Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0994

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 994/2013 della Commissione, del 16 ottobre 2013 , che modifica i regolamenti (CE) n. 952/2006, (CE) n. 967/2006, (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 1249/2008 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli

    GU L 276 del 17.10.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/994/oj

    17.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 276/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 994/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 16 ottobre 2013

    che modifica i regolamenti (CE) n. 952/2006, (CE) n. 967/2006, (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 1249/2008 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (2) stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti da parte degli Stati membri alla Commissione. Tali norme contemplano in particolare l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a effettuare comunicazioni. Il regolamento (CE) n. 792/2009 stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. L’obbligo di utilizzare tali sistemi di informazione deve essere previsto da ogni regolamento che impone un particolare obbligo di notifica.

    (2)

    La Commissione ha messo a punto un sistema informativo che consente di gestire i documenti e le procedure elettronicamente nell’ambito del proprio funzionamento interno e delle relazioni con le autorità interessate dalla politica agricola comune.

    (3)

    Vari obblighi di comunicazione e notifica possono essere espletati tramite tale sistema, in particolare quelli previsti dai regolamenti della Commissione (CE) n. 952/2006 (3), (CE) n. 967/2006 (4), (CE) n. 555/2008 (5) e (CE) n. 1249/2008 (6).

    (4)

    Ai fini dell’efficienza amministrativa e alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno semplificare, specificare oppure sopprimere talune comunicazioni e notifiche.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 555/2008 prevede all’articolo 100, paragrafo 2, una notifica semplificata quando devono essere comunicati soltanto i valori zero. Poiché il sistema di informazione comprende una procedura semplificata per l’invio di tali comunicazioni, la procedura di notifica di cui al presente articolo non è più necessaria.

    (6)

    Nel regolamento 1249/2008 è necessario prevedere una comunicazione supplementare concernente la macellazione di bovini al fine di calcolare il coefficiente di pesatura di cui all’articolo 18.

    (7)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 952/2006, (CE) n. 967/2006, (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 1249/2008.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 58 del regolamento (CE) n. 952/2006 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 58

    Comunicazioni e notifiche

    Le comunicazioni e notifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 3 e agli articoli 12, 21 e 22 del presente regolamento sono inviate alla Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (7).

    Articolo 2

    All’articolo 21 del regolamento (CE) n. 967/2006 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

    «5.   Le comunicazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3 e agli articoli 10 e 17 del presente articolo sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (8).

    Articolo 3

    L’articolo 100 del regolamento (CE) n. 555/2008 è modificato come segue:

    1)

    il titolo «Comunicazioni» è sostituito da «Comunicazioni e notifiche»;

    2)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Le comunicazioni e notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (9).

    3)

    il paragrafo 2 è soppresso.

    Articolo 4

    Il regolamento (CE) n. 1249/2008 è così modificato:

    1)

    all’articolo 19 è aggiunta la seguente lettera d):

    «d)

    il numero totale di bovini adulti macellati nell’anno civile precedente, suddivisi per categoria, classi di conformazione e di stato di ingrassamento.»;

    2)

    è inserito il seguente articolo 39 bis:

    «Articolo 39 bis

    Comunicazioni e notifiche

    Le comunicazioni e notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle indicate all’articolo 36, sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (10).

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3).

    (3)  Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39).

    (4)  Regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22).

    (5)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

    (7)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

    (8)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

    (9)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;

    (10)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3


    Top