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Document 32013R0971

Regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

GU L 272 del 12.10.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/971/oj

12.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/1


REGOLAMENTO (UE) N. 971/2013 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC e dispone, tra l'altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi elencati negli allegati VIII e IX di tale regolamento.

(2)

Il 10 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/497/PESC (3) che modifica la decisione 2010/413/PESC e dispone un criterio di inclusione negli elenchi adeguato per includere persone e entità che hanno aggirato o violato le misure restrittive.

(3)

Tale misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato e la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell’Unione, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012, è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

'b)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aggirato o violato, o aiutato una persona, un'entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o della UNSCR 1737 (2006), della UNSCR 1747 (2007), della UNSCR 1803 (2008) e della UNSCR 1929 (2010);';

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri di alto livello o come persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRGC o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto;";

c)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e)

persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRISL o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. SINKEVIČIUS


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

(2)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

(3)  Cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale.


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