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Document 32015D1339

    Decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni

    GU L 207 del 4.8.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1339/oj

    Related international agreement

    4.8.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 207/1


    DECISIONE (UE) 2015/1339 DEL CONSIGLIO

    del 13 luglio 2015

    concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Alla conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha nel dicembre 2012, le parti del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (il «protocollo di Kyoto») hanno adottato l'emendamento di Doha, che istituisce il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, che inizia il 1o gennaio 2013 e termina il 31 dicembre 2020 (l'«emendamento di Doha»). L'emendamento di Doha modifica l'allegato B del protocollo di Kyoto, imponendo ulteriori impegni giuridicamente vincolanti in materia di mitigazione per le parti elencate in tale allegato e modificando e definendo ulteriori disposizioni sull'attuazione degli impegni in materia di mitigazione durante il secondo periodo di impegno.

    (2)

    L'Unione e i suoi Stati membri hanno accettato l'emendamento di Doha come parte di un pacchetto mediante cui le parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (la «convenzione») hanno accettato di adottare, entro la fine del 2015, un protocollo, un altro strumento giuridico o un risultato convenuto giuridicamente vincolante nell'ambito della convenzione applicabile a tutte le parti, che dovrebbe entrare in vigore ed essere attuato a partire dal 2020. I negoziati concernenti questo strumento giuridicamente vincolante sono in corso nell'ambito del gruppo di lavoro ad hoc sulla piattaforma di Durban per un'azione rafforzata.

    (3)

    L'emendamento di Doha è soggetto all'accettazione delle parti del protocollo di Kyoto, ed entrerà in vigore, per le parti che lo accettano, il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento da parte del depositario della convenzione degli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle parti del protocollo di Kyoto. Complessivamente occorrono 144 strumenti di accettazione per l'entrata in vigore dell'emendamento di Doha.

    (4)

    Nelle conclusioni del 9 marzo 2012, il Consiglio ha accettato di proporre per l'Unione ed i suoi Stati membri un impegno quantificato congiunto di riduzione delle emissioni del 20 % per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Tale impegno è stato determinato in base alle emissioni complessive di gas a effetto serra autorizzate per il periodo 2013-2020 nell'ambito del pacchetto «clima ed energia» (2).

    (5)

    In linea con questo approccio, il Consiglio ha inoltre convenuto che gli obblighi di riduzione delle emissioni dei singoli Stati membri non devono superare gli obblighi loro imposti dalla legislazione dell'Unione e che l'impegno deve essere basato sul totale delle emissioni dell'anno di riferimento degli Stati membri conformemente al protocollo di Kyoto. Di conseguenza, l'Unione e i suoi Stati membri hanno concordato alla conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha un impegno quantificato di riduzione delle emissioni che limita le loro emissioni medie annue di gas serra durante il secondo periodo di impegno all'80 % del totale dei loro emissioni dell'anno di riferimento. Questo impegno è ripreso nell'emendamento di Doha.

    (6)

    In linea con le conclusioni del Consiglio del 9 marzo 2012, l'Unione ed i suoi Stati membri hanno inoltre proposto di portare al 30 % l'obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, nell'ambito di un accordo mondiale globale per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri paesi industrializzati si impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo contribuiscano adeguatamente, in funzione delle loro responsabilità e capacità. Questa proposta è altresì ripresa nell'emendamento di Doha.

    (7)

    Gli obiettivi stabiliti per l'Unione e i suoi Stati membri sono elencati nell'emendamento di Doha con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno conseguiti congiuntamente dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto. L'Unione, gli Stati membri, la Croazia e l'Islanda, dopo l'adozione dell'emendamento di Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta nella quale esprimono la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni per il secondo periodo di impegno. La dichiarazione è menzionata nella relazione della conferenza ed à stata ribadita nelle conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2012.

    (8)

    Nel decidere di adempiere congiuntamente agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto, l'Unione e i suoi Stati membri sono congiuntamente responsabili, ai sensi del paragrafo 6 di tale articolo e a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, dell'adempimento dell'impegno quantificato di riduzione delle emissioni assunto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, del protocollo di Kyoto. Di conseguenza, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri, a titolo individuale e collettivamente, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure appropriate, di carattere generale o particolare, per assicurare l'esecuzione degli obblighi risultanti dagli atti delle istituzioni dell'Unione, facilitare l'adempimento di tale impegno e astenersi da qualsiasi misura che rischi di comprometterne la realizzazione.

    (9)

    Nella stessa dichiarazione, l'Unione, i suoi Stati membri, la Croazia e l'Islanda hanno dichiarato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto che autorizza le parti ad adempiere congiuntamente agli impegni assunti a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto, che l'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto si applicherà alla quantità assegnata congiuntamente conformemente all'accordo sull'adempimento congiunto da parte dell'Unione, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell'Islanda, ma non si applicherà agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda considerati individualmente. Il Consiglio, in occasione della riunione del 15 dicembre 2009, ha accolto favorevolmente la richiesta da parte dell'Islanda di adempiere ai suoi impegni nell'ambito di un secondo periodo di impegno congiuntamente con l'Unione e i suoi Stati membri e ha invitato la Commissione a presentare una raccomandazione concernente l'avvio dei negoziati necessari in vista di un accordo con l'Islanda, che sia in linea con i principi e i criteri stabiliti nel pacchetto «clima ed energia» dell'Unione. L'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra parte, per quanto riguarda la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto (3), definisce le modalità di tale partecipazione («accordo con l'Islanda»).

    (10)

    Il protocollo di Kyoto stabilisce che le parti che decidono di adempiere congiuntamente ai loro impegni a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto, sono tenute a definire in tale accordo per l'adempimento congiunto il livello rispettivo di emissioni assegnato a ciascuna delle parti. L'articolo 4 del protocollo di Kyoto impone alle parti di un accordo sull'adempimento congiunto di notificare al segretariato della convenzione i termini di tale accordo al momento del deposito dei loro strumenti di ratifica o di approvazione.

    (11)

    A norma della convenzione e del protocollo di Kyoto, gli Stati membri sono i principali responsabili delle loro emissioni. Al fine di agevolare la contabilità ed il rispetto degli obblighi nel corso del secondo periodo di impegno, essi hanno deciso di affidare all'Unione la gestione di parte delle unità di quantità assegnate istituendo una quantità assegnata per l'Unione.

    (12)

    In linea con la legislazione vigente dell'Unione, il livello rispettivo di emissioni assegnato all'Unione riguarda le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nella misura in cui tali emissioni sono riprese nell'allegato A del protocollo di Kyoto.

    (13)

    I rispettivi livelli di emissioni degli Stati membri e dell'Islanda riguardano le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi che si verificano nel loro territorio, laddove queste fonti e questi assorbimenti non sono disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, ma contemplati dal protocollo di Kyoto. Ciò include tutte le emissioni provenienti da fonti e gli assorbimenti tramite pozzi risultanti da attività umane legate alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (LULUCF — land use, land-use change and forestry) di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, prese in considerazione dai rispettivi Stati membri e dall'Islanda, e dell'insieme delle emissioni di trifluoruro di azoto (NF3).

    (14)

    Eventuali quantità di emissioni nette dovute alle attività LULUCF e di NF3 in uno Stato membro possono essere compensate mediante risultati superiori registrati da tale Stato membro in altri settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea o mediante l'utilizzo dei meccanismi di flessibilità del protocollo di Kyoto. Uno Stato membro può anche utilizzare dei diritti di emissione eccedentari riportati dal primo periodo di impegno e conservati nella riserva di unità eccedentarie del periodo precedente per coprire emissioni dovute alle attività LULUCF e di NF3, nella misura in cui le sue emissioni superano le sue unità di quantità assegnate. Qualora emerga che uno Stato membro, pur attuando politiche efficaci per limitarle, si trova comunque a far fronte ad emissioni nette significative ed impreviste dovute alle attività LULUCF e di NF3, la Commissione dovrebbe valutare ulteriori opzioni per assistere tali Stati membri.

    (15)

    In linea con le conclusioni del Consiglio del 9 marzo 2012 e la proposta dell'Unione e dei suoi Stati membri di assumersi un obiettivo dell'80 % nell'ambito del secondo periodo d'impegno, i livelli di emissione degli Stati membri corrispondono alla somma delle loro assegnazioni annuali di quote di emissione per il periodo dal 2013 al 2020, determinate a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tale quantitativo è calcolato sulla base dei valori di potenziale di riscaldamento globale tratti dalla quarta relazione di valutazione dell'IPCC, come stabilito nell'allegato II della decisione 2013/162/UE della Commissione (6) e adeguato in base alla decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione (7). Il livello delle emissioni per l'Islanda è stato stabilito nell'accordo con l'Islanda.

    (16)

    In conformità del considerando 11 le unità di quantità assegnate disponibili nel registro dell'Unione alla fine del secondo periodo di impegno dovrebbero essere restituite ai registri degli Stati membri dopo che l'Unione ha assolto al suo obbligo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 7, di tale regolamento. La ripartizione delle unità di quantità assegnate restituite riguarda le circostanze eccezionali della ratifica dell'emendamento di Doha e non è applicabile ad un'eventuale ripartizione degli sforzi tra Stati membri in altri contesti, né la pregiudica, sul piano sia internazionale sia dell'Unione.

    (17)

    Ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, gli Stati membri sono tenuti a riferire la ripartizione effettiva o stimata delle emissioni verificate comunicate dagli impianti e dagli operatori ai sensi della direttiva 2003/87/CE tra le categorie di fonti riprese nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra, ove possibile, e la percentuale di tali emissioni verificate rispetto al totale delle emissioni di gas serra comunicate per queste categorie di fonti. Ciò consente agli Stati membri di dichiarare separatamente le emissioni coperte dai loro livelli di emissioni. È opportuno che la parte della relazione dell'Unione concernente la quantità assegnata all'Unione precisi le quantità di emissioni verificatesi in ciascun Stato membro che sono contabilizzate nella quantità assegnata all'Unione.

    (18)

    La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto ha deciso che le parti che si sono assunte degli impegni per il secondo periodo di impegno dovrebbero presentare, entro il 15 aprile 2015, al segretariato della convenzione, una relazione destinata ad agevolare il calcolo della quantità assegnata. La Commissione dovrebbe elaborare una relazione volta ad agevolare il calcolo della quantità assegnata dell'Unione e una relazione volta ad agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente dell'Unione, degli Stati membri e dell'Islanda. È opportuno che, entro il 15 aprile 2015, la Commissione, gli Stati membri e l'Islanda presentino le loro relazioni che consentiranno di determinare le quantità loro assegnate corrispondenti ai loro livelli di emissione, definiti nell'elenco di cui all'allegato I della presente decisione.

    (19)

    Per sottolineare l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri a favore di una tempestiva entrata in vigore dell'emendamento di Doha, l'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda dovrebbero fare il possibile per ratificarlo entro il terzo trimestre del 2015.

    (20)

    È opportuno approvare l'emendamento di Doha a nome dell'Unione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'8 dicembre 2012 a Doha, è approvato a nome dell'Unione.

    Il testo dell'emendamento di Doha figura in allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    L'Unione e i suoi Stati membri adempiono agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto e dell'emendamento di Doha, conformemente alla notifica dei termini dell'accordo per adempiere congiuntamente agli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto in conformità dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto («la notifica»), di cui all'allegato I della presente decisione.

    Articolo 3

    1.   Le quantità assegnate degli Stati membri e dell'Islanda corrispondono ai livelli di emissione stabiliti nella notifica. Entro il 15 aprile 2015, ogni Stato membro presenta al segretariato della convenzione le relazioni per facilitare il calcolo delle quote assegnate a ciascuno di essi, conformemente alle disposizioni del protocollo di Kyoto, dell'emendamento di Doha e delle decisioni adottate a norma di tali strumenti.

    2.   La Commissione prepara una relazione volta ad agevolare il calcolo della quantità assegnata dell'Unione e una relazione volta ad agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente dell'Unione, degli Stati membri e dell'Islanda, («la quantità assegnata congiuntamente»), in conformità delle disposizioni del protocollo di Kyoto, dell'emendamento di Doha e delle decisioni adottate a norma di tali strumenti. La Commissione trasmette tali relazioni al segretariato della convenzione entro il 15 aprile 2015.

    Articolo 4

    1.   Tutte le unità di quantità assegnate rilasciate per il secondo periodo di impegno disponibili nel registro dell'Unione dopo che quest'ultima ha assolto al suo obbligo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 e una volta effettuati eventuali trasferimenti di unità di quantità assegnate ai sensi degli atti di esecuzione adottati in base all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013 («eccedenza dell'Unione») saranno restituite agli Stati membri alla fine del secondo periodo di impegno.

    2.   L'eccedenza dell'Unione sarà ripartita tra gli Stati membri come segue:

    a)

    un sesto dell'eccedenza dell'Unione agli Stati membri che hanno ridotto le loro emissioni annuali medie totali di una percentuale superiore al 20 % rispetto all'anno o periodo di riferimento di ciascuno di essi ai sensi del protocollo di Kyoto entro la fine del secondo periodo di impegno, in modo proporzionale al superamento del loro obiettivo, in tonnellate;

    b)

    un terzo dell'eccedenza dell'Unione agli Stati membri che ricevono un trasferimento ai sensi della lettera a) e aventi un PIL pro capite (PIL nel 2013 in euro a prezzi di mercato) inferiore al 60 % della media dell'Unione, in modo proporzionale al superamento del loro obiettivo, in tonnellate;

    c)

    un terzo dell'eccedenza dell'Unione a tutti gli Stati membri, in modo proporzionale ai loro livelli totali di emissioni, come indicato nella tabella 1 dell'allegato I della presente decisione;

    d)

    un sesto dell'eccedenza dell'Unione agli Stati membri aventi un PIL pro capite (PIL nel 2013 in euro a prezzi di mercato) inferiore al 90 % della media dell'Unione, in modo proporzionale ai loro livelli totali di emissioni, come indicato nella tabella 1 dell'allegato I della presente decisione.

    Articolo 5

    1.   Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, insieme alla dichiarazione di competenza di cui all'allegato II della presente decisione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto.

    2.   Il presidente del Consiglio designa inoltre la persona o le persone abilitate a trasmettere, a nome dell'Unione, la notifica al segretariato della convenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.

    Articolo 6

    1.   Gli Stati membri si adoperano per adottare le misure necessarie al fine di depositare i loro strumenti di approvazione simultaneamente allo strumento di approvazione dell'Unione, e, nei limiti del possibile, nel terzo trimestre del 2015. All'atto del deposito degli strumenti di accettazione, gli Stati membri notificano, a loro nome, la notifica al segretariato della convenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.

    2.   Gli Stati membri informano la Commissione, prima della terza sessione del gruppo ad hoc sulla piattaforma di Durban per un'azione rafforzata che si terrà dall'8 al 13 febbraio 2015, delle loro decisioni di accettare l'emendamento di Doha o, a seconda dei casi, della probabile data di conclusione delle relative procedure per tale accettazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, conviene una data per il deposito simultaneo dei rispettivi strumenti di approvazione o di accettazione.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Articolo 8

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. ETGEN


    (1)  Approvazione del 10 giugno 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63) e la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

    (3)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

    (4)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

    (5)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

    (6)  Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).

    (7)  Decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 19).

    (8)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).


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