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Document 32014D0024
Council Implementing Decision 2014/24/CFSP of 20 January 2014 implementing Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus
Decisione di esecuzione 2014/24/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014 , che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Decisione di esecuzione 2014/24/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014 , che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 16 del 21.1.2014, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/01/2014
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012D0642 | modifica | allegato | 21/01/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32014D0024R(01) | (HR, BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) |
21.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/32 |
DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/24/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 gennaio 2014
che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. |
(2) |
Il Consiglio ritiene che i motivi dell'inserimento nell'elenco di una delle persone indicate nell'allegato della decisione 2012/642/PESC debbano essere modificati. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO
All'allegato della decisone 2012/642/PESC, la voce n. 210 è sostituita dalla seguente:
|
Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa |
Nome (grafia bielorussa) |
Nome (grafia russa) |
Informazioni identificative |
Motivi dell'inserimento nell'elenco |
210 |
Ternavsky, Anatoly Andreevich (Ternavski, Anatoli Andrievich Ternavskiy, Anatoly Andreyevich) |
ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч |
ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий, Андреевич |
Data di nascita: 1950 Luogo di nascita: Donetsk, Ucraina. |
Persona vicina ai membri della famiglia del presidente Lukashenko. La sua società Univest-M è un partner del club sportivo del presidente, e fino al maggio 2011 aveva nel suo organico la nuora del presidente. Sostiene il regime, in particolare finanziariamente mediante versamenti di Univest-M al ministero degli interni bielorusso, alla Società radiotelevisiva bielorussa (di Stato), e al sindacato della Camera dei rappresentanti dell'Assemblea nazionale. Trae vantaggio dal regime mediante attività economiche su larga scala in Bielorussia. Una controllata di Univest-M, FLCC, è il principale operatore nel settore del petrolio e degli idrocarburi. Univest-M è anche una delle maggiori società immobiliari in Bielorussia. Attività economiche di queste dimensioni non sarebbero possibili senza l'approvazione del regime di Lukashenko. Sponsorizza vari club sportivi tramite Univest-M, il che contribuisce alle buone relazioni con il presidente Lukashenko. |