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Document 32015D1111
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1111 of 7 July 2015 on the compliance of the joint proposal submitted by the Member States concerned for the extension of the North Sea-Baltic rail freight corridor with Article 5 of Regulation (EU) No 913/2010 of the European Parliament and of the Council concerning a European rail network for competitive freight (notified under document C(2015) 4507)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 della Commissione, del 7 luglio 2015, sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo [notificata con il numero C(2015) 4507]
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 della Commissione, del 7 luglio 2015, sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo [notificata con il numero C(2015) 4507]
GU L 181 del 9.7.2015, p. 82–83
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/02/2017
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32017D0178 | sostituzione | articolo 1 | 01/02/2017 |
9.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/82 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1111 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2015
sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo
[notificata con il numero C(2015) 4507]
(I testi in lingua ceca, francese, lituana, neerlandese, polacca e tedesca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, il 27 aprile 2014 i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario in Belgio, Repubblica ceca, Germania, Lituania, Paesi Bassi e Polonia hanno inviato alla Commissione una lettera di intenti comprendente una proposta di estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico alla Repubblica ceca e alla frontiera polacca-ucraina. |
(2) |
La Commissione ha esaminato tale proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010 e ritiene che sia conforme alle disposizioni dell'articolo 5 del medesimo regolamento. In particolare, i risultati dello studio sul mercato dei trasporti e sul corridoio merci Mare del Nord–Baltico effettuato dal comitato di gestione del corridoio indicano un notevole potenziale per un ulteriore aumento del traffico tra i principali porti del Mare del Nord e la Repubblica ceca e la Polonia meridionale, in particolare grazie al trasporto combinato. Le estensioni proposte offrono inoltre il vantaggio di creare uno «sportello unico» [di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 913/2010] per la gestione di capacità di infrastruttura lungo i corridoi merci tra porti del Mare del Nord e, rispettivamente, la Repubblica ceca e la Polonia meridionale. Inoltre, le estensioni proposte sono in linea con il progetto proposto per il corridoio F nel piano europeo di attuazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) di cui alla decisione 2012/88/UE della Commissione (2). Le estensioni proposte migliorano anche l'interconnessione in generale fra i corridoi merci istituiti per formare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, in particolare fornendo un collegamento diretto tra il corridoio merci Mare del Nord-Baltico e il corridoio Reno-Danubio nella Repubblica ceca. Infine, le estensioni proposte possono migliorare potenzialmente il traffico traffico ferroviario che attraversa il confine orientale dell'UE e il ponte continentale Europa-Asia. |
(3) |
Conformemente all'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010, che comprende anche un collegamento tra i porti del Mare del Nord e la Repubblica ceca, l'estensione del corridoio merci Mare del Nord–Baltico non dovrebbe ostacolare lo sviluppo del corridoio merci Oriente–Mediterraneo orientale. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La lettera di intenti del 27 aprile 2014 concernente le estensioni del corridoio merci Mare del Nord–Baltico alla Repubblica ceca e al confine polacco-ucraino, inviata alla Commissione dai ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario del Belgio, della Repubblica ceca, della Germania, della Lituania, dei Paesi Bassi e della Polonia e che propone il tracciato Wilhelmshaven/Bremerhaven/Amburgo/Amsterdam/Rotterdam/Anversa-Aquisgrana-Hannover/ Berlino-Varsavia-Terespol (frontiera polacco-bielorussa)/Kaunas-Riga-Tallinn/Falkenberg-Praga/ Wroclaw-Katowice-Medyka (frontiera polacco-ucraina) come il tracciato principale per il corridoio merci Mare del Nord–Baltico è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2015
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.
(2) Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1).