Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0708

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 708/2013 della Commissione, del 23 luglio 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 200 del 25.7.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/708/oj

    25.7.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 200/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 708/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 23 luglio 2013

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Un articolo (denominato “striscia LED o LED strip”) comprendente diodi emettitori di luce (LED), transistor, resistenze e diodi di protezione. I componenti sono assemblati in un circuito stampato a forma di striscia metallica flessibile con uno strato adesivo protetto da una striscia di carta amovibile sulla parte inferiore e con le dimensioni approssimative di 17 × 1 cm. I componenti sono interconnessi.

    Alle due estremità della striscia i contatti preparati per la saldatura (ad esempio, fili) permettono il collegamento a una fonte di alimentazione a corrente continua di 12 V.

    L’articolo emette luce quando è alimentato con corrente elettrica.

    L’articolo è un apparecchio per l’illuminazione destinato ad essere utilizzato, ad esempio, nei mobili.

     (1) Cfr. l’immagine.

    9405 40 99

    Classificazione a norma delle regole generali 1, 2, lettera a), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9405, 9405 40 e 9405 40 99.

    Poiché l’articolo consiste di un circuito stampato (vedere anche le note esplicative della NC relative alla voce 8443 99 10, che comprendono gli assiemaggi elettronici), non risponde né alla definizione dei dispositivi a semiconduttore né a quella di LED discreti ai sensi della voce 8541. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 8541.

    L’articolo presenta tutte le caratteristiche oggettive di un apparecchio per l’illuminazione della voce 9405. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 8543.

    Date le sue caratteristiche oggettive, l’articolo presenta il carattere essenziale di un apparecchio per l’illuminazione completo della voce 9405 in quanto per funzionare deve solo essere collegato a una fonte di alimentazione.

    Deve pertanto essere classificato nel codice NC 9405 40 99 fra gli altri apparecchi per l’illuminazione.

    Image


    (1)  L’immagine è a scopo puramente informativo.


    Top