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Document 32015D2278

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/2278 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva dei Länder tedeschi Brema, Assia e Bassa Sassonia [notificata con il numero C(2015) 8462] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 322 del 8.12.2015, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2278/oj

    8.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 322/55


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2278 DELLA COMMISSIONE

    del 4 dicembre 2015

    che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva dei Länder tedeschi Brema, Assia e Bassa Sassonia

    [notificata con il numero C(2015) 8462]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina, compreso l'obbligo, per i bovini oggetto di tale atto, di essere accompagnati durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello 1 di cui all'allegato F della stessa direttiva («modello 1»). L'articolo 9 della direttiva dispone che uno Stato membro provvisto di un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la rinotracheite bovina infettiva possa sottoporre tale programma alla Commissione per ottenerne l'approvazione. L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.

    (2)

    L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce inoltre che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, dalla rinotracheite bovina infettiva, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Tale articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.

    (3)

    La decisione 2004/558/CE (2) della Commissione approva i programmi di lotta e di eradicazione dell'infezione dovuta a herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV1) presentati dagli Stati membri indicati nell'elenco dell'allegato I di detta decisione per le regioni elencate in tale allegato e alle quali si applicano garanzie complementari a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri considerate indenni da BHV1 e alle quali si applicano le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli articoli 2 e 3 della decisione 2004/558/CE specificano altresì le informazioni che devono figurare nel modello 1 per quanto riguarda i riferimenti a tale decisione.

    (4)

    La decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione (3) ha modificato la direttiva 64/432/CEE, compreso il modello 1. Di conseguenza è necessario modificare i riferimenti al modello 1 di cui agli articoli 2 e 3 della decisione 2004/558/CE.

    (5)

    I Länder tedeschi Brema, Amburgo, Assia, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland e Schleswig-Holstein figurano attualmente nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE.

    (6)

    La Germania ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV1 per i Länder Brema, Assia e Bassa Sassonia, e affinché ad essi siano applicabili le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

    (7)

    In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Germania, i Länder Brema, Assia e Bassa Sassonia non dovrebbero più figurare nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e a tali Länder andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare in tal senso la decisione 2004/558/CE.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2004/558/CE è così modificata:

    1)

    all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Nella sezione C, punto II.3.3, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE e che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono indicati negli spazi previsti il numero degli articoli, dei paragrafi e dei punti rilevanti della presente decisione.»;

    2)

    all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Al Nella sezione C, punto II.3.3, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE e che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono indicati negli spazi previsti il numero degli articoli, dei paragrafi e dei punti rilevanti della presente decisione.»;

    3)

    gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2015

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977.

    (2)  Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

    (3)  Decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione, del 13 novembre 2014, che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina e le ulteriori condizioni di polizia sanitaria relative alla presenza di Trichine per gli scambi all'interno dell'Unione di suini domestici (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 50).


    ALLEGATO

    «

    ALLEGATO I

    Stati membri

    Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

    Belgio

    Tutte le regioni

    Repubblica ceca

    Tutte le regioni

    Germania

    I Länder:

     

    Amburgo

     

    Renania Settentrionale-Vestfalia

     

    Renania-Palatinato

     

    Saar

     

    Schleswig-Holstein

    Italia

    Regione Friuli-Venezia Giulia

    Provincia autonoma di Trento

    ALLEGATO II

    Stati membri

    Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

    Danimarca

    Tutte le regioni

    Germania

    I Länder:

     

    Baden-Württemberg

     

    Baviera

     

    Berlino

     

    Brandeburgo

     

    Brema

     

    Assia

     

    Bassa Sassonia

     

    Meclemburgo-Pomerania Occidentale

     

    Sassonia

     

    Sassonia-Anhalt

     

    Turingia

    Italia

    Regione Valle d'Aosta

    Provincia autonoma di Bolzano

    Austria

    Tutte le regioni

    Finlandia

    Tutte le regioni

    Svezia

    Tutte le regioni

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