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Document 32015R1191

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1191 della Commissione, del 20 luglio 2015, relativo alla non approvazione dell'Artemisia vulgaris L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 193 del 21.7.2015, p. 122–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1191/oj

21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/122


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1191 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2015

relativo alla non approvazione dell'Artemisia vulgaris L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, in data 26 aprile 2013, ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione dell'Artemisia vulgaris L. quale sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la quale, il 25 agosto 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 27 gennaio 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione dell'Artemisia vulgaris L.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'Artemisia vulgaris L. soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le bevande alcoliche prodotte dalla specie Artemisia sono tuttavia incluse nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che stabilisce i tenori massimi di talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, in taluni alimenti composti finali a cui sono stati aggiunti aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1334/2008, negli alimenti composti di cui alla suddetta parte B, i tenori massimi non devono essere superati per effetto dell'uso di aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. La specie Artemisia non può pertanto essere utilizzata come prodotto alimentare senza precisazioni.

(4)

La relazione tecnica dell'Autorità ha identificato alcuni problemi specifici riguardanti l'esposizione a tuione, eucaliptolo e canfora e i rischi per gli operatori, i lavoratori, gli astanti, i consumatori e gli organismi non bersaglio.

(5)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alla relazione tecnica dell'Autorità e al progetto di rapporto di riesame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attenta analisi.

(6)

Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato possibile eliminare le perplessità relative alla sostanza.

(7)

Nel rapporto di riesame della Commissione non è stato quindi possibile stabilire che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare l'Artemisia vulgaris L. come sostanza di base.

(8)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda per l'approvazione dell'Artemisia vulgaris L. come sostanza di base, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione di una sostanza di base

La sostanza Artemisia vulgaris L. non è approvata come sostanza di base.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base Artemisia vulgaris per l'uso in prodotti fitosanitari come insetticida/repellente per frutteti, vigneti e ortaggi. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2014:EN-644. 36 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).


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