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Document 32014R0249

    Regolamento (UE) n. 249/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l’importazione di tonno obeso dell’Atlantico ( Thunnus obesus ) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001

    GU L 84 del 20.3.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/249/oj

    20.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 84/4


    REGOLAMENTO (UE) N. 249/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 26 febbraio 2014

    che abroga il regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio che vieta l’importazione di tonno obeso dell’Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Unione è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (convenzione ICCAT) dal 14 novembre 1997, a seguito dell’adozione della decisione 86/238/CEE del Consiglio (2).

    (2)

    La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell’Oceano Atlantico e dei mari adiacenti. La convenzione ICCAT ha istituito una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) che adotta misure di conservazione e gestione. Tali misure diventano vincolanti per le parti contraenti.

    (3)

    Nel 1998 l’ICCAT ha adottato la risoluzione 98-18 relativa alla cattura non dichiarata e non regolamentata di tonnidi da parte di grandi pescherecci con palangari nella zona di applicazione della convenzione. Tale risoluzione ha stabilito le procedure per l’identificazione dei paesi le cui navi praticano la pesca dei tonnidi e delle specie affini secondo metodi tali da compromettere l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dall’ICCAT. La risoluzione precisa inoltre le misure da adottare, incluse, se necessario, misure commerciali restrittive non discriminatorie, onde evitare che le navi dei paesi in questione continuino tali pratiche di pesca.

    (4)

    In seguito all’adozione della risoluzione 98-18, l’ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi della Bolivia, della Cambogia, della Guinea equatoriale, della Georgia e della Sierra Leone per la pesca di tonno obeso dell’Atlantico (Thunnus obesus) sono tali da compromettere l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione. L’ICCAT ha corroborato la propria constatazione con dati relativi alle catture, al commercio e alle attività delle navi.

    (5)

    Di conseguenza, l’ICCAT ha raccomandato alle parti contraenti di adottare misure appropriate, coerenti con le disposizioni della sua risoluzione 98-18, al fine di vietare le importazioni di tonno obeso dell’Atlantico e di qualsiasi prodotto derivato originarie di tali paesi.

    (6)

    Nel 2004 le importazioni nell’Unione di tonno obeso dell’Atlantico originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone sono state vietate dal regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio (3).

    (7)

    In occasione della sua quattordicesima riunione straordinaria del 2004, l’ICCAT ha riconosciuto gli sforzi compiuti dalla Cambogia, dalla Guinea equatoriale e dalla Sierra Leone per rispondere alle sue preoccupazioni e ha adottato raccomandazioni che revocavano le misure commerciali restrittive nei confronti di questi tre paesi in relazione al tonno obeso dell’Atlantico e ai prodotti derivati.

    (8)

    Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 919/2005 del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (CE) n. 827/2004, per revocare il divieto sulle importazioni di tonno obeso dell’Atlantico e di prodotti derivati dalla Cambogia, dalla Guinea Equatoriale e dalla Sierra Leone nell’Unione. A seguito di tale modifica, il regolamento (CE) n. 827/2004 vieta tali importazioni solo dalla Bolivia e dalla Georgia.

    (9)

    In occasione della ventiduesima riunione ordinaria annuale del 2011, l’ICCAT ha preso atto degli sforzi compiuti e delle azioni intraprese dalla Bolivia e dalla Georgia e ha adottato la raccomandazione 11-19 che revoca il divieto di importazione del tonno obeso dell’Atlantico e di prodotti derivati che continuava ad applicarsi a questi due paesi.

    (10)

    È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 827/2004,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 827/2004 è abrogato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. KOURKOULAS


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.

    (2)  Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

    (3)  Regolamento (CE) n. 827/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che vieta l’importazione di tonno obeso dell’Atlantico (Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 21).

    (4)  Regolamento (CE) n. 919/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 827/2004 relativamente al divieto di importazione di tonno obeso dell’Atlantico originario della Cambogia, della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 826/2004 che vieta l’importazione di tonno rosso originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e il regolamento (CE) n. 828/2004 che vieta l’importazione di pesce spada originario della Sierra Leone (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 1).


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