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Document 32015R2272
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2272 of 7 December 2015 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or steel originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
GU L 322 del 8.12.2015, p. 21–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/12/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 10/12/2015
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32015R2272R(01) | (HR) | |||
Modified by | 32019R0251 | sostituzione | allegato tabella | 09/12/2015 | |
Modified by | 32019R0251 | sostituzione | articolo 1 paragrafo 2 | 09/12/2015 |
8.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2272 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2015
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) |
In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») in conformità all'articolo 5 del regolamento di base, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio («TSS») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»), con il regolamento (CE) n. 926/2009 (2) («le misure iniziali»). Tali misure iniziali si basavano sulla rilevazione di una minaccia di pregiudizio ed erano state annullate da una sentenza del Tribunale (3) per quanto concerneva le esportazioni di prodotti fabbricati da Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd. La sentenza è attualmente oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (4). |
(2) |
Le misure istituite hanno assunto la forma di dazi ad valorem: 17,7 % per la società Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd, 27,2 % (altre società che hanno collaborato) e 39,2 % (tutte le altre società). |
2. Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi
(3) |
Attualmente sono in vigore misure antidumping sulle importazioni di TSS originari della Russia e dell'Ucraina (5). Le misure antidumping nei confronti della Croazia sono state revocate il 26 giugno 2012 (6). |
3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(4) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (7) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(5) |
La domanda è stata presentata dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell'Unione europea («il richiedente») per conto di produttori rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale nell'Unione di tubi senza saldature. |
(6) |
La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e il persistere o la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione. |
(7) |
Il 3 ottobre 2014 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (8) («avviso di apertura»). |
4. Parti interessate dall'inchiesta
(8) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a partecipare. |
(9) |
La Commissione ha inoltre informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori degli Stati Uniti d'America («USA»), invitandoli a partecipare. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che essa prevedeva di selezionare gli USA come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
(10) |
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
4.1. Campionamento
(11) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. |
a) Campionamento dei produttori dell'Unione
(12) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Il campione è stato selezionato sulla base dei volumi di vendita del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame nell'Unione garantendo al contempo una distribuzione geografica. Il campione è formato da sei società di Repubblica ceca, Francia, Germania, Italia, Romania e Slovacchia, che rappresentano circa il 55 % del totale delle vendite a clienti non collegati nell'Unione. Poiché non sono pervenute osservazioni, le società selezionate in via provvisoria sono state mantenute nel campione definitivo. |
b) Campionamento degli importatori
(13) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti gli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
(14) |
Poiché solo quattro importatori indipendenti si sono manifestati fornendo le informazioni richieste nell'avviso di apertura, il campionamento non è stato necessario. Tuttavia, dei quattro importatori indipendenti solo uno ha collaborato all'inchiesta e ha presentato una risposta al questionario. |
c) Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(15) |
In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento. |
(16) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori nella RPC di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
(17) |
Poiché solo tre produttori esportatori della RPC hanno fornito alla Commissione le informazioni richieste, il campionamento non è stato ritenuto necessario. |
4.2. Questionari e visite di verifica
(18) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione. |
(19) |
Sono stati inviati questionari ai tre produttori esportatori cinesi che si sono manifestati nella fase di campionamento, ai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, ai quattro importatori indipendenti che si sono manifestati nella fase di campionamento e a sette utilizzatori. Sono stati individuati e hanno ricevuto i questionari ventidue potenziali produttori analoghi in sei paesi, vale a dire Argentina, Brasile, Giappone, Messico, Ucraina e USA. |
(20) |
Sono pervenute risposte al questionario da un produttore esportatore cinese, tre produttori degli USA come paese di riferimento, da tutti i sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, da un importatore e da tre utilizzatori. |
(21) |
Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
|
5. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(22) |
L'inchiesta sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»). |
6. Divulgazione delle informazioni
(23) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. Dopo la divulgazione è stato inoltre concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Solo il richiedente ha presentato osservazioni dopo la comunicazione delle informazioni. |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(24) |
Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale di cui al considerando 1, vale a dire tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, di diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore di carbonio equivalente (Carbon Equivalent Value-CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto Internazionale della Saldatura (International Institute of Welding — IIW) (9), originari della RPC, attualmente classificati ai codici NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93. |
2. Prodotto simile
(25) |
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi di base:
|
(26) |
La Commissione ha concluso che detti prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING
1. Osservazioni preliminari
(27) |
In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore implicasse il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. |
(28) |
Come indicato in precedenza, tre produttori esportatori cinesi si sono manifestati dopo l'apertura e hanno ricevuto un questionario. Tuttavia è pervenuta una sola risposta. Il produttore esportatore che ha collaborato rappresentava più del 25 % delle importazioni cinesi nell'Unione e le sue importazioni sono state ritenute rappresentative delle importazioni totali dalla RPC nell'Unione. Di conseguenza, i risultati riguardo al rischio del persistere o della reiterazione del dumping sotto illustrati sono stati ricavati in base ai dati del produttore esportatore che ha collaborato. |
2. Dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame
2.1. Paese di riferimento
(29) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo è stato necessario scegliere un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»). |
(30) |
La Commissione ha informato le parti interessate nell'avviso di apertura di aver previsto gli USA, come nel caso dell'inchiesta iniziale, come possibile paese di riferimento, e ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. |
(31) |
La Commissione ha ugualmente contattato una serie di altri potenziali paesi di riferimento (Argentina, Brasile, India, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Federazione russa e Ucraina) per cercarne la collaborazione e ottenere informazioni. |
(32) |
Tre produttori dagli USA hanno collaborato e hanno risposto al questionario. |
(33) |
Il livello di concorrenza sul mercato statunitense è risultato elevato, con un alto numero di produttori che vendevano sul mercato interno con livelli di importazione significativi (nonostante i dazi antidumping in vigore nei confronti della RPC). I quantitativi venduti sul mercato statunitense sono risultati consistenti; tale mercato è paragonabile a quello cinese anche in termini di gamma di prodotti. Inoltre, le materie prime usate e il processo di produzione dei produttori che hanno collaborato nel paese di riferimento sono risultati simili a quelli sul mercato cinese. Pertanto, e tenendo conto della cooperazione ricevuta, gli USA sono stati considerati un paese di riferimento adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
2.2. Valore normale
(34) |
Le informazioni pervenute dai produttori statunitensi che hanno collaborato sono state utilizzate come base per la determinazione del valore normale applicabile ai produttori esportatori della RPC. |
(35) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se durante il periodo dell'inchiesta di riesame il volume complessivo delle vendite sul mercato interno dei produttori statunitensi che hanno collaborato fosse rappresentativo. Le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative se il volume totale di tali vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti aveva rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione cinesi del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce di quanto precede le vendite sul mercato interno degli USA sono risultate rappresentative. |
(36) |
La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale esame è stato effettuato calcolando la percentuale delle vendite remunerative agli acquirenti indipendenti del tipo di prodotto in questione. Nei casi in cui le vendite interne di un particolare tipo di prodotto erano realizzate in quantità sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata di tutte le vendite interne di questo tipo di prodotto effettuate nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
(37) |
Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % (in volume) delle vendite sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale per tipo di prodotto è stato calcolato come media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno. |
(38) |
Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o quando il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione unitario, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
2.3. Prezzo all'esportazione
(39) |
Il produttore esportatore che ha collaborato ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto oggetto dell'inchiesta venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
2.4. Confronto
(40) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto (nazionali e noli marittimi), di assicurazione, le spese bancarie e le commissioni. |
2.5. Margine di dumping
(41) |
La Commissione ha comparato il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento con il prezzo all'esportazione medio ponderato del corrispondente tipo di prodotto in esame per il produttore esportatore che ha collaborato, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Su tale base il margine di dumping medio ponderato per ui produttore esportatore che ha collaborato, espresso in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è risultato del 158,3 %. |
3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure
(42) |
La Commissione ha esaminato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: prezzo all'esportazione verso altri paesi, capacità produttiva ed eccesso di capacità della RPC, capacità di attrazione del mercato dell'Unione. |
3.1. Esportazioni cinesi verso altri paesi
(43) |
Secondo la banca dati cinese delle statistiche sulle importazioni, nel 2013 le esportazioni cinesi di TSS a livello mondiale (124 paesi esclusa l'Unione) sono state pari a 4,6 milioni di tonnellate, con prezzi tra 400 e 4 500 EUR/t. Nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni cinesi verso l'Unione sono state pari a 68 000 tonnellate, con un prezzo medio inferiore a 700 EUR/tonnellata (dati Eurostat). La Commissione ha ritenuto che tali notevoli differenze di prezzo non consentano di trarre conclusioni significative sulla politica dei prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi. Tuttavia, dall'inchiesta è emerso che il prezzo medio all'esportazione del produttore esportatore della RPC che ha collaborato verso i mercati dei paesi terzi (Cile, Iran, Corea, EAU e Turchia) era inferiore al prezzo medio all'esportazione dalla RPC verso l'Unione. Inoltre, i quantitativi esportati e i prezzi praticati dai produttori esportatori cinesi in alcuni importanti mercati di esportazione come l'Unione, il Canada, gli USA, la Colombia, il Messico, il Brasile, la Russia, la Bielorussia e il Kazakistan sono interessati da misure in vigore come i dazi antidumping o misure di salvaguardia. |
3.2. Capacità di produzione ed eccesso di capacità cinesi
(44) |
L'inchiesta ha stabilito che dopo l'inchiesta iniziale la capacità di produzione nella RPC è notevolmente aumentata. I dati raccolti durante la visita in loco, disponibili al pubblico, indicano una capacità di produzione dell'ordine di 32 milioni di tonnellate (10). I dati forniti dal richiedente indicano un livello di capacità di produzione ancora più elevato, fino a 43 milioni di tonnellate. Entrambe le fonti confermano che dall'inchiesta iniziale la capacità di produzione dei produttori cinesi è notevolmente aumentata, almeno del 60 %. |
(45) |
Tutte le informazioni raccolte confermano l'esistenza di un eccesso di capacità dell'industria cinese. Non è stata presentata alcuna informazione che indichi un aumento del consumo interno nella RPC negli anni futuri in proporzione sufficiente ad assorbire l'attuale eccesso di capacità della RPC. |
(46) |
L'inchiesta ha stabilito che la produzione nella RPC era dell'ordine di circa 30 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, con quindi almeno 2 milioni di tonnellate di capacità inutilizzata. Questa capacità inutilizzata corrisponde a oltre il 100 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è stata pertanto considerata significativa. Nella RPC vi è quindi una notevole capacità di produzione inutilizzata, che sarà probabilmente impiegata, in considerazione delle conclusioni per quanto riguarda l'attrattiva del mercato dell'Unione e delle difficoltà per il mercato interno di assorbirla, per aumentare i volumi delle esportazioni verso il mercato dell'Unione in assenza di misure. |
3.3. Attrattiva del mercato dell'Unione
(47) |
Secondo i dati di Eurostat, le importazioni dalla RPC verso l'Unione sono dapprima diminuite passando dalle oltre 78 000 tonnellate del 2011 alle 47 000 o poco più del 2012 e poi aumentate nuovamente a circa 68 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il calo delle importazioni nel 2012 ha coinciso con una contrazione della domanda sul mercato dell'Unione. Sebbene la contrazione della domanda sia continuata durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il volume delle importazioni è aumentato: ciò si è tradotto in un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi, che ha raggiunto il 3,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
(48) |
Come stabilito al considerando 41, le importazioni dalla RPC sono state oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, mentre le misure erano in vigore. Il margine di dumping accertato è risultato addirittura superiore al margine di dumping accertato nel corso dell'inchiesta iniziale. Dal momento che le importazioni hanno continuato a essere oggetto di dumping in presenza delle misure, non vi è quindi motivo di ritenere che in assenza di misure i prezzi delle importazioni dalla RPC aumenterebbero, e tanto meno a un livello sufficiente a eliminare il dumping. |
(49) |
Come indicato al considerando 43, le misure in vigore sulle importazioni cinesi di TSS in una serie di importanti mercati di esportazione per i produttori esportatori cinesi di TSS limitano fortemente le possibilità di espansione o di mantenimento delle esportazioni cinesi verso tali mercati. Al tempo stesso, si è stabilito che il prezzo all'esportazione verso l'Unione del produttore esportatore cinese che ha collaborato era più elevato rispetto al suo prezzo all'esportazione nei mercati terzi, il che è indicativo dell'attrattiva del mercato dell'Unione nonostante le misure in vigore. È stato inoltre dimostrato che il mercato dell'Unione sarebbe un obiettivo per l'assorbimento di una parte significativa della capacità cinese inutilizzata, che in mancanza di misure antidumping verrebbe con ogni probabilità orientata verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping. |
(50) |
Inoltre, prima dell'istituzione delle misure in vigore nel 2009 le esportazioni cinesi verso l'Unione erano pari a 542 840 tonnellate, ossia quasi otto volte di più che durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò indica che il mercato dell'Unione è attraente per le importazioni cinesi in termini di dimensioni, e che esso possiede la capacità di assorbire l'aumento del volume delle importazioni dalla RPC. I dazi antidumping in vigore hanno impedito ai produttori esportatori cinesi di aumentare i propri volumi di vendita all'Unione, che probabilmente aumenteranno nuovamente qualora si lasciassero scadere le misure, in particolare considerando la disponibilità di significativa capacità inutilizzata nella RPC, come illustrato di seguito. |
(51) |
Inoltre, sebbene il consumo sul mercato cinese sia notevolmente aumentato dopo l'inchiesta iniziale, è improbabile che la significativa capacità di produzione inutilizzata dei produttori cinesi possa essere assorbita sul mercato interno, come indicato al considerando 45. |
(52) |
Pertanto, qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere, è probabile che i produttori esportatori cinesi aumenterebbero significativamente le loro esportazioni verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping. |
3.4. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping
(53) |
L'inchiesta ha dimostrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame le vendite di TSS cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping. Alla luce della notevole capacità inutilizzata di cui dispone la RPC (che durante il periodo dell'inchiesta di riesame superava il consumo complessivo dell'Unione), delle misure in vigore nei confronti delle importazioni cinesi in altri paesi terzi e dell'attrattiva del mercato dell'Unione, la Commissione ha concluso che, qualora le misure fossero lasciate scadere, il rischio di persistenza del dumping è molto alto. |
D. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(54) |
L'industria dell'Unione non ha subito cambiamenti strutturali sostanziali rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da circa 20 produttori noti. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(55) |
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stabilita sulla base delle informazioni raccolte presso i produttori dell'Unione che hanno collaborato e dei dati forniti dal richiedente. |
(56) |
Come indicato al considerando 12, a causa del numero elevato di produttori dell'Unione è stato selezionato un campione di sei produttori dell'Unione. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione, in quanto costituiva circa il 60 % del totale delle vendite nell'Unione. |
2. Consumo dell'Unione
(57) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base i) del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, calcolato in base ai dati forniti dal richiedente, e ii) del volume delle importazioni da paesi terzi verso il mercato dell'Unione calcolato in base ai dati Eurostat. Il richiedente ha raccolto e aggregato i dati sulle vendite da sedici produttori dell'Unione e stimato i dati per gli altri. |
(58) |
Su questa base, l'andamento del consumo dell'Unione è risultato il seguente: Tabella 1 Consumo dell'Unione
|
(59) |
Nell'arco dell'intero periodo in esame il consumo dell'Unione è calato del 19 %. Più specificamente, il mercato dell'Unione per il prodotto in esame e il prodotto simile è diminuito costantemente fino al 2013 (del 22 %) e poi è leggermente migliorato nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame (del 3,4 %). |
(60) |
La tendenza al calo del consumo dell'Unione si può spiegare principalmente con la contrazione della domanda proveniente dai settori edile, industriale e della produzione di energia, che non sono tornati ai livelli precedenti alla crisi, cioè a prima dell'anno 2009. |
3. Importazioni dal paese interessato
3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
Tabella 2
Volume delle importazioni e quota di mercato
Paese |
|
2011 |
2012 |
2013 |
Periodo dell'inchiesta di riesame |
RPC |
Volume (tonnellate) |
78 153 |
47 279 |
55 777 |
67 977 |
Indice |
100 |
60 |
71 |
87 |
|
Quota di mercato (%) |
3,3 |
2,3 |
3 |
3,6 |
|
Fonte: Eurostat |
(61) |
Il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC verso l'Unione è calato del 13 % nel corso del periodo considerato, passando da circa 78 000 tonnellate nel 2011 a 68 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito significativamente nel 2012 (del 40 %), e da allora è aumentato costantemente (del 18 % nel 2013 rispetto al 2012 e poi del 22 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013). |
(62) |
Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC verso l'Unione sono diminuite in misura minore rispetto al consumo dell'Unione, e ciò ha comportato un lieve aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi dal 3,3 % nel 2011 al 3,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Più specificamente, la quota di mercato è scesa al 2,3 % nel 2012 e poi aumentata rispettivamente al 3 % e al 3,6 % nel 2013 e nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato
(63) |
La tabella riportata di seguito mostra i prezzi medi delle importazioni dalla RPC: Tabella 3 Prezzi all'importazione
|
(64) |
Tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC è diminuito del 14 %, passando da 801 EUR/tonnellata nel 2011 a 692 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Più specificamente, il prezzo delle importazioni cinesi è aumentato del 3 % nel 2012 per poi diminuire di oltre il 16 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il prezzo medio all'importazione del produttore esportatore che ha collaborato è risultato nella stessa fascia dei prezzi medi all'importazione rilevati da Eurostat e ha seguito lo stesso andamento durante il periodo in esame. |
3.3. Sottoquotazione del prezzo
(65) |
La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata del prezzo di vendita dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, praticato sul mercato dell'Unione, con adeguamenti a livello franco fabbrica, e il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato, praticato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabilito a livello cif in base ai dati verificati forniti dal produttore esportatore cinese. |
(66) |
Per calcolare la sottoquotazione dei prezzi sono state usate informazioni provenienti da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione per il periodo dell'inchiesta di riesame. Dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame la media ponderata del margine di sottoquotazione dei prezzi, espressa in percentuale dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, è stata del 28,4 %. Se il dazio antidumping del 17,7 % applicabile al produttore esportatore cinese che ha collaborato venisse detratto, il margine di sottoquotazione risulterebbe del 39,2 %. |
4. Importazioni da paesi terzi
(67) |
Il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno avuto il seguente andamento: Tabella 4 Importazioni da altri paesi terzi
|
(68) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni dall'Ucraina è aumentato del 34 %, raggiungendo le 59 656 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, mentre il volume delle importazioni dal Giappone, dalla Russia e dalla Bielorussia sono diminuiti rispettivamente del 59 %, del 58 % e del 12 %, risultando pari a 21 426 tonnellate, 7 977 tonnellate e 29 600 tonnellate nello stesso periodo. Il volume delle importazioni provenienti da altri paesi terzi è aumentato del 31 %, passando da 43 230 a 56 509 tonnellate. In termini di quote di mercato, l'Ucraina e altri paesi terzi detenevano circa il 3 % del mercato dell'Unione, mentre il Giappone e la Bielorussia detenevano rispettivamente l'1 % e il 2 % circa. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato della Russia era marginale, allo 0,4 %. |
(69) |
Nel corso del periodo in esame i prezzi delle importazioni dall'Ucraina, dalla Bielorussia e dalla Russia hanno evidenziato una tendenza al ribasso, mentre i prezzi delle importazioni dal Giappone e da altri paesi terzi hanno registrato una tendenza al rialzo. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo delle importazioni di TSS è stato di circa 780 EUR/tonnellata per la Bielorussia e l'Ucraina, mentre per il Giappone e altri paesi terzi si situava intorno a 2 330 EUR/tonnellata e 1 327 EUR/tonnellata. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo all'importazione per la Russia è stato di circa 900 EUR/tonnellata. Attualmente sono in vigore misure antidumping sulle importazioni di TSS, dall'Ucraina e dalla Russia. |
5. Situazione economica dell'industria dell'Unione
5.1. Osservazioni generali
(70) |
In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. |
(71) |
Al fine di valutare il pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati presentati dal richiedente, che consistevano in dati relativi a sedici produttori dell'Unione e in stime per quanto riguardava gli altri come indicato al considerando 57; i dati si riferiscono a tutti i produttori noti dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati relativi ai produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
(72) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping. |
(73) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costi di manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali. |
5.2. Indicatori macroeconomici
a) Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti
(74) |
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti
|
(75) |
La produzione dell'industria dell'Unione è diminuita del 10 % durante il periodo in esame, passando da 3 746 432 tonnellate nel 2011 a 3 361 226 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Più specificamente, essa è prima diminuita del 12 % fino al 2013 per poi aumentare del 2 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
(76) |
La capacità di produzione è rimasta complessivamente invariata durante il periodo in esame, ed è risultata di circa 5 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(77) |
In conseguenza del calo del volume della produzione a capacità di produzione invariata, l'utilizzo degli impianti ha avuto un andamento parallelo a quello del volume della produzione, diminuendo al 65 % fino al 2013 per poi aumentare al 67 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso la capacità di produzione è diminuita passando dal 73 % nel 2011 al 67 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
b) Volume delle vendite e quota di mercato
(78) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
|
(79) |
Il volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione riportato in tabella 6 include anche le vendite ad acquirenti indipendenti e ad acquirenti collegati che risultavano realizzate a condizioni di mercato. |
(80) |
Nel corso del periodo in esame le vendite complessive dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE sono diminuite del 20 %. Le vendite dell'industria dell'Unione sono gradualmente calate del 22 % fino al 2013 per poi migliorare in misura marginale fino a raggiungere oltre 1,6 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La diminuzione delle vendite dell'industria dell'Unione è dovuta principalmente alla contrazione della domanda di TSS nell'Unione (v. il considerando 60). Di conseguenza, l'industria dell'Unione ha perso 2 punti percentuali di quota di mercato durante il periodo in esame, raggiungendo l'87 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
c) Crescita
(81) |
Mentre il consumo dell'Unione è diminuito del 19 % durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 20 %, pari a una perdita di quota di mercato di 2 punti percentuali. |
d) Occupazione e produttività
(82) |
Durante il periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività
|
(83) |
Nel periodo in esame l'occupazione nell'industria dell'Unione è diminuita del 2 %, attestandosi a 20 768 addetti nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
(84) |
Nel periodo in esame la produttività è diminuita del 9 % a causa di una diminuzione dell'occupazione dell'Unione più lenta rispetto alla produzione dell'Unione. In condizioni economiche normali, infatti, adattarsi alla contrazione della domanda richiede più tempo all'industria dell'Unione, e pertanto vi è di solito un effetto di ritardo tra il calo della produzione e la riduzione del numero degli addetti. |
e) Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(85) |
Sebbene il margine di dumping stabilito per la RPC fosse ben al di sopra del livello de minimis, il volume delle importazioni dalla PRC è rimasto basso per tutto il periodo in esame. L'inchiesta ha accertato che le importazioni di TSS dalla RPC hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping e che la situazione dell'industria dell'Unione è peggiorata in modo significativo come indicato ai considerando da 99 a 102. |
5.3. Indicatori microeconomici
a) Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(86) |
Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi medi di vendita
|
(87) |
Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito del 10 % nel corso del periodo in esame fino a raggiungere 1 170 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il calo dei prezzi può essere considerato una conseguenza degli sforzi compiuti dall'industria dell'Unione per ridurre i costi nonché della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi a basso prezzo. |
(88) |
Analogamente, il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 10 % nel corso del periodo in esame, passando da 1 257 EUR/tonnellata nel 2011 a 1 128 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il calo del costo di produzione potrebbe essere spiegato in gran parte con la maggiore efficienza del processo e delle apparecchiature di produzione. |
b) Costo della manodopera
(89) |
Nel periodo in esame il costo medio della manodopera dell'industria dell'Unione ha avuto il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per addetto
|
(90) |
Il costo medio della manodopera per addetto è rimasto relativamente stabile nel corso del periodo in esame, con un calo dell'1 % durante il periodo in esame. In particolare, il costo medio della manodopera è diminuito dell'1 % nel 2012 per poi aumentare dello 0,5 % e in seguito scendere di nuovo dell'1 %. |
c) Scorte
(91) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
|
(92) |
Nel periodo in esame le scorte finali sono aumentate complessivamente del 6 %. Dal 2011 al 2012 le scorte finali sono diminuite a seguito del calo del volume della produzione e dell'aumento del volume delle vendite all'esportazione. Dal 2012 al 2013 le scorte sono aumentate a causa di un calo nel volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame le scorte finali sono nuovamente diminuite, principalmente a causa di un aumento delle vendite dell'industria dell'Unione sia all'esterno che sul mercato dell'Unione. |
(93) |
Dall'inchiesta è emerso che, in questo settore, la produzione è effettuata principalmente in base agli ordini a breve termine dei clienti e quindi le scorte rappresentano una percentuale relativamente bassa della produzione. Le scorte finali in percentuale della produzione hanno seguito l'andamento delle scorte finali, aumentando lievemente dal 3,9 % nel 2011 al 4,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, soprattutto a causa del decremento del totale delle vendite dell'Unione. Più specificamente, sono diminuite di 0,3 punti percentuali dal 2011 al 2012 per poi aumentare di 1,5 punti percentuali nel 2013 per le ragioni di cui al considerando 92. |
d) Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali
(94) |
Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno mostrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(95) |
La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dell'industria dell'Unione ha subito variazioni da un anno all'altro a seconda delle condizioni di mercato e, in generale, è aumentata dal 2,9 % al 3,6 % durante il periodo in esame, grazie soprattutto alla composizione dei prodotti venduti, vale a dire che l'industria dell'Unione ha venduto un maggior numero di prodotti con un margine di profitto relativamente più elevato. In particolare, la redditività dell'industria dell'Unione è salita al 5,7 % nel 2012 per poi scendere all'1,7 % nel 2013 e aumentare nuovamente al 3,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
(96) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto si è più che quadruplicato durante il periodo in esame. Il notevole aumento del flusso di cassa si spiega principalmente con le variazioni del capitale di esercizio. |
(97) |
Durante il periodo in esame gli investimenti sono cresciuti solo del 3 %. Si è trattato principalmente di investimenti necessari per la sostituzione delle apparecchiature di produzione. |
(98) |
L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Durante il periodo in esame l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è aumentato dal 3,7 % al 7,6 %. Come il profitto, nel periodo dell'inchiesta di riesame l'utile sul capitale investito ha avuto un andamento variabile, salendo all'8,2 % nel 2012 per poi scendere al 5,9 % nel 2013 e aumentare di nuovo al 7,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
5.4. Conclusioni relative al pregiudizio
(99) |
Nel periodo in esame si è rilevato il miglioramento di diversi indicatori, in particolare di quelli finanziari. La redditività ha registrato un aumento marginale dal 2,9 % al 3,6 %, ossia leggermente superiore all'obiettivo di profitto del 3 % stabilito nell'inchiesta iniziale. L'utile sul capitale investito è migliorato passando dal 3,7 % al 7,6 %, mentre il livello del flusso di cassa è aumentato di oltre quattro volte. Questi sviluppi indicano che le misure antidumping in vigore sono state efficaci e hanno messo al riparo l'industria dell'Unione dal potenziale effetto pregiudizievole delle importazioni cinesi di TSS oggetto di dumping. |
(100) |
D'altro canto, durante il periodo in esame alcuni dei principali indicatori di pregiudizio, in particolare gli indicatori macroeconomici, hanno continuato a registrare un andamento negativo. Il volume della produzione è diminuito del 10 %, il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito del 20 %, l'utilizzo degli impianti del 67 %, la quota di mercato dell'Unione è diminuita del 2 % e l'occupazione del 2 %. Nel contesto di un calo della domanda di TSS, l'industria dell'Unione ha prodotto e venduto meno sul mercato dell'Unione con conseguenti livelli di utilizzo della capacità di produzione relativamente bassi, il che ha avuto ripercussioni negative sui costi fissi dell'industria dell'Unione. Va osservato che il livello di utilizzo degli impianti è diminuito significativamente dall'inchiesta iniziale, più precisamente dal 90 % dell'inchiesta iniziale al 67 % del periodo dell'inchiesta di riesame. |
(101) |
Pertanto, la situazione dell'industria dell'Unione si è rivelata disomogenea. Alcuni dei principali indicatori di pregiudizio, come le vendite, il volume della produzione e la quota di mercato, hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. Allo stesso tempo, altri fattori quali la redditività, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno evidenziato un andamento positivo nello stesso periodo. Tuttavia, l'inchiesta ha stabilito che, nonostante queste tendenze positive osservate per alcuni fattori di pregiudizio, nel complesso l'industria dell'Unione si trova in una situazione in cui non sarebbe in grado di far fronte a un aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Cosa più importante, la situazione dell'industria dell'Unione ha nel complesso registrato di fatto un significativo deterioramento rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. Perciò, sebbene l'industria dell'Unione sia stata redditizia nel corso del periodo in esame, i livelli di redditività sono stati molto inferiori rispetto all'inchiesta iniziale (il 3,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 15,4 % nel periodo dell'inchiesta iniziale), variando anche notevolmente da un anno all'altro a seconda delle condizioni del mercato dei TSS (ad esempio, dal 5,7 % nel 2012 all'1,7 % nel 2013 e poi al 3,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame). |
(102) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, nel periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base e non è stata esposta a una minaccia di pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base, principalmente a causa del fatto che le misure antidumping in vigore hanno avuto un effetto di protezione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni cinesi oggetto di dumping. Ciononostante, la situazione dell'industria dell'Unione si è fortemente deteriorata rispetto all'inchiesta iniziale, con livelli di profitto instabili e bassi tassi di utilizzo degli impianti. |
6. Rischio di reiterazione del pregiudizio
(103) |
Come concluso ai considerando da 99 a 102, l'industria dell'Unione non ha subito un grave pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ma la sua situazione si è fortemente deteriorata rispetto all'inchiesta iniziale. Come indicato al considerando 41, le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, come indicato al considerando 53, esiste un'elevata probabilità di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. |
(104) |
L'inchiesta iniziale ha determinato l'esistenza di una minaccia di pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base. Nell'attuale inchiesta si è accertato che esiste il rischio di una reiterazione della minaccia di pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Tale accertamento si basa sulla valutazione dei seguenti elementi: a) la probabile evoluzione del volume delle importazioni oggetto di dumping, b) la disponibilità di capacità di produzione inutilizzata degli esportatori, c) il livello dei prezzi delle importazioni cinesi e la possibile domanda di altre importazioni, e d) il livello delle scorte. |
a) Probabile evoluzione del volume delle importazioni oggetto di dumping
(105) |
Come indicato al considerando 50, le importazioni cinesi di TSS nell'Unione erano state pari a 542 840 tonnellate nel corso dell'inchiesta iniziale e sono scese a 68 000 tonnellate (vale a dire otto volte meno) durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È probabile che, a causa dei loro prezzi bassi, in caso di scadenza delle misure le importazioni cinesi di TSS oggetto di dumping possano raggiungere il livello delle importazioni nell'inchiesta iniziale (542 840 tonnellate). Nel contesto di un calo della domanda di TSS dell'Unione (da 3,2 milioni di tonnellate nell'inchiesta iniziale a 1,9 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame), tale probabile aumento delle importazioni cinesi di TSS oggetto di dumping potrebbe tradursi in un aumento della quota di mercato cinese dall'attuale 3,6 % al 30 % circa. Dall'inchiesta è infatti emerso che in caso di scadenza delle misure gli acquirenti dell'Unione reindirizzeranno con relativa facilità i loro ordini a breve termine passando da produttori dell'Unione a produttori esportatori cinesi. Questo avrà un impatto negativo sui produttori dell'Unione, poiché un minor numero di ordini comporta la riduzione dei livelli di produzione e quindi livelli di utilizzo degli impianti economicamente insostenibili. Per le ragioni esposte e tenendo conto del fatto che la capacità di produzione di TSS della Cina è aumentata considerevolmente (del 60 % circa) dall'inchiesta iniziale, in caso di scadenza delle misure probabilmente le importazioni cinesi di TSS in dumping inonderanno nel prossimo futuro il mercato dell'Unione guadagnando notevoli quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione. |
b) Disponibilità di capacità di produzione inutilizzata degli esportatori
(106) |
Come stabilito al considerando 46, la capacità inutilizzata totale di TSS nella RPC è stata stimata a circa 2 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tale quantità superava il consumo totale di TSS dell'Unione durante lo stesso periodo. Pertanto, la RPC sarebbe in grado di esportarne notevoli volumi supplementari sul mercato dell'Unione. Inoltre, in Canada, Stati Uniti, Colombia, Messico e Brasile sono in vigore misure antidumping e di salvaguardia relative ai TSS cinesi, mentre la Russia, la Bielorussia e il Kazakhstan hanno istituito misure provvisorie sulle importazioni cinesi a prezzi non equi. Prima dell'istituzione delle misure tali paesi erano importanti mercati di esportazione per i produttori esportatori cinesi (11). Inoltre, gli elementi di prova raccolti indicano che la significativa capacità inutilizzata cinese e la recente flessione dell'economia cinese esercitano una forte pressione sui produttori cinesi di TSS affinché producano con tassi elevati di utilizzo degli impianti. Alla luce di tali elementi l'inchiesta ha stabilito che vi è un forte rischio che, qualora le misure fossero abrogate, i produttori esportatori cinesi indirizzerebbero la loro produzione verso il mercato dell'Unione, che come stabilito nei considerando da 47 a 52 rimane un mercato interessante. |
c) Probabile evoluzione del livello dei prezzi cinesi
(107) |
Come spiegato nei considerando da 64 a 66, attualmente i prezzi cinesi sono nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, con un margine medio di sottoquotazione del 28,4 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come stabilito al considerando 52, in caso di scadenza delle misure le importazioni cinesi di TSS continueranno probabilmente a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping. Inoltre, come indicato al considerando 66, senza le misure antidumping le importazioni cinesi sarebbero inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione del 39,2 %. Se le misure verranno abrogate ciò si tradurrà molto probabilmente in una forte pressione sui prezzi del mercato dell'Unione, che sarà aggravata dal probabile incremento imminente delle importazioni di TSS originari della RPC. Dall'inchiesta è emerso che i produttori dell'Unione non possono diminuire i loro prezzi per competere con le importazioni cinesi a prezzi di dumping. I prezzi sono generalmente decisi insieme ai clienti sulla base del tipo e del quantitativo di prodotto ordinato. Come spiegato ai considerando 92 e 93, i produttori dell'Unione producono principalmente sulla base di ordini a breve termine. Ciò rende relativamente facile per i clienti passare alle più economiche importazioni cinesi di TSS. Il probabile effetto negativo sarebbe quindi duplice: a) da un lato, il significativo differenziale dei prezzi causerebbe probabilmente un riorientamento verso le importazioni in dumping a basso prezzo dalla RPC. Non vi è alcuna indicazione che il consumo nell'Unione aumenterà nel breve e medio termine. Pertanto, è probabile che le maggiori importazioni oggetto di dumping dalla RPC acquisiscano una quota di mercato significativa sul mercato dell'Unione a scapito dell'industria dell'Unione. Ne risulterebbe inoltre un'ulteriore riduzione dell'utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'Unione, vale a dire uno degli elementi fondamentali che contribuiscono all'attuale situazione complessivamente negativa dell'industria dell'Unione, b) dall'altro lato, le importazioni cinesi in dumping a basso prezzo eserciteranno una notevole pressione sui prezzi del mercato dell'Unione costringendo l'industria dell'Unione a ridurre ulteriormente i prezzi di vendita a livelli economicamente insostenibili, e finendo per causare forti perdite. |
(108) |
Vi è pertanto una forte probabilità che, a causa della notevole capacità inutilizzata cinese, delle attuali misure antidumping e di salvaguardia sulle importazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame in alcuni importanti mercati di esportazione per i TSS e dell'attrattiva del mercato dell'Unione descritta nei considerando da 47 a 52, in caso di scadenza delle misure vi sarebbe nel prossimo futuro un notevole aumento dei quantitativi di importazioni cinesi in dumping a basso prezzo verso l'Unione. |
d) Livello delle scorte
(109) |
Come spiegato ai considerando 92 e 93 il livello delle scorte non è particolarmente rilevante per l'analisi, dal momento che i produttori dell'Unione producono principalmente sulla base di ordinazioni a breve termine dei clienti e le scorte rappresentano una percentuale trascurabile della produzione dei produttori dell'Unione. |
7. Conclusione
(110) |
Alla luce dei risultati dell'inchiesta, vale a dire della notevole capacità inutilizzata della RPC, dell'attrattiva del mercato dell'Unione, della situazione in altri importanti mercati di esportazione, del probabile aumento imminente di notevoli quantitativi di importazioni cinesi oggetto di dumping e del previsto livello dei prezzi di tali importazioni, tenendo conto nel contempo del deterioramento generale dell'industria dell'Unione dall'istituzione delle misure iniziali e della contrazione del mercato dei TSS nell'Unione, si ritiene che l'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione di una minaccia di pregiudizio. |
(111) |
Si conclude pertanto che l'abrogazione delle misure in vigore rischierebbe di comportare il persistere del dumping e la reiterazione di una minaccia di pregiudizio. |
E. INTERESSE DELL'UNIONE
(112) |
A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
(113) |
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(114) |
Su questa base la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di una persistenza del dumping e di una reiterazione della minaccia di pregiudizio, esistessero validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore. |
1. Interesse dell'industria dell'Unione
(115) |
L'inchiesta ha stabilito che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione si è trovata in una posizione di vulnerabilità. Come indicato al considerando 60, il calo della domanda dell'Unione, insieme a margini di profitto instabili e bassi livelli di utilizzo della capacità di produzione dell'industria dell'Unione, indica che l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di far fronte a importazioni cinesi a prezzi non equi. L'inchiesta ha inoltre stabilito che, in caso di scadenza delle misure contro le importazioni cinesi, vi è il rischio di reiterazione della minaccia di pregiudizio. In particolare, si prevede che l'industria dell'Unione possa subire un notevole pregiudizio e forse scomparire se le importazioni cinesi di TSS sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping dovessero riprendere, poiché le perdite in termini di vendite farebbero aumentare i costi fissi. |
(116) |
Qualora le misure fossero mantenute si prevede che l'industria dell'Unione sarà in grado di beneficiare appieno degli effetti delle misure imposte: potrà cioè conservare la propria quota di mercato sul mercato dell'Unione e migliorare i livelli di utilizzo degli impianti. Essa dovrebbe infine riuscire a mantenere livelli di profitto positivi. |
(117) |
Si è concluso pertanto che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore nei confronti della RPC. |
2. Interesse degli importatori/operatori commerciali
(118) |
Dei quattro importatori che si sono manifestati a seguito della pubblicazione dell'avviso di apertura, solo un importatore indipendente ha risposto al questionario. |
(119) |
L'analisi dei dati verificati ha evidenziato che i TSS rappresentano solo una percentuale fra il 5 % e il 10 % circa delle loro vendite totali. L'importatore che ha collaborato ha realizzato profitti nel periodo in esame, e la redditività delle attività legate ai TSS per tale importatore è risultata compresa tra l'1 % e il 7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Su tale base, in caso di mantenimento delle misure, è probabile che esse non avrebbero un effetto significativo sull'attività dell'importatore che ha collaborato. Inoltre, data la mancata collaborazione degli altri importatori, non vi sono elementi che suggeriscano che il resto degli importatori sarebbe colpito in modo sproporzionato se le misure fossero prorogate. |
3. Interesse degli utilizzatori
(120) |
Hanno collaborato all'inchiesta tre utilizzatori. Due dei tre utilizzatori che hanno collaborato hanno acquistato TSS dai produttori dell'Unione e il terzo ha acquistato TSS cinesi da un operatore commerciale. Nessuno dei tre utilizzatori ha presentato alcun argomento contro il mantenimento delle misure in vigore. Sulla base delle informazioni presentate e in linea con le conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale, si ritiene che il mantenimento delle misure non avrà un impatto negativo significativo sugli utilizzatori. Al contrario, si prevede che il mantenimento delle misure garantirà la concorrenza nel mercato dell'UE dando la possibilità agli utilizzatori di scegliere tra fornitori diversi, sia europei che di paesi terzi. |
4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(121) |
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC. |
F. MISURE ANTIDUMPING
(122) |
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della RPC, istituite con il regolamento (CE) n. 926/2009, dovrebbero essere mantenute. |
(123) |
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore di carbonio equivalente (Carbon Equivalent Value-CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto Internazionale della Saldatura (International Institute of Welding — IIW) (12), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 (13) (codici TARIC 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 e 7304599320) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:
Società |
Aliquota del dazio antidumping (%) |
Codice addizionale TARIC |
Shandong Luxing Steel Pipe Co, Ltd., Qingzhou, RPC |
17,7 |
A949 |
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato |
27,2 |
A950 |
Tutte le altre società |
39,2 |
A999 |
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19).
(3) Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014, nella causa T-528/09, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio.
(4) Causa C-186/14 P, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e altri/Hubei Xinyegang Steel Co.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia (GU L 174 del 4.7.2012, pag. 5).
(6) Cfr. la nota 5.
(7) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 49 del 21.2.2014, pag. 6).
(8) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU C 347 del 3.10.2014, pag. 6).
(9) Il CEV è determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-535-67, pubblicata dall'Istituto Internazionale della Saldatura (International Institute of Welding — IIW).
(10) Sito web sui dati relativi all'industria cinese (www.chyxx.com), sito web relativo alle notizie sull'industria metallurgica cinese (www.csteelnews.com) e sito web relativo alle informazioni sulle società cinesi (www.askci.com).
(11) Le misure antidumping in vigore sulle importazioni di TSS dalla Cina in questi paesi variano dal 32,7 % al 429,95 %.
(12) Il CEV è determinato in conformità alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall'Istituto Internazionale della Saldatura (International Institute of Welding — IIW).
(13) Cfr. la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.
ALLEGATO
Elenco dei produttori che hanno collaborato all'inchiesta di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al codice addizionale TARIC A950
Denominazione sociale |
Città |
Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd. |
Handan |
Hengyang Valin MPM Co., Ltd. |
Hengyang |
Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. |
Hengyang |
Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. |
Huangshi |
Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd. |
Zhangjiagang |
Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory |
Jiangyin |
Jiangyin Metal Tube Making Factory |
Jiangyin |
Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd. |
Chengdu |
Shenyang Xinda Co., Ltd. |
Shenyang |
Suzhou Seamless Steel Tube Works |
Suzhou |
Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO) |
Tianjin |
Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd. |
Wuxi |
Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd. |
Wuxi |
Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd |
Wuxi |
Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd |
Zhangjiagang |
Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd |
Zhangjiagang |