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Document 32014R0676
Commission Implementing Regulation (EU) No 676/2014 of 19 June 2014 amending Regulation (EU) No 37/2010, as regards the substance ‘triclabendazole’ Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 676/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014 , recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «triclabendazolo» Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 676/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014 , recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «triclabendazolo» Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 180 del 20.6.2014, p. 5–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010R0037 | modifica | allegato | 10/07/2014 |
20.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 676/2014 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2014
recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «triclabendazolo»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2). |
(3) |
Il triclabendazolo figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per tutti i ruminanti per i seguenti tessuti: muscolo, grasso, fegato, rene e latte. I LMR provvisori per tale sostanza indicati nell'allegato per il latte di tutti i ruminanti sono scaduti il 1o gennaio 2014. |
(4) |
A seguito della presentazione e della valutazione di ulteriori dati il Comitato per i medicinali veterinari raccomanda che i LMR provvisori per il triclabendazolo relativi al latte di tutti i ruminanti siano convertiti in definitivi. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la voce riguardante la sostanza triclabendazolo nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza «triclabendazolo» è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Triclabendazolo |
Somma dei residui estraibili che possono essere ossidati in chetotriclabendazolo |
Tutti i ruminanti |
225 μg/kg 100 μg/kg 250 μg/kg 150 μg/kg 10 μg/kg |
Muscolo Grasso Fegato Rene Latte |
NESSUNA |
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti» |