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Document 32015D0771

Decisione (UE) 2015/771 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) di tale accordo

GU L 121 del 14.5.2015, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/771/oj

14.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/7


DECISIONE (UE) 2015/771 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46, 53 e 62, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo») è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

A norma dell'articolo 18 dell'accordo, le modifiche dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) devono essere adottate con decisione del suddetto comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo («comitato misto»).

(3)

Al fine di mantenere un'applicazione coerente e corretta degli atti legislativi dell'Unione europea ed evitare difficoltà amministrative, ed eventualmente giuridiche, l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo deve essere modificato per tener conto dei nuovi atti legislativi dell'Unione a cui l'accordo attualmente non fa riferimento.

(4)

È appropriato stabilre la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo alla modifica dell'allegato III dell'accordo (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali).

(5)

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («comitato misto»), in merito alla modifica dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2015 DEL COMITATO MISTO

istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

del …

che modifica l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) del suddetto accordo

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è stato sostituito dalla decisione n. 2/2011 del comitato misto UE-Svizzera (2) e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea e della Svizzera da allora adottati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato misto.

Fatto a …

Per il Comitato misto

Il presidente


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(2)  GU L 277 del 22.10.2011, pag. 20.


ALLEGATO

L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue:

1.

all'interno del titolo «SEZIONE A: ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO», i seguenti trattini sono aggiunti al punto 1a:

«—

regolamento (UE) n. 623/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, che modifica l'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 180 del 12.7.2012, pag. 9);

comunicazione della Commissione — Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, elencati all'allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 182 del 23.6.2011, pag. 1);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 183 del 24.6.2011, pag. 1);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 367 del 16.12.2011, pag. 5);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 244 del 14.8.2012, pag. 1);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 396 del 21.12.2012, pag. 1);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 183 del 28.6.2013, pag. 4);

comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 301 del 17.10.2013, pag. 1).»

;

2.

al punto 1g, sono aggiunte le voci seguenti:

«Paese

Titolo

Oncologia medica

Durata minima della formazione: 5 anni

Svizzera

Medizinische Onkologie

Oncologie médicale

Oncologia medica


Paese

Titolo

Genetica medica

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Medizinische Genetik

Génétique médicale

Genetica medica»

;

3.

al punto 1g, la voce relativa alla rubrica «Medicina interna» è sostituita dalla seguente:

«Paese

Titolo

Medicina interna

Durata minima della formazione: 5 anni

Svizzera

Allgemeine Innere Medizin

Médecine interne générale

Medicina interna generale»

;

4.

al punto 1i, è aggiunta la voce seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

3.

Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF

Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES

Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS

Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

1o giugno 2002»

;

5.

al punto 1m, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

Svizzera

1.

Diplomierte Hebamme

Sage-femme diplômée

Levatrice diplomata

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

1o giugno 2002

2.

[Bachelor of Science (Name of the UAS) in Midwifery]

“Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme” (Bachelor of Science HES-SO in Midwifery)

“Bachelor of Science BFH Hebamme” (Bachelor of Science BFH in Midwifery)

“Bachelor of Science ZFH Hebamme” (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery)

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

1o giugno 2002»

.


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