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Document 32015R1758

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1758 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 257 del 2.10.2015, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1758/oj

2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1758 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che approva il folpet come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi.

(2)

Detto elenco comprende il folpet.

(3)

Il folpet è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nell'ambito del tipo di prodotto 7, preservanti per pellicole, e del tipo di prodotto 9, fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati conservanti, come definito nell'allegato V di tale direttiva, corrispondenti ai tipi di prodotto 7 e 9 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

In giugno 2011 l'Italia, che è stata designata autorità competente per la valutazione, ha presentato alla Commissione le relazioni di valutazione accompagnate dalle sue raccomandazioni, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4).

(5)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 17 giugno 2014 il comitato permanente sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche, tenuto conto delle conclusioni dell'autorità competente per la valutazione.

(6)

In base a tali pareri, è lecito supporre che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 7 e 9 e contenenti folpet possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni d'uso.

(7)

È pertanto opportuno approvare il folpet destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9 nel rispetto delle condizioni specifiche di cui all'allegato.

(8)

Considerato che il folpet soddisfa i criteri relativi alla classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 in quanto definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), gli articoli trattati con folpet o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(9)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il folpet è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Folpet

Denominazione IUPAC:

N-(triclorometiltio)ftalimmide

N. CE: 205-088-6

N. CAS: 133-07-3

940 g/kg

1o ottobre 2016

30 settembre 2026

7

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

(1)

per gli utilizzatori industriali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

(2)

considerati i rischi per il comparto suolo, le etichette e, se disponibili, le schede di dati di sicurezza dei prodotti indicano che è necessario adottare misure atte a proteggere il suolo nel corso dell'applicazione all'esterno con pennello delle miscele preservate per prevenire le perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, a meno che non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

(3)

considerati i rischi per il comparto suolo, i prodotti non possono essere autorizzati per la preservazione di miscele destinate a essere applicate all'esterno mediante polverizzazione, a meno che non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili.

All'immissione sul mercato degli articoli trattati si applica la seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo che è trattato o incorpora folpet provvede a che l'etichetta rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

9

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell'Unione, del principio attivo.

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alla seguente condizione:

per gli utilizzatori industriali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con folpet o contenente folpet garantisce che l'etichetta apposta su detto articolo rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


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