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Document 32013R0566

Regolamento (UE) n. 566/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013 , che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

GU L 167 del 19.6.2013, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2015; abrog. impl. da 32012R1215

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/566/oj

19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/29


REGOLAMENTO (UE) N. 566/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particolare l’articolo 74, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento.

(2)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 è stato modificato in diverse occasioni, da ultimo con regolamento (UE) n. 156/2012 della Commissione (2) per aggiornare le norme nazionali sulla competenza.

(3)

La Polonia ha notificato alla Commissione ulteriori modifiche all’elenco di cui all’allegato I.

(4)

Ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), il presente regolamento si applica, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra l’Unione europea e la Danimarca.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 44/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001, la voce relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:

“—

in Polonia: l’articolo 1103, punto 4, e l’articolo 1110 del codice di procedura civile (Kodeksu postępowania cywilnego) nella misura in cui quest’ultimo stabilisce la competenza esclusivamente sulla base di una delle seguenti circostanze: l’istante è cittadino polacco o ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in Polonia.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 50 del 23.2.2012, pag. 3.

(3)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.


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