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Document 32013R0518
Council Regulation (EU) No 518/2013 of 13 May 2013 adapting Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Regolamento (UE) n. 518/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adatta il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in ragione dell'adesione della Repubblica di Croazia
Regolamento (UE) n. 518/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adatta il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in ragione dell'adesione della Repubblica di Croazia
GU L 158 del 10.6.2013, pp. 72–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32009R1107 | sostituzione | allegato I | 01/07/2013 |
|
10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/72 |
REGOLAMENTO (UE) N. 518/2013 DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adatta il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in ragione dell'adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in tale atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
|
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
|
(3) |
In vista dell'adesione della Croazia all'Unione, è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (1), che definisce zone cui appartengono gli Stati membri aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali (anche climatiche) comparabili, in particolare al fine di agevolare l'esame delle domande e il rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari nell'Unione e il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni. La Croazia dovrebbe essere aggiunta nell'elenco degli Stati membri che appartengono alla zona Sud, poiché le condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali in Croazia sono paragonabili a quelle in Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Definizione delle zone per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 3, punto 17
Zona A — Nord
I seguenti Stati membri appartengono a questa zona:
Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia, Svezia
Zona B — Centro
I seguenti Stati membri appartengono a questa zona:
Belgio, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito
Zona C — Sud
I seguenti Stati membri appartengono a questa zona:
Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo».