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Document 32015L1139
Commission Directive (EU) 2015/1139 of 13 July 2015 amending Directive 2012/9/EU as regards the date for its transposition and the deadline for the end of the transitional period (Text with EEA relevance)
Direttiva (UE) 2015/1139 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la scadenza del periodo transitorio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva (UE) 2015/1139 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la scadenza del periodo transitorio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 185 del 14.7.2015, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2016
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012L0009 | sostituzione | articolo 2 paragrafo 1 | 03/08/2015 | |
Modifies | 32012L0009 | sostituzione | articolo 3 | 03/08/2015 |
14.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/15 |
DIRETTIVA (UE) 2015/1139 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2015
che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la scadenza del periodo transitorio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2012/9/UE (2) della Commissione sostituisce l'allegato I della direttiva 2001/37/CE, che introduce l'elenco di avvertenze per la salute aggiuntive da utilizzare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/37/CE. L'articolo 2 della direttiva 2012/9/UE, modificato dalla direttiva 2014/39/UE (3), fissa la data del 28 marzo 2016 come termine ultimo per il suo recepimento da parte degli Stati membri e dispone che il periodo transitorio di cui all'articolo 3 della direttiva 2012/9/UE abbia termine il 28 marzo 2018. |
(2) |
La direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che abroga la direttiva 2001/37/CE con effetto dal 20 maggio 2016, stabilisce che ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo debbano recare avvertenze combinate relative alla salute contenenti una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I della direttiva 2014/40/UE e una fotografia a colori corrispondente, compresa nel catalogo delle immagini II cui all'allegato II di tale direttiva. Le avvertenze testuali di cui all'allegato I della direttiva 2014/40/UE sono identiche a quelle stabilite nell'allegato I della direttiva 2001/37/CE, modificata dalla direttiva 2012/9/UE. L'articolo 29 della direttiva 2014/40/UE fissa il 20 maggio 2016 come termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri e l'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE fissa il 20 maggio 2017 come fine del periodo transitorio. |
(3) |
È opportuno estendere il termine di recepimento della direttiva 2012/9/UE dal 28 marzo 2016 al 20 maggio 2016, al fine di allineare le scadenze per il recepimento delle nuove avvertenze testuali previste da tale direttiva e delle nuove avvertenze combinate introdotte dalla direttiva 2014/40/UE. È inoltre necessario allineare il periodo transitorio previsto dalla direttiva 2012/9/UE con il periodo transitorio previsto dalla direttiva 2014/40/UE. |
(4) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/37/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2012/9/UE è così modificata:
1) |
All'articolo 2, paragrafo 1, la data «28 marzo 2016» è sostituita dalla data «20 maggio 2016». |
2) |
All'articolo 3, la data «28 marzo 2018» è sostituita dalla data «20 maggio 2017». |
Articolo 2
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.
(2) Direttiva 2012/9/UE della Commissione, del 7 marzo 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 69 dell'8.3.2012, pag. 15).
(3) Direttiva 2014/39/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la scadenza del periodo transitorio (GU L 73 del 13.3.2014, pag. 3).
(4) Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).