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Document 32015D1111

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 della Commissione, del 7 luglio 2015, sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo [notificata con il numero C(2015) 4507]

    GU L 181 del 9.7.2015, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/02/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1111/oj

    9.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 181/82


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1111 DELLA COMMISSIONE

    del 7 luglio 2015

    sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

    [notificata con il numero C(2015) 4507]

    (I testi in lingua ceca, francese, lituana, neerlandese, polacca e tedesca sono i soli facenti fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, il 27 aprile 2014 i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario in Belgio, Repubblica ceca, Germania, Lituania, Paesi Bassi e Polonia hanno inviato alla Commissione una lettera di intenti comprendente una proposta di estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico alla Repubblica ceca e alla frontiera polacca-ucraina.

    (2)

    La Commissione ha esaminato tale proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010 e ritiene che sia conforme alle disposizioni dell'articolo 5 del medesimo regolamento. In particolare, i risultati dello studio sul mercato dei trasporti e sul corridoio merci Mare del Nord–Baltico effettuato dal comitato di gestione del corridoio indicano un notevole potenziale per un ulteriore aumento del traffico tra i principali porti del Mare del Nord e la Repubblica ceca e la Polonia meridionale, in particolare grazie al trasporto combinato. Le estensioni proposte offrono inoltre il vantaggio di creare uno «sportello unico» [di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 913/2010] per la gestione di capacità di infrastruttura lungo i corridoi merci tra porti del Mare del Nord e, rispettivamente, la Repubblica ceca e la Polonia meridionale. Inoltre, le estensioni proposte sono in linea con il progetto proposto per il corridoio F nel piano europeo di attuazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) di cui alla decisione 2012/88/UE della Commissione (2). Le estensioni proposte migliorano anche l'interconnessione in generale fra i corridoi merci istituiti per formare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, in particolare fornendo un collegamento diretto tra il corridoio merci Mare del Nord-Baltico e il corridoio Reno-Danubio nella Repubblica ceca. Infine, le estensioni proposte possono migliorare potenzialmente il traffico traffico ferroviario che attraversa il confine orientale dell'UE e il ponte continentale Europa-Asia.

    (3)

    Conformemente all'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010, che comprende anche un collegamento tra i porti del Mare del Nord e la Repubblica ceca, l'estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico non dovrebbe ostacolare lo sviluppo del corridoio merci Oriente–Mediterraneo orientale.

    (4)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La lettera di intenti del 27 aprile 2014 concernente le estensioni del corridoio merci Mare del Nord–Baltico alla Repubblica ceca e al confine polacco-ucraino, inviata alla Commissione dai ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario del Belgio, della Repubblica ceca, della Germania, della Lituania, dei Paesi Bassi e della Polonia e che propone il tracciato Wilhelmshaven/Bremerhaven/Amburgo/Amsterdam/Rotterdam/Anversa-Aquisgrana-Hannover/ Berlino-Varsavia-Terespol (frontiera polacco-bielorussa)/Kaunas-Riga-Tallinn/Falkenberg-Praga/ Wroclaw-Katowice-Medyka (frontiera polacco-ucraina) come il tracciato principale per il corridoio merci Mare del Nord–Baltico è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.

    Articolo 2

    Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2015

    Per la Commissione

    Violeta BULC

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.

    (2)  Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1).


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