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Document 32013R0971
Council Regulation (EU) No 971/2013 of 10 October 2013 amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 272 del 12.10.2013, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012R0267 | sostituzione | articolo 23 .2 punto E) | 12/10/2013 | |
Modifies | 32012R0267 | sostituzione | articolo 23 .2 punto B) | 12/10/2013 | |
Modifies | 32012R0267 | sostituzione | articolo 23 .2 punto C) | 12/10/2013 |
12.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 272/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 971/2013 DEL CONSIGLIO
del 10 ottobre 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC e dispone, tra l'altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi elencati negli allegati VIII e IX di tale regolamento. |
(2) |
Il 10 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/497/PESC (3) che modifica la decisione 2010/413/PESC e dispone un criterio di inclusione negli elenchi adeguato per includere persone e entità che hanno aggirato o violato le misure restrittive. |
(3) |
Tale misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato e la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell’Unione, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012, è così modificato:
a) |
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
b) |
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
c) |
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
R. SINKEVIČIUS
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(2) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).
(3) Cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale.