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Document 32013R0975

Regolamento di esecuzione (UE) n. 975/2013 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2013 , riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dall’Honduras

GU L 272 del 12.10.2013, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/975/oj

12.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 975/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2013

riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dall’Honduras

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e all’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo relativa al commercio (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (di seguito «l’accordo»). In conformità della decisione 2012/734/UE, l’accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(2)

L’allegato II dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, all’appendice 2A dell’allegato si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite nell’appendice 2 dello stesso allegato, nell’ambito di contingenti annuali. Poiché l’Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l’applicazione di tali deroghe per le importazioni dall’Honduras.

(3)

I contingenti che figurano nell’allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(4)

L’ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall’accordo.

(5)

Poiché l’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o agosto 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le norme di origine di cui all’allegato II, appendice 2A, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (di seguito «l’accordo»), si applicano nell’ambito dei prodotti di cui all’allegato del presente regolamento.

2.   Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.

Articolo 2

Per beneficiare della deroga di cui all’articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell’allegato II dell’accordo.

Articolo 3

I contingenti indicati nell’allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

HONDURAS

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Descrizione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)

09.7052

6115

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia

Dall’1.8.2013 al 31.12.2013

2 916 667

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

7 000 000

09.7053

6205 20 00

Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone

Dall’1.8.2013 al 31.12.2013

4 583 333

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

11 880 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

12 760 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

13 640 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

14 520 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

15 400 000

09.7054

6205 30 00

Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali

Dall’1.8.2013 al 31.12.2013

5 729 167

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

14 850 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

15 950 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

17 050 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

18 150 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

19 250 000

09.7055

6205 90

Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di altre materie tessili

Dall’1.8.2013 al 31.12.2013

416 667

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

1 080 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

1 160 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

1 240 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

1 320 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 400 000

09.7056

6206 30 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di cotone

Dall’1.8.2013 al 31.12.2013

4 166 667

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

10 800 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

11 600 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

12 400 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

13 200 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

14 000 000

09.7057

6206 40 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

Dall’1.8.2013 al 31.12.2013

5 416 667

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

14 040 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

15 080 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

16 120 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

17 160 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

18 200 000

09.7058

6206 90

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di altre materie tessili

Dall’1.8.2013 al 31.12.2013

416 667

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

1 080 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

1 160 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

1 240 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

1 320 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 400 000

09.7059

6212 10

Reggiseno e bustini, anche a maglia

Dall’1.8.2013 al 31.12.2013

2 083 333

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

5 400 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

5 800 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

6 200 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

6 600 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

7 000 000

09.7060

8544 30 00

Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto

Dall’1.8.2013 al 31.12.2013

3 333 peso netto in t

8544 42

Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, muniti di pezzi di congiunzione

8544 49

Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, non muniti di pezzi di congiunzione

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

8 000 peso netto in t

8544 60

Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V


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