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Asiakirja 32015R2102
Regulation (EU) 2015/2102 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU) No 1343/2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area
Regolamento (UE) 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)
Regolamento (UE) 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)
GU L 308 del 25.11.2015, s. 1—10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ei enää voimassa, Voimassaolon päättymispäivämäärä: 31/10/2023; abrog. impl. da 32023R2124
Suhde | Säädös | Kommentti | Osa, jota muutos koskee | Alkaen | Päättyen |
---|---|---|---|---|---|
Muutos | 32011R1343 | aggiunta | articolo 15a | 28/11/2015 | |
Muutos | 32011R1343 | aggiunta | articolo 23a | 28/11/2015 | |
Muutos | 32011R1343 | aggiunta | articolo 23b | 28/11/2015 | |
Muutos | 32011R1343 | aggiunta | titolo II capo IV | 28/11/2015 | |
Muutos | 32011R1343 | aggiunta | titolo II capo V | 28/11/2015 | |
Muutos | 32011R1343 | aggiunta | titolo II capo VI | 28/11/2015 | |
Muutos | 32011R1343 | aggiunta | titolo III capo Ia | 28/11/2015 | |
Muutos | 32011R1343 | sostituzione | articolo 27 paragrafo 2 frase 1 Text | ||
Muutos | 32011R1343 | sostituzione | articolo 27 paragrafo 2 testo | ||
Muutos | 32011R1343 | sostituzione | articolo 27 paragrafo 3 testo | ||
Muutos | 32011R1343 | sostituzione | articolo 27 paragrafo 5 testo |
Suhde | Säädös | Kommentti | Osa, jota muutos koskee | Alkaen | Päättyen |
---|---|---|---|---|---|
Impl. kumoam. | 32023R2124 | 01/11/2023 |
25.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 28 ottobre 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («accordo CGPM») garantisce un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore utilizzo delle risorse marine viventi nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento. |
(2) |
L'Unione, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell'accordo CGPM. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che stabilisce talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM, è l'atto legislativo idoneo per attuare quelle raccomandazioni della CGPM il cui contenuto non è ancora disciplinato dal diritto dell'Unione. In effetti, il regolamento (UE) n. 1343/2011 può essere modificato per includervi le misure contenute nelle pertinenti raccomandazioni della CGPM. |
(4) |
Nelle sessioni annuali del 2011 e del 2012 la CGPM ha adottato misure per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nella propria zona di competenza che devono essere attuate nel diritto dell'Unione. Una di queste misure riguarda l'uso di veicoli sottomarini telecomandati (Remotely Operated under-water Vehicles, ROV). La CGPM ha deciso che, in futuro, l'uso di ROV nelle zone soggette a giurisdizione nazionale, che era già stato autorizzato a fini di operazioni di osservazione e ricerca sul corallo rosso, deve essere consentito soltanto a determinate condizioni e per un periodo di tempo limitato, salvo parere scientifico contrario. Di conseguenza, l'uso di ROV nelle acque dell'Unione non dovrebbe più essere consentito successivamente al 31 dicembre 2015, salvo se giustificato da pareri scientifici. In linea con la raccomandazione GFCM/35/2011/2, l'uso di ROV dovrebbe essere anche consentito nel caso di Stati membri che non l'abbiano ancora autorizzato a fini di ricerca e che desiderino farlo, purché dai risultati scientifici ottenuti nel contesto dei piani di gestione non risulti alcun impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile del corallo rosso. Inoltre l'uso di ROV dovrebbe essere autorizzato per un periodo limitato che non superi il 2015 per campagne scientifiche sperimentali di osservazione e di raccolta del corallo rosso. Ai sensi di un'altra misura prevista dalla raccomandazione GFCM/36/2012/1, le catture di corallo rosso devono essere sbarcate solo in un numero limitato di porti dotati di idonei impianti portuali e gli elenchi dei porti designati devono essere comunicati al segretariato della CGPM. È opportuno che qualsiasi modifica degli elenchi dei porti designati dagli Stati membri sia comunicata alla Commissione europea («Commissione») per ulteriore trasmissione al segretariato della CGPM. |
(5) |
Nelle sessioni annuali del 2011 e del 2012 la CGPM ha adottato le raccomandazioni GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 e GFCM/36/2012/2, che stabiliscono misure volte a ridurre le catture accidentali di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache e cetacei nelle attività di pesca praticate nella zona di applicazione dell'accordo CGPM e che devono essere attuate nel diritto dell'Unione. Esse comprendono il divieto di utilizzare, a decorrere dal 1o gennaio 2015, reti da posta ancorate con monofilamenti o fili di diametro superiore a 0,5 mm, al fine di limitare le catture accidentali di cetacei. Tale divieto è già contenuto nel regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (4), che tuttavia riguarda esclusivamente il Mar Mediterraneo. È pertanto opportuno includere tale divieto nel regolamento (UE) n. 1343/2011 affinché si applichi anche al Mar Nero. |
(6) |
Nella sessione annuale del 2012 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione GFCM/36/2012/3 che stabilisce misure volte a garantire, nella zona di sua competenza, un elevato livello di protezione dalle attività di pesca per gli squali e per le razze, e segnatamente per le specie di squali e razze che figurano nell'elenco delle specie in pericolo o minacciate contenuto nell'allegato II del protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo (5). |
(7) |
Secondo una misura inclusa nella raccomandazione GFCM/36/2012/3 mirante alla protezione degli squali costieri, l'esercizio della pesca con reti da traino deve essere vietato a meno di tre miglia nautiche dalla costa se non si raggiunge l'isobata di 50 metri o entro l'isobata di 50 metri se la profondità di 50 metri è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. A determinate condizioni, possono essere concesse deroghe specifiche e geograficamente limitate. Tale divieto e la possibilità di concedere deroghe sono già contenuti nel regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, che tuttavia riguarda esclusivamente il Mar Mediterraneo. È pertanto opportuno includerli nel regolamento (UE) n. 1343/2011 affinché si applichino anche al Mar Nero. |
(8) |
È necessario includere nel regolamento (UE) n. 1343/2011 alcune ulteriori misure della raccomandazione GFCM/36/2012/3, che sono intese a consentire una corretta identificazione degli squali e non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio (6) o da altre disposizioni dell'Unione, affinché possano essere pienamente attuate nel diritto dell'Unione. |
(9) |
Nelle sessioni annuali del 2013 e del 2014 la CGPM ha adottato le raccomandazioni GFCM/37/2013/1 e GFCM/38/2014/1, che stabiliscono misure per le attività di pesca praticate sugli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico, da attuare nel diritto dell'Unione. Tali misure riguardano la gestione della capacità di pesca per gli stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM sulla base della capacità di pesca di riferimento stabilita mediante l'elenco dei pescherecci che doveva essere trasmesso al segretariato della CGPM entro il 30 novembre 2013, in conformità del paragrafo 22 della raccomandazione GFCM/37/2013/1. Tale elenco comprende tutti i pescherecci dotati di reti da traino, ciancioli o altri tipi di reti da circuizione senza chiusura che sono autorizzati dagli Stati membri interessati a pescare stock di piccoli pelagici e immatricolati in porti situati nelle sottozone geografiche 17 e 18 o che, pur essendo immatricolati in porti situati in altre sottozone geografiche alla data del 31 ottobre 2013, operano nella sottozona geografica 17 o 18 o in entrambe. È opportuno che qualsiasi cambiamento che possa incidere su tale elenco sia immediatamente comunicato alla Commissione per ulteriore trasmissione al segretariato della CGPM. |
(10) |
La misura della CGPM stabilita nelle raccomandazioni GFCM/37/2013/1 e GFCM/38/2014/1 comprende inoltre un divieto di conservazione a bordo o di sbarco, che è opportuno attuare nella legislazione dell'Unione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Ai fini di una corretta attuazione, si dovrebbero elaborare programmi nazionali di controllo, monitoraggio e sorveglianza, che la Commissione dovrebbe comunicare annualmente alla CGPM. |
(11) |
Al fine di migliorare la raccolta dei dati in vista del monitoraggio scientifico di talune specie marine che sono catturate accidentalmente negli attrezzi da pesca, i comandanti dei pescherecci dovrebbero essere obbligati a registrare le catture accidentali delle specie marine in questione. Le relazioni nazionali trasmesse al comitato scientifico consultivo della CGPM dovrebbero contenere le informazioni fornite dai pescherecci sulle catture accidentali di determinate specie marine, completate da dati relativi a dette catture accidentali provenienti da fonti disponibili. |
(12) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di talune disposizioni del presente regolamento (UE), dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato e la trasmissione dei dati relativi alla raccolta di corallo rosso e le informazioni relative alle catture accidentali di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache, cetacei, squali e razze, le modifiche degli elenchi dei porti designati per lo sbarco delle catture di corallo rosso, l'impatto di taluni pescherecci sulle popolazioni di cetacei ed i cambiamenti intervenuti nelle mappe e negli elenchi delle posizioni geografiche che permettono di localizzare le grotte che ospitano le foche monache. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(13) |
Al fine di garantire che l'Unione continui a ottemperare agli obblighi da essa assunti nell'ambito dell'accordo CGPM, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattatoper quanto concerne le autorizzazioni a derogare al divieto di raccolta del corallo rosso a profondità inferiori a 50 m e al diametro di base minimo delle colonie di corallo rosso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(14) |
Per garantire che le eventuali deroghe adottate dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato e riguardanti la gestione della raccolta di corallo rosso siano opportunamente concepite in funzione delle specificità regionali, gli Stati membri aventi un interesse diretto nella gestione del corallo rosso dovrebbero essere in grado di presentare raccomandazioni comuni ai fini dell'adozione di tali atti delegati. È opportuno stabilire un termine per la presentazione di tali raccomandazioni comuni. Nel corso del periodo transitorio precedente alla presentazione di raccomandazioni comuni per un atto delegato, agli Stati membri dovrebbe essere consentito, nel quadro dei piani nazionali di gestione del corallo rosso, di mettere a punto o mantenere deroghe quali misure transitorie. Ove la Commissione ritenga che una misura che prevede deroghe concesse o modificate dagli Stati membri successivamente al 28 novembre 2015 non soddisfi le condizioni di cui alle raccomandazioni GFCM/35/2011/2 e GFCM/36/2012/1, dovrebbe avere la facoltà di chiedere la modifica di tale misura. |
(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1343/2011, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1343/2011
Il regolamento (UE) n. 1343/2011 è così modificato:
1) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 15 bis Utilizzo di reti da traino e reti da imbrocco nel Mar Nero 1. L'utilizzo di reti da traino è vietato:
2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, autorizzare i propri pescherecci a pescare all'interno della zona di cui al paragrafo 1, tramite la concessione di deroghe conformemente alla raccomandazione GFCM/36/2012/3, a condizione che informino debitamente la Commissione di tali deroghe. 3. Ove ritenga che una deroga concessa a norma del paragrafo 2 non soddisfi la condizione di cui allo stesso paragrafo, la Commissione, fatta salva la presentazione di motivazioni pertinenti e previa consultazione dello Stato membro interessato, può chiedere a detto Stato membro di modificare tale deroga. 4. La Commissione informa il segretario esecutivo della CGPM di ogni deroga concessa a norma del paragrafo 2. 5. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il diametro dei monofilamenti o dei fili delle reti da posta ancorate non supera 0,5 mm.»; |
2) |
nel titolo II sono aggiunti i capi seguenti: «CAPO IV Conservazione e sfruttamento sostenibile del corallo rosso Articolo 16 bis Ambito di applicazione Il presente capo si applica fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e) e g), del regolamento (CE) n. 1967/2006 o eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (9). Articolo 16 ter Profondità minima per la raccolta 1. La raccolta del corallo rosso è vietata a profondità inferiori a 50 metri finché la CGPM non indichi diversamente. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1343/2011 e all'articolo 18, paragrafi da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) al fine di concedere deroghe al paragrafo 1. 3. Le raccomandazioni comuni da presentare a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini di una deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono corredate da:
Le eventuali raccomandazioni comuni degli Stati membri di cui al primo comma sono presentate entro il 29 novembre 2018. 4. La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 e a titolo di misura transitoria, gli Stati membri possono adottare misure per l'attuazione della raccomandazione GFCM/35/2011/2, a condizione che:
Gli Stati membri interessati garantiscono che le eventuali deroghe cessino di applicarsi al più tardi alla data di applicazione del pertinente atto delegato adottato a norma del paragrafo 2. 6. Ove la Commissione ritenga, in base alle notifiche fornite dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 5, lettera b), che una misura nazionale adottata dopo il 28 novembre 2015 non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 4, essa, fatta salva la presentazione di motivazioni pertinenti e previa consultazione dello Stato membro interessato, può chiedere a detto Stato membro di modificare la misura. 7. La Commissione comunica al segretario esecutivo della CGPM le misure adottate a norma dei paragrafi 2 e 5. Articolo 16 quater Diametro di base minimo delle colonie 1. Il corallo rosso proveniente da colonie di corallo rosso il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, è inferiore a 7 mm, non può essere raccolto, conservato a bordo, trasbordato, sbarcato, trasferito, immagazzinato, venduto, esposto o messo in vendita come prodotto grezzo. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 del presente regolamento e dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di autorizzare, in deroga al paragrafo 1, un limite massimo di tolleranza del 10 % in peso vivo di colonie di corallo rosso di taglia inferiore a quella prescritta (< 7 mm). 3. Le raccomandazioni comuni da presentare a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini di una deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono corredate dalle motivazioni scientifiche o tecniche della deroga. Le eventuali raccomandazioni comuni degli Stati membri di cui al primo comma sono presentate entro il 29 novembre 2018. 4. La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4 e a titolo di misura transitoria, gli Stati membri possono adottare misure per l'attuazione della raccomandazione GFCM/36/2012/1, a condizione che:
Gli Stati membri interessati garantiscono che le eventuali deroghe cessino di applicarsi al più tardi alla data di applicazione del pertinente atto delegato adottato a norma del paragrafo 2. 6. Ove la Commissione ritenga, in base alle notifiche fornite dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 5, lettera b), che una misura nazionale adottata successivamente al 28 novembre 2015 non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 4, essa, fatta salva la presentazione di motivazioni pertinenti e previa consultazione dello Stato membro interessato, può chiedere a detto Stato membro di modificare la misura. 7. La Commissione comunica al segretario esecutivo della CGPM le misure adottate a norma dei paragrafi 2 e 5. Articolo 16 quinquies Attrezzi e dispositivi 1. Il solo attrezzo autorizzato per la raccolta del corallo rosso è il martello utilizzato nelle immersioni subacquee da pescatori autorizzati o riconosciuti dall'autorità nazionale competente. 2. È vietato l'uso di veicoli sottomarini telecomandati (ROV) per lo sfruttamento del corallo rosso. 3. In deroga al paragrafo 2, l'uso di ROV che sono stati autorizzati da uno Stato membro prima del 30 settembre 2011 a fini di osservazione e di ricerca continua ad essere consentito nelle zone soggette alla giurisdizione di tale Stato membro a condizione che i ROV in questione non possano essere equipaggiati con bracci manipolatori o qualsiasi altro dispositivo che consenta il taglio e la raccolta del corallo rosso. Tali autorizzazioni scadono o sono revocate entro il 31 dicembre 2015, a meno che lo Stato membro interessato non abbia ottenuto risultati scientifici da cui risulta che l'uso dei ROV oltre il 2015 non avrebbe alcun impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile del corallo rosso. 4. In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare l'uso di ROV privi di bracci manipolatori a fini di osservazione e di ricerca nelle zone soggette alla sua giurisdizione purché abbia ottenuto risultati scientifici nel contesto di un quadro di gestione nazionale da cui non risulta alcun impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile del corallo rosso. Tali autorizzazioni scadono o sono revocate entro il 31 dicembre 2015, a meno che i risultati scientifici di cui al primo comma non siano convalidati dalla CGPM. 5. In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare, per un periodo di tempo limitato che non vada oltre il 31 dicembre 2015, l'uso di ROV per campagne scientifiche sperimentali di osservazione e di raccolta del corallo rosso, a condizione che tali campagne si svolgano sotto la supervisione di un istituto di ricerca nazionale o in collaborazione con organismi scientifici nazionali o internazionali competenti ed altre parti interessate pertinenti. CAPO V Riduzione dell'impatto delle attività di pesca su determinate specie marine Articolo 16 sexies Ambito di applicazione Il presente capo si applica fatte salve eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e dal regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio (12). Articolo 16 septies Catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca 1. I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente gli uccelli marini catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca. 2. Le navi da pesca non sbarcano a terra uccelli marini, salvo nel quadro di piani nazionali per la conservazione degli uccelli marini o per favorire il recupero di singoli uccelli marini feriti, e a condizione che le autorità nazionali competenti siano state debitamente e ufficialmente informate, prima del rientro in porto del peschereccio interessato, dell'intenzione di sbarcare a terra tali uccelli marini. Articolo 16 octies Catture accidentali di tartarughe marine mediante attrezzi da pesca 1. Nella misura del possibile, gli esemplari di tartarughe marine catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono manipolati con precauzione e reimmessi in mare vivi e indenni. 2. I comandanti dei pescherecci non sbarcano a terra tartarughe marine, salvo nel caso di uno specifico programma di salvataggio o di conservazione a livello nazionale o a meno che ciò sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singole tartarughe marine ferite o in coma, e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato. 3. Per quanto possibile, i pescherecci operanti con ciancioli per le specie di piccoli pelagici o con reti da circuizione senza chiusura per le specie pelagiche evitano di accerchiare tartarughe marine. 4. I pescherecci operanti con palangari e con reti da posta ancorate hanno a bordo attrezzature sicure progettate per consentire di manipolare, separare e reimmettere in acqua le tartarughe marine in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza. Articolo 16 nonies Catture accidentali di foche monache (Monachus monachus) 1. I comandanti dei pescherecci non tengono a bordo, non trasbordano o non sbarcano foche monache, salvo nel caso in cui ciò sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singoli esemplari feriti e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato. 2. Le foche monache catturate accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono reimmesse in mare vive e indenni. Le carcasse di esemplari morti sono sbarcate e confiscate, allo scopo di studi scientifici o distrutte dalle autorità nazionali competenti. Articolo 16 decies Catture accidentali di cetacei I pescherecci reimmettono immediatamente in mare vivi e indenni, per quanto possibile, i cetacei catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca e tirati sottobordo al peschereccio. Articolo 16 undecies Squali e razze di specie protette 1. Gli squali e le razze delle specie incluse nell'allegato II del protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo (13) (“protocollo della convenzione di Barcellona”) non sono tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti o esposti o messi in vendita. 2. Per quanto possibile, i pescherecci rilasciano immediatamente vivi e indenni gli esemplari accidentalmente catturati di squali e razze delle specie incluse nell'allegato II del protocollo della convenzione di Barcellona. Articolo 16 duodecies Identificazione degli squali Sono vietate la decapitazione e la spellatura degli squali a bordo e prima dello sbarco. Gli squali decapitati e spellati non possono essere commercializzati su mercati di prima vendita dopo lo sbarco. CAPO VI Misure applicabili alla pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico Articolo 16 terdecies Gestione della capacità di pesca 1. Ai fini del presente articolo, la capacità di pesca di riferimento per gli stock di piccoli pelagici è quella stabilita sulla base degli elenchi dei pescherecci degli Stati membri interessati trasmessi al segretariato della CGPM in conformità del paragrafo 22 della raccomandazione GFCM/37/2013/1. Tali elenchi comprendono tutti i pescherecci dotati di reti da traino, ciancioli o altri tipi di reti da circuizione senza chiusura che sono autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici e immatricolati in porti situati nelle sottozone geografiche 17 e 18, di cui all'allegato I del presente regolamento o che, pur essendo immatricolati in altre sottozone geografiche alla data del 31 ottobre 2013, operano nella sottozona geografica 17 o 18, ovvero in entrambe. 2. I pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli, a prescindere dalla lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione interessata, sono classificati come navi che praticano la pesca attiva di piccoli pelagici se le sardine e le acciughe rappresentano almeno il 50 % delle catture in peso vivo. 3. Gli Stati membri garantiscono che la capacità complessiva della flotta di pescherecci dotati di reti da traino o ciancioli e dediti alla pesca attiva di piccoli pelagici nella sottozona geografica 17, sia in termini di stazza lorda (GT) o di tonnellaggio di stazza lorda (TSL) che in termini di potenza motrice (kW), quali figurano nei registri della flotta nazionale e dell'UE, non superi in nessun momento la capacità di pesca di riferimento per i piccoli pelagici di cui al paragrafo 1. 4. Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli per la pesca di piccoli pelagici, di cui al paragrafo 2, non effettuino più di 20 giorni di pesca al mese e più di 180 giorni all'anno. 5. I pescherecci che non figurano nell'elenco dei pescherecci autorizzati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono autorizzati a pescare o, in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a conservare a bordo o sbarcare quantitativi superiori al 20 % di acciughe o sardine o di acciughe e sardine se il peschereccio effettua una bordata di pesca nella sottozona geografica 17 o 18 o in entrambe. 6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni aggiunta, soppressione o modifica dell'elenco dei pescherecci autorizzati di cui al paragrafo 1 non appena si verifica tale aggiunta, soppressione o modifica. Tali modifiche non pregiudicano la capacità di pesca di riferimento di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette tali informazioni al segretario esecutivo della CGPM. (9) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)." (10) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)." (11) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7)." (12) Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1)." |
3) |
nel titolo III è inserito il capo seguente: «CAPO I BIS Obblighi di registrazione Articolo 17 bis Raccolta di corallo rosso I pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso tengono a bordo un giornale di pesca in cui sono annotate le catture giornaliere di corallo rosso e l'attività di pesca per zona e per profondità, nonché il numero di giorni di pesca e di immersione. Tali informazioni sono comunicate alle autorità nazionali competenti entro il termine di cui all'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Articolo 17 ter Catture accidentali di determinate specie marine 1. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di pesca di cui all'articolo 14 di detto regolamento le seguenti informazioni:
2. Oltre alle informazioni annotate nel giornale di pesca, le relazioni nazionali che devono essere analizzate dal comitato scientifico consultivo (SAC) contengono inoltre:
3. Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri stabiliscono le norme di cui al paragrafo 1 relative alla registrazione delle catture accidentali da parte dei comandanti dei pescherecci che non sono soggetti all'obbligo di tenere un giornale di pesca ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.»; |
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sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 23 bis Trasmissione di dati pertinenti alla Commissione 1. Entro il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione:
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretario esecutivo della CGPM. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei porti designati per lo sbarco delle catture di corallo rosso in conformità del paragrafo 5 della raccomandazione GFCM/36/2012/1. 4. Gli Stati membri introducono adeguati sistemi di monitoraggio per raccogliere informazioni affidabili sull'impatto esercitato sulle popolazioni di cetacei del Mar Nero dai pescherecci che praticano la pesca dello spinarolo con reti da posta ancorate e trasmettono tali informazioni alla Commissione. 5. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai cambiamenti apportati alle mappe e agli elenchi delle posizioni geografiche che permettono di localizzare le grotte che ospitano le foche monache, di cui al paragrafo 6 della raccomandazione GFCM/35/2011/5. 6. La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 al segretario esecutivo della CGPM. 7. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto concerne il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Articolo 23 ter Controllo, monitoraggio e sorveglianza della pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico 1. Entro il 1o ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani e i programmi da essi adottati per garantire il rispetto dell'articolo 16 terdecies mediante un adeguato sistema di monitoraggio e comunicazione, in particolare delle catture praticate e dello sforzo di pesca esercitato mensilmente. 2. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretario esecutivo della CGPM.»; |
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l'articolo 27 è modificato come segue:
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Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 28 ottobre 2015
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) GU C 12 del 15.1.2015, pag. 116.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 13 gennaio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 luglio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).
(4) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).
(5) GU L 322 del 14.12.1999, pag. 3.
(6) Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(8) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).