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Document 32013R0430

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia

    GU L 129 del 14.5.2013, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2019: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/430/oj

    14.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 129/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 430/2013 DEL CONSIGLIO

    del 13 maggio 2013

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure provvisorie

    (1)

    Il 15 novembre 2012 con il regolamento (CE) n. 1071/2012 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia.

    (2)

    Il procedimento è stato aperto in seguito a un avviso di apertura (3) presentato in data 16 febbraio 2012 in seguito a una denuncia presentata in data 3 gennaio 2012 dal Comitato di difesa degli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile dell’Unione europea (Defence Committee of Tube or Pipe Cast Fittings, of Malleable Cast Iron of the European Union) («denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile («accessori filettati di ghisa malleabile»).

    (3)

    Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha considerato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la fine del PI («periodo in esame»).

    2.   Fase successiva del procedimento

    (4)

    In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stata decisa l’istituzione dei provvedimenti antidumping provvisori («divulgazione delle conclusioni provvisorie») diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite.

    (5)

    La Commissione ha continuato a raccogliere e analizzare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (6)

    Una delle parti interessate ha affermato che i prodotti da loro importati non dovrebbero rientrare tra i prodotti in esame in quanto presentano caratteristiche tecniche differenti. Tali accessori di ghisa malleabile sono dotati di filettatura rastremata; i prodotti in esame al contrario presentano una filettatura parallela.

    (7)

    L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che, nonostante la detta specifica tecnica, tali accessori di ghisa malleabile dotati di filettatura rastremata presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche degli altri prodotti importati. Dall'inchiesta è altresì emerso che gli accessori dotati di filettatura rastremata e gli altri accessori importati presentano modi d'uso simili. Si è riscontrato infatti che, in uno dei paesi membri in cui si utilizzano entrambi i tipi di accessori di ghisa malleabile, le due tipologie sono di fatto intercambiabili. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (8)

    Una delle parti interessate ha affermato che gli accessori filettati di ghisa malleabile a cuore bianco possono essere venduti in ogni paese dell'Unione, mentre quelli a cuore nero possono essere venduti solo nel Regno Unito, in Irlanda, a Malta e a Cipro. Gli accessori filettati di ghisa malleabile a cuore bianco non farebbero dunque una concorrenza perfetta a quelli a cuore nero sul mercato dell'Unione.

    (9)

    L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che la maggior parte degli accessori filettati in ghisa malleabile a cuore nero originari dei paesi in esame sono esportati verso paesi dell'Europa continentale quali Germania, Italia, Polonia e Spagna. Si conclude di conseguenza che gli accessori filettati in ghisa malleabile a cuore nero e a cuore bianco sono in piena concorrenza sul mercato dell'Unione e non solo in un numero ristretto di Stati membri.

    (10)

    Un importatore ha ribadito il parere che i componenti di base per raccordi a compressione non andrebbero annoverati tra i prodotti in esame. Essi presentano infatti un impiego differente e tale importatore ha inoltre fornito prove a sostegno del fatto che la filettatura dei componenti di base per raccordi a compressione è facilmente distinguibile da quella dei raccordi standard, poiché realizzata in riferimento ad una norma ISO diversa (4). Un esame delle prove fornite ha permesso di giungere alla conclusione che è opportuno limitare la definizione del prodotto in oggetto.

    (11)

    Due altre parti interessate hanno richiesto che dai prodotti in esame si escludessero gli accessori di ghisa malleabile per tubi isolanti e nello specifico delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile che sono parte essenziale delle installazioni di tubi isolanti e di altri tipi di tubature. Hanno affermato che tali cassette di giunzione hanno uno scopo diverso, ossia il contenimento e la protezione dei sistemi elettrici di cablaggio, in contrapposizione agli accessori standard oggetto della presente inchiesta, che evitano dispersioni di gas o acqua dalle tubature. Tali cassette di giunzione sono facilmente distinguibili dagli altri accessori poiché non sono a tenuta stagna per gas o liquidi e sono invece dotati di coperchi leggeri che agevolano l'accesso ai cavi una volta assemblate in un sistema dopo l'importazione. Dopo un'attenta analisi delle richieste sopracitate si è giunti alla conclusione che è opportuno escludere dal prodotto in esame le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio.

    (12)

    Stante quanto precede si è ritenuto opportuno rivedere la definizione del prodotto data nel regolamento provvisorio. Il prodotto in esame è stato quindi definitivamente limitato agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10; si escludono i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio.

    (13)

    In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 17 a 21 e da 23 a 28 del regolamento provvisorio.

    C.   CAMPIONAMENTO

    (14)

    In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie non sono pervenute osservazioni riguardanti campionamenti dei produttori dell'Unione, dei produttori esportatori nella RPC e degli importatori non collegati. Si confermano pertanto le conclusioni esposte nei considerando da 29 a 31 del regolamento provvisorio.

    D.   DUMPING

    1.   Repubblica popolare cinese

    1.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e trattamento individuale

    (15)

    In mancanza di osservazioni riguardo al trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e al trattamento individuale si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 32 a 46 del regolamento provvisorio.

    1.2.   Paese di riferimento

    (16)

    In assenza di altre osservazioni relative alla scelta del paese di riferimento si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 47 a 53 del regolamento provvisorio.

    1.3.   Valore normale, prezzo all'esportazione e confronto

    (17)

    Un produttore esportatore cinese ha dichiarato che è opportuno calcolare il valore normale sulla base delle vendite sul mercato interno dell'unico produttore del paese di riferimento che ha collaborato, anche se esse non raggiungono le quantità rappresentative a termini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Tale argomentazione può essere accolta qualora vi sia un paese di riferimento. Le vendite sul mercato interno effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali dal solo produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono servite da riferimento per la definizione del valore normale.

    (18)

    Il produttore esportatore cinese sopra menzionato ha obiettato che sarebbe opportuno stabilire il margine di dumping sulla base del totale delle esportazioni piuttosto che sulla sola base delle tipologie di prodotto direttamente comparabili alle tipologie vendute dal produttore del paese di riferimento sul mercato interno. Tale richiesta è stata accettata. Per quanto riguarda le tipologie di prodotto non direttamente comparabili il valore normale si basa sulla media aritmetica del valore normale delle tipologie di prodotto analoghe, aggiustata sulla base del valore di mercato delle differenti caratteristiche fisiche, in applicazione di quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base.

    (19)

    In assenza di altre osservazioni relative a valore normale, prezzo all'esportazione e confronto si confermano le conclusioni di cui ai considerando 54, da 59 a 61 e da 64 a 67 del regolamento provvisorio.

    1.4.   Margini di dumping

    (20)

    Per le società inserite nel campione il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile calcolato per il paese di riferimento è stato comparato alla media ponderata del prezzo all’esportazione della corrispondente tipologia del prodotto in esame, come disposto dall’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (21)

    In base a quanto precede i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione al lordo del dazio sono i seguenti:

    Impresa

    Margine di dumping (%)

    Hebei Jianzhi

    57,8

    Jinan Meide

    40,8

    Qingdao Madison

    24,6

    (22)

    Il margine di dumping medio ponderato dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta non inclusi nel campione è stato calcolato a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi calcolato in riferimento ai margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione.

    (23)

    In base a quanto precede il margine di dumping calcolato per le società che hanno collaborato all’inchiesta non incluse nel campione è stato fissato al 41,1 %.

    (24)

    Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC i margini di dumping sono stati calcolati in base ai dati disponibili, come dispone l’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine è stato innanzitutto stabilito il livello di collaborazione, comparando il volume delle esportazioni verso l’Unione indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con il volume delle esportazioni cinesi secondo quanto affermato al considerando 51.

    (25)

    Poiché le parti che hanno collaborato rappresentavano più del 50 % di tutte le esportazioni cinesi verso l’UE e il settore si può considerare frammentato per l’elevato numero di produttori esportatori della RPC, il livello di collaborazione può essere considerato elevato. Il margine di dumping residuo è stato quindi fissato al livello della società inserita nel campione con il margine di dumping più elevato.

    (26)

    In base a quanto precede i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione al lordo del dazio sono i seguenti:

    Impresa

    Margine di dumping (%)

    Hebei Jianzhi

    57,8

    Jinan Meide

    40,8

    Qingdao Madison

    24,6

    Altre imprese che hanno collaborato

    41,1

    Tutte le altre società

    57,8

    2.   Indonesia

    2.1.   Valore normale, prezzo all'esportazione e confronto

    (27)

    In assenza di osservazioni relative a valore normale, prezzo all'esportazione e confronto si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 75 a 87 e 91 del regolamento provvisorio riguardo all'Indonesia.

    2.2.   Margini di dumping

    (28)

    Dato l'elevato livello di cooperazione (il volume delle esportazioni dell’unica società indonesiana che ha collaborato rappresentava più dell’80 % del totale delle esportazioni indonesiane nell’UE durante il PI) il margine di dumping per tutti gli altri produttori esportatori indonesiani è stato fissato a un livello pari al margine di dumping valido per la società che ha collaborato.

    (29)

    In base a quanto affermato i margini di dumping definitivi per le imprese indonesiane espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione al lordo del dazio sono i seguenti:

    Impresa

    Margine di dumping (%)

    PT. Tri Sinar Purnama

    11,0

    Tutte le altre società

    11,0

    3.   Thailandia

    3.1.   Valore normale, prezzo all'esportazione e confronto

    (30)

    Non sono pervenute osservazioni tali da determinare cambiamenti nella metodologia applicata o nel calcolo dell'effettivo margine di dumping relativo alla Thailandia.

    (31)

    Riguardo alla Thailandia si confermano pertanto le conclusioni relative a valore normale, prezzo all'esportazione e confronto di cui ai considerando da 75 a 88 del regolamento provvisorio.

    3.2.   Margini di dumping

    (32)

    La revisione e l'affinamento del calcolo del dumping hanno comportato per uno dei produttori esportatori thailandesi una leggera riduzione del margine di dumping, che si è attestato al 15,5 %. Per quanto riguarda l'altro produttore esportatore che ha collaborato il margine di dumping definitivo è stato confermato al livello del margine di dumping provvisorio.

    (33)

    Dato l'elevato livello di cooperazione (il volume delle esportazioni delle due società thailandesi che hanno collaborato rappresentava più dell’80 % del totale delle esportazioni thailandesi nell’UE durante il PI) il margine di dumping per tutti gli altri produttori esportatori thailandesi è stato fissato al livello del margine di dumping più elevato delle due società che hanno collaborato.

    (34)

    In base a quanto affermato, i margini di dumping definitivi per le imprese thailandesi espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione al lordo del dazio sono i seguenti:

    Impresa

    Margine di dumping (%)

    BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

    15,5

    Siam Fittings Co., Ltd

    50,7

    Tutte le altre società

    50,7

    E.   PREGIUDIZIO

    1.   Produzione dell’Unione

    (35)

    In assenza di osservazioni sulla produzione dell'Unione si conferma il considerando 94 del regolamento provvisorio. Si segnala che nell'Unione durante il periodo in esame un prodotto simile era fabbricato anche da altri tre produttori, che hanno interrotto l'attività tra il 2008 e il 2009, e da un altro produttore che ha abbandonato l'attività verso il termine del periodo in esame.

    2.   Definizione di industria dell’Unione

    (36)

    Le parti interessate hanno dichiarato che entrambi i gruppi di produttori dell'Unione scelti per il campionamento importano il prodotto in esame ed è quindi opportuno escluderli dall'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

    (37)

    In proposito si è riscontrato che entrambi i gruppi di produttori dell'Unione scelti per il campionamento importano il prodotto in esame. Tuttavia, occorre in primo luogo considerare che stabilire che un produttore dell'Unione è anche un importatore del prodotto in esame non ne determina automaticamente l'esclusione dall'industria dell'Unione e, in secondo luogo, che, per ogni produttore dell'Unione, il volume delle importazioni dei produttori dell'Unione era poco rilevante se paragonato al totale della produzione e delle vendite dei gruppi di imprese. Si conferma quindi che entrambi i gruppi di produttori fanno parte di questo settore a livello di Unione.

    (38)

    Una parte interessata ha altresì dichiarato che è opportuno che un produttore dell'Unione non sia considerato parte dell'industria dell'Unione quando sia collegato a un importatore del prodotto in esame. Occorre innanzitutto considerare che la relazione/il legame tra un produttore dell'Unione e un esportatore non comporta automaticamente l'esclusione di tale produttore dall'industria dell'Unione e che in secondo luogo non si è dimostrato che l'eventuale relazione/legame tra il produttore dell'Unione e l'importatore rispettasse quanto dichiarato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base. I volumi importati dall'importatore collegato rappresentano inoltre solo una minima parte del volume totale prodotto e venduto dal produttore dell'Unione collegato. Di conseguenza, anche se si dovesse riscontrare una relazione/un legame tra il produttore dell'Unione e l'importatore, il produttore dell'Unione sarebbe sempre considerato parte del settore in questione a livello di Unione.

    (39)

    Per quanto concerne la definizione del settore dell'Unione finalizzata alla valutazione del pregiudizio tutti i produttori dell'Unione che fabbricavano il prodotto simile durante il periodo in esame sono considerati parte dell'industria dell'Unione e saranno denominati «industria dell'Unione» in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    3.   Consumo dell’Unione

    (40)

    Una parte interessata ha commentato che la produzione dell'industria dell'Unione era superiore alle vendite durante l'intero periodo considerato. Nel contempo era stato segnalato un calo delle scorte, ritenuto tuttavia poco verosimile poiché qualora i volumi prodotti superino i volumi venduti si dovrebbe riscontrare un aumento delle scorte.

    (41)

    Si rileva infatti che, mentre i volumi della produzione e delle scorte erano stati riportati correttamente durante la fase provvisoria, i dati relativi alle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno sono stati riportati erroneamente e i volumi delle vendite di alcuni produttori dell'Unione non facenti parte del campione non sono stati considerati. Tali dati sono stati corretti, e sono stati sottoposti a revisione anche i dati relativi al consumo dell'Unione e alle quote di mercato a livello di Unione. A causa della cessazione dell'attività di tre produttori dell'Unione durante il periodo in esame di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio, la revisione dei dati relativi al consumo dell'Unione produce ripercussioni più sensibili all'inizio del periodo in esame.

    (42)

    Il consumo dell’Unione è diminuito del 28 % tra il 2008 e 2009 ed è in seguito aumentato di 7 punti percentuali, attestandosi a un livello inferiore del 21 % a quello registrato all’inizio del periodo in esame.

    Consumo dell’Unione (in tonnellate)

     

    2008

    2009

    2010

    PI

    Consumo dell’Unione

    84 270

    60 807

    60 640

    66 493

    Indice

    100

    72

    72

    79

    Fonte:

    dati della denuncia, Eurostat e risposte al questionario

    4.   Importazioni dai paesi in esame

    4.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

    (43)

    Per quanto concerne i volumi delle merci oggetto di dumping importate dall'Indonesia è stato definitivamente confermato che essi rappresentano solo il 2,5 % circa delle importazioni totali del prodotto simile nell'Unione durante il PI. Non possono perciò essere considerati la causa di un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione a termini dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e delle disposizioni dell'accordo Antidumping dell'OMC.

    (44)

    Si è pertanto deciso in via definitiva di non cumulare tali importazioni con quelle oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dalla Thailandia.

    (45)

    Per quanto riguarda la valutazione cumulativa delle importazioni dalla RPC e dalla Thailandia ai fini della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità le parti interessate hanno dichiarato che è opportuno non cumulare le importazioni dalla Thailandia con le importazioni dalla Cina per diversi motivi.

    (46)

    È stato innanzitutto dichiarato che i volumi delle vendite delle importazioni originarie della Thailandia sono decisamente inferiori rispetto al volume delle importazioni originarie della Cina e costantemente in diminuzione in termini assoluti. I volumi delle importazioni dalla Thailandia non sono tuttavia trascurabili e sono quindi sufficienti a consentire il cumulo. Nonostante le importazioni dalla Thailandia fossero inoltre in diminuzione in termini assoluti secondo quanto riportato nella tabella al considerando 51, esse stavano guadagnando il 19 % delle quote di mercato durante il periodo in esame secondo quanto riportato nella tabella al considerando 52.

    (47)

    In termini di prezzo è stato dichiarato che i prodotti importati dalla Thailandia sono generalmente venduti a un prezzo superiore rispetto ai prodotti importati dalla Cina. Tale affermazione è corretta; tuttavia i prezzi di vendita dei prodotti thailandesi erano nettamente sottoquotati rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. La differenza di prezzo tra i prodotti importati dalla Thailandia e quelli importati dalla Cina era in costante diminuzione durante il periodo in esame, passando da 698 EUR/t nel 2008 a 472 EUR/t durante il PI, secondo quanto riportato nella tabella del considerando 108 del regolamento provvisorio.

    (48)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto, si conferma il contenuto dei considerando da 98 a 105 del regolamento provvisorio.

    4.2.   Volume, quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping in esame, prezzi di tali importazioni e undercutting (sottoquotazione).

    (49)

    Alcune parti interessate hanno dichiarato che i volumi importati dalla Cina riportati al considerando 106 del regolamento provvisorio sono troppo elevati in quanto il codice NC include tutti i tipi di accessori di ghisa malleabile e non solo gli accessori filettati.

    (50)

    In proposito si rileva che i volumi riportati nel codice NC non corrispondevano nella loro totalità ad accessori filettati. I volumi riportati nel regolamento provvisorio erano già stati rivisti al ribasso in base ad informazioni fornite dalle autorità doganali nazionali. Tali volumi erano conformi alle informazioni contenute nella denuncia. Le parti interessate hanno avuto a disposizione un periodo di tempo adeguato per presentare osservazioni al riguardo. Le parti interessate non hanno tuttavia presentato alcuna osservazione né nel periodo precedente la pubblicazione del regolamento provvisorio né entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni riguardo al regolamento provvisorio. La Camera di commercio cinese ha fornito alcune informazioni quantificate riguardo al volume consentito delle importazioni dei prodotti provenienti dalla Cina con estremo ritardo: quasi due mesi dopo la scadenza per la presentazione di osservazioni al regolamento provvisorio, ossia circa un anno dopo l'inizio dell'inchiesta quando i dati relativi alle importazioni sono stati resi noti per la prima volta nella versione completa della denuncia. La presentazione di tali informazioni in data successiva alla scadenza non consente di verificarle tramite un processo di esame oggettivo che eviti di estendere il periodo dell'inchiesta oltre la scadenza massima di 15 mesi di cui all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. Tali informazioni comunque sottostimano notevolmente i volumi delle importazioni dalla Cina in quanto sono basate sulle stime riguardanti unicamente le esportazioni delle società che hanno scelto di collaborare e non si possono quindi ritenere accurate. Questa argomentazione è stata perciò respinta.

    (51)

    Alcuni importatori hanno tuttavia fornito alcuni dati riguardo ai volumi delle importazioni di prodotti diversi rispetto a quelli presi in esame, da loro importati e classificati con lo stesso codice NC durante il periodo in esame. Tali informazioni sono state prese in considerazione e i volumi di prodotto importati dai paesi in esame sono stati ridotti di conseguenza.

    Volume delle importazioni nell’Unione (in tonnellate)

     

    2008

    2009

    2010

    PI

    RPC

    24 180

    20 876

    20 416

    28 894

    Indice

    100

    86

    84

    119

    Thailandia

    3 723

    2 681

    3 331

    3 485

    Indice

    100

    72

    89

    94

    Due paesi interessati

    27 903

    23 558

    23 747

    32 379

    Indice

    100

    84

    85

    116

    Fonte:

    dati della denuncia, Eurostat e risposte al questionario

    (52)

    Al fine di definire le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno di cui al considerando 41 è stato necessario rivedere anche le quote di mercato dei prodotti oggetto di dumping originari dei due paesi in esame. La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai due paesi interessati è aumentata di 15,6 punti percentuali dal 33,1 % al 48,7 % nel corso del periodo in esame. La crescita è avvenuta soprattutto tra il 2010 e il PI durante un periodo di ripresa della domanda.

    Quota di mercato dell’Unione

     

    2008

    2009

    2010

    PI

    RPC

    28,7 %

    34,3 %

    33,7 %

    43,5 %

    Indice

    100

    120

    117

    151

    Thailandia

    4,4 %

    4,4 %

    5,5 %

    5,2 %

    Indice

    100

    100

    124

    119

    Due paesi interessati

    33,1 %

    38,7 %

    39,2 %

    48,7 %

    Indice

    100

    117

    118

    147

    Fonte:

    dati della denuncia, Eurostat e risposte al questionario

    (53)

    Una parte interessata ha richiesto che fossero resi noti i prezzi di vendita aggregati per tipo di prodotto dell'industria dell'Unione. Poiché tuttavia dei produttori dell'Unione scelti per il campionamento facevano parte solo due gruppi di produttori secondo quanto indicato al considerando 111 del regolamento provvisorio non è stato possibile divulgare i dati aggregati effettivi. Tale motivazione è valida anche per la divulgazione dei prezzi di vendita aggregati per tipo di prodotto.

    (54)

    Le parti interessate hanno dichiarato che i prodotti importati dai paesi in esame si collocano nell'Unione in una fascia di mercato diversa rispetto ai prodotti venduti dai produttori dell'Unione. Ciò è stato verificato e l'industria dell'Unione e gli importatori hanno in comune un numero rilevante di clienti. L'argomentazione è stata quindi accettata ed è stata concessa un'indennità sotto forma di un adeguamento per il livello degli scambi.

    (55)

    I margini di sottoquotazione di cui al considerando 110 del regolamento di base sono stati ridotti di conseguenza. I margini di sottoquotazione riscontrati rimangono comunque compresi tra il 25 % e il 45 %, con l'unica eccezione di un esportatore thailandese il cui margine di sottoquotazione si attestava al 10 % circa.

    (56)

    In assenza di altre osservazioni su questo punto si conferma il contenuto dei considerando 108 e 109 del regolamento provvisorio.

    5.   Situazione degli operatori dell'Unione

    (57)

    In mancanza di osservazioni si conferma il considerando 111 del regolamento provvisorio.

    5.1.   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

    (58)

    In assenza di osservazioni sulla produzione, sulla capacità produttiva e sull'utilizzo degli impianti si confermano i considerando da 112 a 114 del regolamento provvisorio.

    5.2.   Scorte

    (59)

    In mancanza di osservazioni in proposito si conferma il considerando 115 del regolamento provvisorio.

    5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (60)

    In forza di quanto affermato al considerando 41 è stato necessario rivedere il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione. Il volume delle vendite di tutti i produttori dell’Unione sul mercato UE è diminuito del 36 % tra il 2008 e il 2009 a causa del calo della domanda. Dopo il 2009 la domanda nell’Unione è comunque aumentata di 6 000 tonnellate circa, come indicato al considerando 42, ma le vendite dell’Unione sono ulteriormente diminuite di 5 punti percentuali, pari a 2 440 tonnellate, fino alla fine del periodo in esame.

    Volume delle vendite dell’Unione (in tonnellate)

    Tutti i produttori

    2008

    2009

    2010

    PI

    Vendite dell’Unione

    48 823

    31 069

    30 466

    28 629

    Indice

    100

    64

    62

    59

    Fonte:

    risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, denuncia

    (61)

    La quota di mercato dell’industria UE ha continuato a diminuire fino a perdere complessivamente 14,8 punti percentuali, ossia il 26 %, durante il periodo in esame mentre la quota di mercato delle importazioni in dumping à aumentata di 15,6 punti percentuali durante lo stesso periodo, come indicato al considerando 52.

    Quota di mercato dell’Unione

    Tutti i produttori

    2008

    2009

    2010

    PI

    Quota di mercato

    57,9 %

    51,1 %

    50,2 %

    43,1 %

    Indice

    100

    88

    87

    74

    Fonte:

    dati della denuncia, Eurostat e risposte al questionario

    (62)

    Una parte interessata ha dichiarato che le quote spettanti alle importazioni sul mercato britannico mostrano valori diversi; la parte maggiore spetta all'industria dell'Unione, mentre la quota di mercato facente capo alle importazioni cinesi è meno rilevante in questo segmento di mercato.

    (63)

    È possibile che l'industria dell'Unione detenga una quota di mercato maggiore in uno specifico segmento di mercato in un singolo Stato membro. I vari operatori economici non occupano infatti la medesima quota di mercato nei vari segmenti di mercato degli Stati membri. La presente analisi del pregiudizio riguarda tuttavia il mercato dell'Unione nel suo complesso. A questo proposito si conferma che la quota di mercato dell'industria dell'Unione è notevolmente diminuita secondo quanto riportato in precedenza.

    6.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (64)

    In assenza di altre obiezioni o osservazioni si confermano i considerando da 118 a 133 del regolamento provvisorio compresa la conclusione che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    F.   NESSO DI CAUSALITÀ

    1.   Effetto di altri fattori

    1.1.   Importazioni da altri paesi terzi

    (65)

    Al fine di definire le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno di cui al considerando 41 è stato necessario rivedere anche le quote di mercato degli altri paesi terzi. I volumi importati da tali paesi si sono attestati su valori minimi durante l'intero periodo considerato. La quota di mercato complessiva delle importazioni da paesi diversi dai due paesi in esame si è ridotta di 0,8 punti percentuali ed è passata dal 9,0 % all'8,2 % durante il periodo in esame.

    (66)

    Durante il PI la seconda fonte d'importazioni in ordine di importanza (Brasile, Indonesia e Turchia) deteneva quote di mercato tra l’1,3 % e l’1,5 % e ciascuno di questi paesi ha mantenuto o ridotto le quote di mercato nel periodo considerato.

    Quota di mercato delle importazioni

     

    2008

    2009

    2010

    PI

    Brasile

    3,1 %

    3,6 %

    3,9 %

    1,5 %

    Indonesia

    1,5 %

    2,4 %

    1,9 %

    1,5 %

    Turchia

    1,3 %

    1,9 %

    1,8 %

    1,3 %

    Altri paesi

    3,0 %

    2,3 %

    3,1 %

    3,9 %

    Totale

    9,0 %

    10,2 %

    10,6 %

    8,2 %

    Indice

    100

    114

    118

    92

    Fonte:

    Eurostat

    (67)

    Date le quantità limitate e la tendenza alla stabilità si può concludere che le importazioni da paesi terzi diversi dai paesi in esame non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria UE durante il PI.

    1.2.   Andamento del consumo dell’Unione

    (68)

    Le parti interessate hanno dichiarato che il consumo dell'Unione ha mostrato un andamento negativo a causa della comparsa sul mercato di alcuni prodotti sostitutivi fabbricati con materiali diversi dalla ghisa malleabile, quali plastica, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio e rame, e dell'impiego di nuove tecnologie di connessione. Alcuni produttori dell'Unione hanno quindi ampliato la gamma dei propri prodotti, iniziando anche a fabbricare alcuni prodotti sostitutivi.

    (69)

    A questo proposito si dichiara che gli effetti della sostituzione sono trattati al considerando 146 del regolamento provvisorio. Gli effetti della sostituzione hanno avuto sul consumo dell'Unione un impatto negativo che ha influenzato a sua volta il volume della produzione e delle vendite dei produttori dell'Unione.

    (70)

    Secondo quanto già indicato nel regolamento provvisorio, il pregiudizio della riduzione del consumo dell'Unione è aggravato dal costante aumento delle importazioni oggetto di dumping, che hanno guadagnato 15,6 punti percentuali della quota di mercato di un mercato in via di contrazione. La domanda nell’Unione è aumentata di 6 000 tonnellate circa tra il 2009 e il PI, come indicato al considerando 60, ma le vendite dell'industria dell’Unione sono ulteriormente diminuite di 2 440 tonnellate fino alla fine del periodo in esame in un mercato in fase di ripresa.

    (71)

    In base a quanto affermato in precedenza si può concludere che l'andamento negativo del consumo dell'Unione non interrompe il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    1.3.   Riduzione della capacità produttiva non dovuta a importazioni oggetto di dumping

    (72)

    Le parti interessate hanno dichiarato che la riduzione della capacità produttiva dell'Unione di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio è dovuta alla cessazione dell'attività di tre produttori europei tra il 2008 e il 2009 a causa della crisi economica. Tale riduzione non può quindi essere dovuta alle importazioni provenienti dai paesi in esame.

    (73)

    A tale proposito si afferma che nel considerando 113 del regolamento provvisorio era già stata individuata l'interruzione dell'attività di tre produttori dell'Unione quale causa principale della riduzione della capacità produttiva.

    (74)

    Si ritiene comunque che la cessazione dell'attività dei tre produttori UE non sia solo un effetto del calo della domanda. Durante il periodo considerato il mercato in contrazione dell'Unione di cui al considerando 42 è stato soggetto a un costante aumento delle importazioni originarie dai paesi in esame, i quali hanno guadagnato 15,6 punti percentuali della quota di mercato come riportato al considerando 52. È quindi evidente che non è stato solo il calo della domanda a determinare la cessazione dell'attività dei tre produttori UE e la riduzione della capacità produttiva dell'industria dell'Unione. Sussiste anche un chiaro nesso tra la diminuzione della capacità produttiva dell'Unione e l'aumento delle quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping.

    1.4.   Importazione del prodotto in esame da parte dei produttori dell'Unione

    (75)

    Le parti interessate hanno affermato che il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione era autoinflitto poiché essi importavano notevoli quantità del prodotto in questione. Tale denuncia non è stata verificata dalle conclusioni dell'inchiesta. Le informazioni fornite sia dai produttori UE, sia dagli esportatori che hanno scelto di collaborare hanno dimostrato che per ogni gruppo di produttori dell'Unione scelti per il campionamento tali importazioni erano minime se paragonate al volume totale della produzione interna e della vendita di prodotti non importati, secondo quanto già affermato al considerando 37. Data l'esiguità dei volumi del prodotto in esame importati dall'industria dell'Unione si è giunti alla conclusione che tali importazioni non contribuissero al pregiudizio subito dall'industria UE. L’obiezione è stata pertanto respinta.

    1.5.   Indicazione del 2008 come anno iniziale

    (76)

    Le parti interessate hanno dichiarato che la tendenza al deterioramento dell'industria UE è soprattutto dovuta al fatto di aver indicato il 2008 come punto di riferimento per il periodo in esame. Il 2008 è stato un anno nettamente positivo per l'industria dell'Unione. Le informazioni fornite nella denuncia suggeriscono tuttavia che la situazione dell'industria UE nel 2007 era analoga o talvolta migliore rispetto al 2008. Si è quindi giunti alla conclusione che il pregiudizio non dipende dall'aver preso il 2008 come anno iniziale.

    2.   Conclusioni relative al nesso di causalità

    (77)

    Considerato quanto precede e in assenza di altre osservazioni si conferma il contenuto dei considerando da 134 a 153 del regolamento provvisorio.

    (78)

    In conclusione si conferma che il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, caratterizzato da riduzioni del profitto, dei volumi di produzione, dell'utilizzo degli impianti, dei volumi delle vendite e delle quote di mercato, è stato inflitto dalle importazioni oggetto di dumping dei prodotti in esame. Gli effetti del calo della domanda sul deterioramento dell'industria UE in termini di capacità produttiva, produzione e vendite sono limitati.

    (79)

    In base all'analisi che precede, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti che hanno influito sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conferma che detti fattori non sono di per sé sufficienti a invalidare il fatto che il grave pregiudizio accertato debba attribuirsi a tali importazioni oggetto di dumping.

    G.   INTERESSE DELL’UNIONE

    (80)

    In assenza di osservazioni si confermano i considerando da 154 a 164 del regolamento provvisorio, compresa la conclusione che non vi sono fondati motivi che si oppongono all'istituzione di provvedimenti nei confronti delle importazioni in dumping dai paesi in esame.

    H.   MISURE DEFINITIVE

    1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (81)

    I livelli di eliminazione del pregiudizio sono stati modificati per tenere conto del livello di variazione degli scambi utilizzato nel calcolo della sottoquotazione di cui ai considerando 54 e 55. In assenza di altre osservazioni su questo punto si confermano i considerando da 165 a 170 del regolamento provvisorio.

    2.   Misure definitive

    (82)

    Alla luce delle conclusioni tratte riguardo a dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione e a norma dell’articolo 9 del regolamento di base si ritiene opportuno imporre un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC e della Thailandia corrispondente al valore che risulta inferiore tra i margini di dumping e di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore, che ad eccezione di un unico caso corrisponde al margine di pregiudizio riscontrato.

    (83)

    Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi e thailandesi il dazio per tutte le "restanti società" dei due paesi è stato fissato al livello del dazio più elevato da imporre rispettivamente alle società del paese in questione incluse nel campione o a quelle che hanno collaborato all’inchiesta. Il dazio delle «restanti società» sarà applicato alle imprese che non hanno collaborato all'inchiesta e a quelle che non hanno esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il PI.

    (84)

    Per le società cinesi indicate nell’allegato del presente regolamento che hanno collaborato ma non sono inserite nel campione l’aliquota del dazio definitivo è fissata a livello delle aliquote medie ponderate delle società inserite nel campione.

    (85)

    Le aliquote del dazio antidumping definitivo sono le seguenti:

    Repubblica popolare cinese

    Impresa

    Margini di dumping (%)

    Margini di pregiudizio (%)

    Aliquota del dazio (%)

    Hebei Jianzhi Casting Group Ltd.

    57,8

    96,1

    57,8

    Jinan Meide Casting Co., Ltd.

    40,8

    84,4

    40,8

    Qingdao Madison Industrial Co., Ltd.

    24,6

    89,4

    24,6

    Altre imprese che hanno collaborato

    41,1

    86,3

    41,1

    Tutte le altre società

     

     

    57,8

    Thailandia

    Impresa

    Margini di dumping (%)

    Margini di pregiudizio (%)

    Aliquota del dazio (%)

    BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

    15,5

    43,1

    15,5

    Siam Fittings Co., Ltd

    50,7

    14,9

    14,9

    Tutte le altre società

     

     

    15,5

    (86)

    Le aliquote del dazio antidumping per ogni società specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano perciò solo alle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC e della Thailandia e fabbricate dalle società e quindi dalle persone giuridiche esplicitamente indicate. I prodotti in esame importati fabbricati da altre società il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (87)

    Le eventuali richieste di applicazione di un dazio antidumping a titolo individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione (5) corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare indicando le eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno ed estero collegate ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. All'occorrenza, il regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

    (88)

    Per quanto concerne la RPC, al fine di garantire la parità di trattamento tra gli eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione, è opportuno prevedere che il dazio medio ponderato istituito nei confronti di tali società sia applicato a tutti i nuovi esportatori, i quali avrebbero diritto a un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica se è stato utilizzato il campionamento.

    (89)

    Tutte le parti erano state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC e della Thailandia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («comunicazione delle conclusioni definitive»). Era stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti avrebbero potuto presentare le proprie osservazioni in merito a tale comunicazione.

    (90)

    Dato che dopo la comunicazione delle conclusioni definitive non sono stati presentati nuovi elementi in grado di influire sulla valutazione del caso in questione non vi è motivo di modificare le conclusioni appena esposte.

    I.   IMPEGNO

    (91)

    Un produttore esportatore thailandese che ha cooperato ha offerto un impegno sui prezzi secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Esistono tuttavia diverse tipologie del prodotto in esame (il produttore esportatore ha segnalato la vendita di più di 900 tipologie diverse di prodotto nell'Unione europea), il cui prezzo varia notevolmente (può attestarsi al 200 % per i tipi di prodotto più venduti ma può essere anche dieci volte più caro per i tipi meno venduti) sollevando il grave rischio di una compensazione incrociata. La concezione e le finiture dei tipi di prodotto potrebbero anche subire modifiche. Si è quindi considerato che il prodotto non si presta a un impegno sui prezzi. Nel corso degli ultimi anni secondo una prassi consolidata la Commissione non ha accettato impegni sui prezzi qualora fossero state disponibili più tipologie del prodotto in esame. La proposta di impegno è stata pertanto respinta.

    J.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

    (92)

    Vista l'entità del margine di dumping accertato e considerato il livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione si ritiene necessario riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di un dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio. Qualora i dazi definitivi risultino più elevati dei dazi provvisori si riscuotono in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori, mentre è svincolata la parte degli importi depositati che supera l’aliquota definitiva dei dazi antidumping.

    (93)

    Poiché i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e di cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio non rientrano tra i prodotti considerati (cfr. considerando 8 e 11), occorre svincolare gli importi depositati provvisoriamente sulle importazioni di componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e di cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio.

    K.   CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'INDONESIA

    (94)

    Secondo quanto riportato al considerando 43 si ritiene che i volumi delle importazioni oggetto di dumping originari dell'Indonesia non creino un pregiudizio notevole nei confronti dell'industria UE. Non è quindi necessario prendere misure di difesa ed è opportuno concludere il procedimento relativo all'Indonesia.

    (95)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni fondamentali in base ai quali si intendeva raccomandare la conclusione e, in assenza di obiezioni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Si istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice Taric 7307191010), originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia.

    2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione dazio non pagato per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

    Paese

    Impresa

    Aliquota del dazio (%)

    Codice addizionale TARIC

    RPC

    Hebei Jianzhi Casting Group Ltd. — Yutian County

    57,8

    B335

     

    Jinan Meide Casting Co., Ltd. — Jinan

    40,8

    B336

     

    Qingdao Madison Industrial Co., Ltd. — Qingdao

    24,6

    B337

     

    Hebei XinJia Casting Co., Ltd. — XuShui County

    41,1

    B338

     

    Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castings Co., Ltd. — Xizhaotong Town

    41,1

    B339

     

    Linyi Oriental Pipe Fittings Co., Ltd. — Linyi City

    41,1

    B340

     

    China Shanxi Taigu County Jingu Cast Co., Ltd. — Taigu County

    41,1

    B341

     

    Yutian Yongli Casting Factory Co., Ltd. — Yutian County

    41,1

    B342

     

    Langfang Pannext Pipe Fitting Co., Ltd. — LangFang, Hebei

    41,1

    B343

     

    Tangshan Daocheng Casting Co., Ltd. — Hongqiao Town, Yutian County

    41,1

    B344

     

    Tangshan Fangyuan Malleable Steel Co., Ltd. — Tangshan

    41,1

    B345

     

    Taigu Tongde Casting Co., Ltd. — Nanyang Village, Taigu

    41,1

    B346

     

    Tutte le altre società

    57,8

    B999

    Thailandia

    BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd — Samutsakorn

    15,5

    B347

     

    Siam Fittings Co., Ltd — Samutsakorn

    14,9

    B348

     

    Tutte le altre società

    15,5

    B999

    3.   Salvo indicazione contraria si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Si istituisce un importo depositato a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (UE) n. 1071/2012 sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice Taric 7307191010), originari della RPC e della Thailandia. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo.

    2.   Si svincola l'importo depositato a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (UE) n. 1071/2012 sulle importazioni dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e di cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio originari della RPC e della Thailandia.

    Articolo 3

    Qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

    non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto nell'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011),

    non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,

    ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,

    l'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno scelto di collaborare ma sono escluse dal campionamento e sono quindi soggette a un'aliquota media ponderata del dazio pari a 41,1 %.

    Articolo 4

    Si chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 e originari dell'Indonesia.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. COVENEY


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 318 del 15.11.2012, pag. 10.

    (3)  GU C 44 del 16.2.2012, pag. 33.

    (4)  I raccordi a compressione sono dotati di filettature metriche ISO DIN 13, mentre gli accessori con filettature standard sono generalmente dotati di filettature ISO 7/1 e ISO 228/1.

    (5)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, ufficio n. 105, 1049 Bruxelles, BELGIO.


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