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Document 32014R1257
Commission Regulation (EU) No 1257/2014 of 24 November 2014 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione, del 24 novembre 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione, del 24 novembre 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 337 del 25.11.2014, p. 53–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. impl. da 32019R1009
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32003R2003 | complemento | allegato IV SECTION B | 15/12/2014 | |
Modifies | 32003R2003 | modifica | allegato I | 15/12/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32019R1009 | 16/07/2022 |
25.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/53 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
I sali grezzi di potassio sono materiali ottenuti da risorse naturali mediante estrazione. Per tali prodotti naturali i titoli minimi in elementi nutritivi di cui all'allegato I, tabella A.3, punto 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003 sono stati stabiliti sulla base delle buone pratiche industriali. Tuttavia, quando il tenore di potassio nel minerale è naturalmente in calo, i produttori incontrano difficoltà sempre maggiori a rispettare i valori minimi attuali, cosa che mette a rischio la fornitura continuativa di concimi ottenuti da sali grezzi di potassio agli agricoltori professionali. Pertanto, tali valori minimi devono essere leggermente ridotti modificando il punto 1 della tabella A.3 di detto allegato in modo da consentire ai produttori di continuare a commercializzare i loro prodotti come «concimi CE». Tale modifica tiene conto del fatto che anche i valori minimi modificati, leggermente inferiori, consentono una concimazione efficiente; pertanto essi possono essere considerati come un progresso tecnico ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(2) |
Il 3,4-dimetil-1H-pirazolo fosfato («DMPP») è un inibitore della nitrificazione che è adatto all'impiego con fertilizzanti azotati comuni (solidi o fluidi). Il DMPP riduce il rischio di perdite di azoto nel suolo e nell'atmosfera e quindi rafforza l'efficienza d'impiego dell'azoto. |
(3) |
La miscela di reazione N-butyl-thiophosphoric-triamide e N-propyl-thiophosphoric-triamide («NBPT/NPPT») è un inibitore dell'ureasi. L'NBPT/NPPT riduce il rischio di perdite di azoto sotto forma di emissioni di ammoniaca dopo l'applicazione di concimi contenenti urea e quindi rafforza l'efficienza d'impiego dell'azoto. |
(4) |
Al fine di rendere il DMPP e l'NBPT/NPPT più ampiamente disponibili agli agricoltori in tutta l'Unione, è opportuno aggiungere tali sostanze agli elenchi di inibitori della nitrificazione e dell'ureasi autorizzati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(5) |
I concimi semplici solidi o fluidi a base di urea formaldeide, nonché i concimi solidi NPK, NP e NK contenenti urea formaldeide sono elencati come tipi di concime nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Sebbene i condensati di urea formaldeide siano stabili in soluzione e in sospensione, i concimi fluidi NPK, NP e NK contenenti urea formaldeide non sono ancora elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 come tipo di prodotto individuale. Poiché vi è un interesse crescente nella commercializzazione dei concimi fluidi NPK, NP e NK contenenti una quantità determinata di urea formaldeide come fonte di azoto, è opportuno autorizzare l'uso di urea formaldeide nella preparazione dei concimi fluidi NPK, NP e NK. Di conseguenza occorre inserire nell'allegato I, tabella C.2, di detto regolamento sei nuove denominazioni del tipo. |
(6) |
Oltre a includere il DMPP e l'NBPT/NPPT nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, è opportuno aggiungere all'allegato IV del suddetto regolamento i metodi di analisi da applicare ai fini del controllo ufficiale di tali concimi. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(8) |
Al fine di garantire che il metodo di analisi dell'NBPT/NPPT, attualmente in fase di convalida, sia pubblicato dal comitato europeo per la normalizzazione prima dell'aggiunta dell'NBPT/NPPT all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del relativo nuovo metodo di analisi all'allegato IV, è opportuno posticipare l'entrata in vigore di tali modifiche. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
1) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
2) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'allegato I, punto 4), e l'allegato II, punto 2), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
1) |
nella tabella A.3, la voce 1 è sostituita dalla seguente:
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2) |
la tabella C.2 è così modificata:
|
3) |
nella tabella F.1 è aggiunta la seguente voce 4:
|
4) |
nella tabella F.2 è aggiunta la seguente voce 3:
|
(1) Tolleranza per la parte di N-propyl- thiosphosphoric- triamide (NPPT): 20 %.»
ALLEGATO II
Nell'allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 sono aggiunti i metodi seguenti:
«Metodo 12.6
Determinazione di DMPP
EN 16328: Concimi — Determinazione del 3,4-dimetil-1H-pirazolo fosfato (DMPP) — Determinazione mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)
Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.
Metodo 12.7
Determinazione di NBPT/NPPT
EN 16651: Concimi — Determinazione di N-(n-Butyl)thiophosphoric acid triamide (NBPT) e di N-(n-Propyl)thiophosphoric acid triamide (NPPT) — Determinazione mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)
Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»