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Document 32013R0975
Commission Implementing Regulation (EU) No 975/2013 of 11 October 2013 on the derogations from the rules of origin laid down in Annex II to the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other, that apply within quotas for certain products from Honduras
Regolamento di esecuzione (UE) n. 975/2013 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2013 , riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dall’Honduras
Regolamento di esecuzione (UE) n. 975/2013 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2013 , riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dall’Honduras
GU L 272 del 12.10.2013, p. 20–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 272/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 975/2013 DELLA COMMISSIONE
dell’11 ottobre 2013
riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dall’Honduras
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e all’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo relativa al commercio (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (di seguito «l’accordo»). In conformità della decisione 2012/734/UE, l’accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. |
(2) |
L’allegato II dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, all’appendice 2A dell’allegato si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite nell’appendice 2 dello stesso allegato, nell’ambito di contingenti annuali. Poiché l’Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l’applicazione di tali deroghe per le importazioni dall’Honduras. |
(3) |
I contingenti che figurano nell’allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(4) |
L’ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall’accordo. |
(5) |
Poiché l’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o agosto 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le norme di origine di cui all’allegato II, appendice 2A, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (di seguito «l’accordo»), si applicano nell’ambito dei prodotti di cui all’allegato del presente regolamento.
2. Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.
Articolo 2
Per beneficiare della deroga di cui all’articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell’allegato II dell’accordo.
Articolo 3
I contingenti indicati nell’allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO
HONDURAS
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Descrizione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione) |
09.7052 |
6115 |
Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
2 916 667 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
7 000 000 |
|||
09.7053 |
6205 20 00 |
Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
4 583 333 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
11 880 000 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
12 760 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
13 640 000 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
14 520 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
15 400 000 |
|||
09.7054 |
6205 30 00 |
Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
5 729 167 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
14 850 000 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
15 950 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
17 050 000 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
18 150 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
19 250 000 |
|||
09.7055 |
6205 90 |
Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di altre materie tessili |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
416 667 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
1 080 000 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
1 160 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
1 240 000 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
1 320 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 400 000 |
|||
09.7056 |
6206 30 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di cotone |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
4 166 667 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
10 800 000 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
11 600 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
12 400 000 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
13 200 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
14 000 000 |
|||
09.7057 |
6206 40 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
5 416 667 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
14 040 000 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
15 080 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
16 120 000 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
17 160 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
18 200 000 |
|||
09.7058 |
6206 90 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di altre materie tessili |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
416 667 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
1 080 000 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
1 160 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
1 240 000 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
1 320 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 400 000 |
|||
09.7059 |
6212 10 |
Reggiseno e bustini, anche a maglia |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
2 083 333 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
5 400 000 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
5 800 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
6 200 000 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
6 600 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
7 000 000 |
|||
09.7060 |
8544 30 00 |
Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto |
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
3 333 peso netto in t |
8544 42 |
Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, muniti di pezzi di congiunzione |
|||
8544 49 |
Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, non muniti di pezzi di congiunzione |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
8 000 peso netto in t |
|
8544 60 |
Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V |