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Document 32013R1198

    Regolamento (UE) n. 1198/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013 , che chiude il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia e abroga il regolamento (UE) n. 330/2013 che dispone la registrazione di tali importazioni

    GU L 315 del 26.11.2013, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1198/oj

    26.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 315/67


    REGOLAMENTO (UE) N. 1198/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 25 novembre 2013

    che chiude il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia e abroga il regolamento (UE) n. 330/2013 che dispone la registrazione di tali importazioni

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 14 e 24,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    (1)

    Il 27 settembre 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia relativa al presunto pregiudizio causato da sovvenzioni alla produzione di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia, presentata a norma dell’articolo 10 del regolamento di base dall’European Biodiesel Board («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di biodiesel dell’Unione.

    (2)

    La denuncia conteneva elementi indicativi dell’esistenza di sovvenzioni per detto prodotto e del conseguente grave pregiudizio, elementi che sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

    (3)

    Il 10 novembre 2012, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia (2).

    (4)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento il denunziante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti in Argentina e Indonesia, gli importatori noti, i fornitori, i distributori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessate, nonché le autorità dell’Argentina e dell’Indonesia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

    (5)

    È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

    (6)

    Il 10 aprile 2013 la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia adottando il regolamento (UE) n. 330/2013 (3).

    2.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

    (7)

    Con una lettera del 7 ottobre 2013 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia.

    (8)

    Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

    (9)

    Dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe stata contraria all’interesse dell’Unione. La Commissione ha quindi ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso. Le parti interessate sono state informate e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Tuttavia, alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione.

    (10)

    La Commissione conclude pertanto che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia deve essere chiuso.

    (11)

    La registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia, stabilita in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 330/2013, deve pertanto essere cessata e il suddetto regolamento abrogato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 e originari dell’Argentina e dell’Indonesia, è chiuso.

    Articolo 2

    Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 330/2013 della Commissione.

    Articolo 3

    Il regolamento (UE) n. 330/2013 della Commissione è abrogato.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

    (2)  GU C 342 del 10.11.2012, pag. 12.

    (3)  GU L 102 dell’11.4.2013, pag. 13.


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