo di merce, posizione doganale e, se del caso, origine delle merci.

3.   Nel caso dell’utilizzazione finale, le merci sostituite da merci equivalenti non sono più soggette a vigilanza doganale nei casi seguenti:

a)

se le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto;

b)

se le merci sono esportate, distrutte o abbandonate allo Stato;

c)

se le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all’importazione applicabili.

Articolo 269

Posizione di merci equivalenti

(Articolo 223 del codice)

1.   In caso di deposito doganale e ammissione temporanea, le merci equivalenti diventano merci non unionali e le merci che esse sostituiscono diventano merci unionali al momento del loro svincolo per il successivo regime doganale di appuramento del regime o al momento in cui le merci equivalenti hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.

2.   In caso di perfezionamento attivo, le merci equivalenti e i prodotti trasformati da esse ottenuti diventano merci non unionali e le merci che essi sostituiscono diventano merci unionali al momento del loro svincolo per il successivo regime doganale di appuramento del regime o al momento in cui i prodotti trasformati hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.

Tuttavia, se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono immesse in commercio prima dell’appuramento del regime, la loro posizione cambia al momento della loro immissione sul mercato. In casi eccezionali, quando è previsto che le merci equivalenti non saranno disponibili nel momento in cui le merci vengono immesse sul mercato, le autorità doganali possono consentire, su richiesta del titolare del regime, che le merci equivalenti siano disponibili in un momento successivo, entro un termine ragionevole da loro stabilito.

3.   In caso di esportazione anticipata di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, le merci equivalenti e i prodotti trasformati da esse ottenuti diventano merci non unionali con effetto retroattivo al momento del loro svincolo per il regime di esportazione se le merci da importare sono vincolate a tale regime.

Se le merci da importare sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, esse diventano allo stesso tempo merci unionali.

Articolo 270

Sistema elettronico relativo ai carnet eATA

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Un sistema elettronico di informazione e comunicazione (sistema dei carnet eATA) istituito a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per il trattamento, lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative ai carnet eATA rilasciati sulla base dell’articolo 21 bis della convenzione di Istanbul. Le informazioni sono messe a disposizione senza indugio dalle autorità doganali competenti tramite tale sistema.

Articolo 271

Sistema elettronico per lo scambio standardizzato di informazioni

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1.   Un sistema elettronico di informazione e comunicazione predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice è utilizzato per lo scambio standardizzato di informazioni (INF) relative a uno dei seguenti regimi:

a)

perfezionamento attivo EX/IM o perfezionamento passivo EX/IM;

b)

perfezionamento attivo IM/EX o perfezionamento passivo IM/EX, qualora sia coinvolto più di uno Stato membro;

c)

perfezionamento attivo IM/EX, qualora sia coinvolto un unico Stato membro e l’autorità doganale responsabile di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del codice abbia richiesto un INF.

Tale sistema è inoltre utilizzato per il trattamento e l’archiviazione delle informazioni pertinenti. Qualora sia richiesto un INF, le informazioni sono rese disponibili senza indugio tramite tale sistema dall’ufficio doganale di controllo. Quando una dichiarazione in dogana, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione fanno riferimento a un INF, le autorità doganali competenti aggiornano quest’ultimo senza indugio.

Il sistema elettronico di informazione e di comunicazione è inoltre utilizzato per lo scambio standardizzato di informazioni in materia di misure di politica commerciale.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo ai bollettini di informazione (INF) nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

CAPO 2

Transito

Sezione 1

Regime di transito esterno e interno

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 272

Controlli e formalità per le merci in uscita e in reintroduzione nel territorio doganale dell’Unione

[Articolo 226, paragrafo 3, lettere b), c), e) ed f), e articolo 227, paragrafo 2, lettere b), c), e) ed f), del codice]

Se, durante la loro circolazione da un punto all’altro all’interno del territorio doganale dell’Unione, le merci lasciano il territorio doganale dell’Unione e vi sono reintrodotte, i controlli doganali e le formalità applicabili conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA, alla convenzione di Istanbul, alla convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, o a norma degli atti dell’Unione postale universale sono effettuati nei punti in cui le merci lasciano temporaneamente il territorio doganale dell’Unione e in cui sono reintrodotte in tale territorio.

Articolo 273

Sistema elettronico relativo al transito

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1.   Ai fini dello scambio di dati del carnet TIR per le operazioni TIR e per l’espletamento delle formalità doganali del regime di transito unionale è utilizzato un sistema elettronico predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice (sistema elettronico di transito).

2.   In caso di discrepanza tra le indicazioni contenute nel carnet TIR e quelle contenute nel sistema elettronico di transito prevale il carnet TIR.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema ivi indicato conformemente all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli Stati membri utilizzano il nuovo sistema di transito informatizzato istituito dal regolamento (CEE) n. 1192/2008 della Commissione (20).

Sottosezione 2

Circolazione di merci nell’ambito di operazioni TIR

Articolo 274

Operazione TIR in circostanze particolari

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), articolo 226, paragrafo 3, lettera b) e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

Le autorità doganali accettano un carnet TIR senza procedere allo scambio dei dati ivi contenuti relativi all’operazione TIR in caso di guasto temporaneo:

a)

del sistema elettronico di transito;

b)

del sistema informatico utilizzato dai titolari del carnet TIR per presentare i dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici;

c)

della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del carnet TIR per presentare i dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici e il sistema elettronico di transito.

L’accettazione dei carnet TIR senza scambio di dati del carnet TIR in caso di guasto temporaneo di cui alle lettere b) o c) è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.

Articolo 275

Itinerario per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.   Le merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR devono essere trasferite all’ufficio doganale di destinazione o di uscita secondo un itinerario economicamente giustificato.

2.   Qualora l’ufficio doganale di partenza o di entrata lo ritenga necessario, esso prescrive un itinerario per l’operazione TIR tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del carnet TIR.

Al momento di prescrivere un itinerario, l’ufficio doganale annota nel sistema elettronico di transito e sul carnet TIR almeno l’indicazione degli Stati membri attraverso i quali deve svolgersi l’operazione TIR.

Articolo 276

Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di partenza o di entrata per la circolazione delle merci nell’ambito di un’operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.   Il titolare del carnet TIR presenta i dati del carnet TIR per l’operazione TIR presso l’ufficio doganale di partenza o di entrata.

2.   L’ufficio doganale a cui sono stati presentati i dati del carnet TIR fissa il termine entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita, tenendo conto di quanto segue:

a)

l’itinerario;

b)

il mezzo di trasporto;

c)

la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine;

d)

tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del carnet TIR.

3.   Se il termine è stabilito dall’ufficio doganale di partenza o di entrata, esso vincola le autorità doganali degli Stati membri il cui territorio viene attraversato nel corso dell’operazione TIR e non può essere da queste modificato.

4.   In caso di svincolo delle merci per l’operazione TIR, l’ufficio doganale di partenza o di entrata registra l’MRN dell’operazione TIR nel carnet TIR. L’ufficio doganale che effettua lo svincolo di tali merci notifica al titolare del carnet TIR lo svincolo delle merci per l’operazione TIR.

Su richiesta del titolare del carnet TIR, l’ufficio doganale di partenza o di entrata fornisce a quest’ultimo un documento di accompagnamento transito o, se del caso, un documento di accompagnamento transito/sicurezza.

Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 integrato, ove del caso, con l’elenco degli articoli nella forma stabilita all’allegato B-03 dello stesso regolamento delegato. Il documento di accompagnamento transito/sicurezza è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-04 dello stesso regolamento delegato e integrato con l’elenco degli articoli transito/sicurezza nella forma stabilita all’allegato B-05 dello stesso regolamento delegato.

5.   L’ufficio doganale di partenza o di entrata trasmette le indicazioni dell’operazione TIR all’ufficio doganale di destinazione o di uscita dichiarato.

Articolo 277

Incidenti durante la circolazione delle merci nell’ambito di un’operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.   Il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e il veicolo stradale, la combinazione di veicoli o il container, il carnet TIR e l’MRN dell’operazione TIR all’autorità doganale più vicina dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti:

a)

il trasportatore è obbligato a deviare dall’itinerario fissato conformemente all’articolo 268 per circostanze che sfuggono al suo controllo;

b)

si verifica un incidente o un inconveniente ai sensi dell’articolo 25 della convenzione TIR.

2.   Se l’autorità doganale nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto ritiene che l’operazione TIR in questione possa continuare, essa adotta tutte le misure che ritiene necessarie.

La suddetta autorità doganale registra le informazioni utili relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 nel sistema elettronico di transito.

3.   Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le informazioni utili relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono registrate nel sistema di transito elettronico dall’ufficio doganale di destinazione o di uscita.

4.   Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo non si applicano.

Articolo 278

Presentazione delle merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.   Quando le merci trasportate nell’ambito di un’operazione TIR arrivano all’ufficio doganale di destinazione o di uscita, sono presentati a tale ufficio doganale:

a)

le merci e il veicolo stradale, la combinazione di veicoli o il container;

b)

il carnet TIR;

c)

l’MRN dell’operazione TIR;

d)

qualsiasi informazione richiesta dall’ufficio doganale di destinazione o di uscita.

La presentazione deve avvenire durante l’orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l’ufficio doganale di destinazione o di uscita può, su richiesta dell’interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in un altro luogo.

2.   Se la presentazione ha luogo presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio doganale di partenza o di entrata conformemente all’articolo 276, paragrafo 2, del presente regolamento, si considera che il titolare del carnet TIR abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’ufficio doganale di destinazione o di uscita, che il ritardo non gli è imputabile.

3.   Un’operazione TIR può essere finalizzata in un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso, l’ufficio doganale suddetto è considerato l’ufficio doganale di destinazione o di uscita.

Articolo 279

Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.   L’ufficio doganale di destinazione o di uscita notifica all’ufficio doganale di partenza o di entrata l’arrivo delle merci il giorno in cui le merci e il veicolo stradale, la combinazione di veicoli o il container, il carnet TIR e l’MRN dell’operazione TIR sono presentati in conformità dell’articolo 278, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   Qualora l’operazione TIR si concluda presso un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, l’ufficio doganale considerato equivalente all’ufficio doganale di destinazione o di uscita in conformità dell’articolo 278, paragrafo 3, del presente regolamento notifica l’arrivo all’ufficio doganale di partenza o di entrata il giorno in cui le merci sono presentate in conformità dell’articolo 278, paragrafo 1, del presente regolamento.

L’ufficio doganale di partenza o di entrata notifica l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione o di uscita indicato nella dichiarazione di transito.

3.   L’ufficio doganale di destinazione o di uscita notifica i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza o di entrata entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita o in un altro luogo a norma dell’articolo 278, paragrafo 1, del presente regolamento. In casi eccezionali, detto termine può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni.

Tuttavia, se le merci vengono ricevute da un destinatario autorizzato di cui all’articolo 230 del codice, l’ufficio doganale di partenza o di entrata è informato entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

4.   L’ufficio doganale di destinazione o di uscita finalizza l’operazione TIR conformemente all’articolo 1, lettera d), e all’articolo 28, paragrafo 1, della convenzione TIR. Tale ufficio compila la matrice n. 2 del carnet TIR e trattiene il volet n. 2 del carnet TIR. Il carnet TIR è restituito al titolare del carnet stesso o alla persona che agisce per suo conto.

5.   Laddove si applichi l’articolo 274 del presente regolamento, le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rinviano la parte pertinente del volet n. 2 del carnet TIR alle autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata, senza indugio e comunque entro il termine massimo di otto giorni dalla data in cui si è conclusa l’operazione TIR.

Articolo 280

Procedura di ricerca per la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.   Qualora l’ufficio doganale di partenza o di entrata non abbia ricevuto i risultati del controllo entro sei giorni dal ricevimento della notifica dell’arrivo delle merci, tale ufficio chiede immediatamente i risultati del controllo all’ufficio doganale di destinazione o di uscita che ha inviato la notifica di arrivo delle merci.

L’ufficio doganale di destinazione o di uscita invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall’ufficio doganale di partenza o di entrata.

2.   Se l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l’appuramento dell’operazione TIR o la riscossione dell’obbligazione doganale, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del carnet TIR o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione o di uscita, all’ufficio doganale di destinazione o di uscita nei casi seguenti:

a)

l’ufficio doganale di partenza o di entrata non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissata in conformità dell’articolo 276, paragrafo 2, del presente regolamento;

b)

l’ufficio doganale di partenza o di entrata non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1;

c)

l’ufficio doganale di partenza o di entrata constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore.

3.   L’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata invia le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera a), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine ivi indicato e le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera b), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata viene informata che l’operazione TIR non si è conclusa correttamente, o nutre sospetti in tal senso, essa trasmette la richiesta senza indugio.

4.   Le risposte alle richieste presentate in conformità del paragrafo 2 sono trasmesse entro 28 giorni dalla data in cui la richiesta è stata inviata.

5.   Qualora, in seguito a una richiesta a norma del paragrafo 2, l’ufficio doganale di destinazione o di uscita non abbia fornito informazioni sufficienti per l’appuramento dell’operazione TIR, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata chiede al titolare del carnet TIR di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall’avvio della procedura di ricerca.

Tuttavia, fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la suddetta autorità doganale chiede al titolare del carnet TIR di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall’avvio della procedura di ricerca.

Il titolare del carnet TIR risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata. Su richiesta del titolare del carnet TIR, tale periodo può essere prolungato di altri 28 giorni.

6.   Se il carnet TIR è stato accettato senza scambio di dati del carnet TIR per l’operazione TIR in conformità dell’articolo 267, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata avvia una procedura di ricerca intesa a raccogliere le informazioni necessarie all’appuramento dell’operazione TIR se, a distanza di due mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, non è stata fornita la prova che l’operazione TIR è terminata. La suddetta autorità invia la richiesta di informazioni pertinenti all’autorità doganale dello Stato membro di destinazione o di uscita. Tale autorità doganale risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.

Tuttavia, se prima della scadenza di tale periodo l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata viene informato che l’operazione TIR non si è conclusa correttamente, o nutre sospetti in tal senso, essa trasmette la richiesta senza indugio.

La procedura di ricerca è parimenti avviata dall’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione dell’operazione TIR è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 9.

7.   Le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata informano inoltre l’associazione garante interessata che non è stato possibile procedere all’appuramento dell’operazione TIR e la invitano a fornire prove della conclusione di tale operazione. Tali informazioni non sono considerate una notifica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della convenzione TIR.

8.   Se durante le fasi di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 7 viene stabilito che l’operazione TIR è stata terminata correttamente, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata appura tale operazione e ne informa senza indugio l’associazione garante e il titolare del carnet TIR come pure, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia intrapreso una procedura di recupero.

9.   Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 7 risulta che l’operazione TIR non può essere appurata, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata stabilisce se è sorta un’obbligazione doganale.

Se è sorta un’obbligazione doganale, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza o di entrata adotta i seguenti provvedimenti:

a)

individua il debitore;

b)

determina l’autorità doganale competente per la notifica dell’obbligazione doganale in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, del codice.

Articolo 281

Prova alternativa della conclusione di un’operazione TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.   L’operazione TIR si considera terminata correttamente entro il termine stabilito in conformità dell’articolo 276, paragrafo 2, del presente regolamento quando il titolare del carnet TIR o l’associazione garante presentano, con soddisfazione dell’autorità doganale di uno Stato membro di partenza o di entrata, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:

a)

un documento certificato dall’autorità doganale dello Stato membro di destinazione o di uscita, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita, o consegnate ad un destinatario autorizzato di cui all’articolo 230 del codice;

b)

un documento o una registrazione doganale, certificati dall’autorità doganale di uno Stato membro, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale dell’Unione;

c)

un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;

d)

un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall’autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.

2.   In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall’organismo che ha vistato i documenti originali, dalle autorità del paese terzo interessato o da un’autorità di uno Stato membro.

3.   La notifica di arrivo delle merci di cui all’articolo 279, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento non è considerata una prova che l’operazione TIR è stata terminata correttamente.

Articolo 282

Formalità per le merci trasportate nell’ambito dell’operazione TIR ricevute da un destinatario autorizzato

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1.   Al momento dell’arrivo delle merci in un luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 230 del codice, il destinatario autorizzato è tenuto a:

a)

informare senza indugio l’ufficio doganale di destinazione dell’arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;

b)

scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’ufficio doganale di destinazione;

c)

dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell’ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili;

d)

notificare all’ufficio doganale di destinazione i risultati dell’ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’autorizzazione per lo scarico delle merci.

2.   Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto notifica dell’arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato, esso informa di tale arrivo l’ufficio doganale di partenza o di entrata.

3.   Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto i risultati dell’ispezione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera d), esso invia i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza o di entrata al massimo entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

4.   Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l’arrivo delle merci in un luogo specificato nell’autorizzazione di cui all’articolo 230 del codice e contiene un riferimento all’MRN dell’operazione TIR e al carnet TIR. La ricevuta non è considerata una prova che l’operazione TIR è stata terminata ai sensi dell’articolo 279, paragrafo 4, del presente regolamento.

5.   Il destinatario autorizzato provvede affinché il carnet TIR, unitamente all’MRN dell’operazione TIR, siano presentati entro il termine fissato nell’autorizzazione all’ufficio doganale di destinazione al fine di porre termine all’operazione TIR in conformità dell’articolo 279, paragrafo 4, del presente regolamento.

6.   Si considera che il titolare del carnet TIR abbia soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dell’articolo 1, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione di veicoli o al container e alle merci, sono stati presentati intatti al destinatario autorizzato in un luogo precisato nell’autorizzazione.

Sottosezione 3

Circolazione di merci conformemente alla convenzione ATA e alla convenzione di Istanbul

Articolo 283

Notifica delle infrazioni e delle irregolarità

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), e articolo 227, paragrafo 2, lettera c), del codice]

L’ufficio doganale di coordinamento, di cui all’articolo 166, dello Stato membro in cui un’infrazione o un irregolarità è stata commessa nel corso o in occasione di un movimento di transito ATA notifica l’infrazione o l’irregolarità al titolare del carnet ATA e all’associazione garante entro un anno dalla data di scadenza del termine di validità del carnet.

Articolo 284

Prova alternativa della conclusione di un’operazione di transito ATA

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera c), e articolo 227, paragrafo 2, lettera c), del codice]

1.   L’operazione di transito ATA è considerata conclusa correttamente se il titolare del carnet ATA presenta, entro i termini di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della convenzione ATA se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione ATA, o di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato A della convenzione di Istanbul se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione di Istanbul, e con soddisfazione delle autorità doganali, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:

a)

i documenti di cui all’articolo 8 della convenzione ATA se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione ATA, o di cui all’articolo 10 dell’allegato A della convenzione di Istanbul se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione di Istanbul;

b)

un documento autenticato dall’autorità doganale attestante che le merci in questione sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita;

c)

un documento rilasciato dalle autorità doganali in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale.

2.   In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall’organismo che ha vistato i documenti originali.

Sottosezione 4

Circolazione di merci sotto scorta del formulario 302

Articolo 285

Uffici doganali designati

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera e), articolo 227, paragrafo 2, lettera e), e articolo 159, paragrafo 3, del codice]

L’autorità doganale di ciascuno Stato membro in cui sono di stanza forze dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (forze NATO) autorizzate a utilizzare il formulario 302 designa l’ufficio o gli uffici doganali competenti per espletare le formalità e i controlli doganali relativi ai movimenti di merci effettuati da tali forze o per loro conto.

Articolo 286

Fornitura di formulari 302 alle forze NATO

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera e), e articolo 227, paragrafo 2, lettera e), del codice]

L’ufficio doganale designato dello Stato membro di partenza fornisce alle forze NATO di stanza nella sua zona formulari 302:

a)

pre-autenticati con l’apposizione del timbro dell’ufficio di cui sopra e la firma di un suo funzionario;

b)

numerati in una serie continua;

c)

recanti l’indirizzo completo del suddetto ufficio doganale designato per il rinvio dei formulari 302.

Articolo 287

Norme procedurali applicabili all’uso del formulario 302

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera e), e articolo 227, paragrafo 2, lettera e), del codice]

1.   Al momento della spedizione delle merci, le forze NATO effettuano una delle azioni seguenti:

a)

presentano i dati del formulario 302 in formato elettronico all’ufficio doganale di partenza o di entrata;

b)

completano il formulario 302 con una dichiarazione che certifica che le merci sono trasportate sotto il loro controllo e autenticano tale dichiarazione con la loro firma, timbro e data.

2.   Nei casi in cui le forze NATO presentano i dati del formulario 302 per via elettronica conformemente al paragrafo 1, lettera a), si applicano mutatis mutandis gli articoli 294, 296, 304, 306, 314, 315 e 316 del presente regolamento.

3.   Nei casi in cui le forze NATO procedono in conformità del paragrafo 1, lettera b), una copia del formulario 302 è consegnata senza indugio all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli inerenti alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

Le altre copie del formulario 302 accompagnano la spedizione fino alle forze NATO di destinazione, le quali firmano e timbrano i formulari.

Al momento dell’arrivo delle merci, due copie del formulario sono consegnate all’ufficio doganale designato incaricato di espletare le formalità e i controlli doganali applicabili in relazione alle forze NATO di destinazione.

Tale ufficio doganale designato conserva una copia e restituisce la seconda all’ufficio doganale incaricato di espletare le formalità e i controlli applicabili in relazione alle forze NATO che spediscono le merci o per conto delle quali le merci vengono spedite.

Sottosezione 5

Transito di merci trasportate nell’ambito del sistema postale

Articolo 288

Circolazione di merci non unionali in spedizioni postali in regime di transito esterno

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera f), del codice]

Se merci non unionali vengono fatte circolare in regime di transito esterno conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, lettera f), del codice, la spedizione postale e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un’etichetta di cui all’allegato 72-01.

Articolo 289

Circolazione di spedizioni postali contenenti merci unionali e non unionali

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera f), e articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice]

1.   Se una spedizione postale comprende sia merci unionali che merci non unionali, tale spedizione e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un’etichetta di cui all’allegato 72-01.

2.   Per le merci unionali contenute in una spedizione di cui al paragrafo 1, la prova della posizione doganale di merci unionali o un riferimento all’MRN di tale mezzo di prova sono inviati separatamente all’operatore postale di destinazione o sono allegati alla spedizione.

Se la prova della posizione doganale di merci unionali è inviata separatamente all’operatore postale di destinazione, quest’ultimo presenta la prova della posizione doganale di merci unionali all’ufficio doganale di destinazione unitamente alla spedizione.

Se la prova della posizione doganale di merci unionali o il relativo MRN sono acclusi alla spedizione, ciò deve essere chiaramente indicato sulla parte esterna dell’imballaggio.

Articolo 290

Circolazione di spedizioni postali nell’ambito del regime di transito interno in situazioni speciali

[Articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice]

1.   Se merci unionali vengono fatte circolare verso, da o tra territori fiscali speciali in regime di transito interno in conformità dell’articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice, la spedizione postale e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un’etichetta di cui all’allegato 72-02.

2.   Se merci unionali vengono fatte circolare in regime di transito interno in conformità dell’articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice dal territorio doganale dell’Unione verso un paese di transito comune per essere instradate verso il territorio doganale dell’Unione, tali merci sono corredate della prova della posizione doganale di merci unionali stabilita mediante uno dei mezzi elencati all’articolo 199 del presente regolamento.

La prova della posizione doganale di merci unionali è presentata a un ufficio doganale all’atto della reintroduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione.

Sezione 2

Regime di transito unionale esterno e interno

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 291

Operazione di transito in circostanze particolari

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del codice]

1.   Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito su carta in caso di guasto temporaneo:

a)

del sistema elettronico di transito;

b)

del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante procedimenti informatici;

c)

della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante procedimenti informatici e il sistema elettronico di transito.

Le norme sul ricorso a un’operazione di transito su supporto cartaceo sono stabilite nell’allegato 72-04.

2.   L’accettazione di una dichiarazione di transito su supporto cartaceo in caso di guasto temporaneo di cui alle lettere b) o c) è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.

Articolo 292

Verifica e assistenza amministrativa

(Articolo 48 del codice)

1.   L’autorità doganale competente può procedere a controlli a posteriori delle informazioni fornite nonché dei documenti, dei formulari, delle autorizzazioni o dei dati relativi all’operazione di transito al fine di verificare che i dati registrati, le informazioni scambiate e i timbri siano autentici. Tali controlli sono effettuati in caso di dubbi quanto all’esattezza e autenticità delle informazioni fornite o in caso di sospetta frode. Essi possono inoltre essere effettuati in base a un’analisi dei rischi o a campione.

2.   L’autorità competente che riceve una domanda di controllo a posteriori risponde immediatamente.

3.   Se l’autorità doganale competente dello Stato membro di partenza presenta una domanda all’autorità doganale competente per un controllo a posteriori delle informazioni relative all’operazione di transito unionale, si considera che le condizioni di cui all’articolo 215, paragrafo 2, del codice per l’appuramento del regime di transito non siano soddisfatte fino a quando l’autenticità e l’esattezza dei dati non siano state confermate.

Articolo 293

Convenzione relativa ad un regime comune di transito

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   Se il titolare delle merci utilizza il regime comune di transito, si applicano il paragrafo 2 del presente articolo e l’articolo 189 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tuttavia, le merci che circolano all’interno del territorio doganale dell’Unione si considerano vincolate al regime di transito unionale a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della convenzione relativa ad un regime comune di transito.

2.   Se si applicano le disposizioni della convenzione relativa ad un regime comune di transito e merci dell’Unione attraversano uno o più paesi di transito comune, tali merci sono vincolate al regime di transito unionale interno di cui all’articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice, fatta eccezione per le merci dell’Unione trasportate interamente via mare o per via aerea.

Articolo 294

Spedizioni miste

[Articolo 233, paragrafo 1, lettera b), del codice]

Una spedizione può comprendere al tempo stesso merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale esterno conformemente all’articolo 226 del codice e merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale interno conformemente all’articolo 227 del codice, a condizione che ciascun articolo di merce sia contrassegnato in conformità nella dichiarazione di transito.

Articolo 295

Campo di applicazione

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

Il regime di transito unionale è obbligatorio nei casi seguenti:

a)

se merci non unionali trasportate per via aerea sono imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell’Unione;

b)

se merci non unionali trasportate via mare utilizzano un servizio regolare autorizzato conformemente all’articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Sottosezione 2

Formalità presso l’ufficio doganale di partenza

Articolo 296

Dichiarazione di transito e mezzo di trasporto

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci vincolate al regime di transito unionale che sono trasferite o stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione su un unico mezzo di trasporto, in un container o in un collo.

Tuttavia, su una stessa dichiarazione di transito possono figurare merci trasferite o che stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione in più container o in più colli, quando i container o i colli sono caricati su un unico mezzo di trasporto.

2.   Ai fini del presente articolo sono considerati un mezzo di trasporto unico i mezzi di trasporto seguenti, a condizione che le merci trasportate siano oggetto di un’unica spedizione:

a)

un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;

b)

un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;

c)

le navi componenti un unico convoglio.

3.   Qualora, ai fini del regime di transito unionale, un unico mezzo di trasporto sia utilizzato sia per il carico di merci in più uffici doganali di partenza e per il loro scarico in più di un ufficio doganale di destinazione, per ciascuna spedizione devono essere presentate dichiarazioni di transito separate.

Articolo 297

Termine per la presentazione delle merci

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   L’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto di quanto segue:

a)

l’itinerario;

b)

il mezzo di trasporto;

c)

la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine;

d)

tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.

2.   Se il termine è stabilito dall’ufficio doganale di partenza, esso vincola le autorità doganali degli Stati membri sul cui territorio sono introdotte le merci nel corso dell’operazione di transito unionale e non può essere modificato da tali autorità.

Articolo 298

Itinerario per la circolazione di merci nell’ambito del regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   Le merci vincolate al regime di transito unionale sono trasportate fino all’ufficio di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato.

2.   Qualora l’ufficio doganale di partenza o il titolare del regime lo ritengano necessario, l’ufficio doganale prescrive un itinerario per la circolazione delle merci in regime di transito unionale tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.

Al momento di prescrivere un itinerario, l’ufficio doganale annota nel sistema elettronico di transito almeno l’indicazione degli Stati membri attraverso i quali deve svolgersi il transito.

Articolo 299

Sigillatura come misura di identificazione

[Articolo 192, articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   Quando le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di transito unionale, l’ufficio doganale di partenza sigilla i seguenti elementi:

a)

il vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container sono stati riconosciuti idonei alla sigillatura da parte dell’ufficio doganale di partenza;

b)

ciascun singolo collo, negli altri casi.

2.   L’ufficio doganale di partenza registra nel sistema elettronico di transito il numero dei sigilli e i relativi identificatori.

Articolo 300

Idoneità alla sigillatura

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   L’ufficio doganale di partenza considera i mezzi di trasporto o i container idonei alla sigillatura alle seguenti condizioni:

a)

il mezzo di trasporto o il container consente un’apposizione semplice ed efficace dei sigilli;

b)

il mezzo di trasporto o il container è costruito in modo tale che, quando le merci sono rimosse o introdotte, la rimozione o l’introduzione lascia tracce visibili, i sigilli sono rotti o presentano segni di manomissione, o un sistema di sorveglianza elettronica registra la rimozione o l’introduzione;

c)

il mezzo di trasporto o il container non presenta vani idonei all’occultamento di merci;

d)

i vani riservati alle merci sono facilmente accessibili per la visita dell’autorità doganale.

2.   I veicoli stradali, i rimorchi, i semirimorchi e i container autorizzati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente sono altresì considerati idonei alla sigillatura.

Articolo 301

Caratteristiche dei sigilli doganali

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   I sigilli doganali presentano almeno le caratteristiche e le specifiche tecniche seguenti:

a)

caratteristiche essenziali dei sigilli:

i)

rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d’uso;

ii)

essere facilmente verificabili e riconoscibili;

iii)

essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo;

iv)

non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere ad ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un’indicazione unica;

v)

essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica;

b)

specifiche tecniche:

i)

la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili;

ii)

le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili,

iii)

il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.

2.   I sigilli certificati da un organismo competente in conformità alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci — Sigilli meccanici» sono considerati conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.

Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

3.   Il sigillo doganale reca le seguenti indicazioni:

a)

il termine «Dogana» in una delle lingue ufficiali dell’Unione o un’abbreviazione corrispondente;

b)

un codice di paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del paese, che identifichi lo Stato membro in cui il sigillo è stato apposto.

c)

Gli Stati membri possono aggiungere il simbolo della bandiera europea.

Gli Stati membri possono di comune accordo decidere di utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

4.   Ciascuno Stato membro informa la Commissione circa i tipi di sigillo doganale di cui fa uso. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

5.   Qualora un sigillo debba essere rimosso per permettere un’ispezione doganale, l’autorità doganale provvede opportunamente a riapplicare un sigillo doganale con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti e indica le modalità di tale operazione, in particolare il nuovo numero di sigillo, sui documenti relativi al carico.

Articolo 302

Misure di identificazione alternative alla sigillatura

[Articolo 192, articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   In deroga all’articolo 299 del presente regolamento, l’ufficio doganale di partenza può decidere di non sigillare le merci vincolate al regime di transito unionale e di basarsi invece sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa da consentire una facile identificazione delle merci e indichi la loro quantità e natura ed eventuali altre particolarità, ad esempio i numeri di serie.

2.   In deroga all’articolo 299 del presente regolamento, a meno che l’ufficio doganale di partenza non decida altrimenti, né i mezzi di trasporto né i singoli colli contenenti le merci devono essere sigillati se:

a)

le merci sono trasportate per via aerea, e a ciascuna spedizione è apposta un’etichetta recante il numero della relativa lettera di trasporto aereo, o la spedizione costituisce un’unità di carico su cui è indicato il numero della relativa lettera di trasporto aereo;

b)

le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate misure di identificazione a cura delle aziende ferroviarie.

Articolo 303

Svincolo delle merci per il regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   Solo le merci che sono state sigillate in conformità dell’articolo 299 del presente regolamento o per le quali sono state adottate misure di identificazione alternative in conformità dell’articolo 302 del presente regolamento sono svincolate per il regime di transito unionale.

2.   Al momento dello svincolo delle merci, l’ufficio di partenza trasmette le indicazioni relative all’operazione di transito unionale:

a)

all’ufficio doganale di destinazione dichiarato;

b)

a ciascun ufficio doganale di transito dichiarato.

Tali indicazioni si basano sui dati, all’occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito.

3.   L’ufficio doganale di partenza informa il titolare del regime in merito allo svincolo delle merci per il regime di transito unionale.

4.   Su richiesta del titolare del regime, l’ufficio doganale di partenza fornisce a quest’ultimo un documento di accompagnamento transito o, se del caso, un documento di accompagnamento transito/sicurezza.

Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 integrato, ove del caso, con l’elenco degli articoli nella forma stabilita all’allegato B-03 dello stesso regolamento delegato. Il documento di accompagnamento transito/sicurezza è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-04 dello stesso regolamento delegato e integrato con l’elenco degli articoli transito/sicurezza nella forma stabilita all’allegato B-05 dello stesso regolamento delegato.

Sottosezione 3

Formalità durante il regime di transito unionale

Articolo 304

Presentazione di merci che circolano in regime di transito unionale all’ufficio doganale di transito

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   Le merci e l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati ad ogni ufficio doganale di transito.

2.   Con riguardo alla presentazione dell’MRN della dichiarazione di transito a ciascun ufficio doganale di transito, si applica l’articolo 184, paragrafo 2, del [regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013].

3.   Gli uffici doganali di transito registrano il passaggio delle merci alle frontiere sulla base delle indicazioni relative all’operazione di transito unionale ricevute dall’ufficio doganale di partenza. Tale passaggio deve essere notificato dagli uffici doganali di transito all’ufficio doganale di partenza.

4.   Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio doganale di transito diverso da quello dichiarato, l’ufficio doganale di transito effettivo chiede le indicazioni relative all’operazione di transito unionale all’ufficio doganale di partenza e comunica a quest’ultimo il passaggio delle merci alla frontiera.

5.   Gli uffici doganali di transito possono ispezionare le merci. Le eventuali ispezioni delle merci sono effettuate principalmente sulla base delle indicazioni relative all’operazione di transito unionale fornite dall’ufficio doganale di partenza.

6.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano al trasporto di merci per ferrovia a condizione che l’ufficio doganale di transito possa verificare il passaggio delle merci alla frontiera con altri mezzi. Tale verifica è effettuata solo in caso di necessità. La verifica può avvenire retroattivamente.

Articolo 305

Incidenti durante la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   Il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e l’MRN della dichiarazione di transito all’autorità doganale più vicina dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti:

a)

il trasportatore è obbligato a deviare dall’itinerario fissato conformemente all’articolo 298 del presente regolamento per circostanze che sfuggono al suo controllo;

b)

in caso di rottura o manomissione dei sigilli durante il trasporto per cause indipendenti dalla volontà del trasportatore;

c)

se, sotto il controllo dell’autorità doganale, le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto a un altro;

d)

in caso di pericolo imminente che renda necessario l’immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto sigillato;

e)

se si verifica un incidente che può condizionare la capacità del titolare del regime o del trasportatore di adempiere ai propri obblighi;

f)

se uno degli elementi che costituiscono un mezzo di trasporto unico ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, del presente regolamento è modificato.

2.   Se l’autorità doganale nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto ritiene che l’operazione di transito unionale in questione possa continuare, essa adotta tutte le misure che ritiene necessarie.

La suddetta autorità doganale registra le informazioni utili relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 nel sistema elettronico di transito.

3.   In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera c), le autorità doganali non esigono la presentazione delle merci e dell’MRN della dichiarazione di transito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;

b)

il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime forniscono le informazioni pertinenti riguardanti il trasferimento all’autorità doganale dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto;

c)

la suddetta autorità registra le informazioni pertinenti nel sistema elettronico di transito.

4.   In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera f), il trasportatore può continuare l’operazione di transito unionale se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici.

5.   In caso di incidente di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi, l’autorità doganale non esige la presentazione delle merci e dell’MRN della dichiarazione di transito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime forniscono le informazioni pertinenti riguardanti la composizione del veicolo stradale all’autorità doganale dello Stato membro sul cui territorio si trova tale veicolo;

b)

la suddetta autorità registra le informazioni pertinenti nel sistema elettronico di transito.

6.   Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, nei casi di cui al paragrafo 1, il trasportatore annota il documento di accompagnamento transito o il documento di accompagnamento transito/sicurezza e presenta senza indebito ritardo dopo l’incidente le merci e il documento di accompagnamento transito o il documento di accompagnamento transito/sicurezza all’autorità doganale più vicina dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto.

Nei casi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), al paragrafo 4 e al paragrafo 5, lettera a), il trasportatore è dispensato dalla presentazione delle merci e dell’MRN della dichiarazione di transito alla suddetta autorità doganale.

Le informazioni utili relative agli incidenti avvenuti nel corso delle operazioni di transito sono registrate nel sistema di transito elettronico dall’ufficio doganale di transito o dall’ufficio doganale di destinazione.

7.   Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo non si applicano.

Sottosezione 4

Formalità presso l’ufficio doganale di destinazione

Articolo 306

Presentazione di merci vincolate al regime di transito unionale presso l’ufficio doganale di destinazione

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   Quando le merci vincolate a un regime di transito unionale arrivano all’ufficio doganale di destinazione, sono presentati a tale ufficio doganale:

a)

le merci;

b)

l’MRN della dichiarazione di transito;

c)

qualsiasi informazione richiesta dall’ufficio doganale di destinazione.

La presentazione deve avvenire durante l’orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l’ufficio doganale di destinazione può, su richiesta dell’interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

2.   Con riguardo alla presentazione dell’MRN della dichiarazione di transito a ciascun ufficio doganale di transito, si applica l’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3.   Se la presentazione ha luogo dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio doganale di partenza conformemente all’articolo 297, paragrafo 1, del presente regolamento, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’ufficio doganale di destinazione, che il ritardo non gli è imputabile.

4.   Il regime di transito unionale può essere concluso in un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso, l’ufficio doganale suddetto è considerato l’ufficio doganale di destinazione.

5.   Su richiesta della persona che presenta le merci all’ufficio doganale di destinazione, tale ufficio doganale vista una ricevuta che certifica la presentazione delle merci presso tale ufficio doganale e contiene un riferimento all’MRN della dichiarazione di transito.

La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato 72-03 ed è previamente compilata dall’interessato.

La ricevuta non può servire come prova alternativa della conclusione del regime di transito unionale ai sensi dell’articolo 312 del presente regolamento.

Articolo 307

Notifica dell’arrivo di merci in regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   L’ufficio doganale di destinazione informa l’ufficio doganale di partenza dell’arrivo delle merci il giorno in cui le merci e l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità dell’articolo 306, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   Qualora il regime di transito unionale si concluda presso un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, l’ufficio doganale considerato equivalente all’ufficio doganale di destinazione in conformità dell’articolo 306, paragrafo 4, del presente regolamento notifica l’arrivo all’ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità dell’articolo 306, paragrafo 1, del presente regolamento.

L’ufficio doganale di partenza notifica l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione di transito.

Articolo 308

Controlli e rilascio di una prova alternativa

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   Alla conclusione del regime di transito unionale, l’ufficio doganale di destinazione effettua controlli doganali in base alle indicazioni relative all’operazione di transito unionale ricevute dall’ufficio doganale di partenza.

2.   Se, alla conclusione del regime di transito unionale, non è stata individuata alcuna irregolarità da parte dell’ufficio doganale di destinazione e il titolare del regime presenta il documento di accompagnamento transito o il documento di accompagnamento transito/sicurezza, tale ufficio doganale vista il suddetto documento su richiesta del titolare del regime al fine di fornire una prova alternativa ai sensi dell’articolo 305. Il visto è costituito dal timbro dell’ufficio doganale suddetto, dalla firma del funzionario, dalla data e dalla seguente dicitura:

«Prova alternativa – 99202».

Articolo 309

Invio dei risultati del controllo

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   L’ufficio doganale di destinazione notifica i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o in un altro luogo a norma dell’articolo 306, paragrafo 1, del presente regolamento. In casi eccezionali, detto termine può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni.

2.   In deroga al paragrafo 1, se le merci vengono ricevute da un destinatario autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, l’ufficio doganale di partenza è informato entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

Se le merci sono trasportate per ferrovia e una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici, come previsto all’articolo 305, paragrafo 4, del presente regolamento, l’ufficio doganale di partenza viene informato al massimo il dodicesimo giorno successivo alla data in cui la prima parte delle merci è stata presentata.

3.   Fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo non si applicano.

Sottosezione 5

Procedura di ricerca e riscossione dell’obbligazione doganale

Articolo 310

Procedura di ricerca per le merci che circolano in regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   Qualora l’ufficio doganale di partenza non abbia ricevuto i risultati del controllo entro sei giorni in conformità dell’articolo 309, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 309, paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento o entro dodici giorni in conformità dell’articolo 309, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, dopo aver ricevuto la notifica dell’arrivo delle merci, tale ufficio doganale può chiedere immediatamente i risultati del controllo all’ufficio doganale di destinazione che ha inviato la notifica di arrivo delle merci.

L’ufficio doganale di destinazione invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall’ufficio doganale di partenza.

2.   Se l’autorità doganale dello Stato membro di partenza non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l’appuramento del regime di transito unionale o la riscossione dell’obbligazione doganale, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del regime o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione, all’ufficio doganale di destinazione nei casi seguenti:

a)

l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissata in conformità dell’articolo 297 del presente regolamento;

b)

l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1;

c)

l’ufficio doganale di partenza constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore.

3.   L’autorità doganale dello Stato membro di partenza invia le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera a), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine ivi indicato e le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera b), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l’autorità doganale dello Stato membro di partenza viene informata che il regime di transito unionale non si è concluso correttamente, o sospetta che tale sia il caso, essa trasmette la richiesta senza indugio.

4.   Le risposte alle richieste presentate in conformità del paragrafo 2 sono trasmesse entro 28 giorni dalla data in cui la richiesta è stata inviata.

5.   Qualora, in seguito a una richiesta a norma del paragrafo 2, l’ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l’appuramento del regime di transito unionale, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall’avvio della procedura di ricerca.

Tuttavia, fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la suddetta autorità doganale chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall’avvio della procedura di ricerca.

Il titolare del regime risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.

6.   Se le informazioni fornite in risposta dal titolare del regime a norma del paragrafo 5 non sono sufficienti per appurare il regime di transito unionale, ma l’autorità doganale dello Stato membro di partenza le ritiene sufficienti per continuare la procedura di ricerca, tale autorità trasmette immediatamente una richiesta di informazioni supplementari all’ufficio doganale interessato.

L’ufficio doganale in questione risponde alla richiesta entro 40 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.

7.   Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 viene stabilito che il regime di transito unionale è stato concluso correttamente, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza appura tale regime e ne informa senza indugio il titolare del regime come pure, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia avviato una procedura di riscossione.

8.   Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 risulta che il regime di transito unionale non può essere appurato, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza stabilisce se è sorta un’obbligazione doganale.

Se è sorta un’obbligazione doganale, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza adotta i seguenti provvedimenti:

a)

individua il debitore;

b)

determina l’autorità doganale competente per la notifica dell’obbligazione doganale in conformità dell’articolo 102, paragrafo 1, del codice.

Articolo 311

Richiesta di trasferimento della riscossione dell’obbligazione doganale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   Se l’autorità doganale dello Stato membro di partenza, nel corso della procedura di ricerca e prima della scadenza del termine di cui all’articolo 77, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, ottiene prove che dimostrano che il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato l’insorgenza dell’obbligazione doganale si trova in un altro Stato membro, tale autorità provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare tutte le informazioni disponibili all’autorità doganale competente in tale luogo.

2.   L’autorità doganale competente in tale luogo accusa ricevuta delle informazioni e comunica all’autorità doganale dello Stato membro di partenza se è competente o meno per la riscossione. Se l’autorità doganale dello Stato membro di partenza non ha ricevuto l’informazione entro 28 giorni, essa riprende immediatamente la procedura di ricerca o dà avvio alla riscossione.

Articolo 312

Prova alternativa della conclusione del regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   Il regime di transito unionale si considera concluso correttamente quando il titolare del regime presenta, con soddisfazione dell’autorità doganale dello Stato membro di partenza, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:

a)

un documento certificato dall’autorità doganale dello Stato membro di destinazione, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o sono state consegnate ad un destinatario autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice;

b)

un documento o una registrazione doganale, certificati dall’autorità doganale di uno Stato membro, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale dell’Unione;

c)

un documento doganale rilasciato in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;

d)

un documento rilasciato in un paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall’autorità doganale di tale paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel paese terzo in questione.

2.   In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall’organismo che ha vistato i documenti originali, dalle autorità del paese terzo interessato o da un’autorità di uno Stato membro.

3.   La notifica di arrivo delle merci di cui all’articolo 300 non è considerata una prova che il regime di transito unionale è stato concluso correttamente.

Sottosezione 6

Semplificazioni utilizzate per il regime di transito unionale

Articolo 313

Campo di applicazione territoriale delle semplificazioni

(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)

1.   Le semplificazioni di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice si applicano unicamente alle operazioni di transito unionale che hanno inizio nello Stato membro in cui è concessa l’autorizzazione delle semplificazioni.

2.   La semplificazione di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice si applica unicamente alle operazioni di transito unionale che terminano nello Stato membro in cui è concessa l’autorizzazione della semplificazione.

3.   La semplificazione di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice si applica unicamente negli Stati membri specificati nell’autorizzazione della semplificazione.

Articolo 314

Vincolo delle merci al regime di transito unionale da parte di uno speditore autorizzato

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice]

1.   Lo speditore autorizzato che intende vincolare delle merci al regime di transito unionale presenta una dichiarazione di transito all’ufficio doganale di partenza. Lo speditore autorizzato non può avviare il regime di transito unionale fino alla scadenza del termine specificato nell’autorizzazione di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice.

2.   Lo speditore autorizzato inserisce le seguenti informazioni nel sistema elettronico di transito:

a)

l’itinerario, se prescritto in conformità dell’articolo 291;

b)

il termine fissato in conformità dell’articolo 297 del presente regolamento entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione;

c)

ove del caso, il numero e i singoli identificatori dei sigilli.

3.   Lo speditore autorizzato può stampare un documento di accompagnamento transito o un documento di accompagnamento transito/sicurezza solo dopo aver ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito unionale dall’ufficio doganale di partenza. Tuttavia, fino alle date di attuazione del potenziamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, lo speditore autorizzato stampa i suddetti documenti.

Articolo 315

Formalità per le merci che circolano in regime di transito unionale ricevute da un destinatario autorizzato

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1.   Al momento dell’arrivo delle merci in un luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, il destinatario autorizzato è tenuto a:

a)

informare senza indugio l’ufficio doganale di destinazione dell’arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;

b)

scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’ufficio doganale di destinazione;

c)

dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell’ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili;

d)

notificare all’ufficio doganale di destinazione i risultati dell’ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’autorizzazione per lo scarico delle merci.

2.   Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto notifica dell’arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato, esso informa di tale arrivo l’ufficio doganale di partenza.

3.   Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto i risultati dell’ispezione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera d), esso invia i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza al massimo entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

Articolo 316

Fine del regime di transito unionale per merci ricevute da un destinatario autorizzato

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1.   Si considera che il titolare del regime abbia rispettato i propri obblighi e il regime di transito si considera concluso in conformità dell’articolo 233, paragrafo 2, del codice, quando le merci sono state presentate intatte al destinatario autorizzato di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice nel luogo precisato nell’autorizzazione entro il termine fissato in conformità dell’articolo 297, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   Su richiesta del trasportatore, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l’arrivo delle merci in un luogo specificato nell’autorizzazione di cui all’articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice e contiene un riferimento all’MRN dell’operazione di transito unionale. La ricevuta è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 72-03.

Articolo 317

Formalità per l’uso di sigilli di un modello particolare

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice]

1.   I sigilli di un modello particolare devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 301, paragrafo 1, del presente regolamento.

I sigilli certificati da un organismo competente in conformità alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici» sono considerati conformi a tali requisiti.

Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

2.   I sigilli di un modello particolare recano una delle seguenti indicazioni:

a)

il nome della persona autorizzata ad usarlo in conformità dell’articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice;

b)

un’abbreviazione o un codice corrispondente sulla base dei quali l’autorità doganale dello Stato membro di partenza è in grado di identificare la persona interessata.

3.   Il titolare del regime indica il numero e i singoli identificatori dei sigilli di un modello particolare nella dichiarazione di transito e appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci per il regime di transito unionale.

Articolo 318

Vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice]

L’autorità doganale effettua le seguenti operazioni:

a)

notifica alla Commissione e alle autorità doganali degli altri Stati membri i sigilli di un modello particolare in uso e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche;

b)

riesamina i sigilli di un modello particolare da essa approvati e in uso, se viene informata che un’altra autorità ha deciso di non approvare un determinato sigillo di un modello particolare;

c)

conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune;

d)

sorveglia l’uso dei sigilli di un modello particolare da parte di persone autorizzate in conformità dell’articolo 197 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Se necessario, la Commissione e gli Stati membri possono di comune accordo stabilire un sistema di numerazione comune e definire l’uso di caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

Articolo 319

Consultazioni preliminari all’autorizzazione a utilizzare un documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito per il trasporto aereo o marittimo

(Articolo 22 del codice)

Dopo aver esaminato se le condizioni di cui all’articolo 191 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e le condizioni di cui rispettivamente all’articolo 199 (nel caso del trasporto aereo) o all’articolo 200 (nel caso del trasporto marittimo) dello stesso regolamento delegato sono soddisfatte ai fini dell’autorizzazione, l’autorità doganale competente a prendere una decisione consulta l’autorità doganale presso gli aeroporti di partenza e di destinazione (in caso di trasporto aereo) o l’autorità doganale presso i porti di partenza e di destinazione (in caso di trasporto marittimo).

Il termine per la consultazione è fissato a 45 giorni a decorrere dalla comunicazione di cui all’articolo 15, da parte dell’autorità doganale competente a prendere la decisione, relativa alle condizioni e ai criteri che devono essere esaminati dalle autorità doganali consultate.

Articolo 320

Formalità per l’uso di un documento elettronico di trasporto come dichiarazione di transito per il trasporto aereo o marittimo

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]

1.   Le merci sono svincolate per il regime di transito unionale quando le indicazioni del documento elettronico di trasporto sono state messe a disposizione dell’ufficio doganale di partenza all’aeroporto (in caso di trasporto aereo) o dell’ufficio doganale di partenza al porto (in caso di trasporto marittimo) secondo le modalità definite nell’autorizzazione.

2.   Se le merci devono essere vincolate al regime di transito unionale, il titolare del regime inserisce gli appositi codici per tutti gli articoli del documento elettronico di trasporto.

3.   Il regime di transito unionale si conclude quando le merci vengono presentate all’ufficio doganale di destinazione all’aeroporto (in caso di trasporto aereo) o all’ufficio doganale di destinazione nel porto (in caso di trasporto marittimo) e le indicazioni del documento elettronico di trasporto sono state messe a disposizione di tale ufficio doganale secondo le modalità definite nell’autorizzazione.

4.   Il titolare del regime notifica immediatamente agli uffici doganali di partenza e di destinazione qualsiasi infrazione o irregolarità.

5.   Il regime di transito unionale si considera appurato, a meno che le autorità doganali non siano state informate o abbiano stabilito che il regime non si è concluso correttamente.

Sottosezione 7

Merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa

Articolo 321

Trasporto mediante infrastrutture di trasporto fisse e funzionamento del regime di transito unionale

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice]

1.   Nel caso in cui le merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa entrino nel territorio doganale dell’Unione attraverso la suddetta infrastruttura, tali merci si considerano vincolate al regime di transito unionale all’ingresso in tale territorio.

2.   Nel caso in cui le merci si trovino già nel territorio doganale dell’Unione e siano trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa, tali merci si considerano vincolate al regime di transito unionale al momento dell’immissione nell’infrastruttura di trasporto fissa.

3.   Ai fini del regime di transito unionale, in caso di merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse, il titolare del regime è il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale dell’Unione nel caso di cui al paragrafo 1, o il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa nello Stato membro in cui ha inizio il trasporto nel caso di cui al paragrafo 2.

Il titolare del regime e l’autorità doganale concordano i metodi di vigilanza doganale per le merci trasportate.

4.   Ai fini dell’articolo 233, paragrafo 3, del codice, è considerato trasportatore il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse.

5.   Il regime di transito unionale è considerato concluso quando è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario o del gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa attestante che le merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse:

a)

sono arrivate all’impianto del destinatario;

b)

sono accettate nella rete di distribuzione del destinatario; oppure

c)

hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.

CAPO 4

Uso particolare

Sezione 1

Ammissione temporanea

Articolo 322

Appuramento del regime di ammissione temporanea in casi riguardanti mezzi di trasporto ferroviario, palette e container

(Articolo 215 del codice)

1.   Per i mezzi di trasporto ferroviario utilizzati in comune in virtù di un accordo tra trasportatori unionali e non unionali che forniscono un sistema di trasporto ferroviario, il regime di ammissione temporanea può essere appurato quando mezzi di trasporto ferroviario dello stesso tipo o di valore equivalente a quelli messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione sono esportati o riesportati.

2.   Per le palette, il regime di ammissione temporanea può essere appurato quando palette del medesimo tipo o di valore equivalente a quelle vincolate al regime sono esportate o riesportate.

3.   Per i container, in conformità della Convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale (21), il regime di ammissione temporanea è appurato quando container dello stesso tipo o di valore equivalente a quelli vincolati al regime sono esportati o riesportati.

Articolo 323

Appuramento speciale per le merci destinate a manifestazioni o alla vendita

(Articolo 215 del codice)

Ai fini dell’appuramento del regime di ammissione temporanea in relazione a merci di cui all’articolo 234, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, ad eccezione delle merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, il consumo, la distruzione o la distribuzione gratuita al pubblico al momento della manifestazione sono considerati una riesportazione, a condizione che la loro quantità corrisponda al carattere della manifestazione, al numero dei visitatori e all’entità della partecipazione del titolare del regime.

CAPO 5

Trasformazione

Perfezionamento attivo

Articolo 324

Casi particolari di appuramento del regime di perfezionamento attivo IM/EX

(Articolo 215 del codice)

1.   Ai fini dell’appuramento del regime di perfezionamento attivo IM/EX, sono assimilate a una riesportazione le seguenti operazioni:

a)

i prodotti trasformati sono consegnati a persone che possono beneficiare delle franchigie dai dazi all’importazione ai sensi della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, oppure della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali di cui all’articolo 128, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (22);

b)

i prodotti trasformati sono consegnati alle forze armate di altri paesi di stanza nel territorio di uno Stato membro, quando tale Stato membro accorda una franchigia speciale conformemente all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;

c)

la consegna di aeromobili;

d)

la consegna di veicoli spaziali e di attrezzature connesse;

e)

la consegna di prodotti principali trasformati per i quali l’aliquota del dazio all’importazione erga omnes è nulla o per i quali è stato rilasciato il certificato di aeronavigabilità di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio (23).

f)

la rimozione, conformemente alle disposizioni applicabili, dei prodotti secondari trasformati la cui distruzione sotto controllo doganale è vietata per motivi ambientali.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

quando merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX sarebbero oggetto di una misura di politica agricola o commerciale, di un dazio anti-dumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se venissero dichiarate per l’immissione in libera pratica;

b)

quando sorgerebbe un’obbligazione doganale a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, del codice per merci non originarie vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX, se il titolare dell’autorizzazione intende riesportare i prodotti trasformati.

3.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), l’ufficio doganale di controllo consente che il regime di perfezionamento attivo IM/EX sia appurato con la prima assegnazione delle merci vincolate al regime alla produzione, riparazione (inclusa la manutenzione), modifica o trasformazione di aeromobili o di parti di aeromobili, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime.

4.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), l’ufficio doganale di controllo consente che il regime di perfezionamento attivo IM/EX sia appurato con la prima assegnazione delle merci vincolate al regime alla produzione, riparazione (inclusa la manutenzione), modifica o trasformazione di satelliti, dei relativi veicoli di lancio e apparecchi per gli impianti terrestri e di parti di essi che formano parte integrante di tali sistemi, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime.

5.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), l’ufficio doganale di controllo consente che il regime di perfezionamento attivo IM/EX sia appurato con la prima assegnazione delle merci vincolate al regime alle operazioni di trasformazione connesse ai prodotti trasformati consegnati o a parte di essi, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime.

6.   Nel caso del paragrafo 1, lettera f), il titolare del regime di perfezionamento attivo dimostra che l’appuramento del regime di perfezionamento attivo IM/EX secondo le norme consuete è impossibile o economicamente irrealizzabile.

Articolo 325

Prodotti trasformati o merci considerate immesse in libera pratica

(Articolo 215 del codice)

1.   Se l’autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo IM/EX ha specificato che i prodotti trasformati o le merci vincolate al regime sono considerati immessi in libera pratica se non sono stati vincolati ad un successivo regime doganale o riesportati alla scadenza del termine per l’appuramento, la dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica si considera presentata e accettata e lo svincolo delle merci concesso alla scadenza del termine per l’appuramento.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, i prodotti o le merci vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX diventano merci unionali al momento dell’immissione sul mercato.

TITOLO VIII

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE

CAPO 1

Formalità preliminari all’uscita delle merci

Articolo 326

Sistema elettronico relativo all’uscita

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

Per il trattamento e lo scambio di informazioni relative all’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione, è utilizzato un sistema elettronico a tal fine predisposto a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.

Il primo comma del presente articolo si applica a decorrere dalle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 327

Merci non scortate da una dichiarazione pre-partenza

(Articolo 267 del codice)

Quando si constata che merci destinate a uscire dal territorio doganale dell’Unione non sono scortate da una dichiarazione pre-partenza, e salvo qualora esista un esonero dall’obbligo di presentarla, l’uscita delle merci è subordinata alla presentazione di tale dichiarazione.

Articolo 328

Analisi dei rischi

(Articolo 264 del codice)

1.   L’analisi dei rischi è effettuata prima dello svincolo delle merci entro un termine che corrisponde al periodo intercorrente tra la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione pre-partenza di cui all’articolo 244 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e il carico o la partenza delle merci, secondo il caso.

2.   Qualora si applichi l’esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza a norma dell’articolo 245 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione a copertura di tali merci o, se non disponibili, sulla base di qualsiasi altra informazione disponibile sulle merci.

CAPO 2

Formalità di uscita delle merci

Articolo 329

Determinazione dell’ufficio doganale di uscita

(Articolo 159, paragrafo 3, del codice)

1.   Salvo nei casi in cui si applicano i paragrafi da 2 a 7, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci lasciano il territorio doganale dell’Unione per una destinazione al di fuori di tale territorio.

2.   Nel caso di merci che escono dal territorio doganale dell’Unione mediante un’infrastruttura di trasporto fissa, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale di esportazione.

3.   Quando le merci sono caricate su una nave o un aeromobile per il trasporto verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell’Unione, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate su tale nave o aeromobile.

4.   Quando le merci sono caricate su una nave non assegnata a un servizio regolare di trasporto marittimo di cui all’articolo 120 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate su tale nave.

5.   Quando, dopo essere state svincolate per l’esportazione, le merci sono vincolate a un regime di transito esterno, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale di partenza dell’operazione di transito.

6.   Quando, dopo essere state svincolate per l’esportazione, le merci sono vincolate a un regime di transito diverso dal regime di transito esterno, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale di partenza dell’operazione di transito purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

l’ufficio doganale di destinazione dell’operazione di transito è situato in un paese di transito comune;

b)

l’ufficio doganale di destinazione dell’operazione di transito è situato alla frontiera del territorio doganale dell’Unione e le merci escono da tale territorio doganale dopo aver attraversato un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione.

7.   Su richiesta, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico per la loro uscita dal territorio doganale dell’Unione, da una società ferroviaria, dall’operatore postale o da una società di navigazione marittima o aerea, a condizione che le merci lascino il territorio dell’Unione per ferrovia, per posta, per via aerea o via mare.

8.   I paragrafi 4, 5 e 6 non si applicano nei casi di merci soggette ad accisa in sospensione d’accisa o di merci soggette a formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune.

9.   Se una notifica di riesportazione deve essere presentata a norma dell’articolo 274, paragrafo 1, del codice, l’ufficio doganale di uscita è l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci si trovano in una zona franca o in custodia temporanea.

Articolo 330

Comunicazione tra gli uffici doganali di esportazione e di uscita

(Articolo 267, paragrafo 1, del codice)

Salvo nel caso in cui la dichiarazione in dogana consista in un’iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell’articolo 182 del codice, in occasione dello svincolo delle merci l’ufficio doganale di esportazione trasmette le indicazioni della dichiarazione di esportazione all’ufficio doganale di uscita dichiarato. Tali indicazioni si basano sui dati, all’occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di esportazione.

Articolo 331

Presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita

(Articolo 267 del codice)

1.   La persona che presenta le merci in uscita, al momento della presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita:

a)

indica l’MRN della dichiarazione di esportazione o di riesportazione;

b)

indica eventuali discrepanze tra le merci dichiarate e svincolate per l’esportazione e quelle presentate, compresi i casi in cui le merci sono state oggetto di una seconda operazione di confezionamento o containerizzazione prima della loro presentazione all’ufficio doganale di uscita.

c)

Qualora venga presentata solo una parte delle merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione, la persona che presenta le merci deve anche indicare la quantità delle merci effettivamente presentate.

2. Tuttavia, se le merci sono presentate in colli o container, la persona comunica il numero di colli e, in caso di container, i numeri di identificazione dei container.

3.   Le merci dichiarate per l’esportazione o la riesportazione possono essere presentate in un ufficio doganale di uscita diverso da quello indicato nella dichiarazione di esportazione o di riesportazione. Se l’ufficio doganale di uscita effettivo è situato in uno Stato membro diverso da quello dichiarato inizialmente, tale ufficio doganale chiede le indicazioni della dichiarazione di esportazione o di riesportazione all’ufficio doganale di esportazione.

Articolo 332

Formalità di uscita delle merci

(Articolo 267 del codice)

1.   Quando le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono soggette ai controlli doganali, l’ufficio doganale di uscita esamina le merci sulla base delle informazioni ricevute dall’ufficio doganale di esportazione.

2.   Se la persona che presenta le merci segnala, o l’ufficio doganale di uscita constata, che alcune delle merci dichiarate per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo sono mancanti al momento della presentazione all’ufficio doganale di uscita, tale ufficio doganale informa l’ufficio doganale di esportazione in merito alle merci mancanti.

3.   Se la persona che presenta le merci segnala, o l’ufficio doganale di uscita constata, che alcune delle merci presentate all’ufficio doganale di uscita superano il quantitativo dichiarato per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo, tale ufficio doganale rifiuta l’uscita delle merci in eccesso fino a quando per queste merci non venga presentata una dichiarazione di esportazione. Tale dichiarazione di esportazione o di riesportazione può essere presentata presso l’ufficio doganale di uscita.

4.   Se la persona che presenta le merci segnala, o l’ufficio doganale di uscita constata, che esiste una discrepanza nella natura delle merci dichiarate per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo rispetto a quelle presentate all’ufficio doganale di uscita, quest’ultimo rifiuta l’uscita di tali merci fino a quando per le medesime non venga presentata una dichiarazione di esportazione o di riesportazione e ne informa l’ufficio doganale di esportazione. Tale dichiarazione di esportazione o di riesportazione può essere presentata presso l’ufficio doganale di uscita.

5.   Il trasportatore notifica l’uscita delle merci all’ufficio doganale di uscita fornendo tutte le seguenti informazioni:

a)

il numero di riferimento unico della spedizione o il numero di riferimento del documento di trasporto;

b)

se le merci sono presentate in colli o container, il numero di colli e, in caso di container, i numeri di identificazione dei container;

c)

ove del caso, l’MRN della dichiarazione di esportazione o di riesportazione.

Tale obbligo non si applica se le suddette informazioni sono messe a disposizione delle autorità doganali tramite i sistemi di informazione commerciali, portuali o relativi al trasporto esistenti.

6.   Ai fini del paragrafo 5, la persona che consegna le merci al trasportatore fornisce a quest’ultimo le indicazioni di cui al suddetto paragrafo.

Il trasportatore può caricare le merci in uscita dal territorio doganale dell’Unione se dispone delle informazioni di cui al paragrafo 5.

Articolo 333

Vigilanza sulle merci svincolate per l’uscita e scambio di informazioni tra gli uffici doganali

(Articolo 267 del codice)

1.   Una volta che le merci sono state svincolate per l’uscita, l’ufficio doganale di uscita le tiene sotto vigilanza fino al momento in cui escono dal territorio doganale dell’Unione.

2.   Quando l’ufficio doganale di uscita è diverso quello di esportazione, l’ufficio doganale di uscita informa l’ufficio doganale di esportazione dell’uscita delle merci al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.

Tuttavia, nei casi di cui all’articolo 329, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento, il termine entro cui l’ufficio doganale di uscita è tenuto a informare l’ufficio doganale di esportazione in merito alla partenza delle merci è il seguente:

a)

nei casi di cui all’articolo 329, paragrafi 3 e 4, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui la nave o l’aeromobile su cui le merci sono state caricate ha lasciato il porto o l’aeroporto di carico;

b)

nei casi di cui all’articolo 329, paragrafo 5, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono state vincolate al regime di transito esterno;

c)

nei casi di cui all’articolo 329, paragrafo 6, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui il regime di transito è stato appurato;

d)

nei casi di cui all’articolo 329, paragrafo 7, al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono state prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico.

3.   Se l’ufficio doganale di uscita è diverso da quello di esportazione e l’uscita delle merci è rifiutata, l’ufficio doganale di uscita informa l’ufficio doganale di esportazione al più tardi il giorno lavorativo successivo al giorno in cui l’uscita delle merci è stata rifiutata.

4.   In caso di circostanze impreviste, se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e devono successivamente lasciare il territorio doganale dell’Unione attraverso più di un ufficio doganale di uscita, ciascun ufficio doganale di uscita in cui le merci sono state presentate vigila sull’uscita delle merci che devono lasciare il territorio doganale dell’Unione. Gli uffici doganali di uscita informano l’ufficio doganale di esportazione in merito alla partenza delle merci sotto la loro supervisione.

5.   Se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e successivamente, per circostanze impreviste, lasciano il territorio doganale dell’Unione in più di una spedizione, l’ufficio doganale di uscita informa l’ufficio doganale di esportazione in merito all’uscita di ogni spedizione.

6.   Se le merci devono uscire dal territorio doganale dell’Unione nel caso di cui all’articolo 329, paragrafo 7, del presente regolamento, il trasportatore provvede a fornire informazioni su tali merci su richiesta delle autorità doganali competenti presso il punto di uscita. Tali informazioni consistono in una delle seguenti opzioni:

a)

l’MRN della dichiarazione di esportazione;

b)

una copia del contratto di trasporto unico per le merci di cui trattasi;

c)

il numero di riferimento unico della spedizione o il numero di riferimento del documento di trasporto e, qualora le merci siano presentate in colli o in container, il numero di colli e, in caso di container, il numero identificativo dei container.

7.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, nei casi di cui all’articolo 329, paragrafo 6, del presente regolamento, il termine di cui dispone l’ufficio doganale di uscita per informare l’ufficio doganale di esportazione in merito all’uscita delle merci corrisponde al primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al regime di transito in questione, a quello in cui lasciano il territorio doganale dell’Unione o a quello in cui il regime di transito viene appurato.

8.   In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo ufficio doganale di uscita presso il quale la spedizione è stata presentata raccoglie i risultati di uscita presso gli altri uffici doganali di uscita e informa l’ufficio doganale di esportazione in merito all’uscita delle merci. Questa pratica è autorizzata unicamente quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.

9.   In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, quando merci coperte da un’unica dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite verso un ufficio doganale di uscita e lasciano in seguito il territorio doganale dell’Unione in più spedizioni a causa di circostanze impreviste, l’ufficio doganale di uscita informa l’ufficio doganale di esportazione in merito all’uscita delle merci solo quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.

Articolo 334

Certificazione di uscita delle merci

(Articolo 267 del codice)

1.   L’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci al dichiarante o all’esportatore nei casi seguenti:

a)

se tale ufficio è stato informato dell’uscita delle merci dall’ufficio doganale di uscita;

b)

se tale ufficio coincide con l’ufficio doganale di uscita e le merci sono uscite;

c)

se tale ufficio ritiene che le prove fornite conformemente all’articolo 335, paragrafo 4, del presente regolamento siano sufficienti.

2.   Se l’ufficio doganale di esportazione ha certificato l’uscita delle merci in conformità del paragrafo 1, lettera c), esso ne informa l’ufficio doganale di uscita.

Articolo 335

Procedura di ricerca

(Articolo 267 del codice)

1.   Se, dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci per l’esportazione, l’ufficio doganale di esportazione non è stato informato dell’uscita delle merci, esso può chiedere al dichiarante di comunicare la data in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione e di indicare l’ufficio doganale di uscita.

2.   Il dichiarante può, di propria iniziativa, comunicare all’ufficio doganale di esportazione le date in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione e di indicare gli uffici doganali di uscita.

3.   Se il dichiarante fornisce informazioni all’ufficio doganale di esportazione in conformità dei paragrafi 1 o 2, egli può chiedere all’ufficio doganale di esportazione di certificare l’uscita delle merci. A tal fine, l’ufficio doganale di esportazione chiede informazioni sull’uscita delle merci all’ufficio doganale di uscita, che risponde entro 10 giorni.

Se l’ufficio doganale di uscita non risponde entro questo termine, l’ufficio doganale di esportazione ne informa il dichiarante.

4.   Se l’ufficio doganale di esportazione informa il dichiarante che l’ufficio doganale di uscita non ha risposto entro il termine di cui al paragrafo 3, il dichiarante può fornire all’ufficio doganale di esportazione la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.

Tale prova può essere fornita in particolare mediante uno dei seguenti elementi o mediante una combinazione degli stessi:

a)

una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale dell’Unione;

b)

la prova del pagamento;

c)

la fattura;

d)

la bolla di consegna;

e)

un documento firmato o autenticato dall’operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell’Unione;

f)

un documento trattato dall’autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo, in conformità delle norme e delle procedure applicabili in tale Stato o paese;

g)

le scritture degli operatori economici relative alle merci fornite a navi, aeromobili o impianti offshore.

CAPO 3

Esportazione e riesportazione

Articolo 336

Dichiarazione di esportazione o di riesportazione di merci suddivise in più spedizioni

(Articolo 162 del codice)

Se le merci sono destinate a uscire dal territorio doganale dell’Unione suddivise in più spedizioni, ogni singola spedizione è oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione distinta.

Articolo 337

Presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione

(Articoli 162 e 267 del codice)

1.   Se era richiesta una dichiarazione di esportazione o di riesportazione, ma le merci sono uscite dal territorio doganale dell’Unione senza tale dichiarazione, l’esportatore presenta una dichiarazione di esportazione o di riesportazione retroattiva. Tale dichiarazione è presentata all’ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilito l’esportatore. Il suddetto ufficio doganale certifica l’uscita delle merci all’esportatore a condizione che, se la dichiarazione fosse stata presentata prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione, lo svincolo sarebbe stato concesso, e che disponga della prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione.

2.   Se merci unionali destinate alla reimportazione hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione, ma non sono più destinate ad essere reimportate, e un diverso tipo di dichiarazione in dogana sarebbe stato utilizzato se non ci fosse stata l’intenzione di reimportarle, l’esportatore può presentare all’ufficio doganale di esportazione una dichiarazione di esportazione retroattiva in sostituzione della dichiarazione iniziale. Tale ufficio doganale certifica l’uscita delle merci all’esportatore.

Tuttavia, se le merci unionali hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione sotto scorta di un carnet ATA e CPD, l’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci all’esportatore a condizione che il volet «reimportazione» e la matrice del carnet ATA e CPD siano annullati.

Articolo 338

Presentazione di una dichiarazione di riesportazione di merci scortate da un carnet ATA e CPD

(Articolo 159, paragrafo 3, del codice)

In aggiunta agli uffici doganali di cui all’articolo 221, paragrafo 2, del presente regolamento, è considerato ufficio doganale di uscita l’ufficio doganale competente per la riesportazione di merci scortate da un carnet ATA e CPD.

Articolo 339

Uso di un carnet ATA e CPD come dichiarazione di esportazione

(Articolo 162 del codice)

1.   Un carnet ATA e CPD è considerato una dichiarazione di esportazione se il carnet è stato rilasciato in uno Stato membro parte contraente della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul ed è vidimato e garantito da un’associazione stabilita nell’Unione e facente parte di una catena di garanti quale definita all’articolo 1, lettera d), dell’allegato A della convenzione di Istanbul.

2.   Il carnet ATA e CPD non può essere utilizzato come dichiarazione di esportazione in relazione a merci unionali se:

a)

tali merci sono oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune;

b)

tali merci facevano parte di scorte di intervento, sono soggette a misure di controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all’esportazione verso territori esterni al territorio doganale dell’Unione nell’ambito della politica agricola comune;

c)

tali merci beneficiano di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all’importazione, subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale dell’Unione;

d)

tali merci circolano in regime di sospensione dall’accisa nel territorio dell’Unione a norma della direttiva 2008/118/CE, salvo nel caso in cui si applichino le disposizioni dell’articolo 30 della suddetta direttiva.

3.   Se un carnet ATA è utilizzato come dichiarazione di esportazione, l’ufficio doganale di esportazione espleta le seguenti formalità:

a)

verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del volet «esportazione» con riguardo alle merci scortate dal carnet;

b)

compila, se del caso, la casella «Attestato dell’autorità doganale» figurante sulla copertina del carnet;

c)

compila la matrice e la casella H del volet «esportazione»;

d)

identifica l’ufficio doganale di esportazione nella casella H, lettera b), del volet «reimportazione»;

e)

conserva il volet «esportazione».

4.   Se l’ufficio doganale di esportazione è diverso da quello di uscita, l’ufficio doganale di esportazione espleta le formalità di cui al paragrafo 3, ma si astiene dal compilare la casella n. 7 della matrice, casella che è compilata dall’ufficio doganale di uscita.

5.   Il termine per la reimportazione delle merci stabilito dall’autorità doganale di esportazione nella casella H, lettera b), del volet «esportazione» non può eccedere il termine di validità del carnet.

Articolo 340

Merci svincolate per l’esportazione o la riesportazione che non escono dal territorio doganale dell’Unione

(Articolo 267 del codice)

1.   Se le merci svincolate per l’esportazione o la riesportazione non sono più destinate a uscire dal territorio doganale dell’Unione, il dichiarante ne informa immediatamente l’ufficio doganale di esportazione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, se le merci sono già state presentate all’ufficio doganale di uscita, la persona che ritira le merci dall’ufficio doganale di uscita per il trasporto verso un luogo all’interno del territorio doganale dell’Unione informa l’ufficio doganale di uscita che le merci non usciranno dal territorio doganale dell’Unione e specifica l’MRN della dichiarazione di esportazione o di riesportazione.

3.   Qualora, nei casi di cui all’articolo 329, paragrafi 5, 6 e 7, del presente regolamento, una modifica del contratto di trasporto abbia per effetto di far terminare all’interno del territorio doganale dell’Unione un trasporto che doveva terminare fuori di esso, le società o autorità in causa possono procedere all’esecuzione del contratto modificato unicamente previo accordo dell’ufficio doganale di uscita.

4.   In caso di invalidamento della dichiarazione di esportazione o di riesportazione in conformità dell’articolo 248 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’ufficio doganale di esportazione ne informa il dichiarante e l’ufficio doganale di uscita dichiarato.

CAPO 4

Dichiarazione sommaria di uscita

Articolo 341

Misure da adottare alla ricezione di una dichiarazione sommaria di uscita

(Articolo 271 del codice)

L’ufficio doganale in cui viene presentata la dichiarazione sommaria di uscita in conformità dell’articolo 271, paragrafo 1, del codice:

a)

registra la dichiarazione sommaria di uscita subito dopo la sua ricezione;

b)

fornisce un MRN al dichiarante;

c)

se del caso, provvede allo svincolo delle merci per l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.

Articolo 342

Merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita che non escono dal territorio doganale dell’Unione

(Articolo 174 del codice)

Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita non sono più destinate a uscire dal territorio doganale dell’Unione, la persona che ritira le merci dall’ufficio doganale di uscita per il trasporto verso un luogo all’interno di tale territorio informa l’ufficio doganale di uscita che le merci non usciranno dal territorio doganale dell’Unione e specifica l’MRN della dichiarazione sommaria di uscita.

CAPO 5

Notifica di riesportazione

Articolo 343

Misure da adottare alla ricezione di una notifica di riesportazione

(Articolo 274 del codice)

L’ufficio doganale di uscita:

a)

registra la notifica di riesportazione subito dopo la sua ricezione;

b)

fornisce un MRN al dichiarante;

c)

se del caso, provvede allo svincolo delle merci per l’uscita dal territorio doganale dell’Unione.

Articolo 344

Merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione che non escono dal territorio doganale dell’Unione

(Articolo 174 del codice)

Se le merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione non sono più destinate a uscire dal territorio doganale dell’Unione, la persona che ritira le merci dall’ufficio doganale di uscita per il trasporto verso un luogo all’interno di tale territorio informa l’ufficio doganale di uscita che le merci non usciranno dal territorio doganale dell’Unione e specifica l’MRN della notifica di riesportazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 345

Norme procedurali per il riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016

1.   Le decisioni a seguito del riesame di un’autorizzazione in conformità dell’articolo 250, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sono adottate anteriormente al 1o maggio 2019.

Tali decisioni revocano le autorizzazioni oggetto del riesame e, se del caso, concedono nuove autorizzazioni. Le decisioni sono notificate senza indugio ai titolari delle autorizzazioni.

2.   Nei casi di cui all’articolo 253, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, se una nuova autorizzazione a utilizzare una garanzia globale è concessa a seguito del riesame di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale legata a una decisione di concessione di una dilazione di pagamento mediante ricorso a una delle procedure di cui all’articolo 226, lettera b) o c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (24), al tempo stesso è rilasciata automaticamente una nuova autorizzazione di dilazione del pagamento in conformità dell’articolo 110 del codice.

3.   Se le autorizzazioni di cui all’articolo 251 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contengono riferimenti al regolamento (CEE) n. 2913/92 o al regolamento (CEE) n. 2454/93, tali riferimenti sono letti secondo la tabella di corrispondenza di cui all’allegato 90 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le autorizzazioni uniche per le procedure semplificate (SASP) già in vigore al 1o maggio 2016 restano valide fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.

Articolo 346

Disposizioni transitorie concernenti le domande di autorizzazione presentate prima del 1o maggio 2016

Le autorità doganali possono accettare le domande per il rilascio di autorizzazioni in conformità del codice e del presente regolamento presentate prima del 1o maggio 2016. L’autorità doganale competente a prendere la decisione può concedere autorizzazioni in conformità del codice e del presente regolamento prima del 1o maggio 2016. Tuttavia, tali autorizzazioni non sono valide prima del 1o maggio 2016.

Articolo 347

Disposizione transitoria concernente il valore di transazione

1.   Il valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una vendita che ha luogo prima della vendita di cui all’articolo 128, paragrafo 1, del presente regolamento se la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio 2016.

2.   Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 348

Disposizioni transitorie concernenti lo svincolo delle merci

Se le merci sono state dichiarate per l’immissione in libera pratica o per il regime di deposito doganale, di perfezionamento attivo, di trasformazione sotto controllo doganale, di ammissione temporanea, di uso finale, di transito, di esportazione o di perfezionamento passivo in conformità del regolamento (CEE) n. 2913/92 prima del 1o maggio 2016 e non sono state svincolate entro tale data, tali merci sono svincolate per il regime indicato nella dichiarazione conformemente alle disposizioni pertinenti del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.

Articolo 349

Disposizioni transitorie per le merci vincolate a determinati regimi doganali che non sono state svincolate prima del 1o maggio 2016

1.   Qualora le merci siano state vincolate ai regimi doganali di seguito indicati prima del 1o maggio 2016 e il regime non sia stato appurato prima di tale data, esso è appurato in conformità delle pertinenti disposizioni del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento:

a)

immissione in libera pratica delle merci con un trattamento tariffario favorevole o con un’aliquota del dazio ridotta o pari a zero a motivo dell’uso finale;

b)

deposito doganale di tipo A, B, C, E ed F;

c)

perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione;

d)

trasformazione sotto controllo doganale.

2.   Qualora le merci siano state vincolate ai regimi doganali di seguito indicati prima del 1o maggio 2016 e il regime non sia stato appurato prima di tale data, il regime è appurato conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93:

a)

deposito doganale di tipo D;

b)

ammissione temporanea;

c)

perfezionamento attivo nella forma del sistema del rimborso;

d)

perfezionamento passivo.

Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2019, il regime di deposito doganale di tipo D è appurato conformemente alle disposizioni pertinenti del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.

3.   A decorrere dal 1o maggio 2016, le merci collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II di cui all’articolo 799 del regolamento (CEE) n. 2454/93 o in un deposito franco, che non sono state assegnate a una destinazione doganale approvata a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92, si considerano vincolate a un regime di deposito doganale conformemente alle disposizioni pertinenti del codice, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.

4.   Ove le merci siano state svincolate per un’operazione di transito prima del 1o maggio 2016 e l’operazione non sia stata appurata entro tale data, essa è appurata in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 350

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

(3)  GU L 252 del 14.9.1978, pag. 2.

(4)  GU L 130 del 27.5.1993, pag. 1.

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene alle norme dettagliate che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(7)  Decisione di esecuzione della Commissione 2014/255/UE, del 29 aprile 2014, che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell’Unione (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 46).

(8)  Regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

(10)  Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).

(11)  Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).

(12)  Regolamento (CE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

(13)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(15)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(16)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(17)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

(18)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(19)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(20)  Regolamento (CEE) n. 1192/2008 della Commissione, del 17 novembre 2008, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 329 del 6.12.2008, pag. 1).

(21)  GU L 91 del 22.4.1995, pag. 46.

(22)  Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

(23)  Regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 8).

(24)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ALLEGATO A:

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le domande e le decisioni 710

ALLEGATO B:

I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali 741

ALLEGATO 12-01:

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone 804

ALLEGATO 12-02:

Decisioni sulle informazioni vincolanti in materia di origine 807

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL’IMPORTAZIONE O ALL’ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

ALLEGATO 21-01:

Elenco dei dati di sorveglianza di cui all’articolo 55, paragrafo 1 810

ALLEGATO 21-02:

Elenco dei dati di sorveglianza di cui all’articolo 55, paragrafo 6, e correlazione con la casella di dichiarazione e/o il formato 812

ALLEGATO 22-02:

Certificato d’informazione INF 4 e domanda di certificato d’informazione INF 4 813

ALLEGATO 22-06:

Domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato ai fini dei sistemi di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione europea, della Norvegia, della Svizzera e della Turchia 818

ALLEGATO 22-07:

Attestazione di origine 821

ALLEGATO 22-08:

Certificato di origine Modulo A 822

ALLEGATO 22-09:

Dichiarazione su fattura 827

ALLEGATO 22-10:

Certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e relative domande 828

ALLEGATO 22-13:

Dichiarazione su fattura 833

ALLEGATO 22-14:

Certificato di origine per taluni prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali 836

ALLEGATO 22-15:

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale 838

ALLEGATO 22-16:

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale 839

ALLEGATO 22-17:

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario preferenziale 840

ALLEGATO 22-18:

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario preferenziale 841

ALLEGATO 22-19:

Requisiti per la compilazione dei certificati sostitutivi di origine, Modulo A 843

ALLEGATO 22-20:

Requisiti per la compilazione delle attestazioni di origine sostitutive 844

ALLEGATO 23-01:

Spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana 845

ALLEGATO 23-02:

Elenco delle merci di cui all’articolo 142, paragrafo 6 848

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

ALLEGATO 32-01:

Impegno del garante — Garanzia isolata 851

ALLEGATO 32-02:

Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati 853

ALLEGATO 32-03:

Impegno del garante — Garanzia globale 855

ALLEGATO 32-06:

Titre de garantie isolée 858

ALLEGATO 33-03:

Modello di nota informativa relativa al reclamo per il pagamento all’associazione garante del debito nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA 859

ALLEGATO 33-04:

Formulario di tassazione per il calcolo dei dazi e delle imposizioni risultanti dal reclamo per il pagamento all’associazione garante del debito nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA 860

ALLEGATO 33-05:

Modello di discarico indicante l’avvio di una procedura di reclamo con riguardo all’associazione garante nello Stato membro in cui è sorta l’obbligazione doganale nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA 862

ALLEGATO 33-06:

Richiesta di informazioni supplementari quando le merci si trovano in un altro Stato membro 863

ALLEGATO 33-07:

Unione europea: rimborso/sgravio dei dazi 867

TITOLO IV

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE

Nessun allegato

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

ALLEGATO 51-01:

Documento di registrazione della posizione delle merci 869

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE

ALLEGATO 61-02:

Nota di pesatura delle banane — modello 870

ALLEGATO 61-03:

Nota di pesatura delle banane — procedura 871

ALLEGATO 62-02:

INF 3 — Bollettino di informazione sulle merci in reintroduzione 872

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

ALLEGATO 72-01:

Etichetta gialla 877

ALLEGATO 72-02:

Etichetta gialla 878

ALLEGATO 72-03:

TC 11 — Ricevuta 879

ALLEGATO 72-04:

Procedura di continuità operativa per il transito unionale 880

TITOLO VIII

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE

Nessun allegato


ALLEGATO A

FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DOMANDE E LE DECISIONI

DISPOSIZIONI GENERALI

1.

Le disposizioni figuranti nelle presenti note sono applicabili a tutti i titoli del presente allegato.

2.

I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti relativi ai dati inseriti nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le domande e le decisioni di cui all’allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3.

I formati e i codici definiti nel presente allegato si applicano alle domande presentate e alle decisioni adottate mediante un procedimento informatico, nonché alle domande e decisioni su supporto cartaceo.

4.

Il titolo I comprende i formati relativi ai dati.

5.

Quando le informazioni contenute in una domanda o in una decisione di cui all’allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l’elenco di codici contemplato nel titolo II.

6.

Le dimensioni di un dato non devono impedire al richiedente di fornire informazioni sufficienti. Se le informazioni necessarie non possono essere inserite all’interno del formato di un dato, si devono utilizzare allegati.

7.

Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a

alfabetico

n

numerico

an

alfanumerico.

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

a1

1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

n2

2 caratteri numerici, lunghezza fissa

an3

3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

a..4

fino a 4 caratteri alfabetici

n..5

fino a 5 caratteri numerici

an..6

fino a 6 caratteri alfanumerici

n..7,2

fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

8.

Le abbreviazioni e gli acronimi utilizzati nell’allegato devono essere interpretati come segue:

Abbreviazione/acronimo

Significato

D.E.

Dato

n.a.

non applicabile

9.

La cardinalità si riferisce al massimo numero possibile di occorrenze di un determinato dato all’interno della domanda o della decisione di cui trattasi.

TITOLO I

Formati dei requisiti comuni in materia di dati per le domande e le decisioni

Riferimento al titolo nell’allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Numero d’ordine del dato

Denominazione del dato

Formato del dato

(Tipo/Lunghezza)

Cardinalità

Elenco dei codici nel titolo II (S/N)

Note

Titolo I

1/1

Tipo di codice domanda/decisione

an..4

1x

S

 

Titolo I

1/2

Firma/autenticazione

an..256

1x

N

 

Titolo I

1/3

Tipo di domanda

Codice: n1 + (se applicabile)

Numero di riferimento della decisione:

codice paese a2 +

tipo di codice della decisione an..4 +

numero di riferimento: an..29

1x

S

 

Titolo I

1/4

Validità geografica - Unione

Codice: n1 + (se applicabile)

Codice paese: a2

Codice validità: 1x

Codice paese: 99x

S

Per quanto riguarda il codice paese, si deve utilizzare il codice definito nel regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione (1).

Titolo I

1/5

Validità geografica - paesi di transito comune

Codice paese: a2

99x

N

Per quanto riguarda il codice paese, devono essere utilizzati i codici ISO 3166 alpha- 2.

Titolo I

1/6

Numero di riferimento della decisione

Codice paese: a2 +

Tipo di codice della decisione an..4 +

Numero di riferimento: an..29

1x

S

La struttura è definita nel titolo II.

Titolo I

1/7

Autorità doganale cui spetta la decisione

In forma codificata: an8

Oppure

Denominazione: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

1x

N

La struttura dei codici è definita nel titolo II.

Titolo I

2/1

Altre domande e decisioni relative alle informazioni vincolanti detenute

Casella da sbarrare: n1 +

Paese della domanda a2 +

Luogo della domanda: an..35 +

Data della domanda: n8 (aaaammgg) +

Numero di riferimento della decisione: a2 (codice paese) + an..4 (tipo di codice della decisione) + an..29 (numero di riferimento) +

Data di decorrenza della decisione: n8 (aaaammgg) +

Codice della merce: an..22

Casella da sbarrare: 1x

Altrimenti: 99x

N

 

Titolo I

2/2

Decisioni relative alle informazioni vincolanti rilasciate ad altri titolari

Casella da sbarrare: n1 +

Numero di riferimento della decisione: a2 (codice paese) + an..4 (tipo di codice della decisione) + an..29 (numero di riferimento) +

Data di decorrenza della decisione: n8 (aaaammgg) +

Codice della merce: an..22

Casella da sbarrare: 1x

Altrimenti: 99x

N

 

Titolo I

2/3

Procedimenti giuridici o amministrativi pendenti o emessi

Codice paese: a2 +

Nome dell’organo giurisdizionale: an..70 +

Indirizzo dell’organo giurisdizionale:

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Riferimento ai procedimenti giuridici e/o amministrativi: an..512

99x

N

 

Titolo I

2/4

Documenti allegati

Numero di documenti: n..3 +

Tipo di documento: an..70 +

Identificativo del documento: an..35 +

Data del documento: n8 (aaaammgg) +

99x

 

 

Titolo I

2/5

Numero di identificazione della struttura di deposito

an..35

999x

N

 

Titolo I

3/1

Richiedente/Titolare dell’autorizzazione o della decisione

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

1x

N

 

Titolo I

3/2

Identificazione del richiedente/titolare dell’autorizzazione o della decisione

an..17

1x

N

 

Titolo I

3/3

Rappresentante

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

1x

N

 

Titolo I

3/4

Identificazione del rappresentante

an..17

1x

N

 

Titolo I

3/5

Nome e dati di contatto della persona responsabile delle questioni doganali

Nome: an..70 +

Numero di telefono: an..50 +

Fax an..50 +

Indirizzo di posta elettronica: an..50 +

1x

N

 

Titolo I

3/6

Persona di contatto responsabile della domanda:

Nome: an..70 +

Numero di telefono: an..50 +

Fax an..50 +

Indirizzo di posta elettronica: an..50 +

1x

N

 

Titolo I

3/7

Persona responsabile della società richiedente o che ne esercita il controllo della gestione

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Numero di identificazione nazionale: an..35 +

Data di nascita: n8 (aaaammgg)

99x

N

 

Titolo I

3/8

Proprietario delle merci

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

99x

N

 

Titolo I

4/1

Luogo

n.a.

 

N

Dato utilizzato solo per le domande e le decisioni su supporto cartaceo.

Titolo I

4/2

Data

n8 (aaaammgg)

1x

N

 

Titolo I

4/3

Luogo in cui la contabilità principale ai fini doganali è conservata o accessibile

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

OPPURE

UN/LOCODE an..17

1x

N

Se si utilizza l’UN/LOCODE per definire il luogo interessato, la struttura deve seguire la descrizione contenuta nella raccomandazione UN-ECE n. 16 UN/LOCODE - Code for ports and other locations.

Titolo I

4/4

Luogo di tenuta delle scritture

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

OPPURE

UN/LOCODE an..17

99x

N

Se si utilizza l’UN/LOCODE per definire il luogo interessato, la struttura deve seguire la descrizione contenuta nella raccomandazione UN-ECE n. 16 UN/LOCODE - Code for ports and other locations.

Titolo I

4/5

Primo luogo di utilizzazione o trasformazione

Paese: a2 +

Tipo di codice ubicazione: a1 +

Qualificatore dell’identificazione: a1 +

In forma codificata:

Identificazione dell’ubicazione: an..35 +

Identificativo supplementare: n..3

OPPURE

Descrizione con testo libero:

Via e numero: an..70 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

1x

N

La struttura e i codici definiti nell’allegato B per il dato 5/23 Ubicazione delle merci devono essere utilizzati per indicare l’ubicazione.

Titolo I

4/6

Data [richiesta] di decorrenza della decisione

n8 (aaaammgg)

OPPURE

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo I

4/7

Data di scadenza della decisione

n8 (aaaammgg)

1x

N

 

Titolo I

4/8

Ubicazione delle merci

Paese: a2 +

Tipo di codice ubicazione: a1 +

Qualificatore dell’identificazione: a1 +

In forma codificata:

Identificazione dell’ubicazione: an..35 +

Identificativo supplementare: n..3

OPPURE

Descrizione con testo libero:

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

9999x

N

La struttura e i codici definiti nell’allegato B per il dato 5/23 Ubicazione delle merci devono essere utilizzati per indicare l’ubicazione.

Titolo I

4/9

Luogo/Luoghi di perfezionamento, trasformazione o utilizzazione

Paese: a2 +

Tipo di codice ubicazione: a1 +

Qualificatore dell’identificazione: a1 +

In forma codificata:

Identificazione dell’ubicazione: an..35 +

Identificativo supplementare: n..3

OPPURE

Descrizione con testo libero:

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

999x

N

La struttura e i codici definiti nell’allegato B per il dato 5/23 Ubicazione delle merci devono essere utilizzati per indicare l’ubicazione.

Titolo I

4/10

Ufficio o uffici doganali di vincolo

an8

999x

N

La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione

Titolo I

4/11

Ufficio o uffici doganali di appuramento

an8

999x

N

La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione

Titolo I

4/12

Ufficio doganale di garanzia

an8

1x

N

La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione

Titolo I

4/13

Ufficio doganale di controllo

an8

1x

N

La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione

Titolo I

4/14

Ufficio o uffici doganali di destinazione

an8

999x

N

La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione

Titolo I

4/15

Ufficio o uffici doganali di partenza

an8

999x

N

La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione

Titolo I

4/16

Termine

n..4

1x

N

 

Titolo I

4/17

Periodo per l’appuramento

Periodo: n..2 +

Casella da sbarrare: n1 +

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo I

4/18

Conto di appuramento

Casella da sbarrare: n1 +

Termine ultimo: n2 +

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo I

5/1

Codice delle merci

1a suddivisione (codice nomenclatura combinata): an..8 +

2a suddivisione (sottovoce TARIC): an2 +

3a suddivisione (codice o codici aggiuntivi TARIC): an4 +

4a suddivisione (codice o codici aggiuntivi nazionali): an..4

999x

Per le decisioni relative a informazioni vincolanti:

1x

N

 

Titolo I

5/2

Descrizione delle merci

Testo libero: an..512

Per la domanda di informazioni tariffarie vincolanti e la relativa decisione, il formato deve essere an.. 2560

999x

Per le decisioni relative a informazioni vincolanti:

1x

N

 

Titolo I

5/3

Quantità delle merci

Unità di misura: an..4 +

Quantità: n..16,6

999x

N

 

Titolo I

5/4

Valore delle merci

Valuta: a3 +

Importo: n..16,2

999x

N

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

Titolo I

5/5

Tasso di rendimento

Testo libero: an..512

999x

N

 

Titolo I

5/6

Merci equivalenti

Codice merci: an8 +

Casella da sbarrare: n1 +

Codice: n1 +

Qualità commerciale e caratteristiche tecniche delle merci: an..512

999x

N

Possono essere utilizzati i codici previsti per il dato 5/8 Identificazione delle merci nel titolo II.

Titolo I

5/7

Prodotti trasformati

Codice merci: an8 +

Descrizione delle merci: an..512

999x

N

 

Titolo I

5/8

Identificazione delle merci:

Codice: n1 +

Testo libero: an..512

999x

S

 

Titolo I

5/9

Categorie o movimenti di merci esclusi

an6

999x

N

 

Titolo I

6/1

Divieti e restrizioni

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo I

6/2

Condizioni economiche

n..2 +

Testo libero: an..512

999x

S

 

Titolo I

6/3

Osservazioni generali

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo I

7/1

Tipo di operazione

Casella da sbarrare: n1 +

Tipo di regime speciale: a..70

99x

N

 

Titolo I

7/2

Tipo di regime doganale

Codice del regime: an2 +

Numero di riferimento della decisione (codice paese: a2 + tipo di codice della decisione: an..4 + numero di riferimento: an..29)

99x

N

Devono essere utilizzati i codici di cui all’allegato B riguardanti il dato 1/10 Regime devono essere utilizzati per l’indicazione del tipo di regime doganale. Se l’autorizzazione è destinata ad essere utilizzata nel contesto del regime di transito, deve essere utilizzato il codice «80».

Se l’autorizzazione è destinata ad essere utilizzata per il funzionamento di una struttura di deposito per la custodia temporanea, deve essere utilizzato il codice «XX».

Titolo I

7/3

Tipo di dichiarazione

Tipo di dichiarazione: n1 +

Numero di riferimento della decisione (codice paese: a2 + tipo di codice della decisione: an..4 + numero di riferimento: an..29)

9x

S

 

Titolo I

7/4

Numero di operazioni

n..7

1x

N

 

Titolo I

7/5

Dettagli delle attività programmate

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo I

8/1

Tipo di contabilità principale a fini doganali

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo I

8/2

Tipo di scritture

Testo libero: an..512

99x

N

 

Titolo I

8/3

Accesso ai dati

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo I

8/4

Campioni ecc.

Casella da sbarrare: n1

1x

N

 

Titolo I

8/5

Menzioni speciali

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo I

8/6

Garanzia

Casella da sbarrare: n1 +

NRG: an..24

1x

S

 

Titolo I

8/7

Importo della garanzia

Valuta: a3 +

Importo: n..16,2

1x

N

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

Titolo I

8/8

Trasferimento di diritti e obblighi

Casella da sbarrare: n1 +

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo I

8/9

Parole chiave

Testo libero: an..70

99x

N

 

Titolo I

8/10

Dettagli delle strutture di deposito

Testo libero: an..512

999x

N

 

Titolo I

8/11

Magazzinaggio di merci unionali

Casella da sbarrare: n1 +

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo I

8/12

Consenso alla pubblicazione nell’elenco dei titolari di autorizzazione

Casella da sbarrare: n1

1x

N

 

Titolo I

8/13

Calcolo dell’importo del dazio all’importazione in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice

Casella da sbarrare: n1

1x

N

 

Titolo II

II/1

Nuovo rilascio di una decisione ITV

Casella da sbarrare: n1 +

Numero di riferimento della decisione ITV: a2 (codice paese) + an..4 (tipo di codice della decisione) + an..29 (numero di riferimento) +

Validità della decisione ITV: n8 (aaaammgg) +

Codice della merce: an..22

1x

N

 

Titolo II

II/2

Nomenclatura doganale

Casella da sbarrare: n1 +

an..70

1x

N

 

Titolo II

II/3

Denominazione commerciale e dati complementari

Testo libero: an..2560

1x

N

 

Titolo II

II/4

Giustificazione della classificazione delle merci

Testo libero: an..2560

1x

N

 

Titolo II

II/5

Documentazione fornita dal richiedente sulla base della quale è stata emessa la decisione ITV

Casella da sbarrare: n1

99x

N

 

Titolo II

II/6

Immagini

Casella da sbarrare: n1

1x

N

 

Titolo II

II/7

Data della domanda

n8 (aaaammgg)

1x

N

 

Titolo II

II/8

Data di fine dell’uso esteso

n8 (aaaammgg)

1x

N

 

Titolo II

II/9

Motivo dell’invalidamento

n2

1x

S

 

Titolo II

II/10

Numero di registrazione della domanda

Codice paese: a2 +

Tipo di codice della decisione an..4 +

Numero di riferimento: an..29

 

N

Deve essere utilizzata la struttura definita nel titolo II per il dato 1/6 Numero di riferimento della decisione.

Titolo III

III/1

Base giuridica

n.a.

 

N

 

Titolo III

III/2

Composizione delle merci

n.a.

 

N

 

Titolo III

III/3

Informazioni che consentono la determinazione dell’origine

n.a.

 

N

 

Titolo III

III/4

Indicare quali dati devono essere considerati riservati

n.a.

 

N

 

Titolo III

III/5

Paese d’origine e quadro giuridico

n.a.

 

N

 

Titolo III

III/6

Giustificazione dell’accertamento dell’origine

n.a.

 

N

 

Titolo III

III/7

Prezzo franco fabbrica

n.a.

 

N

 

Titolo III

III/8

Materiali utilizzati, paese di origine, codice della nomenclatura combinata e valore

n.a.

 

N

 

Titolo III

III/9

Descrizione del procedimento che ha conferito alla merce il carattere originario

n.a.

 

N

 

Titolo III

III/10

Lingua

a2

 

N

Per la lingua devono essere utilizzati i codici ISO alpha 2 specificati nella norma ISO- 639-1 del 2002.

Titolo IV

IV/1

Forma giuridica del richiedente

an.. 50

1x

N

 

Titolo IV

IV/2

Data di stabilimento

n8 (aaaammgg)

1x

N

 

Titolo IV

IV/3

Ruolo o ruoli del richiedente nella catena di approvvigionamento internazionale

an..3

99x

S

 

Titolo IV

IV/4

Stato membro in cui sono effettuate attività doganali

Paese: a2 +

Via e numero: an..70 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Tipo di struttura: an..70 (testo libero)

99x

N

 

Titolo IV

IV/5

Informazioni sull’attraversamento della frontiera

an8

99x

N

La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione

Titolo IV

IV/6

Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione o di una norma europea degli organismi di normalizzazione europei, o certificati equivalenti all’AEO rilasciati nei paesi terzi

Tipo di semplificazione/agevolazione an.. 70 +

Numero di identificazione del certificato: an..35 +

Codice paese: a2 +

Codice regime doganale: an2

99x

N

Devono essere utilizzati i codici di cui all’allegato B riguardanti il dato 1/10 Regime devono essere utilizzati per l’indicazione del tipo di regime doganale.

Titolo IV

IV/7

Consenso allo scambio di informazioni nell’autorizzazione AEO al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi previsti in accordi internazionali/accordi con paesi terzi relativi al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure connesse alla sicurezza

Casella da sbarrare: n1 +

Traslitterazione del nome: an..70 +

Traslitterazione della via e del numero an..70 +

Traslitterazione del codice postale: an..9 +

Traslitterazione della città: an..35

1x

N

 

Titolo IV

IV/8

Stabile organizzazione

Denominazione an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Codice IVA: an..17

99x

N

 

Titolo IV

IV/9

Ufficio o uffici in cui la documentazione doganale è conservata e accessibile

Denominazione an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

99x

N

 

Titolo IV

IV/10

Luogo in cui sono svolte le attività logistiche generali

Denominazione an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

1x

N

 

Titolo IV

IV/11

Attività economiche

an..4

99x

N

Si devono utilizzare i codici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

Titolo V

V/1

Oggetto e natura della semplificazione

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo VI

IV/1

Importo del dazio e delle altre imposizioni

Valuta: a3 +

Importo: n..16,2

99x

N

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

Titolo VI

IV/2

Periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci al regime e l’appuramento del regime

Testo libero: an…35

99x

N

 

Titolo VI

IV/3

Livello di garanzia

Codice del livello di garanzia: a2

Testo libero: an..512

99x

S

 

Titolo VI

IV/4

Forma della garanzia

Forma della garanzia: n..2 +

Nome an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Testo libero: an..512

1x

S

 

Titolo VI

IV/5

Importo di riferimento

Valuta: a3 +

Importo: n..16,2

Testo libero: an..512

1x

N

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

Titolo VI

IV/6

Termine di pagamento

n1

1x

S

 

Titolo VII

VII/1

Tipo di dilazione di pagamento

n1

1x

S

 

Titolo VIII

VIII/1

Titolo di recupero

an..35

999x

N

 

Titolo VIII

VIII/2

Ufficio doganale in cui è stata notificata l’obbligazione doganale

an8

1x

N

La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione

Titolo VIII

VIII/3

Ufficio doganale competente per il luogo in cui si trovano le merci

an8

1x

N

La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione

Titolo VIII

VIII/4

Osservazioni dell’ufficio doganale competente per il luogo in cui si trovano le merci

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo VIII

VIII/5

Regime doganale (domanda di previo espletamento delle formalità)

Codice del regime: an2 +

Casella da sbarrare: n1 +

Numero di riferimento della decisione (codice paese: a2 + tipo di codice della decisione: an..4 + numero di riferimento: an..29)

1x

N

Devono essere utilizzati i codici di cui all’allegato B riguardanti il dato 1/10 Regime.

Titolo VIII

VIII/6

Valore in dogana

Valuta: a3 +

Importo: n..16,2

1x

N

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

Titolo VIII

VIII/7

Importo del dazio all’importazione o all’esportazione che deve essere oggetto di rimborso o di sgravio

Valuta: a3 +

Importo: n..16,2

1x

N

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

Titolo VIII

VIII/8

Tipo di dazio all’importazione o all’esportazione

Codici unionali: a1+n2

Codici nazionali: n1+an2

99x

N

Devono essere utilizzati i codici di cui all’allegato B riguardanti il dato 4/3 Calcolo delle imposte - tipo di imposta.

Titolo VIII

VIII/9

Base giuridica

a1

1x

S

 

Titolo VIII

VIII/10

Uso o destinazione delle merci

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo VIII

VIII/11

Termine per l’espletamento delle formalità

n..3

1x

N

 

Titolo VIII

VIII/12

Dichiarazione dell’autorità doganale cui spetta la decisione

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo VIII

VIII/13

Descrizione dei motivi del rimborso o dello sgravio

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo VIII

VIII/14

Coordinate bancarie

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo IX

IX/1

Movimenti delle merci

Codice della base giuridica: an1 +

Codice EORI: an..17 +

paese: a2 +

Tipo di codice ubicazione: a1 +

Qualificatore dell’identificazione: a1 +

In forma codificata:

Identificazione dell’ubicazione: an..35 +

Identificativo supplementare: n..3

OPPURE

Descrizione con testo libero:

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

999x

S

La struttura e i codici definiti nell’allegato B per il dato 5/23 Ubicazione delle merci devono essere utilizzati per indicare l’indirizzo della struttura di deposito per la custodia temporanea.

Titolo X

X/1

Stato o Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo

Qualificatore: n1 +

Codice paese: a2

99x

S

Devono essere utilizzati i codici paese definiti nel regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione.

Titolo X

X/2

Nome delle navi

Nome della nave an..35 +

Numero IMO della nave: IMO + n7

99x

N

 

Titolo X

X/3

Scali

an8

99x

N

La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione

Titolo X

X/4

Impresa

Casella da sbarrare: n1

1x

N

 

Titolo XI

XI/1

Ufficio o uffici doganali competenti per la registrazione della prova della posizione doganale di merci unionali

an8

999x

N

La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione

Titolo XII

XII/1

Termine per la presentazione di una dichiarazione complementare

n..2

1x

N

 

Titolo XII

XII/2

Subappaltatore

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

1x

N

 

Titolo XII

XII/3

Identificazione del subappaltatore

an..17

1x

N

 

Titolo XIII

XIII/1

Imprese coinvolte nell’autorizzazione in altri Stati membri

Denominazione an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

999x

N

 

Titolo XIII

XIII/2

Identificazione delle imprese coinvolte nell’autorizzazione in altri Stati membri

an..17

999x

N

 

Titolo XIII

XIII/3

Ufficio o uffici doganali di presentazione

an8

999x

N

La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione

Titolo XIII

XIII/4

Identificazione delle autorità in materia di IVA, accise e statistiche

Denominazione an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

999x

N

 

Titolo XIII

XIII/5

Metodo di pagamento dell’IVA

a1

1x

N

Devono essere utilizzati i codici di cui all’allegato B riguardanti il dato 4/8 Calcolo delle imposte - metodo di pagamento.

Titolo XIII

XIII/6

Rappresentante fiscale

Denominazione an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

99x

N

 

Titolo XIII

XIII/7

Identificazione del rappresentante fiscale

an..17

99x

N

Deve essere utilizzato il codice IVA.

Titolo XIII

XIII/8

Codice di qualifica del rappresentante fiscale

n1

1x (per rappresentante)

S

 

Titolo XIII

XIII/9

Persona responsabile delle formalità in materia di accise

Denominazione an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

99x

N

 

Titolo XIII

XIII/10

Identificazione della persona responsabile delle formalità in materia di accise

an..17

99x

N

 

Titolo XIV

XIV/1

Esenzione dalla notifica di presentazione

Casella da sbarrare: n1 +

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo XIV

XIV/2

Dispensa dalla dichiarazione pre-partenza

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo XIV

XIV/3

Ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono disponibili per controlli

an8

1x

N

La struttura dei codici è definita nel titolo II per il dato 1/7 Autorità doganale di decisione

Titolo XIV

XIV/4

Termine per la presentazione dei dati della dichiarazione in dogana completa

n..2

1x

N

 

Titolo XV

XV/1

Indicazione delle formalità e dei controlli da delegare all’operatore economico

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo XVI

XVI/1

Attività economica

n1

1x

S

 

Titolo XVI

XVI/2

Apparecchiature di pesatura

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo XVI

XVI/3

Garanzie complementari

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo XVI

XVI/4

Notifica preventiva alle autorità doganali

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo XVII

XVII/1

Esportazione anticipata (PA EX/IM)

Casella da sbarrare: n1 +

Termine: n..2

1x

N

 

Titolo XVII

XVII/2

Immissione in libera pratica con l’uso del conto di appuramento

Casella da sbarrare: n1

1x

N

 

Titolo XVIII

XVIII/1

Sistema degli scambi standard

Casella da sbarrare: n1 +

Tipo di sistema degli scambi standard: n1 +

Testo libero: an..512

1x

S

 

Titolo XVIII

XVIII/2

Prodotti di sostituzione

Codice merci: an..8 +

Descrizione: an..512 +

Codice: n1

999x

S

 

Titolo XVIII

XVIII/3

Importazione anticipata di prodotti di sostituzione

Casella da sbarrare: n1 +

Termine: n..2

1x

N

 

Titolo XVIII

XVIII/4

Importazione anticipata di prodotti trasformati (PP IM/EX)

Casella da sbarrare: n1 +

Termine: n..2

1x

N

 

Titolo XIX

XIX/1

Rimozione temporanea

Casella da sbarrare: n1 +

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo XIX

XIX/2

Percentuale di perdite

Testo libero: an..512

1x

N

 

Titolo XX

XX/1

Misure di identificazione

Testo libero: an..512

Numero di riferimento della decisione (codice paese: a2 +

Tipo di codice della decisione an..4 +

Numero di riferimento: an..29)

1x

N

La struttura delle autorizzazioni per l’utilizzo di sigilli speciali deve seguire la struttura definita nel titolo II in relazione al dato 1/6 Numero di riferimento della decisione.

Titolo XX

XX/2

Garanzia globale

Casella da sbarrare: n1 +

Numero di riferimento della decisione (codice paese: a2 +

Tipo di codice della decisione an..4 +

Numero di riferimento: an..29)

1x

N

La struttura delle autorizzazioni per la fornitura di una garanzia globale o di un esonero dalla garanzia deve seguire la struttura definita nel titolo II in relazione al dato 1/6 Numero di riferimento della decisione.

Titolo XXI

XXI/1

Tipo di sigillo

Testo libero: an..512

1x

N

 

TITOLO II

Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le domande e le decisioni

1.   INTRODUZIONE

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per le domande e le decisioni.

2.   CODICI

1/1.   Tipo di codice domanda/decisione

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice

Tipo di domanda/decisione

Intestazione della colonna della tabella nell’allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446

BTI

Domanda o decisione relativa a informazioni tariffarie vincolanti

1a

BOI

Domanda o decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine

1b

AEOC

Domanda o autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato - Semplificazioni doganali

2

AEOS

Domanda o autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato - Sicurezza

2

AEOF

Domanda o autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato - Semplificazioni doganali/Sicurezza

2

CVA

Domanda o autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci

3

CGU

Domanda o autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa l’eventuale riduzione o dispensa

4a

DPO

Domanda o autorizzazione di dilazione di pagamento

4b

REP

Domanda o decisione per il rimborso degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione

4c

REM

Domanda o decisione per lo sgravio degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione

4c

TST

Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea di merci

5

RSS

Domanda o autorizzazione di servizio regolare di trasporto marittimo

6a

ACP

Domanda o autorizzazione per la qualifica di emittente autorizzato a stabilire la prova della posizione doganale di merci unionali

6b

SDE

Domanda o autorizzazione all’uso della dichiarazione semplificata

7a

CCL

Domanda o autorizzazione di sdoganamento centralizzato

7b

EIR

Domanda o autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante un’iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione

7c

SAS

Domanda o autorizzazione di autovalutazione

7d

AWB

Domanda o autorizzazione per la qualifica di pesatore autorizzato di banane

7e

IPO

Domanda o autorizzazione per l’utilizzo del regime di perfezionamento attivo

8a

OPO

Domanda o autorizzazione per l’utilizzo del regime di perfezionamento passivo

8b

EUS

Domanda o autorizzazione per l’utilizzo del regime di uso finale

8c

TEA

Domanda o autorizzazione per l’utilizzo del regime di ammissione temporanea

8d

CWP

Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci in depositi doganali privati

8e

CW1

Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci in depositi doganali pubblici di tipo I

8e

CW2

Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci in depositi doganali pubblici di tipo II

8e

ACT

Domanda o autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato per il regime TIR

9a

ACR/RCA

Domanda o autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale

9b

ACE

Domanda o autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale

9c

SSE

Domanda o autorizzazione per l’utilizzo di sigilli di un modello particolare

9d

TRD

Domanda o autorizzazione per utilizzare le dichiarazioni di transito con un numero di dati ridotto

9e

ETD

Autorizzazione per l’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana

9f

1/3.   Tipo di domanda

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

1.

prima domanda

2.

domanda di modifica della decisione

3.

domanda di rinnovo dell’autorizzazione

4.

domanda di revoca della decisione

1/4   Validità geografica - Unione

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

1.

domanda o autorizzazione valida in tutti gli Stati membri

2.

domanda o autorizzazione limitata ad alcuni Stati membri

3.

domanda o autorizzazione limitata ad uno Stato membro

1/6.   Numero di riferimento della decisione

Il numero di riferimento della decisione è strutturato nel modo seguente:

Campo

Contenuto

Formato

Esempi

1

Identificativo dello Stato membro in cui la decisione è adottata (codice paese alpha 2)

a2

PT

2

Tipo di codice decisione

an..4

SSE

3

Identificativo unico della decisione per paese

an..29

1234XYZ12345678909876543210AB

Campo 1 come illustrato sopra.

Il campo 2 deve essere compilato con il codice della decisione definito per il dato 1/1 Tipo di codice decisione nel presente titolo.

Nel campo 3 deve figurare un identificativo della decisione di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni decisione adottata nel paese interessato deve essere attribuito un numero esclusivo in relazione al tipo di decisione in questione.

1/7.   Autorità doganale di decisione

La struttura dei codici è la seguente:

i primi due caratteri (a2) servono a identificare il paese mediante il codice paese definito nel regolamento (UE) n. 1106/2012;

i sei caratteri seguenti (an6) individuano l’ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:

i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE (3) del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire «000».

Esempio: BEBRU000 si scompone come segue: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = codice UN/LOCODE del nome del luogo per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

5/8.   Identificazione delle merci

I codici da utilizzare per l’identificazione delle merci sono i seguenti:

1.

numero d’ordine o del fabbricante

2.

apposizione di sigilli, punzonature o altri marchi individuali

4.

prelievo di campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche

5.

analisi

6.

scheda di informazioni per facilitare l’esportazione temporanea di merci inviate da un paese in un altro per esservi trasformate, lavorate o riparate (utilizzabile unicamente per il perfezionamento passivo)

7.

altri mezzi di identificazione (fornire una spiegazione sui mezzi di identificazione da utilizzare)

8.

senza misure di identificazione a norma dell’articolo 250, paragrafo 2, lettera b), del codice (utilizzabile unicamente per l’ammissione temporanea)

6/2.   Condizioni economiche

Codici da utilizzare per i casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte per il regime del perfezionamento attivo:

Codice 1

trasformazione di merci non elencate nell’allegato 71-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446,

Codice 2

riparazione,

Codice 3

trasformazione di merci messe direttamente o indirettamente a disposizione del titolare dell’autorizzazione, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in generale dietro pagamento dei soli costi di trasformazione,

Codice 4

trasformazione del frumento duro in pasta,

Codice 5

collocazione delle merci in regime di perfezionamento attivo nei limiti dei quantitativi determinati sulla base di un bilancio conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

Codice 6

trasformazione di merci elencate nell’allegato 71-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in caso di indisponibilità di merci prodotte nell’Unione che condividono lo stesso codice di nomenclatura combinata a 8 cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che si intende importare per le operazioni di trasformazione previste,

Codice 7

trasformazione di merci elencate nell’allegato 71-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a condizione che vi siano differenze di prezzo tra le merci prodotte nell’Unione e quelle che si intende importare, quando non possono essere impiegate merci comparabili perché il loro prezzo renderebbe economicamente impossibile l’operazione commerciale proposta,

Codice 8

trasformazione di merci elencate nell’allegato 71-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a condizione che vi siano obblighi contrattuali, quando merci comparabili non sono conformi alle prescrizioni contrattuali dell’acquirente dei prodotti trasformati nel paese terzo o quando, conformemente al contratto, i prodotti trasformati devono essere ottenuti da merci destinate a essere vincolate al regime di perfezionamento attivo onde rispettare le disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale,

Codice 9

trasformazione di merci elencate nell’allegato 71-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a condizione che il valore cumulato delle merci da vincolare al regime di perfezionamento attivo per richiedente e per anno civile per ciascun codice a otto cifre della nomenclatura combinata non sia superiore a 150 000 EUR,

Codice 10

trasformazione di merci volta a garantire la loro conformità ai requisiti tecnici per l’immissione in libera pratica,

Codice 11

trasformazione di merci prive di carattere commerciale,

Codice 12

trasformazione di merci ottenute nell’ambito di un’autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche,

Codice 13

trasformazione delle frazioni solide e fluide di olio di palma, olio di cocco, delle frazioni fluide di olio di cocco e olio di palmisti e delle frazioni fluide di olio di palmisti, olio di babassù o olio di ricino in prodotti che non sono destinati al settore alimentare,

Codice 14

trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati per aeromobili civili per i quali è stato rilasciato un certificato di navigabilità,

Codice 15

trasformazione in prodotti che beneficiano della sospensione autonoma dei dazi all’importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari a norma del regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio (5),

Codice 16

trasformazione di merci in campioni,

Codice 17

trasformazione di qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi o altri materiali in prodotti della tecnologia dell’informazione,

Codice 18

trasformazione di merci di cui ai codici 2707 o 2710 della nomenclatura combinata in prodotti di cui ai codici 2707, 2710 o 2902 della nomenclatura combinata,

Codice 19

riduzione in cascami e avanzi, distruzione, recupero di parti o componenti,

Codice 20

denaturazione,

Codice 21

manipolazioni usuali di cui all’articolo 220 del codice,

Codice 22

il valore cumulato delle merci da vincolare al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice a otto cifre della nomenclatura combinata non supera 150 000 EUR per quanto riguarda le merci che rientrano nell’allegato 71-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e 300 000 EUR per altre merci, tranne nei casi in cui le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, un dazio compensativo, una misura di salvaguardia o un dazio addizionale derivante da una sospensione delle concessioni se sono state dichiarate per l’immissione in libera pratica.

7/3.   Tipo di dichiarazione

I codici seguenti devono essere utilizzati per i tipi di dichiarazione:

1.

dichiarazione normale (in conformità all’articolo 162 del codice)

2.

dichiarazione semplificata (in conformità all’articolo 166 del codice)

3.

iscrizione nelle scritture del dichiarante (in conformità all’articolo 182 del codice)

8/6.   Garanzia

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

0.

Garanzia non richiesta

1.

Garanzia richiesta

II/9.   Motivo dell’invalidamento

Inserire uno dei seguenti codici:

55.

Annullata

61.

Invalidata a causa di modifiche dei codici della nomenclatura doganale

62.

Invalidata a causa di una misura unionale

63.

Invalidata a causa di una misura giuridica nazionale

64.

Revoca a causa di classificazione erronea

65.

Revoca per motivi diversi dalla classificazione

66.

Invalidata a causa della limitata validità del codice della nomenclatura al momento dell’emissione

IV/3.   Ruolo o ruoli del richiedente nella catena di approvvigionamento internazionale

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice

Ruolo

Descrizione

MF

Fabbricante delle merci

Parte che fabbrica le merci.

Questo codice deve essere utilizzato solo se l’operatore economico fabbrica le merci. Non comprende il caso in cui l’operatore economico partecipa solo allo scambio delle merci (ad esempio, esportazione, importazione).

IM

Importatore

La parte che presenta, o a nome della quale un agente di sdoganamento o un’altra persona autorizzata presenta, una dichiarazione di importazione. Può essere compresa una persona che ha il possesso delle merci o alla quale le merci sono spedite.

EX

Esportatore

La parte che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione d’esportazione e che ha la proprietà delle merci o un analogo diritto di disporre di esse al momento dell’accettazione della dichiarazione.

CB

Spedizioniere doganale

Agente o rappresentante o un professionista dello sdoganamento che tratta direttamente con le autorità doganali per conto dell’importatore o dell’esportatore.

Il codice può essere utilizzato anche per gli operatori economici che agiscono in qualità di agenti/rappresentanti anche per altri scopi (ad esempio, agente del vettore).

CA

Vettore

Parte che effettua o organizza il trasporto di merci tra punti indicati.

FW

Spedizioniere

Parte che organizza la spedizione di merci.

CS

Consolidatore

Parte che consolida varie spedizioni, pagamenti ecc.

TR

Operatore terminalista

Parte che gestisce il carico e lo scarico delle navi.

WH

Depositario

Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito.

Questo codice deve essere usato anche per gli operatori economici che gestiscono altri tipi di strutture di deposito (ad esempio il deposito temporaneo, in zona franca ecc.).

CF

Operatore di container

Parte cui è stato trasferito il possesso di determinati beni (ad esempio, un container) per un periodo di tempo in cambio del pagamento di un canone di locazione.

DEP

Lavoratore portuale

Parte che gestisce il carico e lo scarico delle navi da diversi terminal.

HR

Servizio di trasporto marittimo

Individua l’organizzazione del servizio di trasporto marittimo.

999

Altro

 

IV/3.   Livello di garanzia

I codici seguenti devono essere utilizzati per il livello della garanzia:

 

a copertura di obbligazioni doganali esistenti e, se del caso, di altri oneri:

AA

100 % della parte pertinente dell’importo di riferimento

AB

30 % della parte pertinente dell’importo di riferimento

 

a copertura di obbligazioni doganali potenziali e, se del caso, di altri oneri:

BA

100 % della parte pertinente dell’importo di riferimento

BB

50 % della parte pertinente dell’importo di riferimento

BC

30 % della parte pertinente dell’importo di riferimento

BD

0 % della parte pertinente dell’importo di riferimento

IV/4.   Forma della garanzia

I codici seguenti devono essere utilizzati per la forma della garanzia:

1.

Deposito in contanti

2.

Impegno assunto da un fideiussore

3*

Altre forme specificate all’articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

31

costituzione di un’ipoteca, di un debito fondiario, di un’anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;

32

cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti, su un libretto di risparmio o su un’iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;

33

costituzione di una solidarietà passiva convenzionale per l’importo totale dell’obbligazione da parte di una persona terza all’uopo riconosciuta dall’autorità doganale o consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;

34

deposito in contanti o mezzo di pagamento ritenuto equivalente non in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;

35

partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall’autorità doganale.

IV/6.   Termine di pagamento

I codici seguenti devono essere applicati per il termine:

1.

Periodo normale prima del pagamento, ossia al massimo 10 giorni dopo la notifica al debitore dell’obbligazione doganale a norma dell’articolo 108 del codice

2.

Dilazione di pagamento (articolo 110 del codice)

VII/1.   Tipo di dilazione di pagamento

I codici seguenti devono essere utilizzati per la dilazione di pagamento:

1.

Articolo 110, lettera b), del codice, ossia globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fissato che non può superare trentuno giorni

2.

Articolo 110, lettera c), del codice, ossia globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati insieme a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma

VIII/9.   Base giuridica

I seguenti codici devono essere utilizzati come base giuridica:

Codice

Descrizione

Base giuridica

A

Importi del dazio all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso

Articolo 117 del codice

B

Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto

Articolo 118 del codice

C

Errore delle autorità competenti

Articolo 119 del codice

D

Equità

Articolo 120 del codice

E

Importo del dazio all’importazione o all’esportazione versato con riguardo a una dichiarazione in dogana invalidata conformemente all’articolo 174 del codice

Articolo 116, paragrafo 1, del codice

IX/1.   Movimenti delle merci

I codici seguenti devono essere utilizzati per la base giuridica dei movimenti:

Per le merci in custodia temporanea:

A

Articolo 148, paragrafo 5, lettera a), del codice

B

Articolo 148, paragrafo 5, lettera b), del codice

C

Articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice

X/1.   Stato o Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo

I codici seguenti devono essere utilizzati come qualificatori:

0.

Stati membri interessati

1.

Stati membri potenzialmente interessati

XIII/8.   Codice di qualifica del rappresentante fiscale

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

1.

il richiedente agisce in proprio nome e per proprio conto

2.

un rappresentante fiscale agisce per conto del richiedente.

XVI/1.   Attività economica

I codici seguenti devono essere utilizzati per l’attività:

1.

Importazione

2.

Trasporto

3.

Magazzinaggio

4.

Manipolazione

XVIII/1.   Sistema degli scambi standard

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

1.

Sistema degli scambi standard senza importazione anticipata di prodotti di sostituzione

2.

Sistema degli scambi standard con importazione anticipata di prodotti di sostituzione

XVIII/2.   Prodotti di sostituzione

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

4.

Prelievo di campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche

5.

Analisi

7.

Altri mezzi d’identificazione


(1)  Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

(2)  Si devono utilizzare i codici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  Raccomandazione 16 su UN/LOCODE - Code for ports and other locations

(4)  Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 1).


ALLEGATO B

I FORMATI E I CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI, LE NOTIFICHE E LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI

NOTE INTRODUTTIVE

1.

I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e le prove della posizione doganale di merci unionali di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

2.

I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alle dichiarazioni, alle notifiche e alle prove della posizione doganale di merci unionali presentate utilizzando un procedimento informatico, nonché alle dichiarazioni, alle notifiche e alle prove della posizione doganale di merci unionali su supporto cartaceo.

3.

Il titolo I comprende i formati relativi ai dati.

4.

Quando le informazioni contenute in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l’elenco di codici figurante nel titolo II.

5.

Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

 

a alfabetico

 

n numerico

 

an alfanumerico.

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

a1

1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

n2

2 caratteri numerici, lunghezza fissa

an3

3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

a..4

fino a 4 caratteri alfabetici

n..5

fino a 5 caratteri numerici

an..6

fino a 6 caratteri alfanumerici

n..7,2

fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

6.

La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali.

7.

La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all’articolo in questione nella dichiarazione.

8.

Gli Stati membri possono utilizzare i codici nazionali per i dati 1/11 Regime complementare, 2/2 Menzioni speciali, 2/3, Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari, 4/3 Calcolo delle imposte (tipo di imposta), 4/4 Calcolo delle imposte (base imponibile), 6/17 Codice delle merci (codici aggiuntivi nazionali) e 8/7 Cancellazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l’elenco di tali codici.

TITOLO I

Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche

Numero d’ordine del dato

Denominazione del dato

Formato del dato

(Tipo/Lunghezza)

Elenco dei codici nel titolo II

(S/N)

Cardinalità a livello di intestazione

Cardinalità a livello di articolo

Note

1/1

Tipo di dichiarazione

a2

S

1x

 

 

1/2

Tipo di dichiarazione supplementare

a1

S

1x

 

 

1/3

Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale

an..5

S

1x

1x

 

1/4

Formulari

n..4

N

1x

 

 

1/5

Distinte di carico

n..5

N

1x

 

 

1/6

Numero di articoli

n..5

N

 

1x

 

1/7

Indicatore di circostanze particolari

an3

S

1x

 

 

1/8

Firma/autenticazione

an..35

N

1x

 

 

1/9

Numero totale di articoli

n..5

N

1x

 

 

1/10

Regime

Codice regime richiesto: an2 +

Codice regime precedente: an2

S

 

1x

 

1/11

Regime complementare

Codici unionali: a1 + an2

OPPURE

Codici nazionali: n1 + an2

S

 

99x

I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

2/1

Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Categoria di documento: a1 +

Tipo di documento precedente: an ..3 +

Riferimento del documento precedente an ..35+

Identificatore degli articoli: n..5

S

9999x

99x

 

2/2

Menzioni speciali

Versione codificata

(codici unionali): n1 + an4

OPPURE

(codici nazionali): a1 +an4

OPPURE

Descrizione con testo libero: an..512

S

 

99x

I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

2/3

Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

Tipo di documento

(codici unionali): a1 + an3

OPPURE

(codici nazionali): n1+an3

Identificativo del documento: an..35

S

1x

99x

 

2/4

Numero di riferimento/UCR (numero di riferimento unico per le spedizioni):

an..35

N

1x

1x

Questo dato può assumere la forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti.

2/5

LRN (Numero di riferimento locale)

an..22

N

1x

 

 

2/6

Dilazione di pagamento

an..35

N

1x

 

 

2/7

Identificazione del deposito

Tipo di deposito: a1 +

Identificativo del deposito: an..35

S

1x

 

 

3/1

Esportatore

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

1x

Codice paese:

I codici alfabetici dell’Unione per i paesi e i territori sono basati sugli attuali codici ISO alpha 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con i requisiti del regolamento (UE) n. 1106/2012. La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione.

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni su carta, è possibile utilizzare il codice «00200» insieme a un elenco degli esportatori a norma delle note descritte per il dato 3/1 Esportatore al titolo II dell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3/2

N. di identificazione dell’esportatore

an..17

N

1x

1x

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II.

La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione è definita nel titolo II.

3/3

Speditore - contratto di trasporto di livello principale

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Numero di telefono: an..50 +

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/4

N. di identificazione dello speditore - contratto di trasporto di livello principale

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione è definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/5

Speditore - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Numero di telefono: an..50 +

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/6

N. di identificazione dello speditore - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. - di identificazione dell’esportatore.

3/7

Speditore

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/8

N. di identificazione dello speditore

an..17

N

1x

1x

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/9

Destinatario

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni su carta, è possibile utilizzare il codice «00200» insieme a un elenco dei destinatari a norma delle note descritte per il dato 3/9 Destinatario al titolo II dell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

3/10

N. di identificazione del destinatario

an..17

N

1x

1x

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione è definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/11

Destinatario - contratto di trasporto di livello principale

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35+

Numero di telefono: an..50 +

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/12

N. di identificazione del destinatario - contratto di trasporto di livello principale

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/13

Destinatario - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Numero di telefono: an..50 +

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/14

N. di identificazione del destinatario - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/15

Importatore

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/16

N. di identificazione dell’importatore

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/17

Dichiarante

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/18

N. di identificazione del dichiarante

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/19

Rappresentante

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/20

N. di identificazione del rappresentante

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/21

Codice di qualifica del rappresentante

n1

S

1x

 

 

3/22

Titolare del regime di transito

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/23

N. di identificazione del titolare del regime di transito

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/24

Venditore

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Numero di telefono: an..50 +

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/25

N. di identificazione del venditore

an..17

N

1x

1x

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/26

Acquirente

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Numero di telefono: an..50 +

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/27

N. di identificazione dell’acquirente

an..17

N

1x

1x

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/28

N. di identificazione della persona che notifica l’arrivo

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/29

N. di identificazione della persona che notifica la deviazione

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/30

N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/31

Trasportatore

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Numero di telefono: an..50 +

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/32

N. di identificazione del trasportatore

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/33

Parte destinataria della notifica - contratto di trasporto di livello principale

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Numero di telefono: an..50 +

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/34

N. di identificazione della parte destinataria della notifica - contratto di trasporto di livello principale

an..17

N

1x

1x

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/35

Parte destinataria della notifica - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Numero di telefono: an..50 +

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/36

N. di identificazione della parte destinataria della notifica - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere

an..17

N

1x

1x

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/37

N. di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento

Codice ruolo: a..3 +

Identificativo: an..17

S

99x

99x

I codici ruolo degli altri attori della catena di approvvigionamento sono definiti nel titolo II.

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/38

N. di identificazione della persona che presenta i dati supplementari della dichiarazione sommaria di entrata (ENS)

an..17

N

1x

1x

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/39

N. di identificazione del titolare dell’autorizzazione

Codice del tipo di autorizzazione: an..4 +

Identificativo: an..17

N

99x

 

Per il codice del tipo di autorizzazione devono essere utilizzati i codici definiti nell’allegato A per il dato 1/1 Tipo di codice domanda/decisione.

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/40

N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi

Codice ruolo: an3 +

Numero di identificazione IVA an..17

S

99x

99x

I codici ruolo dei riferimenti fiscali aggiuntivi sono definiti nel titolo II.

3/41

N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di presentazione preventiva di una dichiarazione in dogana

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/42

N. di identificazione della persona che presenta il manifesto doganale delle merci

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/43

N. di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/44

N. di identificazione della persona che notifica l’arrivo delle merci a seguito di movimenti in regime di custodia temporanea

an..17

N

1x

 

Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

4/1

Condizioni di consegna

Versione codificata: Codice INCOTERM: a3 + UN/LOCODE: an..17

OPPURE

Descrizione con testo libero:

Codice INCOTERM: a3 + codice paese: a2 + nome del luogo: an..35

S

1x

 

I codici e le ripartizioni che descrivono il contratto commerciale sono definiti nel titolo II. Il codice previsto per la descrizione del luogo deve essere conforme alla struttura dell’UN/LOCODE. Se non esiste alcun codice UN/LOCODE per il luogo, utilizzare il codice paese indicato per il dato 3/1 Esportatore seguito dal nome del luogo.

4/2

Metodo di pagamento delle spese di trasporto

a1

S

1x

1x

 

4/3

Calcolo delle imposte - tipo di imposta

Codici unionali: a1 + n2

OPPURE

Codici nazionali: n1 + an2

S

 

99x

I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

4/4

Calcolo delle imposte - base imponibile

Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..6 +

Quantità: n..16,6

N

 

99x

Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori sarà an.. 6, ma non sarà mai un formato n.. 6, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato sarà n..6.

4/5

Calcolo delle imposte - aliquota d’imposta

n.. 17,3

N

 

99x

 

4/6

Calcolo delle imposte - importo esigibile

n..16,2

N

 

99x

 

4/7

Calcolo delle imposte - totale

n..16,2

N

 

1x

 

4/8

Calcolo delle imposte - metodo di pagamento

a1

S

 

99x

 

4/9

Aggiunte e detrazioni

Codice: a2 +

Importo: n..16,2

S

99x

99x

 

4/10

Valuta della fattura

a3

N

1x

 

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

4/11

Importo totale fatturato

n..16,2

N

1x

 

 

4/12

Unità monetaria interna

a3

N

1x

 

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

4/13

Indicatori di valutazione

an4

S

 

1x

 

4/14

Prezzo/importo dell’articolo

n..16,2

N

 

1x

 

4/15

Tasso di cambio

n..12,5

N

1x

 

 

4/16

Metodo di valutazione

n1

S

 

1x

 

4/17

Preferenza

n3 (n1+n2)

S

 

1x

La Commissione pubblicherà periodicamente l’elenco delle possibili combinazioni dei codici, accompagnato da esempi e note.

4/18

Valore postale

Codice valuta: a3 +

Valore: n..16,2

N

 

1x

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

4/19

Spese postali

Codice valuta: a3 +

Importo: n..16,2

N

1x

 

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

5/1

Data e ora stimate di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell’Unione

Data e ora: an..15 (aaaammgghhmmzzz)

N

1x

 

aaaa: anno

mm: mese

gg: giorno

hh: ora

mm: minuti

zzz: fuso orario

5/2

Data e ora stimate di arrivo al porto di sbarco

Data e ora: an..15 (aaaammgghhmmzzz)

N

1x

1x

aaaa: anno

mm: mese

gg: giorno

hh: ora

mm: minuti

zzz: fuso orario

5/3

Data e ora effettive di arrivo nel territorio doganale dell’Unione

an..15 (aaaammgghhmmzzz)

N

1x

 

aaaa: anno

mm: mese

gg: giorno

hh: ora

mm: minuti

zzz: fuso orario

5/4

Data della dichiarazione

n8 (aaaammgg)

N

1x

 

 

5/5

Luogo della dichiarazione

an..35

N

1x

 

 

5/6

Ufficio di destinazione (e paese)

an8

N

1x

 

La struttura dell’identificativo dell’ufficio doganale è definita nel titolo II.

5/7

Uffici di passaggio previsti (e paese)

an8

N

9x

 

L’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

5/8

Codice del paese di destinazione

a2

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

5/9

Codice della regione di destinazione

an..9

N

1x

1x

I codici sono definiti dallo Stato membro interessato.

5/10

Codice del luogo di consegna - contratto di trasporto di livello principale

UN/LOCODE: an..17

OPPURE

Codice paese: a2 +

Codice postale: an..9

N

1x

 

Se il luogo di carico è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo II per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

Se il luogo di consegna non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, si deve utilizzare il codice paese per il dato 3/1 Esportatore.

5/11

Codice del luogo di consegna - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere

UN/LOCODE: an..17

OPPURE

Codice paese: a2 +

Codice postale: an..9

N

1x

 

Se il luogo di carico è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo II per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

Se il luogo di consegna non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, si deve utilizzare il codice paese per il dato 3/1 Esportatore.

5/12

Ufficio doganale di uscita

an8

N

1x

 

L’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

5/13

Ufficio o uffici doganali di entrata successivi

an8

N

99x

 

L’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

5/14

Codice paese di spedizione/esportazione

a2

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

5/15

Codice del paese di origine

a2

N

 

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

5/16

Codice del paese dell’origine preferenziale

an..4

N

 

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

Se la prova dell’origine si riferisce a un gruppo di paesi, utilizzare i codici di identificazione numerici specificati nella tariffa integrata istituita in conformità all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

5/17

Codice della regione di origine

an..9

N

 

1x

I codici sono definiti dallo Stato membro interessato.

5/18

Codici dei paesi di transito

a2

N

99x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

5/19

Codici dei paesi di transito del mezzo di trasporto

a2

N

99x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

5/20

Codici dei paesi di transito della spedizione

a2

N

99x

99x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

5/21

Luogo di carico

In forma codificata: an..17

OPPURE

Descrizione con testo libero: a2 (codice paese) + an..35 (luogo)

N

1x

 

Se il luogo di carico è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo II per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

Se il luogo di carico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di carico è identificato con il codice definito per il dato 3/1 Esportatore.

5/22

Luogo di scarico

In forma codificata: an..17

OPPURE

Descrizione con testo libero: a2 (codice paese) + an..35 (luogo)

N

1x

1x

Se il luogo di scarico è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo II per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

Se il luogo di scarico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di scarico è identificato con il codice definito per il dato 3/1 Esportatore.

5/23

Ubicazione delle merci

Paese: a2 +

Tipo di ubicazione: a1 +

Qualificatore dell’identificazione: a1 +

In forma codificata

Identificazione dell’ubicazione: an..35 +

Identificativo supplementare: n..3

OPPURE

Descrizione con testo libero

Via e numero: an..70 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

S

1x

 

La struttura del codice è definita nel titolo II.

5/24

Ufficio doganale del primo codice di entrata

an8

N

1x

 

L’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

5/25

Ufficio doganale effettivo del primo codice di entrata

an8

N

1x

 

L’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

5/26

Ufficio doganale di presentazione

an8

N

1x

 

L’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

5/27

Ufficio doganale di controllo

an8

N

1x

 

L’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

5/28

Periodo richiesto di validità della prova

n..3

N

1x

 

 

5/29

Data di presentazione delle merci

n8 (aaaammgg)

N

1x

1x

 

5/30

Luogo di accettazione

In forma codificata: an..17

OPPURE

Descrizione con testo libero: a2 (codice paese) + an..35 (luogo)

N

1x

1x

Se il luogo di scarico è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo II per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

Se il luogo di scarico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di scarico è identificato con il codice definito per il dato 3/1 Esportatore.

6/1

Massa netta (kg)

n..16,6

N

 

1x

 

6/2

Unità supplementari

n..16,6

N

 

1x

 

6/3

Massa lorda (kg) - contratto di trasporto di livello principale

n..16,6

N

1x

1x

 

6/4

Massa lorda (kg) - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere

n..16,6

N

1x

1x

 

6/5

Massa lorda (kg)

n..16,6

N

1x

1x

 

6/6

Descrizione delle merci - contratto di trasporto di livello principale

an..512

N

 

1x

 

6/7

Descrizione delle merci - contratto di trasporto emesso da uno spedizioniere

an..512

N

 

1x

 

6/8

Descrizione delle merci

an..512

N

 

1x

 

6/9

Tipo di colli

an..2

N

 

99x

L’elenco dei codici corrisponde alla versione più recente delle raccomandazioni UNECE 21.

6/10

Numero di colli

n..8

N

 

99x

 

6/11

Marchi di spedizione

an..512

N

 

99x

 

6/12

Codice delle merci pericolose (ONU)

an..4

N

 

99x

Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è il numero di serie attribuito nell’ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate.

6/13

Codice CUS

an8

N

 

1x

Codice assegnato nell’ambito dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS).

6/14

Codice delle merci - Codice della nomenclatura combinata

an..8

N

 

1x

 

6/15

Codice delle merci - Codice TARIC

an2

N

 

1x

Da completare conformemente al codice TARIC (due caratteri relativi all’applicazione di misure unionali specifiche per l’espletamento delle formalità a destinazione).

6/16

Codice delle merci - Codice o codici TARIC aggiuntivi

an4

N

 

99x

Da completare conformemente ai codici TARIC (codici aggiuntivi).

6/17

Codice merci — Codice o codici aggiuntivi nazionali

an..4

N

 

99x

Codici che devono essere adottati dagli Stati membri interessati.

6/18

Totale dei colli

n..8

N

1x

 

 

6/19

Tipo di merci

a1

N

 

1x

Si deve utilizzare l’elenco di codici 116 UPU.

7/1

Trasbordi

Luogo del trasbordo: Paese: a2 +

Tipo di ubicazione: a1 +

Qualificatore dell’identificazione: a1 +

In forma codificata:

Identificazione dell’ubicazione: an..35 +

Identificativo supplementare: n..3

OPPURE

Descrizione con testo libero

Via e numero: an..70 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

Identità del nuovo mezzo di trasporto

Tipo di identificazione: n2 +

Numero di identificazione: an..35 +

Nazionalità del mezzo di trasporto nuovo: a2

Indicatore che specifica se la spedizione è containerizzata o no: n1

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

Il luogo del trasbordo deve seguire la struttura del dato 5/23 Ubicazione delle merci.

L’identità del mezzo di trasporto deve seguire la struttura del dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza

La nazionalità del mezzo di trasporto deve seguire la struttura del dato 7/8 Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza.

Per l’indicatore che specifica se le merci sono containerizzate si devono utilizzare i codici previsti per il dato 7/2 Container nel titolo II.

7/2

Container

n1

S

1x

 

 

7/3

Numero di riferimento del trasporto

an..17

N

9x

 

 

7/4

Modo di trasporto fino alla frontiera

n1

S

1x

 

 

7/5

Modo di trasporto interno

n1

N

1x

 

Devono essere utilizzati i codici previsti nel titolo II per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera

7/6

Identità del mezzo di trasporto effettivo che attraversa la frontiera

Tipo di identificazione: n2 +

Numero di identificazione: an..35

S

1x

 

 

7/7

Identità del mezzo di trasporto alla partenza

Tipo di identificazione: n2 +

Numero di identificazione: an..35

S

1x

1x

 

7/8

Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

a2

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

7/9

Identità del mezzo di trasporto all’arrivo

Tipo di identificazione: n2 +

Numero di identificazione: an..35

N

1x

 

Per questo tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti per il dato 7/6 Identità del mezzo di trasporto effettivo che attraversa la frontiera o per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.

7/10

Numero di identificazione del container

an..17

N

9999x

9999x

 

7/11

Tipo e dimensioni del container

an..10

S

99x

99x

 

7/12

Stato di riempimento del container

an..3

S

99x

99x

 

7/13

Tipo di fornitore di attrezzature

an..3

S

99x

99x

 

7/14

Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Tipo di identificazione: n2 +

Numero di identificazione: an..35

N

1x

1x

Per questo tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti per il dato 7/6 Identità del mezzo di trasporto effettivo che attraversa la frontiera o per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.

7/15

Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

a2

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

7/16

Identità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera

Tipo di identificazione: n2 +

Numero di identificazione: an..35

N

999x

999x

Per questo tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti per il dato 7/6 Identità del mezzo di trasporto effettivo che attraversa la frontiera o per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.

7/17

Nazionalità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera

a2

N

999x

999x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

7/18

Numero del sigillo

Numero di sigilli: n..4 +

Identificativo del sigillo: an..20

N

1x

9999x

1x

9999x

 

7/19

Altri incidenti durante il trasporto

an..512

N

1x

 

 

7/20

Numero di identificazione del contenitore

an..35

N

1x

 

 

8/1

Numero d’ordine del contingente

an6

N

 

1x

 

8/2

Tipo di garanzia

Tipo di garanzia: an 1

S

9x

 

 

8/3

Riferimento della garanzia

NRG: an..24 O

Altro riferimento della garanzia: an..35 +

Codice di accesso: an..4 +

Codice valuta: a3 +

Importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e, qualora si applichi l’articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n..16,2 +

Ufficio doganale di garanzia: an8

N

99x

 

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

L’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

8/4

Garanzia non valida in

a2

N

99x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

8/5

Natura della transazione

n..2

N

1x

1x

Devono essere utilizzati i codici di una cifra elencati nella colonna A della tabella di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 113/2010 della Commissione (1). Se si utilizzano dichiarazioni in dogana su supporto cartaceo, tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella n. 24.

Gli Stati membri possono eventualmente prevedere una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella. Se si utilizzano dichiarazioni in dogana su supporto cartaceo, la seconda cifra deve essere inserita nella parte destra della casella n. 24.

8/6

Valore statistico

n..16,2

N

 

1x

 

8/7

Cancellazione

Tipo di documento

(codici unionali): a1 + an3

OPPURE

(codici nazionali): n1+an3

Identificativo del documento: an..35 +

Nome dell’autorità di emissione: an..70 +

Data di validità: an8 (aaaammgg) +

Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..4 +

Quantità: an..16,6

N

 

99x

Devono essere utilizzate le unità di misura definite nel TARIC.

TITOLO II

Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche

CODICI

1.   Introduzione

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare nelle dichiarazioni e notifiche standard in formato elettronico e su supporto cartaceo.

2.   Codici

1/1.   Tipo di dichiarazione

EX

:

Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell’Unione, eccetto i paesi dell’EFTA.

Per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne B1, B2 e C1 e per la riesportazione di cui alla colonna B1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell’allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

IM

:

Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell’Unione, eccetto i paesi dell’EFTA.

Per il vincolo delle merci a uno dei regimi doganali di cui alle colonne da H1 a H4, H6 e I1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell’allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Per il vincolo delle merci non unionali ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri.

CO

:

Merci unionali soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l’adesione di nuovi Stati membri.

Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale di cui alla colonna B3 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell’allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all’esportazione prima dell’esportazione oppure produzione sotto vigilanza dell’autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell’esportazione e pagamento delle restituzioni all’esportazione.

Merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell’Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) o della direttiva 2008/118/CE (3) e parti di tale territorio cui dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano secondo quanto indicato alle colonne B4 e H5 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell’allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

1/2.   Tipo di dichiarazione supplementare

A

per una dichiarazione doganale normale (ai sensi dell’articolo 162 del codice)

B

per una dichiarazione semplificata su base occasionale (articolo 166, paragrafo 1, del codice)

C

per una dichiarazione doganale semplificata con utilizzo regolare (ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 2, del codice)

D

per la presentazione di una dichiarazione normale in dogana (del tipo classificabile come A) conformemente all’articolo 171 del codice

E

per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come B) conformemente all’articolo 171 del codice

F

per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come C) conformemente all’articolo 171 del codice

X

per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come B ed E

Y

per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come C ed F

Z

per una dichiarazione complementare nell’ambito della procedura di cui all’articolo 182 del codice.

1/3.   Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale

Codici da utilizzare nel contesto del transito

C

Merci unionali non vincolate ad un regime di transito

T

Spedizioni miste comprendenti merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale interno, disciplinate dall’articolo 294 del presente regolamento.

T1

Merci vincolate al regime di transito unionale esterno.

T2

Merci vincolate al regime di transito unionale interno in conformità all’articolo 227 del codice, tranne ove si applichi l’articolo 293, paragrafo 2.

T2F

Merci vincolate al regime di transito unionale interno in conformità all’articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

T2SM

Merci vincolate al regime di transito unionale interno in applicazione dell’articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

TD

Merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell’ammissione temporanea nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.

X

Merci unionali destinate all’esportazione, non vincolate a un regime di transito nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.

Codici da utilizzare nel contesto della prova della posizione doganale di merci unionali

T2L

Prova attestante la posizione doganale di merci unionali

T2LF

Prova attestante la posizione doganale delle merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali

T2LSM

Prova attestante la posizione delle merci dirette a San Marino in applicazione dell’articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

Codici da utilizzare nel contesto del manifesto doganale delle merci

N

Tutte le merci che non rientrano nei casi descritti nei codici T2L e T2LF.

T2L

Prova attestante la posizione doganale di merci unionali

T2LF

Prova attestante la posizione doganale delle merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali

1/7.   Indicatore di circostanze particolari

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice

Descrizione

Insieme di dati nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui all’allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

A20

Spedizioni per espresso nel contesto delle dichiarazioni sommarie di uscita

A2

F10

Trasporto via mare e per vie navigabili interne - insieme completo di dati - polizza di carico diretta contenente le informazioni necessarie del destinatario

F1a = F1b+F1d

F11

Trasporto via mare e per vie navigabili interne - insieme completo di dati - polizza di carico principale con sottostanti polizze di carico emesse da spedizionieri contenenti le informazioni necessarie del destinatario al livello della polizza di carico di primo livello emessa da uno spedizioniere

F1a = F1b + F1c + F1d

F12

Trasporto via maree per vie navigabili interne - insieme di dati parziale - unicamente polizza di carico principale

F1b

F13

Trasporto via mare e per vie navigabili interne - insieme di dati parziale - unicamente polizza di carico principale

F1b

F14

Trasporto via mare e per vie navigabili interne - insieme di dati parziale - unicamente polizza di carico emessa da uno spedizioniere

F1c

F15

Trasporto via mare e per vie navigabili interne - insieme parziale di dati - polizza di carico emessa da uno spedizioniere contenente le informazioni necessarie del destinatario

F1c + F1d

F16

Trasporto via mare e per vie navigabili interne — insieme di dati parziale — informazioni necessarie che devono essere fornite dal destinatario al primo livello del contratto di trasporto (polizza di carico principale o polizza di carico di primo livello emessa da uno spedizioniere)

F1d

F20

Trasporto aereo di merci (generale) - insieme di dati completo presentato prima del carico

F2a

F21

Trasporto aereo di merci (in generale) - insieme di dati parziale - lettera di trasporto aereo principale presentata prima dell’arrivo

F2b

F22

Trasporto aereo di merci (in generale) - insieme di dati parziale - lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere presentata prima dell’arrivo

F2c

F23

Trasporto aereo di merci (in generale) - insieme di dati parziale - insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 senza numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale

Parte di F2d

F24

Trasporto aereo di merci (in generale) - insieme di dati parziale - insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 con numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale

F2d

F25

Trasporto aereo di merci (in generale) - insieme di dati parziale - numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale presentato prima del carico in conformità all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Parte di F2d che integra il messaggio con l’indicatore di circostanze particolari F23

F26

Trasporto aereo di merci (in generale) - insieme di dati parziale - insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e contenente informazioni complementari sulla lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere

F2c + F2d

F27

Trasporto aereo di merci (generale) - insieme di dati completo presentato prima dell’arrivo

F2a

F30

Spedizioni per espresso - insieme di dati completo presentato prima del carico in conformità all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

F3a mediante trasporto aereo

F31

Spedizioni per espresso - insieme completo di dati in conformità ai termini applicabili per il modo di trasporto in questione

F3a mediante trasporto diverso dal trasporto aereo

F32

Spedizioni per espresso - insieme di dati parziale - insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

F3b

F40

Spedizioni postali - insieme di dati completo presentato prima del carico in conformità all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

F3a mediante trasporto aereo

F41

Spedizioni postali - insieme completo di dati in conformità ai termini applicabili per il modo di trasporto in questione (diverso dal trasporto aereo)

F4a mediante trasporto diverso dal trasporto aereo

F42

Spedizioni postali — insieme di dati parziale — lettera di trasporto aereo principale contenente le necessarie informazioni della lettera di trasporto aereo postale presentata in conformità ai termini applicabili per il modo di trasporto in questione

F4b

F43

Spedizioni postali - insieme di dati parziale - insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

F4c

F44

Spedizione postale - insieme di dati parziale - numero di identificazione del contenitore presentato prima del carico in conformità all’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

F4d

F50

Modo di trasporto su strada

F5

F51

Modo di trasporto per ferrovia

F5

1/10.   Regime

I codici da inserire in questa suddivisione sono codici di quattro cifre, composti da un elemento a due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a due cifre che rappresenta il regime precedente. L’elenco degli elementi a due cifre è riportato di seguito.

Per regime precedente s’intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

Si precisa che se il regime precedente è un regime di deposito doganale o di ammissione temporanea o se le merci provengono da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto se le merci non sono state vincolate ad un regime di perfezionamento attivo o passivo o di uso finale.

Ad esempio: riesportazione di merci importate in regime di perfezionamento attivo e successivamente vincolate al regime di deposito doganale = 3151 (e non 3171). (Prima operazione = 5100; seconda operazione = 7151; terza operazione - riesportazione = 3151).

Analogamente, se merci esportate temporaneamente in precedenza sono reimportate e immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime di deposito doganale, ammissione temporanea o in zona franca, questa operazione è considerata come semplice reimportazione dopo un’esportazione temporanea.

Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci esportate nel quadro del regime di perfezionamento passivo e vincolate, all’atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171). (Prima operazione: esportazione temporanea nel quadro del perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione: magazzinaggio in un deposito doganale = 7121; terza operazione: immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121).

I codici dell’elenco seguente contrassegnati con la lettera (a) non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono solo ad indicare il regime precedente.

Ad esempio: 4054 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo in un altro Stato membro.

Elenco dei regimi a fini di codificazione

Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un codice di quattro cifre.

00.

Indica che non esiste un regime precedente (a).

01.

Immissione in libera pratica di merci con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell’Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

Immissione in libera pratica di merci con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra l’Unione europea e i paesi con cui essa ha creato un’unione doganale (merci che rientrano in un accordo di unione doganale).

Esempi

:

Merci non unionali provenienti da un paese terzo sono immesse in libera pratica in Francia e proseguono a destinazione delle isole normanne.

Merci non unionali provenienti da un paese terzo sono immesse in libera pratica in Spagna e proseguono a destinazione di Andorra.

07.

Immissione in libera pratica di merci simultaneamente vincolate a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l’IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

Spiegazione

:

Questo codice deve essere utilizzato nel caso in cui le merci sono immesse in libera pratica ma l’IVA e le accise non sono state pagate.

Esempi

:

Zucchero greggio importato è immesso in libera pratica, ma l’IVA corrispondente non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito o in un locale autorizzato diverso da un deposito doganale, il pagamento dell’IVA viene sospeso.

Oli minerali importati sono immessi in libera pratica e l’IVA non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito fiscale, il pagamento dell’IVA e delle accise viene sospeso.

10.

Esportazione definitiva.

Esempio

:

Esportazione normale di merci unionali verso un paese terzo, ma anche spedizione di merci unionali verso parti del territorio doganale dell’Unione nelle quali non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio o della direttiva 2008/118/CE.

11.

Esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento attivo prima che le merci non unionali siano vincolate al regime di perfezionamento attivo.

Spiegazione

:

Esportazione anticipata (EX-IM) a norma dell’articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del codice.

Esempio

:

Esportazione di sigarette prodotte utilizzando foglie di tabacco dell’Unione prima che le foglie di tabacco non unionale siano vincolate al regime del perfezionamento attivo.

21.

Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo, se non coperta dal codice 22.

Esempio

:

Regime di perfezionamento passivo nel quadro degli articoli da 259 a 262 del codice. L’applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime economico di perfezionamento passivo ai prodotti tessili [regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio (4)] non è coperta da questo codice.

22.

Esportazione temporanea diversa da quella prevista ai codici 21 e 23.

Il presente codice riguarda le seguenti situazioni:

applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime economico di perfezionamento passivo ai prodotti tessili (regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio);

esportazione temporanea di merci dal territorio dell’Unione a fini di riparazione, trasformazione, adattamento, esecuzione ed altre prestazioni di lavorazione od opera senza che debbano essere versati dazi doganali alla reimportazione.

23.

Esportazione temporanea in vista della reintroduzione delle merci tal quali.

Esempio

:

Esportazione temporanea di articoli per esposizione, come campioni, materiale professionale ecc.

31.

Riesportazione.

Spiegazione

:

Riesportazione di merci non unionali a seguito di un regime speciale.

Esempio

:

Le merci sono vincolate al regime di deposito doganale e successivamente dichiarate per essere riesportate.

40.

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci.

Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra l’Unione e i paesi con cui essa ha creato un’unione doganale.

Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del codice.

Esempi:

Merci provenienti dal Giappone con pagamento di dazi doganali, IVA e, se del caso, accise

Merci provenienti da Andorra e immesse in consumo in Germania

Merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio.

42.

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d’accisa.

Immissione in consumo di merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell’Unione nelle quali non sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali si applicano le medesime disposizioni, con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d’accisa.

Spiegazione

:

L’esenzione dal pagamento dell’IVA ed, eventualmente, la sospensione d’accisa sono concesse in quanto l’importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l’IVA e, ove applicabile, l’accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi

Esempi

:

Merci non unionali sono immesse in libera pratica in uno Stato membro con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. Le formalità dell’IVA sono espletate da un agente doganale che è un rappresentante fiscale utilizzando il sistema dell’IVA intraunionale.

Merci non unionali soggette ad accisa importate da un paese terzo che sono immesse in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L’immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d’accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

43.

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell’applicazione, nel periodo transitorio che segue l’adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.

Esempio

:

Immissione in libera pratica di prodotti agricoli nel quadro dell’applicazione, per un periodo transitorio specifico successivo all’adesione di nuovi Stati membri, di uno speciale regime doganale o di misure particolari istituite tra i nuovi Stati membri e il resto dell’Unione.

44.

Uso finale

Immissione in consumo e immissione in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico.

Esempio

:

Immissione in libera pratica di motori non unionali destinati ad essere integrati in un aeromobile civile costruito nell’Unione europea.

Merci non unionali destinate ad essere integrate in talune categorie di navi o nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento.

45.

Immissione in libera pratica e parziale immissione in consumo di merci per IVA o accise e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Spiegazione

:

Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all’IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di queste categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.

Esempi

:

Sigarette non unionali sono immesse in libera pratica e l’IVA è stata versata. Durante la permanenza nel deposito fiscale, il pagamento delle accise è sospeso.

Prodotti soggetti ad accisa importati da un paese terzo o da un territorio terzo di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE sono immessi in libera pratica. L’immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d’accisa avviato da uno speditore registrato dal luogo di importazione, in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE, a un deposito fiscale nello stesso Stato membro.

46.

Importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell’esportazione delle merci che sostituiscono.

Spiegazione

:

Importazione anticipata a norma dell’articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice.

Esempio

:

Importazione di tavoli fabbricati con legno non unionale prima che il legno unionale sia vincolato al regime di perfezionamento passivo.

48.

Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell’esportazione delle merci difettose.

Spiegazione

:

Sistema degli scambi standard (IM-EX), importazione anticipata a norma dell’articolo 262, paragrafo 1, del codice.

51.

Vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo.

Spiegazione

:

perfezionamento attivo in conformità all’articolo 256 del codice.

53.

Vincolo di merci al regime dell’ammissione temporanea.

Spiegazione

:

Vincolo di merci non unionali destinate alla riesportazione al regime di ammissione temporanea.

Può essere utilizzato nel territorio doganale dell’Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione, conformemente all’articolo 250 del codice.

Esempio

:

Ammissione temporanea, ad esempio per un’esposizione.

54.

Perfezionamento attivo in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica) (a).

Spiegazione

:

Questo codice serve a registrare l’operazione nelle statistiche sugli scambi intraunionali.

Esempio

:

Merci non unionali sono vincolate al regime di perfezionamento attivo in Belgio (5100). Dopo essere state soggette al trattamento di perfezionamento attivo, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4054) o per essere sottoposte ad un perfezionamento complementare (5154).

61.

Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci.

Spiegazione

:

Merci reimportate da un paese terzo con versamento dei dazi doganali e dell’IVA.

63.

Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro e, ove applicabile, con sospensione d’accisa.

Spiegazione

:

L’esenzione dal pagamento dell’IVA e, ove applicabile, la sospensione d’accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l’IVA e, ove applicabile, l’accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi.

Esempi

:

Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l’eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale.

Prodotti soggetti ad accisa reimportati previo perfezionamento passivo e immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L’immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d’accisa dal luogo di reimportazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

68.

Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Esempio

:

Bevande alcoliche trasformate reimportate e collocate in un deposito fiscale.

71.

Vincolo al regime di deposito doganale.

Spiegazione

:

Vincolo al regime di deposito doganale.

76.

Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale in conformità all’articolo 237, paragrafo 2, del codice.

Spiegazione

:

Carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell’esportazione [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (5)].

A seguito dell’immissione in libera pratica, domanda di rimborso o sgravio del dazio all’importazione per le merci difettose o non conformi alle clausole del contratto (articolo 118 del codice).

In conformità all’articolo 118, paragrafo 4, del codice, ai fini della concessione del rimborso o dello sgravio le merci in questione possono essere vincolate al regime di deposito doganale invece di dover essere portate fuori dal territorio doganale dell’Unione.

77.

Produzione di merci unionali sotto la vigilanza dell’autorità doganale e sotto controllo doganale (ai sensi dell’articolo 5, punti 27 e 3, del codice) prima dell’esportazione e pagamento delle restituzioni all’esportazione.

Spiegazione

:

Conserve di carni bovine prodotte sotto la vigilanza dell’autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell’esportazione [articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (6)].

78.

Vincolo di merci al regime di zona franca.

95.

Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l’IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

Spiegazione

:

Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l’Unione e i paesi con cui essa ha costituito un’unione doganale e nel caso in cui né l’IVA né le accise sono state versate.

Esempio

:

Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Belgio ed immagazzinate in un deposito fiscale; il pagamento dell’IVA e delle accise viene sospeso.

96.

Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui l’IVA o, se del caso, le accise sono state versate e il pagamento dell’altra imposta è stato sospeso.

Spiegazione

:

Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l’Unione e i paesi con cui essa ha costituito un’unione doganale e nel caso in cui l’IVA o le accise sono state versate e il pagamento dell’altra imposta è stato sospeso.

Esempio

:

Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Francia ed immagazzinate in un deposito fiscale; l’IVA è stata versata e il pagamento delle accise è sospeso.

Codici dei regimi utilizzati nel contesto delle dichiarazioni in dogana

Colonne [intestazione della tabella nell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446]

Dichiarazioni

Codici dei regimi a livello di Unione, se del caso

B1

Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione

10, 11, 23, 31

B2

Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento passivo

21, 22

B3

Dichiarazione per il deposito doganale di merci unionali

76, 77

B4

Dichiarazione di spedizione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

10

C1

Dichiarazione semplificata di esportazione

10, 11, 23, 31

H1

Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione per uso finale

01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68

H2

Regime speciale - deposito - dichiarazione di deposito doganale

71

H3

Regime speciale - uso specifico - dichiarazione di ammissione temporanea

53

H4

Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento attivo

51

H5

Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

40, 42, 61, 63, 95, 96

H6

Dichiarazione in dogana nel traffico postale per l’immissione in libera pratica

01, 07, 40

I1

Dichiarazione semplificata di importazione

01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68

1/11.   Regime complementare

Se questo dato è utilizzato per indicare un regime unionale, il primo carattere del codice identifica una categoria di misure come indicato di seguito:

Perfezionamento attivo

Axx

Perfezionamento passivo

Bxx

Franchigie

Cxx

Ammissione temporanea

Dxx

Prodotti agricoli

Exx

Altro

Fxx


Perfezionamento attivo (Articolo 256 del codice)

Regime

Codice

Importazione

 

Merci vincolate a un regime di perfezionamento attivo (solo IVA)

A04


Perfezionamento passivo (articolo 259 del codice)

Regime

Codice

Importazione

 

Prodotti trasformati rispediti dopo riparazione sotto garanzia a norma dell’articolo 260 del codice (riparazione gratuita di merci)

B02

Prodotti trasformati rispediti dopo sostituzione sotto garanzia a norma dell’articolo 261 del codice (sistema degli scambi standard)

B03

Prodotti trasformati rispediti - solo IVA

B06

Esportazione

 

Merci importate per perfezionamento attivo esportate per riparazione nel quadro del perfezionamento passivo

B51

Merci importate per perfezionamento attivo esportate per sostituzione sotto garanzia

B52

Perfezionamento passivo nel quadro degli accordi con paesi terzi, eventualmente combinato con un perfezionamento passivo IVA

B53

Solo perfezionamento passivo IVA

B54


Franchigie [Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (7)]

 

N. dell’articolo

Codice

Franchigia dai dazi all’importazione

 

 

Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nell’Unione

3

C01

Beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l’interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell’Unione (esenzione dai dazi soggetta a impegno)

9, paragrafo 1

C42

Beni personali appartenenti a persone fisiche che hanno intenzione di trasferire la loro residenza normale nell’Unione (ammissione in franchigia soggetta a impegno)

10

C43

Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio

12, paragrafo 1

C02

Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio dichiarati per l’immissione in libera pratica nei due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)

12, paragrafo 1, 15, paragrafo 1 a)

C60

Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio

12, paragrafo 2

C03

Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio dichiarati per l’immissione in libera pratica nei due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)

12, paragrafo 2, 15, paragrafo 1, lettera a)

C61

Beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale dell’Unione

17

C04

Beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio doganale dell’Unione

20

C44

Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti

21

C06

Spedizioni di valore trascurabile

23

C07

Spedizioni inviate da un privato a un altro privato

25

C08

Beni d’investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nell’Unione

28

C09

Beni d’investimento e altri beni strumentali appartenenti a persone che esercitano una libera professione e a persone giuridiche che esercitano un’attività senza scopo di lucro

34

C10

Prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’apicoltura, dell’orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell’Unione

35

C45

Prodotti della pesca o della piscicoltura praticate da pescatori unionali nei laghi e corsi d’acqua limitrofi a uno Stato membro e a un paese terzo, nonché prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d’acqua da cacciatori unionali.

38

C46

Sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali, destinati alla lavorazione di fondi situati nel territorio doganale dell’Unione in prossimità immediata di un paese terzo

39

C47

Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ed esenti da IVA

41

C48

Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1186/2009

42

C11

Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1186/2009

43

C12

Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

44-45

C13

Attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all’esterno dell’Unione

51

C14

Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca

53

C15

Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali

54

C16

Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici

57

C17

Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali

59

C18

Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali

60

C19

Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di prima necessità importate da enti statali o da altri enti riconosciuti

61, paragrafo 1 a)

C20

Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di qualsiasi natura inviate a titolo gratuito per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose

61, paragrafo 1 b)

C49

Merci inviate a enti caritativi o filantropici - beni strumentali e materiale d’ufficio inviati a titolo gratuito

61, paragrafo 1 c)

C50

Oggetti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti

66

C21

Oggetti di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili).

67, paragrafo 1 a) e paragrafo 2

C22

Oggetti di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

67, paragrafo 1 b) e paragrafo 2

C23

Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati dalle stesse persone disabili per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

68, paragrafo 1 a) e paragrafo 2

C24

Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

68, paragrafo 1 b) e paragrafo 2

C25

Merci importate e destinate alle vittime di calamità

74

C26

Decorazioni concesse da governi di paesi terzi a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell’Unione

8i, lettera a)

C27

Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, concessi in un paese terzo a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell’Unione

81, lettera b)

C51

Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti nel territorio doganale dell’Unione

81, lettera c)

C52

Premi, trofei e ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale

81, lettera d)

C53

Oggetti importati nel territorio doganale dell’Unione da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo e in tale occasione li hanno ricevuti in regalo dalle autorità ospiti

82 a)

C28

Oggetti importati nel territorio doganale dell’Unione da persone che effettuano una visita ufficiale nel territorio doganale dell’Unione e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti

82 b)

C54

Oggetti offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un’autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo, che svolga attività di pubblico interesse, a un’autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel territorio doganale dell’Unione, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia

82 c)

C55

Merci destinate all’uso di sovrani e di capi di Stato

85

C29

Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale

86

C30

Stampati a carattere pubblicitario

87

C31

Oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine

89

C56

Piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale dell’Unione, destinati a un’esposizione o a una manifestazione simile

90, paragrafo 1, lettera a)

C32

Merci importate unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi fabbricati fuori del territorio doganale dell’Unione e presentate a un’esposizione o a una manifestazione simile

90, paragrafo 1, lettera b)

C57

Materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati ecc., che sono utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in un’esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione

90, paragrafo 1, lettera c)

C58

Stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari illustrati o non illustrati, fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale dell’Unione e presentate in un’esposizione o manifestazione simile

90, paragrafo 1, lettera d)

C59

Merci importate per esami, analisi o prove

95

C33

Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d’autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale

102

C34

Documentazione a carattere turistico

103

C35

Documentazione di varia natura

104

C36

Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto

105

C37

Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto

106

C38

Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali

107

C39

Materiali per cimiteri e monumenti commemorativi delle vittime di guerra

112

C40

Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre

113

C41

Franchigia dai dazi all’esportazione

 

 

Spedizioni di valore trascurabile

114

C73

Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un’azienda agricola dall’Unione in un paese terzo

115

C71

Prodotti dell’agricoltura o dell’allevamento ottenuti nel territorio doganale dell’Unione su fondi limitrofi coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in un paese terzo, in prossimità immediata del territorio doganale dell’Unione.

116

C74

Sementi destinate a essere utilizzate per la coltivazione di fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell’Unione e coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda ha sede in detto territorio doganale in prossimità immediata di tale paese terzo.

119

C75

Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione

121

C72


Ammissione temporanea

Regime

Articolo n. del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Codice

Palette (compresi accessori e attrezzature connessi)

208 e 209

D01

Container (compresi accessori e attrezzature/componenti connessi)

210 e 211

D02

Mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e per vie navigabili interne

212

D03

Mezzi di trasporto per persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell’Unione o per persone che preparano il trasferimento della propria residenza normale al di fuori di tale territorio

216

D30

Effetti personali dei viaggiatori e merci da utilizzare nel quadro di un’attività sportiva

219

D04

Materiale destinato al conforto dei marittimi

220

D05

Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

221

D06

Materiale medico-chirurgico e di laboratorio

222

D07

Animali (di età minima di dodici mesi)

223

D08

Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera

224

D09

Supporti del suono, di immagini o d’informazione

225

D10

Materiale promozionale

225

D11

Materiali professionali

226

D12

Materiali pedagogici e scientifici

227

D13

Imballaggi, pieni

228

D14

Imballaggi, vuoti

228

D15

Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi

229

D16

Utensili e strumenti speciali

230

D17

Merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni (sei mesi)

231, lett. a)

D18

Merci importate nel quadro di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti

231, lett. b)

D19

Merci da impiegare per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro

231, lett. c)

D20

Campioni

232

D21

Mezzi di produzione sostitutivi (sei mesi)

233

D22

Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita

234, paragrafo 1

D23

Spedizioni in visione (sei mesi)

234, paragrafo 2

D24

Oggetti d’arte o da collezione e oggetti di antiquariato

234, paragrafo 3, lett. a)

D25

Merci importate per essere vendute all’asta

234, paragrafo 3, lettera b)

D26

Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature

235

D27

Merci importate in situazioni particolari senza incidenza sul piano economico

236, lett. b)

D28

Merci importate per un periodo non superiore ai tre mesi

236, lett. a)

D29

Ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi

206

D51


Prodotti agricoli

Regime

Codice

Importazione

 

Uso del prezzo unitario per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili [articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice e articolo 142, paragrafo 6]

E01

Valori forfettari all’importazione [ad esempio: regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione ] (8)

E02

Esportazione

 

Prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, oggetto di un titolo di esportazione.

E51

Prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, che non richiedono un titolo di esportazione

E52

Prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, esportati in quantitativi limitati, che non richiedono un titolo di esportazione

E53

Prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, subordinati a un titolo di restituzione.

E61

Prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, non subordinati a un titolo di restituzione.

E62

Prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, esportati in quantità limitata, senza un titolo di restituzione.

E63

Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta una restituzione e di cui non si tiene conto per il calcolo delle aliquote minime di controllo

E71

Approvvigionamento di merci ammissibili alle restituzioni (articolo 33 del regolamento (CE) n. 612/2009) (9)

E64

Entrata nel deposito di approvvigionamento (articolo 37 del regolamento (CE) n. 612/2009)

E65


Altro

Regime

Codice

Importazione

 

Esenzione dai dazi all’importazione per merci in reintroduzione (articolo 203 del codice)

F01

Esenzione dai dazi all’importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all’articolo 159 del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci agricole)

F02

Esenzione dai dazi all’importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all’articolo 158, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, merci riparate o riattate)

F03

I prodotti trasformati che ritornano nell’Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo (articolo 205, paragrafo 1, del codice)

F04

Esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA e/o dalle accise per le merci in reintroduzione (articolo 203 del codice e articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE)

F05

Movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa dal luogo di importazione in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE

F06

Prodotti trasformati che ritornano nell’Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo nei casi in cui il dazio all’importazione è determinato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice (articolo 205, paragrafo 2, del codice)

F07

Merci introdotte nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, del codice)

F15

Merci introdotte nel contesto degli scambi tra l’Unione e i paesi con cui essa ha costituito un’unione doganale

F16

Esenzione dai dazi all’importazione di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato

F21

Esenzione dai dazi all’importazione di prodotti ottenuti da prodotti della pesca e da altri prodotti estratti dal mare prelevati nelle acque territoriali di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione a bordo di navi officina immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato

F22

Merci che, vincolate ad un regime di perfezionamento passivo, sono vincolate ad un regime di deposito doganale senza sospensione delle accise

F31

Merci che, vincolate ad un regime di perfezionamento attivo, sono vincolate ad un regime di deposito doganale senza sospensione delle accise

F32

Merci che, dopo una permanenza in una zona franca, sono vincolate ad un regime di deposito doganale senza sospensione delle accise

F33

Merci che, vincolate ad un regime di uso finale, sono vincolate ad un regime di deposito doganale senza sospensione delle accise

F34

Immissione in libera pratica di prodotti trasformati quando è d’applicazione l’articolo 86, paragrafo 3, del codice

F42

Esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni [direttiva 2009/132/CE del Consiglio (10)

F45

Esportazione

 

Approvvigionamento e rifornimento di combustibile

F61

Merci spedite nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, del codice)

F75

2/1.   Dichiarazione semplificata/Documento precedente

Questo dato è costituito da codici alfanumerici (an..44).

Ciascun codice si compone di quattro elementi. Il primo elemento (a1), rappresentato da una lettera, serve a distinguere le tre categorie indicate di seguito. Il secondo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il terzo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il quarto elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.

Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i quattro elementi sono separati da un trattino (-).

1.   Il primo elemento (a1):

la dichiarazione per la custodia temporanea, rappresentata da «X»

la dichiarazione semplificata o l’iscrizione nelle scritture del dichiarante, rappresentata da «Y»

il documento precedente, rappresentato da «Z».

2.   Il secondo elemento (an..3):

Scegliere l’abbreviazione del documento dall’elenco delle abbreviazioni dei documenti esposto di seguito.

Elenco delle abbreviazioni dei documenti

(Codici numerici estratti dai repertori UN per l’interscambio elettronico di dati per l’amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: Elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).

Elenco dei container

235

Bolle di consegna

270

Distinta del carico

271

Fattura proforma

325

Dichiarazione di custodia temporanea

337

Dichiarazione sommaria di entrata

355

Fattura commerciale

380

Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere

703

Polizza di carico principale

704

Polizza di carico

705

Polizza di carico emessa da uno spedizioniere

714

Lettera di vettura ferroviaria

720

Lettera di vettura stradale

730

Lettera di vettura aerea

740

Lettera di vettura aerea principale

741

Bollettino di spedizione (pacchi postali)

750

Documenti di trasporto multimodale/combinato

760

Manifesto di carico

785

Bordereau

787

Dichiarazione di transito comune/unionale - Spedizioni miste (T)

820

Dichiarazione di transito comune/unionale esterno (T1)

821

Dichiarazione di transito comune/unionale interno (T2)

822

Documento di controllo T5

823

Prova della posizione doganale di merci unionali T2L

825

Carnet TIR

952

Carnet ATA

955

Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante

CLE

Bollettino d’informazione INF3

IF3

Manifesto di carico - procedura semplificata

MNS

Dichiarazione/Notifica MRN

MRN

Dichiarazione di transito unionale interno - articolo 227 del codice

T2F

Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF

T2G

Prova T2M

T2M

Dichiarazione semplificata

SDE

Altro

ZZZ

Il codice «CLE» incluso in questo elenco corrisponde a «data e riferimento dell’iscrizione nelle scritture del dichiarante» (articolo 182, paragrafo 1, del codice). La data ha la seguente struttura: aaaammgg.

3.   Il terzo elemento (an..35):

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

Se l’MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

Campo

Contenuto

 

Formato

Esempi

1

Ultime due cifre dell’anno di accettazione formale della dichiarazione (AA)

 

n2

15

2

Identificativo del paese nel quale è stata presentata la dichiarazione/prova della posizione doganale di merci unionali/notifica (codice paese alpha 2)

 

a2

RO

3

Identificativo unico del messaggio per anno e per paese

 

an12

9876AB889012

4

Identificativo del regime

 

a1

B

5

Cifra di controllo

 

an1

5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra

Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell’anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere nell’MRN il numero di riferimento dell’ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.

Il campo 4 deve essere compilato con l’identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.

Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l’MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN.

Codici da utilizzare nel campo 4 identificativo del regime

Codice

Regime

Colonne corrispondenti nella tabella del titolo I, capo 1

A

Solo esportazione

B1, B2, B3 o C1

B

Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita

Combinazioni di A1 o A2 con B1, B2, B3 o C1

C

Solo dichiarazione sommaria di uscita

A1 o A2

D

Notifica di riesportazione

A3

E

Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali

B4

J

Solo dichiarazione di transito

D1, D2 o D3

K

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita

Combinazioni di D1, D2 o D3 con A1 o A2

L

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata

Combinazioni di D1, D2 o D3 con F1a, F2a, F3a, F4a o F5

M

Prova della posizione doganale di merci unionali/Manifesto doganale delle merci

E1, E2

R

Solo dichiarazione d’importazione

H1, H2, H3, H4, H6 o I1

S

Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata

Combinazioni di H1, H2, H3, H4, H6 o I1 con F1a, F2a, F3a, F4a o F5

T

Solo dichiarazione sommaria di entrata

F1a, F1b, F1c, F1d, F2a, F2b, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a, F4b, F4c o F5

U

Dichiarazione di custodia temporanea

G4

V

Introduzione di merci in relazione a territori fiscali speciali

H5

W

Dichiarazione di custodia temporanea e dichiarazione sommaria di entrata

Combinazioni di G4 con F1a, F2a, F3a, F4a o F5

4.   Il quarto elemento (an.. 5)

Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nella dichiarazione sommaria o nel documento precedente.

Esempi:

l’articolo interessato della dichiarazione era al 5° posto nel documento di transito T1 (documento precedente) al quale l’ufficio di destinazione ha assegnato il numero «238 544». Il codice corrispondente è pertanto «Z-821-238544-5» («Z» per documento precedente, «821» per la procedura di transito, «238544» per il numero di registrazione del documento (o l’MRN per le operazioni NCTS) e «5» per il numero dell’articolo),

le merci sono state dichiarate mediante una dichiarazione semplificata. È stato assegnato l’MRN 14DE9876AB889012X1. Nella dichiarazione complementare il codice sarà pertanto «Y-SDE-14DE9876AB889012X1». («Y» per la dichiarazione semplificata, «SDE» per la dichiarazione semplificata, «14DE9876AB889012X1» per l’MRN del documento).

Se il documento di cui sopra è redatto utilizzando la dichiarazione in dogana su carta (DAU), l’abbreviazione si compone dei codici previsti per la prima suddivisione del dato 1/1 Tipo di dichiarazione (IM, EX, CO e UE).

Se, in caso di dichiarazioni di transito su carta, occorre inserire più di un riferimento e gli Stati membri prevedono l’utilizzo di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali

2/2   Menzioni speciali

Le menzioni speciali che riguardano l’ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione in oggetto a meno che la legislazione unionale non preveda che il codice sostituisca il testo.

Esempio: in caso d’identità tra dichiarante e speditore, si deve inserire il codice 00300.

La legislazione unionale prevede che alcune menzioni speciali vadano inserite nei dati diversi dal dato 2/2 Menzioni speciali. La codificazione di queste ultime è tuttavia uguale a quella delle menzioni da inserire specificamente nel dato 2/2 Menzioni speciali.

Menzioni speciali - Codice XXXXX

Categoria generale — Codice 0xxxx

Base giuridica

Oggetto

Menzioni speciali

Codice

Articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Domanda di autorizzazione per l’utilizzo di un regime speciale diverso dal transito sulla base della dichiarazione in dogana

«Autorizzazione semplificata»

00100

Titolo II dell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Numerosi documenti o parti

«Vari»

00200

Titolo II dell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Identità tra dichiarante e speditore

«Speditore»

00300

Titolo II dell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Identità tra dichiarante e esportatore

«Esportatore»

00400

Titolo II dell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Identità tra dichiarante e destinatario

«Destinatario»

00500

Articolo 177, paragrafo 1, del codice

Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse

Aliquota più elevata del dazio all’importazione o all’esportazione

00600


Importazione: codice 1xxxx

Base giuridica

Oggetto

Menzioni speciali

Codice

Articolo n. 241, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Appuramento del perfezionamento attivo

«PA» e il pertinente «numero di autorizzazione o numero INF …»

10 200

Articolo n. 241, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Appuramento del perfezionamento attivo (misure specifiche di politica commerciale)

PA MPC

10 300

Articolo n. 238 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Appuramento dell’ammissione temporanea

«AT» e il pertinente «numero di autorizzazione …»

10 500

Titolo II dell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Situazioni relative a polizze di carico vendibili «con girata in bianco», in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario

«Destinatario sconosciuto»

10 600

Articolo 86, paragrafo 2, del codice

Richiesta di utilizzare la classificazione tariffaria iniziale delle merci nelle situazioni di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del codice

«Classificazione tariffaria iniziale»

10 700


Transito: codice 2xxxx

Base giuridica

Oggetto

Menzioni speciali

Codice

Articolo 18 del «regime comune di transito» (11)

Esportazione da un paese EFTA soggetta a restrizioni o esportazione dall’Unione soggetta a restrizioni

 

20 100

Articolo 18 del «regime comune di transito»

Esportazione da un paese EFTA soggetta a dazi o esportazione dall’Unione soggetta a dazi

 

20200

Articolo 18 del «regime comune di transito»

Esportazione

«Esportazione»

20 300


Esportazione: codice 3xxxx

Base giuridica

Oggetto

Menzioni speciali

Codice

Articolo 254, paragrafo 4, lettera b), del codice

Esportazioni di merci soggette al regime di uso finale

«E-U»

30 300

Articolo n. 160 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Richiesta di un bollettino di informazione INF 3

«INF3»

30 400

Articolo 329, paragrafo 6

Richiesta che l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in consegna nel quadro di un contratto di trasporto unico per il trasporto delle merci fuori dal territorio doganale dell’Unione sia l’ufficio doganale di uscita.

Ufficio doganale di uscita

30 500

Titolo II dell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Situazioni relative a polizze di carico vendibili «con girata in bianco», in caso di dichiarazioni sommarie di uscita per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario

«Destinatario sconosciuto»

30 600


Altro: codice 4xxxx

Base giuridica

Oggetto

Menzioni speciali

Codice

Articolo 123 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Richiesta di prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali

«Prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali»

40 100

2/3   Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

a)

I documenti, i certificati e le autorizzazioni unionali o internazionali presentati a sostegno della dichiarazione e i riferimenti complementari devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L’elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.

b)

I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della dichiarazione e i riferimenti complementari devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I (ad esempio: 2123, 34d5), eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

2/7.   Identificazione del deposito

Il codice da introdurre prevede la seguente struttura, composta di due elementi:

il carattere che identifica il tipo di deposito:

R

deposito doganale pubblico di tipo I

S

deposito doganale pubblico di tipo II

T

deposito doganale pubblico di tipo III

U

deposito doganale privato

V

strutture di deposito per la custodia temporanea di merci

S

deposito non doganale

Z

zona franca

il numero di identificazione attribuito dallo Stato membro al momento del rilascio dell’autorizzazione quando tale autorizzazione è rilasciata

3/1   Esportatore

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni in dogana su carta e gli Stati membri prevedono l’uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali

3/2.   N. di identificazione dell’esportatore

Il codice EORI è strutturato nel modo seguente:

Campo

Contenuto

Formato

1

Identificativo dello Stato membro (codice paese)

a2

2

Identificativo unico in uno Stato membro

an..15

Codice paese: si deve utilizzare il codice paese definito nel titolo I per quanto riguarda il dato 3/1 Esportatore.

La struttura di un numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo e comunicato all’Unione è la seguente:

Campo

Contenuto

Formato

1

Codice paese

a2

2

Numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo

an..15

Codice paese: si deve utilizzare il codice paese definito nel titolo I per quanto riguarda il dato 3/1 Esportatore.

3/9.   Destinatario

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni in dogana su carta e gli Stati membri prevedono l’uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali

3/21.   Codice di qualifica del rappresentante

Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell’indirizzo completi:

2.

Rappresentante (rappresentanza diretta ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del codice)

3.

Rappresentante (rappresentanza diretta ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del codice)

Se il codice è stampato su supporto cartaceo, esso viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

3/37.   N. di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento

Questo dato è costituito da due elementi:

1.   Codice ruolo

Le seguenti parti possono essere dichiarate:

Codice ruolo

Parte

Descrizione

CS

Consolidatore

Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un’unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l’attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali

MF

Fabbricante

Parte che fabbrica le merci

FW

Spedizioniere

Parte che organizza la spedizione di merci

WH

Depositario

Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

2.   N. di identificazione della parte

La struttura del numero corrisponde alla struttura specificata per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/40.   N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi

Questo dato è costituito da due elementi:

1.   Codice ruolo

Le seguenti parti possono essere dichiarate:

Codice ruolo

Parte

Descrizione

FR1

Importatore

Persona o persone designate o riconosciute come debitrici dell’imposta sul valore aggiunto da parte dello Stato membro di importazione in conformità all’articolo 201 della direttiva 2006/112/CE

FR2

Acquirente

Persona debitrice dell’imposta sul valore aggiunto sull’acquisto intraunionale di beni nello Stato membro di destinazione finale in conformità all’articolo 200 della direttiva 2006/112/CE

FR3

Rappresentante fiscale

Rappresentante fiscale debitore dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di importazione nominato dall’importatore

FR4

Titolare dell’autorizzazione di dilazione di pagamento

Il soggetto passivo o la persona debitrice del pagamento o un’altra persona che ha beneficiato di una dilazione di pagamento a norma dell’articolo 211 della direttiva 2006/112/CE

2.   Il numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto è strutturato come segue:

Campo

Contenuto

Formato

1

Identificativo dello Stato membro di rilascio (codice ISO 3166 - alpha 2 -; la Grecia può utilizzare EL)

a2

2

Numero individuale attribuito dagli Stati membri per l’identificazione dei soggetti passivi di cui all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE

an..15

4/1.   Condizioni di consegna

I codici e le indicazioni che devono eventualmente figurare nelle prime due suddivisioni sono i seguenti:

Prima suddivisione

Significato

Seconda suddivisione

Codice Incoterm

Incoterm - CCI/CEE

Luogo da precisare

Codice applicabile al trasporto stradale e ferroviario

 

 

DAF (Incoterm 2000)

Reso frontiera

Luogo convenuto

Codici applicabili a tutti i modi di trasporto

 

 

EXW (Incoterm 2010)

Franco fabbrica

Luogo convenuto

FCA (Incoterm 2010)

Franco vettore

Luogo convenuto

CPT (Incoterm 2010)

Trasporto pagato fino a

Luogo di destinazione convenuto

CIP (Incoterm 2010)

Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a

Luogo di destinazione convenuto

DAT (Incoterm 2010)

Reso al terminal

Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione

DAP (Incoterm 2010)

Reso al luogo di destinazione

Luogo di destinazione convenuto

DDP (Incoterm 2010)

Reso sdoganato

Luogo di destinazione convenuto

DDU (Incoterm 2000)

Reso non sdoganato

Luogo di destinazione convenuto

Codici applicabili al trasporto marittimo e in acque interne

 

 

FAS (Incoterm 2010)

Franco sotto bordo

Porto d’imbarco convenuto

fob (Incoterm 2010)

Franco a bordo

Porto d’imbarco convenuto

CFR (Incoterm 2010)

Costo e nolo

Porto di destinazione convenuto

cif (Incoterm 2010)

Costo, assicurazione e nolo

Porto di destinazione convenuto

DES (Incoterm 2000)

Franco nave (Ex ship)

Porto di destinazione convenuto

DEQ (Incoterm 2000)

Franco banchina

Porto di destinazione convenuto

XXX

Altre condizioni di consegna

Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto

4/2.   Metodo di pagamento delle spese di trasporto

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

A

Pagamento in contanti

B

Pagamento con carta di credito

C

Pagamento con assegno

D

Altri (per esempio, con addebito su un conto)

H

Trasferimento elettronico dei fondi

Y

Titolare del conto presso il trasportatore

Z

Non prepagato

4/3.   Calcolo delle imposte

I codici applicabili sono i seguenti:

Dazi doganali

A00

Dazi antidumping definitivi

A30

Dazi antidumping provvisori

A35

Dazi compensativi definitivi

A40

Dazi compensativi provvisori

A45

IVA

B00

Tasse all’esportazione

C00

Tasse all’esportazione di prodotti agricoli

C10

Dazi percepiti per altri paesi

E00

4/8.   Calcolo delle imposte

I seguenti codici possono essere utilizzati dagli Stati membri:

A

Pagamento in contanti

B

Pagamento con carta di credito

C

Pagamento con assegno

D

Altri (ad esempio, con addebito sul conto di uno spedizioniere doganale)

E

Dilazione di pagamento

G

Dilazione di pagamento — regime IVA (articolo 211 della direttiva 2006/112/CE)

H

Trasferimento elettronico dei fondi

J

Pagamento da parte dell’amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi

K

Credito accise o rimborso accise

P

Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale

R

Garanzia dell’importo da corrispondere

S

Garanzia individuale

T

Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale

U

Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione permanente

V

Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione individuale

O

Garanzia presso l’organismo d’intervento

4/9.   Aggiunte e detrazioni

Aggiunte (definite agli articoli 70 e 71 del codice):

AB

:

le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto

AD

:

container e imballaggio

AE

:

materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate

AF

:

utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate

AG

:

materiali consumati nella produzione delle merci importate

AH

:

i lavori di ingegneria, di sviluppo, d’arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell’Unione europea e necessari per produrre le merci importate

AI

:

corrispettivi (royalty) e diritti di licenza

AJ

:

proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva che ritornino al venditore

AK

:

le spese di trasporto, le spese di carico e movimentazione e le spese di assicurazione fino al luogo di introduzione nell’Unione europea

AL

:

pagamenti indiretti e altri pagamenti (articolo 70 del codice)

AN

:

Aggiunte sulla base di una decisione concessa in conformità all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Detrazioni (definite all’articolo 72 del codice):

BA

:

le spese di trasporto dopo l’arrivo nel luogo di introduzione

BB

:

le spese relative a lavori di costruzione, installazione, montaggio, manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l’importazione

BC

:

i dazi all’importazione o gli altri oneri da pagare nell’Unione a motivo dell’importazione o della vendita delle merci

BD

:

gli oneri per interessi

BE

:

le spese relative al diritto di riproduzione nell’Unione europea delle merci importate;

BF

:

le commissioni di acquisto.

BG

:

Detrazioni sulla base di una decisione concessa in conformità all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

4/13.   Indicatori di valutazione

Il codice è costituito da quattro cifre, ciascuna delle quali è «0» o «1».

Ciascuna cifra «1» o «0» indica se un indicatore di valutazione è pertinente per la valutazione delle merci in questione.

1a cifra: relazioni tra le parti, se queste hanno influenzato il prezzo o no

2a cifra: restrizioni per la cessione o l’utilizzazione delle merci da parte del compratore a norma dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del codice

3a cifra: la vendita o il prezzo sono subordinati a condizioni o prestazioni a norma dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice

4a cifra: la vendita è subordinata a un accordo in base al quale una parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva ritorna, direttamente o indirettamente, al venditore.

Esempio: se le merci sono soggette a relazioni tra le parti, ma non a una delle altre situazioni definite nella 2a, 3a e 4a cifra, si dovrebbe utilizzare la combinazione di codice «1000».

4/16.   Metodo di valutazione

Le disposizioni utilizzate per la determinazione del valore in dogana delle merci importate sono codificate nel modo seguente:

Codice

Articolo pertinente del codice

Metodo

1

70

Valore di transazione delle merci importate

2

74, paragrafo 2, lettera a)

Valore di transazione di merci identiche

3

74, paragrafo 2, lettera b)

Valore di transazione di merci similari

4

74, paragrafo 2, lettera c)

Metodo deduttivo

5

74, paragrafo 2, lettera d)

Metodo del valore calcolato

6

74, paragrafo 3

Valore basato sui dati disponibili (metodo residuale)

4/17.   Preferenza

Queste informazioni sono costituite da codici a tre cifre comprendenti un elemento a una cifra ripreso dal punto 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso dal punto 2.

I codici applicabili sono:

1.   Prima cifra del codice

1.

Regime tariffario «erga omnes»

2.

Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)

3.

Preferenze tariffarie diverse da quelle di cui al codice 2

4.

Dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale conclusi dall’Unione europea

5.

Preferenze nel quadro di scambi con territori fiscali speciali

2.   Le due cifre seguenti del codice

00.

Nessuno dei casi seguenti

10.

Sospensione tariffaria

18.

Sospensione tariffaria con certificato che conferma la natura particolare del prodotto

19.

Sospensione temporanea per i prodotti importati con certificato di idoneità alla navigazione aerea

20.

Contingente tariffario (12)

25

Contingente tariffario con certificato che conferma la natura particolare del prodotto (12)

28.

Contingente tariffario previo perfezionamento passivo (12)

50.

Certificato che conferma la natura particolare del prodotto

5/6.   Ufficio di destinazione (e paese)

I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

i primi due caratteri (a2) individuano il paese con il codice paese specificato per il n. di identificazione dell’esportatore,

i sei caratteri seguenti (an6) individuano l’ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:

i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE (13) del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire «000».

Esempio: BEBRU000 si scompone come segue: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = codice UN/LOCODE del nome del luogo per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

5/23.   Ubicazione delle merci

Utilizzare i codici paesi ISO alpha 2 di cui al campo 1 del dato 3/1 Esportatore.

Per il tipo di luogo, utilizzare i codici indicati di seguito:

A

Luogo designato

B

Luogo autorizzato

C

Luogo approvato

D

Altro

Per l’identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

Qualificatore

Identificativo

Descrizione

T

Codice postale

Utilizzare il codice postale del luogo.

U

UN/LOCODE

Utilizzare i codici definiti nell’elenco di codici paese UN/LOCODE.

V

Identificativo dell’ufficio doganale

Utilizzare i codici specificati nel dato 5/6 Ufficio di destinazione e paese

W

Coordinate GPS

Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest.

Esempi: 44.424896°/8.774792° o 50.838068°/4.381508°

X

Codice EORI

Utilizzare il codice di identificazione specificato nella descrizione del dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore. Se l’operatore economico dispone di più locali, il codice EORI deve essere completato con un identificativo unico per il sito in questione.

Y

Numero di autorizzazione

Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire del deposito in cui le merci possono essere esaminate. Se l’autorizzazione riguarda più locali, il numero di autorizzazione deve essere completato con un identificativo unico per il sito in questione.

Z

Testo libero

Indicare l’indirizzo del sito interessato.

Se il codice «X» (codice EORI) o «Y» (numero di autorizzazione) è utilizzato per l’identificazione del sito e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l’identificazione univoca del sito.

7/2.   Container

I codici applicabili sono:

0.

Merci non trasportate in container

1.

Merci trasportate in container

7/4.   Modo di trasporto fino alla frontiera

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice

Descrizione

1

Trasporto via mare

2

Trasporto per ferrovia

3

Trasporto su strada

4

Trasporto aereo

5

Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)

7

Installazioni di trasporto fisse

8

Trasporto per via navigabile interna

9

Modo sconosciuto (propulsione propria)

7/6.   Identità del mezzo di trasporto effettivo che attraversa la frontiera

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice

Descrizione

10

Numero IMO di identificazione della nave

40

Numero del volo IATA

7/7.   Identità del mezzo di trasporto alla partenza

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice

Descrizione

10

Numero IMO di identificazione della nave

11

Nome della nave

20

Numero del vagone

30

Numero di immatricolazione del veicolo stradale

40

Numero del volo IATA

41

Numero di registrazione dell’aeromobile

80

Numero europeo di identificazione delle navi (codice ENI)

81

Nome dell’imbarcazione utilizzata per la navigazione interna

7/11.   Tipo e dimensioni del container

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice

Descrizione

1

Cisterna con rivestimento «dime»

2

Cisterna con rivestimento epossidico

6

Cisterna pressurizzata

7

Cisterna refrigerante

9

Cisterna di acciaio inossidabile

10

Container refrigerato di 40 piedi senza controllo attivo della temperatura

12

Europaletta - 80 × 120 cm

13

Paletta scandinava - 100 × 120 cm

14

Rimorchio

15

Container refrigerato di 20 piedi senza controllo attivo della temperatura

16

Paletta scambiabile

17

Semirimorchio

18

Container cisterna di 20 piedi

19

Container cisterna di 30 piedi

20

Container cisterna di 40 piedi

21

Container IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

22

Container IC di 30 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

23

Container IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

24

Cisterna frigorifera di 20 piedi

25

Cisterna frigorifera di 30 piedi

26

Cisterna frigorifera di 40 piedi

27

Container cisterna IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

28

Container cisterna IC di 30 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

29

Container cisterna IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

30

Cisterna frigorifera IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

31

Container di 30 piedi con controllo della temperatura

32

Cisterna frigorifera IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

33

Cassa mobile di lunghezza inferiore a 6,15 metri

34

Cassa mobile di lunghezza compresa fra 6,15 metri e 7,82 metri

35

Cassa mobile di lunghezza compresa fra 7,82 metri e 9,15 metri

36

Cassa mobile di lunghezza compresa fra 9,15 metri e 10,90 metri

37

Cassa mobile di lunghezza compresa fra 10,90 metri e 13,75 metri

38

Paletta a cassa («Totebin»)

39

Container di 20 piedi con controllo della temperatura

40

Container di 40 piedi con controllo della temperatura

41

Container refrigerato di 30 piedi senza controllo attivo della temperatura

42

Rimorchi doppi

43

Container di lunghezza interna di 20 piedi con tetto apribile («open top»)

44

Container di lunghezza interna di 20 piedi con tetto fisso («closed top»)

45

Container di lunghezza interna di 40 piedi con tetto fisso («closed top»)

7/12.   Stato di riempimento del container

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice

Descrizione

Significato

A

Vuoto

Indica che il container è vuoto.

B

Non vuoto

Indica che il container non è vuoto.

7/13.   Tipo di fornitore di attrezzature

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Codice

Descrizione

1

Fornito dallo spedizioniere

2

Fornito dal vettore

8/2.   Tipo di garanzia

Codici relativi ai tipi di garanzia

I codici applicabili sono i seguenti:

Descrizione

Codice

Esonero dalla garanzia (articolo 95, paragrafo 2, del codice)

0

Garanzia globale (articolo 89, paragrafo 5, del codice)

1

Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice)

2

Garanzia isolata in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia (articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del codice)

3

Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice e articolo 160)

4

Esonero dalla garanzia quando l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) (articolo 89, paragrafo 9, del codice)

5

Garanzia isolata in un’altra forma che garantisca in modo equivalente il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri (articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice)

7

Garanzia non richiesta per alcuni organismi pubblici (articolo 89, paragrafo 7, del codice)

8

Garanzia fornita per le merci spedite in regime TIR

B

Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse [articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice]

C

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell’articolo 81, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 [articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice]

D

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell’articolo 81, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 [articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice]

E

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell’articolo 81, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 [articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice]

F

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell’articolo 81, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 [articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice]

G

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito unionale a norma dell’articolo 89, paragrafo 8, lettera d), del codice)

H

TITOLO III

Versioni linguistiche e relativi codici

Tabella delle versioni linguistiche e dei relativi codici

Versioni linguistiche

Codici

BG Ограничена валидност

CS Omezená platnost

DA Begrænset gyldighed

DE Beschränkte Geltung

EE Piiratud kehtivus

EL Περιορισμένη ισχύς

ES Validez limitada

FR Validité limitée

HR Ograničena valjanost

IT Validità limitata

LV Ierobežots derīgums

LT Galiojimas apribotas

HU Korlátozott érvényű

MT Validità limitata

NL Beperkte geldigheid

PL Ograniczona ważność

PT Validade limitada

RO Validitate limitată

SL Omejena veljavnost

SK Obmedzená platnost’

FI Voimassa rajoitetusti

SV Begränsad giltighet

EN Limited validity

Validità limitata - 99200

BG Освободено

CS Osvobození

DA Fritaget

DE Befreiung

EE Loobutud

EL Απαλλαγή

ES Dispensa

FR Dispense

HR Oslobođeno

IT Dispensa

LV Derīgs bez zīmoga

LT Leista neplombuoti

HU Mentesség

MT Tneħħija

NL Vrijstelling

PL Zwolnienie

PT Dispensa

RO Dispensă

SL Opustitev

SK Upustenie

FI Vapautettu

SV Befrielse.

EN Waiver

Dispensa - 99201

BG Алтернативно доказателство

CS Alternativní důkaz

DA Alternativt bevis

DE Alternativnachweis

EE Alternatiivsed tõendid

EL Εναλλακτική απόδειξη

ES Prueba alternativa

FR Preuve alternative

HR Alternativni dokaz

IT Prova alternativa

LV Alternatīvs pierādījums

LT Alternatyvusis įrodymas

HU Alternatív igazolás

MT Prova alternattiva

NL Alternatief bewijs

PL Alternatywny dowód

PT Prova alternativa

RO Probă alternativă

SL Alternativno dokazilo

SK Alternatívny dôkaz

FI Vaihtoehtoinen todiste

SV Alternativt bevis

EN Alternative proof

Prova alternativa - 99202

BG Различия: митническо учреждение, където са представени стоките …… (наименование и държава)

CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (název a země)

DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land)

DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)

EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …….(nimi ja riik)

EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)

ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país)

FR Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays)

HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)

IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)

LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …… (nosaukums un valsts)

LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …… (pavadinimas ir valstybė)

HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország)

MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …… (isem u pajjiż)

NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)

PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar …… (nazwa i kraj)

PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país)

RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …… (nume și țara)

SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …… (naziv in država)

SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený …… (názov a krajina).

FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)

SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)

EN Differences: office where goods were presented …… (name and country)

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci.... (nome e paese) – 99 203

BG Извеждането от …………… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č …

DA Udpassage fra …………… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

DE Ausgang aus ……………- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

EE … territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…

EL Η έξοδος από …………… υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

ES Salida de …………… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …

FR Sortie de …………… soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no …

HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/Direktive/Odluke br. …

IT Uscita dalla ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

LV Izvešana no …………… piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,

LT Išvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,

HU A kilépés …………… területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

MT Ħruġ mill- …………… suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …

NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

PL Wyprowadzenie z …………… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

PT Saída da …………… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o …

RO Ieșire din ……………supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr …

SL Iznos iz …………… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

SK Výstup z ……………podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č ….

FI …………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

SV Utförsel från …………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

EN Exit from …………… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …

Exit from …………… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No ... – 99 204

BG Одобрен изпращач

CS Schválený odesílatel

DA Godkendt afsender

DE Zugelassener Versender

EE Volitatud kaubasaatja

EL Εγκεκριμένος αποστολέας

ES Expedidor autorizado

FR Expéditeur agréé

HR Ovlašteni pošiljatelj

IT Speditore autorizzato

LV Atzītais nosūtītājs

LT Įgaliotasis gavėjas

HU Engedélyezett feladó

MT Awtorizzat li jibgħat

NL Toegelaten afzender

PL Upoważniony nadawca

PT Expedidor autorizado

RO Expeditor agreat

SL Pooblaščeni pošiljatelj

SK Schválený odosielateľ

FI Valtuutettu lähettäjä

SV Godkänd avsändare

EN Authorised consignor

Speditore autorizzato - 99206

BG Освободен от подпис

CS Podpis se nevyžaduje

DA Fritaget for underskrift

DE Freistellung von der Unterschriftsleistung

EE Allkirjanõudest loobutud

EL Δεν απαιτείται υπογραφή

ES Dispensa de firma

FR Dispense de signature

HR Oslobođeno potpisa

IT Dispensa dalla firma

LV Derīgs bez paraksta

LT Leista nepasirašyti

HU Aláírás alól mentesítve

MT Firma mhux meħtieġa

NL Van ondertekening vrijgesteld

PL Zwolniony ze składania podpisu

PT Dispensada a assinatura

RO Dispensă de semnătură

SL Opustitev podpisa

SK Upustenie od podpisu

FI Vapautettu allekirjoituksesta

SV Befrielse från underskrift

EN Signature waived

Dispensa dalla firma - 99207

BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE

DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE

HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

IT GARANZIA GLOBALE VIETATA

LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS

MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI

GENERALNEJ

PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

GARANZIA GLOBALE VIETATA - 99208

BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ

DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE

DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

EE PIIRAMATU KASUTAMINE

ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA

FR UTILISATION NON LIMITÉE

HR NEOGRANIČENA UPORABA

IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

MT UŻU MHUX RISTRETT

NL GEBRUIK ONBEPERKT

PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA

RO UTILIZARE NELIMITATĂ

SL NEOMEJENA UPORABA

SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

EN UNRESTRICTED USE

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA - 99209

BG Разни

CS Různí

DA Diverse

DE Verschiedene

EE Erinevad

EL Διάφορα

ES Varios

FR Divers

HR Razni

IT Vari

LV Dažādi

LT Įvairūs

HU Többféle

MT Diversi

NL Diverse

PL Różne

PT Diversos

RO Diverși

SL Razno

SK Rôzne

FI Useita

SV Flera

EN Various

Vari - 99211

BG Насипно

CS Volně loženo

DA Bulk

DE Lose

EE Pakendamata

EL Χύμα

ES A granel

FR Vrac

HR Rasuto

IT Alla rinfusa

LV Berams(lejams)

LT Nesupakuota

HU Ömlesztett

MT Bil-kwantità

NL Los gestort

PL Luzem

PT A granel

RO Vrac

SL Razsuto

SK Voľne ložené

FI Irtotavaraa

SV Bulk

EN Bulk

Alla rinfusa - 99212

BG Изпращач

CS Odesílatel

DA Afsender

DE Versender

EE Saatja

EL Αποστολέας

ES Expedidor

FR Expéditeur

HR Pošiljatelj

IT Speditore

LV Nosūtītājs

LT Siuntėjas

HU Feladó

MT Min jikkonsenja

NL Afzender

PL Nadawca

PT Expedidor

RO Expeditor

SL Pošiljatelj

SK Odosielateľ

FI Lähettäjä

SV Avsändare

EN Consignor

Speditore - 99213


(1)  Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(4)  Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi (GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all’esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell’esportazione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(6)  Regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine (GU L 325 dl 24.11.2006, pag. 12).

(7)  Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

(10)  Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009 , che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

(11)  Convenzione relativa ad un regime comune di transito del 20 maggio 1987 (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

(12)  Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l’applicazione di qualsiasi altra preferenza esistente.

(13)  Raccomandazione 16 su UN/LOCODE — Code for ports and other locations

(14)  Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero dell’Unione con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).


ALLEGATO 12-01

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone

NOTE INTRODUTTIVE

1.

I formati e i codici che figurano nel presente allegato sono applicabili in relazione ai requisiti in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone.

2.

Il titolo I comprende i formati relativi ai dati.

3.

Quando le informazioni per la registrazione degli operatori economici e di altre persone di cui all’allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l’elenco di codici contemplato nel titolo II.

4.

Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a

alfabetico

n

numerico

an

alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

a1

1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

n2

2 caratteri numerici, lunghezza fissa

an3

3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

a..4

fino a 4 caratteri alfabetici

n..5

fino a 5 caratteri numerici

an..6

fino a 6 caratteri alfanumerici

n..7,2

fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

TITOLO I

Formati dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone

N. del dato

Denominazione del dato

Formato del dato

(Tipo/Lunghezza)

Elenco dei codici nel titolo II

(S/N)

Cardinalità

Note

1

Codice EORI

an..17

N

1x

La struttura del codice EORI è definita nel titolo II.

2

Nome completo della persona

an..512

N

1x

 

3

Luogo di stabilimento/residenza:

Via e numero: an..70

Codice postale: an..9

Città: an..35

Codice paese: a2

N

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito nel titolo II per quanto riguarda il dato 1 codice EORI.

4

Stabilimento nel territorio doganale dell’Unione

n1

S

1x

 

5

Codice(i) di identificazione IVA

Codice paese: a2

Codice di identificazione IVA an..15

N

99x

Il formato del numero di identificazione IVA è definito all’articolo 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

6

Status giuridico

an..50 +

N

1x

 

7

Dati di contatto

Nome della persona di contatto: an..70

Via e numero: an..70

Codice postale: an..9

Città: an..35

telefono: an..50 +

numero di fax an..50 +

Indirizzo di posta elettronica an..50

N

9x

 

8

Numero di identificazione unico del paese terzo

an..17

N

99x

 

9

Accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3

n1

S

1x

 

10

Nome abbreviato

an..70

N

1x

 

11

Data di stabilimento

n8

N

1x

 

12

Tipologia di persona

n1

S

1x

 

13

Attività economica principale

an4

S

1x

 

14

Data di decorrenza del codice EORI

n8 (aaaammgg)

N

1x

 

15

Data di scadenza del codice EORI

n8 (aaaammgg)

N

1x

 

TITOLO II

Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone

CODICI

1.   INTRODUZIONE

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per la registrazione degli operatori economici e di altre persone.

2.   CODICI

1   Codice EORI

Il codice EORI è strutturato nel modo seguente:

Campo

Contenuto

Formato

1

Identificativo dello Stato membro (codice paese)

a2

2

Identificativo unico in uno Stato membro

an..15

Codice paese: i codici alfabetici dell’Unione per i paesi e i territori sono basati sugli attuali codici ISO alpha 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con i requisiti del regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori. La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione.

4   Stabilimento nel territorio doganale dell’Unione

0.

Non stabilito nel territorio doganale dell’Unione

1.

Stabilito nel territorio doganale dell’Unione

9   Accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3

0.

Da non pubblicare

1.

Da pubblicare

12   Tipologia di persona

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

1.

Persona fisica

2.

Persona giuridica

3.

Associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire.

13   Attività economica principale

Codice a 4 cifre dell’attività economica principale in conformità alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE; regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio), figurante nel registro delle imprese dello Stato membro interessato.


ALLEGATO 12-02

Decisioni sulle informazioni vincolanti in materia di origine

Image

Image

Image


ALLEGATO 21-01

Elenco dei dati di sorveglianza di cui all’articolo 55, paragrafo 1

N. d’ordine del dato

Nome/denominazione del dato

Formato

(quale definito nell’allegato B)

Cardinalità

Livello dell’intestazione

Livello dell’articolo

1/1

Tipo di dichiarazione

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 1/1

1/2

Tipo di dichiarazione supplementare

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 1/2

1/6

Numero di articolo

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 1/6

1/10

Regime

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 1/10

1/11

Regime complementare

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 1/11

2/3

Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 2/3

3/2

Identificazione dell’esportatore

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 3/2

3/10

Identificazione del destinatario

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 3/10

3/16

Identificazione dell’importatore

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 3/16

3/18

Identificazione del dichiarante

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 3/18

3/39

Identificazione del titolare dell’autorizzazione

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 3/39

4/3

Calcolo delle imposte — Tipo di imposta

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 4/3

4/4

Calcolo delle imposte — Base imponibile

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 4/4

4/5

Calcolo delle imposte — Aliquota d’imposta

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 4/5

4/6

Calcolo delle imposte — Importo della tassa da versare

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 4/6

4/8

Calcolo delle imposte — Metodo di pagamento

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 4/8

4/16

Metodo di valutazione

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 4/16

4/17

Preferenza

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 4/17

5/8

Codice del paese di destinazione

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 5/8

5/14

Codice paese di spedizione/esportazione

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 5/14

5/15

Codice del paese di origine

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 5/15

5/16

Codice del paese di origine preferenziale

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 5/16

6/1

Massa netta (kg)

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 6/1

6/2

Unità supplementari

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 6/2

6/5

Massa lorda (kg)

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 6/5

6/8

Descrizione delle merci

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 6/8

6/10

Numero di colli

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 6/10

6/14

Codice della merce — codice della nomenclatura combinata

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 6/14

6/15

Codice della merce — codice TARIC

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 6/15

6/16

Codice della merce — codice/i supplementare/i TARIC

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 6/16

6/17

Codice della merce — codice/i supplementare/i nazionale/i

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 6/17

7/2

Container

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 7/2

7/4

Modo di trasporto fino alla frontiera

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 7/4

7/5

Modo di trasporto interno

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 7/5

7/10

Numero di identificazione del container

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 7/10

8/1

Numero d’ordine del contingente

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 8/1

8/6

Valore statistico

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 8/6

- -

Data di accettazione della dichiarazione

In conformità al formato del dato recante il numero d’ordine 5/4

 

- -

Numero della dichiarazione (riferimento unico)

In conformità al formato dell’MRN quale definito nel dato recante il numero d’ordine 2/1

 

- -

Emittente

In conformità al formato del dato recante il numero d’ordine 5/8

 


ALLEGATO 21-02

Elenco dei dati di sorveglianza di cui all’articolo 55, paragrafo 6, e correlazione con la casella di dichiarazione e/o il formato

N. d’ordine del dato

Nome/denominazione del dato

Formato

(quale definito nell’allegato B)

Cardinalità

Correlazione con la casella di dichiarazione e/o il formato

Livello dell’intestazione

Livello dell’articolo

1/10

Regime

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 1/10

37(1) – n 2

4/17

Preferenza

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 4/17

36 – n 3

5/8

Codice del paese di destinazione

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 5/8

17a – a 2

5/15

Codice del paese di origine

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 5/15

34a – a 2

6/1

Massa netta (kg)

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 6/1

38 – an ..15

6/2

Unità supplementari

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 6/2

41 – an ..15

6/14

Codice della merce - codice della nomenclatura combinata

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 6/14

33 – n 8

6/15

Codice della merce - codice TARIC

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 6/15

33 – n 2

6/16

Codice della merce - codice/i supplementare/i TARIC

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 6/16

33 – an 8

8/1

Numero d’ordine del contingente

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 8/1

39 – n 6

8/6

Valore statistico

Lo stesso del dato recante il numero d’ordine 8/6

46 – an ..18

- -

Data di accettazione della dichiarazione

In conformità al formato del dato recante il numero d’ordine 5/4

 

data

- -

Numero della dichiarazione (riferimento unico)

In conformità al formato dell’MRN quale definito nel dato recante il numero d’ordine 2/1

 

an..40

- -

Emittente

In conformità al formato del dato recante il numero d’ordine 5/8

 

Stato membro emittente – a 2


ALLEGATO 22-02

Certificato d’informazione INF 4 e domanda di certificato d’informazioneINF 4

Istruzioni per la stampa:

1.

Il formulario sul quale viene rilasciato il certificato d’informazione INF 4 deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, di peso compreso tra 40 e 65 grammi/m2.

2.

Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.

3.

La stampa dei formulari spetta agli Stati membri; i formulari recano un numero di serie che ne consente l’identificazione e sono stampati in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.

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ALLEGATO 22-06

DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO

ai fini dei sistemi di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione europea, della Norvegia, della Svizzera e della Turchia

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1)

Il presente formulario di domanda è comune ai sistemi SPG di quattro entità: l’Unione europea (UE), la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (le «entità»). Va comunque notato che i rispettivi sistemi SPG di queste entità possono variare in termini di copertura di paesi e prodotti. Una registrazione sarà pertanto valida ai fini delle esportazioni solo nell’ambito del sistema o dei sistemi SPG che considerano il vostro paese un paese beneficiario.

2)

Per gli esportatori e i rispeditori dell’UE è obbligatoria l’indicazione del codice EORI. Per gli esportatori dei paesi beneficiari e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia è obbligatoria l’indicazione del numero di identificazione dell’operatore.


ALLEGATO 22-07

Attestazione di origine

La presente attestazione deve essere redatta su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore e del destinatario nonché una descrizione dei prodotti e la data del rilascio (1).

Versione francese

L’exportateur … (Numéro d’exportateur (2), (3), (4)) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle. … (5) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … … (6).

Versione inglese

The exporter … (Number of Registered Exporter (2), (3), (4)] of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of. .. preferential origin (5) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … (6).

Versione spagnola

El exportador … (Número de exportador registrado (2), (3), (4)] de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (5) en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es … … (6)


(1)  Se l’attestazione di origine sostituisce un’altra attestazione in conformità all’articolo 101, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 (Cfr. pag. 558 della presente Gazzetta ufficiale.), l’attestazione di origine sostitutiva reca la dicitura «Replacement statement» o «Attestation de remplacement» o «Comunicación de sustitución». L’attestazione sostitutiva riporta inoltre la data di rilascio dell’attestazione iniziale e tutti gli altri dati richiesti a norma dell’articolo 82, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(2)  Se l’attestazione di origine sostituisce un’altra attestazione in conformità all’articolo 101, paragrafo 2, primo comma e dell’articolo 101, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il rispeditore delle merci che compila tale attestazione indica il proprio nome e l’indirizzo completo seguiti dal numero di esportatore registrato.

(3)  Se l’attestazione di origine sostituisce un’altra attestazione in conformità all’articolo 101, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il rispeditore delle merci che redige l’attestazione riporta il proprio nome indirizzo completo, seguiti dalla dicitura (versione francese) ‘agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d’exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]’, (versione inglese) ‘acting on the basis of the statement on origin made out by [name and complete address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]’, (versione spagnola) ‘actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario]’.

(4)  Se l’attestazione di origine sostituisce un’altra attestazione in conformità all’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il rispeditore delle merci indica il numero di esportatore registrato solo se il valore dei prodotti originari nella spedizione iniziale supera 6 000 EUR.

(5)  Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se l’attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 112 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è redatta l’attestazione mediante la sigla «XC/XL».

(6)  Prodotti interamente ottenuti: inserire la lettera «P»; prodotti sufficientemente lavorati o trasformati: inserire la lettera «W» seguita da una voce del sistema armonizzato (ad esempio «W»9618).

Se del caso, la menzione di cui sopra è sostituita da una delle indicazioni seguenti:

a)

in caso di cumulo bilaterale: «EU cumulation», «Cumul UE» o «Acumulación UE»;

b)

in caso di cumulo con Norvegia, Svizzera o Turchia: «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie» o «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía»;

c)

in caso di cumulo regionale: «Regional cumulation», «Cumul regional» o «Acumulación regional»;

d)

in caso di cumulo ampliato: «Extended cumulation with country x», «Cumul étendu avec le pays x» o «Acumulación ampliada con el país x».


ALLEGATO 22-08

Certificato di origine Modulo A

1.

Il certificato di origine, modulo A, deve essere conforme al modello che figura nel presente allegato. Le note riportate sul retro del certificato non devono obbligatoriamente essere redatte in francese o in inglese. Il certificato, invece, è redatto in inglese o in francese. Se è compilato a mano, si deve fare uso dell’inchiostro e del carattere stampatello.

2.

Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa, per la lunghezza e la larghezza, una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Si deve utilizzare una carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

Se i certificati sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l’originale, viene stampata su fondo arabescato.

3.

Ogni certificato reca un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

4.

I certificati che recano sul retro le versioni precedenti delle note possono essere utilizzati fino all’esaurimento delle scorte.

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ALLEGATO 22-09

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione francese

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne et … (3).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and … (3).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2) en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y … (3).

(Luogo e data) (4)

(Firma dell’esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) (5).


(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato dell’Unione europea a norma dell’articolo 77, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 (Cfr. pag. 558 della presente Gazzetta ufficiale.), il numero di autorizzazione dell’esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato (come avviene sempre nel caso di dichiarazioni su fattura compilate in paesi beneficiari), le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2)  Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 112 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è redatta la dichiarazione mediante la sigla «CM».

(3)  Se del caso, inserire una delle diciture seguenti: ‘EU cumulation’, ‘Norway cumulation’, ‘Switzerland cumulation’, ‘Turkey cumulation’, ‘regional cumulation’, ‘extended cumulation with country x’ or ‘Cumul UE’, ‘Cumul Norvège’, ‘Cumul Suisse’, ‘Cumul Turquie’, ‘cumul regional’, ‘cumul étendu avec le pays x’ or ‘Acumulación UE’, ‘Acumulación Noruegà’, ‘Acumulación Suizà’, ‘Acumulación Turquíà’, ‘Acumulación regional’, ‘Acumulación ampliada con en país x’.

(4)  Queste indicazioni possono essere omesse se già contenute nel documento stesso.

(5)  Cfr. l’articolo 77, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (riguarda unicamente gli esportatori autorizzati dell’Unione europea). Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario


ALLEGATO 22-10

Certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e relative domande

1)

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Il certificato è compilato in una di tali lingue e in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato o del territorio di esportazione. Se è compilato a mano, si deve far uso dell’inchiostro e del carattere stampatello.

2)

Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato ha un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3)

Le autorità competenti dello Stato o del territorio di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l’esecuzione a tipografie da esse autorizzate. In quest’ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell’indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l’identificazione. Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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ALLEGATO 22-13

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)), декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)] prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli loa nr. … (1)] deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .... (2) preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali … (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

 (3)

(Luogo e data)

 (4)

(Firma dell’esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)


(1)  Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, in questo spazio deve essere indicato il numero dell’autorizzazione dell’esportatore. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

(2)  Indicare l’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se già contenute nel documento stesso.

(4)  Cfr. articolo 119, paragrafo 5. Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario..


ALLEGATO 22-14

Certificato di origine per taluni prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali

Note introduttive:

1.

Il periodo di validità del certificato di origine è di dodici mesi a decorrere dalla data di rilascio da parte delle autorità emittenti.

2.

I certificati di origine sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura «originale» figurante accanto al titolo del documento. Gli eventuali esemplari supplementari necessari debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura «copia». Le autorità doganali nell’Unione accettano come valido soltanto l’originale del certificato di origine.

3.

Il formato del certificato di origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m2. Sul recto dell’originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.

4.

I certificati di origine devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all’occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall’autore e autenticata dall’autorità emittente.

Tutte le indicazioni complementari necessarie per l’attuazione della normativa dell’Unione che disciplina i regimi speciali di importazione devono essere riportate nella casella n. 5 del certificato di origine.

Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

5.

Ogni certificato di origine deve recare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell’autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

6.

I certificati di origine rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 5 la seguente dicitura in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea:

Expedido a posteriori,

Udstedt efterfølgende,

Nachträglich ausgestellt,

Εκδοθέν εκ των υστέρων,

Issued retrospectively,

Délivré a posteriori,

Rilasciato a posteriori,

Afgegeven a posteriori,

Emitido a posteriori,

Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

Utfärdat i efterhand,

Vystaveno dodatečně,

Välja antud tagasiulatuvalt,

Izsniegts retrospektīvi,

Retrospektyvusis išdavimas,

Kiadva visszamenőleges hatállyal,

Maħruġ retrospettivament,

Wystawione retrospektywnie,

Vyhotovené dodatočne,

издаден впоследствие,

Eliberat ulterior,

Izdano naknadno.

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ALLEGATO 22-15

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

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ALLEGATO 22-16

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

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ALLEGATO 22-17

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

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ALLEGATO 22-18

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

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ALLEGATO 22-19

Requisiti per la compilazione dei certificati sostitutivi di origine, Modulo A

1.

Nel certificato sostitutivo di origine, Modulo A (Certificato sostitutivo), è indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui è rilasciato.

2.

La casella n. 4 del certificato sostitutivo reca la dicitura «Replacement certificate» o «Certificat de remplacement», nonché la data di rilascio della prova di origine iniziale e il suo numero di serie.

3.

La casella n. 1 del certificato sostitutivo reca il nome del riesportatore.

4.

La casella n. 2 del certificato sostitutivo può recare il nome del destinatario finale.

5.

Nelle caselle da n. 3 a n. 9 del certificato sostitutivo sono riportate tutte le diciture relative ai prodotti riesportati e contenute nella prova di origine iniziale, mentre gli estremi della fattura del riesportatore possono essere indicati nella casella n. 10 del certificato sostitutivo.

6.

La casella n. 11 del certificato sostitutivo reca il visto dell’autorità doganale che lo ha rilasciato.

7.

Le indicazioni del paese di origine riportate nella casella n. 12 del certificato sostitutivo sono identiche a quelle contenute nella prova di origine iniziale. Tale casella è firmata dal riesportatore.


ALLEGATO 22-20

Requisiti per la compilazione delle attestazioni di origine sostitutive

1.

In caso di sostituzione di un’attestazione di origine, il rispeditore indica i seguenti dati nell’attestazione di origine iniziale:

a)

i dati corrispondenti alla o alle attestazioni sostitutive;

b)

il suo nome e indirizzo;

c)

il destinatario o i destinatari nell’Unione o, se del caso, in Norvegia o in Svizzera;

2.

L’attestazione di origine iniziale reca la dicitura «Replaced», «Remplacée» o «Sustituida».

3.

Il rispeditore indica i seguenti dati nell’attestazione di origine sostitutiva:

a)

tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti contenuti nella prova iniziale;

b)

la data di rilascio dell’attestazione di origine iniziale;

c)

i dati corrispondenti alla dichiarazione di origine iniziale conformemente all’allegato 22-07, incluse ove del caso le informazioni sul cumulo applicato;

d)

il suo nome e indirizzo e, se del caso, il numero di esportatore registrato;

e)

il nome e l’indirizzo del destinatario o dei destinatari nell’Unione o, se del caso, in Norvegia o in Svizzera;

f)

la data e il luogo in cui è effettuata la sostituzione.

4.

L’attestazione di origine sostitutiva reca la dicitura «Replacement statement», «Attestation de remplacement» o «Comunicación de sustitución».


ALLEGATO 23-01

Spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana

1.

La seguente tabella indica:

a)

i paesi terzi elencati per continente e zone (colonna 1);

b)

(b) le percentuali che rappresentano la parte dei costi di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana (colonna 2).

2.

Per le merci spedite da paesi o aeroporti non compresi nella tabella seguente e diversi da quelli di cui al paragrafo 3, è presa in considerazione la percentuale relativa all’aeroporto più vicino a quello di partenza.

3.

Per quanto riguarda i dipartimenti francesi d’oltremare che fanno parte del territorio doganale dell’Unione, si applicano le norme seguenti:

a)

per le merci spedite direttamente da paesi terzi verso detti dipartimenti, deve essere compreso nel valore in dogana l’importo totale delle spese di trasporto aereo;

b)

per le merci spedite da paesi terzi verso la parte europea dell’Unione dopo essere state trasbordate o scaricate in uno di detti dipartimenti, devono essere comprese nel valore in dogana solo le spese di trasporto aereo che sarebbero state sostenute se le merci fossero state destinate a tali dipartimenti;

c)

per le merci spedite da paesi terzi verso detti dipartimenti dopo essere state trasbordate o scaricate in un aeroporto situato nella parte europea dell’Unione, le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana sono quelle risultanti dall’applicazione delle percentuali indicate nella tabella seguente alle spese che sarebbero state sostenute per trasportare le merci dall’aeroporto di partenza all’aeroporto di trasbordo o scarico.

Il trasbordo o lo scarico sono attestati da un visto apposto dalle autorità doganali sulla lettera di vettura aerea o altro documento di trasporto aereo. In caso contrario, si applicano le disposizioni dell’articolo 137.

1

2

Paese di spedizione

Percentuali delle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana

AMERICA

 

Zona A

Canada: Gander, Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

Stati Uniti d’America: Akron, Albany, Atlanta, Baltimora, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New Orleans, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC.

Groenlandia

70

Zona B

Canada: Edmonton, Vancouver, Winnipeg

Stati Uniti d’America:

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Puerto Rico, Salt Lake City, San Francisco, Seattle

America centrale: tutti i paesi

America del Sud: tutti i paesi

78

Zona C

Stati Uniti d’America: Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau

89

AFRICA

 

Zona D

Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia

33

Zona E

Benin, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Ciad, Costa d’Avorio, Etiopia, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Togo

50

Zona F

Burundi, Congo, Gabon, Guinea equatoriale, Kenya, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sant’Elena, São Tomé e Principe, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda

61

Zona G

Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurizio, Mozambico, Namibia, Repubblica sudafricana, Swaziland, Zambia, Zimbabwe

74

ASIA

 

Zona H

Armenia, Azerbaigian, Georgia, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Siria

27

Zona I

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Mascate e Oman, Qatar, Yemen

43

Zona J

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan

46

Zona K

Russia: Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk

Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

57

Zona L

Russia: Irkutsk, Kirensk, Krasnoyarsk

Brunei, Cambogia, Cina, Filippine, Hong Kong, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Vietnam

70

Zona M

Russia: Khabarovsk, Vladivostok

Giappone, Corea (Nord), Corea (Sud)

83

AUSTRALIA e OCEANIA

 

Zona N

Australia e Oceania: tutti i paesi

79

EUROPA

 

Zona O

Russia: Gorky, Samara, Mosca, Orel, Rostov, Volgograd, Voronej

Islanda, Ucraina

30

Zona P

Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Isole Færøer, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo, Moldova, Montenegro, Norvegia, Serbia, Turchia

15

Zona Q

Svizzera

5


ALLEGATO 23-02

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL’ARTICOLO 142, PARAGRAFO 6

Determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice

1.

La seguente tabella contiene l’elenco dei prodotti e dei rispettivi periodi per i quali la Commissione renderà disponibile un prezzo unitario da utilizzare come base per la determinazione del valore in dogana degli ortofrutticoli interi, di uno stesso tipo, importati in conto consegna unicamente. In tal caso, per quanto concerne la determinazione del valore in dogana, la dichiarazione doganale è definitiva.

2.

Al fine di determinare il valore in dogana dei prodotti di cui al presente allegato importati in conto consegna, per ciascun prodotto è stabilito un prezzo unitario per 100 kg netti. Tale prezzo è considerato rappresentativo con riguardo all’importazione dei suddetti prodotti nell’Unione.

3.

I prezzi unitari sono usati per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di quattordici giorni, decorrenti da un venerdì. Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari. In particolari circostanze, la Commissione può decidere di estendere tale periodo di validità per altri quattordici giorni. Gli Stati membri vengono informati tempestivamente di tale decisione.

4.

I prezzi unitari che gli Stati membri forniscono alla Commissione sono calcolati sulla base dei proventi lordi delle vendite registrate al primo livello commerciale successivo all’importazione, detraendo da tali cifre i seguenti elementi:

un margine di commercializzazione per i centri di commercializzazione,

le spese di trasporto e di assicurazione e le spese connesse sostenute all’interno del territorio doganale,

i dazi all’importazione ed altre imposizioni da non incorporare nel valore in dogana.

I prezzi unitari sono notificati in euro. Se applicabile, il tasso di conversione da utilizzare è quello specificato all’articolo 146.

5.

Gli Stati membri possono fissare deduzioni forfettarie per le spese di trasporto e di assicurazione e per le spese connesse di cui al punto 4. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo sono comunicati alla Commissione.

6.

I prezzi sono comunicati alla Commissione (DG TAXUD) entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui i prezzi unitari sono resi disponibili. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l’ultimo giorno lavorativo precedente. La comunicazione alla Commissione include inoltre l’indicazione dei quantitativi approssimativi di prodotto in relazione ai quali sono stati calcolati i prezzi unitari.

7.

Dopo aver ricevuto i prezzi unitari la Commissione esamina e controlla tali cifre e successivamente provvede a divulgarle tramite la TARIC. I prezzi unitari si applicano esclusivamente se divulgati dalla Commissione.

8.

I servizi della Commissione possono decidere di non accettare, e quindi di non divulgare, i prezzi unitari di uno o più prodotti qualora essi si discostino in misura significativa dai prezzi precedentemente pubblicati, tenuto conto in particolare di fattori quali quantità e stagionalità. Se necessario, per risolvere tali casi la Commissione effettua indagini con le competenti autorità doganali.

9.

Ai fini di questo processo, gli Stati membri forniscono, entro il 30 settembre dell’anno corrente, statistiche annue sulle importazioni per i prodotti elencati nella seguente tabella relative all’anno precedente. Tali statistiche riguardano i quantitativi totali importati di ciascun prodotto, nonché la percentuale di prodotti importati in conto consegna.

10.

Sulla base di tali statistiche, la Commissione determina quali Stati membri saranno incaricati di notificare i prezzi unitari per ciascun prodotto per il prossimo anno, informandoli al massimo entro il 30 novembre.

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL’ARTICOLO 142, PARAGRAFO 6

Codice NC (TARIC)

Designazione delle merci

Periodo di validità

0701 90 50

Patate di primizia

1.1. –30.6

0703 10 19

Cipolle

1.1. –31.12

0703 20 00

Agli

1.1. –31.12

0708 20 00

Fagioli

1.1. –31.12

0709200010

Asparagi

verdi

1.1. –31.12

0709200090

Asparagi

altri

1.1. –31.12

0709 60 10

Peperoni

1.1. –31.12

0714 20 10

Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano

1.1. –31.12

0804300090

Ananas

diversi da quelli essiccati

1.1. –31.12

0804400010

Avocadi

freschi

1.1. –31.12

0805 10 20

Arance dolci, fresche

1.6 - 30.11

0805201005

Clementine

fresche

1.3 - 31.10

0805203005

Monreal e satsuma

freschi

1.3 - 31.10

0805205007

0805205037

Mandarini e wilkings

freschi

1.3 - 31.10

0805207005

0805209005

0805209009

Tangerini e altri

freschi

1.3 - 31.10

0805400011

0805400031

Pompelmi e pomeli, freschi:

bianchi

1.1 –31.12

0805400019

0805400039

Pompelmi e pomeli, freschi:

rosei

1.1 –31.12

0805509011

0805509019

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

fresche

1.1 –31.12

0806 10 10

Uve da tavola

21.11 - 20.7

0807 11 00

Cocomeri

1.1 –31.12

0807190050

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1.1 –31.12

0807190090

Altri meloni

1.1 –31.12

0808309010

Pere

Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus bretscheideri)

1.5 - 30.6

0808309090

Pere

altre

1.5 - 30.6

0809 10 00

Albicocche

1.1 –31.5

1.8 - 31.12

0809 30 10

Pesche noci

1.1 –10.6

1.10 - 31.12

0809 30 90

Pesche

1.1 –10.6

1.10 - 31.12

0809 40 05

Prugne

1.10 - 10.6

0810 10 00

Fragole

1.1 –31.12

0810 20 10

Lamponi

1.1 –31.12

0810 50 00

Kiwi

1.1 –31.12


ALLEGATO 32-01

Impegno del garante — Garanzia isolata

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (1)

residente a (2)

si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di …

a concorrenza di un importo massimo di …

nei confronti dell’Unione europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dall’Irlanda, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia (3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (5): …

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori (6), con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto della seguente operazione doganale (7): …

Descrizione delle merci: …

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell’operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (8) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a …

il …

(Firma) (9)

II.   Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di …

Impegno del garante accettato il … a copertura dell’operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea n. … del… (10)

(Timbro e firma)


(1)  Cognome e nome o ragione sociale.

(2)  Indirizzo completo

(3)  Cancellare il nome dello Stato(i nomi degli Stati) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

(4)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(5)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che costituisce la garanzia.

(6)  Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all’importazione o all’esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro.

(7)  Inserire una o più delle seguenti operazioni doganali:

a)

custodia temporanea

b)

regime di transito unionale/regime comune di transito

c)

regime di deposito doganale

d)

regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione

e)

regime di perfezionamento attivo

f)

regime di uso finale

g)

immissione in libera pratica nell’ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento

h)

immissione in libera pratica nell’ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento

i)

immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione

j)

immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione

k)

regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione

l)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.

(8)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(9)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di…..», indicando l’importo in lettere.

(10)  Deve essere compilato dall’ufficio in cui le merci sono state immesse nel regime o erano in custodia temporanea.


ALLEGATO 32-02

Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati

REGIME DI TRANSITO COMUNE/UNIONALE

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (1)

residente a (2)

si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di …

nei confronti dell’Unione europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dall’Irlanda, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (3), per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato.

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione è stata appurata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell’operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (4) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a …

il …

(Firma) (5)

II.   Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di …

Impegno del garante accettato il …

(Timbro e firma)


(1)  Cognome e nome o ragione sociale.

(2)  Indirizzo completo.

(3)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(4)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(5)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia».


ALLEGATO 32-03

Impegno del garante — Garanzia globale

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (1)

residente a (2)

si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di …

a concorrenza di un importo massimo di …

nei confronti dell’Unione europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia (3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4),

per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (5):……………... è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori (6) che potrebbero insorgere o sono insorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1 bis e/o al punto 1 ter.

L’importo massimo della garanzia comprende un importo di

a)

che rappresenta il 100/50/30 % (7) della quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di debiti doganali e altre spese che potrebbero insorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 bis,

e

b)

che rappresenta il 100/30 % (8) della quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di debiti doganali e altre spese insorte, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 ter.

bis.

Gli importi che costituiscono la quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di debiti doganali e, ove del caso, altre spese che potrebbero insorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (9):

a)

custodia temporanea — …

b)

regime di transito unionale/regime comune di transito — …

c)

regime di deposito doganale — …

d)

regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione — …

e)

regime di perfezionamento attivo — …

f)

regime di uso finale — …

g)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione — ….

ter.

Gli importi che costituiscono la quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di debiti doganali e, ove del caso, altre spese insorte sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (10):

a)

immissione in libera pratica nell’ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento — …

b)

immissione in libera pratica nell’ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento — …

c)

immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione — ...

d)

immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione — ...

e)

regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all’importazione — …

f)

regime di uso finale — … (11)

g)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione — ….

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell’importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un’operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell’operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (12) in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a …

il …

(Firma) (13)

II.   Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di…

Impegno del garante accettato il …

(Timbro e firma)


(1)  Cognome e nome o ragione sociale.

(2)  Indirizzo completo.

(3)  Cancellare il nome del paese(i nomi dei paesi) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

(4)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(5)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.

(6)  Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all’importazione o all’esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente.

(7)  Cancellare le menzioni inutili.

(8)  Cancellare le menzioni inutili.

(9)  I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell’Unione europea.

(10)  I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell’Unione europea.

(11)  Per gli importi dichiarati nell’ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale.

(12)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(13)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di …», indicando l’importo in lettere.


ALLEGATO 32-06

CERTIFICATO DI GARANZIA ISOLATA

Transito unionale/transito comune

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Requisiti tecnici applicabili ai certificati

Per il certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m2. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.

Il formato è di 148 × 105 mm.

Il certificato di garanzia isolata è corredato di una dicitura che indichi il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identificazione e reca, inoltre, un numero di identificazione.


ALLEGATO 33-03

Modello di nota informativa relativa al reclamo per il pagamento all’associazione garante del debito nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA

Intestazione dell’ufficio accentratore che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore da cui dipendono gli uffici di ammissione temporanea o ogni altro ufficio accentratore

OGGETTO: CARNET ATA — INVIO DI UN RECLAMO

Vi informiamo che conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul (1), il … (2), è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e di imposizioni all’associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

1.

il carnet ATA n.:

2.

rilasciato dalla Camera di commercio di:

città:

paese:

3.

a nome di:

titolare:

indirizzo:

4.

data di scadenza del carnet:

5.

data stabilita per la riesportazione (3):

6.

numero del «volet» di transito/di importazione (4):

7.

data del visto del «volet»:

Firma e timbro dell’ufficio accentratore emittente.


(1)  Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961/articolo 9 dell’allegato A della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990.

(2)  Da completare con la data di spedizione del reclamo.

(3)  Da completare con gli elementi desunti dal «volet» transito o ammissione temporanea non appurato oppure, in mancanza del «volet», con le informazioni in possesso dell’ufficio accentratore emittente.

(4)  Cancellare la voce inutile.


ALLEGATO 33-04

Formulario di tassazione per il calcolo dei dazi e delle imposizioni risultanti dal reclamo per il pagamento all’associazione garante del debito nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA

FORMULARIO DI TASSAZIONE

del … n.…

I dati devono essere indicati nel seguente ordine:

1.

Carnet ATA n.:

2.

Numero del«volet» di transito/di importazione (1):

3.

Data del visto del«volet»:

4.

Titolare e indirizzo:

5.

Camera di commercio:

6.

Paese di origine:

7.

Data di scadenza del carnet:

8.

Data stabilita per la riesportazione delle merci:

9.

Ufficio doganale di entrata:

10.

Ufficio doganale di ammissione temporanea: .

11.

Denominazione commerciale delle merci:

12.

Codice NC:

13.

Numero di pezzi:

14.

Peso o volume:

15.

Valore:

16.

Calcolo dei dazi e delle imposizioni:

Tipo Base imponibile Tasso Importo Tasso di cambio

Totale:

(in lettere:)

17.

Ufficio doganale:

Luogo e data:

FirmaTimbro


(1)  Cancellare la voce inutile.


ALLEGATO 33-05

Modello di discarico indicante l’avvio di una procedura di reclamo con riguardo all’associazione garante nello Stato membro in cui è sorta l’obbligazione doganale nell’ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA

Intestazione dell’ufficio accentratore del secondo Stato membro che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore del primo Stato membro che ha promosso il reclamo iniziale

OGGETTO: CARNET ATA — DISCARICO

Vi informiamo che conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul (1), il … (2) è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e di imposizioni all’associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

1.

il carnet ATA n.:

2.

rilasciato dalla Camera di commercio di:

città:

paese:

3.

a nome di:

titolare:

indirizzo:

4.

data di scadenza del carnet:

5.

data stabilita per la riesportazione (3):

6.

numero del «volet» di transito/di importazione (4):

7.

data del visto del «volet»:

La presente nota vale discarico per quanto Vi riguarda.

Firma e timbro dell’ufficio accentratore emittente.


(1)  Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961/articolo 9 dell’allegato A della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990.

(2)  Da completare con la data di spedizione del reclamo.

(3)  Da completare con gli elementi desunti dal «volet» transito o ammissione temporanea non appurato oppure, in mancanza del «volet», con le informazioni in possesso dell’ufficio accentratore emittente.

(4)  Cancellare la voce inutile.


ALLEGATO 33-06

Richiesta di informazioni supplementari quando le merci si trovano in un altro stato membro

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ALLEGATO 33-07

UNIONE EUROPEA: RIMBORSO/SGRAVIO DEI DAZI

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ALLEGATO 51-01

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE MERCI

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ALLEGATO 61-02

Nota di pesatura delle banane — modello

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ALLEGATO 61-03

Nota di pesatura delle banane — procedura

Ai fini dell’articolo 182, il peso netto di ciascuna partita di banane fresche è determinato dal pesatore autorizzato in qualsiasi luogo di scarico conformemente alla procedura seguente.

Ai fini del presente allegato e dell’articolo 182, si intende per:

a)

«peso netto delle banane fresche»: peso delle banane senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;

b)

«partita di banane fresche»: partita costituita dal quantitativo totale di banane fresche inoltrate tramite uno stesso mezzo di trasporto e spedite da uno stesso esportatore a uno o più destinatari;

c)

«luogo di scarico»: ogni luogo in cui una partita di banane fresche può essere scaricata o inoltrata in base a un regime doganale, oppure, in caso di traffico containerizzato, ogni luogo in cui il contenitore è estratto dalla nave, dall’aereo o da altro mezzo di trasporto principale, o in cui le banane sono prelevate dal contenitore.

1.

Per ciascun tipo di imballaggio e per ciascuna origine è selezionato un campione di unità di imballaggio di banane. Il campione delle unità di imballaggio di banane da pesare dev’essere rappresentativo della partita di banane fresche e rispettare i quantitativi minimi indicati nella tabella seguente:

Numero di unità di imballaggio di banane (per tipo di imballaggio e origine)

Numero di unità di imballaggio di banane da esaminare

fino a 400

3

da 401 a 700

4

da 701 a 1 100

6

da 1 001 a 2 200

8

da 2 001 a 4 400

10

da 4 001 a 6 600

12

oltre 6 600

14

2.

Il peso netto è determinato nel modo seguente:

a)

pesando ogni unità di imballaggio di banane da esaminare (peso lordo);

b)

aprendo almeno un’unità di imballaggio di banane, per determinare il peso dell’imballaggio;

c)

il peso dell’imballaggio sarà ritenuto valido per tutti gli imballaggi di tipo e origine identici e verrà detratto da tutte le unità di imballaggio di banane pesate;

d)

il peso netto medio stabilito per unità di imballaggio di banane per ciascun tipo e origine, in funzione del peso riconosciuto del campione controllato, sarà ammesso come base per la determinazione del peso netto della partita di banane fresche.

3.

Ove non provvedano a controllare contestualmente le note di pesatura delle banane, le autorità doganali saranno tenute ad accettare il peso netto dichiarato nelle note, purché la differenza tra il peso netto dichiarato e il peso netto medio determinato dalle autorità doganali non sia superiore o inferiore all’1 %.

4.

La nota di pesatura delle banane è presentata all’ufficio doganale presso il quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica. Le autorità doganali applicano i risultati del campionamento indicato nella nota di pesatura delle banane alla totalità della partita di banane fresche cui fa riferimento la nota.


ALLEGATO 62-02

INF 3 — Bollettino di informazione sulle merci in reintroduzione

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NOTA RELATIVA AL BOLLETTINO D’INFORMAZIONE INF 3

1.

I formulari sono stampati su carta bianca, non contenente pasta meccanica, collata per scrittura e del peso di almeno 40 g/m2.

2.

Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm, è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza; la sua presentazione grafica deve essere scrupolosamente rispettata ad eccezione delle dimensioni delle caselle 6 e 7.

3.

Spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per la stampa dei formulari. Ogni formulario reca un numero di serie, prestampato o meno, che lo contraddistingue.

4.

I formulari sono stampati in una delle lingue ufficiali dell’Unione stabilita dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione. Essi sono compilati nella lingua in cui sono stampati. Se necessario, l’autorità dell’ufficio doganale di reintroduzione in cui il bollettino INF 3 deve essere presentato può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.


ALLEGATO 72-01

ETICHETTA GIALLA

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Colore: lettere nere su fondo giallo


ALLEGATO 72-02

ETICHETTA GIALLA

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Colore: lettere nere su fondo giallo


ALLEGATO 72-03

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ALLEGATO 72-04

PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL TRANSITO UNIONALE

PARTE I

CAPO I

Disposizioni generali

1.

Il presente allegato stabilisce disposizioni specifiche per il ricorso alla procedura di continuità operativa, a norma dell’articolo 291 del presente regolamento, per i titolari del regime, compresi gli speditori autorizzati, nel caso di un guasto temporaneo:

del sistema di transito elettronico,

del sistema informatico utilizzato dal titolare del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante tecniche informatiche di elaborazione dati, oppure

della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito unionale mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico.

2.

Dichiarazioni di transito

2.1.

La dichiarazione di transito utilizzata per la procedura di continuità operativa deve essere riconoscibile da tutte le parti interessate dall’operazione di transito al fine di evitare problemi all’ufficio doganale di transito, all’ufficio doganale di destinazione e, al momento dell’arrivo, al destinatario autorizzato. Pertanto l’utilizzazione dei documenti è limitata nel modo seguente:

un documento amministrativo unico (DAU), o

un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell’operatore come previsto nell’allegato B-01, o

un documento d’accompagnamento transito (DAT)/documento d’accompagnamento transito/sicurezza (DATS), se necessario corredato di una distinta degli articoli o di una distinta degli articoli transito/sicurezza.

2.2.

La dichiarazione di transito può essere completata con uno o più formulari complementari conformi al modello figurante nell’allegato B-01. I formulari costituiscono parte integrante della dichiarazione. Distinte di carico conformi alla parte II, capo IV, del presente allegato e redatte utilizzando il modello che figura nella parte II, capo III, del presente allegato possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari.

2.3.

Ai fini dell’applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente agli allegati B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del presente regolamento.

CAPO II

Modalità di applicazione

3.

Indisponibilità del sistema di transito elettronico

3.1.

Le norme si applicano come segue:

la dichiarazione di transito è compilata e presentata all’ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 conformemente all’allegato B-01 nel caso del DAU, o in due esemplari conformemente agli allegati B-02, B-03, B-04 e B-05 nel caso del DAT/DATS, corredati, se necessario, della distinta degli articoli o della distinta degli articoli transito/sicurezza;

la dichiarazione di transito viene registrata dalla dogana nella casella C con un sistema di numerazione diverso da quello del sistema di transito elettronico;

la procedura di continuità operativa è indicata sugli esemplari della dichiarazione di transito con uno dei timbri di cui alla parte II, capo I, del presente allegato nella casella A del DAU o al posto dell’MRN e del codice a barre nel DAT/DATS;

lo speditore autorizzato rispetta tutti gli obblighi e le condizioni relativi alle diciture da riportare nella dichiarazione e all’uso del timbro speciale di cui ai punti 22-25 del presente allegato, utilizzando rispettivamente le caselle C e D;

la dichiarazione di transito viene vistata dall’ufficio doganale di partenza in caso di procedura normale o dallo speditore autorizzato nel caso in cui si applichi l’articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice.

3.2.

Quando viene presa la decisione di utilizzare la procedura di continuità operativa, ogni dato di transito recante l’LRN o l’MRN assegnati all’operazione di transito è soppresso dal sistema di transito elettronico sulla base delle informazioni fornite da una persona che ha inserito quei dati di transito nel sistema di transito elettronico.

3.3.

Le autorità doganali controllano il ricorso alla procedura di continuità operativa per evitarne l’abuso.

4.

Indisponibilità del sistema informatico utilizzato dal titolare del regime per presentare i dati della dichiarazione di transito unionale mediante tecniche informatiche di elaborazione dati o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico:

si applicano le disposizioni del punto 3 del presente allegato;

quando il sistema informatico o la connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico sono nuovamente disponibili, il titolare del regime ne informa l’autorità doganale.

5.

Indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico.

In caso di indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico, si applica la procedura seguente:

si applicano le disposizioni del punto 4 del presente allegato;

se uno speditore autorizzato effettua oltre il 2 % annuo delle sue dichiarazioni con la procedura di continuità operativa, è opportuno procedere a una revisione dell’autorizzazione per valutare se ancora sussistano le pertinenti condizioni.

6.

Registrazione dei dati da parte dell’autorità doganale.

Nei due casi di cui ai punti 4 e 5 del presente allegato le autorità doganali nazionali possono consentire al titolare del regime di presentare all’ufficio doganale di partenza la dichiarazione di transito in un esemplare (utilizzando il DAU o il DAT/DATS) affinché essa sia trattata dal sistema di transito elettronico.

CAPO III

Funzionamento della procedura

7.

Garanzia isolata costituita mediante fideiussione.

Se l’ufficio doganale di partenza per l’operazione di transito è diverso dall’ufficio doganale di garanzia, quest’ultimo conserva una copia dell’atto con il quale ha accettato l’impegno del garante. L’originale viene presentato dal titolare del regime all’ufficio doganale di partenza, dove viene conservato. Se necessario, l’ufficio doganale di partenza può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese in questione.

8.

Firma della dichiarazione di transito e impegno del titolare del regime.

La firma della dichiarazione di transito da parte del titolare del regime impegna la responsabilità di quest’ultimo per quanto riguarda:

l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione;

l’autenticità dei documenti presentati;

l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime di transito.

9.

Misure di identificazione.

In caso di applicazione dell’articolo 300 del presente regolamento, l’ufficio doganale di partenza annota nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «Suggelli apposti», la dicitura seguente:

Dispensa — 99201.

10.

Annotazioni sulla dichiarazione di transito e svincolo delle merci.

L’ufficio doganale di partenza annota sugli esemplari della dichiarazione di transito i risultati della verifica.

Se i risultati della verifica sono conformi alla dichiarazione, l’ufficio doganale di partenza concede lo svincolo delle merci e ne indica la data sugli esemplari della dichiarazione di transito.

11.

Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito si effettua sotto la copertura degli esemplari n. 4 e 5 del DAU o sotto la copertura di un esemplare del DAT/DATS rilasciato al titolare del regime dall’ufficio doganale di partenza. L’esemplare 1 del DAU e l’esemplare del DAT/DATS rimangono presso l’ufficio doganale di partenza.

12.

Ufficio doganale di passaggio

12.1.

Il trasportatore presenta ad ogni ufficio doganale di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario figurante nella parte II, capo V, del presente allegato. In luogo dell’avviso di passaggio, l’ufficio doganale di passaggio può accettare e conservare una fotocopia dell’esemplare 4 del DAU o una fotocopia dell’esemplare del DAT/DATS.

12.2.

Quando il trasporto delle merci è effettuato attraverso un ufficio doganale di passaggio diverso da quello dichiarato, l’ufficio doganale di passaggio effettivo ne informa l’ufficio doganale di partenza.

13.

Presentazione all’ufficio doganale di destinazione.

13.1.

L’ufficio doganale di destinazione registra gli esemplari della dichiarazione di transito, vi annota la data di arrivo e indicazioni sui controlli effettuati.

13.2.

L’operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso dall’ufficio doganale indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l’ufficio doganale di destinazione effettivo.

Se l’ufficio doganale di destinazione effettivo appartiene a uno Stato membro diverso da quello da cui dipende l’ufficio doganale dichiarato, l’ufficio doganale effettivo appone nella casella «I. Controllo dell’ufficio di destinazione» della dichiarazione di transito, oltre alle menzioni usuali spettanti all’ufficio di destinazione, la dicitura seguente:

Differenze: ufficio doganale al quale sono state presentate le merci.... (numero di riferimento dell’ufficio doganale) —99 203.

13.3.

Nel caso di cui al punto 13.2, secondo comma, del presente allegato l’ufficio doganale di destinazione effettivo tiene la merce sotto il suo controllo e non può autorizzarne la messa a disposizione per una destinazione diversa dallo Stato membro da cui dipende l’ufficio doganale di partenza senza espressa autorizzazione di quest’ultimo, se la dichiarazione di transito presenta la dicitura seguente:

Uscita dall’Unione soggetta a restrizioni o a imposizioni a normadel(la) regolamento/direttiva/decisione n. … —99 204.

14.

Ricevuta.

La ricevuta può essere redatta nell’apposito spazio provvisto sul verso dell’esemplare n. 5 del DAU o nel modello di cui all’allegato 72-03.

15.

Rinvio dell’esemplare n. 5 del DAU o dell’esemplare del DAT/DATS.

L’autorità competente dello Stato membro di destinazione rinvia l’esemplare n. 5 del DAU all’autorità doganale dello Stato membro di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di 8 giorni dalla conclusione dell’operazione. Quando è utilizzato il DAT/DATS, viene rinviata, secondo le stesse condizioni dell’esemplare n. 5, una copia del DAT/DATS presentato.

16.

Comunicazione al titolare del regime e prove alternative della conclusione del regime

Se allo scadere del termine di 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione gli esemplari di cui al punto 15 del presente allegato non sono pervenuti all’autorità doganale dello Stato membro di partenza, tale autorità ne informa il titolare del regime, invitandolo a dimostrare che il regime si è concluso correttamente.

17.

Procedura di ricerca.

17.1.

Se allo scadere del termine di 60 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione l’ufficio doganale di partenza non dispone della prova che il regime è stato concluso correttamente, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza chiede immediatamente le informazioni necessarie all’appuramento del regime. Se dopo l’avvio di una procedura di ricerca viene accertato che il regime di transito unionale non può essere appurato, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza stabilisce se è sorta un’obbligazione doganale.

Se è sorta un’obbligazione doganale, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza adotta le seguenti misure:

individuare il debitore,

determinare le autorità doganali competenti per la notifica dell’obbligazione doganale a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, del codice.

17.2.

Se, prima dello scadere di tale termine, l’autorità doganale dello Stato membro di partenza viene informata, o sospetta, che il regime di transito unionale non è stato concluso correttamente, essa invia la richiesta senza indugio.

17.3.

La procedura viene avviata anche quando emerge a posteriori che la prova della conclusione del regime è stata falsificata ed è necessario ricorrere a tale procedura per conseguire gli obiettivi di cui al punto 17.1. del presente allegato.

18.

Garanzia — Importo di riferimento.

18.1.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 156, il titolare del regime si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l’importo di riferimento.

18.2.

Quando l’importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue operazioni di transito, il titolare del regime è tenuto a segnalarlo all’ufficio doganale di garanzia.

19.

Certificati di garanzia globale, certificati di dispensa dalla garanzia e certificati di garanzia isolata.

19.1.

All’ufficio doganale di partenza deve essere presentata la documentazione seguente:

certificato di garanzia globale, conforme al formulario figurante al capo VI;

certificati di dispensa dalla garanzia, conformi al formulario figurante al capo VII;

titolo di garanzia isolata, conforme al formulario figurante all’allegato 32-06.

19.2.

La dichiarazione di transito deve fare riferimento ai certificati e al titolo.

20.

Distinte di carico speciali.

20.1.

L’autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui alla parte II, capo III, del presente allegato.

Tali distinte possono essere utilizzate unicamente:

se sono stilate da imprese le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati,

se sono concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dall’autorità doganale,

se recano, per ogni articolo, le informazioni richieste ai sensi della parte II, capo IV, del presente allegato.

20.2.

Può inoltre essere autorizzato l’uso, come distinte di carico di cui al punto 20.1 del presente allegato, di elenchi descrittivi stilati ai fini dell’espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono stilati dalle imprese le cui scritture non sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati.

20.3.

Il titolare del regime le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati e che già utilizza distinte di carico speciali può essere autorizzato ad utilizzare tali distinte anche per le operazioni di transito unionale concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione sia necessaria in funzione del sistema informatico del suddetto titolare.

21.

Utilizzazione di sigilli di modello speciale.

Il titolare del regime indica nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «suggelli apposti», la natura, il numero e le marche dei sigilli apposti.

22.

Speditore autorizzato — Preautenticazione e formalità alla partenza.

22.1.

Ai fini dell’applicazione dei punti 3 e 5 del presente allegato, l’autorizzazione prevede che la casella «C. Ufficio di partenza» dei formulari di dichiarazione di transito sia:

preventivamente munita dell’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure

munita dallo speditore autorizzato dell’impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dall’autorità competente e conforme al modello che figura nella parte II, capo II, del presente allegato. L’impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine.

Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell’autorizzazione.

22.2.

L’autorità doganale può richiedere l’uso di formulari recanti un segno distintivo che ne consenta l’identificazione.

23.

Speditore autorizzato — Misure di custodia del timbro.

Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza o di un timbro speciale.

Egli informa l’autorità doganale delle misure di sicurezza applicate ai sensi del primo comma.

23.1.

In caso di utilizzazione abusiva da parte di chiunque di formulari preventivamente muniti dell’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza o recanti l’impronta di un timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato paese relativamente alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri all’autorità doganale che l’ha autorizzato di aver adottato le misure di cui al punto 23.

24.

Speditore autorizzato — Menzioni obbligatorie.

24.1.

Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente, nella casella 44, l’itinerario vincolante fissato conformemente all’articolo 298 del presente regolamento e, nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza», il termine fissato conformemente all’articolo 297 del presente regolamento entro il quale le merci sono presentate all’ufficio di destinazione, le misure di identificazione applicate e la dicitura seguente:

Speditore autorizzato — 99206

24.2.

Quando l’autorità competente dello Stato membro di partenza procede al controllo alla partenza di una spedizione, essa appone il suo visto nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione.

24.3.

Dopo la spedizione, l’esemplare n. 1 del DAU o l’esemplare del DAT/DATS è inviato senza indugio all’ufficio doganale di partenza conformemente alle norme stabilite nell’autorizzazione. Gli altri esemplari accompagnano le merci conformemente al punto 11 del presente allegato.

25.

Speditore autorizzato — Dispensa dalla firma.

25.1.

L’autorità doganale può dispensare lo speditore autorizzato dall’apposizione della firma sulle dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale di cui alla parte II, capo II, del presente allegato, e compilate mediante il sistema di trattamento elettronico dei dati. Questa dispensa può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato all’autorità doganale un impegno scritto con il quale riconosce di essere il titolare del regime per tutte le operazioni di transito effettuate sotto la copertura di dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale.

25.2.

Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del punto 25.1 del presente allegato devono recare, nella casella riservata alla firma del titolare del regime, la dicitura seguente:

Dispensa dalla firma — 99207.

26.

Destinatario autorizzato — Obblighi.

26.1.

Quando le merci arrivano in un luogo precisato nell’autorizzazione, il destinatario autorizzato informa senza indugio l’ufficio doganale di destinazione in merito a tale arrivo. Egli segnala la data di arrivo, lo stato dei sigilli eventualmente apposti nonché qualsiasi irregolarità negli esemplari n. 4 e 5 del DAU o nell’esemplare del DAT/DATS che hanno accompagnato le merci e li consegna all’ufficio doganale di destinazione conformemente alle norme previste nell’autorizzazione.

26.2.

L’ufficio doganale di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e 5 del DAU o sull’esemplare del DAT/DATS le annotazioni previste al punto 13 del presente allegato.

PARTE II

CAPO I

Modelli di timbri utilizzati per la procedura di continuità operativa

1.   Timbro n. 1

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(dimensioni: 26 × 59 mm)

2.   Timbro n. 2

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(dimensioni: 26 × 59 mm)

CAPO II

Modello di timbro speciale utilizzato dallo speditore autorizzato

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(dimensioni: 55 × 25 mm)

1.

Stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese

2.

Numero di riferimento dell’ufficio doganale di partenza

3.

Numero della dichiarazione

4.

Data

5.

Speditore autorizzato

6.

Numero di autorizzazione

CAPO III

Distinta di carico

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CAPO IV

Istruzioni relative alla distinta di carico

Sezione 1

1.   Definizione

1.1.

La distinta di carico è un documento che presenta le caratteristiche indicate nel presente allegato.

1.2.

Essa può essere utilizzata con la dichiarazione di transito nel quadro dell’applicazione del punto 2.2 del presente allegato.

2.   Formato delle distinte di carico

2.1.

Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la faccia anteriore del formulario.

2.2.

Le distinte di carico recano:

a)

l’intestazione «Distinta di carico»;

b)

un riquadro di 70 × 55 mm diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm e in una parte inferiore di 70 × 40 mm;

c)

nell’ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è così redatta:

numero d’ordine;

marchi, numeri, quantità e natura dei colli, descrizione delle merci;

paese di spedizione/esportazione;

massa lorda (kg);

spazio riservato all’amministrazione.

Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia la colonna intitolata «Spazio riservato all’amministrazione» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).

2.3.

Immediatamente al di sotto dell’ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

Sezione 2

Indicazioni da annotare nelle varie rubriche

1.   Riquadro

1.1.   Parte superiore

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, il titolare del regime annota nella parte superiore la sigla «T1», «T2» o «T2F».

1.2.   Parte inferiore

Gli elementi indicati nel paragrafo 4 della sezione III di cui sotto devono figurare in questa parte del riquadro.

2.   Colonne

2.1.   Numero d’ordine

Ogni articolo inserito nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d’ordine.

2.2.   Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, descrizione delle merci

Le informazioni richieste sono fornite conformemente all’allegato B del [regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Quando una dichiarazione di transito è accompagnata da una distinta di carico, l’elenco deve includere le informazioni indicate alle caselle 31 (Colli e descrizione delle merci), 40 (Dichiarazione sommaria/documento precedente), 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) e, se del caso, 33 (Codice delle merci) e 38 [Massa netta (kg)] della dichiarazione di transito.

2.3.   Paese di spedizione/esportazione

Indicare il nome dello Stato membro dal quale le merci sono spedite/esportate.

2.4.   Massa lorda (kg)

Indicare le menzioni figuranti nella casella 35 del DAU (cfr. allegato B del [regolamento delegato (UE) 2015/2446).

Sezione 3

Utilizzazione delle distinte di carico

1.

Una stessa dichiarazione di transito non può contenere sia una o più distinte di carico che uno o più formulari complementari.

2.

Quando viene usata una distinta di carico, le caselle 15 (paese di spedizione/esportazione), 32 (numero dei colli), 33 (codice delle merci), 35 (massa lorda (kg)], 38 (massa netta (kg)], 40 (Dichiarazione sommaria/documento precedente) e, se del caso, 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) della dichiarazione di transito devono essere barrati e la casella 31 (Colli e descrizione delle merci) non deve essere utilizzata per annotare i colli e la descrizione delle merci, i marchi e numeri, il numero di contenitori e la quantità e natura delle merci. Un riferimento ai numeri d’ordine e alle sigle delle distinte di carico è apposto nella casella 31 «Colli e descrizione delle merci» della dichiarazione di transito.

3.

La distinta di carico deve essere presentata nello stesso numero di esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce.

4.

All’atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che rechi il nome dell’ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest’ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

La firma di un funzionario dell’ufficio doganale di partenza è facoltativa.

5.

Quando a una dichiarazione di transito sono allegate più distinte di carico, queste recano un numero d’ordine attribuito dal titolare del regime; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 («Distinte di carico»).

6.

Per il formulario della distinta di carico è utilizzata una carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m2 e di resistenza tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. Il colore della carta è a scelta degli interessati. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

CAPO V

Avviso di passaggio

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CAPO VI

Certificato di garanzia globale

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CAPO VII

Certificato di esonero dalla garanzia

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CAPO VIII

Istruzioni relative ai certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia

1.   Menzioni da apportare sul recto dei certificati

Dopo il rilascio del certificato non può essere apportata alcuna modifica, aggiunta o soppressione alle menzioni figuranti nelle caselle da 1 a 8 del certificato di garanzia globale e nelle caselle da 1 a 7 del certificato di esonero dalla garanzia.

1.1   Codice valuta

Gli Stati membri indicano nella casella 6 del certificato di garanzia globale e nella casella 5 del certificato di esonero dalla garanzia il codice ISO ALFA 3 (ISO 4217) della valuta utilizzata.

1.2   Menzioni da apportare sul verso dei certificati

Se il titolare del regime si è impegnato a presentare tutte le sue dichiarazioni di transito presso un unico ufficio doganale di partenza, la denominazione di detto ufficio è apposta in lettere maiuscole nella casella 8 del certificato di garanzia globale o nella casella 7 del certificato di esonero dalla garanzia.

1.3   Diciture apposte sui certificati in caso di proroga del termine di validità

In caso di proroga del periodo di validità del certificato, l’ufficio doganale di garanzia compila la casella 9 del certificato di garanzia globale o la casella 8 del certificato di esonero dalla garanzia.

2.   Menzioni da apportare sul verso dei certificati — persone autorizzate a firmare le dichiarazioni di transito

2.1

Al rilascio del certificato, o in un qualsiasi altro momento durante il periodo di validità dello stesso, il titolare del regime designa sotto la sua responsabilità, sul verso del certificato, le persone da lui autorizzate a firmare le dichiarazioni di transito. Ogni designazione comporta l’indicazione del cognome e nome della persona autorizzata, seguiti dalla firma di detta persona. Il titolare del regime deve convalidare con la sua firma la designazione di ogni persona autorizzata. Il titolare del regime ha la facoltà di sbarrare le caselle che non intende utilizzare.

2.2

Il titolare del regime può annullare in qualsiasi momento l’iscrizione del nome di una persona autorizzata, fatta sul verso del certificato.

2.3

La persona che figura sul verso di un certificato presentato a un ufficio doganale di partenza è il rappresentante autorizzato del titolare del regime.

3.   Requisiti tecnici

3.1.

Per il formulario dei certificati di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia è utilizzata una carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 gr/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:

di colore verde per i certificati di garanzia globale;

di colore azzurro per i certificati di dispensa dalla garanzia.

3.2.

Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.

3.3.

È compito degli Stati membri provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato porta un numero che lo contraddistingue.

3.4.

Il formulario non deve contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all’occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere firmata dall’autore e vistata dalle autorità doganali.


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