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Document 32014R0754
Commission Implementing Regulation (EU) No 754/2014 of 11 July 2014 concerning the denial of authorisation of Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) and Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) as feed additives Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 754/2014 della Commissione, dell' 11 luglio 2014 , relativo al diniego di autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) come additivi per mangimi Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 754/2014 della Commissione, dell' 11 luglio 2014 , relativo al diniego di autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) come additivi per mangimi Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 205 del 12.7.2014, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 754/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2014
relativo al diniego di autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) come additivi per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per la valutazione dei prodotti utilizzati nell'Unione come additivi per l'insilaggio alla data di applicazione di tale regolamento. |
(2) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044), in precedenza Lactococcus lactis (NCIMB 30044), sono stati inseriti nel registro degli additivi per mangimi come additivi per l'insilaggio per tutte le specie animali. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarli nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nei suoi pareri del 6 marzo 2014 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) sono resistenti alla tetraciclina, un antibiotico utilizzato nella medicina umana e veterinaria. |
(5) |
Le informazioni disponibili non permettono di escludere il rischio che il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) possano trasmettere ad altri microorganismi la resistenza a tale antibiotico. Non è stato quindi stabilito che il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044), quando vengono utilizzati come additivi per mangimi alle condizioni proposte, non abbiano effetti nocivi per la salute umana e animale o per l'ambiente. |
(6) |
Non sono pertanto soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno negare l'autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) come additivi per mangimi. |
(7) |
Dato che l'ulteriore impiego del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) come additivi per mangimi può comportare un rischio per la salute umana e animale, è opportuno ritirare dal mercato tali additivi per mangimi quanto prima possibile. Per motivi pratici è tuttavia necessario concedere alle parti interessate un periodo di tempo in cui possono utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, gli insilati prodotti con tali additivi per mangimi. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Diniego di autorizzazione
L'autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e del Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) come additivi per l'alimentazione animale è negata.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le scorte esistenti di Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e di Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) e delle premiscele che li contengono sono ritirate dal mercato quanto prima possibile e comunque entro il 30 settembre 2014.
2. Gli insilati prodotti prima del 1o agosto 2014 con il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) e il Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) o con le premiscele che li contengono possono essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2014; 12(3):3609 e EFSA Journal 2014; 12 (3): 3610.